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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 20/01/2026, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 314/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
TE EN, TO
CHIANURA PIETRO VITO, GI
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2575/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20181T002904000 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6268/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 13 maggio 2025 a mezzo PEC, il Sig. Ricorrente_1 , (C.F. CF_Ricorrente_1), nato a [...] il Dati_Nascita_1 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 del Foro di Napoli (C.F. CF_Difensore_1), domiciliato presso il suo studio in Napoli, Indirizzo_2 , ha impugnato l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro e irrogazione delle sanzioni n. 2018 1T 002904
000, emesso dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Salerno e notificato il 7 aprile 2025. L'atto impositivo richiedeva il pagamento di una maggiore imposta di registro, oltre interessi e sanzioni, per l'importo complessivo di euro 13.990,00, in conseguenza della decadenza dalle agevolazioni “prima casa” riconosciute in occasione dell'atto di compravendita stipulato in data 8 febbraio 2018 e registrato il 1° marzo 2018 presso l'Ufficio del Registro di Salerno. Nel ricorso introduttivo, il ricorrente deduceva, in primo luogo, la nullità dell'atto per violazione dell'art.
6-bis della L. 212/2000 (Statuto del contribuente), introdotto dal D.Lgs. n.
219/2023 e in vigore dal 18 gennaio 2024, che impone l'obbligo di contraddittorio preventivo per tutti gli atti impositivi autonomamente impugnabili. L'Ufficio, secondo la prospettazione difensiva, aveva emesso l'avviso di liquidazione senza attivare alcuna interlocuzione con il ricorrente, omettendo la preventiva comunicazione dello schema di provvedimento e violando, pertanto, le garanzie partecipative che la legge riconosce al contribuente. In secondo luogo, il ricorrente, eccepiva la carenza e/o l'omessa motivazione in ordine alla rideterminazione della base imponibile, la quale, come si evince dall'atto impugnato, era stata aumentata in modo arbitrario da euro 179.000,00 – valore dichiarato nell'atto di compravendita e determinato ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5, del D.P.R. 131/1986 (cd. “prezzo-valore”) – ad euro 195.221,00, senza alcuna esplicitazione dei criteri di valutazione adottati né riferimento a sopralluoghi, comparazioni o altri elementi oggettivi idonei a giustificare l'incremento del valore. Infine, il ricorrente, deduceva l'intervenuta decadenza dell'Ufficio dal potere accertativo, ai sensi dell'art. 76, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, evidenziando che l'immobile era stato rivenduto con atto registrato il 7 novembre 2019 e che, decorso il termine annuale per il riacquisto di altra abitazione principale nel medesimo Comune, l'Amministrazione avrebbe potuto esercitare la potestà impositiva entro e non oltre il 7 novembre 2023, termine non prorogabile neppure per effetto delle sospensioni straordinarie introdotte durante il periodo dell'emergenza sanitaria da COVID-19, in quanto riferite esclusivamente ai termini per il compimento degli adempimenti del contribuente e non ai termini decadenziali dell'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Salerno si costituiva in giudizio con atto depositato in data 14 luglio 2025, contestando integralmente le ragioni del ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. L'Ufficio sosteneva, in particolare, che la fattispecie di decadenza dalle agevolazioni
“prima casa” rientrasse tra le ipotesi escluse dall'applicazione del contraddittorio preventivo obbligatorio, come previsto dal comma 2 dell'art.
6-bis della L. 212/2000 e dal Decreto MEF del 24 aprile 2024. Con riferimento alla rideterminazione della base imponibile, l'Ufficio precisava che la stessa era stata calcolata in conformità all'art. 52 del D.P.R. 131/1986, applicando alla rendita catastale dell'immobile il coefficiente di moltiplicazione previsto dal D.M. 14 dicembre 1991, pari a 126, e dunque correttamente determinata. Quanto al termine di decadenza, l'Agenzia eccepiva che il termine triennale decorresse non già dalla data della vendita dell'immobile, ma dal momento in cui venivano a perfezionarsi gli elementi costitutivi della fattispecie decadenziale, ossia dalla scadenza del termine per l'esercizio della facoltà di riacquisto, individuata dall'Ufficio nell'11 luglio 2024, data dalla quale avrebbe iniziato a decorrere il termine triennale di cui all'art. 76, comma 2, del T.U.R.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di I°Grado, riunitasi in camera di consiglio, esaminati gli atti e il fascicolo processuale ritiene il ricorso cosi proposto, fondato e motivato, pertanto, va accolto. In via preliminare, con riferimento alla dedotta nullità dell'avviso per violazione dell'art.
6-bis della L. n. 212/2000, risulta pacifico che il ricorrente abbia ricevuto la notifica dell'avviso di liquidazione n. 2018 1T 002904 000, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno e notificato il 7 aprile 2025, in assenza di qualsiasi preventiva interlocuzione procedimentale. L'art.
6-bis, introdotto dal D.Lgs. n. 219 del 30 dicembre
2023 ed entrato in vigore il 18 gennaio 2024, prevede espressamente che tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi alla giurisdizione tributaria debbano essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo, salvo le eccezioni tassative previste dal comma 2 e dal decreto MEF
24 aprile 2024. La tesi dell'Ufficio resistente, secondo cui l'avviso di liquidazione per decadenza dall'agevolazione “prima casa” rientrerebbe tra le ipotesi escluse dall'obbligo di contraddittorio, non può essere condivisa. La norma, per lettera e ratio, si applica anche a tali atti, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto il contraddittorio endoprocedimentale quale principio generale dell'ordinamento tributario. In particolare, la Cassazione, ha affermato che il contribuente ha diritto a un contraddittorio effettivo in ogni fase procedimentale idonea a incidere sull'esito dell'atto impositivo.
Analogamente, Cass. Sez. Trib., n. 21271/2025 del 25 luglio 2025, ha ribadito che la violazione del contraddittorio determina l'invalidità dell'atto, senza necessità della c.d. prova di resistenza. Nel caso di specie, l'Amministrazione non ha fornito prova dell'instaurazione di alcun contraddittorio preventivo né della comunicazione di uno schema di provvedimento, in violazione del termine minimo di sessanta giorni previsto dall'art.
6-bis, comma 3. Tale omissione comporta l'annullabilità dell'atto. Fondato è altresì il secondo motivo di ricorso, relativo all'insufficiente motivazione circa la rideterminazione della base imponibile. Dall'atto di compravendita dell'8 febbraio 2018, registrato il 1° marzo 2018, emerge che il valore dell'immobile era stato determinato in euro 179.000,00 in applicazione del regime del “prezzo-valore” ex art. 1, comma 497, L. n.
266/2005. L'Ufficio ha invece elevato la base imponibile a euro 195.221,00, senza indicare le modalità di calcolo né gli elementi valutativi utilizzati. Il generico richiamo alla rendita catastale moltiplicata per il coefficiente 126, ai sensi del D.M. 14 dicembre 1991, non è sufficiente, in assenza di dati verificabili che consentano di controllare la correttezza del procedimento seguito. Secondo un orientamento consolidato,
l'atto impositivo deve indicare in modo puntuale i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, al fine di consentire al contribuente l'effettivo esercizio del diritto di difesa. In tal senso, Cass. Sez. V, sent. n.
9629 del 13 giugno 2012, ha chiarito che l'accertamento non può limitarsi a un'enunciazione apodittica, ma deve essere sorretto da una motivazione intelligibile e verificabile. L'atto impugnato risulta, pertanto, viziato anche sotto tale profilo. Parimenti fondato è il terzo motivo di ricorso, concernente la decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento ai sensi dell'art. 76, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986. L'immobile agevolato è stato rivenduto in data 7 novembre 2019; il termine per il riacquisto decorreva, quindi, sino al 7 novembre
2020, con conseguente scadenza del termine triennale di decadenza il 7 novembre 2023. L'avviso è stato invece notificato solo il 7 aprile 2025, quando il potere impositivo era ormai estinto. Non è condivisibile la difesa dell'Agenzia, fondata sulla sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale COVID, poiché tale sospensione riguarda esclusivamente gli adempimenti del contribuente e non i termini di decadenza dell'Amministrazione finanziaria, che sono di stretta interpretazione. Sul punto, la Corte di
Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, Sez. Salerno, con sentenza n. 7969 del 19 dicembre
2022, ha chiarito che i termini decadenziali non sono suscettibili di proroga in assenza di un'espressa previsione normativa, principio ribadito anche dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 1196 del 2003. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'avviso di liquidazione risulta illegittimo per la mancata instaurazione del contraddittorio obbligatorio, per l'insufficiente motivazione sulla base imponibile e per l'intervenuta decadenza dal potere impositivo. Ciascun vizio è di per sé idoneo a determinarne l'annullamento.
Ne consegue l'accoglimento integrale del ricorso, con annullamento dell'atto impugnato e condanna dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno al pagamento delle spese di giustizia, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado , riunitasi in camera di consiglio, accoglie il ricorso, condanna
Agenzia Entrate al pagamento di e. 900,00 per spese di lite oltre accessori di legge se dovuti in favore del difensore anticipatario
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
TE EN, TO
CHIANURA PIETRO VITO, GI
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2575/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20181T002904000 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6268/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 13 maggio 2025 a mezzo PEC, il Sig. Ricorrente_1 , (C.F. CF_Ricorrente_1), nato a [...] il Dati_Nascita_1 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 del Foro di Napoli (C.F. CF_Difensore_1), domiciliato presso il suo studio in Napoli, Indirizzo_2 , ha impugnato l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro e irrogazione delle sanzioni n. 2018 1T 002904
000, emesso dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Salerno e notificato il 7 aprile 2025. L'atto impositivo richiedeva il pagamento di una maggiore imposta di registro, oltre interessi e sanzioni, per l'importo complessivo di euro 13.990,00, in conseguenza della decadenza dalle agevolazioni “prima casa” riconosciute in occasione dell'atto di compravendita stipulato in data 8 febbraio 2018 e registrato il 1° marzo 2018 presso l'Ufficio del Registro di Salerno. Nel ricorso introduttivo, il ricorrente deduceva, in primo luogo, la nullità dell'atto per violazione dell'art.
6-bis della L. 212/2000 (Statuto del contribuente), introdotto dal D.Lgs. n.
219/2023 e in vigore dal 18 gennaio 2024, che impone l'obbligo di contraddittorio preventivo per tutti gli atti impositivi autonomamente impugnabili. L'Ufficio, secondo la prospettazione difensiva, aveva emesso l'avviso di liquidazione senza attivare alcuna interlocuzione con il ricorrente, omettendo la preventiva comunicazione dello schema di provvedimento e violando, pertanto, le garanzie partecipative che la legge riconosce al contribuente. In secondo luogo, il ricorrente, eccepiva la carenza e/o l'omessa motivazione in ordine alla rideterminazione della base imponibile, la quale, come si evince dall'atto impugnato, era stata aumentata in modo arbitrario da euro 179.000,00 – valore dichiarato nell'atto di compravendita e determinato ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5, del D.P.R. 131/1986 (cd. “prezzo-valore”) – ad euro 195.221,00, senza alcuna esplicitazione dei criteri di valutazione adottati né riferimento a sopralluoghi, comparazioni o altri elementi oggettivi idonei a giustificare l'incremento del valore. Infine, il ricorrente, deduceva l'intervenuta decadenza dell'Ufficio dal potere accertativo, ai sensi dell'art. 76, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, evidenziando che l'immobile era stato rivenduto con atto registrato il 7 novembre 2019 e che, decorso il termine annuale per il riacquisto di altra abitazione principale nel medesimo Comune, l'Amministrazione avrebbe potuto esercitare la potestà impositiva entro e non oltre il 7 novembre 2023, termine non prorogabile neppure per effetto delle sospensioni straordinarie introdotte durante il periodo dell'emergenza sanitaria da COVID-19, in quanto riferite esclusivamente ai termini per il compimento degli adempimenti del contribuente e non ai termini decadenziali dell'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Salerno si costituiva in giudizio con atto depositato in data 14 luglio 2025, contestando integralmente le ragioni del ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. L'Ufficio sosteneva, in particolare, che la fattispecie di decadenza dalle agevolazioni
“prima casa” rientrasse tra le ipotesi escluse dall'applicazione del contraddittorio preventivo obbligatorio, come previsto dal comma 2 dell'art.
6-bis della L. 212/2000 e dal Decreto MEF del 24 aprile 2024. Con riferimento alla rideterminazione della base imponibile, l'Ufficio precisava che la stessa era stata calcolata in conformità all'art. 52 del D.P.R. 131/1986, applicando alla rendita catastale dell'immobile il coefficiente di moltiplicazione previsto dal D.M. 14 dicembre 1991, pari a 126, e dunque correttamente determinata. Quanto al termine di decadenza, l'Agenzia eccepiva che il termine triennale decorresse non già dalla data della vendita dell'immobile, ma dal momento in cui venivano a perfezionarsi gli elementi costitutivi della fattispecie decadenziale, ossia dalla scadenza del termine per l'esercizio della facoltà di riacquisto, individuata dall'Ufficio nell'11 luglio 2024, data dalla quale avrebbe iniziato a decorrere il termine triennale di cui all'art. 76, comma 2, del T.U.R.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di I°Grado, riunitasi in camera di consiglio, esaminati gli atti e il fascicolo processuale ritiene il ricorso cosi proposto, fondato e motivato, pertanto, va accolto. In via preliminare, con riferimento alla dedotta nullità dell'avviso per violazione dell'art.
6-bis della L. n. 212/2000, risulta pacifico che il ricorrente abbia ricevuto la notifica dell'avviso di liquidazione n. 2018 1T 002904 000, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno e notificato il 7 aprile 2025, in assenza di qualsiasi preventiva interlocuzione procedimentale. L'art.
6-bis, introdotto dal D.Lgs. n. 219 del 30 dicembre
2023 ed entrato in vigore il 18 gennaio 2024, prevede espressamente che tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi alla giurisdizione tributaria debbano essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo, salvo le eccezioni tassative previste dal comma 2 e dal decreto MEF
24 aprile 2024. La tesi dell'Ufficio resistente, secondo cui l'avviso di liquidazione per decadenza dall'agevolazione “prima casa” rientrerebbe tra le ipotesi escluse dall'obbligo di contraddittorio, non può essere condivisa. La norma, per lettera e ratio, si applica anche a tali atti, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto il contraddittorio endoprocedimentale quale principio generale dell'ordinamento tributario. In particolare, la Cassazione, ha affermato che il contribuente ha diritto a un contraddittorio effettivo in ogni fase procedimentale idonea a incidere sull'esito dell'atto impositivo.
Analogamente, Cass. Sez. Trib., n. 21271/2025 del 25 luglio 2025, ha ribadito che la violazione del contraddittorio determina l'invalidità dell'atto, senza necessità della c.d. prova di resistenza. Nel caso di specie, l'Amministrazione non ha fornito prova dell'instaurazione di alcun contraddittorio preventivo né della comunicazione di uno schema di provvedimento, in violazione del termine minimo di sessanta giorni previsto dall'art.
6-bis, comma 3. Tale omissione comporta l'annullabilità dell'atto. Fondato è altresì il secondo motivo di ricorso, relativo all'insufficiente motivazione circa la rideterminazione della base imponibile. Dall'atto di compravendita dell'8 febbraio 2018, registrato il 1° marzo 2018, emerge che il valore dell'immobile era stato determinato in euro 179.000,00 in applicazione del regime del “prezzo-valore” ex art. 1, comma 497, L. n.
266/2005. L'Ufficio ha invece elevato la base imponibile a euro 195.221,00, senza indicare le modalità di calcolo né gli elementi valutativi utilizzati. Il generico richiamo alla rendita catastale moltiplicata per il coefficiente 126, ai sensi del D.M. 14 dicembre 1991, non è sufficiente, in assenza di dati verificabili che consentano di controllare la correttezza del procedimento seguito. Secondo un orientamento consolidato,
l'atto impositivo deve indicare in modo puntuale i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, al fine di consentire al contribuente l'effettivo esercizio del diritto di difesa. In tal senso, Cass. Sez. V, sent. n.
9629 del 13 giugno 2012, ha chiarito che l'accertamento non può limitarsi a un'enunciazione apodittica, ma deve essere sorretto da una motivazione intelligibile e verificabile. L'atto impugnato risulta, pertanto, viziato anche sotto tale profilo. Parimenti fondato è il terzo motivo di ricorso, concernente la decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento ai sensi dell'art. 76, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986. L'immobile agevolato è stato rivenduto in data 7 novembre 2019; il termine per il riacquisto decorreva, quindi, sino al 7 novembre
2020, con conseguente scadenza del termine triennale di decadenza il 7 novembre 2023. L'avviso è stato invece notificato solo il 7 aprile 2025, quando il potere impositivo era ormai estinto. Non è condivisibile la difesa dell'Agenzia, fondata sulla sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale COVID, poiché tale sospensione riguarda esclusivamente gli adempimenti del contribuente e non i termini di decadenza dell'Amministrazione finanziaria, che sono di stretta interpretazione. Sul punto, la Corte di
Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, Sez. Salerno, con sentenza n. 7969 del 19 dicembre
2022, ha chiarito che i termini decadenziali non sono suscettibili di proroga in assenza di un'espressa previsione normativa, principio ribadito anche dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 1196 del 2003. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'avviso di liquidazione risulta illegittimo per la mancata instaurazione del contraddittorio obbligatorio, per l'insufficiente motivazione sulla base imponibile e per l'intervenuta decadenza dal potere impositivo. Ciascun vizio è di per sé idoneo a determinarne l'annullamento.
Ne consegue l'accoglimento integrale del ricorso, con annullamento dell'atto impugnato e condanna dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno al pagamento delle spese di giustizia, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado , riunitasi in camera di consiglio, accoglie il ricorso, condanna
Agenzia Entrate al pagamento di e. 900,00 per spese di lite oltre accessori di legge se dovuti in favore del difensore anticipatario