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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 1330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1330 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1330/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TO EA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1670/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Camera Di Commercio Reggio Calabria
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259001656688000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012 a seguito di esame col procedimento della camera di consiglio e visto il dispositivo n. 440/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
RICORRENTE: accoglimento e rifusione delle spese, con distrazione a favore del difensore. AdER,RESISTENTE: cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese. CAMERA DI COMMERCIO, RESISTENTE: carenza di legittimazione passiva e, nel merito, rigetto del ricorso o, in subordine, esenzione dalle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 10-3-2025 e depositato lo stesso giorno Napoli Ricorrente_1 ha proposto opposizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) e della Camera di Commercio di Reggio Calabria, avverso l'intimazione di pagamento-in epigrafe meglio individuata e notificatagli il 3-2-2025- della somma di € 413,88 per mancato pagamento del contributo camerale per l'anno 2012, di cui alla cartella n. 6401 in essa richiamata. Ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale, anche successiva alla eventuale notifica in data 18-11-2014 della cartella indicata nell'intimazione. Ha quindi concluso per l'annullamento dell'atto impugnato e la rifusione delle spese del giudizio, di cui ha chiesto la distrazione il suo procuratore costituito. L'AdER ha ammesso che il tributo si era prescritto e ha chiesto la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, asserendo che andasse applicato il disposto dell'art. 46, I comma, D. Lgs. n. 546 del 1992. La Camera di Commercio ha sostenuto che era stato rispettato il termine quinquennale per predisporre il ruolo e che la prescrizione del tributo era di natura decennale, a parte le sanzioni. Dopo aver eccepito la propria carenza di legittimazione passiva per l'attività di riscossione di spettanza dell'esattore, ha concluso per il rigetto del ricorso o, in subordine, comunque per essere esentata dalle spese. Il tutto, comunque con rifusione di quelle a suo favore. Con memoria depositata il 20-1-12025 il ricorrente ha contestato la richiesta di cessazione della materia del contendere, avanzata dall'AdER, e ha insistito anche per la condanna alle spese.
Il ricorso è stato deciso, in composizione monocratica, a seguito dell'esame col procedimento della camera di consiglio in data 30-1-2026, con deposito differito del dispositivo, ai sensi dell'art. 35, I comma, ult. inc., D. Lgs. n. 546 del 1992
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta. Ed invero, intanto non risulta agli atti, che la prodromica cartella di pagamento fosse stata notificata il 18-11-2014. L'AdER ha comunque ammesso la prescrizione, convenendo che si fosse maturata de quaal momento della notifica dell'intimazione . Ma anche nel caso in cui la notifica del 2014 fosse avvenuta regolarmente, sarebbe comunque intervenuta la prescrizione quinquennale successiva. A tal riguardo, del tutto privo di pregio giuridico è l'assunto della Camera di Commercio secondo cui, intervenuta la notifica della cartella, il termine di prescrizione da applicare al diritto camerale sarebbe quello decennale. Come è giurisprudenza dominante, la prescrizione del tributo camerale ha natura quinquennale (sull'applicabilità del termine quinquennale di prescrizione di siffatti tributi, cfr., per es., Cass. Civ., sez. V del E' assimilabile ai 2021 n. 14244, ribadita da Id., 21-7-2002 n. 22897 “ tributi aventi cadenza periodica, configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata, per la quale trova applicazione l'art. 2948 n. 4 Codice civile, il quale prevede la prescrizione quinquennale”). Ne consegue l'invalidità dell'atto impugnato, che va annullato, non potendosi addivenire alla declaratoria di cessazione della materia del contendere per le ragioni di qui a poco esposte. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo che segue secondo i nuovi parametri voluti dal D.M. n. 147 del 2022, emanato ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012 n. 27. Esse vanno poi distratte a favore del procuratore costituito, che ne ha fatta esplicita richiesta ex art. 93 c.p. Non è sul punto delle spese accoglibile la richiesta dell'AdER di compensazione ai sensi dell'art. 44 D. Lgs. n. 546 del 1992 per intervenuta cessazione della materia del contendere. Non vi è agli atti infatti nessun documento che comprovi l'annullamento in autotutela e/o lo sgravio che potrebbe comportare la declaratoria di estinzione del giudizio;
in ogni caso, sarebbe da applicare il principio della c.d. soccombenza virtuale.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI REGGIO CALABRIA, SEZ. I:
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna le parti resistenti alla rifusione, in solido tra di loro, delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 210,00, di cui € 30,00 per spese vive, oltre accessori se dovuti, con distrazione a favore dell'AVV. Difensore_1.
REGGIO CALABRIA, 30-1-2025
IL GIUDICE
(EA TO)
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TO EA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1670/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Camera Di Commercio Reggio Calabria
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259001656688000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012 a seguito di esame col procedimento della camera di consiglio e visto il dispositivo n. 440/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
RICORRENTE: accoglimento e rifusione delle spese, con distrazione a favore del difensore. AdER,RESISTENTE: cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese. CAMERA DI COMMERCIO, RESISTENTE: carenza di legittimazione passiva e, nel merito, rigetto del ricorso o, in subordine, esenzione dalle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 10-3-2025 e depositato lo stesso giorno Napoli Ricorrente_1 ha proposto opposizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) e della Camera di Commercio di Reggio Calabria, avverso l'intimazione di pagamento-in epigrafe meglio individuata e notificatagli il 3-2-2025- della somma di € 413,88 per mancato pagamento del contributo camerale per l'anno 2012, di cui alla cartella n. 6401 in essa richiamata. Ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale, anche successiva alla eventuale notifica in data 18-11-2014 della cartella indicata nell'intimazione. Ha quindi concluso per l'annullamento dell'atto impugnato e la rifusione delle spese del giudizio, di cui ha chiesto la distrazione il suo procuratore costituito. L'AdER ha ammesso che il tributo si era prescritto e ha chiesto la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, asserendo che andasse applicato il disposto dell'art. 46, I comma, D. Lgs. n. 546 del 1992. La Camera di Commercio ha sostenuto che era stato rispettato il termine quinquennale per predisporre il ruolo e che la prescrizione del tributo era di natura decennale, a parte le sanzioni. Dopo aver eccepito la propria carenza di legittimazione passiva per l'attività di riscossione di spettanza dell'esattore, ha concluso per il rigetto del ricorso o, in subordine, comunque per essere esentata dalle spese. Il tutto, comunque con rifusione di quelle a suo favore. Con memoria depositata il 20-1-12025 il ricorrente ha contestato la richiesta di cessazione della materia del contendere, avanzata dall'AdER, e ha insistito anche per la condanna alle spese.
Il ricorso è stato deciso, in composizione monocratica, a seguito dell'esame col procedimento della camera di consiglio in data 30-1-2026, con deposito differito del dispositivo, ai sensi dell'art. 35, I comma, ult. inc., D. Lgs. n. 546 del 1992
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta. Ed invero, intanto non risulta agli atti, che la prodromica cartella di pagamento fosse stata notificata il 18-11-2014. L'AdER ha comunque ammesso la prescrizione, convenendo che si fosse maturata de quaal momento della notifica dell'intimazione . Ma anche nel caso in cui la notifica del 2014 fosse avvenuta regolarmente, sarebbe comunque intervenuta la prescrizione quinquennale successiva. A tal riguardo, del tutto privo di pregio giuridico è l'assunto della Camera di Commercio secondo cui, intervenuta la notifica della cartella, il termine di prescrizione da applicare al diritto camerale sarebbe quello decennale. Come è giurisprudenza dominante, la prescrizione del tributo camerale ha natura quinquennale (sull'applicabilità del termine quinquennale di prescrizione di siffatti tributi, cfr., per es., Cass. Civ., sez. V del E' assimilabile ai 2021 n. 14244, ribadita da Id., 21-7-2002 n. 22897 “ tributi aventi cadenza periodica, configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata, per la quale trova applicazione l'art. 2948 n. 4 Codice civile, il quale prevede la prescrizione quinquennale”). Ne consegue l'invalidità dell'atto impugnato, che va annullato, non potendosi addivenire alla declaratoria di cessazione della materia del contendere per le ragioni di qui a poco esposte. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo che segue secondo i nuovi parametri voluti dal D.M. n. 147 del 2022, emanato ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012 n. 27. Esse vanno poi distratte a favore del procuratore costituito, che ne ha fatta esplicita richiesta ex art. 93 c.p. Non è sul punto delle spese accoglibile la richiesta dell'AdER di compensazione ai sensi dell'art. 44 D. Lgs. n. 546 del 1992 per intervenuta cessazione della materia del contendere. Non vi è agli atti infatti nessun documento che comprovi l'annullamento in autotutela e/o lo sgravio che potrebbe comportare la declaratoria di estinzione del giudizio;
in ogni caso, sarebbe da applicare il principio della c.d. soccombenza virtuale.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI REGGIO CALABRIA, SEZ. I:
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna le parti resistenti alla rifusione, in solido tra di loro, delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 210,00, di cui € 30,00 per spese vive, oltre accessori se dovuti, con distrazione a favore dell'AVV. Difensore_1.
REGGIO CALABRIA, 30-1-2025
IL GIUDICE
(EA TO)