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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1013/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
AP BE, Relatore
CASABURI GEREMIA, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2971/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caserta - Sede 81100 Caserta CE elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4827/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
1 e pubblicata il 20/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 42122400000368 TASI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6738/2025 depositato il
10/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente depositato i sig.ri Ricorrente_1, Ricorrente_3 Ricorrente_3 e Ricorrente_2 hanno impugnato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta n.4827/24 depositata il
20.11.2024, con la quale veniva dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'avviso di accertamento n.
42122400000368 relativo alla TASI 2018 per euro 463,00, notificato in data 19.3.2024 da Publiservizi s.r.l. per conto del Comune di Caserta.
Con l'originario ricorso la contribuente eccepiva la carenza di legittimazione ad agire da parte dell'agente della riscossione;
la nullità dell'avviso di accertamento esecutivo per omessa notifica dell'atto prodromico;
la violazione dell'art. 3 della legge 7/8/1990, N° 241, nonché dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, N° 212 per carente motivazione e mancata allegazione degli atti;
la nullità dell'avviso di accertamento per violazione di firma da parte del responsabile ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1, comma
162, L. 296/06 e 1, comma 87, l. 549/95. Non si costituivano né il Comune di Caserta né la Publiservizi s.
r.l.
Il Giudice di primo grado dichiarava il ricorso inammissibile considerato che il contribuente non aveva provata la data della notifica dell'atto impugnato, per cui risultava impossibile verificare la tempestività del ricorso.
Con l'odierno giudizio l'appellante in riferimento alla motivazione dell'impugnata sentenza, ribadisce in via preliminarei di aver fornito prova dell'avvenuta notifica, riportata nell'allegato 3) del giudizio di primo grado. Nel merito lamenta la carenza di legittimazione attiva della Publiservizi, non essendo indicato alcun titolo che abilitasse la medesima ad agire per conto del Comune di Caserta, la mancata notifica del prodromico avviso di pagamento citato nell'atto impugnato, la carenza di motivazione, la mancanza di firma di soggetto legittimato in calce all'atto impugnato. Non si costituivano né il Comune di Caserta né la
Publiservizi.
La causa veniva discussa all'udienza del 5.11.2025 ed introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Dalla consultazione del fascicolo di primo grado l'allegato 3) effettivamente contiene copia del provvedimento impugnato unitamente alla certificazione del gestore di poste privata INTEGRA ove è indicato il numero della raccomandata e la data di notifica che risulta essere il 19.3.2024, di guisa che l'originario ricorso risulta tempestivo.
Venendo al merito, la contribuente eccepisce la mancata notifica del presupposto avviso di pagamento.
Orbene tale circostanza dedotta dalla contribuente, non risulta smentita né dal Comune di Caserta né dalla Publiservizi s.r.l., rimaste contumaci sia in primo grado che nel presente giudizio di guisa che l'iter procedimentale complessivo risulta viziato e compromesso dalla mancanza di notifica dell'atto prodromico, per cui l'appello va accolto. Alla luce di tali considerazioni rimangono assorbite le altre eccezioni.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto l'originario ricorso CO gli appellati al pagamento in solido delle spese e competenze dell'intero giudizio, liquidate complessivamente in Euro 310,00 per il primo grado, ed in Euro 410,00 per il secondo grado, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
AP BE, Relatore
CASABURI GEREMIA, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2971/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caserta - Sede 81100 Caserta CE elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4827/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
1 e pubblicata il 20/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 42122400000368 TASI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6738/2025 depositato il
10/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente depositato i sig.ri Ricorrente_1, Ricorrente_3 Ricorrente_3 e Ricorrente_2 hanno impugnato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta n.4827/24 depositata il
20.11.2024, con la quale veniva dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'avviso di accertamento n.
42122400000368 relativo alla TASI 2018 per euro 463,00, notificato in data 19.3.2024 da Publiservizi s.r.l. per conto del Comune di Caserta.
Con l'originario ricorso la contribuente eccepiva la carenza di legittimazione ad agire da parte dell'agente della riscossione;
la nullità dell'avviso di accertamento esecutivo per omessa notifica dell'atto prodromico;
la violazione dell'art. 3 della legge 7/8/1990, N° 241, nonché dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, N° 212 per carente motivazione e mancata allegazione degli atti;
la nullità dell'avviso di accertamento per violazione di firma da parte del responsabile ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1, comma
162, L. 296/06 e 1, comma 87, l. 549/95. Non si costituivano né il Comune di Caserta né la Publiservizi s.
r.l.
Il Giudice di primo grado dichiarava il ricorso inammissibile considerato che il contribuente non aveva provata la data della notifica dell'atto impugnato, per cui risultava impossibile verificare la tempestività del ricorso.
Con l'odierno giudizio l'appellante in riferimento alla motivazione dell'impugnata sentenza, ribadisce in via preliminarei di aver fornito prova dell'avvenuta notifica, riportata nell'allegato 3) del giudizio di primo grado. Nel merito lamenta la carenza di legittimazione attiva della Publiservizi, non essendo indicato alcun titolo che abilitasse la medesima ad agire per conto del Comune di Caserta, la mancata notifica del prodromico avviso di pagamento citato nell'atto impugnato, la carenza di motivazione, la mancanza di firma di soggetto legittimato in calce all'atto impugnato. Non si costituivano né il Comune di Caserta né la
Publiservizi.
La causa veniva discussa all'udienza del 5.11.2025 ed introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Dalla consultazione del fascicolo di primo grado l'allegato 3) effettivamente contiene copia del provvedimento impugnato unitamente alla certificazione del gestore di poste privata INTEGRA ove è indicato il numero della raccomandata e la data di notifica che risulta essere il 19.3.2024, di guisa che l'originario ricorso risulta tempestivo.
Venendo al merito, la contribuente eccepisce la mancata notifica del presupposto avviso di pagamento.
Orbene tale circostanza dedotta dalla contribuente, non risulta smentita né dal Comune di Caserta né dalla Publiservizi s.r.l., rimaste contumaci sia in primo grado che nel presente giudizio di guisa che l'iter procedimentale complessivo risulta viziato e compromesso dalla mancanza di notifica dell'atto prodromico, per cui l'appello va accolto. Alla luce di tali considerazioni rimangono assorbite le altre eccezioni.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto l'originario ricorso CO gli appellati al pagamento in solido delle spese e competenze dell'intero giudizio, liquidate complessivamente in Euro 310,00 per il primo grado, ed in Euro 410,00 per il secondo grado, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore