Articolo 21 della Legge 10 ottobre 1986, n. 668
Articolo 20Articolo 22
Versione
1 novembre 1986
Art. 21. 1. Per le esigenze dei reparti a cavallo della Polizia di Stato, nella tabella II annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340 , come modificata dal decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio 1985, e dalla legge 30 luglio 1985, n. 445 , e' istituita, tra le qualifiche ricomprese nella seconda qualifica funzionale, quella di addetto ai quadrupedi-conducente con la dotazione organica di 25 posti.
2. In relazione a quanto previsto nel precedente comma 1, nell'ambito della seconda qualifica funzionale ivi indicata, e' diminuita di un egual numero la dotazione organica della qualifica di manovale.
3. Le mansioni del personale di cui al presente articolo sono determinate con decreto del Ministro dell'interno.
4. Alla copertura dei posti si provvede mediante concorso pubblico per esami consistenti in una prova pratica professionale integrata da un colloquio secondo le modalita' stabilite, per le qualifiche di corrispondente livello, nel quadro A annesso al regolamento di attuazione dell' articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340 .
5. Della commissione esaminatrice del concorso di cui al precedente comma 4, da costituirsi a norma dell'articolo 8 del regolamento ivi indicato, in luogo dell'esperto e' chiamato a far parte un funzionario della Polizia di Stato in servizio presso i reparti a cavallo.
6. Salvo il possesso degli altri requisiti previsti dalle vigenti leggi, per la partecipazione al concorso e' richiesto l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
Entrata in vigore il 1 novembre 1986