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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 24/02/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3411/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in Camera di Consiglio, in composizione collegiale, nelle persone delle sig.re magistrate: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Giulia I. Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3411/2024 promossa congiuntamente da:
c.f. ) rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Diego Guarnieri (c.f. ) in Lodi (LO), alla via Magenta C.F._2
n. 34;
- Ricorrente
e da
(c.f. ) rappresentata, difesa ed Parte_2 C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.ta Benedetta Pavesi (c.f. ) in C.F._4
Lodi (LO), al corso Archinti n. 76;
- Ricorrente
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al Pubblico Ministero in sede ex artt. 70 e 71
c.p.c.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.12.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni: “OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale alle seguenti
CONDIZIONI
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Nella dimora coniugale di proprietà della figlia del sig. e ubicata nel Comune di Parte_1
Tavazzano con CO (LO), Piazza Risorgimento n. 29/B, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimarrà quest'ultimo. La sig.ra ha già lasciato l'immobile Pt_2 Parte_2
asportandovi i propri beni ed effetti personali.
3. Al fine di sostenere la moglie nel reperimento di una nuova soluzione abitativa, il sig. Parte_1 ha già corrisposto alla stessa la somma di € 4.000,00, di cui la sig.ra Parte_2
rilascia quietanza di ricezione mediante la sottoscrizione del presente atto.
4. Il sig. e la sig.ra hanno ciascuno propria attività lavorativa e risultano quindi Pt_1 Parte_2
essere economicamente indipendenti.
5. L'autovettura Audi A4, targata ED020ZV, solo formalmente intestata alla sig.ra Parte_2
, ma in uso al sig. verrà ceduta gratuitamente a quest'ultimo, il quale si
[...] Parte_1
assumerà ogni onere di pagamento del costo del trasferimento e di eventuali sanzioni amministrative pregresse e/o vincoli sulla vettura. Detto trasferimento dovrà avvenire entro e non oltre il 30.09.24.
6. Il sig. si obbliga a saldare e comunque a tenere indenne la sig.ra Parte_1 Parte_2
dal pagamento della rate di € 117,40 ciascuna, che avranno termine a giugno 2028,
[...]
per il debito contratto con Agenzia delle Entrate.
7. Le parti confermano di avere regolato tutti i reciproci rapporti economici e di non avere, pertanto, alcuna pretesa patrimoniale nei confronti dell'altra.
* * * * *
Autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione,
PRONUNCIARE sentenza di scioglimento del matrimonio civile, alle seguenti
CONDIZIONI
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Tavazzano con CO (LO). 2. Confermare che nella dimora coniugale di proprietà della figlia del sig. e ubicata nel Parte_1
Comune di Tavazzano con CO (LO), Piazza Risorgimento n. 29/B, unitamente ai mobili, arredi
e pertinenze, rimarrà quest'ultimo. La sig.ra ha già lasciato Pt_2 Parte_2
l'immobile asportandovi i propri beni ed effetti personali.
3. Il sig. la sig.ra hanno ciascuno la propria attività lavorativa e risultano quindi Pt_1 Parte_2
essere economicamente indipendenti
4. L'autovettura Audi A4, targata ED020ZV, solo formalmente intestata alla sig.ra Parte_2
, ma in uso al sig. verrà ceduta gratuitamente a quest'ultimo, il quale si
[...] Parte_1
assumerà ogni onere di pagamento del costo del trasferimento e di eventuali sanzioni amministrative pregresse e/o vincoli sulla vettura. Detto trasferimento dovrà avvenire entro e non oltre il 30.09.24.
5. Il sig. si obbliga a saldare e comunque a tenere indenne la sig.ra Parte_1 Parte_2
dal pagamento della rate di € 117,40 ciascuna, che avranno termine a giugno 2028,
[...]
per il debito contratto con Agenzia delle Entrate.
6. Le parti confermano di avere regolato tutti i reciproci rapporti economici e di non avere, pertanto, alcuna pretesa patrimoniale nei confronti dell'altra.
7. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione ex art. 473 bis.51 III
c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 11.02.2025 le parti hanno confermato le condizioni concordate.
DIRITTO
L'ammissibilità di un ricorso “congiunto” ex art. 473 bis.51 c.p.c. in cui siano svolte entrambe le domande di separazione e divorzio (nelle forme previste dall'art. 473 bis.49 c.p.c.), è stata ribadita dalla pronuncia n. 28727 del 16.10.2023 della Suprema Corte.
Il giudice di legittimità ha in tal modo composto il precedente contrasto giurisprudenziale sorto sul punto, enunciando il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 comma I c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse delle parti, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni ed i rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Quanto alla prosecuzione del procedimento al fine di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa dev'essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, in attesa che tale domanda divenga procedibile per il decorso del semestre ex art. 3 comma II lett. b) della legge 898/1970.
Con le note scritte da depositare entro il termine fissato con separata ordinanza, le parti dovranno confermare la volontà di non volersi riconciliare e conseguire la pronuncia divorzile alle condizioni da loro indicate, che potranno essere anche diverse rispetto a quelle in questa sede indicate, purché vi concorra il duplice requisito del comune consenso e dell'allegazione di fatti nuovi ex art. 473 bis.19 c.p.c.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio nel Comune di Tavazzano con CO (LO) in data 19.05.2018, trascritto nei Registri dello stato civile del predetto Comune, atto n. 3, parte I, anno 2018;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) spese al definitivo;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tavazzano con CO (LO), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
6) provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del procedimento.
Così deciso in Lodi, il 18.02.2025
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in Camera di Consiglio, in composizione collegiale, nelle persone delle sig.re magistrate: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Giulia I. Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3411/2024 promossa congiuntamente da:
c.f. ) rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Diego Guarnieri (c.f. ) in Lodi (LO), alla via Magenta C.F._2
n. 34;
- Ricorrente
e da
(c.f. ) rappresentata, difesa ed Parte_2 C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.ta Benedetta Pavesi (c.f. ) in C.F._4
Lodi (LO), al corso Archinti n. 76;
- Ricorrente
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al Pubblico Ministero in sede ex artt. 70 e 71
c.p.c.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.12.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni: “OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale alle seguenti
CONDIZIONI
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Nella dimora coniugale di proprietà della figlia del sig. e ubicata nel Comune di Parte_1
Tavazzano con CO (LO), Piazza Risorgimento n. 29/B, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimarrà quest'ultimo. La sig.ra ha già lasciato l'immobile Pt_2 Parte_2
asportandovi i propri beni ed effetti personali.
3. Al fine di sostenere la moglie nel reperimento di una nuova soluzione abitativa, il sig. Parte_1 ha già corrisposto alla stessa la somma di € 4.000,00, di cui la sig.ra Parte_2
rilascia quietanza di ricezione mediante la sottoscrizione del presente atto.
4. Il sig. e la sig.ra hanno ciascuno propria attività lavorativa e risultano quindi Pt_1 Parte_2
essere economicamente indipendenti.
5. L'autovettura Audi A4, targata ED020ZV, solo formalmente intestata alla sig.ra Parte_2
, ma in uso al sig. verrà ceduta gratuitamente a quest'ultimo, il quale si
[...] Parte_1
assumerà ogni onere di pagamento del costo del trasferimento e di eventuali sanzioni amministrative pregresse e/o vincoli sulla vettura. Detto trasferimento dovrà avvenire entro e non oltre il 30.09.24.
6. Il sig. si obbliga a saldare e comunque a tenere indenne la sig.ra Parte_1 Parte_2
dal pagamento della rate di € 117,40 ciascuna, che avranno termine a giugno 2028,
[...]
per il debito contratto con Agenzia delle Entrate.
7. Le parti confermano di avere regolato tutti i reciproci rapporti economici e di non avere, pertanto, alcuna pretesa patrimoniale nei confronti dell'altra.
* * * * *
Autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione,
PRONUNCIARE sentenza di scioglimento del matrimonio civile, alle seguenti
CONDIZIONI
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Tavazzano con CO (LO). 2. Confermare che nella dimora coniugale di proprietà della figlia del sig. e ubicata nel Parte_1
Comune di Tavazzano con CO (LO), Piazza Risorgimento n. 29/B, unitamente ai mobili, arredi
e pertinenze, rimarrà quest'ultimo. La sig.ra ha già lasciato Pt_2 Parte_2
l'immobile asportandovi i propri beni ed effetti personali.
3. Il sig. la sig.ra hanno ciascuno la propria attività lavorativa e risultano quindi Pt_1 Parte_2
essere economicamente indipendenti
4. L'autovettura Audi A4, targata ED020ZV, solo formalmente intestata alla sig.ra Parte_2
, ma in uso al sig. verrà ceduta gratuitamente a quest'ultimo, il quale si
[...] Parte_1
assumerà ogni onere di pagamento del costo del trasferimento e di eventuali sanzioni amministrative pregresse e/o vincoli sulla vettura. Detto trasferimento dovrà avvenire entro e non oltre il 30.09.24.
5. Il sig. si obbliga a saldare e comunque a tenere indenne la sig.ra Parte_1 Parte_2
dal pagamento della rate di € 117,40 ciascuna, che avranno termine a giugno 2028,
[...]
per il debito contratto con Agenzia delle Entrate.
6. Le parti confermano di avere regolato tutti i reciproci rapporti economici e di non avere, pertanto, alcuna pretesa patrimoniale nei confronti dell'altra.
7. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione ex art. 473 bis.51 III
c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 11.02.2025 le parti hanno confermato le condizioni concordate.
DIRITTO
L'ammissibilità di un ricorso “congiunto” ex art. 473 bis.51 c.p.c. in cui siano svolte entrambe le domande di separazione e divorzio (nelle forme previste dall'art. 473 bis.49 c.p.c.), è stata ribadita dalla pronuncia n. 28727 del 16.10.2023 della Suprema Corte.
Il giudice di legittimità ha in tal modo composto il precedente contrasto giurisprudenziale sorto sul punto, enunciando il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 comma I c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse delle parti, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni ed i rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Quanto alla prosecuzione del procedimento al fine di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa dev'essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, in attesa che tale domanda divenga procedibile per il decorso del semestre ex art. 3 comma II lett. b) della legge 898/1970.
Con le note scritte da depositare entro il termine fissato con separata ordinanza, le parti dovranno confermare la volontà di non volersi riconciliare e conseguire la pronuncia divorzile alle condizioni da loro indicate, che potranno essere anche diverse rispetto a quelle in questa sede indicate, purché vi concorra il duplice requisito del comune consenso e dell'allegazione di fatti nuovi ex art. 473 bis.19 c.p.c.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio nel Comune di Tavazzano con CO (LO) in data 19.05.2018, trascritto nei Registri dello stato civile del predetto Comune, atto n. 3, parte I, anno 2018;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) spese al definitivo;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tavazzano con CO (LO), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
6) provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del procedimento.
Così deciso in Lodi, il 18.02.2025
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Ada Cappello