Improcedibile
Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 10/04/2026, n. 2885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2885 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02885/2026REG.PROV.COLL.
N. 02819/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2819 del 2025, proposto da
RU DI, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Casetta e Roberto Guarino, con domicilio eletto presso lo studio Roberto Guarino in Torino, via XX Settembre 51;
contro
Comune di Pecetto Torinese, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Lauria e Carlo Leone Giacomo Merani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 119/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pecetto Torinese;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse della parte appellante;
Viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione di entrambe le parti;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2026 la Cons. RU GO;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con atto, depositato in data 7 aprile 2025, il Signor RU DI ha appellato la sentenza n. 119/2025 del T.A.R. per il Piemonte, di rigetto del ricorso dal medesimo promosso per l’annullamento dell’ordinanza del Comune di Pecetto Torinese n. 44 dell’11 novembre 2019, non notificata secondo la tesi del ricorrente, con cui si ordina la demolizione delle opere non autorizzate e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi in Strada del Colle 46 a Pecetto Torinese.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Pecetto Torinese, con mero atto di stile, in data 23 maggio 2025 chiedendo il rigetto del ricorso in appello.
3. Con memoria depositata in data 31 gennaio 2026 l’appellante ha comunicato che in seguito alla proposizione dell’appello, il Comune di Pecetto Torinese ha concluso il procedimento di sanatoria edilizia attivato dall’odierno appellante, adottando il provvedimento di diniego prot. n. 7426 del 3 settembre 2025 e il provvedimento di archiviazione prot. n. 7427 del 3 settembre 2025 che sono stati entrambi impugnati con ricorso RG 3060/2025 innanzi al T.A.R. Piemonte che risulta allo stato ancora prendente, facendo presente che la definizione espressa del procedimento di sanatoria e la pendenza del giudizio su tali atti hanno determinato il venir meno dell’interesse concreto ed attuale dell’appellante alla decisione del presente appello.
Con il medesimo atto l’appellante ha quindi chiesto che sia dichiarata l’improcedibilità del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), C.P.A. per sopravvenuta carenza di interesse facendo presente che in considerazione della limitata attività difensiva svolta dal Comune nel presente giudizio sussistono le condizioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
4. All’odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Sulla base di queste premesse, al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso in appello per sopravvenuta carenza di interesse. Costituisce, infatti, ius receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi nella valutazione degli interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa e quindi dichiarare l’improcedibilità del ricorso ( ex multis , Cons. di Stato, sez. V, 15 novembre 2021, Sez. IV n. 1464/2025).
2. Alla luce delle considerazioni sopra svolte il ricorso in appello deve pertanto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del gravame, con compensazione delle spese di lite della fase di appello tra le parti in considerazione del complessivo andamento del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER De LI, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Giovanni Pascuzzi, Consigliere
RU GO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RU GO | ER De LI |
IL SEGRETARIO