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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 566/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 27/02/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente e Relatore
GARZULLI ROBERTO, Giudice
TALLARO FRANCESCO, Giudice
in data 27/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1892/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale CA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - SI - CA
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004148833000 CONTR. SANITARI 1994
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004148833000 CONTR. STRAORD. 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004148833000 IRPEF-ALTRO 1994
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004148833000 IRPEF-ALTRO 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004148833000 REGISTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, regolarmente notificato a Agenzia delle Entrate SI, Agenzia Entrate Direzione
Provinciale di CA, Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Salerno e Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Cosenza, Ricorrente_1 adiva questa Corte di Giustizia tributaria provinciale ed impugnava l'intimazione di pagamento n. 03020249004148833000, notificatale in data 20.5.2024, ed emessa da Agenzia delle Entrate SI a seguito del mancato pagamento di n. 3 cartelle esattoriali ovvero la n. 03020010046958980001, la n. .03020020013368575001 e la n. 03020220009992210000, relative ad Irpef e imposta di registro
In particolare, la ricorrente eccepiva la nullità della intimazione di pagamento impugnata per omessa notificazione delle cartelle di pagamento, atti presupposti della stessa, e per il maturarsi della prescrizione quinquennale per quanto concerneva Irpef, contributo sanitario, contributo straordinario Europa e imposta di registro.
Chiedeva, previa sua sospensione, l'annullamento dell'atto impugnato in relazione ai suddetti crediti tributari e dei relativi ruoli e cartelle di pagamento, nonché la condanna dei resistenti al rimborso delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio Agenzia Entrate di CA e rilevava che:
a.la cartella di pagamento n. 03020220009992210000, per la quale parte ricorrente eccepiva la mancata notifica, era stata impugnata dalla ricorrente, presso questa Corte di Giustizia Tributaria, con ricorso iscritto al n. rgr. 2056/2023 e giudizio risultante ancora pendente;
b.le cartelle di pagamento nn. 03020010046958980001 e 03020020013368575001, erano state impugnate con altro ricorso GR 1783/2023, introdotto con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento 03020239000422883, anche esso pendente presso questa Corte.
Chiedeva il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva anche l'Agenzia Entrate di Cosenza segnalando anche essa che le cartelle impugnate con il presente ricorso erano già state oggetto di impugnazione.
Chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva Agenzia Entrate SI e contestava i motivi di impugnazione chiedendo il rigetto del ricorso.
Con successive memorie la ricorrente evidenziava che nessuno degli allegati prodotti in giudizio conteneva la prova della notifica delle cartelle di pagamento.
All'udienza del 27 febbraio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che la cartella di pagamento n. 03020220009992210000 è stata annullata con sentenza definitiva n. 241/2025, che ha dichiarato l'intervenuta prescrizione del credito, per cui il contenuto di accertamento di detta sentenza non è più contestabile.
Dunque, l'intimazione di pagamento è nulla in parte qua, giacché la mancanza di un atto prodromico si riverbera necessariamente sulla validità degli atti successivi.
Quanto, poi, alle cartelle di pagamento nn. 03020010046958980001 e 03020020013368575001, rileva che la ricorrente ha già proposto opposizione avverso la precedente intimazione n. 03020239000422883, che sottende le stesse cartelle di pagamento, presso questa Corte di Giustizia, con ricorso n. GR .
1783/2023, ancora pendente.
Da tale riscontrabile evidenza, si evince che la ricorrente ha già opposto tutela avverso le cartelle di pagamento sopra elencate.
L'impugnazione di una successiva intimazione di pagamento basata sugli stessi motivi già dedotti contro le cartelle esattoriali precedentemente impugnate ed ancora in corso è da considerarsi inammissibile, per litispendenza (stessa causa pendente tra le stesse parti).
Pertanto, considerato che le cartelle sottese all'intimazione oggetto del presente ricorso sono già state impugnate risulta ovvio che, nella fattispecie, la ricorrente, avendo ricevuto l'intimazione di pagamento, poteva proporre ricorso avverso la stessa solo per vizi propri.
Tanto premesso, il ricorso merita parziale accoglimento. L'accoglimento solo parziale del ricorso giustifica l'integrale compensazione di spese e competenze di lite.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CA, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe indicato, dichiara nulla l'intimazione di pagamento relativamente alla cartella n.
03020220009992210000; dichiara inammissibile il ricorso nel resto .
Spese compensate.
Il Presidente relatore
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 27/02/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente e Relatore
GARZULLI ROBERTO, Giudice
TALLARO FRANCESCO, Giudice
in data 27/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1892/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale CA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - SI - CA
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004148833000 CONTR. SANITARI 1994
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004148833000 CONTR. STRAORD. 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004148833000 IRPEF-ALTRO 1994
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004148833000 IRPEF-ALTRO 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004148833000 REGISTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, regolarmente notificato a Agenzia delle Entrate SI, Agenzia Entrate Direzione
Provinciale di CA, Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Salerno e Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Cosenza, Ricorrente_1 adiva questa Corte di Giustizia tributaria provinciale ed impugnava l'intimazione di pagamento n. 03020249004148833000, notificatale in data 20.5.2024, ed emessa da Agenzia delle Entrate SI a seguito del mancato pagamento di n. 3 cartelle esattoriali ovvero la n. 03020010046958980001, la n. .03020020013368575001 e la n. 03020220009992210000, relative ad Irpef e imposta di registro
In particolare, la ricorrente eccepiva la nullità della intimazione di pagamento impugnata per omessa notificazione delle cartelle di pagamento, atti presupposti della stessa, e per il maturarsi della prescrizione quinquennale per quanto concerneva Irpef, contributo sanitario, contributo straordinario Europa e imposta di registro.
Chiedeva, previa sua sospensione, l'annullamento dell'atto impugnato in relazione ai suddetti crediti tributari e dei relativi ruoli e cartelle di pagamento, nonché la condanna dei resistenti al rimborso delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio Agenzia Entrate di CA e rilevava che:
a.la cartella di pagamento n. 03020220009992210000, per la quale parte ricorrente eccepiva la mancata notifica, era stata impugnata dalla ricorrente, presso questa Corte di Giustizia Tributaria, con ricorso iscritto al n. rgr. 2056/2023 e giudizio risultante ancora pendente;
b.le cartelle di pagamento nn. 03020010046958980001 e 03020020013368575001, erano state impugnate con altro ricorso GR 1783/2023, introdotto con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento 03020239000422883, anche esso pendente presso questa Corte.
Chiedeva il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva anche l'Agenzia Entrate di Cosenza segnalando anche essa che le cartelle impugnate con il presente ricorso erano già state oggetto di impugnazione.
Chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva Agenzia Entrate SI e contestava i motivi di impugnazione chiedendo il rigetto del ricorso.
Con successive memorie la ricorrente evidenziava che nessuno degli allegati prodotti in giudizio conteneva la prova della notifica delle cartelle di pagamento.
All'udienza del 27 febbraio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che la cartella di pagamento n. 03020220009992210000 è stata annullata con sentenza definitiva n. 241/2025, che ha dichiarato l'intervenuta prescrizione del credito, per cui il contenuto di accertamento di detta sentenza non è più contestabile.
Dunque, l'intimazione di pagamento è nulla in parte qua, giacché la mancanza di un atto prodromico si riverbera necessariamente sulla validità degli atti successivi.
Quanto, poi, alle cartelle di pagamento nn. 03020010046958980001 e 03020020013368575001, rileva che la ricorrente ha già proposto opposizione avverso la precedente intimazione n. 03020239000422883, che sottende le stesse cartelle di pagamento, presso questa Corte di Giustizia, con ricorso n. GR .
1783/2023, ancora pendente.
Da tale riscontrabile evidenza, si evince che la ricorrente ha già opposto tutela avverso le cartelle di pagamento sopra elencate.
L'impugnazione di una successiva intimazione di pagamento basata sugli stessi motivi già dedotti contro le cartelle esattoriali precedentemente impugnate ed ancora in corso è da considerarsi inammissibile, per litispendenza (stessa causa pendente tra le stesse parti).
Pertanto, considerato che le cartelle sottese all'intimazione oggetto del presente ricorso sono già state impugnate risulta ovvio che, nella fattispecie, la ricorrente, avendo ricevuto l'intimazione di pagamento, poteva proporre ricorso avverso la stessa solo per vizi propri.
Tanto premesso, il ricorso merita parziale accoglimento. L'accoglimento solo parziale del ricorso giustifica l'integrale compensazione di spese e competenze di lite.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CA, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe indicato, dichiara nulla l'intimazione di pagamento relativamente alla cartella n.
03020220009992210000; dichiara inammissibile il ricorso nel resto .
Spese compensate.
Il Presidente relatore