Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 566
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Accolto
    Nullità per omessa notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto nulla l'intimazione di pagamento relativamente alla cartella n. 03020220009992210000, in quanto già annullata con sentenza definitiva per prescrizione del credito. La mancanza dell'atto prodromico si riverbera sulla validità degli atti successivi.

  • Inammissibile
    Litispendenza

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per litispendenza in relazione alle cartelle di pagamento nn. 03020010046958980001 e 03020020013368575001, in quanto già impugnate con altro ricorso pendente presso la stessa Corte. L'impugnazione di una successiva intimazione basata sugli stessi motivi è inammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 566
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 566
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

    Testo completo