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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/09/2025, n. 2923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2923 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 12/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Totaro Presidente rel.
Dott.ssa Raffaella Genovese Consigliere
Dott.ssa Rosa Del Prete Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 11.9.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 12/2025 R.G. sez. lav.
TRA Parte_1
Rappr. e dif. dall'Avv. R. De Luca Tamajo, come da procura in atti
APPELLANTE E
Controparte_1
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 3.1.2025 la società di cui in epigrafe proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro n. 5804/2024.
Il procuratore di parte appellante depositava poi nota in data 5.6.2025 di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. All'odierna trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha deciso la causa come da presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come noto, la dichiarazione di rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) - che in linea concettuale va tenuta distinta dalla rinuncia agli atti del giudizio, ammissibile anche nel giudizio di appello ai sensi degli articoli 359 e 306 c.p.c. pur determinando la medesima conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado - è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (cfr. ex plurimis Cass. n. 18255/2004, Cass. n. 8387/99, Cass. n. 2268/99).
In altri termini, sia la rinuncia all' appello (intesa come rinuncia all' azione) sia la rinuncia agli atti del giudizio di appello determinano l' estinzione del giudizio di secondo grado e (ex art. 338 c.p.c.) il passaggio in giudicato della sentenza appellata, da dichiarare con provvedimento avente contenuto di sentenza (Cass. 14936/00, Cass. 3733/04).
Nulla per le spese tenuto conto della mancata costituzione dell'appellato.
Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio
- e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- dichiara estinto il giudizio di appello.
- Nulla per le spese
- Contributo unificato come in motivazione. Napoli 11.9.2025
Il Presidente est. Dott.ssa Vincenza Totaro