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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 342/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
VINCI SALVATORE, Presidente
LA ROSA CARMELA, Relatore
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3790/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Paterno' - Casa Comunale 95047 Paterno' CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259003718924000 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4182/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e del Comune di Paternò, in persona del Sindaco pro tempore, Ricorrente 1 ha impugnato l'intimazione di pagamento dell'IMU anno 2015 (indicata in epigrafe) chiedendone l'annullamento per insussistenza del debito.
Il ricorrente ha rappresentato che l'avviso di accertamento (con n. finale 3182), sottostante all'atto impugnato, è stato parzialmente annullato, con sentenza n. 8311/2022 (depositata il 24/11/2022), dalla
CGT di Catania di primo grado nella parte relativa alla tassazione dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e nella parte relativa alle sanzioni. Poiché con la citata sentenza è stata ridotta l'imposta comunale da Euro 20.355,22 a Euro 2.157,24, il ricorrente ha dedotto la non debenza della pretesa creditoria avanzata con l'atto impugnato.
Si costituivano in giudizio i resistenti.
L'ADER ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passava.
Il Comune di Paternò ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere limitatamente al credito tributario annullato dalla CGT di Catania con sentenza, in seguito alla quale ha emesso provvedimento di sgravio parziale e avviso di accertamento di rettifica per il residuo importo con riguardo al quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con memoria illustrativa il ricorrente ha rappresentato l'illegittimo modus operandi della controparte per non aver notificato al contribuente i provvedimenti di rettifica e di sgravio.
Con memoria, il Comune di Paternò ha ribadito i motivi indicati nell'atto di costituzione.
All'udienza del 2/12/2025, la controversia è stata decisa come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione prodotta in atti dal Comune di Paternò, si ricava che, successivamente alla sentenza della CGT di Catania (indicata in premessa), l'Ente impositore ha proceduto allo sgravio parziale del credito iscritto a ruolo contenuto nell'avviso di accertamento, sotteso all'atto impugnato, riducendo sia l'IMU da Euro 20.355,22 a Euro18.197,56, sia gli interessi e sanzioni. Per la parte residua del credito tributario di Euro 2.957,00, comprensivo di interessi e sanzioni, il Comune ha emesso l'avviso di accertamento di rettifica.
Osserva la Corte che il provvedimento di sgravio parziale, che non ha comportato una nuova imposizione, bensì un semplice ridimensionamento del tributo, non rende illegittima l'intimazione di pagamento impugnata che resta comunque valida per il residuo credito tributario.
La doglianza del contribuente, in premessa esposta, deve essere fatta valere mediante l'impugnazione dell'avviso di accertamento di rettifica che è impugnabile (Cass. sent. n. 3860/2025).
Sulla base delle suddette considerazioni, il ricorso va rigettato e l'atto impugnato va confermato.
La soccombenza segue la condanna del contribuente al pagamento delle spese processuali in favore dei resistenti, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione seconda, rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna la parte ricorrente alle spese di lite che liquida in € 1.500,00 in favore del
Comune di Paternò ed in € 1.500,00, oltre IVA ed accessori di legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione. Così deciso a Catania, in Camera di Consiglio, il 2.12.2025.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
VINCI SALVATORE, Presidente
LA ROSA CARMELA, Relatore
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3790/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Paterno' - Casa Comunale 95047 Paterno' CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259003718924000 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4182/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e del Comune di Paternò, in persona del Sindaco pro tempore, Ricorrente 1 ha impugnato l'intimazione di pagamento dell'IMU anno 2015 (indicata in epigrafe) chiedendone l'annullamento per insussistenza del debito.
Il ricorrente ha rappresentato che l'avviso di accertamento (con n. finale 3182), sottostante all'atto impugnato, è stato parzialmente annullato, con sentenza n. 8311/2022 (depositata il 24/11/2022), dalla
CGT di Catania di primo grado nella parte relativa alla tassazione dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e nella parte relativa alle sanzioni. Poiché con la citata sentenza è stata ridotta l'imposta comunale da Euro 20.355,22 a Euro 2.157,24, il ricorrente ha dedotto la non debenza della pretesa creditoria avanzata con l'atto impugnato.
Si costituivano in giudizio i resistenti.
L'ADER ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passava.
Il Comune di Paternò ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere limitatamente al credito tributario annullato dalla CGT di Catania con sentenza, in seguito alla quale ha emesso provvedimento di sgravio parziale e avviso di accertamento di rettifica per il residuo importo con riguardo al quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con memoria illustrativa il ricorrente ha rappresentato l'illegittimo modus operandi della controparte per non aver notificato al contribuente i provvedimenti di rettifica e di sgravio.
Con memoria, il Comune di Paternò ha ribadito i motivi indicati nell'atto di costituzione.
All'udienza del 2/12/2025, la controversia è stata decisa come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione prodotta in atti dal Comune di Paternò, si ricava che, successivamente alla sentenza della CGT di Catania (indicata in premessa), l'Ente impositore ha proceduto allo sgravio parziale del credito iscritto a ruolo contenuto nell'avviso di accertamento, sotteso all'atto impugnato, riducendo sia l'IMU da Euro 20.355,22 a Euro18.197,56, sia gli interessi e sanzioni. Per la parte residua del credito tributario di Euro 2.957,00, comprensivo di interessi e sanzioni, il Comune ha emesso l'avviso di accertamento di rettifica.
Osserva la Corte che il provvedimento di sgravio parziale, che non ha comportato una nuova imposizione, bensì un semplice ridimensionamento del tributo, non rende illegittima l'intimazione di pagamento impugnata che resta comunque valida per il residuo credito tributario.
La doglianza del contribuente, in premessa esposta, deve essere fatta valere mediante l'impugnazione dell'avviso di accertamento di rettifica che è impugnabile (Cass. sent. n. 3860/2025).
Sulla base delle suddette considerazioni, il ricorso va rigettato e l'atto impugnato va confermato.
La soccombenza segue la condanna del contribuente al pagamento delle spese processuali in favore dei resistenti, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione seconda, rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna la parte ricorrente alle spese di lite che liquida in € 1.500,00 in favore del
Comune di Paternò ed in € 1.500,00, oltre IVA ed accessori di legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione. Così deciso a Catania, in Camera di Consiglio, il 2.12.2025.