Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 342
CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Insussistenza del debito tributario

    La Corte ha ritenuto che il provvedimento di sgravio parziale, avendo comportato un ridimensionamento del tributo e non una nuova imposizione, non rende illegittima l'intimazione di pagamento impugnata, la quale resta valida per il residuo credito tributario. La doglianza del contribuente doveva essere fatta valere mediante l'impugnazione dell'avviso di accertamento di rettifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 342
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 342
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

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