Articolo 38 della Legge 5 marzo 1963, n. 246
Articolo 37Articolo 39
Versione
5 aprile 1963
Art. 38.
Il contributo di miglioria sui valori divenuti definitivi a seguito della procedura di accertamento si riscuote in dieci annualita' costanti comprensive degli interessi calcolati al tasso del 5 per cento. In caso di alienazione viene pero' posta in riscossione a carico del venditore l'intera somma che ancora non sia stata pagata.
Si applicano le norme di cui al terzo e al quinto comma dell'articolo 21 e le norme di cui all'articolo 30.
Entrata in vigore il 5 aprile 1963
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