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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. IV, sentenza 12/02/2026, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 92/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
OR AN IE IA, Presidente
BONFIGLIO GIOVANNI ANDREA, Relatore INCANI MICHELE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 693/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ric_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1 - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - SI - Cagliari
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 025202400015294360000 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 025202400015294360000 IRAP 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 52/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Voglia l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cagliari accogliere il ricorso e annullare la cartella di pagamento impugnata per violazione e mancata osservanza dell'art. 25, comma 1, lett. b), D.P.R. 602/1973; dell'art. 7, Legge 212/2000; degli articoli 38 e 42, D.P.R. 600/1973.
Voglia inoltre condannare l'ente convenuto al pagamento di spese, competenze e onorari, con distrazione di spese a favore del difensore.
Resistente/Appellato:
Agenzia delle Entrate: Voglia l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cagliari rigettare il ricorso e condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Agenzia delle Entrate riscossione: Non costituita.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ric_1Il Sig. ha presentato ricorso contro la cartella di pagamento n. 02520240015294360000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Cagliari – notificata il 13 giugno 2025, con la quale l'Amministrazione finanziaria, in seguito all'attività di verifica svolta ai sensi dell'art 36 bis DPR 600/1973, ha chiesto il pagamento dell'IRAP relativa all'anno 2020, per euro 1.359,93 e dell'IRPEF relativa all'anno 2019, per euro 4.118,62, comprensivi di sanzioni e interessi.
Ric_1Quale primo motivo del ricorso Il Sig. ritiene che l'atto impugnato sia illegittimo per violazione e mancata osservanza dell'art. 25, comma 1, lett. b), D.P.R. 602/1973. La difesa sostiene che, sulla base della norma citata, la cartella di pagamento doveva essere notificata al debitore entro il termine del 31 dicembre 2023 con riguardo all'IRPEF 2019, e del 31 dicembre 2024 con riguardo all'IRAP, mentre è stata notificata il giorno 13 giugno 2025. Il ricorrente afferma che non si comprendono i motivi per cui l'Amministrazione Finanziaria ha provveduto a iscrivere a ruolo una somma, a titolo di IRPEF, pari a euro
2.620,00, quando dalla dichiarazione Redditi 2020 era stato indicato un credito IRPEF che ammontava ad euro 6.312,00.
Per questo motivo è stata violata sia la previsione dell'art. 7, Legge 212/2000, perché non è stata esplicitata la motivazione della richiesta pecuniaria, che le disposizioni degli articoli 38 e successivi del D.P.R. 600/1973, perché questa rettifica è avvenuta senza l'emissione di un regolare avviso di accertamento. L'Agenzia delle Entrate, nelle proprie controdeduzioni, ha sostenuto la correttezza del proprio operato ed ha chiesto il rigetto del ricorso. La difesa ha presentato memorie nelle quali ha inteso replicare alle controdeduzioni dell'Amministrazione finanziaria. Il ricorso è stato discusso in camera di consiglio ed assegnato a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita di essere accolto. Sulla prima obiezione in merito alla pretesa tributaria avanzata con l'atto impugnato, mossa dalla difesa occorre precisare che il termine di decadenza è stato regolato dall'articolo 1, comma 158, della Legge n. 197 del 2022, che dispone: «In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno». Sulla base della citata norma, nel caso qui esaminato va precisato che il termine ultimo per la notifica aveva scadenza con lo spirare del 2024. Nel considerare che la dichiarazione IRPEF è stata presentata il 25 marzo 2021, mentre la dichiarazione IRAP è stata presentata il 14 dicembre 2021, la decorrenza del triennio stabilito dall'articolo 25/602, prorogato di un anno, come previsto dal citato articolo 1, comma 158, della
L. 197/2022, comincia dall'anno della presentazione delle dichiarazioni, andando a scadere nel 2025.
Per determinare correttamente il compimento della decadenza, con riferimento alla dichiarazione IRAP, si deve tener conto della sospensione delle attività esattoriali e dei corrispondenti termini di decadenza e di prescrizione, durata dal giorno 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 disposta, al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria, dagli articoli 67 e 68 del Decreto Legge n. 18 del 2020, successivamente prorogato con i Decreti n. 34 del 2020, n. 78 del 2020, n. 41 del 2021 e n. 99 del 2021. Tali termini devono essere detratti in sede di computo del tempo necessario a far estinguere il debito, escludendo, così, che sia maturata, anche la decadenza.
La correttezza delle operazioni poste in essere dall'amministrazione finanziaria è stata ratificata dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 960/2025, la quale prevede che: «...il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione.
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212.» (cfr. C. Cass. Ord. n. 1630/2025).
Ric_1In merito alla irregolarità dell'atto sostenuta dal Sig. , per il mancato riconoscimento del credito IRPEF esposto nella dichiarazione presentata per l'anno 2020, occorre tenere conto che la presentazione della dichiarazione stessa è avvenuta oltre i termini di legge e quindi è considerata omessa. In base alla previsione dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, qualora a seguito di ogni dichiarazione dei redditi presentata nei termini l'Amministrazione riscontri errori od omessi versamenti, viene inviata una comunicazione di irregolarità nella quale questi errori vengono evidenziati. Ma, quando la dichiarazione dei redditi viene presentata oltre i 90 giorni dai termini di scadenza e quindi viene considerata omessa, la comunicazione di irregolarità, di cui si è fatto cenno, non viene inviata e le eventuali somme richieste vengono direttamente iscritte a ruolo.
Nel caso di cui si discute, nella dichiarazione IRPEF sono stati indicati versamenti di acconti di imposta per un importo totale di € 11.455,00, ma ne sono risultati effettuati soltanto per €
8.835,00 e, quindi, la differenza di € 2.620,00 è stata iscritta direttamente a ruolo. Per le attività di controllo effettuato ai sensi degli artt.36 bis D.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis D.P.R. n. 633 del 1972, l'ufficio può procedere alla liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente. Quindi il ricorrente si trovava già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Agenzia delle Entrate mediante il mero richiamo alla dichiarazione di redditi.
In considerazione delle argomentazioni esposte, questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cagliari, non rilevando elementi di illegittimità che possano invalidare l'atto impugnato, rigetta il ricorso.
Alla luce di una valutazione globale delle singole richieste formulate dalle opposte parti della controversia, sussistono giustificate ragioni per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cagliari rigetta il ricorso. Spese compensate
Cagliari, 27 gennaio 2026
Il Presidente (Dott. Antonio Pietro Maria Lamorgese)
Il Relatore
(Dott. Giovanni Andrea Bonfiglio)
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
OR AN IE IA, Presidente
BONFIGLIO GIOVANNI ANDREA, Relatore INCANI MICHELE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 693/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ric_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1 - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - SI - Cagliari
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 025202400015294360000 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 025202400015294360000 IRAP 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 52/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Voglia l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cagliari accogliere il ricorso e annullare la cartella di pagamento impugnata per violazione e mancata osservanza dell'art. 25, comma 1, lett. b), D.P.R. 602/1973; dell'art. 7, Legge 212/2000; degli articoli 38 e 42, D.P.R. 600/1973.
Voglia inoltre condannare l'ente convenuto al pagamento di spese, competenze e onorari, con distrazione di spese a favore del difensore.
Resistente/Appellato:
Agenzia delle Entrate: Voglia l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cagliari rigettare il ricorso e condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Agenzia delle Entrate riscossione: Non costituita.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ric_1Il Sig. ha presentato ricorso contro la cartella di pagamento n. 02520240015294360000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Cagliari – notificata il 13 giugno 2025, con la quale l'Amministrazione finanziaria, in seguito all'attività di verifica svolta ai sensi dell'art 36 bis DPR 600/1973, ha chiesto il pagamento dell'IRAP relativa all'anno 2020, per euro 1.359,93 e dell'IRPEF relativa all'anno 2019, per euro 4.118,62, comprensivi di sanzioni e interessi.
Ric_1Quale primo motivo del ricorso Il Sig. ritiene che l'atto impugnato sia illegittimo per violazione e mancata osservanza dell'art. 25, comma 1, lett. b), D.P.R. 602/1973. La difesa sostiene che, sulla base della norma citata, la cartella di pagamento doveva essere notificata al debitore entro il termine del 31 dicembre 2023 con riguardo all'IRPEF 2019, e del 31 dicembre 2024 con riguardo all'IRAP, mentre è stata notificata il giorno 13 giugno 2025. Il ricorrente afferma che non si comprendono i motivi per cui l'Amministrazione Finanziaria ha provveduto a iscrivere a ruolo una somma, a titolo di IRPEF, pari a euro
2.620,00, quando dalla dichiarazione Redditi 2020 era stato indicato un credito IRPEF che ammontava ad euro 6.312,00.
Per questo motivo è stata violata sia la previsione dell'art. 7, Legge 212/2000, perché non è stata esplicitata la motivazione della richiesta pecuniaria, che le disposizioni degli articoli 38 e successivi del D.P.R. 600/1973, perché questa rettifica è avvenuta senza l'emissione di un regolare avviso di accertamento. L'Agenzia delle Entrate, nelle proprie controdeduzioni, ha sostenuto la correttezza del proprio operato ed ha chiesto il rigetto del ricorso. La difesa ha presentato memorie nelle quali ha inteso replicare alle controdeduzioni dell'Amministrazione finanziaria. Il ricorso è stato discusso in camera di consiglio ed assegnato a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita di essere accolto. Sulla prima obiezione in merito alla pretesa tributaria avanzata con l'atto impugnato, mossa dalla difesa occorre precisare che il termine di decadenza è stato regolato dall'articolo 1, comma 158, della Legge n. 197 del 2022, che dispone: «In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno». Sulla base della citata norma, nel caso qui esaminato va precisato che il termine ultimo per la notifica aveva scadenza con lo spirare del 2024. Nel considerare che la dichiarazione IRPEF è stata presentata il 25 marzo 2021, mentre la dichiarazione IRAP è stata presentata il 14 dicembre 2021, la decorrenza del triennio stabilito dall'articolo 25/602, prorogato di un anno, come previsto dal citato articolo 1, comma 158, della
L. 197/2022, comincia dall'anno della presentazione delle dichiarazioni, andando a scadere nel 2025.
Per determinare correttamente il compimento della decadenza, con riferimento alla dichiarazione IRAP, si deve tener conto della sospensione delle attività esattoriali e dei corrispondenti termini di decadenza e di prescrizione, durata dal giorno 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 disposta, al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria, dagli articoli 67 e 68 del Decreto Legge n. 18 del 2020, successivamente prorogato con i Decreti n. 34 del 2020, n. 78 del 2020, n. 41 del 2021 e n. 99 del 2021. Tali termini devono essere detratti in sede di computo del tempo necessario a far estinguere il debito, escludendo, così, che sia maturata, anche la decadenza.
La correttezza delle operazioni poste in essere dall'amministrazione finanziaria è stata ratificata dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 960/2025, la quale prevede che: «...il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione.
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212.» (cfr. C. Cass. Ord. n. 1630/2025).
Ric_1In merito alla irregolarità dell'atto sostenuta dal Sig. , per il mancato riconoscimento del credito IRPEF esposto nella dichiarazione presentata per l'anno 2020, occorre tenere conto che la presentazione della dichiarazione stessa è avvenuta oltre i termini di legge e quindi è considerata omessa. In base alla previsione dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, qualora a seguito di ogni dichiarazione dei redditi presentata nei termini l'Amministrazione riscontri errori od omessi versamenti, viene inviata una comunicazione di irregolarità nella quale questi errori vengono evidenziati. Ma, quando la dichiarazione dei redditi viene presentata oltre i 90 giorni dai termini di scadenza e quindi viene considerata omessa, la comunicazione di irregolarità, di cui si è fatto cenno, non viene inviata e le eventuali somme richieste vengono direttamente iscritte a ruolo.
Nel caso di cui si discute, nella dichiarazione IRPEF sono stati indicati versamenti di acconti di imposta per un importo totale di € 11.455,00, ma ne sono risultati effettuati soltanto per €
8.835,00 e, quindi, la differenza di € 2.620,00 è stata iscritta direttamente a ruolo. Per le attività di controllo effettuato ai sensi degli artt.36 bis D.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis D.P.R. n. 633 del 1972, l'ufficio può procedere alla liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente. Quindi il ricorrente si trovava già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Agenzia delle Entrate mediante il mero richiamo alla dichiarazione di redditi.
In considerazione delle argomentazioni esposte, questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cagliari, non rilevando elementi di illegittimità che possano invalidare l'atto impugnato, rigetta il ricorso.
Alla luce di una valutazione globale delle singole richieste formulate dalle opposte parti della controversia, sussistono giustificate ragioni per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cagliari rigetta il ricorso. Spese compensate
Cagliari, 27 gennaio 2026
Il Presidente (Dott. Antonio Pietro Maria Lamorgese)
Il Relatore
(Dott. Giovanni Andrea Bonfiglio)