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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/11/2025, n. 4510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4510 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.10439/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10439/2022 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Dichiarazione giudiziale di paternità di persona maggiorenne, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall' avv. Benedetta Donzalla, pr , alla via O. Assarotti nr. 7 è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_1 CodiceFiscale_2
difeso dall' avv. Lucia Vicinanza, press c.so V. Emanuele, trav. F. Patella nr. 10, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti RESISTENTE
E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 12 dicembre 2022, , premesso di Parte_1 avere intrattenuto una relazione more uxorio dal 2 il sig.
[...]
da cui sono nate quattro figlie ( , nata il [...]; CP_1 Per_1 Per_2
giugno 2010; nata il 27 11; , nata il 30 Per_3 Per_4
2013), ha chiesto: a) d re giudizialmente la p l rispetto CP_1 alla piccola e per l'effetto emettere una sentenza dic iva della Per_4 paternità, c zione del cognome paterno in aggiunta a quello materno;
b) di affidare alla madre in via esclusiva;
c) di collocare la minore Per_4 presso la mad lamentazione del diritto di visita del presunto padre;
d) di disporre la contribuzione, da parte del resistente, del mantenimento della minore, per una somma pari ad € 300,00 entro il giorno 05 di ogni mese;
e) di condannare il alla corresponsione di una somma dovuta a titolo di rimborso CP_1 pro quota de se pregresse che sono state sostenute dalla madre per il mantenimento di;
f) di condannare, infine, il resistente, al risarcimento Per_4 del danno non pa per il mancato riconoscimento della figlia. A fondamento della propria domanda, la ricorrente ha dedotto di aver già adito il Tribunale di Ivrea al fine di ottenere il versamento del mantenimento per , Per_1 ed , già riconosciute dal resistente, ma che, dagli obblighi ge Per_3 Per_2 asi , però, è sempre rimasta fuori , mai riconosciuta dal Per_4
. CP_1 rato regolarmente il contraddittorio, si è costituito che, CP_1 dichiarandosi disponibile a sottoporsi agli esami genetic ), ha domandato, in caso di accertamento della sua paternità: a) di affidare la piccola ai Servizi Sociali territorialmente competenti con collocazione della Per_4 sso i coniugi (nonni materni); b) di organizzare gli Persona_5 incontri con la piccola garantire uno sviluppo delle relazioni interpersonali, disponendole anche in un luogo neutro;
c) di disporre, quale contributo al mantenimento della piccola, la somma di € 200,00 mensili, oltre al contributo per le spese straordinarie al 50%; d) di rigettare, in ogni caso, la richiesta di corresponsione delle somme pregresse presuntivamente sostenute;
e) di rigettare la richiesta di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale. Il resistente, nello specifico, ha dichiarato di avere sempre manifestato la propria disponibilità a sottoporsi ai test genetici, non avendo mai inteso sottrarsi ai suoi obblighi genitoriali, ripercorrendo le vicende familiari e indicando i diversi provvedimenti resi per le altre tre figlie a sostegno della richiesta di affidamento ai servizi sociali. 2. All'udienza del 2 maggio 2023 le parti hanno chiesto un rinvio attesa la disponibilità manifestata dal sig. di sottoporsi al test del DNA. Tuttavia, con CP_1 le note ex art. 127 ter c.p.c., le p nno manifestato delle incertezze in ordine alle modalità con cui svolgere il test genetico, chiedendo, pertanto, un intervento del giudice al fine di determinare le modalità esecutive dell'esame. Preso atto di ciò, il Giudice, rilevato di non poter indicare le modalità di sottoposizione al test del DNA al di fuori del giudizio, potendo unicamente disporre una consulenza tecnica, ha concesso i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. 3. Dopo il deposito della documentazione relativa ai test genetici, il Tribunale di Salerno, con sentenza non definitiva nr. 1504/2024, ha dichiarato che
[...]
è la figlia di , e con una separata ordinanza ha a Per_6 CP_1 enti provvi 4. La domanda è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione. Provvedimenti provvisori ed urgenti Con ordinanza dell'11 marzo 2024, il Collegio, in via provvisoria ed urgente, ha disposto: a) l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore, , Per_4 con residenza prevalente presso la madre;
b) che i genitori possono esercitare la responsabilita genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
c) che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo;
d) che i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla figlia;
e) che gli incontri padre-figlia avvengano presso i Servizi Sociali territorialmente competenti alla presenza di uno psicologo almeno una volta al mese in presenza, delegando ai medesimi Servizi la valutazione in merito alla possibilita di organizzare incontri anche da remoto con cadenza settimanale laddove tale modalita sia ritenuta funzionale allo scopo in precedenza indicato;
f) l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1
a di € 200,00, oltre rivalutazione annuale secondo Parte_1
g titolo di mantenimento della figlia minore;
Per_4
g) l'obbligo di entrambi i genitori di contribuire nella misu alle spese straordinarie per la figlia (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ludiche, sportive etc…) da concordarsi preventivamente dai genitori (a parte quelle necessarie e urgenti) e che dovranno essere documentate;
Affidamento della figlia minore Al riguardo, si deve precisare che l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento dei figli e la valutazione in merito alla possibilità di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente bensì esclusivo degli stessi minori. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo o, nei casi più gravi, super esclusivo può essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneità educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli. . (vd. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 08/05/2024, n. 12474, secondo cui: “La regola dell'affidamento condiviso costituisce la scelta tendenzialmente preferenziale onde garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori, risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore”). In definitiva, occorre tutelare il diritto dei minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, di conservare significativi rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, anche nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione della figura paterna attraverso una partecipazione più intensa nella vita dei figli. Quanto al caso di specie, nel corso dell'istruttoria, non sono emersi motivi ostativi alla previsione dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore. Nessuno dei due genitori ha dimostrato un grave e rilevabile disinteresse verso o la presenza di comportamenti atti a mettere a rischio la sua Per_4 sicure salute. Attesa la necessità di garantire, dunque, il diritto preminente della figlia ad una crescita sana ed equilibrata il Tribunale ritiene opportuno confermare l'affidamento condiviso di entrambi i genitori di , con l'esercizio Per_4 disgiunto della responsabilità genitoriale per le deci diane, nel senso che i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, invece, vanno adottate di comune accordo, con la precisazione che i genitori devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla figlia. Relativamente alla collocazione prevalente, l'art. 337 ter c.c. prevede espressamente che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Si tratta del c.d. principio di bigenitorialità, che a sua volta costituisce, nella prospettiva dei genitori ad avere con sé più tempo possibile i figli, espressione del principio espresso dall'art. 30 Cost., secondo cui È dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio nonché del più generale principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. Continua poi il citato art. 337-ter c.c. affermando che per realizzare tale finalità (ossia quella di assicurare al figlio la bigenitorialità), nei procedimenti di separazione e divorzio, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con “esclusivo” riferimento all'interesse morale e materiale dei figli. L'espressione “esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale” del figlio riprende l'espressione “the best interest of the child” di cui all'art. 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei bambini siglata a New York il 20 novembre 1989. Nella stessa direzione si pongono la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli del 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003 n. 77, e le Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore. Inoltre, l'art. 24, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, sancisce il principio per il quale in tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente. Il best interests of the child, quindi, costituisce un principio fondamentale nel diritto di famiglia e deve orientare la scelta del Giudice in ordine alle decisioni principali che riguardano la vita del minore. Nel caso di specie, , ascoltata all'udienza del 2 luglio 2024 ha dichiarato Per_4 espressamente di la madre e di aver bisogno di tempo per riallacciare i rapporti con il padre. Ha espressamente escluso di volere il cognome del padre, chiedendo di continuare ad usare il suo, (cfr. dichiarazioni nel verbale di Pt_1 udienza).
Per queste ragioni, si dispone la residenza prevalente di presso la Per_4 madre, . Parte_1
Incontr Sul punto, occorre tenere in debita considerazione quanto dichiarato da che ha appunto precisato di non essere ancora pronta a riallacciare i Per_4
n il padre e di avere bisogno di un po' più di tempo (cfr. dichiarazioni nel verbale di udienza cit.). Pertanto, il Tribunale ritiene opportuno disporre incontri liberi tra il padre e la figlia minore, lasciando alla volontà di la decisione sui tempi e le Per_4 modalità di frequentazione con il padre. Mantenimento della figlia minore Sul punto, la giurisprudenza rileva che l'art. 316 bis c.c., ai fini di una corretta ripartizione tra i genitori degli oneri finanziari, prendendo come parametro di riferimento sia «le sostanze», sia la «capacità di lavoro, professionale o casalingo» di ciascun genitore, valorizza espressamente non soltanto le risorse economiche individuali, ma anche le accertate potenzialità reddituali dei genitori (C. 6197/2005; di recente, v. C. 25134/2018). Conseguentemente, secondo gli è legittima la correlazione, operata dal giudice di merito, del contributo Parte_2 ntenimento del figlio ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita del minore, e non, invece, alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente (C. 11025/1997). Vale la pena osservare, quindi, che il Giudice, nel determinare l'importo dell'assegno, deve valutare le "attuali esigenze del figlio", ovvero i bisogni, le abitudini, le legittime aspirazioni. (così, C. 21273/2013). Tra l'altro, a proposito delle potenzialità economiche del genitore, si è precisato che, quando queste siano maggiori rispetto a quelle dell'altro, concorrono sì a garantire al minore un miglior soddisfacimento delle sue esigenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro genitore (C. 1607/2007). Per le individuazioni di tali potenzialità occorre far riferimento al complesso patrimoniale della persona, costituito oltre che dai redditi da lavoro subordinato o autonomo, da ogni altra forma di reddito od utilità, quali il valore dei beni mobili o immobili posseduti, le quote di partecipazione sociale, i proventi di qualsiasi natura percepiti (C. 17402/2004; C. 6872/1999; T. Messina 1.3.2005). Premesso ciò, le parti non hanno prodotto alcuna documentazione dalla quale individuare, in modo certo, la propria condizione economico – reddituale (quale ad esempio la certificazione negativa dell'Agenzia delle Entrate). L'unico documento depositato riguarda una busta paga del ricorrente di maggio 2024, in cui è emerso che quest'ultimo, in quel mese, ha guadagnato uno stipendio netto di
€ 2.624,00, cifra corrispondente a quella dichiarata all'udienza del 5 marzo 2024. Quanto alla ricorrente, quest'ultima ha dichiarato, alla medesima udienza, di percepire solo il reddito di inclusione di € 600,00 al mese (cfr. dichiarazioni e documentazione in atti). Ad ogni modo, tenuto conto della descritta situazione economica delle parti, della mancanza di un mantenimento diretto della figlia da parte del padre e della concorde volontà delle parti, emersa nelle comparse conclusionali, di fissare il mantenimento ad € 200,00, il Tribunale ritiene equo disporre l'obbligo di
[...]
di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a CP_1 Parte_1
i € 200,00, oltre rivalutazione secondo gli indici di mantenimento della figlia minore (a far data dal mese successivo alla notifica dell'atto di citazione), oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche, ludiche, sportive etc…) da concordare (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentare. Rimborso delle spese integralmente sostenute dalla madre per il mantenimento della figlia Al riguardo, occorre premettere che la parte attrice ha richiesto la previsione dell'obbligo a carico del convenuto di corrispondere una somma per il mantenimento della figlia a far data dalla nascita e, dunque, anche a titolo di rimborso delle spese sostenute in passato. Orbene, giova considerare, in via preliminare, che seppur l'obbligo al mantenimento presupponga l'accertamento dello stato di figlio, il Collegio ritiene che il rapporto fra la dichiarazione giudiziale di paternità e le domande a contenuto economico non impedisce che le rispettive azioni possano essere svolte in un unico processo e possano essere decise in un unico contesto, fermo restando che il credito potrà essere azionato o la condanna potrà essere eseguita solo all'esito del passaggio in giudicato del capo relativo all'accertamento dello status di figlio. Ciò inteso, è noto che la sentenza dichiarativa della filiazione produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 c.c. e, quindi, a norma dell'art. 261 c.c., implica per il genitore tutti i diritti e doveri propri della procreazione, incluso l'obbligo di mantenimento ex artt. 148, 316 bis e 337 ter c.c: la relativa obbligazione, infatti, si collega allo status genitoriale ed assume pari decorrenza dalla nascita del figlio. In questo senso, la giurisprudenza di legittimità è orientata a ritenere che gli effetti della dichiarazione si producano, retroattivamente, fin dal momento della nascita, riconoscendosi natura dichiarativa alla sentenza. Lo status di figlio, cioè, è conseguenza dell'accertamento del rapporto biologico della procreazione e questo - e non l'accertamento giudiziale - è la fattispecie costitutiva dello status (cfr., tra le altre, Cass. 2010/n. 22506; Cass. 2007/n. 26575; Cass. n. 2006/n. 15756). Va inoltre ricordato che, per giurisprudenza costante (v. Cass., sez. I, 10.04.2012, n. 5652), l'obbligo dei genitori di mantenere i figli, sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda, sicché nell'ipotesi in cui, al momento della nascita, il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l'obbligo dell'altro per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori. Con riferimento alla quantificazione del credito, la giurisprudenza più recente sostiene che, in materia di filiazione naturale, il diritto al rimborso delle spese a favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, in quanto diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole. Ne consegue che il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, legittimamente provvede secondo equità, trattandosi di criterio di valutazione del pregiudizio di portata generale (v. Cass., sez. I, 22.07.2014, n. 16.657). Alla luce dei su esposti principi, il Collegio stima equa la somma mensile di € 200,00 che deve a dalla nascita di (30 CP_1 Parte_1 Per_4 aprile 2013 lla noti a titolo di rimbo ese integralmente sostenute dalla madre per il mantenimento della figlia. Domanda di risarcimento dei danni La domanda è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione. Al riguardo, si precisa che la domanda di risarcimento del danno conseguente al mancato riconoscimento ed alla conseguente violazione dei doveri genitoriali, per essere di fatto cresciuto senza un padre è unanimemente ritenuta proponibile anche nel giudizio teso ad accertare il rapporto di filiazione (si veda ex pluribus Cass. civ., sent. n. 17914/2010). In particolare, la violazione delle prerogative genitoriali, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, può integrare gli estremi dell'illecito civile e, quindi, dare luogo al risarcimento del c.d. danno endofamiliare, rientrante nel danno non patrimoniale (ex art. 2059, cod. civ.). Nello specifico, la pretesa risarcitoria è fondata quando la lesione abbia alterato l'assetto dato dalle relazioni familiari ed abbia inciso sulla persona, ovvero quando la lesione di un diritto fondamentale della personalità (es. relazione genitore-figlio) sia avvenuto da parte di altro componente della famiglia, non potendo ritenersi che i diritti inviolabili ricevano diversa tutela a seconda che i titolari si pongano o meno all'interno di un contesto familiare (Cfr. Tribunale sez. II - Reggio Emilia, 24/06/2020, n. 558; Tribunale - Livorno, 15/04/2020, n. 331; Tribunale sez. II - Bolzano, 13/03/2020, n. 286; Tribunale sez. I - Reggio Calabria, 14/12/2020, n. 1212; Cassazione civile sez. I-n. 18853/2011) Per ciò che concerne le conseguenze dell'illecito cd. "endofamiliare" da mancato riconoscimento, le stesse si articolano nel danno derivante da violazione dell'obbligo di mantenimento, connesso alla perdita di chances conseguenti, ad esempio, al mancato conseguimento della posizione sociale confacente a quella del padre biologico, ed in quello derivante dalla violazione degli altri doveri genitoriali, in particolare il diritto a ricevere cura, educazione, protezione, da entrambi i genitori. Difatti, la Suprema Corte ha specificato che la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole, a causa del disinteresse mostrato nei confronti dei figli per lunghi anni, ben può integrare gli estremi dell'illecito civile, cagionando la lesione di diritti costituzionalmente protetti, e dar luogo ad un'autonoma azione dei medesimi figli volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. VI, 16/02/2015, n. 3079). In definitiva, è la stessa privazione della figura genitoriale paterna, quale punto di riferimento fondamentale soprattutto nella fase della crescita, ad integrare "un fatto generatore di responsabilità aquiliana", la cui prova, secondo la Cassazione può essere offerta "sulla base di soli elementi presuntivi", considerando "la particolare tipologia di danno non patrimoniale in questione, consistente nella integrale perdita del rapporto parentale che ogni figlio ha diritto di realizzare con il proprio genitore e che deve essere risarcita per il fatto in sé della lesione" (Cass. sent. n. 16657/2014). Inoltre, vale la pena evidenziare che il presupposto del cd. danno endofamiliare va individuato nella consapevolezza del concepimento che non s'identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica ma si compone di una serie di indizi univoci, generati innanzitutto dalla consumazione di rapporti sessuali non protetti all'epoca del concepimento (cfr. Cass. Civ., 22 novembre 2013. n. 26205). In buona sostanza, l'unico modo che il resistente ha per andare esente da responsabilità è, quindi, la prova dell'impossibilità di conoscere il concepimento, sempre che questa impossibilità non sia dipesa da sua colpa. (vd. Cass. 28551/2023) Orbene, nel caso di specie non è certo in dubbio la consapevolezza della procreazione da parte del padre, che anzi è apparso ben a conoscenza della stessa, come emerso nel corso dell'istruttoria che, tuttavia, non si è mai attivato in maniera adeguata per riconoscere la figlia e per garantirle la presenza della figura paterna;
al riguardo, all'udienza del 5 marzo 2024 lo stesso ha dichiarato di CP_1 aver sempre voluto riconoscere , tanto di aver dic che “è dal 2015 Per_4 che sto chiedendo il riconoscime ambina”. (cfr. dichiarazioni nel verbale di udienza del 5 marzo 2024), ma non ha agito giudizialmente per ottenere la relativa dichiarazione e ciò è sufficiente per integrare il profilo psicologico della colpa del e, dunque, per configurare l'illecito civile che costituisce la pretesa CP_1 risarcito ui è causa. Appurata l'esistenza del rapporto di filiazione e dell'elemento soggettivo in capo al genitore, la risarcibilità del danno non patrimoniale richiede di valutare se dal mancato riconoscimento sia derivata la lesione di un interesse costituzionalmente rilevante del figlio, tale da influenzare e pregiudicare il corretto sviluppo della sua personalità. In tal modo, si conciliano i diritti e le libertà individuali del genitore con la solidarietà che deve necessariamente alimentare il rapporto familiare. Le conseguenze negative per la prole devono essere oggetto di apprezzamento caso per caso, valutando l'atteggiamento concretamente tenuto verso il figlio da parte del genitore. Invero, non sono mancati casi in cui la giurisprudenza non ha ravvisato conseguenze negative, ad esempio perché il genitore, pur omettendo il riconoscimento formale, era stato presente nella vita del figlio. In relazione al danno patito, deve rilevarsi la sua duplicità: quest'ultimo cioè è connotato non solo da una dimensione patrimoniale, la quale inerisce la perdita di sostegno economico che il minore avrebbe avuto se il genitore fosse stato presente, e che tiene altresì conto dalla perdita delle chances che il figlio avrebbe potuto avere se educato e cresciuto dal proprio genitore;
ma anche di una non patrimoniale che come evidenziato tanto dalla dottrina quanto dalla giurisprudenza, involge lo “strappo insanabile al tessuto connettivo primario della famiglia” (C. cost., sent., 15 dicembre 2010, n. 355). Statuendo sul punto, la Cassazione (Cass. sent. n. 3079/2015 del 16.02.15) ha affermato che il figlio naturale ha diritto al risarcimento dal genitore che lo ha trascurato per tutta vita e dagli eredi di questi in caso di morte, trattandosi di violazione dell'intera sfera di diritti scaturenti dal rapporto di filiazione. Se un genitore abbandona il figlio – afferma la Cassazione - privandolo sin da bambino del sostegno morale e delle cure materiali necessarie a una sua serena crescita, quest'ultimo ha diritto al risarcimento per il danno morale conseguente alla privazione affettiva subita. La Suprema Corte ha evidenziato come che ciascun genitore sia tenuto al mantenimento, all'educazione, all'istruzione e all'assistenza morale dei figli per il solo fatto che siano venuti al mondo. Invero la Corte ha rilevato che il disinteresse mostrato dal genitore nei confronti del figlio, se da un lato integra una grave violazione dei doveri di cura e assistenza morale da parte del genitore, dall'altro non può che provocare una inevitabile e profonda lesione di tutti i diritti del figlio nascenti dal rapporto di filiazione: ferita, destinata ad incidere in modo permanente nella vita del soggetto che ha subito l'abbandono. La Cassazione ha sul punto parificato la sofferenza legata all'assenza del genitore nella vita del figlio a quella della perdita dovuta alla sua morte, ritenendo applicabili, ai fini della liquidazione del danno morale, le tabelle relative alla perdita di un familiare. Nel caso di specie, le prove del fatto che il resistente, con la propria condotta, abbia privato la piccola della presenza della figura genitoriale paterna Per_4 si rinvengono dall'istru iuta, avuto riguardo, in modo preminente, alle dichiarazioni di rese all'udienza del 2 luglio 2024. Nello specifico, la Per_4 minore ha dichiarato di conoscere l'identità del padre ma di non avere contatti con lui, dipendendo ciò anche dalla necessità di aver bisogno del tempo necessario a maturare un rapporto con il . CP_1
Essendo provata sotto il profilo dell'an ur la sussistenza dei presupposti per procedere alla liquidazione del danno endo - familiare, è possibile procedere alla quantificazione del medesimo. Per quanto concerne la quantificazione in concreto di detta voce di danno, in seno tanto alla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. I, 22 luglio 2014, n. 16657) quanto a quella di merito si è affermato il principio di diritto in base al quale, in caso di danno endofamiliare da privazione del rapporto genitoriale, sia applicabile, come riferimento liquidatorio, la voce ad hoc prevista dalle tabelle giurisprudenziali adottate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, in una misura che varia – in base al caso concreto – tra un quinto, un quarto, un terzo, o la metà. Più nello specifico, il Tribunale osserva che il risarcimento non può che essere liquidato in via equitativa: non è esigibile che l'avente diritto ne dimostri l'importo preciso, venendo in considerazione non solo i pregiudizi relativi al mancato sostegno economico, ma anche, su un piano probabilistico, la perdita direttamente ricollegabile a quel necessario sostegno morale ed affettivo idoneo a favorire la formazione di una personalità direttamente ricollegabile al patrimonio morale e culturale della famiglia paterna. Deve al riguardo osservarsi che secondo quanto ritenuto in giurisprudenza (Tribunale Milano sez. IX 23 luglio 2014) “La voce di pregiudizio de quo sfugge a precise quantificazioni in termini monetari, per cui si impone la liquidazione dei danni in via equitativa ex art. 1226 c.c.; in merito alla quantificazione in concreto del risarcimento, in caso di danno endofamiliare da privazione del rapporto genitoriale, può essere applicata, sul piano liquidatorio, la voce ad hoc prevista dalle Tabelle giurisprudenziali adottate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano (“perdita del genitore”). L'applicazione conformata al caso di specie delle tabelle milanesi ha anche trovato conforto in pronunzie della S.C. (Cass. I, n. 16657/2014) e, pertanto, dovrà tenersi conto dei parametri minimi e massimi riportati dalle dette tabelle per la perdita integrale del rapporto (vedasi valori di riferimento delle tabelle 2024). Tanto premesso, occorre premettere che è opportuno adottare, come base di calcolo, l'importo minimo delle tabelle di Milano 2021 (euro 168.250,00), non potendo trovare applicazione le nuove tabelle del 2024 in quanto incompatibili atteso che sono strutturate su parametri inapplicabili al caso di specie;
pertanto, tenuto conto della sofferenza morale e psicologica subita dalla figlia in ragione della condotta del padre in virtù di logiche presunzioni ma anche della mancata allegazione specifica, prima ancora della prova, di ulteriori pregiudizi di natura personale e psicologica subiti per l'assenza della figura paterna, il Tribunale ritiene equo quantificare il risarcimento nella misura del 5% della suddetta somma considerata e, pertanto, il risarcimento va quantificato in complessivi € 8.412,50, oltre interessi come per legge dalla domanda sino all'effettivo soddisfo, somma che dovrà corrispondere a . CP_1 Parte_1
Sull'attribu e paterno Al riguardo, si evidenzia che, in conformità alla volontà manifestata dalla minore di mantenere il cognome materno, nessuna delle parti ha reiterato negli scritti difensivi le domande in merito all'aggiunta del cognome paterno che devono, pertanto, ritenersi tacitamente rinunciate. Spese di lite In ragione dei motivi della decisione, le spese seguono la soccombenza nella misura della metà e sono liquidate d'ufficio tenuto conto della natura e del valore del presente procedimento, mentre sono compensate per la restante metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a. dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore,
, con esercizio disgiunto della responsabilita genitoriale per Persona_6 inaria amministrazione, con collocazione prevalente presso la madre e con gli incontri con il padre così come indicato in parte motiva;
b. dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni CP_1 mese, a i € 200,00, oltre rivalutazione secondo gli Parte_1 indici I mantenimento della figlia minore (a far data dal mese successivo alla notifica dell'atto di citazione); c. dispone l'obbligo di entrambi i genitori di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per la figlia (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche, ludiche, sportive etc…) che dovranno essere concordate (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentate;
d. dispone l'obbligo di di versare a la somma CP_1 Parte_1 mensile di € 200,00 (30 no al mese Per_4 della notifica dell'atto di citazio lo di rimborso delle spese integralmente sostenute dalla madre per il mantenimento della figlia;
e. condanna al pagamento in favore di della CP_1 Parte_1 somma di € 8.412,50, oltre interessi come per legge dal giorno della domanda sino all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla minore;
f. condanna al pagamento della metà delle spese di lite in favore CP_1 di te in € 1.904,50 per compensi, oltre rimborso delle Parte_1 sp isura pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge;
g. dichiara compensate le spese di lite per la restante metà. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 10 novembre 2025
Il Giudice rel Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Aldo Di Dario
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10439/2022 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Dichiarazione giudiziale di paternità di persona maggiorenne, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall' avv. Benedetta Donzalla, pr , alla via O. Assarotti nr. 7 è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_1 CodiceFiscale_2
difeso dall' avv. Lucia Vicinanza, press c.so V. Emanuele, trav. F. Patella nr. 10, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti RESISTENTE
E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 12 dicembre 2022, , premesso di Parte_1 avere intrattenuto una relazione more uxorio dal 2 il sig.
[...]
da cui sono nate quattro figlie ( , nata il [...]; CP_1 Per_1 Per_2
giugno 2010; nata il 27 11; , nata il 30 Per_3 Per_4
2013), ha chiesto: a) d re giudizialmente la p l rispetto CP_1 alla piccola e per l'effetto emettere una sentenza dic iva della Per_4 paternità, c zione del cognome paterno in aggiunta a quello materno;
b) di affidare alla madre in via esclusiva;
c) di collocare la minore Per_4 presso la mad lamentazione del diritto di visita del presunto padre;
d) di disporre la contribuzione, da parte del resistente, del mantenimento della minore, per una somma pari ad € 300,00 entro il giorno 05 di ogni mese;
e) di condannare il alla corresponsione di una somma dovuta a titolo di rimborso CP_1 pro quota de se pregresse che sono state sostenute dalla madre per il mantenimento di;
f) di condannare, infine, il resistente, al risarcimento Per_4 del danno non pa per il mancato riconoscimento della figlia. A fondamento della propria domanda, la ricorrente ha dedotto di aver già adito il Tribunale di Ivrea al fine di ottenere il versamento del mantenimento per , Per_1 ed , già riconosciute dal resistente, ma che, dagli obblighi ge Per_3 Per_2 asi , però, è sempre rimasta fuori , mai riconosciuta dal Per_4
. CP_1 rato regolarmente il contraddittorio, si è costituito che, CP_1 dichiarandosi disponibile a sottoporsi agli esami genetic ), ha domandato, in caso di accertamento della sua paternità: a) di affidare la piccola ai Servizi Sociali territorialmente competenti con collocazione della Per_4 sso i coniugi (nonni materni); b) di organizzare gli Persona_5 incontri con la piccola garantire uno sviluppo delle relazioni interpersonali, disponendole anche in un luogo neutro;
c) di disporre, quale contributo al mantenimento della piccola, la somma di € 200,00 mensili, oltre al contributo per le spese straordinarie al 50%; d) di rigettare, in ogni caso, la richiesta di corresponsione delle somme pregresse presuntivamente sostenute;
e) di rigettare la richiesta di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale. Il resistente, nello specifico, ha dichiarato di avere sempre manifestato la propria disponibilità a sottoporsi ai test genetici, non avendo mai inteso sottrarsi ai suoi obblighi genitoriali, ripercorrendo le vicende familiari e indicando i diversi provvedimenti resi per le altre tre figlie a sostegno della richiesta di affidamento ai servizi sociali. 2. All'udienza del 2 maggio 2023 le parti hanno chiesto un rinvio attesa la disponibilità manifestata dal sig. di sottoporsi al test del DNA. Tuttavia, con CP_1 le note ex art. 127 ter c.p.c., le p nno manifestato delle incertezze in ordine alle modalità con cui svolgere il test genetico, chiedendo, pertanto, un intervento del giudice al fine di determinare le modalità esecutive dell'esame. Preso atto di ciò, il Giudice, rilevato di non poter indicare le modalità di sottoposizione al test del DNA al di fuori del giudizio, potendo unicamente disporre una consulenza tecnica, ha concesso i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. 3. Dopo il deposito della documentazione relativa ai test genetici, il Tribunale di Salerno, con sentenza non definitiva nr. 1504/2024, ha dichiarato che
[...]
è la figlia di , e con una separata ordinanza ha a Per_6 CP_1 enti provvi 4. La domanda è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione. Provvedimenti provvisori ed urgenti Con ordinanza dell'11 marzo 2024, il Collegio, in via provvisoria ed urgente, ha disposto: a) l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore, , Per_4 con residenza prevalente presso la madre;
b) che i genitori possono esercitare la responsabilita genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
c) che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo;
d) che i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla figlia;
e) che gli incontri padre-figlia avvengano presso i Servizi Sociali territorialmente competenti alla presenza di uno psicologo almeno una volta al mese in presenza, delegando ai medesimi Servizi la valutazione in merito alla possibilita di organizzare incontri anche da remoto con cadenza settimanale laddove tale modalita sia ritenuta funzionale allo scopo in precedenza indicato;
f) l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1
a di € 200,00, oltre rivalutazione annuale secondo Parte_1
g titolo di mantenimento della figlia minore;
Per_4
g) l'obbligo di entrambi i genitori di contribuire nella misu alle spese straordinarie per la figlia (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ludiche, sportive etc…) da concordarsi preventivamente dai genitori (a parte quelle necessarie e urgenti) e che dovranno essere documentate;
Affidamento della figlia minore Al riguardo, si deve precisare che l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento dei figli e la valutazione in merito alla possibilità di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente bensì esclusivo degli stessi minori. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo o, nei casi più gravi, super esclusivo può essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneità educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli. . (vd. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 08/05/2024, n. 12474, secondo cui: “La regola dell'affidamento condiviso costituisce la scelta tendenzialmente preferenziale onde garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori, risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore”). In definitiva, occorre tutelare il diritto dei minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, di conservare significativi rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, anche nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione della figura paterna attraverso una partecipazione più intensa nella vita dei figli. Quanto al caso di specie, nel corso dell'istruttoria, non sono emersi motivi ostativi alla previsione dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore. Nessuno dei due genitori ha dimostrato un grave e rilevabile disinteresse verso o la presenza di comportamenti atti a mettere a rischio la sua Per_4 sicure salute. Attesa la necessità di garantire, dunque, il diritto preminente della figlia ad una crescita sana ed equilibrata il Tribunale ritiene opportuno confermare l'affidamento condiviso di entrambi i genitori di , con l'esercizio Per_4 disgiunto della responsabilità genitoriale per le deci diane, nel senso che i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, invece, vanno adottate di comune accordo, con la precisazione che i genitori devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla figlia. Relativamente alla collocazione prevalente, l'art. 337 ter c.c. prevede espressamente che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Si tratta del c.d. principio di bigenitorialità, che a sua volta costituisce, nella prospettiva dei genitori ad avere con sé più tempo possibile i figli, espressione del principio espresso dall'art. 30 Cost., secondo cui È dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio nonché del più generale principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. Continua poi il citato art. 337-ter c.c. affermando che per realizzare tale finalità (ossia quella di assicurare al figlio la bigenitorialità), nei procedimenti di separazione e divorzio, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con “esclusivo” riferimento all'interesse morale e materiale dei figli. L'espressione “esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale” del figlio riprende l'espressione “the best interest of the child” di cui all'art. 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei bambini siglata a New York il 20 novembre 1989. Nella stessa direzione si pongono la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli del 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003 n. 77, e le Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore. Inoltre, l'art. 24, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, sancisce il principio per il quale in tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente. Il best interests of the child, quindi, costituisce un principio fondamentale nel diritto di famiglia e deve orientare la scelta del Giudice in ordine alle decisioni principali che riguardano la vita del minore. Nel caso di specie, , ascoltata all'udienza del 2 luglio 2024 ha dichiarato Per_4 espressamente di la madre e di aver bisogno di tempo per riallacciare i rapporti con il padre. Ha espressamente escluso di volere il cognome del padre, chiedendo di continuare ad usare il suo, (cfr. dichiarazioni nel verbale di Pt_1 udienza).
Per queste ragioni, si dispone la residenza prevalente di presso la Per_4 madre, . Parte_1
Incontr Sul punto, occorre tenere in debita considerazione quanto dichiarato da che ha appunto precisato di non essere ancora pronta a riallacciare i Per_4
n il padre e di avere bisogno di un po' più di tempo (cfr. dichiarazioni nel verbale di udienza cit.). Pertanto, il Tribunale ritiene opportuno disporre incontri liberi tra il padre e la figlia minore, lasciando alla volontà di la decisione sui tempi e le Per_4 modalità di frequentazione con il padre. Mantenimento della figlia minore Sul punto, la giurisprudenza rileva che l'art. 316 bis c.c., ai fini di una corretta ripartizione tra i genitori degli oneri finanziari, prendendo come parametro di riferimento sia «le sostanze», sia la «capacità di lavoro, professionale o casalingo» di ciascun genitore, valorizza espressamente non soltanto le risorse economiche individuali, ma anche le accertate potenzialità reddituali dei genitori (C. 6197/2005; di recente, v. C. 25134/2018). Conseguentemente, secondo gli è legittima la correlazione, operata dal giudice di merito, del contributo Parte_2 ntenimento del figlio ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita del minore, e non, invece, alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente (C. 11025/1997). Vale la pena osservare, quindi, che il Giudice, nel determinare l'importo dell'assegno, deve valutare le "attuali esigenze del figlio", ovvero i bisogni, le abitudini, le legittime aspirazioni. (così, C. 21273/2013). Tra l'altro, a proposito delle potenzialità economiche del genitore, si è precisato che, quando queste siano maggiori rispetto a quelle dell'altro, concorrono sì a garantire al minore un miglior soddisfacimento delle sue esigenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro genitore (C. 1607/2007). Per le individuazioni di tali potenzialità occorre far riferimento al complesso patrimoniale della persona, costituito oltre che dai redditi da lavoro subordinato o autonomo, da ogni altra forma di reddito od utilità, quali il valore dei beni mobili o immobili posseduti, le quote di partecipazione sociale, i proventi di qualsiasi natura percepiti (C. 17402/2004; C. 6872/1999; T. Messina 1.3.2005). Premesso ciò, le parti non hanno prodotto alcuna documentazione dalla quale individuare, in modo certo, la propria condizione economico – reddituale (quale ad esempio la certificazione negativa dell'Agenzia delle Entrate). L'unico documento depositato riguarda una busta paga del ricorrente di maggio 2024, in cui è emerso che quest'ultimo, in quel mese, ha guadagnato uno stipendio netto di
€ 2.624,00, cifra corrispondente a quella dichiarata all'udienza del 5 marzo 2024. Quanto alla ricorrente, quest'ultima ha dichiarato, alla medesima udienza, di percepire solo il reddito di inclusione di € 600,00 al mese (cfr. dichiarazioni e documentazione in atti). Ad ogni modo, tenuto conto della descritta situazione economica delle parti, della mancanza di un mantenimento diretto della figlia da parte del padre e della concorde volontà delle parti, emersa nelle comparse conclusionali, di fissare il mantenimento ad € 200,00, il Tribunale ritiene equo disporre l'obbligo di
[...]
di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a CP_1 Parte_1
i € 200,00, oltre rivalutazione secondo gli indici di mantenimento della figlia minore (a far data dal mese successivo alla notifica dell'atto di citazione), oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche, ludiche, sportive etc…) da concordare (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentare. Rimborso delle spese integralmente sostenute dalla madre per il mantenimento della figlia Al riguardo, occorre premettere che la parte attrice ha richiesto la previsione dell'obbligo a carico del convenuto di corrispondere una somma per il mantenimento della figlia a far data dalla nascita e, dunque, anche a titolo di rimborso delle spese sostenute in passato. Orbene, giova considerare, in via preliminare, che seppur l'obbligo al mantenimento presupponga l'accertamento dello stato di figlio, il Collegio ritiene che il rapporto fra la dichiarazione giudiziale di paternità e le domande a contenuto economico non impedisce che le rispettive azioni possano essere svolte in un unico processo e possano essere decise in un unico contesto, fermo restando che il credito potrà essere azionato o la condanna potrà essere eseguita solo all'esito del passaggio in giudicato del capo relativo all'accertamento dello status di figlio. Ciò inteso, è noto che la sentenza dichiarativa della filiazione produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 c.c. e, quindi, a norma dell'art. 261 c.c., implica per il genitore tutti i diritti e doveri propri della procreazione, incluso l'obbligo di mantenimento ex artt. 148, 316 bis e 337 ter c.c: la relativa obbligazione, infatti, si collega allo status genitoriale ed assume pari decorrenza dalla nascita del figlio. In questo senso, la giurisprudenza di legittimità è orientata a ritenere che gli effetti della dichiarazione si producano, retroattivamente, fin dal momento della nascita, riconoscendosi natura dichiarativa alla sentenza. Lo status di figlio, cioè, è conseguenza dell'accertamento del rapporto biologico della procreazione e questo - e non l'accertamento giudiziale - è la fattispecie costitutiva dello status (cfr., tra le altre, Cass. 2010/n. 22506; Cass. 2007/n. 26575; Cass. n. 2006/n. 15756). Va inoltre ricordato che, per giurisprudenza costante (v. Cass., sez. I, 10.04.2012, n. 5652), l'obbligo dei genitori di mantenere i figli, sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda, sicché nell'ipotesi in cui, al momento della nascita, il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l'obbligo dell'altro per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori. Con riferimento alla quantificazione del credito, la giurisprudenza più recente sostiene che, in materia di filiazione naturale, il diritto al rimborso delle spese a favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, in quanto diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole. Ne consegue che il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, legittimamente provvede secondo equità, trattandosi di criterio di valutazione del pregiudizio di portata generale (v. Cass., sez. I, 22.07.2014, n. 16.657). Alla luce dei su esposti principi, il Collegio stima equa la somma mensile di € 200,00 che deve a dalla nascita di (30 CP_1 Parte_1 Per_4 aprile 2013 lla noti a titolo di rimbo ese integralmente sostenute dalla madre per il mantenimento della figlia. Domanda di risarcimento dei danni La domanda è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione. Al riguardo, si precisa che la domanda di risarcimento del danno conseguente al mancato riconoscimento ed alla conseguente violazione dei doveri genitoriali, per essere di fatto cresciuto senza un padre è unanimemente ritenuta proponibile anche nel giudizio teso ad accertare il rapporto di filiazione (si veda ex pluribus Cass. civ., sent. n. 17914/2010). In particolare, la violazione delle prerogative genitoriali, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, può integrare gli estremi dell'illecito civile e, quindi, dare luogo al risarcimento del c.d. danno endofamiliare, rientrante nel danno non patrimoniale (ex art. 2059, cod. civ.). Nello specifico, la pretesa risarcitoria è fondata quando la lesione abbia alterato l'assetto dato dalle relazioni familiari ed abbia inciso sulla persona, ovvero quando la lesione di un diritto fondamentale della personalità (es. relazione genitore-figlio) sia avvenuto da parte di altro componente della famiglia, non potendo ritenersi che i diritti inviolabili ricevano diversa tutela a seconda che i titolari si pongano o meno all'interno di un contesto familiare (Cfr. Tribunale sez. II - Reggio Emilia, 24/06/2020, n. 558; Tribunale - Livorno, 15/04/2020, n. 331; Tribunale sez. II - Bolzano, 13/03/2020, n. 286; Tribunale sez. I - Reggio Calabria, 14/12/2020, n. 1212; Cassazione civile sez. I-n. 18853/2011) Per ciò che concerne le conseguenze dell'illecito cd. "endofamiliare" da mancato riconoscimento, le stesse si articolano nel danno derivante da violazione dell'obbligo di mantenimento, connesso alla perdita di chances conseguenti, ad esempio, al mancato conseguimento della posizione sociale confacente a quella del padre biologico, ed in quello derivante dalla violazione degli altri doveri genitoriali, in particolare il diritto a ricevere cura, educazione, protezione, da entrambi i genitori. Difatti, la Suprema Corte ha specificato che la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole, a causa del disinteresse mostrato nei confronti dei figli per lunghi anni, ben può integrare gli estremi dell'illecito civile, cagionando la lesione di diritti costituzionalmente protetti, e dar luogo ad un'autonoma azione dei medesimi figli volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. VI, 16/02/2015, n. 3079). In definitiva, è la stessa privazione della figura genitoriale paterna, quale punto di riferimento fondamentale soprattutto nella fase della crescita, ad integrare "un fatto generatore di responsabilità aquiliana", la cui prova, secondo la Cassazione può essere offerta "sulla base di soli elementi presuntivi", considerando "la particolare tipologia di danno non patrimoniale in questione, consistente nella integrale perdita del rapporto parentale che ogni figlio ha diritto di realizzare con il proprio genitore e che deve essere risarcita per il fatto in sé della lesione" (Cass. sent. n. 16657/2014). Inoltre, vale la pena evidenziare che il presupposto del cd. danno endofamiliare va individuato nella consapevolezza del concepimento che non s'identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica ma si compone di una serie di indizi univoci, generati innanzitutto dalla consumazione di rapporti sessuali non protetti all'epoca del concepimento (cfr. Cass. Civ., 22 novembre 2013. n. 26205). In buona sostanza, l'unico modo che il resistente ha per andare esente da responsabilità è, quindi, la prova dell'impossibilità di conoscere il concepimento, sempre che questa impossibilità non sia dipesa da sua colpa. (vd. Cass. 28551/2023) Orbene, nel caso di specie non è certo in dubbio la consapevolezza della procreazione da parte del padre, che anzi è apparso ben a conoscenza della stessa, come emerso nel corso dell'istruttoria che, tuttavia, non si è mai attivato in maniera adeguata per riconoscere la figlia e per garantirle la presenza della figura paterna;
al riguardo, all'udienza del 5 marzo 2024 lo stesso ha dichiarato di CP_1 aver sempre voluto riconoscere , tanto di aver dic che “è dal 2015 Per_4 che sto chiedendo il riconoscime ambina”. (cfr. dichiarazioni nel verbale di udienza del 5 marzo 2024), ma non ha agito giudizialmente per ottenere la relativa dichiarazione e ciò è sufficiente per integrare il profilo psicologico della colpa del e, dunque, per configurare l'illecito civile che costituisce la pretesa CP_1 risarcito ui è causa. Appurata l'esistenza del rapporto di filiazione e dell'elemento soggettivo in capo al genitore, la risarcibilità del danno non patrimoniale richiede di valutare se dal mancato riconoscimento sia derivata la lesione di un interesse costituzionalmente rilevante del figlio, tale da influenzare e pregiudicare il corretto sviluppo della sua personalità. In tal modo, si conciliano i diritti e le libertà individuali del genitore con la solidarietà che deve necessariamente alimentare il rapporto familiare. Le conseguenze negative per la prole devono essere oggetto di apprezzamento caso per caso, valutando l'atteggiamento concretamente tenuto verso il figlio da parte del genitore. Invero, non sono mancati casi in cui la giurisprudenza non ha ravvisato conseguenze negative, ad esempio perché il genitore, pur omettendo il riconoscimento formale, era stato presente nella vita del figlio. In relazione al danno patito, deve rilevarsi la sua duplicità: quest'ultimo cioè è connotato non solo da una dimensione patrimoniale, la quale inerisce la perdita di sostegno economico che il minore avrebbe avuto se il genitore fosse stato presente, e che tiene altresì conto dalla perdita delle chances che il figlio avrebbe potuto avere se educato e cresciuto dal proprio genitore;
ma anche di una non patrimoniale che come evidenziato tanto dalla dottrina quanto dalla giurisprudenza, involge lo “strappo insanabile al tessuto connettivo primario della famiglia” (C. cost., sent., 15 dicembre 2010, n. 355). Statuendo sul punto, la Cassazione (Cass. sent. n. 3079/2015 del 16.02.15) ha affermato che il figlio naturale ha diritto al risarcimento dal genitore che lo ha trascurato per tutta vita e dagli eredi di questi in caso di morte, trattandosi di violazione dell'intera sfera di diritti scaturenti dal rapporto di filiazione. Se un genitore abbandona il figlio – afferma la Cassazione - privandolo sin da bambino del sostegno morale e delle cure materiali necessarie a una sua serena crescita, quest'ultimo ha diritto al risarcimento per il danno morale conseguente alla privazione affettiva subita. La Suprema Corte ha evidenziato come che ciascun genitore sia tenuto al mantenimento, all'educazione, all'istruzione e all'assistenza morale dei figli per il solo fatto che siano venuti al mondo. Invero la Corte ha rilevato che il disinteresse mostrato dal genitore nei confronti del figlio, se da un lato integra una grave violazione dei doveri di cura e assistenza morale da parte del genitore, dall'altro non può che provocare una inevitabile e profonda lesione di tutti i diritti del figlio nascenti dal rapporto di filiazione: ferita, destinata ad incidere in modo permanente nella vita del soggetto che ha subito l'abbandono. La Cassazione ha sul punto parificato la sofferenza legata all'assenza del genitore nella vita del figlio a quella della perdita dovuta alla sua morte, ritenendo applicabili, ai fini della liquidazione del danno morale, le tabelle relative alla perdita di un familiare. Nel caso di specie, le prove del fatto che il resistente, con la propria condotta, abbia privato la piccola della presenza della figura genitoriale paterna Per_4 si rinvengono dall'istru iuta, avuto riguardo, in modo preminente, alle dichiarazioni di rese all'udienza del 2 luglio 2024. Nello specifico, la Per_4 minore ha dichiarato di conoscere l'identità del padre ma di non avere contatti con lui, dipendendo ciò anche dalla necessità di aver bisogno del tempo necessario a maturare un rapporto con il . CP_1
Essendo provata sotto il profilo dell'an ur la sussistenza dei presupposti per procedere alla liquidazione del danno endo - familiare, è possibile procedere alla quantificazione del medesimo. Per quanto concerne la quantificazione in concreto di detta voce di danno, in seno tanto alla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. I, 22 luglio 2014, n. 16657) quanto a quella di merito si è affermato il principio di diritto in base al quale, in caso di danno endofamiliare da privazione del rapporto genitoriale, sia applicabile, come riferimento liquidatorio, la voce ad hoc prevista dalle tabelle giurisprudenziali adottate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, in una misura che varia – in base al caso concreto – tra un quinto, un quarto, un terzo, o la metà. Più nello specifico, il Tribunale osserva che il risarcimento non può che essere liquidato in via equitativa: non è esigibile che l'avente diritto ne dimostri l'importo preciso, venendo in considerazione non solo i pregiudizi relativi al mancato sostegno economico, ma anche, su un piano probabilistico, la perdita direttamente ricollegabile a quel necessario sostegno morale ed affettivo idoneo a favorire la formazione di una personalità direttamente ricollegabile al patrimonio morale e culturale della famiglia paterna. Deve al riguardo osservarsi che secondo quanto ritenuto in giurisprudenza (Tribunale Milano sez. IX 23 luglio 2014) “La voce di pregiudizio de quo sfugge a precise quantificazioni in termini monetari, per cui si impone la liquidazione dei danni in via equitativa ex art. 1226 c.c.; in merito alla quantificazione in concreto del risarcimento, in caso di danno endofamiliare da privazione del rapporto genitoriale, può essere applicata, sul piano liquidatorio, la voce ad hoc prevista dalle Tabelle giurisprudenziali adottate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano (“perdita del genitore”). L'applicazione conformata al caso di specie delle tabelle milanesi ha anche trovato conforto in pronunzie della S.C. (Cass. I, n. 16657/2014) e, pertanto, dovrà tenersi conto dei parametri minimi e massimi riportati dalle dette tabelle per la perdita integrale del rapporto (vedasi valori di riferimento delle tabelle 2024). Tanto premesso, occorre premettere che è opportuno adottare, come base di calcolo, l'importo minimo delle tabelle di Milano 2021 (euro 168.250,00), non potendo trovare applicazione le nuove tabelle del 2024 in quanto incompatibili atteso che sono strutturate su parametri inapplicabili al caso di specie;
pertanto, tenuto conto della sofferenza morale e psicologica subita dalla figlia in ragione della condotta del padre in virtù di logiche presunzioni ma anche della mancata allegazione specifica, prima ancora della prova, di ulteriori pregiudizi di natura personale e psicologica subiti per l'assenza della figura paterna, il Tribunale ritiene equo quantificare il risarcimento nella misura del 5% della suddetta somma considerata e, pertanto, il risarcimento va quantificato in complessivi € 8.412,50, oltre interessi come per legge dalla domanda sino all'effettivo soddisfo, somma che dovrà corrispondere a . CP_1 Parte_1
Sull'attribu e paterno Al riguardo, si evidenzia che, in conformità alla volontà manifestata dalla minore di mantenere il cognome materno, nessuna delle parti ha reiterato negli scritti difensivi le domande in merito all'aggiunta del cognome paterno che devono, pertanto, ritenersi tacitamente rinunciate. Spese di lite In ragione dei motivi della decisione, le spese seguono la soccombenza nella misura della metà e sono liquidate d'ufficio tenuto conto della natura e del valore del presente procedimento, mentre sono compensate per la restante metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a. dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore,
, con esercizio disgiunto della responsabilita genitoriale per Persona_6 inaria amministrazione, con collocazione prevalente presso la madre e con gli incontri con il padre così come indicato in parte motiva;
b. dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni CP_1 mese, a i € 200,00, oltre rivalutazione secondo gli Parte_1 indici I mantenimento della figlia minore (a far data dal mese successivo alla notifica dell'atto di citazione); c. dispone l'obbligo di entrambi i genitori di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per la figlia (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche, ludiche, sportive etc…) che dovranno essere concordate (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentate;
d. dispone l'obbligo di di versare a la somma CP_1 Parte_1 mensile di € 200,00 (30 no al mese Per_4 della notifica dell'atto di citazio lo di rimborso delle spese integralmente sostenute dalla madre per il mantenimento della figlia;
e. condanna al pagamento in favore di della CP_1 Parte_1 somma di € 8.412,50, oltre interessi come per legge dal giorno della domanda sino all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla minore;
f. condanna al pagamento della metà delle spese di lite in favore CP_1 di te in € 1.904,50 per compensi, oltre rimborso delle Parte_1 sp isura pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge;
g. dichiara compensate le spese di lite per la restante metà. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 10 novembre 2025
Il Giudice rel Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Aldo Di Dario