TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/04/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g.1657/2024 , proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. LAGUSTENA PAOLA per Parte_1 procura in atti
E
con il patrocinio dell'Avv. LAGUSTENA PAOLA per Controparte_1 procura in atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO letto il ricorso congiunto per la separazione personale delle parti;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 03.12.2024;
rilevato che le allegazioni delle parti e la indisponibilità alla riconciliazione dimostrano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
rilevato che le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni: “
1. I coniugi saranno autorizzati a vivere separati con l'obbligo del pieno e reciproco rispetto;
2. Il figlio è maggiorenne ed economicamente autosufficiente, 3. i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
4. ogni questione economica tra
i coniugi e ogni questione relativa alla casa coniugale è già stata pattuita di comune accordo dai coniugi che di fatto vivono separati da molti anni;
5. le parti si concedono reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti.”;
ritenuto che nulla osti alla ratifica delle condizioni concordate, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
rilevato che la causa va rimessa sul ruolo per gli adempimenti di cui alla separata ordinanza per la definizione della domanda di divorzio e che, pertanto, la regolamentazione delle spese di lite va rimessa alla sentenza definitiva;
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1 CP_1
, coniugati in Bologna il 5.2.1983, alle condizioni congiunte riportate
[...]
in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 6,
Parte 25, Anno 1983);
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio come da separata ordinanza del GD in data 15.4.2025;
- spese alla sentenza definitiva.
Roma, 15.4.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g.1657/2024 , proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. LAGUSTENA PAOLA per Parte_1 procura in atti
E
con il patrocinio dell'Avv. LAGUSTENA PAOLA per Controparte_1 procura in atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO letto il ricorso congiunto per la separazione personale delle parti;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 03.12.2024;
rilevato che le allegazioni delle parti e la indisponibilità alla riconciliazione dimostrano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
rilevato che le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni: “
1. I coniugi saranno autorizzati a vivere separati con l'obbligo del pieno e reciproco rispetto;
2. Il figlio è maggiorenne ed economicamente autosufficiente, 3. i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
4. ogni questione economica tra
i coniugi e ogni questione relativa alla casa coniugale è già stata pattuita di comune accordo dai coniugi che di fatto vivono separati da molti anni;
5. le parti si concedono reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti.”;
ritenuto che nulla osti alla ratifica delle condizioni concordate, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
rilevato che la causa va rimessa sul ruolo per gli adempimenti di cui alla separata ordinanza per la definizione della domanda di divorzio e che, pertanto, la regolamentazione delle spese di lite va rimessa alla sentenza definitiva;
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1 CP_1
, coniugati in Bologna il 5.2.1983, alle condizioni congiunte riportate
[...]
in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 6,
Parte 25, Anno 1983);
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio come da separata ordinanza del GD in data 15.4.2025;
- spese alla sentenza definitiva.
Roma, 15.4.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi