Art. 3.
Alla spesa di cui al precedente art. 1 si fara' fronte mediante riduzione, ciascuno per lire 5.000.000, degli stanziamenti dei capitoli n. 156 e n. 294 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1950-51.
Alla spesa di cui al precedente art. 1 si fara' fronte mediante riduzione, ciascuno per lire 5.000.000, degli stanziamenti dei capitoli n. 156 e n. 294 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1950-51.