Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 16/04/2026, n. 118
CCONTI
Sentenza 16 aprile 2026

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  • Rigettato
    Eccezione di estinzione del giudizio di conto

    La Corte ritiene infondata l'eccezione poiché il termine di estinzione decorre dalla data di deposito del conto presso la segreteria della Sezione giurisdizionale, come espressamente indicato dalla norma, e non dalla data di presentazione all'amministrazione.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione passiva

    La Corte ritiene infondata l'eccezione poiché la qualifica di agente contabile è stata accertata con sentenza precedente non appellata.

  • Rigettato
    Contestazione degli addebiti relativi alle singole spese

    La Corte ritiene che la gestione sia irregolare e che vi sia un ammanco per determinate spese non giustificate o non ammissibili, pur discarico per altre voci.

  • Accolto
    Irregolarità della gestione e ammanchi

    La Corte dichiara irregolare il conto giudiziale e condanna l'agente contabile per un ammanco complessivo di euro 811,25, dovuto a spese postali, esame progetti, spese per bonifici e spese di rappresentanza non giustificate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 16/04/2026, n. 118
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria
    Numero : 118
    Data del deposito : 16 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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