Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 16/04/2026, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
composta dai seguenti magistrati:
NI ZI Presidente ER D’IA Consigliere (relatore)
Carlo Efisio Marré Brunenghi Primo Referendario
SENTENZA
nel giudizio in materia di conto iscritto al n. 23093 del registro di Segreteria, relativi al conto giudiziale n. 39335 reso da AN HI (cod.
fisc.: [...]), rappresentato e difeso come da procure in atti, dall’avv. Terenzio Fulvio Ponte (cod. fisc.: [...]; tel/fax 0984.396098; p.e.c.: avvfulvioponte@pecstudio.it), elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest’ultimo, in Cosenza viale Giacomo Mancini n.
156, in qualità di agente contabile (economo) dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – Istituto Nazionale di Riposo e Cura per NZ
(IRCCS-INRCA) Por di Cosenza (00204480420), per l’esercizio finanziario 2014, costituito, ai sensi dell’art. 148, secondo comma, c.g.c., a mezzo del direttore generale pro tempore.
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
nella pubblica udienza del 24 marzo 2026, letta la relazione del giudice relatore, cons. ER D’IA, uditi l’avv. Terenzio Fulvio Ponte e il p.m.,
S.P.G. dott. Pasquale Pedace. Nessuno è comparso per l’IRCCS-INRCA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con relazione n. 291/2021-1 relativa al conto giudiziale n. 39335, avente ad oggetto la gestione economale dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – Istituto Nazionale di Riposo e Cura per NZ (IRCCS-INRCA)
Por di Cosenza per l’esercizio finanziario 2014, reso dall’agente contabile ES RI, il magistrato designato, in esecuzione della sentenza n.
67/2022 del 22 marzo 2022 - con la quale è stata dichiarata la competenza territoriale di questa Sezione giurisdizionale e la procedibilità del conto giudiziale, con la conseguente rimessione degli atti per l’esame istruttorio -
ha rilevato una serie di criticità del conto. Ha evidenziato, tra l’altro, che l’agente contabile risulta, allo stato degli atti, non individuato da alcun provvedimento; che, pertanto, il signor RI sembra aver operato quale agente contabile di fatto; che nell’anno 2014 non risultava essere stato adottato alcun regolamento di contabilità dell’ente; che è stato trasmesso il regolamento di organizzazione modificato con determina n. 110 del 23 febbraio 2009; che è stato trasmesso il regolamento di cassa economale, adottato con determina n. 648 del 20 novembre 2000; che l’art. 3 di quest’ultimo ha previsto in maniera analitica la tipologia di spese e fissato quale limite l’importo di euro 3.000,00 oltre IVA; che l’art. 4 ha anche indicato le spese per le quali non era previsto un tetto ed ha, altresì, fissato, per tale tipologia di spesa, il tetto di lire 10 milioni per l’INCRA di Cosenza;
che l’art. 8 ha disposto il limite di lire 150.000 per le spese per le quali non era possibile recuperare la documentazione fiscale/giustificativa, previa attestazione del Responsabile del servizio finanziario controfirmata dal direttore della struttura; che sono stati trasmessi tutti i giustificativi di spesa, alcuni anche più volte; che la maggior parte dei giustificativi non sono accompagnati dal relativo buono; che, pertanto, la contabilizzazione è avvenuta prevalentemente con imputazione delle operazioni su registro cronologico; che l’importo unitario di ciascuna spesa non ha superato il tetto fissato dalla normativa regolamentare sopra richiamata; che il totale generale riportato sul giornale, con riguardo alle spese, alle entrate e al saldo a debito dell’agente, corrisponde al totale generale del conto; che l’importo delle spese pagate indicate sul conto non coincidono con l’importo delle spese liquidate con determina; che l’importo dei reintegri indicati nel registro cronologico e sul conto non coincidono con gli importi dei mandati di pagamento; e che, in particolare, risulta una differenza tra spese pagate e spese liquidate di euro 3.659,80 ed una differenza tra mandati di reintegro e reintegri indicati sul registro cronologico per euro 4.296,27. Il magistrato designato ha aggiunto che anche l’esame dei buoni economali e delle relative spese ha presento una serie di anomalie con riguardo ad importi contabilizzati sul registro ma privi di giustificativo o con giustificativo parziale (spese postali, esame progetti e spese per bonifici, per l’importo complessivo di euro 307,64), alle spese di rappresentanza per euro 611,92
(in particolare, per la spesa di rappresentanza contabilizzata il 27 maggio 2014, pari ad euro 260,00, non è stato trasmesso né il buono né il giustificativo), a spese varie, non inerenti o non desumibili, pari ad euro 146,84, il cui giustificativo non è leggibile, a spese di telefonia mobile, pari ad euro 10,00, a pagamenti duplicati, pari ad euro 3,00 (commissione per bonifico registrate il 28 novembre già contabilizzate in precedenza), a versamenti per errori nei pagamenti, pari ad euro 280,00, privi di documentazione giustificativa, e, infine, ad acconti per missioni, anch’essi privi di documentazione giustificativa, per l’importo di euro 3.660,00. Il magistrato designato ha evidenziato che dal registro cronologico sembra evincersi che alcuni reintegri del fondo economale sono stati effettuati mediante trattenute sullo stipendio di alcuni dipendenti e che, pertanto, la modalità di gestione di tali operazioni contabili potrebbe essere la ragione della mancata coincidenza tra i reintegri indicati sul conto (e sul giornale)
ed i mandati di reintegro emessi. Infine, ha rappresentato che, sempre dal registro cronologico, si evince un versamento quote 12/2014, pari ad euro 750,00, di cui non si comprende la natura. In ragione di quanto sopra evidenziato, ha concluso per la irregolarità del conto giudiziale con addebito all’agente contabile delle sopra indicate spese non ammissibili e/o non giustificate.
2. Con decreto presidenziale n. 237 del 25 settembre 2024, regolarmente comunicato, insieme alla relazione del magistrato designato, all’amministrazione, e per il tramite di quest’ultima all’agente contabile, e al p.m. è stata fissata l’udienza di discussione del giudizio per il 10 giugno 2025.
3. Con memoria, depositata il 12 maggio 2025, l’agente contabile ha, in via preliminare, eccepito l’estinzione del giudizio di conto, ai sensi dell’art. 150, primo comma, c.g.c., perché il conto giudiziale è stato sottoscritto dall’agente contabile e dal responsabile dell’U.O. amministrazione e finanza il 26 luglio 2017 per il visto di regolarità e, all’esito della parifica, è stato depositato presso la segreteria della Sezione giurisdizionale il 22 luglio 2021. Pertanto, il termine quinquennale di estinzione deve essere fatto decorrere dalla data di presentazione del conto da parte dell’agente contabile all’amministrazione, posto che il ritardo con il quale quest’ultima lo ha depositato non può essere imputato al deducente. Ha, quindi, contestato la propria qualifica di contabile principale perché, fino al 2018, era responsabile della sede IRCSSINRCA di Cosenza e, pertanto, poteva, al più, essere ritenuto alla stregua di un sub-agente, la cui responsabilità è limitata ai casi di attività fraudolenta o di dolo nell’ambito della gestione di competenza. Ha sottolineato che il magistrato designato lo ha definito contabile di fatto per l’esercizio finanziario in esame senza, tuttavia, considerare che la sede INRCA di Cosenza aveva un proprio economo preposto alla gestione della contabilità locale cui era affidata anche l’attività di gestione avente ad oggetto spese e reintegri. Ha, comunque, escluso la propria responsabilità contabile perché il depauperamento patrimoniale è conseguenza di un fatto non imputabile al deducente. Il signor RI ha, infine, contestato gli addebiti relativi alle singole spese contestate dal magistrato designato. Ha, pertanto, concluso per la regolarità della gestione e il conseguente discarico ovvero per la non giustiziabilità del conto e, in via subordinata, nel caso di irregolarità, per la non imputabilità dell’addebito.
4. Con ordinanza n. 64/2025 del 17 giugno 2025, all’esito dell’udienza pubblica e della camera di consiglio del 10 giugno 2025, il collegio ha disposto la rimessione degli atti al magistrato designato per il compiuto esame istruttorio del conto giudiziale, in ragione della documentazione versata in atti dall’INRCA e delle difese spiegate dall’istituto e dall’agente contabile nei rispettivi scritti difensivi. Ha, inoltre, fissato l’udienza dell’11 novembre 2025 per la prosecuzione del giudizio di conto.
5. Con ordinanza n. 108/2025 del 12 novembre 2025, all’esito dell’udienza pubblica e della camera di consiglio dell’11 novembre 2025, il collegio ha preso atto dell’istanza di proroga del termine per il completamento dell’istruttoria da parte del magistrato designato ed evidenziato che, con riguardo alla mancata corrispondenza tra l’importo delle spese pagate indicate sul conto giudiziale e quelle liquidate con determina, e tra l’importo dei reintegri indicati sul registro cronologico (e sul conto) e gli importi dei mandati di pagamento, era necessario acquisire relazione illustrativa a firma del direttore amministrativo di presidio di INRCA, completa di atti a supporto, con la quale, venisse chiarito se il disallineamento era dovuto al fatto che i reintegri del fondo economale sono stati effettuati mediante trattenute sullo stipendio di alcuni dipendenti, e che, in tal caso, doveva essere ricostruita la contabilità sia in forma documentale che su tabella dimostrativa della quadratura contabile e indicata in base a quale disposizione normativa e/o interna sono state effettuate tali operazioni. Ha, inoltre, formulato una serie di puntuali osservazioni nel merito delle spese in contestazione. Ha, quindi, disposto che l’agente contabile e/o l’INRCA, in persona del suo direttore amministrativo di presidio, dovevano trasmettere la documentazione e la relazione esplicativa richieste. Ha, inoltre, disposto la rimessione degli atti al magistrato istruttore per il deposito della relazione conclusiva e fissato per la prosecuzione del giudizio l’udienza del 24 marzo 2026.
6. Con relazione del 12 marzo 2026, il magistrato designato, all’esito dell’esame dell’ordinanza collegiale e della ulteriore documentazione versata in atti, ha confermato le conclusioni già rassegnate in ordine alla irregolarità della gestione ed ha quantificato l’ammanco rispettivamente in euro 26,84, per le spese il cui giustificativo non è leggibile, in euro 307,64, per le spese postali, esame progetti e spese per bonifici prive di giustificazione, in euro 3,00, per le spese di bonifico duplicate, e in euro 3.660,00, per spese relative a missioni prive di giustificativo, “fatte salve le spese di rappresentanza (€
611,92) e telefoniche (€ 10,00)” la cui valutazione nel merito è stata rimessa al collegio. Il magistrato designato ha, infine, rappresentato che l’agente contabile, il 1° dicembre 2025, ha presentato istanza di differimento del termine per il deposito di documentazione, che, tuttavia, non ha trasmesso.
7. Con nota prot. n. 0010358 del 23 marzo 2026, depositata in pari data, l’amministrazione ha trasmesso documentazione e chiarimenti relativi alle richieste istruttorie contenute nella menzionata ordinanza collegiale istruttoria.
8. All’udienza pubblica del 24 marzo 2026, nessuno è comparso per l’amministrazione. La difesa dell’agente contabile ha insistito in tutte le domande, eccezioni e difese contenute negli scritti difensivi ed il p.m. ha concluso per la irregolarità della gestione con addebito. La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. In via preliminare, questo collegio osserva che l’eccezione di estinzione del giudizio di conto formulata dall’agente contabile, ai sensi dell’art. 150 c.g.c.,
è infondata. È appena il caso di ricordare, infatti, che, ai sensi del primo comma della menzionata disposizione, “Il giudizio di conto si estingue decorsi cinque anni dal deposito del conto presso la segreteria della sezione senza che sia stata depositata la relazione prevista dall’art. 145, comma 4, o siano state elevate contestazioni a carico del contabile da parte dell’amministrazione, degli organi di controllo o del pubblico ministero che chieda con contestuale istanza la fissazione d’udienza.”. Appare, pertanto, evidente che il dato testuale della disposizione in esame esclude in radice la possibilità di accedere all’interpretazione dell’agente contabile che colloca il dies a quo del termine di estinzione del giudizio di conto dalla data di presentazione del conto giudiziale all’amministrazione anziché, come espressamente indicato dalla norma, da quella del suo deposito presso la segreteria della Sezione giurisdizionale. Del pari infondata è l’ulteriore e preliminare argomentazione difensiva del signor ES RI in ordine all’asserito difetto di legittimazione passiva, posto che la sua qualifica di agente contabile è stata accertata con la sentenza n. 67/2022, che non risulta essere stata appellata.
Ne deriva che le difese spiegate dall’agente contabile non sono meritevoli di apprezzamento
10. Nel merito, il collegio ritiene che gli ulteriori chiarimenti forniti dall’amministrazione e la documentazione allegata alla nota del 23 marzo 2026 non sono sufficienti a superare integralmente le contestazioni di irregolarità contenute nell’ordinanza n. 108/2025, resa anche ai sensi dell’art. 101 c.p.c.. Pertanto, il conto giudiziale in esame deve essere dichiarato irregolare in ragione della errata rappresentazione dei dati della gestione. In particolare, si rileva la discordanza tra le spese pagate e indicate nel conto giudiziale e quelle liquidate in determina e la differenza tra mandati di reintegro e reintegri integrati indicati sul registro cronologico. Del pari irregolare appare la procedura di contabilizzazione delle spese, posto che, nella maggioranza dei casi esaminati in sede di revisione, ai giustificativi di spesa non sono stati associati i relativi buoni economali con la conseguenza che la contabilizzazione delle spese è avvenuta prevalentemente con imputazione delle operazioni sul registro cronologico. Il conto giudiziale è, altresì, irregolare con riguardo ad alcune delle spese economali evidenziate dall’ordinanza n. 108/2025. In particolare, si osserva che non appaiono giustificate le spese postali, esame progetti e spese per bonifici, pari ad euro 161,85, per le quali non è stato possibile accertare effettivamente la giustificazione, come dalla tabella che segue:
13/01/14 Postali CASSA26_14
00004 13/01/14 13,00 14/01/14 Postali CASSA26_14
00008 14/01/14 2,00 22/01/14 Postali CASSA26_14
00009 22/01/14 1,90 31/01/14 Postali CASSA26_14
00015 31/01/14 11,40 25/02/14 Postali CASSA26_14
00022 25/02/14 9,25 12/03/14 Postali CASSA26_14
00038 12/03/14 7,25 09/04/14 Postali CASSA26_14
00050 09/04/14 1,90 30/04/14 Postali CASSA26_14
00064 30/04/14 1,90 11/06/14 Postali CASSA26_14
00091 11/06/14 0,70 19/06/14 Postali CASSA26_14
00094 19/06/14 1,90 24/06/14 Postali CASSA26_14
00098 24/06/14 32,00 27/06/14 Postali CASSA26_14
00101 27/06/14 1,90 30/06/14 Postali CASSA26_14
00104 30/06/14 5,20 25/07/14 Postali CASSA26_14
00115 25/07/14 1,90 11/09/14 Postali CASSA26_14
00134 11/09/14 6,05 30/09/14 Postali CASSA26_14
00142 30/09/14 9,45 09/10/14 Postali CASSA26_14
00150 09/10/14 9,25 30/10/14 Postali CASSA26_14
00155 30/10/14 11,40 18/11/14 Postali CASSA26_14
00164 18/11/14 13,40 28/11/14 Postali CASSA26_14
00169 28/11/14 1,90 03/12/14 Postali CASSA26_14
00173 03/12/14 8,20 18/12/14 Postali CASSA26_14 18/12/14 10,00 TOTALE 161,85 Appaiono viceversa giustificate la spesa di euro 100,00 relativa all’esame progetti, in ragione della ricevuta rilasciata al riguardo dal comune di Cosenza, e quelle relative all’acquisto di carburante, in ragione dei documentati chiarimenti forniti dall’amministrazione. Le spese di rappresentanza, di cui alla tabella indicata nell’ordinanza n. 108/2025, pari ad euro 619,40, non trovano giustificazione nella normativa regolamentare, perché, peraltro, in parte funzionali all’acquisto di generi di conforto. Al riguardo, è appena il caso di ricordare, inoltre, che “(…) tali spese sono costituite dagli oneri finanziari sostenuti per mantenere o accrescere il prestigio dell’ente all’esterno, in ambiti direttamente attinenti ai propri fini istituzionali.”
e che “In particolare, in caso di utilizzo di fondi destinati alle spese di rappresentanza, chi ne usufruisce, deve provare che sussista una stretta correlazione con le finalità istituzionali dell’ente, fornendo una rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l’attività dell’ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell’occasione della spesa.
Naturalmente deve essere dimostrata anche la rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini. Le spese di rappresentanza, quindi, devono rispondere a rigorosi criteri di ragionevolezza che vanno esplicitati nel provvedimento che le dispone con un’adeguata dimostrazione delle circostanze e dei motivi che inducono a sostenerle, oltre che della qualifica dei soggetti (esterni) che ne hanno beneficiato (Sezione giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia, n. 12/2011, Corte dei conti, Sez. Friuli Venezia Giulia, 31 dicembre 2010, n. 216; Sez. II App. 25 agosto 2010, n. 338;
Sez. Lazio, 17 giugno 2009, n. 1181; Sezioni Riunite, sentenza n. 59 del 12.12.2014; Sez. d’App. Sicilia, sent. n. 141 del 7.10.2016; Sez. I d’App., sent.
n. 266 del 19.7.2016).” (cfr. in termini, tra le tante, Sez. III App., sentenza n.
22/2023 dell’11 gennaio 2023). Nel caso in esame, le spese contestate non possiedono i requisiti sopra indicati. Ancora ingiustificate appaiono le commissioni per bonifici, per l’importo complessivo di euro 30,00, elencate di seguito, in ragione della tabella recata dalla menzionata ordinanza collegiale istruttoria:
09/04/14 Spese per bonifico CASSA26_1400048 09/04/14 3,00 15/05/14 Spese per bonifico CASSA26_1400072 15/05/14 3,00 26/05/14 Spese per bonifico CASSA26_1400076 26/05/14 3,00 24/06/14 spese per bonifico CASSA26_1400096 24/06/14 3,00 07/08/14 Spese per bonifico CASSA26_1400121 07/08/14 3,00 30/09/14 Spese per bonifico CASSA26_1400143 30/09/14 3,00 09/10/14 Spese per bonifico CASSA26_1400146 09/10/14 3,00 09/10/14 Spese per bonifico CASSA26_1400149 09/10/14 3,00 30/10/14 Spese per bonifico CASSA26_1400154 30/10/14 3,00 28/11/14 Spese per bonifico CASSA26_1400170 28/11/14 3,00 La spesa di telefonia mobile pari ad euro 10,00, ancorché non prevista dal regolamento economale, sembra essere inerente alle finalità istituzionali dell’ente e, pertanto, può essere discaricata. Anche la spesa di euro 3,00, relativa alle commissioni di bonifico registrate il 28 novembre e quella relativa al pagamento errato di stupefacenti e successivi rimborsi, contabilizzati sul registro cronologico, possono essere discaricate in ragione dei chiarimenti forniti al riguardo dall’amministrazione. Ad analoghe conclusioni si perviene con riferimento alle spese per missioni, ove si consideri che, chiarito il quadro normativo ed amministrativo di riferimento, l’amministrazione ha fornito dettagliati chiarimenti al riguardo e, quindi, non vi è l’ammanco di euro 3.660,00 per carenza della documentazione giustificativa, in precedenza contestato. Al riguardo, il dirigente amministrativo di presidio dell’INRCA ha, infatti, precisato che “per l’esercizio 2014 risultano erogati acconti di cassa economale per missioni per un importo complessivo pari a € 3.660,00 di cui € 2.510,00 reintegrati nell’esercizio 2014
(Totale reintegri € 2.725,00 - € 215,00 reintegri acconti missioni del 2013 e 2012 del Dr. RI) come da tabella dimostrativa della quadratura contabile di seguito riportata.” e che “L’importo residuo di € 1.150,00 è stato reintegrato nei mesi di Febbraio 2015 (€ 800,00) e Luglio 2015 (€ 350,00).”. Ne deriva che la gestione in esame deve essere dichiarata irregolare per le ragioni esposte e, inoltre, che il contabile deve essere ritenuto responsabile dell’ammanco per l’importo complessivo pari ad euro 811,25.
11. L’agente contabile deve, infine, essere condannato al pagamento delle spese del giudizio, ai sensi dell’art. 31 c.g.c., liquidate come da nota segretariale a margine.
P.Q.M.
la Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando, dichiara irregolare il conto giudiziale n.
39335 e condanna l’agente contabile ES Picchierri al pagamento in favore dell’IRCCS-INRCA Por di Cosenza dell’importo di euro 811,25, oltre
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agli interessi legali come per legge fino al soddisfo. Condanna l’agente contabile al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da nota segretariale a margine.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 24 marzo 2026.
Il Relatore Il Presidente ER D’IA NI ZI Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositato in data 14/04/2026 Il Funzionario responsabile Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente