CA
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/12/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di AN
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.67/2025
CP_
@-Rig.AI - imissioni per trasferimento) 01
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di AN, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. UI SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Valentina RASCIONI Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 4 Dicembre 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 17.03.2025, e vertente tra
(appellante) e (appellato), avente ad Parte_1 CP_2 oggetto: appello avverso la sentenza n°128/2025 emessa dal Tribunale di AN, in funzione di giudice del lavoro, in data 14.02.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO.
L' ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di CP_3
AN ha accolto il ricorso proposto da , dichiarando illegittimo il provvedimento in CP_2 data 06.06.2023, di rigetto dell'istanza di indennità di disoccupazione ( , motivato sulla base della CP_1 cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni del lavoratore, con condanna dell' a corrispondere CP_3
a “l'indennità di disoccupazione nell'importo di Euro 1.470,99 mensili CP_2 CP_1 moltiplicato per il periodo totale di disoccupazione (dal 01/04/2023 al 17/07/2023, pari a 3 mesi e 13 giorni), oltre interessi legali e rivalutazione come per legge”. In particolare, il Giudice di primo grado
1 alla luce della produzione documentale offerta dal ricorrente, ha valutato che le dimissioni rassegnate al lavoratore potessero definirsi “involontarie”, essendo motivate sulla base del suo rifiuto opposto al trasferimento ad una sede distante oltre km.50 dalla residenza del lavoratore, e quindi sulla base di una variazione notevole delle condizioni di lavoro.
A fondamento del gravame, l' ha censurato l'iter logico giuridico seguito dal Parte_2 primo Giudice, denunciandone l'erroneità e l'illogicità, sotto i seguenti profili: 1) omessa pronuncia sull'eccezione di mancata prova della ricorrenza di tutti i requisiti ex lege previsti per la fruizione della
(in particolare di quelli di cui alle lettere B e C dell'art.3, D.Lgs. n.22/2015), indipendentemente CP_1 da come si sia svolta la fase amministrativa;
2) erronea decisione sull'eccezione di mancata presentazione della autodichiarazione da cui risulti la volontà del lavoratore di reagire in giudizio contro l'illegittimo trasferimento ad altra sede;
3) assenza di un comportamento illecito del datore di lavoro, e quindi di una giusta causa di dimissioni, tenuto conto della sussistenza di ragioni tecnico/organizzative a motivazione del disposto trasferimento.
Ha quindi concluso chiedendo dichiararsi della sentenza impugnata e, in ogni caso, l'infondatezza del ricorso originariamente proposto da , con il favore delle spese di lite del doppio grado. CP_2
L'appellato ha resistito al gravame, del quale ha chiesto il rigetto, deducendone CP_2
l'infondatezza in fatto e diritto, in riferimento a ciascuna delle censure sollevate.
L'appello è infondato.
In punto di diritto, è noto che la Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall'art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, ed erogata a domanda dell'interessato, che ha sostituito le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 01.05.2015.
Tale prestazione spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione. Presupposto, dunque, imprescindibile al fine di beneficiare di detta prestazione è quindi lo stato di disoccupazione involontaria. L'accesso alla sussistendo gli altri CP_1 requisiti, è tuttavia consentito anche in altri casi, di seguito elencati: dimissioni per giusta causa, qualora le dimissioni non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore ma siano indotte da comportamenti altrui che integrano la condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro (circolare 20 ottobre CP_3
2003, n. 163); dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità, ossia a partire da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del bambino;
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, purché sia intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro secondo le modalità di cui all'art. 7 della legge 15 luglio 1966,
2 n. 604 come sostituito dall'art. 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012; risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso la sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici;
licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione di cui all'art.6 del decreto legislativo n. 23 del
2015; licenziamento disciplinare.
E' altresì richiesta la sussistenza del requisito contributivo: sono necessarie almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione (legge n. 638/1983 e legge n. 389/1989). Sono, infine, necessarie almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
In definitiva, i presupposti per la fruizione del beneficio della sono quelli definiti dall'art.1 CP_1
D.lgs. n.22/2015, a norma del quale tale misura di sostegno al reddito è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) versino in stato di disoccupazione involontaria;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
Nel caso in esame, con riguardo al requisito contributivo, l'appellato ha provato i CP_2 periodi lavorativi e contributivi susseguitisi nel tempo, idonei ad integrare i requisiti di legge di cui alla predetta disciplina, mediante produzione di tutti i prospetti paga, con conseguente assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'appellato in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per la fruizione del beneficio. A ciò si aggiunga che, in virtù del principio generale dell'automatismo delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116 c.c. è del tutto irrilevante che con riguardo ai periodi lavorativi di cui ai prospetti paga i contributi siano stati effettivamente versati dal datore di lavoro, essendo consentito l'accredito dei contributi non prescritti in favore del lavoratore interessato, atteso che il principio suddetto produce l'effetto di rendere indipendente il rapporto contributivo intercorrente tra ente previdenziale e datore di lavoro rispetto all'altro, di tipo prestazionale, tra l'ente e l'assicurato, con conseguente diritto di quest'ultimo alla integrità della posizione contributiva maturata nel corso del rapporto di lavoro. A carico dell'ente previdenziale, per effetto di tale principio, grava pertanto il rischio derivante da eventuali inadempimenti del datore di lavoro ai propri obblighi contributivi, nonché
l'obbligo, nei limiti della prescrizione, di garantire l'integrità della posizione assicurativa del lavoratore.
Quanto alla sussistenza dello stato di disoccupazione involontaria, risulta per tabulas che il diniego CP_ dell'indennità da parte dell' è stato motivato, in prima battuta, sulla base della mancata CP_1 produzione di un “atto notorio in cui si dichiara la volontà di difendersi in giudizio” (v. provvedimento
28.04.2023) e, in seconda battuta, sulla base della circostanza che “la cessazione del rapporto di lavoro
3 per dimissioni non dà diritto alla concessione del trattamento in oggetto” (v. provvedimento
06.06.2023).
A parere del Collegio, risulta dal corredo probatorio allegato, di natura prettamente documentale, che CP_ nella fattispecie non ricorre alcuna della ipotesi poste dall' a giustificazione del diniego dell'indennità CP_1
Per quanto riguarda la circostanza secondo cui “la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni non dà diritto alla concessione del trattamento in oggetto”, osserva il Collegio che lo stesso , con CP_3
Circolare n.142 del 29.07.2015, ha chiarito che “la cessazione del rapporto di lavoro per risoluzione consensuale - in seguito al rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici – non è ostativa al riconoscimento della prestazione CP_ di disoccupazione”. Tale interpretazione è stata ribadita dall' nel messaggio Hermes n.69 del
26/01/2018, in cui è stato ulteriormente sottolineato che lo stato di disoccupazione può ritenersi involontario nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in cui le parti addivengono alla risoluzione consensuale del rapporto medesimo “in esito al rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico. Su tale ultima ipotesi di risoluzione consensuale in esito al rifiuto al trasferimento, come precisato nella circolare n. 108 del 2006, la volontà del lavoratore CP_3 può essere stata indotta dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro conseguenti al trasferimento ad altra sede dell'azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici. Pertanto, in tale caso si può riconoscere l'indennità di disoccupazione”.
CP_ Non è incompatibile con tale orientamento interpretativo la circostanza che la Circolare n.163 del 20.10.2003 abbia previsto che le dimissioni possano definirsi per giusta causa se motivate sulla base di uno “spostamento del lavoratore da una sede ad un'altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall'art. 2103 codice civile (Corte di Cassazione, sentenza n. 1074/1999)”. Tale previsione, infatti, comporta che debbano ritenersi motivate per giusta causa le dimissioni rese a seguito di trasferimento non sorretto da “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”, anche se comportante uno spostamento del lavoratore ad altra sede dell'azienda che non superi la soglia dei 50 km di distanza dalla residenza del lavoratore e/o degli 80 minuti di tempo di percorrenza con i mezzi pubblici.
In altri termini, se le dimissioni sono motivate da un trasferimento non sorretto da “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”, esse si intendono comunque rassegnate per giusta causa, rilevando esclusivamente l'illegittimità dell'esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro,
4 senza che possa assumere rilievo alcuno la distanza della sede di destinazione dalla sede di provenienza, con conseguente carattere involontario dello stato di disoccupazione diritto a percepire la CP_1
Se invece il trasferimento superi la soglia dei 50 km di distanza dalla residenza del lavoratore e/o degli 80 minuti di tempo di percorrenza con i mezzi pubblici, ed il lavoratore lo rifiuti, lo stato di disoccupazione conseguente alle dimissioni è comunque da ritenersi involontario, senza necessità di andare ad indagare la legittimità dell'esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro. Ciò che rileva, in tale evenienza, è esclusivamente la circostanza che in caso di trasferimento ad una distanza così rilevante, la volontà del lavoratore di recedere dal rapporto di lavoro cnstituisce l'inevitabile conseguenza di uno stravolgimento delle condizioni di lavoro oggettivamente conseguente al trasferimento stesso. Ne segue che, in tale ultimo caso, non è necessario che le dimissioni siano motivate da giusta causa, per cui, da un lato, nessun rilievo può essere attribuito alla illiceità o meno della condotta CP_ datoriale, e, dall'altro, è da ritenersi del tutto inconferente la richiesta dell' di produrre un “atto notorio in cui si dichiara la volontà di difendersi in giudizio”. In tale ipotesi, infatti, la condotta datoriale ben può essere pienamente legittima (sussistendo “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” a sostegno del trasferimento), senza che ciò faccia venir meno il diritto del lavoratore di rifiutare il trasferimento ad una così grande distanza, rilevando esclusivamente la circostanza che lo spostamento della sede lavorativa ad una tale distanza comporta oggettivamente una variazione delle condizioni di lavoro di portata tale da legittimare il rifiuto del lavoratore, con conseguente involontarietà dello stato di disoccupazione che ne deriva.
Venendo al caso in esame, rileva il Collegio che il trasferimento disposto dalla nei Parte_3 confronti di , dalla sede di SE AN QU (AN) a quella di SC (BS), posta ad CP_2 una distanza di circa 450 km. percorribile in non meno di quattro ore di viaggio, legittima senz'altro il rifiuto del lavoratore e le sue conseguenti dimissioni, le quali, pur non essendo tecnicamente motivate da giusta causa (non essendo stata mai posta in dubbio dal lavoratore la ricorrenza di “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” a base del trasferimento), devono ritenersi comunque giustificate dalla circostanza che lo spostamento della sede lavorativa ad una tale distanza ha comportato oggettivamente uno stravolgimento delle condizioni di lavoro di portata tale da giustificare il rifiuto del lavoratore e le sue conseguenti dimissioni.
Quanto infine alla mancata produzione di un “atto notorio in cui si dichiara la volontà di difendersi in giudizio”, le considerazioni già svolte comportano, quale logico corollario, che che nella fattispecie essa non fosse né necessaria, né esigibile dal lavoratore. A ciò si aggiunga che con il messaggio n.16410 del CP_ 20 luglio 2009, l' ha chiarito che nulla osta all'accoglimento della domanda di disoccupazione CP_1 nel caso in cui il lavoratore, successivamente alle dimissioni, non abbia esternato la volontà di difendersi in giudizio nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (così come invece
5 precedentemente richiesto dalla circolare n. 163/2003). Ne segue la totale inconferenza della CP_3
CP_ pretesa dell' di condizionare il riconoscimento del diritto all'indennità alla presentazione di CP_1 un “atto notorio in cui si dichiara la volontà di difendersi in giudizio”.
In quest'ordine di concetti, deve dunque concludersi che lo stato di disoccupazione in cui si è trovato
, a seguito del rifiuto del trasferimento e delle conseguenti dimissioni, è da ritenersi CP_2 senz'altro involontario, con conseguente diritto dell'appellato a percepire l'indennità CP_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va dunque respinto, con conferma della sentenza di primo grado, sia pur con motivazione integrata.
Le spese del grado seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale
è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di AN, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decide:
- rigetta l'appello;
CP_
- condanna l a rifondere alla parte appellata le spese del grado, che liquida in complessivi
€.2.200,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2
D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.;
- dichiara la ricorrenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 4 Dicembre 2025.
IL PRESIDENTE est.
UI ANtini
(Atto sottoscritto digitalmente)
6 7