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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 24/11/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 3061/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3061/2025 promossa da:
, C.F. con l'Avv. Elena Saftich;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , con l'Avv. Elena Saftich;
Controparte_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: prendere atto degli accordi intercorsi tra le parti e regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 24.09.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 57 e 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori alle condizioni di cui all'accordo inter partes. Con provvedimento in data 29/09/2025, il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 20.11.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 20.11.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Ed infatti le condizioni concordate tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'affidamento dei figli minori ed al di loro mantenimento sono conformi all'interesse dei minori, in quanto capaci di garantire una significativa frequentazione con entrambi i genitori nonché un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento dei figli. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, PRENDE ATTO degli accordi intercorsi tra le parti e regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori nel modo che segue:
1) I figli minori dei ricorrenti e saranno affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, ma saranno collocati presso la madre, con la quale continueranno ad abitare e ad essere residenti. L'abitazione familiare posta in Via G. Guarducci n. 5 a Livorno verrà assegnata alla madre che continuerà ad abitarvi con i figli, salvo diverso accordo tra le parti in ordine alla vendita dell'immobile in comproprietà.
2) La sig.ra in questo primo periodo, successivo alla separazione dal Parte_1 compagno, visto che il Sig. è tornato a vivere dai genitori, per Controparte_1 dar modo al Sig. , in detto frangente, di trovare altra idonea Controparte_1 soluzione abitativa in cui tenere con sé anche i figli nei giorni di sua spettanza ed agevolare il rapporto padre figli e non creare maggiori disagi per questi ultimi, acconsente in via transitoria, a che il Sig. esclusivamente nei giorni in cui CP_1 questi terrà con sé i figli con tanto di pernotto, possa rimanere con i bambini nella casa familiare, mentre la sig.ra in dette occasioni si trasferirà dai propri Pt_1 genitori per poi tornare a casa nei giorni i cui i bambini staranno con lei. Per detta motivazione, in tale frangente, le parti divideranno le spese delle utenze al 50%, rimanendo le spese condominiali ordinarie a carico esclusivo della sig.ra Pt_1
Resta inteso che quando il sig. troverà altra idonea soluzione
[...] CP_1 abitativa, cesserà per lui l'obbligo di contribuire alle spese delle utenze domestiche come sopra indicato. La sig.ra potrà comunque revocare in qualsiasi Parte_1 momento, al Sig. detta possibilità di usufruire della casa Controparte_1 familiare esclusivamente per le ragioni e nei tempi di cui sopra, dando a quest'ultimo un preavviso di almeno 15 gg, per potersi organizzare diversamente.
3) I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni riguardanti i figli, relativamente all'istruzione, all'educazione e alla loro salute, sempre tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni, mentre ciascuno di essi, prenderà separatamente le decisioni, quando avrà con sé i figli, relativamente a questioni di ordinaria amministrazione.
4) Il padre potrà vedere i figli e tenerli presso di sé tre giorni a settimana nelle settimane in cui il week end i bambini staranno con la madre;
due giorni a settimana invece quando i figli trascorreranno con il padre il fine settimana. I giorni di visita del padre ai figli verranno concordati tra i genitori, di settimana in settimana in base alle esigenze dei ricorrenti e dei figli stessi. Durante la settimana il padre prenderà i figli all'uscita dal lavoro intorno sino alla mattina successiva, in cui i bambini verranno presi dalla sig.ra presso il padre, per poi essere accompagnati a scuola Parte_1
e/o restare con loro e/o portarli dai nonni materni, nei periodi non coincidenti con gli impegni scolastici e/o festivi. Nei week end in cui i figli staranno presso il padre, questi li prenderà il sabato mattina al loro risveglio per poi portarli agli allenamenti sportivi e/o a fare la partita settimanale, per poi riprenderli e trascorrere assieme a loro il fine settimana. La sig.ra riprenderà i figli presso il padre il lunedì Pt_1 mattina, per portarli a scuola o tenerli presso di sé o portarli dai nonni materni, nei periodi non coincidenti con gli impegni scolastici e/o festivi. 5) Il padre potrà tenere con sé i figli nelle ricorrenze natalizie del 24 o 25 Dicembre di ciascun anno, così come nel periodo di Capodanno (31 Dicembre o 1 Gennaio) dell'Epifania (6 Gennaio) e della Pasqua o Pasquetta secondo il rito dell'alternanza con la madre, con diritto dei minori al pernotto e ad essere riaccompagnati dalla madre il giorno a seguire al loro risveglio (dalle ore 10,00 circa del primo giorno alle 10,00 circa del giorno seguente). Restano salvi diversi accordi tra i genitori, in caso di impedimenti del padre o della madre, per motivi personali e/o di lavoro. Il padre potrà trascorrere altresì con i figli, nel periodo dal 26 dicembre al 07 gennaio di ciascun anno, anche cinque giorni consecutivi e/o non, con tanto di pernotto presso di lui dei bambini e nel periodo pasquale 3 giorni consecutivi con pernotto, sempre nel rispetto dell'alternanza con la madre dei giorni di festività di ciascun anno (pasqua o pasquetta). Nel periodo invernale il padre, compatibilmente anche con gli impegni scolastici dei minori, potrà portare con sé i figli in viaggio/ vacanza in Italia e/o all'estero anche per 7 giorni consecutivi. Qualora il padre, in detto periodo, volesse trascorrere un maggior numero di giorni di vacanza con i figli, dovrà previamente concordarlo con la madre, almeno 15gg prima della prenotazione, anche in ragione di eventuali impegni scolastici e/o sportivi dei figli e/o esigenze di quest'ultimo e/o della madre. Stessa cosa potrà fare la madre, comunicandolo al padre. Il padre, nel periodo estivo, dal 10 Giugno al 15 Settembre di ciascun anno, potrà tenere con sé i figli minori per 1 4 giorni consecutivi e/o non, con tanto di pernotto di questi ultimi presso il padre, così come potrà portarli in viaggio/vacanza con sé, sia in Italia che all'estero. Anche la madre potrà portare con sé in viaggio/vacanza i figli per la stessa durata, salvo diverso accordo tra le parti. Il periodo in cui ciascun genitore porterà in viaggio/vacanza con sé i figli d'estate, dovrà essere comunicato all'altro con un preavviso di almeno 30 giorni prima della partenza, così come dovrà essere sempre comunicata da ciascuno dei due, l'eventuale struttura di soggiorno nella quale gli stessi condurranno i bambini, in modo da permettere un facile rintraccio dei minori in caso di necessità e/o urgenza e dovrà essere permesso ai figli da ciascun genitore, la possibilità di chiamare una volta al giorno l'altro genitore rimasto a casa. 6) Il sig. corrisponderà alla Sig.ra entro il giorno 1 di Controparte_1 Parte_1 ciascun mese l'importo mensile di € 400,00 per il mantenimento de i figli minori (€ 200,00 a figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, che diventeranno 600,00 (100,00 euro aggiuntivi a figlio) in corrispondenza delle percepite 13° e 14° mensilità, oltre al 50% delle spese straordinarie afferenti i minori (quali a titolo meramente esemplificativo, quelle scolastiche, mediche, sportive, ludiche, ricreative e dei mezzi di trasporto) che si renderanno necessarie, secondo le modalità ed i criteri indicati nelle linee guida del CNF. Quali spese straordinarie da dividersi al 50% tra le parti, dovranno intendersi anche le spese di mensa scolastica del figlio e l'acquisto due volte l'anno, in corrispondenza dei cambi di stagione, per Per_2 il periodo Autunno/Inverno e Primavera/ Estate del vestiario e delle scarpe per i figli che in questo caso, non potrà superare l'importo massimo di € 250,00 a genitore per ciascun figlio. 7) L'assegno unico di circa € 480,00 mensili verrà percepito al 100% dalla sig.ra Pt_1
la quale però, sino a quando la casa familiare rimarrà gravata dal mutuo, lo
[...] verserà sul cc che rimarrà cointestato a nominativo di entrambi i ricorrenti presso il Banco di Lucca e del Tirreno, a pagamento della rata mensile del mutuo stesso e dell'abbonamento fastweb della rete internet di casa e della rata del telefono della figlia e delle spese di gestione del conto, potendo per contro trattenere per Per_1 le spese dei figli la restante parte. Le detrazioni fiscali per i figli a carico saranno invece suddivise tra le parti al 50% laddove anche la sig.ra possa Parte_1 utilmente usufruirne, diversamente saranno utilizzabili al 100% dal Sig. CP_1
Resta inteso che ogni anno le parti, prima di procedere alla dichiarazione dei redditi si accerteranno di quanto sopra, per consentire laddove possibile alla sig.ra Pt_1 i usufruire di dette detrazioni. Stessa cosa avverrà per gli interessi del mutuo
[...] che verranno recuperati al 50% in dichiarazione dei redditi da ciascuna parte, salvo diverso accordo tra le stesse.
8) Entrambi i genitori dovranno comunicare reciprocamente l'eventuale cambio di residenza e/o domicilio ai sensi di legge e presteranno il proprio consenso per il rilascio dei rispettivi passaporti validi per l'espatrio, così come per quelli dei figli minori.
9) Le parti concordano altresì che i gatti intestati al Sig. rimarranno Controparte_1 nella casa familiare e che questi provvederà, due settimane al mese, all'acquisto del cibo necessario e delle relative lettiere per un importo non inferiore ad € 40,00 e/o corrisponderà alla sig.ra il relativo importo, affinché vi provveda lei. Pt_1
Eventuali spese veterinarie, farmaceutiche e/o di tipo diverso da quelle del mangiare e delle lettiere, verranno suddivise tra le parti nella misura del 70% a carico del Sig. e del 30% a carico della sig.ra al fine di compensare CP_1 Pt_1 quest'ultima del maggiore impegno che si assumerà tenendo presso di sé i gatti. 10) Quanto ai veicoli, questi rimarranno nella disponibilità dei rispettivi intestatari, ma quando il padre sarà con i figli, fino a quando lo stesso non si acquisti una propria autovettura, la sig.ra gli lascerà a disposizione la sua autovettura per Pt_1 agevolarne lo spostamento con i minori e il sig. lascerà alla sig.ra Controparte_1
l'utilizzo del proprio motociclo. Parte_1
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 20.11.2025
Il Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3061/2025 promossa da:
, C.F. con l'Avv. Elena Saftich;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , con l'Avv. Elena Saftich;
Controparte_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: prendere atto degli accordi intercorsi tra le parti e regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 24.09.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 57 e 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori alle condizioni di cui all'accordo inter partes. Con provvedimento in data 29/09/2025, il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 20.11.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 20.11.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Ed infatti le condizioni concordate tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'affidamento dei figli minori ed al di loro mantenimento sono conformi all'interesse dei minori, in quanto capaci di garantire una significativa frequentazione con entrambi i genitori nonché un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento dei figli. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, PRENDE ATTO degli accordi intercorsi tra le parti e regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori nel modo che segue:
1) I figli minori dei ricorrenti e saranno affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, ma saranno collocati presso la madre, con la quale continueranno ad abitare e ad essere residenti. L'abitazione familiare posta in Via G. Guarducci n. 5 a Livorno verrà assegnata alla madre che continuerà ad abitarvi con i figli, salvo diverso accordo tra le parti in ordine alla vendita dell'immobile in comproprietà.
2) La sig.ra in questo primo periodo, successivo alla separazione dal Parte_1 compagno, visto che il Sig. è tornato a vivere dai genitori, per Controparte_1 dar modo al Sig. , in detto frangente, di trovare altra idonea Controparte_1 soluzione abitativa in cui tenere con sé anche i figli nei giorni di sua spettanza ed agevolare il rapporto padre figli e non creare maggiori disagi per questi ultimi, acconsente in via transitoria, a che il Sig. esclusivamente nei giorni in cui CP_1 questi terrà con sé i figli con tanto di pernotto, possa rimanere con i bambini nella casa familiare, mentre la sig.ra in dette occasioni si trasferirà dai propri Pt_1 genitori per poi tornare a casa nei giorni i cui i bambini staranno con lei. Per detta motivazione, in tale frangente, le parti divideranno le spese delle utenze al 50%, rimanendo le spese condominiali ordinarie a carico esclusivo della sig.ra Pt_1
Resta inteso che quando il sig. troverà altra idonea soluzione
[...] CP_1 abitativa, cesserà per lui l'obbligo di contribuire alle spese delle utenze domestiche come sopra indicato. La sig.ra potrà comunque revocare in qualsiasi Parte_1 momento, al Sig. detta possibilità di usufruire della casa Controparte_1 familiare esclusivamente per le ragioni e nei tempi di cui sopra, dando a quest'ultimo un preavviso di almeno 15 gg, per potersi organizzare diversamente.
3) I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni riguardanti i figli, relativamente all'istruzione, all'educazione e alla loro salute, sempre tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni, mentre ciascuno di essi, prenderà separatamente le decisioni, quando avrà con sé i figli, relativamente a questioni di ordinaria amministrazione.
4) Il padre potrà vedere i figli e tenerli presso di sé tre giorni a settimana nelle settimane in cui il week end i bambini staranno con la madre;
due giorni a settimana invece quando i figli trascorreranno con il padre il fine settimana. I giorni di visita del padre ai figli verranno concordati tra i genitori, di settimana in settimana in base alle esigenze dei ricorrenti e dei figli stessi. Durante la settimana il padre prenderà i figli all'uscita dal lavoro intorno sino alla mattina successiva, in cui i bambini verranno presi dalla sig.ra presso il padre, per poi essere accompagnati a scuola Parte_1
e/o restare con loro e/o portarli dai nonni materni, nei periodi non coincidenti con gli impegni scolastici e/o festivi. Nei week end in cui i figli staranno presso il padre, questi li prenderà il sabato mattina al loro risveglio per poi portarli agli allenamenti sportivi e/o a fare la partita settimanale, per poi riprenderli e trascorrere assieme a loro il fine settimana. La sig.ra riprenderà i figli presso il padre il lunedì Pt_1 mattina, per portarli a scuola o tenerli presso di sé o portarli dai nonni materni, nei periodi non coincidenti con gli impegni scolastici e/o festivi. 5) Il padre potrà tenere con sé i figli nelle ricorrenze natalizie del 24 o 25 Dicembre di ciascun anno, così come nel periodo di Capodanno (31 Dicembre o 1 Gennaio) dell'Epifania (6 Gennaio) e della Pasqua o Pasquetta secondo il rito dell'alternanza con la madre, con diritto dei minori al pernotto e ad essere riaccompagnati dalla madre il giorno a seguire al loro risveglio (dalle ore 10,00 circa del primo giorno alle 10,00 circa del giorno seguente). Restano salvi diversi accordi tra i genitori, in caso di impedimenti del padre o della madre, per motivi personali e/o di lavoro. Il padre potrà trascorrere altresì con i figli, nel periodo dal 26 dicembre al 07 gennaio di ciascun anno, anche cinque giorni consecutivi e/o non, con tanto di pernotto presso di lui dei bambini e nel periodo pasquale 3 giorni consecutivi con pernotto, sempre nel rispetto dell'alternanza con la madre dei giorni di festività di ciascun anno (pasqua o pasquetta). Nel periodo invernale il padre, compatibilmente anche con gli impegni scolastici dei minori, potrà portare con sé i figli in viaggio/ vacanza in Italia e/o all'estero anche per 7 giorni consecutivi. Qualora il padre, in detto periodo, volesse trascorrere un maggior numero di giorni di vacanza con i figli, dovrà previamente concordarlo con la madre, almeno 15gg prima della prenotazione, anche in ragione di eventuali impegni scolastici e/o sportivi dei figli e/o esigenze di quest'ultimo e/o della madre. Stessa cosa potrà fare la madre, comunicandolo al padre. Il padre, nel periodo estivo, dal 10 Giugno al 15 Settembre di ciascun anno, potrà tenere con sé i figli minori per 1 4 giorni consecutivi e/o non, con tanto di pernotto di questi ultimi presso il padre, così come potrà portarli in viaggio/vacanza con sé, sia in Italia che all'estero. Anche la madre potrà portare con sé in viaggio/vacanza i figli per la stessa durata, salvo diverso accordo tra le parti. Il periodo in cui ciascun genitore porterà in viaggio/vacanza con sé i figli d'estate, dovrà essere comunicato all'altro con un preavviso di almeno 30 giorni prima della partenza, così come dovrà essere sempre comunicata da ciascuno dei due, l'eventuale struttura di soggiorno nella quale gli stessi condurranno i bambini, in modo da permettere un facile rintraccio dei minori in caso di necessità e/o urgenza e dovrà essere permesso ai figli da ciascun genitore, la possibilità di chiamare una volta al giorno l'altro genitore rimasto a casa. 6) Il sig. corrisponderà alla Sig.ra entro il giorno 1 di Controparte_1 Parte_1 ciascun mese l'importo mensile di € 400,00 per il mantenimento de i figli minori (€ 200,00 a figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, che diventeranno 600,00 (100,00 euro aggiuntivi a figlio) in corrispondenza delle percepite 13° e 14° mensilità, oltre al 50% delle spese straordinarie afferenti i minori (quali a titolo meramente esemplificativo, quelle scolastiche, mediche, sportive, ludiche, ricreative e dei mezzi di trasporto) che si renderanno necessarie, secondo le modalità ed i criteri indicati nelle linee guida del CNF. Quali spese straordinarie da dividersi al 50% tra le parti, dovranno intendersi anche le spese di mensa scolastica del figlio e l'acquisto due volte l'anno, in corrispondenza dei cambi di stagione, per Per_2 il periodo Autunno/Inverno e Primavera/ Estate del vestiario e delle scarpe per i figli che in questo caso, non potrà superare l'importo massimo di € 250,00 a genitore per ciascun figlio. 7) L'assegno unico di circa € 480,00 mensili verrà percepito al 100% dalla sig.ra Pt_1
la quale però, sino a quando la casa familiare rimarrà gravata dal mutuo, lo
[...] verserà sul cc che rimarrà cointestato a nominativo di entrambi i ricorrenti presso il Banco di Lucca e del Tirreno, a pagamento della rata mensile del mutuo stesso e dell'abbonamento fastweb della rete internet di casa e della rata del telefono della figlia e delle spese di gestione del conto, potendo per contro trattenere per Per_1 le spese dei figli la restante parte. Le detrazioni fiscali per i figli a carico saranno invece suddivise tra le parti al 50% laddove anche la sig.ra possa Parte_1 utilmente usufruirne, diversamente saranno utilizzabili al 100% dal Sig. CP_1
Resta inteso che ogni anno le parti, prima di procedere alla dichiarazione dei redditi si accerteranno di quanto sopra, per consentire laddove possibile alla sig.ra Pt_1 i usufruire di dette detrazioni. Stessa cosa avverrà per gli interessi del mutuo
[...] che verranno recuperati al 50% in dichiarazione dei redditi da ciascuna parte, salvo diverso accordo tra le stesse.
8) Entrambi i genitori dovranno comunicare reciprocamente l'eventuale cambio di residenza e/o domicilio ai sensi di legge e presteranno il proprio consenso per il rilascio dei rispettivi passaporti validi per l'espatrio, così come per quelli dei figli minori.
9) Le parti concordano altresì che i gatti intestati al Sig. rimarranno Controparte_1 nella casa familiare e che questi provvederà, due settimane al mese, all'acquisto del cibo necessario e delle relative lettiere per un importo non inferiore ad € 40,00 e/o corrisponderà alla sig.ra il relativo importo, affinché vi provveda lei. Pt_1
Eventuali spese veterinarie, farmaceutiche e/o di tipo diverso da quelle del mangiare e delle lettiere, verranno suddivise tra le parti nella misura del 70% a carico del Sig. e del 30% a carico della sig.ra al fine di compensare CP_1 Pt_1 quest'ultima del maggiore impegno che si assumerà tenendo presso di sé i gatti. 10) Quanto ai veicoli, questi rimarranno nella disponibilità dei rispettivi intestatari, ma quando il padre sarà con i figli, fino a quando lo stesso non si acquisti una propria autovettura, la sig.ra gli lascerà a disposizione la sua autovettura per Pt_1 agevolarne lo spostamento con i minori e il sig. lascerà alla sig.ra Controparte_1
l'utilizzo del proprio motociclo. Parte_1
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 20.11.2025
Il Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra