CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 07/01/2026, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 125/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
24/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
NA AN, EL
VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2354/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nola
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
Difensore_4 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 14259/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
20 e pubblicata il 21/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19362300004321 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6383/2025 depositato il
27/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appello in oggetto, Ricorrente_1 appellava la sentenza n. 14259/2024, pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributari 1° grado di Napoli Sez. 20 del 24/09/2024 di rigetto del ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento notificato dalla Publiservizi srl concessionario per il comune di Nola per il pagamento della
Tari anno 2018 per la somma complessiva di € 339,00. Eccepiva la decadenza quinquennale trattandosi di omessa denuncia con termine per la proposizione fino al 30.6.2019 e notifica dell'avviso di accertamento solo in data 14.3.2024. Si costituiva il Comune di Nola eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per affidamento a terzi del servizio di accertamento e riscossione-. Si costituiva Publiservizi, deducendo che la contribuente era destinataria di avviso di accertamento Tari emesso in virtù dell'omessa dichiarazione relativa ad un cespite sito in Nola, alla Indirizzo_1 nel quale aveva residenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va respinto.
Parte appellante eccepisce la decadenza dall'esercizio del potere impositivo.
La decadenza è disciplinata da dall'art 1 comma 161 legge 296/06: “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Pacifica è la residenza nell'immobile gravato dal tributo. Il termine per la presentazione della dichiarazione era il 30.6.2019; l'avviso notificato in data 14.3.2024 risulta dunque tempestivo.
Alla luce di quanto esposto, deve concludersi per il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 350,00 oltre accessori se dovuti per legge.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
24/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
NA AN, EL
VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2354/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nola
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
Difensore_4 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 14259/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
20 e pubblicata il 21/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19362300004321 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6383/2025 depositato il
27/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appello in oggetto, Ricorrente_1 appellava la sentenza n. 14259/2024, pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributari 1° grado di Napoli Sez. 20 del 24/09/2024 di rigetto del ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento notificato dalla Publiservizi srl concessionario per il comune di Nola per il pagamento della
Tari anno 2018 per la somma complessiva di € 339,00. Eccepiva la decadenza quinquennale trattandosi di omessa denuncia con termine per la proposizione fino al 30.6.2019 e notifica dell'avviso di accertamento solo in data 14.3.2024. Si costituiva il Comune di Nola eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per affidamento a terzi del servizio di accertamento e riscossione-. Si costituiva Publiservizi, deducendo che la contribuente era destinataria di avviso di accertamento Tari emesso in virtù dell'omessa dichiarazione relativa ad un cespite sito in Nola, alla Indirizzo_1 nel quale aveva residenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va respinto.
Parte appellante eccepisce la decadenza dall'esercizio del potere impositivo.
La decadenza è disciplinata da dall'art 1 comma 161 legge 296/06: “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Pacifica è la residenza nell'immobile gravato dal tributo. Il termine per la presentazione della dichiarazione era il 30.6.2019; l'avviso notificato in data 14.3.2024 risulta dunque tempestivo.
Alla luce di quanto esposto, deve concludersi per il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 350,00 oltre accessori se dovuti per legge.