Art. 26. (Lavori navali non ammessi ai contributi della legge 29 novembre 1965 n. 1372)
Sugli stanziamenti di cui alla presente legge possono essere concessi i contributi, previsti dagli articoli 1 , 9 e 10 della legge 29 novembre 1965, n. 1372 , per i lavori navali cui si riferiscono le domande, debitamente documentate, presentate entro il 31 dicembre 1966 qualora le domande medesime non siano state accolte per l'esaurimento degli stanziamenti della stessa legge 29 novembre 1965, n. 1372 .
Inoltre, per i lavori previsti dagli articoli 9 e 10 della legge 29 novembre 1965, n. 1372 , iniziati entro il 31 dicembre 1966 e per i quali non sia stata presentata la domanda di ammissione entro la data suddetta, potranno essere concessi i relativi contributi purche' le domande di ammissione siano presentate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Sugli stanziamenti di cui alla presente legge possono essere concessi i contributi, previsti dagli articoli 1 , 9 e 10 della legge 29 novembre 1965, n. 1372 , per i lavori navali cui si riferiscono le domande, debitamente documentate, presentate entro il 31 dicembre 1966 qualora le domande medesime non siano state accolte per l'esaurimento degli stanziamenti della stessa legge 29 novembre 1965, n. 1372 .
Inoltre, per i lavori previsti dagli articoli 9 e 10 della legge 29 novembre 1965, n. 1372 , iniziati entro il 31 dicembre 1966 e per i quali non sia stata presentata la domanda di ammissione entro la data suddetta, potranno essere concessi i relativi contributi purche' le domande di ammissione siano presentate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.