CASS
Sentenza 3 maggio 2022
Sentenza 3 maggio 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/05/2022, n. 17177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17177 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: ZZ IU nato a [...] il [...] VI EL nato a [...] il [...] RU CO nato il [...] OS AR nato a [...] il [...] IM MO nato a [...] il [...] MA AN nato a [...] il [...] DE OS VI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/09/2021 del TRIB. LIBERTA di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
sentite le conclusioni del PG PIETRO GAETA Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso di ZZ IU e conclude per l'inammissibilità dei ricorsi di VI EL, RU CO, OS AR, IM MO, MA AN e DE OS VI L'avvocato BUCCIERO GIANLUCA difensore fiducia di RU CO e sostituto processuale in difesa di VI EL, RU CO, OS AR Penale Sent. Sez. 1 Num. 17177 Anno 2022 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: ROCCHI GIACOMO Data Udienza: 13/04/2022 conclude con la richiesta di accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell'ordinanza per la posizione di RU e si riporta ai motivi dei ricorsi per le posizioni che difende come sostituto per l'avvocato Landolfi L'avvocato FARIELLO ESPOSITO GIOVANNI difensore fiducia di DE OS VI insiste nei motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Napoli accoglieva parzialmente gli appelli proposti dal Procuratore della Repubblica avverso le ordinanze del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale del 14/4/2021 e del 29/4/2021 e applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di CA IU, CA IC e MO RC per i delitti di omicidio aggravato in concorso, porto di armi in luogo pubblico nonché tentativo di acquisto di sostanza stupefacente, nonché nei confronti di De RO VI, AR NI, AC LE e LI IM per il delitto di tentato acquisto di sostanza stupefacente;
tutti i reati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. per essere stati commessi i fatti avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen. e comunque al fine di agevolare l'attività del gruppo "Parco della 99", articolazione del clan camorristico LL. I fatti contestati erano conseguenza del rinvenimento da parte di due cittadini nigeriani di due chilogrammi di sostanza stupefacente all'interno di un giardino che stavano ripulendo;
si trattava di droga nascosta dal clan LL e destinata ad essere spacciata nella piazza di spaccio al Rione Traiano di Napoli, gestito dal gruppo di cui gli indagati facevano parte. I due stranieri avevano trafugato la droga rinvenuta portandola nella loro residenza di Caste! UR. Il gruppo si era attivato per recuperare la droga e, nell'arco della giornata del 10/9/2020, erano stati registrati tre spostamenti di suoi componenti a Castel UR, tutti monitorati dalle telecamere di sorveglianza e dimostrate dai tabulati telefonici: nel corso del primo, i componenti del gruppo (IU CA, LE AC, IC CA, RM IC e AE PR e NI AR, quest'ultimo partendo da un luogo diverso) non erano riusciti a rintracciare i due extracomunitari;
nel secondo, presenti RM IC, AE PR, VI De RO e NI AR (che era rimasto sul posto), l'autovettura si era fermata presso l'abitazione di Oviamwonyi Desmond;
secondo le dichiarazioni di EZ EB e di WA EO, vi era stata una tesa trattativa tra WA e Oviamwonyi, che avevano chiesto il pagamento della somma di euro 2.000 per la restituzione della busta contenente la droga, e gli italiani che avevano offerto la minor somma di euro 500; comunque, era stato fissato un appuntamento alle ore 17'00 per lo scambio di droga e denaro. Nel terzo trasferimento, gli italiani erano arrivati a Castel UR verso le 17'30 e si erano diretti verso Oviamwonyi;
era iniziata una discussione su quanto avrebbe dovuto essere consegnato prima, se il denaro o la droga;
uno dei cinque, che aveva un passamontagna, era tornato verso l'autovettura, aveva preso una pistola, tutti si erano allontanati e i nigeriani si erano dati alla fuga;
l'uomo era 1 salito su un muretto e aveva sparato in direzione di Oviamwonyi, uccidendolo, mentre ID OR JO era stato ferito al tallone destro. Le intercettazioni in corso avevano dimostrato che colui che aveva materialmente sparato era AE PR, che veniva ascoltato mentre riferiva di avere sparato dieci colpi, colpendo "uno e mezzo"; emergeva, ancora, che IU CA gli aveva dato l'incarico di recarsi al recupero della droga e aveva reagito negativamente alla notizia dell'omicidio. L'omicidio non era ritenuto premeditato, ma frutto di una reazione irrazionale di PR di fronte all'atteggiamento dei cittadini nigeriani nel corso della discussione: in effetti, gli italiani avevano portato con sé il denaro e, inoltre, l'uccisione dei nigeriani avrebbe reso impossibile il recupero della droga, che era stata da loro occultata. Secondo il Tribunale, la responsabilità di coloro che si erano recati allo scambio doveva essere affermata in base all'art. 116 cod. pen.: la condotta minatoria nei confronti dei cittadini nigeriani era illecita e l'omicidio ad opera di PR era stata la conseguenza non voluta, ma prevedibile, di quella condotta, tenuto conto che tutti i partecipanti facevano parte di un'associazione mafiosa e avevano portato nell'autovettura una pistola. Quanto ai singoli indagati, il Tribunale riteneva, contrariamente al Giudice per le indagini preliminari, che sussistessero gravi indizi della presenza di IC CA all'omicidio: egli aveva partecipato alla prima spedizione, aveva una maglietta bianca come quella indossata da uno dei soggetti non identificati ripresi dalla telecamera e, soprattutto, era oggetto di riferimenti nelle intercettazioni eseguite, seppure soltanto indicato con il nome proprio;
peraltro, non esistevano altri partecipi del gruppo con il nome "IC". Secondo il Tribunale, RC MO si trovava alla guida di un'autovettura Fiat Panda che, insieme alla Toyota Yaris che trasportava gli altri componenti del gruppo, aveva effettuato la terza spedizione. La mattina del 10 settembre 2020, MO era stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre indossava una maglietta bianca con un disegno centrale di colore azzurro;
tale maglietta era indossata dal conducente della Fiat Panda il cui volto non era stato ripreso, tre ore dopo. Il Tribunale riteneva un'ipotesi inverosimile quella formulata dal Giudice per le indagini preliminari, secondo cui non si poteva escludere che una maglietta identica fosse stata indossata da altro componente del gruppo, la cui presenza non era stata mai monitorata. A fronte della circostanza che la Fiat Panda si era fermata a quasi un chilometro dal luogo del delitto, il Tribunale osservava che lo spostamento della seconda autovettura aveva la funzione di irrobustire la composizione numerica del gruppo, aumentando in tal modo la valenza minatoria della condotta illecita;
pertanto, anche MO doveva rispondere dell'omicidio in forza dell'art. 116 cod. 2 pen. anche se il suo contributo si fosse limitato alla sorveglianza della zona nel momento in cui i complici facevano ingresso nel cortile dell'abitazione dove era avvenuta la sparatoria. IU CA possedeva una indubbia leadership nel gruppo dedito allo spaccio, come sottolineato dai collaboratori di giustizia e come riscontrato dalle indagini e dalle intercettazioni. Egli aveva partecipato alla prima spedizione a Castel UR e si era fatto carico di reperire l'autovettura (la Toyota Yaris) che sarebbe stata poi utilizzata dai componenti del gruppo in quella finale. Nell'intercettazione ambientale tra AE PR e la moglie Angela Sollo dopo il delitto, il primo era ascoltato rassicurare la seconda che CA le avrebbe messo a disposizione un'abitazione nella zona controllata dal clan nel caso egli fosse stato arrestato;
soprattutto, PR aveva fatto riferimento all'ordine che CA gli aveva dato di recarsi alla terza spedizione e alla sua reazione negativa alla notizia dell'omicidio. Si trattava, quindi, del mandante della spedizione, che doveva rispondere dei delitti di omicidio e porto di arma ex art. 116 cod. pen. pur non essendo presente sul posto. Il Tribunale accoglieva parzialmente l'appello del Pubblico Ministero con riferimento all'imputazione, mossa nei confronti di tutti i componenti del gruppo, di detenzione dello stupefacente trafugato dai cittadini nigeriani. Senza dubbio, IU CA, quale capo del sodalizio dedito allo spaccio, era l'originario detentore dello stupefacente;
gli altri componenti del gruppo che avevano partecipato ad una delle tre spedizioni, invece, avevano posto in essere il tentativo di acquisto dello stupefacente, dovendo, quindi, rispondere del delitto di cui agli artt. 56 cod. pen. e 73 d.P.R. 309 del 1990. Il Tribunale, alla luce della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., applicava la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, non smentita da elementi di segno contrario e avvalorata dai precedenti specifici riportati dagli indagati;
non era possibile formulare una prognosi favorevole sul rispetto di misure meno afflittive di quella carceraria. 2.1. Ricorre per cassazione il difensore di IU CA, avv. Bruno Carafa, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La motivazione dell'ordinanza contrastava con quella resa ex art. 309 cod. proc. pen. dal Tribunale del Riesame nel provvedere sui ricorsi presentati dagli indagati nei confronti dei quali il Giudice per le indagini preliminari aveva emesso la misura cautelare: in quella sede il Tribunale aveva escluso la responsabilità ex art. 116 cod. pen. per l'omicidio per coloro che non avevano partecipato alla terza spedizione. Illogicamente il Tribunale aveva ritenuto che, stante la posizione 3 apicale di CA, egli fosse a conoscenza che PR avrebbe portato con sé una pistola e avesse, quindi, accettato il rischio dell'uso dell'arma. Non sussisteva il dolo eventuale e nell'ordinanza impugnata mancava la rigorosa dimostrazione dell'adesione di CA all'omicidio. D'altro canto, la responsabilità a titolo di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. è possibile solo se il reato più grave è prevedibile: ma il Tribunale del riesame valutava la prevedibilità della condotta omicidiaria in astratto e in via presuntiva, e non in concreto. Il ricorrente conclude per l'annullamento con o senza rinvio dell'ordinanza impugnata. 2.2. Ricorre per cassazione anche il secondo difensore di IU CA, avv. Claudio Davino, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza e all'applicazione del concorso anomalo ai sensi dell'art. 116 cod. pen. Il ricorrente sottolinea che la responsabilità ex art. 116 cod. pen. di CA per l'omicidio era stata esclusa nell'ordinanza resa ex art. 309 cod. proc. pen. per coloro che non avevano partecipato alla terza spedizione. Le risultanze delle indagini premettevano di escludere che CA si fosse recato a Castel UR nella seconda e nella terza spedizione, mentre in nessun modo emergeva che l'omicidio fosse stato programmato, neppure in forma eventuale. Per ritenere sussistente il concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. sarebbe stato necessario provare che CA aveva fornito un contributo concreto alla realizzazione dell'omicidio e si era rappresentato il rischio della commissione di un reato più grave di quello oggetto dell'accordo criminoso. In effetti, il delitto più grave deve essere conseguenza dell'azione od omissione del concorrente anomalo. Inoltre, la prevedibilità del reato più grave deve essere accertata in concreto e non in astratto o in via presuntiva. Nel caso in esame, l'omicidio commesso da AE PR non era prevedibile, atteso che la finalità della spedizione era quella del recupero della sostanza stupefacente;
quella di PR era stata una "reazione irrazionale"; inoltre non vi era alcun elemento da cui desumere una conoscenza preventiva del possesso dell'arma da parte sua: nessuna delle sei persone presenti era armata. Non sussistevano, in definitiva, i gravi indizi di colpevolezza. Il ricorrente censura l'ordinanza anche con riferimento alla decisione assunta sul capo 3: l'affermazione secondo cui CA era uno degli originali detentori dello stupefacente era apodittica e priva di fondamento, mancando elementi concreti per attribuire al ricorrente la pregressa detenzione della sostanza. 4 "tu? 3.1. Ricorre per cassazione il difensore di IC CA, deducendo vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati sub 1 e 2. La difesa non contesta la partecipazione di CA alla prima spedizione a Castel UR, ma sostiene che la sua presenza alla seconda e alla terza è del tutto indimostrata. L'identificazione di "IC" in CA era frutto di una duplice congettura: che tutti i componenti del gruppo fossero stati identificati e che il gruppo non potesse avvalersi anche di soggetti esterni. Nessuna indagine specifica era stata fatta sui componenti del gruppo della "99". L'indizio del nome "IC", quindi, era troppo generico per legittimare la misura;
inoltre, il telefono cellulare di CA non si trovava nella zona incriminata durante la terza spedizione. Comunque, i riferimenti a "IC" nelle intercettazioni non avevano valenza univoca;
"IC", poi, veniva ascoltato chiedere a PR cosa avesse combinato e il riferimento ad un cancello dimostrava la sua assenza dal luogo dell'omicidio. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 116 cod. pen. Il ricorrente sostiene che nessuna sentenza di condanna individua un'associazione per delinquere nel gruppo della "99", mentre i collaboratori di giustizia non facevano riferimento a IC CA;
non poteva, poi, essere escluso che la pistola fosse stata occultata da PR e che, quindi, gli altri soggetti che viaggiavano sull'autovettura potessero ignorarne la presenza. Inoltre, al momento dell'omicidio, "IC" era posizionato all'esterno del cancello e, quindi, in un punto distante da quello dell'omicidio. In conclusione, l'omicidio ad opera di PR non poteva affatto essere previsto da "IC". In un terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al capo 3 dell'imputazione provvisoria. Secondo il ricorrente, è arbitraria l'equiparazione tra il tentato acquisto della droga e il tentativo di recupero dello stupefacente, che era determinato da un precedente furto e da un tentativo di estorsione da parte dei cittadini nigeriani. Il tentativo di recupero, quindi, esulando da un volontario accordo tra le parti, non rientrava tra le ipotesi contemplate dalla norma incriminatrice. In ogni caso, l'accordo non si era perfezionato in quanto i cittadini nigeriani pretendevano la somma di euro 2.000, mentre il gruppo offriva la minor somma di euro 500,00. Ancora, nessun accertamento era stato fatto sulla quantità di principio attivo presente nello stupefacente. La posizione di CA, comunque era quello di mero gregario che, quindi, non aveva alcuna capacità di stabilire un accordo nell'interesse del gruppo. In un quarto motivo il ricorrente deduce mancanza di motivazione con 5 riferimento alla misura cautelare adottata: il Tribunale aveva omesso di valutare elementi di segno positivo, come la completa incensuratezza dell'indagato e il suo ruolo marginale. 3.2. Il difensore di IC CA ha depositato motivi nuovi all'odierna udienza ai sensi dell'art. 311, comma 4, cod. proc. pen. In un primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla motivazione per relationem adottata dal Tribunale del riesame, che aveva riprodotto l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. nel procedimento promosso dagli indagati per i quali il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato la misura cautelare: ma in quel procedimento CA era assente. In un secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata per l'omessa valutazione di circostanze favorevoli all'indagato. L'ordinanza mostrava un travisamento del fatto da parte del Tribunale: si affermava, infatti, che il telefono cellulare di IC CA era stato spento fino alle ore 20'30, mentre le indagini avevano dimostrato che l'apparecchio era acceso e che era rimasto a Napoli, senza trasferirsi a Castel UR, come era avvenuto in occasione della prima spedizione. Era congetturale l'affermazione secondo cui era "plausibile" che CA non avesse portato con sé il telefono, tenuto conto che, al contrario, in occasione della prima spedizione lo aveva con sé. La circostanza che il telefono cellulare fosse rimasto a Napoli durante quel pomeriggio escludeva la gravità indiziaria nei confronti del ricorrente. In un terzo motivo il ricorrente deduce analogo vizio con riferimento all'interpretazione della conversazione ambientale n. 795 oggetto di intercettazione, nella quale PR faceva riferimento a "IC": il Tribunale non chiariva perché quanto narrato da PR fosse relativo al momento dell'omicidio e non a un discorso fatto con "IC" giorni dopo il fatto. In un quarto motivo il ricorrente deduce carenza di motivazione con riferimento alle esigenze cautelari: il Tribunale aveva erroneamente ritenuto CA pregiudicato per traffico di sostanze stupefacenti, cosicché la motivazione adottata nei confronti di tutti gli indagati non poteva essere utilizzata per il ricorrente;
inoltre, il Tribunale non aveva motivato sull'inidoneità di misure diverse da quella più grave. 4. Ricorre per cassazione il difensore di RC MO, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza per i delitti di omicidio e porto di armi. Il ricorrente sostiene la mancanza di valenza indiziaria del dato della maglietta indossata da MO e da colui che conduceva la Fiat Panda che si era diretta, 6 I insieme alla Toyota Yaris, al luogo del recupero dello stupefacente. Si trattava di un dato troppo generico e che non permetteva di escludere che una comune maglietta potesse essere indossata nella stessa giornata da altro soggetto. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 116 cod. pen. e vizio di motivazione. Il ricorrente argomenta sulla imprevedibilità della condotta di PR da parte di MO, che viaggiava su un'autovettura differente ed era rimasto ad un chilometro di distanza dal luogo del delitto e che, inoltre, non era affatto provato facesse parte del clan LL e del gruppo dedito allo spaccio di stupefacenti;
i collaboratori di giustizia non facevano riferimento a MO. In un terzo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 56 cod. pen. e 73 d.P.R. 309 del 1990 e vizio di motivazione con riferimento al capo 3 dell'imputazione, svolgendo considerazioni analoghe a quelle svolte per CA. 5.1. Ricorre per cassazione il difensore di VI De RO, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La motivazione dell'ordinanza era illogica e contraddittoria nella parte in cui dapprima riconosceva come possibile l'ipotesi che gli indagati avessero appreso dell'esistenza della droga nel momento in cui avevano partecipato alle spedizioni a Caste! UR e poi concludeva che ad essi era noto lo scopo di farsi riconsegnare lo stupefacente. De RO aveva partecipato soltanto alla seconda spedizione: nessun elemento indiziario indicava che egli fosse a conoscenza dell'obiettivo perseguito da chi aveva predisposto lo spostamento, né risultava che il ricorrente avesse partecipato alla trattativa con i detentori dello stupefacente. Inoltre, la partecipazione alla seconda spedizione, e non alla terza, faceva venire meno anche il requisito dell'idoneità del tentativo posto in essere: la condotta si arrestava ad uno stadio anticipato rispetto alla messa in pericolo del bene protetto, ovvero integrava una desistenza volontaria. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e vizio di motivazione. Non era mai stata giudiziariamente statuita l'esistenza e l'operatività del clan LL come associazione di stampo mafioso, né risultava alcuna statuizione definitiva sulla partecipazione di De RO ad un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ex art. 74 d.P.R. 309 del 1990; l'unica sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nel 2019 dava atto del gruppo LL, gestore della piazza di spaccio della "zona 99", ma non lo qualificava come clan camorristico. Nemmeno le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia permettevano di ritenere che il gruppo avesse natura camorristica, né l'ordinanza del Giudice per 7 le indagini preliminari si soffermava su tale natura. In un terzo motivo il ricorrente deduce violazione della legge penale e motivazione apparente con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale si era limitato a richiamare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., senza tenere conto che l'unica condanna definitiva riportata da De RO riguardava la detenzione di una pistola e risaliva a dieci anni addietro;
da allora il ricorrente non aveva riportato alcuna condanna definitiva. La custodia cautelare in carcere risultava, così, sproporzionata. 5.2. La difesa di VI De RO ha depositato motivi aggiunti in cui approfondisce il terzo motivo di ricorso e, successivamente, ha fatto pervenire documentazione di carattere sanitario relativa alle condizioni di salute del ricorrente. 6. Ricorre per cassazione il difensore di IM LI e di NI AR, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza. La motivazione era illogica e contraddittoria e frutto di una lettura superficiale del materiale probatorio. In assenza di ulteriori e specifici elementi che consentissero di attribuire a CA la precedente detenzione della sostanza stupefacente, non sussistevano gravi indizi del delitto contestato al capo 3, per cui il Tribunale avrebbe dovuto rigettare l'appello del Pubblico Ministero. In presenza di un quadro indiziario debole, il Tribunale del riesame avrebbe potuto scegliere di applicare ai due indagati la misura degli arresti domiciliari. 7. Ricorre per cassazione il difensore di LE AC, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al delitto di tentata detenzione di stupefacente e all'applicazione di una misura cautelare. Le deduzioni sono analoghe a quelle svolte dalla difesa di IC CA con riferimento al capo 3 dell'imputazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti nell'interesse di IU CA sono infondati. 1.1. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le motivazioni delle due ordinanze del Tribunale del riesame non sono affatto contraddittorie con riferimento al concorso anomalo nell'omicidio commesso da AE PR di coloro che non avevano partecipato alla terza spedizione: al contrario, tale posizione viene ribadita nell'ordinanza impugnata che, tuttavia, differenzia dalle 8 ,/ altre posizioni quella di IU CA, cui è attribuita la responsabilità a titolo di concorso anomalo quale mandante della terza spedizione. Il ricorrente nulla osserva in ordine al suo ruolo di capo del gruppo e di mandante della spedizione, cosicché tali circostanze possono ritenersi non contestate. L'affermazione secondo cui l'omicidio non era stata conseguenza dell'azione od omissione di CA è palesemente infondata: l'omicida e gli altri componenti del gruppo che avevano partecipato alla terza spedizione erano stati inviati a Castel UR su ordine del ricorrente, in una condotta illecita e inevitabilmente foriera di tensione tra il gruppo e i cittadini nigeriani, che si erano appropriati della sostanza e pretendevano una somma di denaro per restituirla. Nel prosieguo della trattazione, il ricorso censura l'ordinanza impugnata per la mancata dimostrazione del dolo eventuale di omicidio di CA: ma si tratta di argomentazione che non coglie l'iter argomentativo dell'ordinanza, che afferma la responsabilità del ricorrente in forza del concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. e non a titolo di dolo eventuale;
il Tribunale, infatti, ritiene che CA (così come gli altri ricorrenti) non avesse né previsto né voluto l'omicidio del cittadino nigeriano: ricostruzione del tutto verosimile, sia perché la commissione di un omicidio poteva mettere in pericolo l'attività di spaccio di sostanze stupefacenti, sia, soprattutto, perché l'uccisione di colui che si era appropriato e aveva nascosto la busta contenente la droga impediva al gruppo di recuperarla. Piuttosto, per ritenere la responsabilità a titolo di concorso anomalo occorre - come la giurisprudenza di legittimità insegna costantemente - che il reato più grave - non previsto e non voluto dal mandante - fosse prevedibile. La prevedibilità della condotta omicidiaria posta in essere da AE PR non viene specificamente motivata nell'ordinanza impugnata con riferimento alla posizione di CA;
peraltro, l'ordinanza ha prestato "piena adesione" alla motivazione di quella emessa ex art. 309 cod. proc. pen. dallo stesso Tribunale che trattava tale aspetto, affermando, da una parte, che la condotta minatoria nei confronti dei cittadini nigeriani aveva natura illecita e, soprattutto, che l'omicidio del responsabile della sottrazione della sostanza costituiva uno sviluppo senz'altro prevedibile di un'azione che, per il numero dei partecipanti, per la militanza dei protagonisti in un'associazione per delinquere volta allo spaccio di sostanze stupefacenti, per la disponibilità di un'arma, poteva comportare gli esiti poi effettivamente prodottisi. Non si tratta di valutazione astratta della prevedibilità: il Tribunale la estende a CA in ragione del suo ruolo di vertice e del mandato esercitato nei confronti di alcuni componenti del gruppo perché si recassero allo scambio droga 9 - denaro;
d'altro canto, l'ordinanza sottolinea il pieno coinvolgimento del ricorrente nella vicenda, avendo egli partecipato alla prima spedizione e avendo procurato una diversa autovettura per quelle successive, oltre ad avere ordinato a PR di recarsi a Caste! UR nella terza spedizione. In definitiva, la motivazione non risulta affatto illogica né può ritenersi mancante. 1.2. Anche le censure mosse nel ricorso dell'avv. Davino in ordine alla decisione in punto di detenzione di sostanza stupefacente di cui al capo 3 sono infondate: non essendo contestato il ruolo apicale di CA e avendo egli partecipato personalmente alla prima spedizione a Castel UR e operato per la seconda e la terza, egli agiva come capo del gruppo che, in precedenza, deteneva quella sostanza, destinata allo spaccio, e che aveva provveduto alle azioni necessarie al suo recupero. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di IC CA è infondato. 2.1. Non sussiste il vizio denunciato nei motivi aggiunti conseguente all'utilizzazione per relationem di parte della motivazione dell'ordinanza resa ex art. 309 cod. proc. pen. a seguito della richiesta di riesame presentata dagli indagati nei confronti dei quali il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato la misura cautelare chiesta dal Pubblico Ministero: in effetti, la motivazione ripresa espone tutti gli elementi indiziari rilevanti - già desumibili dall'ordinanza genetica - senza affatto ledere il diritto di difesa di CA, che, del resto, non contesta affatto la ricostruzione degli eventi così come esposta. 2.2. La trattazione del ricorso relativa alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il delitti di omicidio e porto illegale di arma sollecita, in realtà, una diversa valutazione degli elementi indiziari da parte di questa Corte e, quindi, risulta sostanzialmente inammissibile. Il ricorrente sostiene che l'identificazione di "IC" nel CA è frutto di congetture ma, in realtà, basa questa affermazione proprio su elementi congetturali: in effetti, mentre il Tribunale fonda le sue conclusioni su un dato oggettivo e provato - la partecipazione di CA alla prima spedizione - rimarcando, altresì, l'assenza nel gruppo di altre persone aventi il nome "IC", il ricorrente si limita a ipotizzare che, al contrario, nel gruppo della "99" esistesse un altro "IC" o che, addirittura, il gruppo si fosse rivolto a soggetti estranei per effettuare la seconda e la terza spedizione. La prima è un'ipotesi sfornita di qualsiasi aggancio nelle indagini - la polizia giudiziaria non aveva identificato nessun altro "IC" e il ricorrente non è in grado di indicare l'esistenza di un altro giovane con quel nome nel gruppo - e la seconda è una congettura, per di più del tutto inverosimile, atteso che la droga era di pertinenza di quel gruppo, che 10 intendeva recuperarla, cosicché non avrebbe avuto senso coinvolgere persone estranee. 2.3. Nel prosieguo della trattazione, poi, il ricorrente propone una diversa interpretazione delle conversazioni intercettate, sollecitando una valutazione di merito che non spetta a questa Corte, né dimostrando la manifesta illogicità della interpretazione adottata dal Tribunale. In particolare, si sostiene che l'ordinanza non avrebbe chiarito per quale motivo la conversazione n. 795 avrebbe fatto riferimento a quanto avvenuto in occasione dell'omicidio e non, piuttosto, a un discorso tra PR e "IC" alcuni giorni dopo. Si tratta di censura infondata: l'ordinanza sottolinea che, in un unico contesto, PR, parlando con la moglie, aveva dapprima riferito di avere rischiato di colpire IC e poi aveva descritto "IC" che gli gridava "Cosa hai combinato!", quindi chiaramente riferendosi a due momenti immediatamente successivi l'uno all'altro; rafforza questa deduzione con il duplice riferimento ad un "cancello": IC aveva rischiato di essere colpito "mentre usciva dal cancello" e "IC" gli aveva gridato contro "da dentro al cancello". Il Tribunale ritiene che il cancello sia il medesimo. Si tratta di argomentazione niente affatto manifestamente illogica e non sindacabile da questa Corte. 2.4. Si deve dare atto che, effettivamente, il Tribunale è incorso in errore nell'affermare che il telefono cellulare di IC CA "risultava ancora spento alle 20'30 di quella serata"; al contrario, come dimostrano gli atti di indagine prodotti dal ricorrente, il telefono cellulare di CA rimase acceso quel pomeriggio e venne spento verso le ore 21'00. I tabulati dimostravano la partecipazione di CA alla prima spedizione a Caste! UR dalle ore 12'21 alle ore 13'43, atteso che in quell'arco temporale l'apparecchio aveva agganciato celle diverse da quella abituale, essendo così possibile ricostruire lo spostamento, l'arrivo a Castel UR e il ritorno a Napoli;
dimostravano, tuttavia, che l'apparecchio era rimasto agganciato a celle di Napoli per tutto quel pomeriggio, a metà del quale era stato compiuto l'omicidio, pur non risultando conversazioni telefoniche dopo le 15'56. L'errore denunciato dal ricorrente, peraltro, non incide sulla logicità della motivazione dell'ordinanza: il Tribunale osserva, infatti, che è plausibile che "l'indagato, per prudenza, si sia astenuto dal portare con sé il telefono": come si comprende, l'ordinanza presuppone esattamente che il telefono cellulare di CA non si fosse spostato da Napoli in occasione della terza spedizione, cosicché l'errore in ordine al suo spegnimento risulta irrilevante. La motivazione del Tribunale non appare manifestamente illogica: in effetti, il ricorrente la censura sulla considerazione che, poiché nella prima spedizione 11 CA aveva portato con sé l'apparecchio, analogamente lo avrebbe fatto in occasione della terza. Si tratta di un argomento niente affatto stringente (ben può una persona comportarsi in maniera differente in due occasioni simili) e, del resto, nella terza spedizione esistevano ragioni di prudenza, atteso che la stessa, nelle intenzioni del gruppo, avrebbe dovuto concludersi con il trasporto a Napoli della droga recuperata. Si deve ancora sottolineare che la mancanza di conversazioni telefoniche successive alle 15'56, se non smentisce il dato del telefono cellulare rimasto acceso a Napoli, non dimostra che lo stesso era stato utilizzato dal suo proprietario. 2.5. Anche il secondo motivo, relativo al riconoscimento del concorso anomalo, è fondato su dati congetturali o di fatto: che gli altri occupanti dell'autovettura non si fossero resi conto che PR portava con sé la pistola e che, nel momento dell'esplosione degli spari, "IC" si trovava lontano da PR. Il fatto che nessuna sentenza di condanna sia stata emessa nei confronti di CA per la partecipazione al gruppo della "99" è irrilevante, tenuto conto che egli aveva partecipato alla prima spedizione, dimostrando di far parte del gruppo che intendeva recuperare lo stupefacente di cui i cittadini nigeriani si erano appropriati. 2.6. Il terzo motivo è infondato. In effetti, l'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 punisce non solo chi acquista sostanza stupefacente, ma anche chi la "riceve a qualsiasi titolo", cosicché esattamente il Tribunale ha ritenuto che il tentativo del gruppo di recuperare lo stupefacente dai cittadini nigeriani, pagando una somma di denaro, integrasse il tentativo del delitto contestato. La circostanza che, a loro volta, i cittadini nigeriani stessero commettendo illeciti (detenzione di stupefacente, estorsione) non fa affatto venir meno l'illiceità penale del tentativo di recupero da parte del gruppo degli italiani, atteso che la trattativa si era svolta nell'ambito della piena illegalità e aveva ad oggetto un bene non commerciabile e la cui detenzione costituisce reato: in sostanza, gli italiani non erano semplicemente "vittime" del furto dello stupefacente e della successiva estorsione, essendo la pregressa detenzione illecita e l'accordo a sua volta illecito. Il ricorrente sostiene che nessun accordo era stato raggiunto: al contrario, come emerge dalla lettura dell'ordinanza, il gruppo di italiani aveva portato con sé la somma di euro 2.000 pretesa dai cittadini nigeriani;
lo scontro si era acceso, in occasione dell'omicidio, sul contrasto su chi avrebbe dovuto consegnare per primo la propria parte. 2.7. Il quarto motivo è generico e manifestamente infondato. Il Tribunale ha applicato la duplice presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; il ricorrente si limita ad affermare la mancata considerazione 12 dell'incensuratezza e del ruolo marginale di CA, ma non tiene conto che la presunzione può essere superata solo se sono acquisiti elementi da cui risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con misure diverse dalla custodia in carcere. Il ricorrente non dimostra nemmeno di avere rappresentato al Tribunale la disponibilità di un domicilio dove essere eventualmente posto agli arresti domiciliari. Non è esatta l'affermazione del ricorrente secondo cui l'ordinanza avrebbe erroneamente affermato che CA è pregiudicato per traffico di sostanze stupefacenti: tale affermazione non si rinviene nella motivazione in punto di esigenze cautelari. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di RC MO è inammissibile. 3.1. Il primo motivo di ricorso sollecita una valutazione di merito della Corte di legittimità in ordine alla gravità indiziaria dell'elemento posto a carico del ricorrente: la circostanza che egli, ripreso insieme al gruppo nella piazza di spaccio dallo stesso gestito indossante una maglietta bianca con un riquadro centrale avente determinate caratteristiche, fosse il soggetto che, tre ore dopo, indossando una maglietta identica, conduceva la Fiat Panda che, insieme alla Toyota Yaris, si era diretta verso Castel UR in occasione della terza spedizione, conclusasi tragicamente. La valutazione della gravità indiziaria di questo dato da parte del Giudice per le indagini preliminari e del Tribunale del riesame è stata opposta, ritenendo il primo giudice il dato "insufficiente", non potendo escludersi che una analoga maglietta fosse indossata da altro soggetto diverso da MO e affermando, al contrario, il Tribunale la gravità indiziaria di quel dato. Questa Corte non deve affermare l'esattezza dell'una o dell'altra valutazione - cioè esprimere un giudizio di merito - ma, piuttosto, valutare se la motivazione della decisione del Tribunale del riesame sia manifestamente illogica;
vizio che non ricorre, tenuto conto che l'ordinanza segnala che le magliette erano identiche (non soltanto simili), che le due riprese erano distanti tra loro solo tre ore e che, nonostante il lungo periodo di monitoraggio e di osservazione del gruppo della "99" da parte della polizia giudiziaria, non era stato avvistato alcun componente diverso da MO che indossasse una identica maglietta. 3.2. Anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla prevedibilità dell'omicidio da parte di PR, sollecita una valutazione di merito da parte di questa Corte: si fonda, infatti, sulla circostanza che MO si era fermato, con la Fiat Panda, ad una certa distanza dal luogo di incontro con i cittadini nigeriani e, quindi, dell'omicidio. Il dato è stato valutato dal Tribunale: l'ordinanza sottolinea che lo \ 13 spostamento irrobustiva la composizione numerica del gruppo e che il posizionamento della Fiat Panda indicava l'attività di sorveglianza della zona da parte del ricorrente nel momento in cui i complici facevano ingresso nel cortile dove doveva essere eseguito lo scambio tra droga e denaro. Il ricorrente fa leva sulla circostanza che la pistola che PR avrebbe usato era stata trasportata sulla Toyota Yaris e aggiunge che non vi sarebbe alcuna prova che MO faceva parte del gruppo della "99" e del clan LL. Mentre la seconda osservazione si infrange sul dato della sua partecipazione alla spedizione decisiva - quella che, secondo le intenzioni del gruppo, doveva portare al recupero della sostanza stupefacente sottratta -, la prima non si confronta con la motivazione dell'ordinanza, secondo cui la prevedibilità dell'omicidio derivava dal numero dei partecipanti alla spedizione, dalla militanza dei protagonisti in un'associazione dedita alla spaccio di sostanze stupefacenti e dalla disponibilità di un'arma. Ritenere che solo gli occupanti della Toyota Yaris, su cui viaggiava anche PR, fossero a conoscenza del possesso da parte sua della pistola costituisce un esercizio astratto che non tiene conto che l'intera vicenda, con le tre spedizioni, venne realizzata da un gruppo coeso, che faceva riferimento a CA e di cui MO faceva parte, cosicché non risulta affatto illogico presumere che la esistenza di quell'arma fosse conosciuta da tutti i partecipanti. 3.3. Per il terzo motivo di ricorso si può fare riferimento alle considerazioni già svolte con riferimento all'analogo motivo formulato dalla difesa di CA. 4. Anche il ricorso formulato nell'interesse di VI De RO è inammissibile. 4.1. Quanto al primo motivo del ricorso, relativo alla qualificazione della condotta di recupero dello stupefacente come delitto tentato ex art. 56 cod. pen. e 73 d.P.R. 309 del 1990, si può richiamare quanto esposto in relazione al terzo motivo del ricorso nell'interesse di IC CA. Il ricorrente pone due questioni: l'inidoneità del tentativo, cui De RO aveva partecipato solo nel corso della seconda spedizione, nonché la mancanza di prova della conoscenza da parte di De RO della finalità della spedizione a Castel UR cui aveva partecipato. La prima deduzione è manifestamente infondata: trattandosi di delitto contestato a De RO e agli altri ricorrenti a titolo di concorso di persone ex art. 110 cod. pen., l'idoneità del tentativo di recupero dello stupefacente deve essere valutata con riferimento alla condotta complessiva del gruppo: emerge, così, che dopo che, mentre in occasione della prima spedizione gli italiani non erano riusciti a rintracciare i cittadini nigeriani, nella seconda li avevano individuati e avevano condotto la trattativa per la consegna dello stupefacente, che prevedeva il pagamento di una somma da parte loro;
la terza spedizione, quindi, costituiva la 14 conseguenza di tale trattativa e, al momento della partenza per Caste! UR, gli italiani portavano anche la somma di denaro pattuita. In definitiva, se non vi fosse stata quella reazione irrazionale e imprevista di PR, l'azione di recupero della droga avrebbe avuto successo. La mancata partecipazione di De RO alla terza spedizione non può essere interpretata come desistenza: l'azione era del gruppo e De RO aveva dato il suo contributo. Anche l'argomentazione in punto di elemento soggettivo è manifestamente infondata: come emerge dal contenuto della ordinanza - in particolare dalle dichiarazioni di EZ e WA - tutti i cinque uomini italiani che erano giunti a Castel UR con un'unica autovettura in occasione della seconda spedizione erano scesi dal mezzo e avevano partecipato alla tesa trattativa con i cittadini nigeriani, al termine della quale era stato raggiunto l'accordo per il pagamento della somma di euro 2.000 per la restituzione della droga: ciò appare più che sufficiente per ritenere che anche De RO fosse perfettamente a conoscenza dello scopo della spedizione. 4.2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto generico. A fronte della valutazione del Giudice per le indagini preliminari della finalità dell'azione di recupero di favorire il clan camorristico LL, il ricorrente si limita ad affermare che l'esistenza di un "clan LL" non è mai stata giudiziariamente statuita - argomento che, in sede cautelare, non è affatto decisivo, ben potendo il giudice della cautela ritenere la sussistenza di gravi indizi di esistenza di un clan camorristico pur in mancanza di sentenze definitive sul punto - e a richiamare, senza produrre, una sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, risultando, così, il ricorso privo di autosufficienza sul punto. Si deve ricordare che l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. viene contestata anche con riferimento all'utilizzo del metodo mafioso, su cui il ricorrente nulla osserva, aggravante che emerge con evidenza dal complesso della vicenda. 4.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale ha correttamente applicato la duplice presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.: il ricorrente si limita a segnalare che la condanna subita per detenzione illegale di una pistola risale a molti anni addietro e che, successivamente, De RO non ha riportato alcuna condanna definitiva: elementi, questi, che non integrano quelli richiesti dalla norma processuale per superare la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere. Le precarie condizioni di salute del ricorrente, oggetto della nota del difensore del 7/4/2022, non possono certamente essere valutate in questa sede e dovranno essere rappresentate al giudice competente per la misura. 15 5. Il ricorso proposto nell'interesse di IM LI e NI AR è inammissibile in quanto generico. In effetti, il ricorrente si limita ad affermare - senza nemmeno argomentare - che non sussistono i gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei ricorrenti non essendo stato provato che, prima della sottrazione da parte dei cittadini nigeriani, lo stupefacente fosse nella detenzione di IU CA: ciò afferma senza tenere conto che il Tribunale del riesame ha ritenuto che, appunto, CA fosse il precedente detentore dello stupefacente sottratto e, comunque, disinteressandosi dell'iter argomentativo dell'ordinanza impugnata. Altrettanto generica è la censura in punto di adeguatezza della misura della custodia in carcere. 6. Anche il ricorso proposto nell'interesse di LE AC è inammissibile. Si possono richiamare le considerazioni già svolte con riferimento alla corretta diversa qualificazione della condotta di recupero della sostanza stupefacente operata dal tribunale del riesame. Le considerazioni in punto di applicazione della misura cautelare sono generiche e non propongono elementi idonei a superare la duplice presunzione posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 7. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di AC LE, MO RC, LI IM, AR NI e De RO VI consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso. CA IU e CA IC devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di CA IU e CA IC che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di AC LE, MO RC, LI IM, AR NI e De RO VI e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 16 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. e 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 13 aprile 2022
sentite le conclusioni del PG PIETRO GAETA Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso di ZZ IU e conclude per l'inammissibilità dei ricorsi di VI EL, RU CO, OS AR, IM MO, MA AN e DE OS VI L'avvocato BUCCIERO GIANLUCA difensore fiducia di RU CO e sostituto processuale in difesa di VI EL, RU CO, OS AR Penale Sent. Sez. 1 Num. 17177 Anno 2022 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: ROCCHI GIACOMO Data Udienza: 13/04/2022 conclude con la richiesta di accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell'ordinanza per la posizione di RU e si riporta ai motivi dei ricorsi per le posizioni che difende come sostituto per l'avvocato Landolfi L'avvocato FARIELLO ESPOSITO GIOVANNI difensore fiducia di DE OS VI insiste nei motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Napoli accoglieva parzialmente gli appelli proposti dal Procuratore della Repubblica avverso le ordinanze del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale del 14/4/2021 e del 29/4/2021 e applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di CA IU, CA IC e MO RC per i delitti di omicidio aggravato in concorso, porto di armi in luogo pubblico nonché tentativo di acquisto di sostanza stupefacente, nonché nei confronti di De RO VI, AR NI, AC LE e LI IM per il delitto di tentato acquisto di sostanza stupefacente;
tutti i reati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. per essere stati commessi i fatti avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen. e comunque al fine di agevolare l'attività del gruppo "Parco della 99", articolazione del clan camorristico LL. I fatti contestati erano conseguenza del rinvenimento da parte di due cittadini nigeriani di due chilogrammi di sostanza stupefacente all'interno di un giardino che stavano ripulendo;
si trattava di droga nascosta dal clan LL e destinata ad essere spacciata nella piazza di spaccio al Rione Traiano di Napoli, gestito dal gruppo di cui gli indagati facevano parte. I due stranieri avevano trafugato la droga rinvenuta portandola nella loro residenza di Caste! UR. Il gruppo si era attivato per recuperare la droga e, nell'arco della giornata del 10/9/2020, erano stati registrati tre spostamenti di suoi componenti a Castel UR, tutti monitorati dalle telecamere di sorveglianza e dimostrate dai tabulati telefonici: nel corso del primo, i componenti del gruppo (IU CA, LE AC, IC CA, RM IC e AE PR e NI AR, quest'ultimo partendo da un luogo diverso) non erano riusciti a rintracciare i due extracomunitari;
nel secondo, presenti RM IC, AE PR, VI De RO e NI AR (che era rimasto sul posto), l'autovettura si era fermata presso l'abitazione di Oviamwonyi Desmond;
secondo le dichiarazioni di EZ EB e di WA EO, vi era stata una tesa trattativa tra WA e Oviamwonyi, che avevano chiesto il pagamento della somma di euro 2.000 per la restituzione della busta contenente la droga, e gli italiani che avevano offerto la minor somma di euro 500; comunque, era stato fissato un appuntamento alle ore 17'00 per lo scambio di droga e denaro. Nel terzo trasferimento, gli italiani erano arrivati a Castel UR verso le 17'30 e si erano diretti verso Oviamwonyi;
era iniziata una discussione su quanto avrebbe dovuto essere consegnato prima, se il denaro o la droga;
uno dei cinque, che aveva un passamontagna, era tornato verso l'autovettura, aveva preso una pistola, tutti si erano allontanati e i nigeriani si erano dati alla fuga;
l'uomo era 1 salito su un muretto e aveva sparato in direzione di Oviamwonyi, uccidendolo, mentre ID OR JO era stato ferito al tallone destro. Le intercettazioni in corso avevano dimostrato che colui che aveva materialmente sparato era AE PR, che veniva ascoltato mentre riferiva di avere sparato dieci colpi, colpendo "uno e mezzo"; emergeva, ancora, che IU CA gli aveva dato l'incarico di recarsi al recupero della droga e aveva reagito negativamente alla notizia dell'omicidio. L'omicidio non era ritenuto premeditato, ma frutto di una reazione irrazionale di PR di fronte all'atteggiamento dei cittadini nigeriani nel corso della discussione: in effetti, gli italiani avevano portato con sé il denaro e, inoltre, l'uccisione dei nigeriani avrebbe reso impossibile il recupero della droga, che era stata da loro occultata. Secondo il Tribunale, la responsabilità di coloro che si erano recati allo scambio doveva essere affermata in base all'art. 116 cod. pen.: la condotta minatoria nei confronti dei cittadini nigeriani era illecita e l'omicidio ad opera di PR era stata la conseguenza non voluta, ma prevedibile, di quella condotta, tenuto conto che tutti i partecipanti facevano parte di un'associazione mafiosa e avevano portato nell'autovettura una pistola. Quanto ai singoli indagati, il Tribunale riteneva, contrariamente al Giudice per le indagini preliminari, che sussistessero gravi indizi della presenza di IC CA all'omicidio: egli aveva partecipato alla prima spedizione, aveva una maglietta bianca come quella indossata da uno dei soggetti non identificati ripresi dalla telecamera e, soprattutto, era oggetto di riferimenti nelle intercettazioni eseguite, seppure soltanto indicato con il nome proprio;
peraltro, non esistevano altri partecipi del gruppo con il nome "IC". Secondo il Tribunale, RC MO si trovava alla guida di un'autovettura Fiat Panda che, insieme alla Toyota Yaris che trasportava gli altri componenti del gruppo, aveva effettuato la terza spedizione. La mattina del 10 settembre 2020, MO era stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre indossava una maglietta bianca con un disegno centrale di colore azzurro;
tale maglietta era indossata dal conducente della Fiat Panda il cui volto non era stato ripreso, tre ore dopo. Il Tribunale riteneva un'ipotesi inverosimile quella formulata dal Giudice per le indagini preliminari, secondo cui non si poteva escludere che una maglietta identica fosse stata indossata da altro componente del gruppo, la cui presenza non era stata mai monitorata. A fronte della circostanza che la Fiat Panda si era fermata a quasi un chilometro dal luogo del delitto, il Tribunale osservava che lo spostamento della seconda autovettura aveva la funzione di irrobustire la composizione numerica del gruppo, aumentando in tal modo la valenza minatoria della condotta illecita;
pertanto, anche MO doveva rispondere dell'omicidio in forza dell'art. 116 cod. 2 pen. anche se il suo contributo si fosse limitato alla sorveglianza della zona nel momento in cui i complici facevano ingresso nel cortile dell'abitazione dove era avvenuta la sparatoria. IU CA possedeva una indubbia leadership nel gruppo dedito allo spaccio, come sottolineato dai collaboratori di giustizia e come riscontrato dalle indagini e dalle intercettazioni. Egli aveva partecipato alla prima spedizione a Castel UR e si era fatto carico di reperire l'autovettura (la Toyota Yaris) che sarebbe stata poi utilizzata dai componenti del gruppo in quella finale. Nell'intercettazione ambientale tra AE PR e la moglie Angela Sollo dopo il delitto, il primo era ascoltato rassicurare la seconda che CA le avrebbe messo a disposizione un'abitazione nella zona controllata dal clan nel caso egli fosse stato arrestato;
soprattutto, PR aveva fatto riferimento all'ordine che CA gli aveva dato di recarsi alla terza spedizione e alla sua reazione negativa alla notizia dell'omicidio. Si trattava, quindi, del mandante della spedizione, che doveva rispondere dei delitti di omicidio e porto di arma ex art. 116 cod. pen. pur non essendo presente sul posto. Il Tribunale accoglieva parzialmente l'appello del Pubblico Ministero con riferimento all'imputazione, mossa nei confronti di tutti i componenti del gruppo, di detenzione dello stupefacente trafugato dai cittadini nigeriani. Senza dubbio, IU CA, quale capo del sodalizio dedito allo spaccio, era l'originario detentore dello stupefacente;
gli altri componenti del gruppo che avevano partecipato ad una delle tre spedizioni, invece, avevano posto in essere il tentativo di acquisto dello stupefacente, dovendo, quindi, rispondere del delitto di cui agli artt. 56 cod. pen. e 73 d.P.R. 309 del 1990. Il Tribunale, alla luce della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., applicava la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, non smentita da elementi di segno contrario e avvalorata dai precedenti specifici riportati dagli indagati;
non era possibile formulare una prognosi favorevole sul rispetto di misure meno afflittive di quella carceraria. 2.1. Ricorre per cassazione il difensore di IU CA, avv. Bruno Carafa, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La motivazione dell'ordinanza contrastava con quella resa ex art. 309 cod. proc. pen. dal Tribunale del Riesame nel provvedere sui ricorsi presentati dagli indagati nei confronti dei quali il Giudice per le indagini preliminari aveva emesso la misura cautelare: in quella sede il Tribunale aveva escluso la responsabilità ex art. 116 cod. pen. per l'omicidio per coloro che non avevano partecipato alla terza spedizione. Illogicamente il Tribunale aveva ritenuto che, stante la posizione 3 apicale di CA, egli fosse a conoscenza che PR avrebbe portato con sé una pistola e avesse, quindi, accettato il rischio dell'uso dell'arma. Non sussisteva il dolo eventuale e nell'ordinanza impugnata mancava la rigorosa dimostrazione dell'adesione di CA all'omicidio. D'altro canto, la responsabilità a titolo di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. è possibile solo se il reato più grave è prevedibile: ma il Tribunale del riesame valutava la prevedibilità della condotta omicidiaria in astratto e in via presuntiva, e non in concreto. Il ricorrente conclude per l'annullamento con o senza rinvio dell'ordinanza impugnata. 2.2. Ricorre per cassazione anche il secondo difensore di IU CA, avv. Claudio Davino, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza e all'applicazione del concorso anomalo ai sensi dell'art. 116 cod. pen. Il ricorrente sottolinea che la responsabilità ex art. 116 cod. pen. di CA per l'omicidio era stata esclusa nell'ordinanza resa ex art. 309 cod. proc. pen. per coloro che non avevano partecipato alla terza spedizione. Le risultanze delle indagini premettevano di escludere che CA si fosse recato a Castel UR nella seconda e nella terza spedizione, mentre in nessun modo emergeva che l'omicidio fosse stato programmato, neppure in forma eventuale. Per ritenere sussistente il concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. sarebbe stato necessario provare che CA aveva fornito un contributo concreto alla realizzazione dell'omicidio e si era rappresentato il rischio della commissione di un reato più grave di quello oggetto dell'accordo criminoso. In effetti, il delitto più grave deve essere conseguenza dell'azione od omissione del concorrente anomalo. Inoltre, la prevedibilità del reato più grave deve essere accertata in concreto e non in astratto o in via presuntiva. Nel caso in esame, l'omicidio commesso da AE PR non era prevedibile, atteso che la finalità della spedizione era quella del recupero della sostanza stupefacente;
quella di PR era stata una "reazione irrazionale"; inoltre non vi era alcun elemento da cui desumere una conoscenza preventiva del possesso dell'arma da parte sua: nessuna delle sei persone presenti era armata. Non sussistevano, in definitiva, i gravi indizi di colpevolezza. Il ricorrente censura l'ordinanza anche con riferimento alla decisione assunta sul capo 3: l'affermazione secondo cui CA era uno degli originali detentori dello stupefacente era apodittica e priva di fondamento, mancando elementi concreti per attribuire al ricorrente la pregressa detenzione della sostanza. 4 "tu? 3.1. Ricorre per cassazione il difensore di IC CA, deducendo vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati sub 1 e 2. La difesa non contesta la partecipazione di CA alla prima spedizione a Castel UR, ma sostiene che la sua presenza alla seconda e alla terza è del tutto indimostrata. L'identificazione di "IC" in CA era frutto di una duplice congettura: che tutti i componenti del gruppo fossero stati identificati e che il gruppo non potesse avvalersi anche di soggetti esterni. Nessuna indagine specifica era stata fatta sui componenti del gruppo della "99". L'indizio del nome "IC", quindi, era troppo generico per legittimare la misura;
inoltre, il telefono cellulare di CA non si trovava nella zona incriminata durante la terza spedizione. Comunque, i riferimenti a "IC" nelle intercettazioni non avevano valenza univoca;
"IC", poi, veniva ascoltato chiedere a PR cosa avesse combinato e il riferimento ad un cancello dimostrava la sua assenza dal luogo dell'omicidio. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 116 cod. pen. Il ricorrente sostiene che nessuna sentenza di condanna individua un'associazione per delinquere nel gruppo della "99", mentre i collaboratori di giustizia non facevano riferimento a IC CA;
non poteva, poi, essere escluso che la pistola fosse stata occultata da PR e che, quindi, gli altri soggetti che viaggiavano sull'autovettura potessero ignorarne la presenza. Inoltre, al momento dell'omicidio, "IC" era posizionato all'esterno del cancello e, quindi, in un punto distante da quello dell'omicidio. In conclusione, l'omicidio ad opera di PR non poteva affatto essere previsto da "IC". In un terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al capo 3 dell'imputazione provvisoria. Secondo il ricorrente, è arbitraria l'equiparazione tra il tentato acquisto della droga e il tentativo di recupero dello stupefacente, che era determinato da un precedente furto e da un tentativo di estorsione da parte dei cittadini nigeriani. Il tentativo di recupero, quindi, esulando da un volontario accordo tra le parti, non rientrava tra le ipotesi contemplate dalla norma incriminatrice. In ogni caso, l'accordo non si era perfezionato in quanto i cittadini nigeriani pretendevano la somma di euro 2.000, mentre il gruppo offriva la minor somma di euro 500,00. Ancora, nessun accertamento era stato fatto sulla quantità di principio attivo presente nello stupefacente. La posizione di CA, comunque era quello di mero gregario che, quindi, non aveva alcuna capacità di stabilire un accordo nell'interesse del gruppo. In un quarto motivo il ricorrente deduce mancanza di motivazione con 5 riferimento alla misura cautelare adottata: il Tribunale aveva omesso di valutare elementi di segno positivo, come la completa incensuratezza dell'indagato e il suo ruolo marginale. 3.2. Il difensore di IC CA ha depositato motivi nuovi all'odierna udienza ai sensi dell'art. 311, comma 4, cod. proc. pen. In un primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla motivazione per relationem adottata dal Tribunale del riesame, che aveva riprodotto l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. nel procedimento promosso dagli indagati per i quali il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato la misura cautelare: ma in quel procedimento CA era assente. In un secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata per l'omessa valutazione di circostanze favorevoli all'indagato. L'ordinanza mostrava un travisamento del fatto da parte del Tribunale: si affermava, infatti, che il telefono cellulare di IC CA era stato spento fino alle ore 20'30, mentre le indagini avevano dimostrato che l'apparecchio era acceso e che era rimasto a Napoli, senza trasferirsi a Castel UR, come era avvenuto in occasione della prima spedizione. Era congetturale l'affermazione secondo cui era "plausibile" che CA non avesse portato con sé il telefono, tenuto conto che, al contrario, in occasione della prima spedizione lo aveva con sé. La circostanza che il telefono cellulare fosse rimasto a Napoli durante quel pomeriggio escludeva la gravità indiziaria nei confronti del ricorrente. In un terzo motivo il ricorrente deduce analogo vizio con riferimento all'interpretazione della conversazione ambientale n. 795 oggetto di intercettazione, nella quale PR faceva riferimento a "IC": il Tribunale non chiariva perché quanto narrato da PR fosse relativo al momento dell'omicidio e non a un discorso fatto con "IC" giorni dopo il fatto. In un quarto motivo il ricorrente deduce carenza di motivazione con riferimento alle esigenze cautelari: il Tribunale aveva erroneamente ritenuto CA pregiudicato per traffico di sostanze stupefacenti, cosicché la motivazione adottata nei confronti di tutti gli indagati non poteva essere utilizzata per il ricorrente;
inoltre, il Tribunale non aveva motivato sull'inidoneità di misure diverse da quella più grave. 4. Ricorre per cassazione il difensore di RC MO, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza per i delitti di omicidio e porto di armi. Il ricorrente sostiene la mancanza di valenza indiziaria del dato della maglietta indossata da MO e da colui che conduceva la Fiat Panda che si era diretta, 6 I insieme alla Toyota Yaris, al luogo del recupero dello stupefacente. Si trattava di un dato troppo generico e che non permetteva di escludere che una comune maglietta potesse essere indossata nella stessa giornata da altro soggetto. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 116 cod. pen. e vizio di motivazione. Il ricorrente argomenta sulla imprevedibilità della condotta di PR da parte di MO, che viaggiava su un'autovettura differente ed era rimasto ad un chilometro di distanza dal luogo del delitto e che, inoltre, non era affatto provato facesse parte del clan LL e del gruppo dedito allo spaccio di stupefacenti;
i collaboratori di giustizia non facevano riferimento a MO. In un terzo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 56 cod. pen. e 73 d.P.R. 309 del 1990 e vizio di motivazione con riferimento al capo 3 dell'imputazione, svolgendo considerazioni analoghe a quelle svolte per CA. 5.1. Ricorre per cassazione il difensore di VI De RO, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La motivazione dell'ordinanza era illogica e contraddittoria nella parte in cui dapprima riconosceva come possibile l'ipotesi che gli indagati avessero appreso dell'esistenza della droga nel momento in cui avevano partecipato alle spedizioni a Caste! UR e poi concludeva che ad essi era noto lo scopo di farsi riconsegnare lo stupefacente. De RO aveva partecipato soltanto alla seconda spedizione: nessun elemento indiziario indicava che egli fosse a conoscenza dell'obiettivo perseguito da chi aveva predisposto lo spostamento, né risultava che il ricorrente avesse partecipato alla trattativa con i detentori dello stupefacente. Inoltre, la partecipazione alla seconda spedizione, e non alla terza, faceva venire meno anche il requisito dell'idoneità del tentativo posto in essere: la condotta si arrestava ad uno stadio anticipato rispetto alla messa in pericolo del bene protetto, ovvero integrava una desistenza volontaria. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e vizio di motivazione. Non era mai stata giudiziariamente statuita l'esistenza e l'operatività del clan LL come associazione di stampo mafioso, né risultava alcuna statuizione definitiva sulla partecipazione di De RO ad un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ex art. 74 d.P.R. 309 del 1990; l'unica sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nel 2019 dava atto del gruppo LL, gestore della piazza di spaccio della "zona 99", ma non lo qualificava come clan camorristico. Nemmeno le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia permettevano di ritenere che il gruppo avesse natura camorristica, né l'ordinanza del Giudice per 7 le indagini preliminari si soffermava su tale natura. In un terzo motivo il ricorrente deduce violazione della legge penale e motivazione apparente con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale si era limitato a richiamare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., senza tenere conto che l'unica condanna definitiva riportata da De RO riguardava la detenzione di una pistola e risaliva a dieci anni addietro;
da allora il ricorrente non aveva riportato alcuna condanna definitiva. La custodia cautelare in carcere risultava, così, sproporzionata. 5.2. La difesa di VI De RO ha depositato motivi aggiunti in cui approfondisce il terzo motivo di ricorso e, successivamente, ha fatto pervenire documentazione di carattere sanitario relativa alle condizioni di salute del ricorrente. 6. Ricorre per cassazione il difensore di IM LI e di NI AR, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza. La motivazione era illogica e contraddittoria e frutto di una lettura superficiale del materiale probatorio. In assenza di ulteriori e specifici elementi che consentissero di attribuire a CA la precedente detenzione della sostanza stupefacente, non sussistevano gravi indizi del delitto contestato al capo 3, per cui il Tribunale avrebbe dovuto rigettare l'appello del Pubblico Ministero. In presenza di un quadro indiziario debole, il Tribunale del riesame avrebbe potuto scegliere di applicare ai due indagati la misura degli arresti domiciliari. 7. Ricorre per cassazione il difensore di LE AC, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al delitto di tentata detenzione di stupefacente e all'applicazione di una misura cautelare. Le deduzioni sono analoghe a quelle svolte dalla difesa di IC CA con riferimento al capo 3 dell'imputazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti nell'interesse di IU CA sono infondati. 1.1. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le motivazioni delle due ordinanze del Tribunale del riesame non sono affatto contraddittorie con riferimento al concorso anomalo nell'omicidio commesso da AE PR di coloro che non avevano partecipato alla terza spedizione: al contrario, tale posizione viene ribadita nell'ordinanza impugnata che, tuttavia, differenzia dalle 8 ,/ altre posizioni quella di IU CA, cui è attribuita la responsabilità a titolo di concorso anomalo quale mandante della terza spedizione. Il ricorrente nulla osserva in ordine al suo ruolo di capo del gruppo e di mandante della spedizione, cosicché tali circostanze possono ritenersi non contestate. L'affermazione secondo cui l'omicidio non era stata conseguenza dell'azione od omissione di CA è palesemente infondata: l'omicida e gli altri componenti del gruppo che avevano partecipato alla terza spedizione erano stati inviati a Castel UR su ordine del ricorrente, in una condotta illecita e inevitabilmente foriera di tensione tra il gruppo e i cittadini nigeriani, che si erano appropriati della sostanza e pretendevano una somma di denaro per restituirla. Nel prosieguo della trattazione, il ricorso censura l'ordinanza impugnata per la mancata dimostrazione del dolo eventuale di omicidio di CA: ma si tratta di argomentazione che non coglie l'iter argomentativo dell'ordinanza, che afferma la responsabilità del ricorrente in forza del concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. e non a titolo di dolo eventuale;
il Tribunale, infatti, ritiene che CA (così come gli altri ricorrenti) non avesse né previsto né voluto l'omicidio del cittadino nigeriano: ricostruzione del tutto verosimile, sia perché la commissione di un omicidio poteva mettere in pericolo l'attività di spaccio di sostanze stupefacenti, sia, soprattutto, perché l'uccisione di colui che si era appropriato e aveva nascosto la busta contenente la droga impediva al gruppo di recuperarla. Piuttosto, per ritenere la responsabilità a titolo di concorso anomalo occorre - come la giurisprudenza di legittimità insegna costantemente - che il reato più grave - non previsto e non voluto dal mandante - fosse prevedibile. La prevedibilità della condotta omicidiaria posta in essere da AE PR non viene specificamente motivata nell'ordinanza impugnata con riferimento alla posizione di CA;
peraltro, l'ordinanza ha prestato "piena adesione" alla motivazione di quella emessa ex art. 309 cod. proc. pen. dallo stesso Tribunale che trattava tale aspetto, affermando, da una parte, che la condotta minatoria nei confronti dei cittadini nigeriani aveva natura illecita e, soprattutto, che l'omicidio del responsabile della sottrazione della sostanza costituiva uno sviluppo senz'altro prevedibile di un'azione che, per il numero dei partecipanti, per la militanza dei protagonisti in un'associazione per delinquere volta allo spaccio di sostanze stupefacenti, per la disponibilità di un'arma, poteva comportare gli esiti poi effettivamente prodottisi. Non si tratta di valutazione astratta della prevedibilità: il Tribunale la estende a CA in ragione del suo ruolo di vertice e del mandato esercitato nei confronti di alcuni componenti del gruppo perché si recassero allo scambio droga 9 - denaro;
d'altro canto, l'ordinanza sottolinea il pieno coinvolgimento del ricorrente nella vicenda, avendo egli partecipato alla prima spedizione e avendo procurato una diversa autovettura per quelle successive, oltre ad avere ordinato a PR di recarsi a Caste! UR nella terza spedizione. In definitiva, la motivazione non risulta affatto illogica né può ritenersi mancante. 1.2. Anche le censure mosse nel ricorso dell'avv. Davino in ordine alla decisione in punto di detenzione di sostanza stupefacente di cui al capo 3 sono infondate: non essendo contestato il ruolo apicale di CA e avendo egli partecipato personalmente alla prima spedizione a Castel UR e operato per la seconda e la terza, egli agiva come capo del gruppo che, in precedenza, deteneva quella sostanza, destinata allo spaccio, e che aveva provveduto alle azioni necessarie al suo recupero. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di IC CA è infondato. 2.1. Non sussiste il vizio denunciato nei motivi aggiunti conseguente all'utilizzazione per relationem di parte della motivazione dell'ordinanza resa ex art. 309 cod. proc. pen. a seguito della richiesta di riesame presentata dagli indagati nei confronti dei quali il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato la misura cautelare chiesta dal Pubblico Ministero: in effetti, la motivazione ripresa espone tutti gli elementi indiziari rilevanti - già desumibili dall'ordinanza genetica - senza affatto ledere il diritto di difesa di CA, che, del resto, non contesta affatto la ricostruzione degli eventi così come esposta. 2.2. La trattazione del ricorso relativa alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il delitti di omicidio e porto illegale di arma sollecita, in realtà, una diversa valutazione degli elementi indiziari da parte di questa Corte e, quindi, risulta sostanzialmente inammissibile. Il ricorrente sostiene che l'identificazione di "IC" nel CA è frutto di congetture ma, in realtà, basa questa affermazione proprio su elementi congetturali: in effetti, mentre il Tribunale fonda le sue conclusioni su un dato oggettivo e provato - la partecipazione di CA alla prima spedizione - rimarcando, altresì, l'assenza nel gruppo di altre persone aventi il nome "IC", il ricorrente si limita a ipotizzare che, al contrario, nel gruppo della "99" esistesse un altro "IC" o che, addirittura, il gruppo si fosse rivolto a soggetti estranei per effettuare la seconda e la terza spedizione. La prima è un'ipotesi sfornita di qualsiasi aggancio nelle indagini - la polizia giudiziaria non aveva identificato nessun altro "IC" e il ricorrente non è in grado di indicare l'esistenza di un altro giovane con quel nome nel gruppo - e la seconda è una congettura, per di più del tutto inverosimile, atteso che la droga era di pertinenza di quel gruppo, che 10 intendeva recuperarla, cosicché non avrebbe avuto senso coinvolgere persone estranee. 2.3. Nel prosieguo della trattazione, poi, il ricorrente propone una diversa interpretazione delle conversazioni intercettate, sollecitando una valutazione di merito che non spetta a questa Corte, né dimostrando la manifesta illogicità della interpretazione adottata dal Tribunale. In particolare, si sostiene che l'ordinanza non avrebbe chiarito per quale motivo la conversazione n. 795 avrebbe fatto riferimento a quanto avvenuto in occasione dell'omicidio e non, piuttosto, a un discorso tra PR e "IC" alcuni giorni dopo. Si tratta di censura infondata: l'ordinanza sottolinea che, in un unico contesto, PR, parlando con la moglie, aveva dapprima riferito di avere rischiato di colpire IC e poi aveva descritto "IC" che gli gridava "Cosa hai combinato!", quindi chiaramente riferendosi a due momenti immediatamente successivi l'uno all'altro; rafforza questa deduzione con il duplice riferimento ad un "cancello": IC aveva rischiato di essere colpito "mentre usciva dal cancello" e "IC" gli aveva gridato contro "da dentro al cancello". Il Tribunale ritiene che il cancello sia il medesimo. Si tratta di argomentazione niente affatto manifestamente illogica e non sindacabile da questa Corte. 2.4. Si deve dare atto che, effettivamente, il Tribunale è incorso in errore nell'affermare che il telefono cellulare di IC CA "risultava ancora spento alle 20'30 di quella serata"; al contrario, come dimostrano gli atti di indagine prodotti dal ricorrente, il telefono cellulare di CA rimase acceso quel pomeriggio e venne spento verso le ore 21'00. I tabulati dimostravano la partecipazione di CA alla prima spedizione a Caste! UR dalle ore 12'21 alle ore 13'43, atteso che in quell'arco temporale l'apparecchio aveva agganciato celle diverse da quella abituale, essendo così possibile ricostruire lo spostamento, l'arrivo a Castel UR e il ritorno a Napoli;
dimostravano, tuttavia, che l'apparecchio era rimasto agganciato a celle di Napoli per tutto quel pomeriggio, a metà del quale era stato compiuto l'omicidio, pur non risultando conversazioni telefoniche dopo le 15'56. L'errore denunciato dal ricorrente, peraltro, non incide sulla logicità della motivazione dell'ordinanza: il Tribunale osserva, infatti, che è plausibile che "l'indagato, per prudenza, si sia astenuto dal portare con sé il telefono": come si comprende, l'ordinanza presuppone esattamente che il telefono cellulare di CA non si fosse spostato da Napoli in occasione della terza spedizione, cosicché l'errore in ordine al suo spegnimento risulta irrilevante. La motivazione del Tribunale non appare manifestamente illogica: in effetti, il ricorrente la censura sulla considerazione che, poiché nella prima spedizione 11 CA aveva portato con sé l'apparecchio, analogamente lo avrebbe fatto in occasione della terza. Si tratta di un argomento niente affatto stringente (ben può una persona comportarsi in maniera differente in due occasioni simili) e, del resto, nella terza spedizione esistevano ragioni di prudenza, atteso che la stessa, nelle intenzioni del gruppo, avrebbe dovuto concludersi con il trasporto a Napoli della droga recuperata. Si deve ancora sottolineare che la mancanza di conversazioni telefoniche successive alle 15'56, se non smentisce il dato del telefono cellulare rimasto acceso a Napoli, non dimostra che lo stesso era stato utilizzato dal suo proprietario. 2.5. Anche il secondo motivo, relativo al riconoscimento del concorso anomalo, è fondato su dati congetturali o di fatto: che gli altri occupanti dell'autovettura non si fossero resi conto che PR portava con sé la pistola e che, nel momento dell'esplosione degli spari, "IC" si trovava lontano da PR. Il fatto che nessuna sentenza di condanna sia stata emessa nei confronti di CA per la partecipazione al gruppo della "99" è irrilevante, tenuto conto che egli aveva partecipato alla prima spedizione, dimostrando di far parte del gruppo che intendeva recuperare lo stupefacente di cui i cittadini nigeriani si erano appropriati. 2.6. Il terzo motivo è infondato. In effetti, l'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 punisce non solo chi acquista sostanza stupefacente, ma anche chi la "riceve a qualsiasi titolo", cosicché esattamente il Tribunale ha ritenuto che il tentativo del gruppo di recuperare lo stupefacente dai cittadini nigeriani, pagando una somma di denaro, integrasse il tentativo del delitto contestato. La circostanza che, a loro volta, i cittadini nigeriani stessero commettendo illeciti (detenzione di stupefacente, estorsione) non fa affatto venir meno l'illiceità penale del tentativo di recupero da parte del gruppo degli italiani, atteso che la trattativa si era svolta nell'ambito della piena illegalità e aveva ad oggetto un bene non commerciabile e la cui detenzione costituisce reato: in sostanza, gli italiani non erano semplicemente "vittime" del furto dello stupefacente e della successiva estorsione, essendo la pregressa detenzione illecita e l'accordo a sua volta illecito. Il ricorrente sostiene che nessun accordo era stato raggiunto: al contrario, come emerge dalla lettura dell'ordinanza, il gruppo di italiani aveva portato con sé la somma di euro 2.000 pretesa dai cittadini nigeriani;
lo scontro si era acceso, in occasione dell'omicidio, sul contrasto su chi avrebbe dovuto consegnare per primo la propria parte. 2.7. Il quarto motivo è generico e manifestamente infondato. Il Tribunale ha applicato la duplice presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; il ricorrente si limita ad affermare la mancata considerazione 12 dell'incensuratezza e del ruolo marginale di CA, ma non tiene conto che la presunzione può essere superata solo se sono acquisiti elementi da cui risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con misure diverse dalla custodia in carcere. Il ricorrente non dimostra nemmeno di avere rappresentato al Tribunale la disponibilità di un domicilio dove essere eventualmente posto agli arresti domiciliari. Non è esatta l'affermazione del ricorrente secondo cui l'ordinanza avrebbe erroneamente affermato che CA è pregiudicato per traffico di sostanze stupefacenti: tale affermazione non si rinviene nella motivazione in punto di esigenze cautelari. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di RC MO è inammissibile. 3.1. Il primo motivo di ricorso sollecita una valutazione di merito della Corte di legittimità in ordine alla gravità indiziaria dell'elemento posto a carico del ricorrente: la circostanza che egli, ripreso insieme al gruppo nella piazza di spaccio dallo stesso gestito indossante una maglietta bianca con un riquadro centrale avente determinate caratteristiche, fosse il soggetto che, tre ore dopo, indossando una maglietta identica, conduceva la Fiat Panda che, insieme alla Toyota Yaris, si era diretta verso Castel UR in occasione della terza spedizione, conclusasi tragicamente. La valutazione della gravità indiziaria di questo dato da parte del Giudice per le indagini preliminari e del Tribunale del riesame è stata opposta, ritenendo il primo giudice il dato "insufficiente", non potendo escludersi che una analoga maglietta fosse indossata da altro soggetto diverso da MO e affermando, al contrario, il Tribunale la gravità indiziaria di quel dato. Questa Corte non deve affermare l'esattezza dell'una o dell'altra valutazione - cioè esprimere un giudizio di merito - ma, piuttosto, valutare se la motivazione della decisione del Tribunale del riesame sia manifestamente illogica;
vizio che non ricorre, tenuto conto che l'ordinanza segnala che le magliette erano identiche (non soltanto simili), che le due riprese erano distanti tra loro solo tre ore e che, nonostante il lungo periodo di monitoraggio e di osservazione del gruppo della "99" da parte della polizia giudiziaria, non era stato avvistato alcun componente diverso da MO che indossasse una identica maglietta. 3.2. Anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla prevedibilità dell'omicidio da parte di PR, sollecita una valutazione di merito da parte di questa Corte: si fonda, infatti, sulla circostanza che MO si era fermato, con la Fiat Panda, ad una certa distanza dal luogo di incontro con i cittadini nigeriani e, quindi, dell'omicidio. Il dato è stato valutato dal Tribunale: l'ordinanza sottolinea che lo \ 13 spostamento irrobustiva la composizione numerica del gruppo e che il posizionamento della Fiat Panda indicava l'attività di sorveglianza della zona da parte del ricorrente nel momento in cui i complici facevano ingresso nel cortile dove doveva essere eseguito lo scambio tra droga e denaro. Il ricorrente fa leva sulla circostanza che la pistola che PR avrebbe usato era stata trasportata sulla Toyota Yaris e aggiunge che non vi sarebbe alcuna prova che MO faceva parte del gruppo della "99" e del clan LL. Mentre la seconda osservazione si infrange sul dato della sua partecipazione alla spedizione decisiva - quella che, secondo le intenzioni del gruppo, doveva portare al recupero della sostanza stupefacente sottratta -, la prima non si confronta con la motivazione dell'ordinanza, secondo cui la prevedibilità dell'omicidio derivava dal numero dei partecipanti alla spedizione, dalla militanza dei protagonisti in un'associazione dedita alla spaccio di sostanze stupefacenti e dalla disponibilità di un'arma. Ritenere che solo gli occupanti della Toyota Yaris, su cui viaggiava anche PR, fossero a conoscenza del possesso da parte sua della pistola costituisce un esercizio astratto che non tiene conto che l'intera vicenda, con le tre spedizioni, venne realizzata da un gruppo coeso, che faceva riferimento a CA e di cui MO faceva parte, cosicché non risulta affatto illogico presumere che la esistenza di quell'arma fosse conosciuta da tutti i partecipanti. 3.3. Per il terzo motivo di ricorso si può fare riferimento alle considerazioni già svolte con riferimento all'analogo motivo formulato dalla difesa di CA. 4. Anche il ricorso formulato nell'interesse di VI De RO è inammissibile. 4.1. Quanto al primo motivo del ricorso, relativo alla qualificazione della condotta di recupero dello stupefacente come delitto tentato ex art. 56 cod. pen. e 73 d.P.R. 309 del 1990, si può richiamare quanto esposto in relazione al terzo motivo del ricorso nell'interesse di IC CA. Il ricorrente pone due questioni: l'inidoneità del tentativo, cui De RO aveva partecipato solo nel corso della seconda spedizione, nonché la mancanza di prova della conoscenza da parte di De RO della finalità della spedizione a Castel UR cui aveva partecipato. La prima deduzione è manifestamente infondata: trattandosi di delitto contestato a De RO e agli altri ricorrenti a titolo di concorso di persone ex art. 110 cod. pen., l'idoneità del tentativo di recupero dello stupefacente deve essere valutata con riferimento alla condotta complessiva del gruppo: emerge, così, che dopo che, mentre in occasione della prima spedizione gli italiani non erano riusciti a rintracciare i cittadini nigeriani, nella seconda li avevano individuati e avevano condotto la trattativa per la consegna dello stupefacente, che prevedeva il pagamento di una somma da parte loro;
la terza spedizione, quindi, costituiva la 14 conseguenza di tale trattativa e, al momento della partenza per Caste! UR, gli italiani portavano anche la somma di denaro pattuita. In definitiva, se non vi fosse stata quella reazione irrazionale e imprevista di PR, l'azione di recupero della droga avrebbe avuto successo. La mancata partecipazione di De RO alla terza spedizione non può essere interpretata come desistenza: l'azione era del gruppo e De RO aveva dato il suo contributo. Anche l'argomentazione in punto di elemento soggettivo è manifestamente infondata: come emerge dal contenuto della ordinanza - in particolare dalle dichiarazioni di EZ e WA - tutti i cinque uomini italiani che erano giunti a Castel UR con un'unica autovettura in occasione della seconda spedizione erano scesi dal mezzo e avevano partecipato alla tesa trattativa con i cittadini nigeriani, al termine della quale era stato raggiunto l'accordo per il pagamento della somma di euro 2.000 per la restituzione della droga: ciò appare più che sufficiente per ritenere che anche De RO fosse perfettamente a conoscenza dello scopo della spedizione. 4.2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto generico. A fronte della valutazione del Giudice per le indagini preliminari della finalità dell'azione di recupero di favorire il clan camorristico LL, il ricorrente si limita ad affermare che l'esistenza di un "clan LL" non è mai stata giudiziariamente statuita - argomento che, in sede cautelare, non è affatto decisivo, ben potendo il giudice della cautela ritenere la sussistenza di gravi indizi di esistenza di un clan camorristico pur in mancanza di sentenze definitive sul punto - e a richiamare, senza produrre, una sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, risultando, così, il ricorso privo di autosufficienza sul punto. Si deve ricordare che l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. viene contestata anche con riferimento all'utilizzo del metodo mafioso, su cui il ricorrente nulla osserva, aggravante che emerge con evidenza dal complesso della vicenda. 4.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale ha correttamente applicato la duplice presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.: il ricorrente si limita a segnalare che la condanna subita per detenzione illegale di una pistola risale a molti anni addietro e che, successivamente, De RO non ha riportato alcuna condanna definitiva: elementi, questi, che non integrano quelli richiesti dalla norma processuale per superare la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere. Le precarie condizioni di salute del ricorrente, oggetto della nota del difensore del 7/4/2022, non possono certamente essere valutate in questa sede e dovranno essere rappresentate al giudice competente per la misura. 15 5. Il ricorso proposto nell'interesse di IM LI e NI AR è inammissibile in quanto generico. In effetti, il ricorrente si limita ad affermare - senza nemmeno argomentare - che non sussistono i gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei ricorrenti non essendo stato provato che, prima della sottrazione da parte dei cittadini nigeriani, lo stupefacente fosse nella detenzione di IU CA: ciò afferma senza tenere conto che il Tribunale del riesame ha ritenuto che, appunto, CA fosse il precedente detentore dello stupefacente sottratto e, comunque, disinteressandosi dell'iter argomentativo dell'ordinanza impugnata. Altrettanto generica è la censura in punto di adeguatezza della misura della custodia in carcere. 6. Anche il ricorso proposto nell'interesse di LE AC è inammissibile. Si possono richiamare le considerazioni già svolte con riferimento alla corretta diversa qualificazione della condotta di recupero della sostanza stupefacente operata dal tribunale del riesame. Le considerazioni in punto di applicazione della misura cautelare sono generiche e non propongono elementi idonei a superare la duplice presunzione posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 7. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di AC LE, MO RC, LI IM, AR NI e De RO VI consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso. CA IU e CA IC devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di CA IU e CA IC che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di AC LE, MO RC, LI IM, AR NI e De RO VI e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 16 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. e 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 13 aprile 2022