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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/11/2025, n. 4476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4476 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio il giudice ha depositato la sentenza che segue
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, in funzione di giudice unico, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019 il 9 maggio 2019 al numero 4861 avente per oggetto una controversia in materia di responsabilità extracontrattuale
TRA
, rappresentata e difesa, in forza di procura stesa a Parte_1
margine dell'atto di citazione, dagli avv.ti Francesco Saverio PO e
RI PO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Piano
di NT (Napoli), alla via Corso Italia n. 319;
ATTRICE
E
, in persona del Sindaco pro tempore; Controparte_1
CONVENUTO - CONTUMACE
Decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulla scorta delle conclusioni rassegnate nel corso dell'udienza del 6 novembre 2025
1 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 6 maggio 2019, ha Parte_1
convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, il Controparte_1
per ottenerne la condanna, previo accertamento della responsabilità, al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della caduta verificatasi in data
31 ottobre 2017, alle ore 17.30 circa, all'interno del centro abitato, lungo le scalinate di Via Duomo. In particolare, l'attrice ha esposto che: a) nelle richiamate circostanze di tempo e di luogo, nel percorrere a piedi in salita,
“con andatura alquanto moderata”, la ridetta via Duomo per raggiungere la propria abitazione, sita in via Umberto I n. 95, una volta giunta all'altezza dell'insegna della casa vacanze denominata “Casa Maia”, era caduta rovinosamente a terra a causa della scivolosità dei basoli di piperno “posti a
finimento dei gradini della scalinata”, priva, peraltro, di corrimano;
b) aveva battuto violentemente la fronte e la spalla destra;
c) era stata prontamente soccorsa da persone presenti in loco, tra cui , la quale Persona_1
l'aveva aiutata a rialzarsi e accompagnata presso la sua abitazione;
d) una volta giunta a casa, sanguinante, aveva ricevuto le prime cure mediche e,
contestualmente, era stato allertato il servizio di emergenza “118”; e) gli operatori del servizio sanitario, una volta giunti presso l'abitazione, le avevano medicato la ferita con punti di sutura e l'avevano accompagnata alla propria autovettura, condotta dal marito il quale, quindi, CP_2
l'aveva traportata presso il presidio ospedaliero di Ravello, ove era stata sottoposta a tutte le visite e accertamenti radiologici;
f) le era stata diagnosticata “una ferita lacero-contusa in sede frontale”, con prognosi di sette giorni e rimozione dei punti dopo una settimana;
g) a causa del persistere dei dolori post-traumatici al cranio, alla cervicale e alla spalla destra, era stata
2 costretta a sottoporsi a ulteriori visite mediche e a cure riabilitative e fisioterapiche;
h) aveva riportato, in definitiva, una “cicatrice verticale
discromica a sede mediana frontale di circa 5 cm. -Digitopressione dolente
in sede paravertebrale dx con limitazione della flessa estensione e dei
movimenti di rotazione del rachide cervicale in specie a dx. Ipotonotrofia
della spalla dx con minus circonferenziale a livello dell'articolazione
scapolo-omerale e in corrispondenza dell'inserzione dei tendini della cuffia
dei rotatori. -Marcato deficit dell'extra rotazione e dell'Intra- rotazione-
Deficit dell'abluzione (possibile fino a 70°), dell'anteposizione (possibile fino
a 90°). Marcato deficit della forza rispetto alla spalla contro laterale”; i) dal giorno del sinistro sino al 28 febbraio 2018 aveva sostenuto spese mediche per un ammontare complessivo di euro 691,31; l) aveva trascorso i primi mesi successivi alla caduta con gravi disagi, necessitando di assistenza continua per l'espletamento tanto della cura personale quanto delle faccende domestiche;
m) successivamente, il comandante dei vigili urbani di CP_1
si era recato sul luogo dell'incidente, constatando personalmente lo stato di cattiva manutenzione della stradina;
n) solo recentemente la strada teatro dell'evento pregiudizievole era stata coinvolto da interventi – posti in essere dall'amministrazione comunale - volti a ridurre la scivolosità della pavimentazione;
o) in data 10 luglio 2017 aveva trasmesso una formale richiesta di risarcimento al convenuto, richiesta rimasta, però, priva CP_1
di riscontro.
Sulla scorta di siffatte premesse, ha preteso il ristoro dei danni Parte_1
patrimoniali e non patrimoniali correlati alla lesione della propria salute.
Il , sebbene regolarmente evocato in giudizio, ha deciso di Controparte_1
non costituirsi.
3 Concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., svolta l'istruttoria orale e disposto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, lo scrivente – cui la causa è stata assegnata in data 12 luglio 2023 - ha fissato l'udienza per lo svolgimento della discussione orale ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c., all'esito della quale ha depositato la sentenza nel fascicolo telematico.
In limine, va dichiarata la contumacia del , il quale seppur Controparte_1
regolarmente citato in giudizio, non ha accettato il contraddittorio.
Tanto premesso, ha lamentato che l'evento pregiudizievole Parte_1
sia eziologicamente riconducibile a una situazione di pericolo strettamente connessa alla struttura della scalinata percorsa, composta da gradini caratterizzati da una superficie erosa e non presidiata da alcun corrimano.
Sullo sfondo dell'apparato argomentativo costruito dalla parte attorea si staglia, dunque, la valorizzazione della disposizione normativa di cui all'art. 2051 c.c.
Se così è, giova svolgere alcune notazioni di carattere teorico sulla norma innanzi richiamata, la quale, come noto, nella sua essenzialità, prevede che il custode risponda dei danni causati dalla cosa, nonostante, per le più diverse ragioni, non gli sia stato possibile esercitare su di essa un potere di controllo e di governo.
Orbene, la disposizione normativa di cui all'art. 2051 c.c. prevede una imputazione del danno al custode della cosa sulla base del nesso causale fra la cosa stessa e l'evento dannoso. Il fondamento della responsabilità è,
dunque, costituito dalla relazione di fatto con la cosa, che consente di controllare i rischi alla medesima inerenti, compreso quello di provocare danni a terzi, neutralizzandone l'attitudine lesiva (Cass. n. 295 del 2015).
4 Come noto, secondo l'insegnamento della Suprema Corte in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, basata esclusivamente sul già illustrato rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo alcuno la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte di quest'ultimo (tra le molte, si vedano Cass. n. 15779 del 2006; Cass. n. 4279
del 2008; Cass. n. 18317 del 2015; Cass. n. 21212 del 2015; Cass. n. 7805 del
2017; Cass. n. 12027 del 2017; Cass. n. 22839 del 2017), la cui responsabilità
è esclusa solo dal caso fortuito. In tale prospettiva, la deduzione di omissioni,
violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini dell'applicazione della fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta – come nel caso in esame - soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso.
Ora, il caso fortuito attiene non a un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla res che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, estraneo alla cosa e alla sfera soggettiva del custode, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, idoneo,
come tale, a interrompere il nesso causale (Cass. n. 11227 del 2008 e Cass. n.
2660 del 2013). Esso deve essere inteso in senso molto ampio, tale da ricomprendere anche il fatto naturale (la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo ed il fatto dello stesso danneggiato.
Con precipuo riferimento alla custodia, poi, questa si identifica in una potestà
di fatto che descrive un'attività esercitabile da un soggetto sulla cosa, in virtù
5 della sua detenzione qualificata (vedasi Cass. n. 8935 del 2013). Dunque, è la relazione di fatto e non semplicemente giuridica tra il soggetto e la cosa che legittima una pronunzia di responsabilità, fondata, quindi, sul potere di governo della res (si confronti Cass. n. 24546 del 2009). Detto ultimo potere si compone di tre elementi: il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi e il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa, nel momento in cui si è prodotto il danno.
Sotto tale ultimo angolo prospettico, non può escludersi il rapporto di custodia in ragione dell'estensione ed esposizione all'uso diretto e generalizzato da parte degli utenti della res.
In tema, questo giudice ritiene di dover condividere le argomentazioni della giurisprudenza della Suprema Corte che, a partire dall'anno 2006, con tre pronunzie (si confrontino Cass. n. 3651 del 2006; Cass. n. 5445 del 2006 e
Cass. n. 15383 del 2006), ha concluso nel senso dell'applicazione, in casi quale quello sottoposto oggi al vaglio del Tribunale, dell'art. 2051 c.c., in quanto elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale comunale è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso comune.
Ed infatti, la localizzazione della strada all'interno di tale perimetro, dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di altri servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del – come nel caso di specie (si vedano i reperti CP_1
fotografici in atti) - denota la possibilità di effettivo controllo della zona, non potendosi, quindi, ritenere che eguale attività risulti oggettivamente impossibile in relazione al bene stradale (si veda Cass. n. 15383 cit., §.
8.2 e §
6.7).
6 Pertanto, la demanialità e la notevole estensione dei beni non possono costituire elementi tali da indurre ad escludere una responsabilità da cose in custodia della pubblica amministrazione. Del resto – è stato osservato -, non v'è nulla, sotto l'aspetto propriamente letterale, che consenta di interpretare la disposizione in parola nel senso restrittivo di cui pure si è riferito, riducendone il campo di operatività al solo dovere di custodia gravante sui privati, ed escludendo, pertanto, anche solo parzialmente, le ipotesi in cui l'obbligo de quo
gravi sulla p.a.; inoltre la prova liberatoria è limitata alla dimostrazione del
“caso fortuito” e non anche, invece, alla natura soggettiva (pubblica o privata)
del titolare della cosa che ha cagionato il danno.
Invero, la Suprema Corte ha, in definitiva, specificato che "... all'attore
compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento
lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un
fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso
causale e, cioè, un fattore esterno (…), che presenti i caratteri del fortuito e,
quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (già Cass. n. 11227 del 2008).
Occorre osservare, poi, che la dimostrazione, da parte del danneggiato, della verificazione dell'evento dannoso e del rapporto di causalità - secondo la regola civilistica della preponderanza causale (Cass. sez. un. n. 576 del 2008 e succ.) – dello stesso col bene custodito si articola in modo diverso in ragione della natura della cosa. Ed infatti, quando il danno non derivi da un dinamismo interno della res, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento
(scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che un elemento esterno ovvero l'agire umano, e in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé
statica e inerte, ai fini della prova del nesso causale, occorre dimostrare che lo
7 stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la verificazione dell'evento pregiudizievole (così Cass. 21212 del 2015). Si è osservato, poi, che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto secondo un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire col contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (Cass. n. 16527 del 2007), in ragione della prevedibile eccitazione dello sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscono alla cosa idoneità al nocumento.
Per l'effetto, una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare – si ribadisca - il caso fortuito, nel senso innanzi illustrato.
Ora, se è vero – come evidenziato – che non può darsi rilievo alla natura pubblica o privata del bene al fine di escludere la responsabilità ex art. 2051
c.c., è pur vero che i criteri di imputazione della responsabilità medesima devono tener conto della natura e della funzione dei detti beni, anche a prescindere dalla loro maggiore o minore estensione. In tale ottica, deve evidenziarsi che il custode di beni privati risponde oggettivamente dei danni provocati dal modo di essere e di operare del bene in virtù del principio “cuius
commoda eius incommoda” e in considerazione della possibilità di escludere i terzi dall'uso dei beni, con conseguente circoscrizione dei possibili rischi di danni provenienti dai comportamenti altrui. Ex adverso, il custode dei beni demaniali destinati all'uso pubblico risulta esposto a fattori di rischio potenzialmente indeterminati, a causa dei comportamenti degli innumerevoli utilizzatori che non può escludere dall'uso del bene e di cui solo entro certi
8 limiti può sorvegliare le azioni. Ne consegue che, per i beni da ultimo indicati,
all'ente pubblico custode vanno addossati, in modo selettivo, solo i rischi di cui egli può essere tenuto a rispondere, in relazione ai doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, in base a criteri di corretta e diligente gestione, tenuto conto della natura del bene e della causa del danno (vedasi, al riguardo Cass. n. 12449 del 2008 e Cass. n. 15042 del 2008).
Detto altrimenti, il caso fortuito idoneo ad esimere da responsabilità il custode di beni demaniali va individuato in base a criteri più ampi ed elastici di quelli che valgono per i beni privati.
Concludendo, ritiene questo giudice che la combinazione delle tre caratteristiche della demanialità o patrimonialità del bene, dell'uso diretto dello stesso da parte della collettività, nonché della sua estensione, non sono circostanze automaticamente idonee ad escludere l'astratta applicabilità
dell'art. 2051 c.c., bensì devono intendersi come circostanze che, in ragione delle implicazioni che determinano sull'espletamento della vigilanza connessa alla indubbia ricorrenza della relazione di custodia del bene, possono rilevare ai fini dell'individuazione del caso fortuito e, quindi, dell'onere che la pubblica amministrazione, una volta configurata applicabile la norma e ritenuta l'esistenza del nesso causale, deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità.
Le peculiarità vanno individuate, pertanto, nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole,
ecc.), o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più
9 diligente attività di manutenzione (perdita d'olio ad opera del veicolo di passaggio;
abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici od altri agenti offensivi).
Ora, a fronte dell'intrinseca pericolosità della res, il custode, sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza, potrà liberarsi dalla responsabilità dimostrando che la situazione pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia e, dunque, per un caso fortuito, ancorché lo specifico evento ricollegabile a tale nozione risulti non identificato.
Diversamente, se l'agente dannoso è estemporaneo e frutto dell'attività di terzi potrà considerarsi fortuito quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo. In altri termini si configura il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità, con la conseguenza che la dimostrazione della ricorrenza della prova liberatoria si sposta tutto sul versante della verifica della esigibilità o della inesigibilità di un intervento dell'ente, nell'espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso, sì che possa concludersi che quest'ultimo è dipeso da caso fortuito, nel senso che il bene sia stato solo occasione e non concausa dell'evento, perché esso ha contribuito a determinarlo senza assumere rilievo, in dipendenza dell'indicato fattore temporale, in quanto bene soggetto a relazione di custodia (Cass. n.7805 del
2017; Cass. n. 6703 del 2018).
10 Deve ribadirsi, in linea generale, che il cd. caso fortuito – per il quale, in definitiva, la cosa in custodia svolge solo il ruolo di occasione dell'evento ed
è svilita a mero tramite del danno, in effetti provocato da una causa ad essa estranea – ben può essere integrato dallo stesso comportamento del danneggiato, idoneo a interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno. In particolare, la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma primo, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Gli assunti che immediatamente precedono impongono lo sviluppo di alcune notazioni di carattere generale.
Ebbene, giova osservare che, in materia di responsabilità aquilina, è applicabile la regola posta dalla norma di cui all'art. 1227 c.c. che prevede la riduzione del risarcimento in presenza della colpa del danneggiato, in misura proporzionale all'incidenza causale di tale colpa sull'evento dannoso (ex pluribus si vedano
Cass. n. 21328 del 2010, Cass. n. 9546 del 2010, Cass. n. 5669 del 2010, Cass.
n. 1002 del 2010, Cass. n. 22807 del 2009, Cass. n. 11227 del 2008). Ciò
avviene, secondo il principio di causalità, in virtù del quale il danneggiante non può farsi carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile
(si confronti Cass. n. 15779 del 2006 e Cass. n. 15383 del 2006).
La regola di cui all'art. 1227 c.c. esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a sé stesso (per tutte, si veda Cass. n.
11 In tema, va soggiunto che la colpa del creditore-danneggiato, stante la genericità dell'art. 1227 comma primo, c.c. sul punto, sussiste non solo in ipotesi di violazione di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica.
Così inquadrato sotto il profilo eziologico il comportamento colposo del danneggiato, si ribadisce che il concorso di colpa è pacificamente rilevabile d'ufficio, sul presupposto che non si tratta di un'eccezione in senso stretto, ma di una semplice difesa, la quale deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte,
sempre ovviamente che risultino prospettati gli elementi di fatto su cui si fonda il comportamento colposo del danneggiato (vedasi Cass. n. 23734 del 2009,
Cass. n. 24080 del 2008, Cass. n. 14853 del 2007, Cass. n. 15383 del 2006).
Dunque, quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più
incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
In altri termini, la condotta della vittima si ritiene suscettibile di assumere efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè
12 estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. [Cass. ord. nn. 2481 e 2480 del 2018; n.
15761 del 2016; da ultimo, Cass. n. 37052 del 2022; Cass. n. 11152 del 2023
e Cass. n. 25766 del 2023, in tema di uso abnorme della cosa (“La
responsabilità del custode può essere esclusa in toto dalla condotta del
danneggiato, quando questi abbia usato la cosa in modo abnorme. L'uso
abnorme della cosa è quello che nessuna persona di normale avvedutezza
avrebbe compiuto.
Nel caso di specie la Corte d'appello ha accertato in punto di fatto che il
collegamento della stufa alla canna fumaria avvenne in modo imperito, ma
non ha negato che una stufa potesse essere collegata ad una canna fumaria.
Nondimeno, ha definito la suddetta opera "indebita".
Così giudicando, la Corte d'appello ha violato il principio della esposizione al
rischio, in quanto una manipolazione della cosa in sé consentita, ma eseguita
in modo imprudente od imperito, non costituisce un uso abnorme della stessa.
L'uso imperito della cosa da parte del danneggiato avrebbe potuto, al
massimo, assurgere al ruolo di concausa dell'evento di danno, ma non a quello
di causa esclusiva di quell'evento, riconducibile alla condotta colposa del
danneggiato ed equiparabile, sia pur soltanto sul piano funzionale (trattandosi
di condotta umana caratterizzata da colpa, e non di fatto naturale), al caso
fortuito (come già stabilito da questa Corte: da ultimo, Sez. 3, Sentenza n.
11152 del 27/04/2023)”].
Tanto puntualizzato sul piano delle considerazioni di ordine generale, questo
Tribunale ritiene che, all'esito del dibattito processuale, sia emersa la prova del
13 fatto narrato dalla parte attorea e, in particolare, del nesso di derivazione causale tra la cosa in custodia, scilicet la scalinata, e l'evento lesivo lamentato.
Invero, i testimoni ascoltati hanno tutti riferito della caduta di Parte_1
durante il percorso lungo la scalinata costruita in via Duomo nel comune di
. CP_1
Più analiticamente, – testimone oculare dell'accaduto - ha Testimone_1
dichiarato quanto segue: “Sono vicina di casa della ed effettivamente Pt_1
nel mese di ottobre di alcuni anni fa verso le 17,30- 18,00 circa ho visto la
stessa cadere sulle scale di via Duomo ed io, poi, l'ho aiutata ad alzarsi e l'ho
fatta sedere sulle scale. La signora si era ferita e fuoriusciva sangue Pt_1
copiosamente dalla fronte. Mi era difficile prenderla poiché la stessa accusava
forti dolori alla spalla e al braccio. In quel tratto la scalinata di via Duomo
era pavimentata con lastre di pietra molto lisce ed anch'io una volta per tal
ragione sono caduta. Anzi preciso di essere caduta anche altre volte anche
perché non esisteva alcun passamano o corrimano laterale. Con il figlio della
si è provveduto a chiamare l'ambulanza però io, poi, sono andata via. Pt_1
Non so cosa sia avvenuto dopo. Dopo i fatti, circa qualche mese dopo, il
Comune ha fatto grattare le pietre con un martellone per renderle meno lisce.
Attualmente, però si sono di nuovo consumate”.
L'intrinseca e obiettiva pericolosità della scalinata al momento del fatto –
rappresentata indirettamente anche da attraverso il Testimone_1
riferimento all'attuale erosione della superficie della pavimentazione e,
dunque, alla riemersione di quel precario stato conservativo e manutentivo della res esistente prima dell'intervento dell'amministrazione comunale
(“Dopo i fatti, circa qualche mese dopo, il ha fatto grattare le pietre CP_1
con un martellone per renderle meno lisce. Attualmente, però si sono di nuovo
14 consumate”) - è, poi, certamente inferibile dal contributo dichiarativo del testimone , il quale ha riferito di avere svolto un Testimone_2
sopralluogo sui luoghi teatro dell'evento de quo agitur nel mese di settembre dell'anno 2018 e di aver riscontrato lo stato di usura e di generale consumazione dei basoli in corrispondenza del punto indicato dalla parte attorea (“Conosco i fatti di causa per essere intervenuto sui luoghi
dell'incidente su richiesta del responsabile del servizio affari generali e
contenziosi nella figura del segretario generale. Preciso che mi sono recato in
detti luoghi in epoca successiva e precisamente nel settembre 2018. Ero a
conoscenza dello stato dei luoghi: è una scalinata che porta alla parte alta del
paese. La scalinata è priva di corrimano c'è un piccolo muretto sul lato destro
della scala per chi sale. Preciso che il muretto fiancheggia la scala solo per
metà. Preciso che il punto dove è caduta la signora , e cioè all'altezza Pt_1
dell'insegna “casa maia”, non mi risulta essere presente il suddetto muretto
come raffigurato nelle foto che la Signoria Vostra mi esibisce. Sì, lo stato dei
basoli dei gradini di via Duomo risulta usurato. Mi riporto, in ogni caso, al
punto numero 1 della relazione di servizio già in atti, ove ho evidenziato la
necessità di un intervento almeno di ordinaria manutenzione, trattandosi di
gradini consumati ed erosi. Ribadisco quanto già precisato, aggiungo che
avendo avuto la notizia dell'incidente è stata mia premura recarmi sul posto il
giorno successivo, lì ho verificato la presenza di alcune piccole macchie di
sangue sui gradini di via Duomo, ho assunto informazioni su cosa fosse
successo apprendendo da persone del posto che vi era stata una caduta
occorsa alla signora . Mi è stato riferito che la signora Parte_1 Pt_1
fosse caduta per le scale. Ricordo di averla incontrata per strada tempo dopo
e che la sig.ra presentava ancora un evidente ematoma facciale. Non mi risulta
15 la circostanza di cui al capo 10 né di quella di cui al capo 11” [10.Vero che solo recentemente detta stradina è stata oggetto, da parte del di un CP_1
intervento di manutenzione volto a ridurne la sdrucciolosità e scivolosità? 11.
Vero che i gradini di via Duomo in sono stati recentemente CP_1
bocciardati?].
Infine, anche il contributo narrativo del testimone può Testimone_3
rappresentare una fonte da cui trarre validi elementi di convincimento circa l'obiettiva pericolosità della scalinata. Il testimone in parola ha, infatti,
riferito della successiva esecuzione di un intervento di bocciardatura degli scalini posti lungo via Duomo e della conseguente riduzione della condizione di scivolosità del tratto [si è vero, riconosco le foto allegate alla perizia a mia
firma e preciso che la foto n.1 ritrae lo stato dei luoghi nel 2017 mentre la
foto n.2 ritrae lo stato dei luoghi nel 2019. La differenza tra le due foto è che
nella seconda si evince la realizzazione di intervento di buggiardatura che ne
ha ridotto la scivolosità rispetto al 2017(stato raffigurato nella 1° foto);
trattasi, evidentemente, di un apprezzamento inscindibile dalla percezione del fatto (Cass. n. 16148 del 2004; Cass. n. 5 del 2001; Cass. n. 3505 del 1999)].
Tanto doverosamente premesso, all'esito di una valutazione integrale del materiale istruttorio deve ritenersi: a) provato il rapporto di custodia, in quanto l'evento si è verificato – si ripete – all'interno del centro urbano,
caratterizzato dalla presenza di una serie di altre opere di urbanizzazione, le quali, in quanto direttamente o indirettamente sottoposte ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del denotano la possibilità di CP_1
effettivo controllo della zona da parte di quest'ultimo; b) il nesso di causalità
tra la strada percorsa e le lesioni riportate in conseguenza della caduta (si vedano, sul punto, le dichiarazioni testimoniali e le valutazioni del consulente
16 tecnico dell'ufficio); c) non dimostrato il fatto colposo della danneggiata,
idoneo, per il suo carattere eccezionale secondo un criterio di regolarità
causale, a degradare la res in custodia a mera occasione dell'evento lesivo.
Sotto tale ultimo angolo prospettico, infatti, non può non ribadirsi che la mera disattenzione, imprudenza o imperizia del soggetto danneggiato non è
sufficiente di per sé ad escludere la responsabilità del custode (si confronti
Cass. n. 4035 del 2021; Cass. n. 37059 del 2022; da ultimo, Cass. n. 25766
del 2023) e, nel caso di specie, deve reputarsi non eccezionale, imprevedibile o inevitabile il contegno del soggetto che abbia collocato il proprio piede in corrispondenza di uno scalino caratterizzato da una superficie erosa e consumata, nel contesto di una strada – come emerge dai reperti fotografici in atti - priva di evidenti anomalie [si legga Cass. n. 11152 del 2023 (“la Corte
ha fondato il rigetto della domanda ex art. 2051 c.c., sul mero rilievo di
condotte colpose del (l'aver guidato un mezzo per il quale non aveva la CP_3
necessaria patente di guida, il fatto che le condizioni della strada avrebbero
dovuto essergli note per la vicinanza alla sua abitazione e la circostanza di
avere percorso la strada dietro un furgoncino che non gli consentiva la
visuale della strada), senza tuttavia preoccuparsi di verificare se le stesse
avessero reso del tutto ininfluente la situazione di dissesto del manto stradale,
ossia senza accertare se la condotta del danneggiato si fosse sovrapposta alla
situazione della cosa in modo tale da degradarla a mera occasione
dell'evento di danno;
in tal modo, la Corte ha sostanzialmente eluso
l'accertamento del caso fortuito (limitandosi a richiamare due massime di
legittimità in materia), erroneamente ritenendolo integrato dalla mera
condotta colposa dell'attore, mentre, in mancanza di un siffatto
accertamento, e quindi in difetto di prova liberatoria da parte del custode,
17 avrebbe dovuto valutare l'eventuale concorso colposo del danneggiato alla
luce dell'art. 1227 c.c.”)].
Se così è, la ricostruzione operata consente di escludere che il contegno assunto dalla danneggiata abbia acquisito rilevanza in termini di “caso
fortuito”, quale fattore, cioè, capace d'innescare una serie causale autonoma o, comunque, produrre un evento tale da rappresentare una conseguenza neppure probabile dell'intrinseca pericolosità della porzione di strada percorsa, degradata a mera occasione dell'evento dannoso.
Pertanto, questo Tribunale ritiene che l'evento lesivo sia certamente addebitabile sul piano causale al , custode della scalinata Controparte_1
percorsa dall'odierna attrice e chiamato a sopportare il peso delle conseguenze risarcitorie.
La responsabilità dell'ente locale è, peraltro, esclusiva, non potendosi neppure rintracciare un contegno colposo di , la quale non ha Parte_1
realizzato, a ben vedere, nessun contributo (con)causale alla verificazione del sinistro. Ed infatti, non può ragionevolmente sostenersi che l'attrice sia stata disattenta o imprudente. Ella, infatti, intenta a percorrere i gradini, non avrebbe potuto agevolmente valutare la scivolosità della specifica superficie percorsa, tenuto conto della presumibile assenza di condizioni di illuminazione naturale (il sinistro è avvenuto il 31 ottobre 2017 alle ore 17,30)
e della mancata installazione di un corrimano sui lati della scalinata.
Ciò chiarito in relazione all'esclusiva responsabilità del Controparte_1
occorre ora quantificare i danni qualificabili in termini di invalidità
permanente e temporanea conseguenti alla lesione alla salute.
In tema, giova premettere che il danno biologico da invalidità temporanea e quello da invalidità permanente sono della stessa natura, poiché costituiscono
18 sempre la conseguenza di una lesione dell'integrità psicofisica del soggetto: ciò
che muta è la durata e l'esito del detto danno.
Invero, secondo i principi medico-legali, a qualsiasi lesione dell'integrità
psicofisica consegue sempre un periodo di invalidità temporanea, alla quale può conseguire talora un'invalidità permanente. Per l'esattezza l'invalidità
permanente si considera insorta allorché dopo che la malattia ha compiuto il suo decorso, l'individuo non sia riuscito a riacquistare la sua completa validità.
Il consolidarsi di postumi permanenti può quindi mancare in due casi: o quando, cessata la malattia, questa risulti guarita senza reliquati;
ovvero quando la malattia si risolva con esito letale. La nozione medicolegale di
"invalidità permanente" presuppone, dunque, che la malattia sia cessata, e che l'organismo abbia riacquistato il suo equilibrio, magari alterato, ma stabile. Ne
consegue che durante lo stesso individuato periodo di tempo non possano concorrere, come pure ritenuto dai ricorrenti, sia il danno biologico temporaneo che quello permanente.
Solo alla cessazione del primo, può instaurarsi il secondo.
Va, infatti, osservato che il danno biologico da invalidità temporanea costituisce un aspetto della più generale categoria del danno biologico, e può
essere liquidato sia unitamente a quest'ultima, sia separatamente, purché la liquidazione complessiva sia commisurata alla reale entità del danno (Cass. n.
101 del 1999; Cass. n. 3563 del 1996; Cass. n. 10966 del 1998).
Se detti aspetti del danno biologico fossero liquidati contemporaneamente per lo stesso periodo di tempo, si giungerebbe alla duplicazione di liquidazione per lo stesso danno: ciò è estraneo alla tutela aquiliana, che, avendo natura risarcitoria, esclude la possibilità di locupletazione (si veda Cass. n. 3806 del
2004).
19 Si tratta allora di quantificare i danni subiti dall'attrice, basandosi sulla consulenza tecnica in atti che è, a parare di questo giudice, fondata su un percorso motivazionale congruo immune da vizi logici, sviluppato sulla scorta di indagini accurate e tecnicamente corrette [il giudice “non è tenuto a
rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è
sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state
prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico
d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante” (si veda, al riguardo, Cass. n. 1257 del 2012); e ancora: “il giudice del merito non è tenuto
ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni
del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse,
sicché non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che
recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di
consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, limitandosi
a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte
dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (si confrontino Cass. n. 4352 del 2019; Cass. n. 7364 del 2012; Cass. n. 10222 del
2009; Cass. n. 10668 del 2005)].
Ebbene, l'ausiliare ha riscontrato che, all'esito del sinistro, l'attrice ha riportato un “FLC in regione frontale. Interessamento post traumatico della cuffia dei
rotatori spalla dx con sfibrillamento del tendine del sovraspinoso in soggetto
destrimane”, che ha implicato un periodo di inabilità temporanea parziale al
75% di giorni sette, un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni venti e, infine, un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di giorni dieci
20 Nell'elaborato, poi, viene dato atto del riscontro di un postumo permanente,
determinabile nella misura del cinque percento.
Ora, per tradurre in termini monetari le risultanze medico-legali surriferite, è
necessario ricorrere al potere di liquidazione equitativa riconosciuto al giudice dall'art. 1226 c.c., richiamato, per la responsabilità extracontrattuale, dall'art. 2056 c.c. In particolare, l'art. 1226 c.c., nel prevedere che, se il danno non può
essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, "per una parte risponde alla tecnica della fattispecie,
quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di
fatto, per l'altra ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica
del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma
individuale aderente alle circostanze del caso". Più precisamente, "l'art. 1226
richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile,
la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della
parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo.
Quale clausola generale, l'art. 1226 viene a definire il contenuto del potere
del giudice nei termini di valutazione equitativa" (così Cass. n. 10579 del 2021
e, nello stesso senso, Cass. n. 28990 del 2019).
Nella concretizzazione della clausola generale dell'equità in sede di quantificazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto,
così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è
espressione. Difatti, "l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c.,
deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso
concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo
intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere
21 liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari"
(Cass. n. 10579 del 2021; Cass. n. 12408 del 2011).
In tale prospettiva, le tabelle, siano esse giudiziali o normative, sono uno strumento idoneo a consentire al giudice di dare attuazione alla clausola generale posta all'art. 1226 c.c. e di addivenire ad una quantificazione del danno rispondente ad equità, nell'effettiva esplicazione di poteri discrezionali,
e non già rispondenti ad arbitrio (quand'anche "equo"). E così, in tale prospettiva, ritiene questo giudice, anche alla luce della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (in tal senso si veda Cass. n. 14402 del
2011) di poter fare applicazione delle “Tabelle per la liquidazione del danno
non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica" predisposte dal Tribunale di Milano (aggiornate da ultimo all'anno 2024), in quanto esse costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., là dove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa variazione in aumento o in diminuzione
Orbene, sulla scorta dei parametri equitativi forniti dalle tabelle richiamate, il danno biologico da invalidità temporanea va liquidato, all'attualità, in complessivi euro 2.041,25, tenendo conto che vanno riconosciuti euro 115,00
per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta, in ragione dei trattamenti praticati, stante la mancata allegazione e prova di peculiarità del caso di specie.
La determinazione del valore monetario dell'invalidità permanente, tenuto conto dell'età dell'attrice al momento della stabilizzazione dei postumi (si vedano Cass. n. 3806 del 2004 e Cass. n. 4658 del 2024), ossia all'esito del periodo di invalidità temporanea (71 anni), va determinato nell'importo di euro
7.075,00 espresso in moneta attuale.
22 In definitiva, il danno non patrimoniale va determinato nella complessiva somma di euro 9.116,25, all'attualità.
Detto importo, però, non risulta corrispondente a quanto spettante alla parte attorea, imponendosene una riduzione.
La piena comprensione dell'assunto che precede richiede una breve riflessione sui recentissimi itinerari interpretativi percorsi dalla giurisprudenza di legittimità. Non potendo, però, in questa sede, fare una digressione sull'evoluzione che, negli ultimi anni, ha interessato la concezione (e la liquidazione) del danno alla salute, sia sufficiente rammentare che il processo di "sistemazione teorica" del danno non patrimoniale non si è arrestato con le pronunce dell'11 novembre del 2008, ma è proseguito nell'elaborazione giurisprudenziale successiva, in seno alla quale ha preso piede, con sempre maggiore consistenza, un orientamento che, incrinando la concezione unitaria messa a punto dalle sezioni unite (all'insegnamento delle sezioni unite si sono,
peraltro uniformate Cass. n. 25351 del 2015; Cass. n. 20111 del 2014; Cass. n.
21716 del 2013; Cass. n. 11950 del 2013; Cass. n. 15414 del 2011), ha nuovamente scomposto il danno non patrimoniale in due pregiudizi distinti:
uno “interno” all'individuo, rappresentato dalla sofferenza interiore, e uno
“esterno”, dato dalle ripercussioni dell'evento lesivo sulle sue abitudini di vita,
proiettate in una dimensione dinamico-relazionale.
In particolare, la "rimodulazione" dello statuto teorico del danno non patrimoniale si deve soprattutto alle sentenze della Corte di cassazione n. 901
e n. 7513 del 2018.
In dottrina è stato osservato che, tra le pieghe argomentative di queste pronunce, la natura c.d. 'unitaria' del danno non patrimoniale viene intesa come unitarietà del metodo di liquidazione, il quale non può prescindere dalla “reale
23 fenomenologia del danno alla persona”, che ne disvela una "duplice essenza":
la sofferenza interiore (intesa "in tutti i suoi aspetti, quali il dolore, la vergogna,
il rimorso, la disistima di sé, la malinconia, la tristezza"), e il "danno dinamico-
relazionale" (altrimenti detto alla vita di relazione o esistenziale), dato dalla
“significativa alterazione della vita quotidiana”.
Ora, in presenza di lesione della salute, l'acquisita concezione del danno biologico come danno-conseguenza conduce a ritenere che il "danno esistenziale" (o, se si preferisce, "dinamico-relazionale") rappresenti la sintesi descrittiva del manifestarsi del pregiudizio nella vita di relazione del danneggiato, di modo che il riconoscimento di un'autonoma voce a tale titolo costituirebbe una "sicura duplicazione risarcitoria".
In tema, la giurisprudenza di legittimità (da ultimo, vedasi la sentenza della
Corte di cassazione n. 28988 dell'11 novembre 2019), pur movendosi nell'ottica della sovrapposizione del danno biologico e del danno esistenziale
(nel senso della comune afferenza concettuale dei due sintagmi all'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato), ha, però, precisato che l'incremento dei valori tabellari cui è
improntata la liquidazione del danno biologico (la c.d. "personalizzazione")
può giustificarsi "soltanto in presenza di circostanze 'specifiche ed eccezionali'
(...) le quali rendano il danno concreto più grave (...) rispetto alle conseguenze
ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone
della stessa età".
Del resto, la conclusione raggiunta dalla giurisprudenza di legittimità è
pienamente aderente all'espresso e non equivoco contenuto del testo dell'art. 138, punto 2, lett. a) del d.lgs. n. 209 del 2005 (cd. codice delle assicurazioni),
secondo cui "per danno biologico si intende la lesione temporanea o
24 permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di
accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività
quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”.
In conclusione, la liquidazione del danno biologico congloba, generalmente, il ristoro delle ripercussioni sulla vita di relazione, salvo l'aumento del ristoro,
fino al trenta per cento, sulla scorta della valutazione della lesione di specifici aspetti dinamico relazionali, correlati, dunque, alle condizioni soggettive del danneggiato (l'art. 138, comma terzo, del codice delle assicurazioni prevede,
infatti, che “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su
specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati e obiettivamente
accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto
previsto dalla tabella unica nazionale (...), può essere aumentato dal giudice,
con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del
danneggiato, fino al 30%").
Su diversa direttrice si colloca il danno morale, pregiudizio che non ha fondamento medico-legale, reclamando, quindi, un'autonoma liquidazione,
emancipata dalla tradizionale logica ancillare rispetto al danno biologico,
trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, perciò
meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, vedasi Cass. n. 18641 del
2011; Cass. n. 2228 del 2012; Cass. n. 20292 del 2012; Cass. n. 910 del 2018,
Cass. n. 7513 del 2018, Cass. n. 28989 del 2019).
In definitiva, la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è
conglobabile nel danno biologico. A tale conclusione la Corte di cassazione giunge non solo sulla scorta di considerazioni ontologiche, ma anche all'esito dell'interpretazione coordinata del nuovo art. 139 del codice delle assicurazioni
25 private (nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dalla l. n. 124
del 2017), che, nel far riferimento ai presupposti per la personalizzazione,
menziona sia gli aspetti dinamico-relazionali, sia la sofferenza soggettiva di particolare intensità) e della sentenza della Corte cost. n. 235 del 2014, la quale,
nel consentire un incremento della liquidazione tabellare, fino a un massimo del venti per cento, in considerazione vuoi dei profili dinamico-relazionali,
vuoi della sofferenza interiore, detta una regola eccezionale, applicabile al solo settore delle lesioni micropermanenti, la quale non implicherebbe il disconoscimento del danno morale come figura autonoma di pregiudizio. Per
quel che riguarda, invece, le c.d. macropermanenti, l'art. 138, comma terzo, del ridetto codice fa riferimento – ripetasi - unicamente al profilo dinamico-
relazionale (“qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante
su specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati e
obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato
secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale (...), può essere
aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni
soggettive del danneggiato, fino al 30%"). Ne deriva che il profilo della sofferenza interiore, non trattato dalla norma, può (e deve) essere autonomamente considerato dal giudice al fine di un'autonoma liquidazione del danno morale.
L'assunto è stato riproposto dalla sentenza n. 26304 del 17 ottobre 2019, che,
riprendendo gli argomenti della n. 901 del 2018, ribadisce l'ontologica differenza tra danno morale e danno biologico (i.e., il danno dinamico-
relazionale), da cui discende che il giudice, allorquando è chiamato a risarcire il danno non patrimoniale, non può esimersi dall'esaminare (e, ove concretamente riscontratele, dal liquidare) partitamente ambedue le
26 dimensioni (interna ed esterna) nelle quali esso può manifestarsi, pur tenendo presente la necessità di neutralizzare il rischio di evitare inammissibili duplicazioni risarcitorie, attribuendo al danneggiato il danno "esistenziale", in uno col danno biologico.
In definitiva, la Corte di cassazione afferma che, se c'è lesione della salute, il danno biologico assorbe ogni profilo "esistenziale" (salva, naturalmente, la personalizzazione) e, in aggiunta ad esso, è possibile tributare al danneggiato il solo danno morale. Differentemente, in assenza di danno biologico, la doppia dimensione del pregiudizio sarà data dal danno "relazionale puro", e dal
"danno morale interiore".
Più di recente, però, il percorso interpretativo della Corte di cassazione si è
arricchito di un nuovo e condivisibile passaggio argomentativo relativo alla corretta applicazione delle cd. tabelle di Milano, le quali precludono – osserva la Corte - la considerazione autonoma del danno morale, atteso che le stesse evidenziano, per ogni livello di invalidità, un unico valore che ingloba il risarcimento del danno biologico e di quello morale (si confronti Cass. n.
25164 del 2020).
Il precipitato logico giuridico di quanto precede è rappresentato dal fatto che,
nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà:
1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum
risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che consentono la liquidazione di entrambe le voci di danno, addivenendo all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente
27 esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente, il solo danno dinamico-relazionale, 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno.
Poste queste necessarie premesse di carattere teorico deve evidenziarsi come,
in linea generale, sia per procedere alla personalizzazione del danno biologico,
per dare conto di specifici aspetti dinamico relazionali lesi, che alla liquidazione del danno morale occorre che l'attore abbia assolto due oneri:
quello di allegazione e quello di prova.
Sul piano dell'allegazione, è necessario che l'attore individui quante e di che tipo siano state le conseguenze negative del fatto illecito, sia sul piano del turbamento psichico patito, sub specie, dunque, di danno morale, che sul piano dell'appesantimento del valore tabellare in ragione delle ripercussioni della lesione alla salute sui rapporti familiari o sociali, sull'attività lavorativa o sul tempo libero, ripercussioni che, però, per acquisire rilevanza devono essere diverse e ultronee rispetto a quelle normalmente correlate alla lesione dell'integrità psico – fisica del soggetto.
Sul piano della prova, poi, il danneggiato è chiamato ad asseverare le proprie allegazioni, giovandosi anche delle presunzioni semplici.
Nel caso di specie, l'attrice non ha adempiuto al proprio onere di specifica allegazione, limitandosi a evocare genericamente la categoria del danno morale e le “sofferenze” patite, senza indicare, al precipuo fine di supportare il giudizio circa la configurazione del danno in discorso, quelle specifiche situazioni di disvalore in grado di suggerire il patimento di un turbamento
28 psichico, che, in quanto appartenente alla dimensione interna dell'individuo,
sfugge, di regola, alle prove dirette.
Ancora, non ha neppure indicato quelle specifiche situazioni di Parte_1
disvalore in grado di suggerire la necessaria considerazione di specifici aspetti dinamico relazionali della propria esperienza di vita, pregiudicati dalla lesione
[è noto, infatti, che le peculiari condizioni soggettive legittimanti la personalizzazione del danno biologico devono involgere situazioni relative
«alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla
valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare
obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che,
ovviamente, superi la dimensione "economicistica" dello 24 scambio di
prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (e, dunque,
individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole
compiersi in assenza di dette peculiarità» (vedasi Cass. n. 21939 del 2017)].
Sul punto, questo Tribunale condivide l'indirizzo esegetico secondo cui, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito o da inadempimento contrattuale, la "cosa" oggetto della domanda è il pregiudizio di cui si invochi il ristoro, e gli "elementi di fatto" costitutivi della pretesa sono rappresentati dalla descrizione della perdita che l'attore lamenti di avere patito. Se l'attore,
da un lato, non ha certamente l'onere di designare con un preciso nomen iuris
il danno di cui chiede il risarcimento, ha, dall'altro lato, il dovere di descrivere concretamente i pregiudizi di cui chiede il ristoro (Cass. n. 11353 del 2004;
Cass. n. 13328 del 2015), nella loro identità e individualità ontologica.
“Chi domanda in giudizio il risarcimento del danno ha l'onere – osserva a
Corte di cassazione - di descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali
chiede il ristoro, senza limitarsi a formule vuote e stereotipe come la richiesta
29 di risarcimento dei "danni subiti e subendi". Domande di questo tipo, quando
non ne sia dichiarata la nullità ex art. 164 c.p.c., non fanno sorgere in capo al
giudice alcun obbligo di provvedere in merito al risarcimento dei danni che
fossero descritti concretamente solo in corso di causa (ancora, Cass. n. 13328
cit.).
Del resto, nella logica del processo civile "allegare e provare" sono ἕν διὰ
δυοῖν, cioè uno per mezzo di due. Allegare un fatto nel processo vuol dire formulare un enunciato descrittivo di quel fatto all'interno di un atto difensivo.
Tale enunciato si connota con una pretesa di verità, pur restando il fatto incerto finché il giudice non lo valuti come dimostrato sulla base degli esiti dell'istruzione probatoria. L'allegazione di un fatto, se compiuta entro le barriere preclusive che scandiscono il procedimento, contribuisce alla fissazione del thema decidendum e del thema probandum.
Ora, nell'atto introduttivo e nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183,
comma sesto, n. 1, c.p.c. – come già accennato - non è riscontrabile alcuna compiuta e specifica individuazione delle situazioni di disvalore che dovrebbero – almeno secondo l'intenzione dell'attrice – suggerire il patimento di sofferenze soggettive ovvero di ulteriori conseguenze pregiudizievoli –
diverse da quelle normalmente correlate alle limitazioni funzionali derivanti dalla lesione alla salute - correlate alla peculiare esperienza di vita (cd.
personalizzazione) della parte attorea.
A ciò aggiungasi, in ogni caso, che le dichiarazioni espresse sul tema da CP_2
e da sono generiche e, a ben vedere, rappresentano
[...] Testimone_4
situazioni di disvalore normalmente correlate alle limitazioni funzionali patite.
30 In definitiva, alla stregua delle osservazioni che precedono, questo giudice ritiene che l'importo innanzi determinato a titolo di danno non patrimoniale correlato all'invalidità permanente, pari a euro 7.075,00, in moneta attuale, non sia perfettamente rispondente alla concreta entità del pregiudizio patito, in quanto, valorizzando anche la dimensione morale, è idoneo a ristorare la parte di un pregiudizio non compiutamente allegato e, in ogni caso, non fornito di adeguato supporto probatorio.
S'impone, dunque, una variazione equitativa in diminuzione del valore monetario del danno non patrimoniale come sopra determinato, eliminando la componente corrispondente alla sofferenza soggettiva, pari al venticinque per cento (vedasi la quinta pagina della relazione di accompagnamento alla Tabelle
del Tribunale di Milano), id est euro 1.768,75
Tirando le fila, il danno non patrimoniale conseguente alla lesione del diritto alla salute – comprensivo del danno biologico permanente (5.306,25) e del danno da invalidità temporanea (2.041,25), in relazione al quale è invece ben possibile presumere il patimento di sofferenza soggettiva (allegata peraltro al punto diciassettesimo dell'atto di citazione) data l'indubbia valenza persuasiva della lesione temporanea del bene salute -, rispetto al quale è stata raggiunta la prova nel presente giudizio, ammonta a euro 7.347,50 in moneta attuale.
In ragione della richiesta formulata, giova rammentare, poi, che nella liquidazione del danno, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi altresì
conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con
31 la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né
sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione,
dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (si veda in tal senso ed ex multis già Cass. sez. un. n. 1712
del 1995, nonché Cass. n. 2796 del 2000).
Orbene, questo giudicante reputa opportuno condannare la convenuta al pagamento degli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c., calcolati dalla data dell'evento dannoso (31 ottobre 2017) sulla somma frutto della devalutazione, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai (cosiddetto indice “FOI”) alla data del 31
ottobre 2017, di quella sopra riconosciuta a titolo risarcitorio e, quindi,
applicati anno per anno, a partire dalla suddetta data (sul fatto - pacifico - che,
ai sensi dell'art. 1219 c.c., gli interessi sulle somme dovute per risarcimento di danni da illecito aquiliano decorrono dalla data in cui il danno è stato prodotto,
si vedano, fra le tante tutte conformi, Cass. 5287 del 1987 e 5307 del 1984),
fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata,
sempre in base all'indice ISTAT menzionato (“FOI”).
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta
32 da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta pubblicazione della sentenza (si vedano in tal senso, Cass. n. 13470
del 1999; Cass. n. 4030 del 1998).
Puntualizzato il complessivo importo del danno non patrimoniale conseguente alla lesione della salute, occorre ora quantificare il danno patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'illecito, relativo agli esborsi sostenuti per le spese mediche affrontate.
Ebbene, considerata la documentazione prodotta in atti, sottoposta al vaglio di congruità del nominato consulente dell'ufficio, tale pregiudizio è
quantificabile in euro 661,31.
Deve essere applicata a detta somma la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla data del 9 febbraio 2018 (a rigore, la rivalutazione dovrebbe decorrere dalla data dei singoli esborsi, ma, al fine di evitare eccessive frammentazioni, essa si può far decorrere dalla data di una delle ultime spese documentate, avvenuta il 9 febbraio 2018), sino alla data di pubblicazione della presente sentenza. E così, la somma riconoscibile a ristoro del danno patrimoniale, liquidata in moneta attuale, è pari a euro 792,91.
Come per il danno non patrimoniale, sull'importo determinato per il ristoro di quello patrimoniale sono altresì dovuti gli interessi al tasso legale sulla somma di euro 661,31 via via rivalutata anno per anno, dalla data del 9 febbraio 2018
alla data di pubblicazione della presente sentenza;
dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, poi, gli interessi decorrono sulla somma nell'ammontare rivalutata alla data di pubblicazione della sentenza.
Non resta che statuire sulle spese di lite, che seguono la soccombenza del nei confronti dell'attrice e si liquidano, tenuto conto del Controparte_1
decisum, delle questioni oggetto di trattazione e dell'attività difensiva
33 concretamente svolta, elementi che orientano verso l'applicazione dei valori prossimi ai minimi [peraltro, è consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione il principio alla stregua del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa, a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella,
dall'altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (si confrontino fra le tante Cass. n. 89
del 2021; Cass. 19989 del 2021; Cass. n. 21848 del 2022)].
I compensi del consulente tecnico dell'ufficio, come liquidati in virtù di separato decreto del 26 maggio 2024, vanno posti, poi, a definitivo carico del
. Controparte_1
Quanto alle spese, va riconosciuto il diritto al rimborso solo di ciò che risulta documentato (Cass. n. 31030 del 2019).
Sotto tale ultimo angolo prospettico, va segnalato che le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 c.p.c. (Cass. n. 26729 del 2024; Cass. n. 3716 del 1980; Cass. n.
34 10173 del 2015; Cass. n. 84 del 2013, Cass. n. 6056 del 1990, Cass. n. 625 del
1972, Cass. n. 1626 del 1965).
Ora, a fronte del deposito delle fatture quietanzate (si veda Cass. n. 17454 del
2006 e Cass. n. 26048 del 2023), emesse dal consulente tecnico della parte dott. , questo Tribunale può ritenere raggiunta la prova degli Persona_2
esborsi sostenuti a favore del ridetto consulente per il complessivo ammontare di euro 553,00 (si confrontino Cass. n. 21402 del 2022; Cass. n. 2605 del 2006),
importo alla cui refusione l'ente locale può essere condannato, in quanto non risulta – sulla scorta di una valutazione compiuta ex ante - né eccessivo
(considerate tutte le attività svolte dal consulente della parte) né superfluo in considerazione della specifica linea difensiva costruita nell'interesse della parte attorea e dello scopo dalla stessa perseguito nel processo.
Da ultimo, la pretesa risarcitoria esperita ai sensi dell'art. 96 c.p.c. – da considerarsi richiamata in ragione delle conclusioni rassegnate - non merita accoglimento, non potendo scorgersi nel contegno dell'ente locale – rimasto contumace - né profili di malafede, intesa come consapevolezza del proprio
TO (vedasi Cass. n. 16482 del 2017; Cass. n. 13269 del 2007; Cass. n. 20806
del 2004; Cass. n. 9579 del 2000), né di colpa grave, identificantesi con l'omissione, nel compimento delle attività processuali, di quel minimo di diligenza e perizia sufficiente ad avvedersi della palese infondatezza delle proprie pretese (vedasi, anche sul piano di applicazioni pratiche, Cass. n. 24645
del 2007; Cass. n. 14789 del 2007; Cass. n. 19976 del 2005; Cass. n. 2475 del
1995; Cass. n. 1592 del 1994).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica,
nella persona del dott. Giulio Fortunato, in funzione di giudice unico,
35 definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni istanza, eccezione disattesa, assorbita ogni ulteriore questione non espressamente oggetto di trattazione, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) dichiara la responsabilità esclusiva del nella Controparte_1
determinazione dell'evento lesivo per cui è causa;
3) accoglie in parte la domanda di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale e, per l'effetto, condanna il al pagamento, Controparte_1
in favore di , della somma complessiva di euro 7.347,50 in Parte_1
moneta attuale, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo devalutato alla data del sinistro e, quindi, applicati anno per anno, a partire dal 31 ottobre 2017 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
4) accoglie in parte la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e, per l'effetto, condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1
, della somma complessiva di euro 792,91, somma espressa Parte_1
in moneta attuale, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo devalutato alla data del 9 febbraio 2018, pari a euro 661,31, e,
quindi, applicati anno per anno, a partire dal 9 febbraio 2018 fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
36 5) condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute Controparte_1
da in relazione al presente giudizio, che si liquidano, Parte_1
complessivamente, in euro 832,90 per esborsi documentati ed euro
2.800,00 per competenze legali, oltre i.v.a., c.p.a., se dovute, e rimborso delle spese generali come per legge;
6) pone le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica, come liquidate in virtù di separato decreto del 26 maggio 2024, a definitivo carico del;
Controparte_1
7) rigetta la domanda proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Così deciso in Salerno in data 6 novembre 2025
Il Giudice
dott. Giulio Fortunato
37 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6988 del 2003).
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, in funzione di giudice unico, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019 il 9 maggio 2019 al numero 4861 avente per oggetto una controversia in materia di responsabilità extracontrattuale
TRA
, rappresentata e difesa, in forza di procura stesa a Parte_1
margine dell'atto di citazione, dagli avv.ti Francesco Saverio PO e
RI PO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Piano
di NT (Napoli), alla via Corso Italia n. 319;
ATTRICE
E
, in persona del Sindaco pro tempore; Controparte_1
CONVENUTO - CONTUMACE
Decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulla scorta delle conclusioni rassegnate nel corso dell'udienza del 6 novembre 2025
1 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 6 maggio 2019, ha Parte_1
convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, il Controparte_1
per ottenerne la condanna, previo accertamento della responsabilità, al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della caduta verificatasi in data
31 ottobre 2017, alle ore 17.30 circa, all'interno del centro abitato, lungo le scalinate di Via Duomo. In particolare, l'attrice ha esposto che: a) nelle richiamate circostanze di tempo e di luogo, nel percorrere a piedi in salita,
“con andatura alquanto moderata”, la ridetta via Duomo per raggiungere la propria abitazione, sita in via Umberto I n. 95, una volta giunta all'altezza dell'insegna della casa vacanze denominata “Casa Maia”, era caduta rovinosamente a terra a causa della scivolosità dei basoli di piperno “posti a
finimento dei gradini della scalinata”, priva, peraltro, di corrimano;
b) aveva battuto violentemente la fronte e la spalla destra;
c) era stata prontamente soccorsa da persone presenti in loco, tra cui , la quale Persona_1
l'aveva aiutata a rialzarsi e accompagnata presso la sua abitazione;
d) una volta giunta a casa, sanguinante, aveva ricevuto le prime cure mediche e,
contestualmente, era stato allertato il servizio di emergenza “118”; e) gli operatori del servizio sanitario, una volta giunti presso l'abitazione, le avevano medicato la ferita con punti di sutura e l'avevano accompagnata alla propria autovettura, condotta dal marito il quale, quindi, CP_2
l'aveva traportata presso il presidio ospedaliero di Ravello, ove era stata sottoposta a tutte le visite e accertamenti radiologici;
f) le era stata diagnosticata “una ferita lacero-contusa in sede frontale”, con prognosi di sette giorni e rimozione dei punti dopo una settimana;
g) a causa del persistere dei dolori post-traumatici al cranio, alla cervicale e alla spalla destra, era stata
2 costretta a sottoporsi a ulteriori visite mediche e a cure riabilitative e fisioterapiche;
h) aveva riportato, in definitiva, una “cicatrice verticale
discromica a sede mediana frontale di circa 5 cm. -Digitopressione dolente
in sede paravertebrale dx con limitazione della flessa estensione e dei
movimenti di rotazione del rachide cervicale in specie a dx. Ipotonotrofia
della spalla dx con minus circonferenziale a livello dell'articolazione
scapolo-omerale e in corrispondenza dell'inserzione dei tendini della cuffia
dei rotatori. -Marcato deficit dell'extra rotazione e dell'Intra- rotazione-
Deficit dell'abluzione (possibile fino a 70°), dell'anteposizione (possibile fino
a 90°). Marcato deficit della forza rispetto alla spalla contro laterale”; i) dal giorno del sinistro sino al 28 febbraio 2018 aveva sostenuto spese mediche per un ammontare complessivo di euro 691,31; l) aveva trascorso i primi mesi successivi alla caduta con gravi disagi, necessitando di assistenza continua per l'espletamento tanto della cura personale quanto delle faccende domestiche;
m) successivamente, il comandante dei vigili urbani di CP_1
si era recato sul luogo dell'incidente, constatando personalmente lo stato di cattiva manutenzione della stradina;
n) solo recentemente la strada teatro dell'evento pregiudizievole era stata coinvolto da interventi – posti in essere dall'amministrazione comunale - volti a ridurre la scivolosità della pavimentazione;
o) in data 10 luglio 2017 aveva trasmesso una formale richiesta di risarcimento al convenuto, richiesta rimasta, però, priva CP_1
di riscontro.
Sulla scorta di siffatte premesse, ha preteso il ristoro dei danni Parte_1
patrimoniali e non patrimoniali correlati alla lesione della propria salute.
Il , sebbene regolarmente evocato in giudizio, ha deciso di Controparte_1
non costituirsi.
3 Concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., svolta l'istruttoria orale e disposto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, lo scrivente – cui la causa è stata assegnata in data 12 luglio 2023 - ha fissato l'udienza per lo svolgimento della discussione orale ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c., all'esito della quale ha depositato la sentenza nel fascicolo telematico.
In limine, va dichiarata la contumacia del , il quale seppur Controparte_1
regolarmente citato in giudizio, non ha accettato il contraddittorio.
Tanto premesso, ha lamentato che l'evento pregiudizievole Parte_1
sia eziologicamente riconducibile a una situazione di pericolo strettamente connessa alla struttura della scalinata percorsa, composta da gradini caratterizzati da una superficie erosa e non presidiata da alcun corrimano.
Sullo sfondo dell'apparato argomentativo costruito dalla parte attorea si staglia, dunque, la valorizzazione della disposizione normativa di cui all'art. 2051 c.c.
Se così è, giova svolgere alcune notazioni di carattere teorico sulla norma innanzi richiamata, la quale, come noto, nella sua essenzialità, prevede che il custode risponda dei danni causati dalla cosa, nonostante, per le più diverse ragioni, non gli sia stato possibile esercitare su di essa un potere di controllo e di governo.
Orbene, la disposizione normativa di cui all'art. 2051 c.c. prevede una imputazione del danno al custode della cosa sulla base del nesso causale fra la cosa stessa e l'evento dannoso. Il fondamento della responsabilità è,
dunque, costituito dalla relazione di fatto con la cosa, che consente di controllare i rischi alla medesima inerenti, compreso quello di provocare danni a terzi, neutralizzandone l'attitudine lesiva (Cass. n. 295 del 2015).
4 Come noto, secondo l'insegnamento della Suprema Corte in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, basata esclusivamente sul già illustrato rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo alcuno la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte di quest'ultimo (tra le molte, si vedano Cass. n. 15779 del 2006; Cass. n. 4279
del 2008; Cass. n. 18317 del 2015; Cass. n. 21212 del 2015; Cass. n. 7805 del
2017; Cass. n. 12027 del 2017; Cass. n. 22839 del 2017), la cui responsabilità
è esclusa solo dal caso fortuito. In tale prospettiva, la deduzione di omissioni,
violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini dell'applicazione della fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta – come nel caso in esame - soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso.
Ora, il caso fortuito attiene non a un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla res che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, estraneo alla cosa e alla sfera soggettiva del custode, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, idoneo,
come tale, a interrompere il nesso causale (Cass. n. 11227 del 2008 e Cass. n.
2660 del 2013). Esso deve essere inteso in senso molto ampio, tale da ricomprendere anche il fatto naturale (la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo ed il fatto dello stesso danneggiato.
Con precipuo riferimento alla custodia, poi, questa si identifica in una potestà
di fatto che descrive un'attività esercitabile da un soggetto sulla cosa, in virtù
5 della sua detenzione qualificata (vedasi Cass. n. 8935 del 2013). Dunque, è la relazione di fatto e non semplicemente giuridica tra il soggetto e la cosa che legittima una pronunzia di responsabilità, fondata, quindi, sul potere di governo della res (si confronti Cass. n. 24546 del 2009). Detto ultimo potere si compone di tre elementi: il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi e il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa, nel momento in cui si è prodotto il danno.
Sotto tale ultimo angolo prospettico, non può escludersi il rapporto di custodia in ragione dell'estensione ed esposizione all'uso diretto e generalizzato da parte degli utenti della res.
In tema, questo giudice ritiene di dover condividere le argomentazioni della giurisprudenza della Suprema Corte che, a partire dall'anno 2006, con tre pronunzie (si confrontino Cass. n. 3651 del 2006; Cass. n. 5445 del 2006 e
Cass. n. 15383 del 2006), ha concluso nel senso dell'applicazione, in casi quale quello sottoposto oggi al vaglio del Tribunale, dell'art. 2051 c.c., in quanto elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale comunale è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso comune.
Ed infatti, la localizzazione della strada all'interno di tale perimetro, dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di altri servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del – come nel caso di specie (si vedano i reperti CP_1
fotografici in atti) - denota la possibilità di effettivo controllo della zona, non potendosi, quindi, ritenere che eguale attività risulti oggettivamente impossibile in relazione al bene stradale (si veda Cass. n. 15383 cit., §.
8.2 e §
6.7).
6 Pertanto, la demanialità e la notevole estensione dei beni non possono costituire elementi tali da indurre ad escludere una responsabilità da cose in custodia della pubblica amministrazione. Del resto – è stato osservato -, non v'è nulla, sotto l'aspetto propriamente letterale, che consenta di interpretare la disposizione in parola nel senso restrittivo di cui pure si è riferito, riducendone il campo di operatività al solo dovere di custodia gravante sui privati, ed escludendo, pertanto, anche solo parzialmente, le ipotesi in cui l'obbligo de quo
gravi sulla p.a.; inoltre la prova liberatoria è limitata alla dimostrazione del
“caso fortuito” e non anche, invece, alla natura soggettiva (pubblica o privata)
del titolare della cosa che ha cagionato il danno.
Invero, la Suprema Corte ha, in definitiva, specificato che "... all'attore
compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento
lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un
fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso
causale e, cioè, un fattore esterno (…), che presenti i caratteri del fortuito e,
quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (già Cass. n. 11227 del 2008).
Occorre osservare, poi, che la dimostrazione, da parte del danneggiato, della verificazione dell'evento dannoso e del rapporto di causalità - secondo la regola civilistica della preponderanza causale (Cass. sez. un. n. 576 del 2008 e succ.) – dello stesso col bene custodito si articola in modo diverso in ragione della natura della cosa. Ed infatti, quando il danno non derivi da un dinamismo interno della res, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento
(scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che un elemento esterno ovvero l'agire umano, e in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé
statica e inerte, ai fini della prova del nesso causale, occorre dimostrare che lo
7 stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la verificazione dell'evento pregiudizievole (così Cass. 21212 del 2015). Si è osservato, poi, che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto secondo un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire col contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (Cass. n. 16527 del 2007), in ragione della prevedibile eccitazione dello sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscono alla cosa idoneità al nocumento.
Per l'effetto, una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare – si ribadisca - il caso fortuito, nel senso innanzi illustrato.
Ora, se è vero – come evidenziato – che non può darsi rilievo alla natura pubblica o privata del bene al fine di escludere la responsabilità ex art. 2051
c.c., è pur vero che i criteri di imputazione della responsabilità medesima devono tener conto della natura e della funzione dei detti beni, anche a prescindere dalla loro maggiore o minore estensione. In tale ottica, deve evidenziarsi che il custode di beni privati risponde oggettivamente dei danni provocati dal modo di essere e di operare del bene in virtù del principio “cuius
commoda eius incommoda” e in considerazione della possibilità di escludere i terzi dall'uso dei beni, con conseguente circoscrizione dei possibili rischi di danni provenienti dai comportamenti altrui. Ex adverso, il custode dei beni demaniali destinati all'uso pubblico risulta esposto a fattori di rischio potenzialmente indeterminati, a causa dei comportamenti degli innumerevoli utilizzatori che non può escludere dall'uso del bene e di cui solo entro certi
8 limiti può sorvegliare le azioni. Ne consegue che, per i beni da ultimo indicati,
all'ente pubblico custode vanno addossati, in modo selettivo, solo i rischi di cui egli può essere tenuto a rispondere, in relazione ai doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, in base a criteri di corretta e diligente gestione, tenuto conto della natura del bene e della causa del danno (vedasi, al riguardo Cass. n. 12449 del 2008 e Cass. n. 15042 del 2008).
Detto altrimenti, il caso fortuito idoneo ad esimere da responsabilità il custode di beni demaniali va individuato in base a criteri più ampi ed elastici di quelli che valgono per i beni privati.
Concludendo, ritiene questo giudice che la combinazione delle tre caratteristiche della demanialità o patrimonialità del bene, dell'uso diretto dello stesso da parte della collettività, nonché della sua estensione, non sono circostanze automaticamente idonee ad escludere l'astratta applicabilità
dell'art. 2051 c.c., bensì devono intendersi come circostanze che, in ragione delle implicazioni che determinano sull'espletamento della vigilanza connessa alla indubbia ricorrenza della relazione di custodia del bene, possono rilevare ai fini dell'individuazione del caso fortuito e, quindi, dell'onere che la pubblica amministrazione, una volta configurata applicabile la norma e ritenuta l'esistenza del nesso causale, deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità.
Le peculiarità vanno individuate, pertanto, nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole,
ecc.), o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più
9 diligente attività di manutenzione (perdita d'olio ad opera del veicolo di passaggio;
abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici od altri agenti offensivi).
Ora, a fronte dell'intrinseca pericolosità della res, il custode, sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza, potrà liberarsi dalla responsabilità dimostrando che la situazione pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia e, dunque, per un caso fortuito, ancorché lo specifico evento ricollegabile a tale nozione risulti non identificato.
Diversamente, se l'agente dannoso è estemporaneo e frutto dell'attività di terzi potrà considerarsi fortuito quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo. In altri termini si configura il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità, con la conseguenza che la dimostrazione della ricorrenza della prova liberatoria si sposta tutto sul versante della verifica della esigibilità o della inesigibilità di un intervento dell'ente, nell'espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso, sì che possa concludersi che quest'ultimo è dipeso da caso fortuito, nel senso che il bene sia stato solo occasione e non concausa dell'evento, perché esso ha contribuito a determinarlo senza assumere rilievo, in dipendenza dell'indicato fattore temporale, in quanto bene soggetto a relazione di custodia (Cass. n.7805 del
2017; Cass. n. 6703 del 2018).
10 Deve ribadirsi, in linea generale, che il cd. caso fortuito – per il quale, in definitiva, la cosa in custodia svolge solo il ruolo di occasione dell'evento ed
è svilita a mero tramite del danno, in effetti provocato da una causa ad essa estranea – ben può essere integrato dallo stesso comportamento del danneggiato, idoneo a interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno. In particolare, la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma primo, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Gli assunti che immediatamente precedono impongono lo sviluppo di alcune notazioni di carattere generale.
Ebbene, giova osservare che, in materia di responsabilità aquilina, è applicabile la regola posta dalla norma di cui all'art. 1227 c.c. che prevede la riduzione del risarcimento in presenza della colpa del danneggiato, in misura proporzionale all'incidenza causale di tale colpa sull'evento dannoso (ex pluribus si vedano
Cass. n. 21328 del 2010, Cass. n. 9546 del 2010, Cass. n. 5669 del 2010, Cass.
n. 1002 del 2010, Cass. n. 22807 del 2009, Cass. n. 11227 del 2008). Ciò
avviene, secondo il principio di causalità, in virtù del quale il danneggiante non può farsi carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile
(si confronti Cass. n. 15779 del 2006 e Cass. n. 15383 del 2006).
La regola di cui all'art. 1227 c.c. esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a sé stesso (per tutte, si veda Cass. n.
11 In tema, va soggiunto che la colpa del creditore-danneggiato, stante la genericità dell'art. 1227 comma primo, c.c. sul punto, sussiste non solo in ipotesi di violazione di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica.
Così inquadrato sotto il profilo eziologico il comportamento colposo del danneggiato, si ribadisce che il concorso di colpa è pacificamente rilevabile d'ufficio, sul presupposto che non si tratta di un'eccezione in senso stretto, ma di una semplice difesa, la quale deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte,
sempre ovviamente che risultino prospettati gli elementi di fatto su cui si fonda il comportamento colposo del danneggiato (vedasi Cass. n. 23734 del 2009,
Cass. n. 24080 del 2008, Cass. n. 14853 del 2007, Cass. n. 15383 del 2006).
Dunque, quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più
incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
In altri termini, la condotta della vittima si ritiene suscettibile di assumere efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè
12 estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. [Cass. ord. nn. 2481 e 2480 del 2018; n.
15761 del 2016; da ultimo, Cass. n. 37052 del 2022; Cass. n. 11152 del 2023
e Cass. n. 25766 del 2023, in tema di uso abnorme della cosa (“La
responsabilità del custode può essere esclusa in toto dalla condotta del
danneggiato, quando questi abbia usato la cosa in modo abnorme. L'uso
abnorme della cosa è quello che nessuna persona di normale avvedutezza
avrebbe compiuto.
Nel caso di specie la Corte d'appello ha accertato in punto di fatto che il
collegamento della stufa alla canna fumaria avvenne in modo imperito, ma
non ha negato che una stufa potesse essere collegata ad una canna fumaria.
Nondimeno, ha definito la suddetta opera "indebita".
Così giudicando, la Corte d'appello ha violato il principio della esposizione al
rischio, in quanto una manipolazione della cosa in sé consentita, ma eseguita
in modo imprudente od imperito, non costituisce un uso abnorme della stessa.
L'uso imperito della cosa da parte del danneggiato avrebbe potuto, al
massimo, assurgere al ruolo di concausa dell'evento di danno, ma non a quello
di causa esclusiva di quell'evento, riconducibile alla condotta colposa del
danneggiato ed equiparabile, sia pur soltanto sul piano funzionale (trattandosi
di condotta umana caratterizzata da colpa, e non di fatto naturale), al caso
fortuito (come già stabilito da questa Corte: da ultimo, Sez. 3, Sentenza n.
11152 del 27/04/2023)”].
Tanto puntualizzato sul piano delle considerazioni di ordine generale, questo
Tribunale ritiene che, all'esito del dibattito processuale, sia emersa la prova del
13 fatto narrato dalla parte attorea e, in particolare, del nesso di derivazione causale tra la cosa in custodia, scilicet la scalinata, e l'evento lesivo lamentato.
Invero, i testimoni ascoltati hanno tutti riferito della caduta di Parte_1
durante il percorso lungo la scalinata costruita in via Duomo nel comune di
. CP_1
Più analiticamente, – testimone oculare dell'accaduto - ha Testimone_1
dichiarato quanto segue: “Sono vicina di casa della ed effettivamente Pt_1
nel mese di ottobre di alcuni anni fa verso le 17,30- 18,00 circa ho visto la
stessa cadere sulle scale di via Duomo ed io, poi, l'ho aiutata ad alzarsi e l'ho
fatta sedere sulle scale. La signora si era ferita e fuoriusciva sangue Pt_1
copiosamente dalla fronte. Mi era difficile prenderla poiché la stessa accusava
forti dolori alla spalla e al braccio. In quel tratto la scalinata di via Duomo
era pavimentata con lastre di pietra molto lisce ed anch'io una volta per tal
ragione sono caduta. Anzi preciso di essere caduta anche altre volte anche
perché non esisteva alcun passamano o corrimano laterale. Con il figlio della
si è provveduto a chiamare l'ambulanza però io, poi, sono andata via. Pt_1
Non so cosa sia avvenuto dopo. Dopo i fatti, circa qualche mese dopo, il
Comune ha fatto grattare le pietre con un martellone per renderle meno lisce.
Attualmente, però si sono di nuovo consumate”.
L'intrinseca e obiettiva pericolosità della scalinata al momento del fatto –
rappresentata indirettamente anche da attraverso il Testimone_1
riferimento all'attuale erosione della superficie della pavimentazione e,
dunque, alla riemersione di quel precario stato conservativo e manutentivo della res esistente prima dell'intervento dell'amministrazione comunale
(“Dopo i fatti, circa qualche mese dopo, il ha fatto grattare le pietre CP_1
con un martellone per renderle meno lisce. Attualmente, però si sono di nuovo
14 consumate”) - è, poi, certamente inferibile dal contributo dichiarativo del testimone , il quale ha riferito di avere svolto un Testimone_2
sopralluogo sui luoghi teatro dell'evento de quo agitur nel mese di settembre dell'anno 2018 e di aver riscontrato lo stato di usura e di generale consumazione dei basoli in corrispondenza del punto indicato dalla parte attorea (“Conosco i fatti di causa per essere intervenuto sui luoghi
dell'incidente su richiesta del responsabile del servizio affari generali e
contenziosi nella figura del segretario generale. Preciso che mi sono recato in
detti luoghi in epoca successiva e precisamente nel settembre 2018. Ero a
conoscenza dello stato dei luoghi: è una scalinata che porta alla parte alta del
paese. La scalinata è priva di corrimano c'è un piccolo muretto sul lato destro
della scala per chi sale. Preciso che il muretto fiancheggia la scala solo per
metà. Preciso che il punto dove è caduta la signora , e cioè all'altezza Pt_1
dell'insegna “casa maia”, non mi risulta essere presente il suddetto muretto
come raffigurato nelle foto che la Signoria Vostra mi esibisce. Sì, lo stato dei
basoli dei gradini di via Duomo risulta usurato. Mi riporto, in ogni caso, al
punto numero 1 della relazione di servizio già in atti, ove ho evidenziato la
necessità di un intervento almeno di ordinaria manutenzione, trattandosi di
gradini consumati ed erosi. Ribadisco quanto già precisato, aggiungo che
avendo avuto la notizia dell'incidente è stata mia premura recarmi sul posto il
giorno successivo, lì ho verificato la presenza di alcune piccole macchie di
sangue sui gradini di via Duomo, ho assunto informazioni su cosa fosse
successo apprendendo da persone del posto che vi era stata una caduta
occorsa alla signora . Mi è stato riferito che la signora Parte_1 Pt_1
fosse caduta per le scale. Ricordo di averla incontrata per strada tempo dopo
e che la sig.ra presentava ancora un evidente ematoma facciale. Non mi risulta
15 la circostanza di cui al capo 10 né di quella di cui al capo 11” [10.Vero che solo recentemente detta stradina è stata oggetto, da parte del di un CP_1
intervento di manutenzione volto a ridurne la sdrucciolosità e scivolosità? 11.
Vero che i gradini di via Duomo in sono stati recentemente CP_1
bocciardati?].
Infine, anche il contributo narrativo del testimone può Testimone_3
rappresentare una fonte da cui trarre validi elementi di convincimento circa l'obiettiva pericolosità della scalinata. Il testimone in parola ha, infatti,
riferito della successiva esecuzione di un intervento di bocciardatura degli scalini posti lungo via Duomo e della conseguente riduzione della condizione di scivolosità del tratto [si è vero, riconosco le foto allegate alla perizia a mia
firma e preciso che la foto n.1 ritrae lo stato dei luoghi nel 2017 mentre la
foto n.2 ritrae lo stato dei luoghi nel 2019. La differenza tra le due foto è che
nella seconda si evince la realizzazione di intervento di buggiardatura che ne
ha ridotto la scivolosità rispetto al 2017(stato raffigurato nella 1° foto);
trattasi, evidentemente, di un apprezzamento inscindibile dalla percezione del fatto (Cass. n. 16148 del 2004; Cass. n. 5 del 2001; Cass. n. 3505 del 1999)].
Tanto doverosamente premesso, all'esito di una valutazione integrale del materiale istruttorio deve ritenersi: a) provato il rapporto di custodia, in quanto l'evento si è verificato – si ripete – all'interno del centro urbano,
caratterizzato dalla presenza di una serie di altre opere di urbanizzazione, le quali, in quanto direttamente o indirettamente sottoposte ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del denotano la possibilità di CP_1
effettivo controllo della zona da parte di quest'ultimo; b) il nesso di causalità
tra la strada percorsa e le lesioni riportate in conseguenza della caduta (si vedano, sul punto, le dichiarazioni testimoniali e le valutazioni del consulente
16 tecnico dell'ufficio); c) non dimostrato il fatto colposo della danneggiata,
idoneo, per il suo carattere eccezionale secondo un criterio di regolarità
causale, a degradare la res in custodia a mera occasione dell'evento lesivo.
Sotto tale ultimo angolo prospettico, infatti, non può non ribadirsi che la mera disattenzione, imprudenza o imperizia del soggetto danneggiato non è
sufficiente di per sé ad escludere la responsabilità del custode (si confronti
Cass. n. 4035 del 2021; Cass. n. 37059 del 2022; da ultimo, Cass. n. 25766
del 2023) e, nel caso di specie, deve reputarsi non eccezionale, imprevedibile o inevitabile il contegno del soggetto che abbia collocato il proprio piede in corrispondenza di uno scalino caratterizzato da una superficie erosa e consumata, nel contesto di una strada – come emerge dai reperti fotografici in atti - priva di evidenti anomalie [si legga Cass. n. 11152 del 2023 (“la Corte
ha fondato il rigetto della domanda ex art. 2051 c.c., sul mero rilievo di
condotte colpose del (l'aver guidato un mezzo per il quale non aveva la CP_3
necessaria patente di guida, il fatto che le condizioni della strada avrebbero
dovuto essergli note per la vicinanza alla sua abitazione e la circostanza di
avere percorso la strada dietro un furgoncino che non gli consentiva la
visuale della strada), senza tuttavia preoccuparsi di verificare se le stesse
avessero reso del tutto ininfluente la situazione di dissesto del manto stradale,
ossia senza accertare se la condotta del danneggiato si fosse sovrapposta alla
situazione della cosa in modo tale da degradarla a mera occasione
dell'evento di danno;
in tal modo, la Corte ha sostanzialmente eluso
l'accertamento del caso fortuito (limitandosi a richiamare due massime di
legittimità in materia), erroneamente ritenendolo integrato dalla mera
condotta colposa dell'attore, mentre, in mancanza di un siffatto
accertamento, e quindi in difetto di prova liberatoria da parte del custode,
17 avrebbe dovuto valutare l'eventuale concorso colposo del danneggiato alla
luce dell'art. 1227 c.c.”)].
Se così è, la ricostruzione operata consente di escludere che il contegno assunto dalla danneggiata abbia acquisito rilevanza in termini di “caso
fortuito”, quale fattore, cioè, capace d'innescare una serie causale autonoma o, comunque, produrre un evento tale da rappresentare una conseguenza neppure probabile dell'intrinseca pericolosità della porzione di strada percorsa, degradata a mera occasione dell'evento dannoso.
Pertanto, questo Tribunale ritiene che l'evento lesivo sia certamente addebitabile sul piano causale al , custode della scalinata Controparte_1
percorsa dall'odierna attrice e chiamato a sopportare il peso delle conseguenze risarcitorie.
La responsabilità dell'ente locale è, peraltro, esclusiva, non potendosi neppure rintracciare un contegno colposo di , la quale non ha Parte_1
realizzato, a ben vedere, nessun contributo (con)causale alla verificazione del sinistro. Ed infatti, non può ragionevolmente sostenersi che l'attrice sia stata disattenta o imprudente. Ella, infatti, intenta a percorrere i gradini, non avrebbe potuto agevolmente valutare la scivolosità della specifica superficie percorsa, tenuto conto della presumibile assenza di condizioni di illuminazione naturale (il sinistro è avvenuto il 31 ottobre 2017 alle ore 17,30)
e della mancata installazione di un corrimano sui lati della scalinata.
Ciò chiarito in relazione all'esclusiva responsabilità del Controparte_1
occorre ora quantificare i danni qualificabili in termini di invalidità
permanente e temporanea conseguenti alla lesione alla salute.
In tema, giova premettere che il danno biologico da invalidità temporanea e quello da invalidità permanente sono della stessa natura, poiché costituiscono
18 sempre la conseguenza di una lesione dell'integrità psicofisica del soggetto: ciò
che muta è la durata e l'esito del detto danno.
Invero, secondo i principi medico-legali, a qualsiasi lesione dell'integrità
psicofisica consegue sempre un periodo di invalidità temporanea, alla quale può conseguire talora un'invalidità permanente. Per l'esattezza l'invalidità
permanente si considera insorta allorché dopo che la malattia ha compiuto il suo decorso, l'individuo non sia riuscito a riacquistare la sua completa validità.
Il consolidarsi di postumi permanenti può quindi mancare in due casi: o quando, cessata la malattia, questa risulti guarita senza reliquati;
ovvero quando la malattia si risolva con esito letale. La nozione medicolegale di
"invalidità permanente" presuppone, dunque, che la malattia sia cessata, e che l'organismo abbia riacquistato il suo equilibrio, magari alterato, ma stabile. Ne
consegue che durante lo stesso individuato periodo di tempo non possano concorrere, come pure ritenuto dai ricorrenti, sia il danno biologico temporaneo che quello permanente.
Solo alla cessazione del primo, può instaurarsi il secondo.
Va, infatti, osservato che il danno biologico da invalidità temporanea costituisce un aspetto della più generale categoria del danno biologico, e può
essere liquidato sia unitamente a quest'ultima, sia separatamente, purché la liquidazione complessiva sia commisurata alla reale entità del danno (Cass. n.
101 del 1999; Cass. n. 3563 del 1996; Cass. n. 10966 del 1998).
Se detti aspetti del danno biologico fossero liquidati contemporaneamente per lo stesso periodo di tempo, si giungerebbe alla duplicazione di liquidazione per lo stesso danno: ciò è estraneo alla tutela aquiliana, che, avendo natura risarcitoria, esclude la possibilità di locupletazione (si veda Cass. n. 3806 del
2004).
19 Si tratta allora di quantificare i danni subiti dall'attrice, basandosi sulla consulenza tecnica in atti che è, a parare di questo giudice, fondata su un percorso motivazionale congruo immune da vizi logici, sviluppato sulla scorta di indagini accurate e tecnicamente corrette [il giudice “non è tenuto a
rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è
sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state
prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico
d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante” (si veda, al riguardo, Cass. n. 1257 del 2012); e ancora: “il giudice del merito non è tenuto
ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni
del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse,
sicché non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che
recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di
consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, limitandosi
a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte
dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (si confrontino Cass. n. 4352 del 2019; Cass. n. 7364 del 2012; Cass. n. 10222 del
2009; Cass. n. 10668 del 2005)].
Ebbene, l'ausiliare ha riscontrato che, all'esito del sinistro, l'attrice ha riportato un “FLC in regione frontale. Interessamento post traumatico della cuffia dei
rotatori spalla dx con sfibrillamento del tendine del sovraspinoso in soggetto
destrimane”, che ha implicato un periodo di inabilità temporanea parziale al
75% di giorni sette, un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni venti e, infine, un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di giorni dieci
20 Nell'elaborato, poi, viene dato atto del riscontro di un postumo permanente,
determinabile nella misura del cinque percento.
Ora, per tradurre in termini monetari le risultanze medico-legali surriferite, è
necessario ricorrere al potere di liquidazione equitativa riconosciuto al giudice dall'art. 1226 c.c., richiamato, per la responsabilità extracontrattuale, dall'art. 2056 c.c. In particolare, l'art. 1226 c.c., nel prevedere che, se il danno non può
essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, "per una parte risponde alla tecnica della fattispecie,
quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di
fatto, per l'altra ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica
del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma
individuale aderente alle circostanze del caso". Più precisamente, "l'art. 1226
richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile,
la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della
parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo.
Quale clausola generale, l'art. 1226 viene a definire il contenuto del potere
del giudice nei termini di valutazione equitativa" (così Cass. n. 10579 del 2021
e, nello stesso senso, Cass. n. 28990 del 2019).
Nella concretizzazione della clausola generale dell'equità in sede di quantificazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto,
così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è
espressione. Difatti, "l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c.,
deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso
concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo
intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere
21 liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari"
(Cass. n. 10579 del 2021; Cass. n. 12408 del 2011).
In tale prospettiva, le tabelle, siano esse giudiziali o normative, sono uno strumento idoneo a consentire al giudice di dare attuazione alla clausola generale posta all'art. 1226 c.c. e di addivenire ad una quantificazione del danno rispondente ad equità, nell'effettiva esplicazione di poteri discrezionali,
e non già rispondenti ad arbitrio (quand'anche "equo"). E così, in tale prospettiva, ritiene questo giudice, anche alla luce della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (in tal senso si veda Cass. n. 14402 del
2011) di poter fare applicazione delle “Tabelle per la liquidazione del danno
non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica" predisposte dal Tribunale di Milano (aggiornate da ultimo all'anno 2024), in quanto esse costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., là dove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa variazione in aumento o in diminuzione
Orbene, sulla scorta dei parametri equitativi forniti dalle tabelle richiamate, il danno biologico da invalidità temporanea va liquidato, all'attualità, in complessivi euro 2.041,25, tenendo conto che vanno riconosciuti euro 115,00
per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta, in ragione dei trattamenti praticati, stante la mancata allegazione e prova di peculiarità del caso di specie.
La determinazione del valore monetario dell'invalidità permanente, tenuto conto dell'età dell'attrice al momento della stabilizzazione dei postumi (si vedano Cass. n. 3806 del 2004 e Cass. n. 4658 del 2024), ossia all'esito del periodo di invalidità temporanea (71 anni), va determinato nell'importo di euro
7.075,00 espresso in moneta attuale.
22 In definitiva, il danno non patrimoniale va determinato nella complessiva somma di euro 9.116,25, all'attualità.
Detto importo, però, non risulta corrispondente a quanto spettante alla parte attorea, imponendosene una riduzione.
La piena comprensione dell'assunto che precede richiede una breve riflessione sui recentissimi itinerari interpretativi percorsi dalla giurisprudenza di legittimità. Non potendo, però, in questa sede, fare una digressione sull'evoluzione che, negli ultimi anni, ha interessato la concezione (e la liquidazione) del danno alla salute, sia sufficiente rammentare che il processo di "sistemazione teorica" del danno non patrimoniale non si è arrestato con le pronunce dell'11 novembre del 2008, ma è proseguito nell'elaborazione giurisprudenziale successiva, in seno alla quale ha preso piede, con sempre maggiore consistenza, un orientamento che, incrinando la concezione unitaria messa a punto dalle sezioni unite (all'insegnamento delle sezioni unite si sono,
peraltro uniformate Cass. n. 25351 del 2015; Cass. n. 20111 del 2014; Cass. n.
21716 del 2013; Cass. n. 11950 del 2013; Cass. n. 15414 del 2011), ha nuovamente scomposto il danno non patrimoniale in due pregiudizi distinti:
uno “interno” all'individuo, rappresentato dalla sofferenza interiore, e uno
“esterno”, dato dalle ripercussioni dell'evento lesivo sulle sue abitudini di vita,
proiettate in una dimensione dinamico-relazionale.
In particolare, la "rimodulazione" dello statuto teorico del danno non patrimoniale si deve soprattutto alle sentenze della Corte di cassazione n. 901
e n. 7513 del 2018.
In dottrina è stato osservato che, tra le pieghe argomentative di queste pronunce, la natura c.d. 'unitaria' del danno non patrimoniale viene intesa come unitarietà del metodo di liquidazione, il quale non può prescindere dalla “reale
23 fenomenologia del danno alla persona”, che ne disvela una "duplice essenza":
la sofferenza interiore (intesa "in tutti i suoi aspetti, quali il dolore, la vergogna,
il rimorso, la disistima di sé, la malinconia, la tristezza"), e il "danno dinamico-
relazionale" (altrimenti detto alla vita di relazione o esistenziale), dato dalla
“significativa alterazione della vita quotidiana”.
Ora, in presenza di lesione della salute, l'acquisita concezione del danno biologico come danno-conseguenza conduce a ritenere che il "danno esistenziale" (o, se si preferisce, "dinamico-relazionale") rappresenti la sintesi descrittiva del manifestarsi del pregiudizio nella vita di relazione del danneggiato, di modo che il riconoscimento di un'autonoma voce a tale titolo costituirebbe una "sicura duplicazione risarcitoria".
In tema, la giurisprudenza di legittimità (da ultimo, vedasi la sentenza della
Corte di cassazione n. 28988 dell'11 novembre 2019), pur movendosi nell'ottica della sovrapposizione del danno biologico e del danno esistenziale
(nel senso della comune afferenza concettuale dei due sintagmi all'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato), ha, però, precisato che l'incremento dei valori tabellari cui è
improntata la liquidazione del danno biologico (la c.d. "personalizzazione")
può giustificarsi "soltanto in presenza di circostanze 'specifiche ed eccezionali'
(...) le quali rendano il danno concreto più grave (...) rispetto alle conseguenze
ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone
della stessa età".
Del resto, la conclusione raggiunta dalla giurisprudenza di legittimità è
pienamente aderente all'espresso e non equivoco contenuto del testo dell'art. 138, punto 2, lett. a) del d.lgs. n. 209 del 2005 (cd. codice delle assicurazioni),
secondo cui "per danno biologico si intende la lesione temporanea o
24 permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di
accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività
quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”.
In conclusione, la liquidazione del danno biologico congloba, generalmente, il ristoro delle ripercussioni sulla vita di relazione, salvo l'aumento del ristoro,
fino al trenta per cento, sulla scorta della valutazione della lesione di specifici aspetti dinamico relazionali, correlati, dunque, alle condizioni soggettive del danneggiato (l'art. 138, comma terzo, del codice delle assicurazioni prevede,
infatti, che “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su
specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati e obiettivamente
accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto
previsto dalla tabella unica nazionale (...), può essere aumentato dal giudice,
con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del
danneggiato, fino al 30%").
Su diversa direttrice si colloca il danno morale, pregiudizio che non ha fondamento medico-legale, reclamando, quindi, un'autonoma liquidazione,
emancipata dalla tradizionale logica ancillare rispetto al danno biologico,
trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, perciò
meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, vedasi Cass. n. 18641 del
2011; Cass. n. 2228 del 2012; Cass. n. 20292 del 2012; Cass. n. 910 del 2018,
Cass. n. 7513 del 2018, Cass. n. 28989 del 2019).
In definitiva, la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è
conglobabile nel danno biologico. A tale conclusione la Corte di cassazione giunge non solo sulla scorta di considerazioni ontologiche, ma anche all'esito dell'interpretazione coordinata del nuovo art. 139 del codice delle assicurazioni
25 private (nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dalla l. n. 124
del 2017), che, nel far riferimento ai presupposti per la personalizzazione,
menziona sia gli aspetti dinamico-relazionali, sia la sofferenza soggettiva di particolare intensità) e della sentenza della Corte cost. n. 235 del 2014, la quale,
nel consentire un incremento della liquidazione tabellare, fino a un massimo del venti per cento, in considerazione vuoi dei profili dinamico-relazionali,
vuoi della sofferenza interiore, detta una regola eccezionale, applicabile al solo settore delle lesioni micropermanenti, la quale non implicherebbe il disconoscimento del danno morale come figura autonoma di pregiudizio. Per
quel che riguarda, invece, le c.d. macropermanenti, l'art. 138, comma terzo, del ridetto codice fa riferimento – ripetasi - unicamente al profilo dinamico-
relazionale (“qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante
su specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati e
obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato
secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale (...), può essere
aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni
soggettive del danneggiato, fino al 30%"). Ne deriva che il profilo della sofferenza interiore, non trattato dalla norma, può (e deve) essere autonomamente considerato dal giudice al fine di un'autonoma liquidazione del danno morale.
L'assunto è stato riproposto dalla sentenza n. 26304 del 17 ottobre 2019, che,
riprendendo gli argomenti della n. 901 del 2018, ribadisce l'ontologica differenza tra danno morale e danno biologico (i.e., il danno dinamico-
relazionale), da cui discende che il giudice, allorquando è chiamato a risarcire il danno non patrimoniale, non può esimersi dall'esaminare (e, ove concretamente riscontratele, dal liquidare) partitamente ambedue le
26 dimensioni (interna ed esterna) nelle quali esso può manifestarsi, pur tenendo presente la necessità di neutralizzare il rischio di evitare inammissibili duplicazioni risarcitorie, attribuendo al danneggiato il danno "esistenziale", in uno col danno biologico.
In definitiva, la Corte di cassazione afferma che, se c'è lesione della salute, il danno biologico assorbe ogni profilo "esistenziale" (salva, naturalmente, la personalizzazione) e, in aggiunta ad esso, è possibile tributare al danneggiato il solo danno morale. Differentemente, in assenza di danno biologico, la doppia dimensione del pregiudizio sarà data dal danno "relazionale puro", e dal
"danno morale interiore".
Più di recente, però, il percorso interpretativo della Corte di cassazione si è
arricchito di un nuovo e condivisibile passaggio argomentativo relativo alla corretta applicazione delle cd. tabelle di Milano, le quali precludono – osserva la Corte - la considerazione autonoma del danno morale, atteso che le stesse evidenziano, per ogni livello di invalidità, un unico valore che ingloba il risarcimento del danno biologico e di quello morale (si confronti Cass. n.
25164 del 2020).
Il precipitato logico giuridico di quanto precede è rappresentato dal fatto che,
nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà:
1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum
risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che consentono la liquidazione di entrambe le voci di danno, addivenendo all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente
27 esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente, il solo danno dinamico-relazionale, 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno.
Poste queste necessarie premesse di carattere teorico deve evidenziarsi come,
in linea generale, sia per procedere alla personalizzazione del danno biologico,
per dare conto di specifici aspetti dinamico relazionali lesi, che alla liquidazione del danno morale occorre che l'attore abbia assolto due oneri:
quello di allegazione e quello di prova.
Sul piano dell'allegazione, è necessario che l'attore individui quante e di che tipo siano state le conseguenze negative del fatto illecito, sia sul piano del turbamento psichico patito, sub specie, dunque, di danno morale, che sul piano dell'appesantimento del valore tabellare in ragione delle ripercussioni della lesione alla salute sui rapporti familiari o sociali, sull'attività lavorativa o sul tempo libero, ripercussioni che, però, per acquisire rilevanza devono essere diverse e ultronee rispetto a quelle normalmente correlate alla lesione dell'integrità psico – fisica del soggetto.
Sul piano della prova, poi, il danneggiato è chiamato ad asseverare le proprie allegazioni, giovandosi anche delle presunzioni semplici.
Nel caso di specie, l'attrice non ha adempiuto al proprio onere di specifica allegazione, limitandosi a evocare genericamente la categoria del danno morale e le “sofferenze” patite, senza indicare, al precipuo fine di supportare il giudizio circa la configurazione del danno in discorso, quelle specifiche situazioni di disvalore in grado di suggerire il patimento di un turbamento
28 psichico, che, in quanto appartenente alla dimensione interna dell'individuo,
sfugge, di regola, alle prove dirette.
Ancora, non ha neppure indicato quelle specifiche situazioni di Parte_1
disvalore in grado di suggerire la necessaria considerazione di specifici aspetti dinamico relazionali della propria esperienza di vita, pregiudicati dalla lesione
[è noto, infatti, che le peculiari condizioni soggettive legittimanti la personalizzazione del danno biologico devono involgere situazioni relative
«alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla
valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare
obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che,
ovviamente, superi la dimensione "economicistica" dello 24 scambio di
prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (e, dunque,
individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole
compiersi in assenza di dette peculiarità» (vedasi Cass. n. 21939 del 2017)].
Sul punto, questo Tribunale condivide l'indirizzo esegetico secondo cui, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito o da inadempimento contrattuale, la "cosa" oggetto della domanda è il pregiudizio di cui si invochi il ristoro, e gli "elementi di fatto" costitutivi della pretesa sono rappresentati dalla descrizione della perdita che l'attore lamenti di avere patito. Se l'attore,
da un lato, non ha certamente l'onere di designare con un preciso nomen iuris
il danno di cui chiede il risarcimento, ha, dall'altro lato, il dovere di descrivere concretamente i pregiudizi di cui chiede il ristoro (Cass. n. 11353 del 2004;
Cass. n. 13328 del 2015), nella loro identità e individualità ontologica.
“Chi domanda in giudizio il risarcimento del danno ha l'onere – osserva a
Corte di cassazione - di descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali
chiede il ristoro, senza limitarsi a formule vuote e stereotipe come la richiesta
29 di risarcimento dei "danni subiti e subendi". Domande di questo tipo, quando
non ne sia dichiarata la nullità ex art. 164 c.p.c., non fanno sorgere in capo al
giudice alcun obbligo di provvedere in merito al risarcimento dei danni che
fossero descritti concretamente solo in corso di causa (ancora, Cass. n. 13328
cit.).
Del resto, nella logica del processo civile "allegare e provare" sono ἕν διὰ
δυοῖν, cioè uno per mezzo di due. Allegare un fatto nel processo vuol dire formulare un enunciato descrittivo di quel fatto all'interno di un atto difensivo.
Tale enunciato si connota con una pretesa di verità, pur restando il fatto incerto finché il giudice non lo valuti come dimostrato sulla base degli esiti dell'istruzione probatoria. L'allegazione di un fatto, se compiuta entro le barriere preclusive che scandiscono il procedimento, contribuisce alla fissazione del thema decidendum e del thema probandum.
Ora, nell'atto introduttivo e nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183,
comma sesto, n. 1, c.p.c. – come già accennato - non è riscontrabile alcuna compiuta e specifica individuazione delle situazioni di disvalore che dovrebbero – almeno secondo l'intenzione dell'attrice – suggerire il patimento di sofferenze soggettive ovvero di ulteriori conseguenze pregiudizievoli –
diverse da quelle normalmente correlate alle limitazioni funzionali derivanti dalla lesione alla salute - correlate alla peculiare esperienza di vita (cd.
personalizzazione) della parte attorea.
A ciò aggiungasi, in ogni caso, che le dichiarazioni espresse sul tema da CP_2
e da sono generiche e, a ben vedere, rappresentano
[...] Testimone_4
situazioni di disvalore normalmente correlate alle limitazioni funzionali patite.
30 In definitiva, alla stregua delle osservazioni che precedono, questo giudice ritiene che l'importo innanzi determinato a titolo di danno non patrimoniale correlato all'invalidità permanente, pari a euro 7.075,00, in moneta attuale, non sia perfettamente rispondente alla concreta entità del pregiudizio patito, in quanto, valorizzando anche la dimensione morale, è idoneo a ristorare la parte di un pregiudizio non compiutamente allegato e, in ogni caso, non fornito di adeguato supporto probatorio.
S'impone, dunque, una variazione equitativa in diminuzione del valore monetario del danno non patrimoniale come sopra determinato, eliminando la componente corrispondente alla sofferenza soggettiva, pari al venticinque per cento (vedasi la quinta pagina della relazione di accompagnamento alla Tabelle
del Tribunale di Milano), id est euro 1.768,75
Tirando le fila, il danno non patrimoniale conseguente alla lesione del diritto alla salute – comprensivo del danno biologico permanente (5.306,25) e del danno da invalidità temporanea (2.041,25), in relazione al quale è invece ben possibile presumere il patimento di sofferenza soggettiva (allegata peraltro al punto diciassettesimo dell'atto di citazione) data l'indubbia valenza persuasiva della lesione temporanea del bene salute -, rispetto al quale è stata raggiunta la prova nel presente giudizio, ammonta a euro 7.347,50 in moneta attuale.
In ragione della richiesta formulata, giova rammentare, poi, che nella liquidazione del danno, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi altresì
conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con
31 la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né
sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione,
dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (si veda in tal senso ed ex multis già Cass. sez. un. n. 1712
del 1995, nonché Cass. n. 2796 del 2000).
Orbene, questo giudicante reputa opportuno condannare la convenuta al pagamento degli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c., calcolati dalla data dell'evento dannoso (31 ottobre 2017) sulla somma frutto della devalutazione, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai (cosiddetto indice “FOI”) alla data del 31
ottobre 2017, di quella sopra riconosciuta a titolo risarcitorio e, quindi,
applicati anno per anno, a partire dalla suddetta data (sul fatto - pacifico - che,
ai sensi dell'art. 1219 c.c., gli interessi sulle somme dovute per risarcimento di danni da illecito aquiliano decorrono dalla data in cui il danno è stato prodotto,
si vedano, fra le tante tutte conformi, Cass. 5287 del 1987 e 5307 del 1984),
fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata,
sempre in base all'indice ISTAT menzionato (“FOI”).
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta
32 da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta pubblicazione della sentenza (si vedano in tal senso, Cass. n. 13470
del 1999; Cass. n. 4030 del 1998).
Puntualizzato il complessivo importo del danno non patrimoniale conseguente alla lesione della salute, occorre ora quantificare il danno patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'illecito, relativo agli esborsi sostenuti per le spese mediche affrontate.
Ebbene, considerata la documentazione prodotta in atti, sottoposta al vaglio di congruità del nominato consulente dell'ufficio, tale pregiudizio è
quantificabile in euro 661,31.
Deve essere applicata a detta somma la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla data del 9 febbraio 2018 (a rigore, la rivalutazione dovrebbe decorrere dalla data dei singoli esborsi, ma, al fine di evitare eccessive frammentazioni, essa si può far decorrere dalla data di una delle ultime spese documentate, avvenuta il 9 febbraio 2018), sino alla data di pubblicazione della presente sentenza. E così, la somma riconoscibile a ristoro del danno patrimoniale, liquidata in moneta attuale, è pari a euro 792,91.
Come per il danno non patrimoniale, sull'importo determinato per il ristoro di quello patrimoniale sono altresì dovuti gli interessi al tasso legale sulla somma di euro 661,31 via via rivalutata anno per anno, dalla data del 9 febbraio 2018
alla data di pubblicazione della presente sentenza;
dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, poi, gli interessi decorrono sulla somma nell'ammontare rivalutata alla data di pubblicazione della sentenza.
Non resta che statuire sulle spese di lite, che seguono la soccombenza del nei confronti dell'attrice e si liquidano, tenuto conto del Controparte_1
decisum, delle questioni oggetto di trattazione e dell'attività difensiva
33 concretamente svolta, elementi che orientano verso l'applicazione dei valori prossimi ai minimi [peraltro, è consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione il principio alla stregua del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa, a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella,
dall'altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (si confrontino fra le tante Cass. n. 89
del 2021; Cass. 19989 del 2021; Cass. n. 21848 del 2022)].
I compensi del consulente tecnico dell'ufficio, come liquidati in virtù di separato decreto del 26 maggio 2024, vanno posti, poi, a definitivo carico del
. Controparte_1
Quanto alle spese, va riconosciuto il diritto al rimborso solo di ciò che risulta documentato (Cass. n. 31030 del 2019).
Sotto tale ultimo angolo prospettico, va segnalato che le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 c.p.c. (Cass. n. 26729 del 2024; Cass. n. 3716 del 1980; Cass. n.
34 10173 del 2015; Cass. n. 84 del 2013, Cass. n. 6056 del 1990, Cass. n. 625 del
1972, Cass. n. 1626 del 1965).
Ora, a fronte del deposito delle fatture quietanzate (si veda Cass. n. 17454 del
2006 e Cass. n. 26048 del 2023), emesse dal consulente tecnico della parte dott. , questo Tribunale può ritenere raggiunta la prova degli Persona_2
esborsi sostenuti a favore del ridetto consulente per il complessivo ammontare di euro 553,00 (si confrontino Cass. n. 21402 del 2022; Cass. n. 2605 del 2006),
importo alla cui refusione l'ente locale può essere condannato, in quanto non risulta – sulla scorta di una valutazione compiuta ex ante - né eccessivo
(considerate tutte le attività svolte dal consulente della parte) né superfluo in considerazione della specifica linea difensiva costruita nell'interesse della parte attorea e dello scopo dalla stessa perseguito nel processo.
Da ultimo, la pretesa risarcitoria esperita ai sensi dell'art. 96 c.p.c. – da considerarsi richiamata in ragione delle conclusioni rassegnate - non merita accoglimento, non potendo scorgersi nel contegno dell'ente locale – rimasto contumace - né profili di malafede, intesa come consapevolezza del proprio
TO (vedasi Cass. n. 16482 del 2017; Cass. n. 13269 del 2007; Cass. n. 20806
del 2004; Cass. n. 9579 del 2000), né di colpa grave, identificantesi con l'omissione, nel compimento delle attività processuali, di quel minimo di diligenza e perizia sufficiente ad avvedersi della palese infondatezza delle proprie pretese (vedasi, anche sul piano di applicazioni pratiche, Cass. n. 24645
del 2007; Cass. n. 14789 del 2007; Cass. n. 19976 del 2005; Cass. n. 2475 del
1995; Cass. n. 1592 del 1994).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica,
nella persona del dott. Giulio Fortunato, in funzione di giudice unico,
35 definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni istanza, eccezione disattesa, assorbita ogni ulteriore questione non espressamente oggetto di trattazione, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) dichiara la responsabilità esclusiva del nella Controparte_1
determinazione dell'evento lesivo per cui è causa;
3) accoglie in parte la domanda di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale e, per l'effetto, condanna il al pagamento, Controparte_1
in favore di , della somma complessiva di euro 7.347,50 in Parte_1
moneta attuale, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo devalutato alla data del sinistro e, quindi, applicati anno per anno, a partire dal 31 ottobre 2017 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
4) accoglie in parte la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e, per l'effetto, condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1
, della somma complessiva di euro 792,91, somma espressa Parte_1
in moneta attuale, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo devalutato alla data del 9 febbraio 2018, pari a euro 661,31, e,
quindi, applicati anno per anno, a partire dal 9 febbraio 2018 fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
36 5) condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute Controparte_1
da in relazione al presente giudizio, che si liquidano, Parte_1
complessivamente, in euro 832,90 per esborsi documentati ed euro
2.800,00 per competenze legali, oltre i.v.a., c.p.a., se dovute, e rimborso delle spese generali come per legge;
6) pone le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica, come liquidate in virtù di separato decreto del 26 maggio 2024, a definitivo carico del;
Controparte_1
7) rigetta la domanda proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Così deciso in Salerno in data 6 novembre 2025
Il Giudice
dott. Giulio Fortunato
37 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6988 del 2003).