Ordinanza cautelare 20 giugno 2025
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 20/02/2026, n. 3230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3230 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03230/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06042/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6042 del 2025, proposto da
Istituti Scolastici PA TA S.r.l., RO NG, RI ZE, EN FI, NO DI, RO NN, OV AT, UI MA, ON CA, LE LU, NC Di MA, EA ST, EM SI, AF NA, TO SA, OM RO MB, UI EG, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso il suo studio in MA, viale delle Milizie n. 9;
contro
Ministero Istruzione Merito, Usr Campania Ambito Territoriale Napoli Uff Iv, non costituiti in giudizio;
Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in MA, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del D.M. MIUR n. 83 del 10.10.2008 - avente efficacia generale su tutto il territorio nazionale - nella parte in cui, illegittimamente, vieta la costituzione e approvazione di più di una classe collaterale per ciclo, come posta a base delle note oggi parimenti gravate dell’USR Campania, Ufficio VI, Ambito Territoriale di Napoli, prot. n. 4131 del 31/03/2025 e prot. n. 5851 del 12/05/2025;
- della nota dell’USR Campania, Ufficio VI, Ambito Territoriale di Napoli, prot. n. 4131 del 31/03/2025, con cui non è stato autorizzato il funzionamento in regime di parità delle classi collaterali V, sez. C dell’Istituto Tecnico – sett. Tecnologico – ind. Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, V, sezz. C-D-E-F Ist. Tecnico – sett. Tecnologico –ind. Costruzioni Ambiente e Territorio, V, sezz. C-D-E-F Ist. Tecnico – sett. Tecnologico –ind. Informatica e Telecomunicazioni – art. Informatica, presso l’Istituto odierno ricorrente, in quanto ritenute in contrasto con il punto 4.8 del D.M. 83/2008;
- della nota dell’USR Campania, Ufficio VI, Ambito Territoriale di Napoli, prot. n. 5851 del 12/05/2025, con cui è stata confermata la non autorizzazione al funzionamento in regime di parità scolastica delle predette classi collaterali di cui alla nota prot. n. 4131 del 31/03/2025;
- della nota dell’USR Campania, Direzione Generale, prot. n. 46927 del 6/08/2024 recante disposizioni operative sul funzionamento scuole paritarie per l’a.s. 2024/2025 e, per quanto occorrer possa, della nota della Direzione Generale prot. n. 75169 del 22/11/2024, di contenuto ignoto in quanto non pubblicata;
- ove occorrer possa, della Circolare Ministeriale 18 marzo 2003, n. 31, Prot. n. 861, Dipartimento dei Servizi nel Territorio, Direzione Generale per l’Organizzazione dei Servizi nel Territorio Area della Parità Scolastica, avente ad oggetto: “Disposizioni e indicazioni per l’attuazione della Legge 10 marzo 2000, n. 62, in materia di parità scolastica”, nella parte in cui, illegittimamente, possa autorizzare l’interpretazione fornita dall’Amministrazione nelle note di cui sopra; del D.M. 267 del 29.11.2007 del Ministro dell’Istruzione, Regolamento recante “disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 2, del D.L. 5 Dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni nella legge 3 febbraio 2006, n. 27” (pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28/1/2008) nella parte in cui, illegittimamente, possa autorizzare l’interpretazione fornita dall’Amministrazione nelle note di cui sopra;
- nonché di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, anteriori e successivi, anche di estremi ignoti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. ND AS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe gli odierni ricorrenti hanno impugnato i seguenti atti:
- D.M. MIUR n. 83 del 10.10.2008 - avente efficacia generale su tutto il territorio nazionale - nella parte in cui, illegittimamente, vieta la costituzione e approvazione di più di una classe collaterale per ciclo, come posta a base delle note oggi parimenti gravate dell’USR Campania, Ufficio VI, Ambito Territoriale di Napoli, prot. n. 4131 del 31/03/2025 e prot. n. 5851 del 12/05/2025;
- nota dell’USR Campania, Ufficio VI, Ambito Territoriale di Napoli, prot. n. 4131 del 31/03/2025, con cui non è stato autorizzato il funzionamento in regime di parità delle classi collaterali V, sez. C dell’Istituto Tecnico – sett. Tecnologico – ind. Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, V, sezz. C-D-E-F Ist. Tecnico – sett. Tecnologico –ind. Costruzioni Ambiente e Territorio, V, sezz. C-D-E-F Ist. Tecnico – sett. Tecnologico –ind. Informatica e Telecomunicazioni – art. Informatica, presso l’Istituto odierno ricorrente, in quanto ritenute in contrasto con il punto 4.8 del D.M. 83/2008;
- nota dell’USR Campania, Ufficio VI, Ambito Territoriale di Napoli, prot. n. 5851 del 12/05/2025, con cui è stata confermata la non autorizzazione al funzionamento in regime di parità scolastica delle predette classi collaterali di cui alla nota prot. n. 4131 del 31/03/2025;
- nota dell’USR Campania, Direzione Generale, prot. n. 46927 del 6/08/2024 recante disposizioni operative sul funzionamento scuole paritarie per l’a.s. 2024/2025 e, per quanto occorrer possa, nota della Direzione Generale prot. n. 75169 del 22/11/2024, di contenuto ignoto in quanto non pubblicata;
- Circolare Ministeriale 18 marzo 2003, n. 31, Prot. n. 861, Dipartimento dei Servizi nel Territorio, Direzione Generale per l’Organizzazione dei Servizi nel Territorio Area della Parità Scolastica, avente ad oggetto: “Disposizioni e indicazioni per l’attuazione della Legge 10 marzo 2000, n. 62, in materia di parità scolastica”, nella parte in cui, illegittimamente, possa autorizzare l’interpretazione fornita dall’Amministrazione nelle note di cui sopra; del D.M. 267 del 29.11.2007 del Ministro dell’Istruzione, Regolamento recante “disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 2, del D.L. 5 Dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni nella legge 3 febbraio 2006, n. 27” (pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28/1/2008) nella parte in cui, illegittimamente, possa autorizzare l’interpretazione fornita dall’Amministrazione nelle note di cui sopra,
- Nonché tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, anteriori e successivi, anche di estremi ignoti.
Con memoria in data 12 gennaio 2026, i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
All’udienza del 18 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il Collegio prendere atto della dichiarazione del difensore dei ricorrenti e dichiara la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese di lite possono essere compensate per intero tra le parti in considerazione della risoluzione in via preliminare della vicenda processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in MA nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ND AS, Presidente, Estensore
Maria Rosaria Oliva, Referendario
RO Daniele Piro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ND AS |
IL SEGRETARIO