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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 31/01/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3492/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado di giudizio al n. 3492/2023 R.G.
TRA rapp.to e difeso come da mandato in atti dagli Avv.ti MANCO ANTONIO e Parte_1
MANCO VIOLA;
ATTORE
CONTRO
nella qualità di Impresa designata per la Puglia alla gestione dei Controparte_1
sinistri in carico al FGVS, in persona del suo procuratore p.t., rapp.ta e difesa come da mandato in atti dall'Avv. DE NARDIS FRANCESCA;
CONVENUTA
E
; Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione notificato il 5.05.2023, ha citato in giudizio Parte_1 Controparte_3
nella qualità di proprietario e conducente del motociclo Guzzi tg CP91513, nonché la
[...]
Compagnia assicurativa quale impresa designata per la Puglia, ex art. 286 d. lgs. CP_1
209/2005, a gestire i sinistri in carico al FGVS (tenuto conto che il mezzo di proprietà del era sprovvisto di assicurazione al momento dell'occorso), al fine di ottenere il CP_2
risarcimento dei danni patiti a seguito dell'incidente stradale verificatosi in data 7.03.2021, nel territorio del Comune di Corsano, sulla S.P. 358 Litoranea Otranto – S.M. di Leuca.
1 Nel dettaglio, il ha precisato la dinamica del sinistro nei termini che seguono: alle ore Pt_1
11:00 circa del 7.03.2021, allorquando era intento a percorrere la S.P. 358 Litoranea Otranto –
S.M. di Leuca, a bordo della propria bicicletta, è stato tamponato dal motociclo condotto dal
, il quale sopraggiungeva da tergo a velocità elevata. CP_2
In conseguenza del sinistro, l'attore ha riportato lesioni personali di cui chiede il risarcimento, in termini di danno patrimoniale e non patrimoniale.
Si è costituita la compagnia assicurativa, la quale ha concluso per l'infondatezza della domanda ed il rigetto della stessa.
È rimasto contumace . Controparte_3
A scioglimento di riserva, la causa è stata rinviata per p.c. e discussione al 12.12.2024, con un termine per note conclusive.
A tale ultima udienza, stante il carico di ruolo, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., considerato il pregresso deposito di memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda dell'attore è infondata e merita il rigetto.
Tenuto conto che “In tema di circolazione stradale, la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. trova applicazione anche nel caso di collisione tra autovettura e bicicletta” (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 07/12/2018, n. 31702), è indubbio che la domanda attorea rientri nell'alveo applicativo dell'art. 2054 c.c., trattandosi, nella specie, di un motociclo (quindi un mezzo a motore, sottoposto alle medesime regole di condotta di un'autovettura) ed una bicicletta.
Ciò posto, giova rammentare che, per costante giurisprudenza, soltanto l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità, nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. Cass., 4648/1999); il concorso di colpa può essere escluso, quindi, non solo quando il conducente abbia fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era, da parte sua, una reale possibilità di evitare l'incidente.
Per contro, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro, ove non sia stata da questo fornita la prova liberatoria, che non può derivare dal maggior grado di certezza raggiunto in ordine alla colpa del conducente
2 antagonista ma richiede il positivo accertamento, in concreto, dell'assenza di ogni possibile addebito (così Cass., 24860/2010; conf. Cass., 3193/2006; Cass., 477/2003; Cass., 5671/2000;
Cass., 11610/1992; per la giurisprudenza di merito cfr. Trib. Ascoli Piceno, 28.10.2016; Trib.
Cassino, 31.8.2016; Trib. Trento, 28.4.2011).
Una volta accertato che la condotta di uno solo dei due conducenti ha dato causa al fatto e che nessun addebito di colpa può muoversi all'altro, la cui condotta risulti conforme alle norme di circolazione e di comune prudenza, non vi è margine per ulteriori indagini (Cass., 1143/1981).
Ciò premesso in diritto, nella specie, non trova applicazione la regola sussidiaria di cui all'art. 2054 comma II c.c.
Difatti, dall'esame degli atti di causa, nonché dalla stessa prospettazione attorea, è emerso, a carico del , un comportamento contrario alle regole del Codice della Strada, tale per cui Pt_1
costui è da ritenersi unico responsabile del sinistro de quo.
Nel dettaglio, a carico del , deve ravvisarsi una violazione delle più basilari regole di Pt_1
circolazione, ed in particolare dell'art. 143 comma II C.d.S., norma cautelare ai sensi della quale
“i veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata”.
Ed infatti, la valutazione della documentazione versata in atti ha consentito di ricostruire la dinamica del sinistro nei termini che seguono.
In primo luogo, particolare rilievo merita la relazione di intervento redatta dai Carabinieri della stazione di Corsano (coperta da fede fidefacente con riferimento agli elementi direttamente accertati dai pubblici ufficiali;
così Cass., 3282/2006; conf. Cass. civ. Sez. III Sent., 17/07/2009, n.
16713; da ultimo Cass. civ. Sez. III Ord., 07/10/2022, n. 29320).
Orbene, dalla ricostruzione dei Carabinieri intervenuti, prodotta in giudizio dallo stesso attore, e non contestata sul punto, è emerso che l'impatto tra il velocipede e il motociclo è avvenuto “nella corsia di marcia con direzione Tricase Porto-S.M. di Leuca al centro della carreggiata” (cfr. relazione di incidente stradale prot. n. 5787/2021).
Del resto, la ricostruzione in questione trova conferma pure nelle dichiarazioni rese dallo stesso alle autorità intervenute, nonché dal testimone oculare. Pt_1
Il , infatti, in data 24.03.2021, ha reso dichiarazioni spontanee affermando “durante un Pt_1
tratto di strada rettilineo in lievi discesa, giravo lo sguardo verso dietro per vedere se ero sempre in compagnia dell'amico ed in tale frangente all'improvviso senza neanche accorgermi sono CP_4
3 stato investito da un motociclista che sopraggiungeva nella stessa direzione di marcia mentre io stavo alla guida della mia bici leggermente spostato al centro strada” (cfr. relazione incidente stradale prot. n. 5787/2021, redatta dai Carabinieri della stazione di Corsano).
La circostanza che il fosse spostato verso il centro della carreggiata trova conferma Pt_1
anche nelle dichiarazioni rese da , il quale ha spontaneamente dichiarato ai Testimone_1
Carabinieri di Corsano che “la scena che ho visto verificarsi quasi al centro della strada è stata di pezzi di biciletta che volavano” (cfr. relazione incidente stradale prot. n. 5787/2021, redatta dai
Carabinieri della stazione di Corsano).
Ulteriore conferma, circa la collocazione del al centro della carreggiata, è ravvisabile Pt_1
pure nelle foto allegate alla relazione in questione, nelle quali si distinguono chiaramente i segni di scarrocciamento presenti sull'asfalto (cfr. relazione incidente stradale prot. n. 5787/2021, redatta dai Carabinieri della stazione di Corsano).
Orbene, è verosimile che proprio l'aver rivolto lo sguardo all'indietro abbia provocato uno sbandamento del verso il centro della carreggiata, finendo per tagliare la strada al Pt_1
motociclista, che è plausibile fosse impegnato in una manovra di sorpasso della bici.
Del resto, va evidenziato che un'eventuale manovra di sorpasso da parte del non CP_2
poteva che essere effettuata nella corsia percorsa da entrambi i mezzi, essendo precluso al motociclo di utilizzare l'altra corsia, trattandosi di strada a doppio senso di circolazione.
Pertanto, a giudizio del Tribunale, non si è trattato di un tamponamento ma di una manovra improvvisa da parte del ciclista, il quale ha tagliato la strada al motociclista verosimilmente impegnato in una, consentita, manovra di sorpasso, resasi necessaria in ragione della differente velocità fisiologica dei mezzi (uno a motore e l'altro no).
In definitiva, per tutte le ragioni sin qui esposte, la domanda risarcitoria proposta da Parte_1
è infondata e merita il rigetto.
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza di e sono liquidate sulla base dei parametri Parte_1
minimi del DM 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, tenuto conto della natura squisitamente documentale dell'odierno giudizio, non essendosi svolta alcuna attività istruttoria, come pure del fatto che la causa si è risolta in punto di an della pretesa, senza quindi effettuare una valutazione specifica del quantum risarcitorio.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa n. 3492/2023 r.g., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede:
a) Rigetta la domanda attorea;
b) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di quale Parte_1 CP_1
impresa designata per la Puglia a gestire i sinistri in carico al FGVS, liquidate in euro
3.809,00 oltre spese documentate, forfettarie, IVA e CAP come per legge.
Lecce, 31.01.2025 Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Alessandra Delle Donne, con la supervisione del magistrato assegnatario.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado di giudizio al n. 3492/2023 R.G.
TRA rapp.to e difeso come da mandato in atti dagli Avv.ti MANCO ANTONIO e Parte_1
MANCO VIOLA;
ATTORE
CONTRO
nella qualità di Impresa designata per la Puglia alla gestione dei Controparte_1
sinistri in carico al FGVS, in persona del suo procuratore p.t., rapp.ta e difesa come da mandato in atti dall'Avv. DE NARDIS FRANCESCA;
CONVENUTA
E
; Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione notificato il 5.05.2023, ha citato in giudizio Parte_1 Controparte_3
nella qualità di proprietario e conducente del motociclo Guzzi tg CP91513, nonché la
[...]
Compagnia assicurativa quale impresa designata per la Puglia, ex art. 286 d. lgs. CP_1
209/2005, a gestire i sinistri in carico al FGVS (tenuto conto che il mezzo di proprietà del era sprovvisto di assicurazione al momento dell'occorso), al fine di ottenere il CP_2
risarcimento dei danni patiti a seguito dell'incidente stradale verificatosi in data 7.03.2021, nel territorio del Comune di Corsano, sulla S.P. 358 Litoranea Otranto – S.M. di Leuca.
1 Nel dettaglio, il ha precisato la dinamica del sinistro nei termini che seguono: alle ore Pt_1
11:00 circa del 7.03.2021, allorquando era intento a percorrere la S.P. 358 Litoranea Otranto –
S.M. di Leuca, a bordo della propria bicicletta, è stato tamponato dal motociclo condotto dal
, il quale sopraggiungeva da tergo a velocità elevata. CP_2
In conseguenza del sinistro, l'attore ha riportato lesioni personali di cui chiede il risarcimento, in termini di danno patrimoniale e non patrimoniale.
Si è costituita la compagnia assicurativa, la quale ha concluso per l'infondatezza della domanda ed il rigetto della stessa.
È rimasto contumace . Controparte_3
A scioglimento di riserva, la causa è stata rinviata per p.c. e discussione al 12.12.2024, con un termine per note conclusive.
A tale ultima udienza, stante il carico di ruolo, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., considerato il pregresso deposito di memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda dell'attore è infondata e merita il rigetto.
Tenuto conto che “In tema di circolazione stradale, la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. trova applicazione anche nel caso di collisione tra autovettura e bicicletta” (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 07/12/2018, n. 31702), è indubbio che la domanda attorea rientri nell'alveo applicativo dell'art. 2054 c.c., trattandosi, nella specie, di un motociclo (quindi un mezzo a motore, sottoposto alle medesime regole di condotta di un'autovettura) ed una bicicletta.
Ciò posto, giova rammentare che, per costante giurisprudenza, soltanto l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità, nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. Cass., 4648/1999); il concorso di colpa può essere escluso, quindi, non solo quando il conducente abbia fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era, da parte sua, una reale possibilità di evitare l'incidente.
Per contro, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro, ove non sia stata da questo fornita la prova liberatoria, che non può derivare dal maggior grado di certezza raggiunto in ordine alla colpa del conducente
2 antagonista ma richiede il positivo accertamento, in concreto, dell'assenza di ogni possibile addebito (così Cass., 24860/2010; conf. Cass., 3193/2006; Cass., 477/2003; Cass., 5671/2000;
Cass., 11610/1992; per la giurisprudenza di merito cfr. Trib. Ascoli Piceno, 28.10.2016; Trib.
Cassino, 31.8.2016; Trib. Trento, 28.4.2011).
Una volta accertato che la condotta di uno solo dei due conducenti ha dato causa al fatto e che nessun addebito di colpa può muoversi all'altro, la cui condotta risulti conforme alle norme di circolazione e di comune prudenza, non vi è margine per ulteriori indagini (Cass., 1143/1981).
Ciò premesso in diritto, nella specie, non trova applicazione la regola sussidiaria di cui all'art. 2054 comma II c.c.
Difatti, dall'esame degli atti di causa, nonché dalla stessa prospettazione attorea, è emerso, a carico del , un comportamento contrario alle regole del Codice della Strada, tale per cui Pt_1
costui è da ritenersi unico responsabile del sinistro de quo.
Nel dettaglio, a carico del , deve ravvisarsi una violazione delle più basilari regole di Pt_1
circolazione, ed in particolare dell'art. 143 comma II C.d.S., norma cautelare ai sensi della quale
“i veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata”.
Ed infatti, la valutazione della documentazione versata in atti ha consentito di ricostruire la dinamica del sinistro nei termini che seguono.
In primo luogo, particolare rilievo merita la relazione di intervento redatta dai Carabinieri della stazione di Corsano (coperta da fede fidefacente con riferimento agli elementi direttamente accertati dai pubblici ufficiali;
così Cass., 3282/2006; conf. Cass. civ. Sez. III Sent., 17/07/2009, n.
16713; da ultimo Cass. civ. Sez. III Ord., 07/10/2022, n. 29320).
Orbene, dalla ricostruzione dei Carabinieri intervenuti, prodotta in giudizio dallo stesso attore, e non contestata sul punto, è emerso che l'impatto tra il velocipede e il motociclo è avvenuto “nella corsia di marcia con direzione Tricase Porto-S.M. di Leuca al centro della carreggiata” (cfr. relazione di incidente stradale prot. n. 5787/2021).
Del resto, la ricostruzione in questione trova conferma pure nelle dichiarazioni rese dallo stesso alle autorità intervenute, nonché dal testimone oculare. Pt_1
Il , infatti, in data 24.03.2021, ha reso dichiarazioni spontanee affermando “durante un Pt_1
tratto di strada rettilineo in lievi discesa, giravo lo sguardo verso dietro per vedere se ero sempre in compagnia dell'amico ed in tale frangente all'improvviso senza neanche accorgermi sono CP_4
3 stato investito da un motociclista che sopraggiungeva nella stessa direzione di marcia mentre io stavo alla guida della mia bici leggermente spostato al centro strada” (cfr. relazione incidente stradale prot. n. 5787/2021, redatta dai Carabinieri della stazione di Corsano).
La circostanza che il fosse spostato verso il centro della carreggiata trova conferma Pt_1
anche nelle dichiarazioni rese da , il quale ha spontaneamente dichiarato ai Testimone_1
Carabinieri di Corsano che “la scena che ho visto verificarsi quasi al centro della strada è stata di pezzi di biciletta che volavano” (cfr. relazione incidente stradale prot. n. 5787/2021, redatta dai
Carabinieri della stazione di Corsano).
Ulteriore conferma, circa la collocazione del al centro della carreggiata, è ravvisabile Pt_1
pure nelle foto allegate alla relazione in questione, nelle quali si distinguono chiaramente i segni di scarrocciamento presenti sull'asfalto (cfr. relazione incidente stradale prot. n. 5787/2021, redatta dai Carabinieri della stazione di Corsano).
Orbene, è verosimile che proprio l'aver rivolto lo sguardo all'indietro abbia provocato uno sbandamento del verso il centro della carreggiata, finendo per tagliare la strada al Pt_1
motociclista, che è plausibile fosse impegnato in una manovra di sorpasso della bici.
Del resto, va evidenziato che un'eventuale manovra di sorpasso da parte del non CP_2
poteva che essere effettuata nella corsia percorsa da entrambi i mezzi, essendo precluso al motociclo di utilizzare l'altra corsia, trattandosi di strada a doppio senso di circolazione.
Pertanto, a giudizio del Tribunale, non si è trattato di un tamponamento ma di una manovra improvvisa da parte del ciclista, il quale ha tagliato la strada al motociclista verosimilmente impegnato in una, consentita, manovra di sorpasso, resasi necessaria in ragione della differente velocità fisiologica dei mezzi (uno a motore e l'altro no).
In definitiva, per tutte le ragioni sin qui esposte, la domanda risarcitoria proposta da Parte_1
è infondata e merita il rigetto.
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza di e sono liquidate sulla base dei parametri Parte_1
minimi del DM 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, tenuto conto della natura squisitamente documentale dell'odierno giudizio, non essendosi svolta alcuna attività istruttoria, come pure del fatto che la causa si è risolta in punto di an della pretesa, senza quindi effettuare una valutazione specifica del quantum risarcitorio.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa n. 3492/2023 r.g., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede:
a) Rigetta la domanda attorea;
b) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di quale Parte_1 CP_1
impresa designata per la Puglia a gestire i sinistri in carico al FGVS, liquidate in euro
3.809,00 oltre spese documentate, forfettarie, IVA e CAP come per legge.
Lecce, 31.01.2025 Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Alessandra Delle Donne, con la supervisione del magistrato assegnatario.
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