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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 11526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11526 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23459/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 23459/2023 R.G. avente ad oggetto: contratti ed obbligazioni varie
TRA
), Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e ( ), rappresentati e difesi dagli C.F._2 Parte_3 C.F._3 avv. ti Pietro Volpe ( ) e LA Esposito ( ), presso C.F._4 C.F._5 lo studio della quale ultima, in Napoli, via Massimo Stanzione n. 12, sono elettivamente domiciliati
OPPONENTI
E
), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 procuratrice di ( ), rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Iollo Controparte_3 P.IVA_2
presso il domicilio digitale del quale C.F._6
è elettivamente domiciliata Email_1
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Gli opponenti hanno precisato le conclusioni come da memoria depositata il 3.11.2025.
L'opposta ha precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 2.12.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , e hanno proposto opposizione avverso il Parte_1 Parte_2 Parte_3 decreto n. 5186/2023 mediante il quale questo Tribunale ha loro ingiunto il pagamento (in solido)
pagina 1 di 7 della somma di euro 928.814,77 oltre interessi e spese del procedimento monitorio quali soci illimitatamente responsabili della (già Controparte_4 Controparte_5
che, il 14 febbraio 2006, ha concluso (unitamente a con SA LO CO
[...] CP_6 di Napoli s.p.a. contratto di mutuo fondiario (atto per notar n. 8880 racc. n. 3714) cui Persona_1 ha fatto seguito atto di erogazione e quietanza del 30 luglio 2007 (sempre per notaio n. Persona_1
9738 racc. n. 4214 per notar . Gli opponenti hanno: 1) contestato “che tra i crediti ceduti da Per_1
a rientri il credito oggi azionato in loro danno” (p. 2 Controparte_7 Controparte_3 dell'atto di citazione) essendosi la controparte limitata a depositare il solo estratto della Gazzetta
Ufficiale (dal quale risulta che “I crediti ceduti sono specificamente indicati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più crediti vantati dalla
Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto. Tale lista è pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet www.intesasanpaolo.com fino alla loro estinzione”) che identifica i singoli crediti ceduti in blocco mediante rinvio ad una lista di crediti consultabile dal sito www.intesasanpaolo.com (doc. 03) che, in realtà, “non include affatto esplicitamente e specificamente il credito oggi litigioso, limitandosi ad elencare una serie di codici, numeri e definizioni astruse adottate da e del tutto ignote agli opponenti senza alcuna Controparte_8 loro colpa, le quali non dimostrano affatto che la cessione di credito intervenuta tra
[...]
e includa anche il credito litigioso oggetto dell'odierna Controparte_7 Controparte_3 opposizione” (p. 2 dell'atto di citazione). Ancora, secondo i , la documentazione prodotta Pt_1 neppure consente di verificare l'attuale titolarità del credito in capo a (la quale - Controparte_3 secondo quanto frequentemente accade con riferimento a crediti deteriorati- ben avrebbe potuto ulteriormente cedere il credito ad altro soggetto); 2) dedotto che l'“iniziativa giudiziaria in danno dei soci oggi opponenti risulta inammissibile, prematura, intempestiva, ridondante ed ingiustamente pregiudizievole in danno degli odierni attori, anche a mente del combinato disposto degli artt. 2291
e 2304 del Codice Civile” (p. 4 dell'atto di citazione in opposizione) stante la pendenza, innanzi al
Tribunale di Napoli Nord (RGE n. 614/2018), di espropriazione avente ad oggetto bene immobile
(sul quale è stata iscritta ipoteca in favore di SA LO CO di Napoli s.p.a.) il cui valore è stato quantificato dal perito del Tribunale in euro 3.430.427,65; 3) dedotto che, secondo quanto risulta pure dal ricorso monitorio, il mutuo fondiario è stato concesso anche alla CP_6
(successivamente fallita), sì che l'entità del credito ben può essere inferiore a fronte delle somme ricavate dalla banca in conseguenza della (eventuale) insinuazione al passivo della mutuataria;
4) dedotto che il credito per interessi (pari al complessivo importo di euro 222.938,09 -somma di euro pagina 2 di 7 51.775,45 per interessi corrispettivi, di euro 50.952,06 per interessi di mora “conto economico” e di euro 120.210,58 per interessi di mora “conto ordine”) non sussiste sia perché “nel totale silenzio avversario ed in assenza di ogni calcolo analitico” (p. 5 della citazione) non è dato comprendere come lo stesso sia stato quantificato, sia perché -comunque- risulta maturato il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c.
mandataria di eccepita la tardività dell'opposizione proposta da Controparte_1 Controparte_3
e (eccezione rinunziata con la memoria depositata ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 171ter, n. 2 c.p.c.), ha chiesto di rigettare l'opposizione deducendo: i) che la contestazione sopra riportata al n. 1) non tiene conto delle peculiarità delle operazioni di cessione di crediti n blocco rispetto alle cessioni di singolo credito e che, in ogni caso, la stessa è destinata ad essere superata a fronte della produzione (che la parte si è riservata di compiere in uno al deposito delle memorie istruttorie) di dichiarazione di cessione da parte della cedente contenente pure lo specifico
NDG riferito alla posizione creditoria oggetto di causa;
ii) che, mediante il motivo di opposizione sopra riportato al n. 2) “controparte clamorosamente confonde la necessità del beneficio dell'escussione prevista dall'art. 2304 c.c. in sede esecutiva con la libertà di invocare la responsabilità solidale in via di cognizione e acquisizione di un titolo giudiziale” (p. 8 della comparsa di costituzione e risposta); iii) che, incomprensibile la doglianza relativa alla mancata prova dell'entità del credito per interessi “atteso che il titolo (contratto di mutuo per notar Per_1 del 14/2/2006 e il successivo atto di erogazione e quietanza del 30/7/2007) contiene tutte le pattuizioni in ordine alla quantificazione e modalità di restituzione degli interessi” (p. 9 della comparsa di costituzione e risposta), risulta altresì infondata l'eccezione di prescrizione, sia perché il relativo dies a quo decorre dalla data di scadenza dell'ultima rata, sia perché (stante l'art. 1310 c.c.) la prescrizione deve ritenersi interrotta a fronte delle iniziative assunte nei confronti della debitrice principale.
Concessa la provvisoria esecuzione, assegnato il termine per l'instaurazione della mediazione obbligatoria (il 24.9.2024 la parte opposta ha depositato verbale negativo di mediazione per mancata comparizione della parte invitata), è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni che si è tenuta il giorno 2 dicembre 2025 allorquando la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
2. L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
2.1. Dato atto della rinunzia all'eccezione di tardività dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. promossa da e (eccezione fondata su un erroneo calcolo dei termini -cfr. Parte_1 Parte_2
pagina 3 di 7 memoria dall'opposta depositata ai sensi dell'art. 171ter, n. 2, c.p.c.), il motivo di opposizione sopra riportato al n. 1) non può essere condiviso.
Mediante tale doglianza, la parte ha inteso contestare non la conclusione del contratto di cessione di Contr crediti in blocco, ma la sola inclusione, tra i crediti ceduti, di quello vantato nei confronti di di
(su tale distinzione si veda, tra le altre, Cass., sez. 3, ord. 22 giugno 2023, n. Controparte_4
17944). Tanto premesso, non può non rilevarsi come lo stesso precedente di legittimità (Cass., sez.
3, ord. 22 giugno 2023, n. 17944 -conforme, tra le altre, Cass., sez. 3, ord. 25 luglio 2025, n. 21279) citato dagli opponenti, lungi dal richiedere -ai fini della prova del trasferimento del credito- il deposito del contratto, consenta di provare la cessione anche mediante presunzioni. Una simile prova deve ritenersi offerta nel presente giudizio sulla base della dichiarazione di cessione resa dalla cedente e prodotta dalla odierna opposta in allegato alla memoria ex art. 171ter, n. 2, c.p.c.; dichiarazione (redatta su modello intestato ad , recante data 22.01.2024 e firma di Controparte_7 tale ) mediante la quale (anche attraverso riferimento a numero NDG conforme a quello Per_2 riportato alla pagina 164 dell'elenco dei crediti ceduti scaricato sul sito indicato in Gazzetta
Ufficiale -elenco depositato dagli odierni opponenti quale documento 3) la cedente ha confermato di aver trasferito il credito derivante dal mutuo sopra richiamato a I dubbi prospettati Controparte_3 dai con riferimento alla paternità di una simile dichiarazione devono ritenersi fugati alla luce Pt_1 della procura da conferita, tra gli altri, alla propria dipendente Controparte_7 CP_9
; procura depositata dall'odierna opposta in allegato alla memoria regolata dall'art. 171ter,
[...]
n. 3, c.p.c. Tale produzione, a dispetto di quanto argomentato dagli opponenti, non può considerarsi tardiva, risultando in realtà la stessa tesa a superare le eccezioni svolte dalla controparte nella memoria depositata ai sensi dell'art. 171ter, n. 2, c.p.c. (eccezioni rispetto alle quali il documento vale quale prova contraria).
Fermo il carattere assorbente del rilievo che precede, è peraltro appena il caso di osservare come la cessione del credito oggetto di causa possa, sempre in via presuntiva, comunque desumersi pure alla luce dei seguenti, concorrenti elementi: i) la conoscenza, da parte dell'odierna opposta, tanto della instaurazione (su iniziativa della cedente) di espropriazione immobiliare su bene della debitrice principale, quanto dello stato della stessa espropriazione;
ii) la disponibilità, da parte dell'opposta, del contratto di mutuo e dell'atto di erogazione a quietanza (si veda, tra l'altro, l'attestazione di conformità resa dal difensore dell'opposta risultante dalla pagina 56 del file prodotto già in sede monitoria); iii) il fatto che, nonostante il lungo tempo trascorso (e l'entità del credito), gli opponenti non hanno dedotto di aver ricevuto richiesta di pagamento da parte di altro soggetto.
pagina 4 di 7 La doglianza qui in esame risulta, infine, inammissibile nella parte in cui i hanno prospettato Pt_1 la possibilità di una ulteriore cessione effettuata da (la quale non potrebbe, quindi, Controparte_3 ritenersi più attuale titolare del credito). Premesso che tale deduzione risulta in contrasto con l'asserita, mancata inclusione tra i crediti ceduti in blocco di quello oggetto del presente giudizio, non può non rilevarsi come la stessa sia formulata in termini di mera eventualità (avendo riguardo, in particolare, alla rapidità con la quale -in genere- circolano i crediti deteriorati) e, quindi, risulti inammissibile già solo in fatto (poiché, appunto, formulata su un assunto in fatto neppure prospettato come certo).
2.2. Anche il motivo di opposizione sopra indicato al n. 2) risulta infondato essendo in proposito sufficiente richiamare il condiviso orientamento giurisprudenziale (ben noto pure agli opponenti) secondo il quale “Il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito” (Cass., sez. 3, ord. 16 ottobre 2020, n.
22629). Né, come auspicato dai , un simile (consolidato) orientamento risulta superabile alla Pt_1 luce di una lettura costituzionalmente orientata delle norme applicabili. La giurisprudenza richiamata risulta infatti conforme a principi (anche costituzionali) di ragionevolezza e proporzionalità nella misura in cui, ferma la prioritaria responsabilità patrimoniale della società (con conseguente tutela anche dei soci -destinati ad essere escussi solo una volta risultata infruttuosa l'espropriazione radicata nei confronti della società), consente al creditore di conseguire immediatamente (così da non dover attendere, al fine dell'instaurazione del relativo procedimento,
l'esito di un -potenzialmente assai lungo- processo di espropriazione) un titolo esecutivo spendibile
(ferma l'immediata possibilità di procedere ad iscrizione di ipoteca) solo una volta escusso il patrimonio della società.
3. La doglianza sopra riportata al n. 3) non può essere accolta. Non avendo gli opponenti dedotto
(prima ancora che provato) la (almeno parziale) realizzazione del credito azionato in sede monitoria,
l'entità del diritto vantato da nel ricorso depositato ai sensi degli artt. 633 ss. c.p.c. Controparte_3 non può (anche alla luce della natura solidale del debito) che essere confermata.
4. Il motivo di opposizione sopra indicato al n. 4) deve essere rigettato.
pagina 5 di 7 4.1. In quanto relativa a questione preliminare di merito (tra le altre, Cass., S. U., sent. 11 gennaio
2008, n. 581), deve essere in primis esaminata l'eccezione di prescrizione del credito relativo agli interessi. Tale eccezione va rigettata risultando fondata su una norma (art. 2948, n. 4, c.c.) che condivisa giurisprudenza di legittimità ritiene non applicabile con riferimento all'obbligazione di pagamento di interessi dovuti sulla base di un contratto di mutuo (tra le altre, Cass., sez. 1, sent. 8 agosto 2013, n. 18951). Tale circostanza vale, di per sé, a giustificare il rigetto della sollevata eccezione, essendo peraltro appena il caso di osservare, ad abundantiam, come: i) con riferimento al contratto di mutuo “l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.” (Cass., sez. 3, ord. 10 febbraio 2023, n. 4232, conf., tra le altre, Cass., sez. 3, sent. 30 agosto 2011, n. 17798 e Cass., sez. 3, sent. 3 febbraio 1994, n. 1110);
ii) in relazione al contratto sotteso al ricorso monitorio non sia stata allegata la risoluzione, sì che, tenuto conto della pattuita durata (120 mesi) e della giurisprudenza da ultimo richiamata, la domanda ai sensi degli artt. 633 ss. c.p.c. non può che ritenersi formulata allorquando non era ancora maturato il termine decennale di prescrizione.
Fermo il carattere assorbente delle considerazioni che precedono, non può peraltro non osservarsi
(ed anche tale circostanza vale ad escludere la fondatezza dell'eccezione qui in esame) che la prescrizione nei confronti degli odierni opponenti è stata interrotta ai sensi dell'art. 1310 c.c. per effetto (almeno) dell'instaurazione, nel 2018, dell'espropriazione immobiliare iscritta con RGE n.
614/2018 innanzi al Tribunale di Napoli Nord.
4.2. Anche la doglianza svolta con riferimento all'entità del debito per interessi non può essere condivisa.
Richiamata la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a provare il titolo del proprio diritto e ad allegare l'altrui inadempimento, spettando invece al debitore la prova del fatto (almeno parzialmente) estintivo del credito (tra le tantissime, Cass., S. U., sent. 30 ottobre 2001, n. 13533), è appena il caso di osservare come sia stato pienamente provato (cfr. contratto di mutuo) il titolo del credito ed allegato (in modo peraltro neppure generico -si veda, in particolare, il documento 9 depositato in sede monitoria)
l'inadempimento e come i debitori non abbiano provato l'estinzione del diritto della controparte (né, per la verità, offerto una diversa quantificazione del credito nonostante la puntuale individuazione pagina 6 di 7 dei parametri alla stregua dei quali è stata pattuita la quantificazione degli interessi corrispettivi e moratori -artt. 1, 2 e 3 del contratto di mutuo).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi ridotti della metà (considerata l'attività svolta e la semplicità delle questioni esaminate) previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 1.000.000,00
P.Q.M.
Il Tribunale, a definizione del giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'esecutività del decreto ingiuntivo n.
5186/2023 di questo Tribunale;
2) condanna , e al pagamento, in solido, Parte_1 Parte_2 Parte_3 in favore di delle spese del presente giudizio che liquida in euro Controparte_3
14.598,00, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 9 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 23459/2023 R.G. avente ad oggetto: contratti ed obbligazioni varie
TRA
), Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e ( ), rappresentati e difesi dagli C.F._2 Parte_3 C.F._3 avv. ti Pietro Volpe ( ) e LA Esposito ( ), presso C.F._4 C.F._5 lo studio della quale ultima, in Napoli, via Massimo Stanzione n. 12, sono elettivamente domiciliati
OPPONENTI
E
), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 procuratrice di ( ), rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Iollo Controparte_3 P.IVA_2
presso il domicilio digitale del quale C.F._6
è elettivamente domiciliata Email_1
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Gli opponenti hanno precisato le conclusioni come da memoria depositata il 3.11.2025.
L'opposta ha precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 2.12.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , e hanno proposto opposizione avverso il Parte_1 Parte_2 Parte_3 decreto n. 5186/2023 mediante il quale questo Tribunale ha loro ingiunto il pagamento (in solido)
pagina 1 di 7 della somma di euro 928.814,77 oltre interessi e spese del procedimento monitorio quali soci illimitatamente responsabili della (già Controparte_4 Controparte_5
che, il 14 febbraio 2006, ha concluso (unitamente a con SA LO CO
[...] CP_6 di Napoli s.p.a. contratto di mutuo fondiario (atto per notar n. 8880 racc. n. 3714) cui Persona_1 ha fatto seguito atto di erogazione e quietanza del 30 luglio 2007 (sempre per notaio n. Persona_1
9738 racc. n. 4214 per notar . Gli opponenti hanno: 1) contestato “che tra i crediti ceduti da Per_1
a rientri il credito oggi azionato in loro danno” (p. 2 Controparte_7 Controparte_3 dell'atto di citazione) essendosi la controparte limitata a depositare il solo estratto della Gazzetta
Ufficiale (dal quale risulta che “I crediti ceduti sono specificamente indicati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più crediti vantati dalla
Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto. Tale lista è pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet www.intesasanpaolo.com fino alla loro estinzione”) che identifica i singoli crediti ceduti in blocco mediante rinvio ad una lista di crediti consultabile dal sito www.intesasanpaolo.com (doc. 03) che, in realtà, “non include affatto esplicitamente e specificamente il credito oggi litigioso, limitandosi ad elencare una serie di codici, numeri e definizioni astruse adottate da e del tutto ignote agli opponenti senza alcuna Controparte_8 loro colpa, le quali non dimostrano affatto che la cessione di credito intervenuta tra
[...]
e includa anche il credito litigioso oggetto dell'odierna Controparte_7 Controparte_3 opposizione” (p. 2 dell'atto di citazione). Ancora, secondo i , la documentazione prodotta Pt_1 neppure consente di verificare l'attuale titolarità del credito in capo a (la quale - Controparte_3 secondo quanto frequentemente accade con riferimento a crediti deteriorati- ben avrebbe potuto ulteriormente cedere il credito ad altro soggetto); 2) dedotto che l'“iniziativa giudiziaria in danno dei soci oggi opponenti risulta inammissibile, prematura, intempestiva, ridondante ed ingiustamente pregiudizievole in danno degli odierni attori, anche a mente del combinato disposto degli artt. 2291
e 2304 del Codice Civile” (p. 4 dell'atto di citazione in opposizione) stante la pendenza, innanzi al
Tribunale di Napoli Nord (RGE n. 614/2018), di espropriazione avente ad oggetto bene immobile
(sul quale è stata iscritta ipoteca in favore di SA LO CO di Napoli s.p.a.) il cui valore è stato quantificato dal perito del Tribunale in euro 3.430.427,65; 3) dedotto che, secondo quanto risulta pure dal ricorso monitorio, il mutuo fondiario è stato concesso anche alla CP_6
(successivamente fallita), sì che l'entità del credito ben può essere inferiore a fronte delle somme ricavate dalla banca in conseguenza della (eventuale) insinuazione al passivo della mutuataria;
4) dedotto che il credito per interessi (pari al complessivo importo di euro 222.938,09 -somma di euro pagina 2 di 7 51.775,45 per interessi corrispettivi, di euro 50.952,06 per interessi di mora “conto economico” e di euro 120.210,58 per interessi di mora “conto ordine”) non sussiste sia perché “nel totale silenzio avversario ed in assenza di ogni calcolo analitico” (p. 5 della citazione) non è dato comprendere come lo stesso sia stato quantificato, sia perché -comunque- risulta maturato il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c.
mandataria di eccepita la tardività dell'opposizione proposta da Controparte_1 Controparte_3
e (eccezione rinunziata con la memoria depositata ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 171ter, n. 2 c.p.c.), ha chiesto di rigettare l'opposizione deducendo: i) che la contestazione sopra riportata al n. 1) non tiene conto delle peculiarità delle operazioni di cessione di crediti n blocco rispetto alle cessioni di singolo credito e che, in ogni caso, la stessa è destinata ad essere superata a fronte della produzione (che la parte si è riservata di compiere in uno al deposito delle memorie istruttorie) di dichiarazione di cessione da parte della cedente contenente pure lo specifico
NDG riferito alla posizione creditoria oggetto di causa;
ii) che, mediante il motivo di opposizione sopra riportato al n. 2) “controparte clamorosamente confonde la necessità del beneficio dell'escussione prevista dall'art. 2304 c.c. in sede esecutiva con la libertà di invocare la responsabilità solidale in via di cognizione e acquisizione di un titolo giudiziale” (p. 8 della comparsa di costituzione e risposta); iii) che, incomprensibile la doglianza relativa alla mancata prova dell'entità del credito per interessi “atteso che il titolo (contratto di mutuo per notar Per_1 del 14/2/2006 e il successivo atto di erogazione e quietanza del 30/7/2007) contiene tutte le pattuizioni in ordine alla quantificazione e modalità di restituzione degli interessi” (p. 9 della comparsa di costituzione e risposta), risulta altresì infondata l'eccezione di prescrizione, sia perché il relativo dies a quo decorre dalla data di scadenza dell'ultima rata, sia perché (stante l'art. 1310 c.c.) la prescrizione deve ritenersi interrotta a fronte delle iniziative assunte nei confronti della debitrice principale.
Concessa la provvisoria esecuzione, assegnato il termine per l'instaurazione della mediazione obbligatoria (il 24.9.2024 la parte opposta ha depositato verbale negativo di mediazione per mancata comparizione della parte invitata), è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni che si è tenuta il giorno 2 dicembre 2025 allorquando la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
2. L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
2.1. Dato atto della rinunzia all'eccezione di tardività dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. promossa da e (eccezione fondata su un erroneo calcolo dei termini -cfr. Parte_1 Parte_2
pagina 3 di 7 memoria dall'opposta depositata ai sensi dell'art. 171ter, n. 2, c.p.c.), il motivo di opposizione sopra riportato al n. 1) non può essere condiviso.
Mediante tale doglianza, la parte ha inteso contestare non la conclusione del contratto di cessione di Contr crediti in blocco, ma la sola inclusione, tra i crediti ceduti, di quello vantato nei confronti di di
(su tale distinzione si veda, tra le altre, Cass., sez. 3, ord. 22 giugno 2023, n. Controparte_4
17944). Tanto premesso, non può non rilevarsi come lo stesso precedente di legittimità (Cass., sez.
3, ord. 22 giugno 2023, n. 17944 -conforme, tra le altre, Cass., sez. 3, ord. 25 luglio 2025, n. 21279) citato dagli opponenti, lungi dal richiedere -ai fini della prova del trasferimento del credito- il deposito del contratto, consenta di provare la cessione anche mediante presunzioni. Una simile prova deve ritenersi offerta nel presente giudizio sulla base della dichiarazione di cessione resa dalla cedente e prodotta dalla odierna opposta in allegato alla memoria ex art. 171ter, n. 2, c.p.c.; dichiarazione (redatta su modello intestato ad , recante data 22.01.2024 e firma di Controparte_7 tale ) mediante la quale (anche attraverso riferimento a numero NDG conforme a quello Per_2 riportato alla pagina 164 dell'elenco dei crediti ceduti scaricato sul sito indicato in Gazzetta
Ufficiale -elenco depositato dagli odierni opponenti quale documento 3) la cedente ha confermato di aver trasferito il credito derivante dal mutuo sopra richiamato a I dubbi prospettati Controparte_3 dai con riferimento alla paternità di una simile dichiarazione devono ritenersi fugati alla luce Pt_1 della procura da conferita, tra gli altri, alla propria dipendente Controparte_7 CP_9
; procura depositata dall'odierna opposta in allegato alla memoria regolata dall'art. 171ter,
[...]
n. 3, c.p.c. Tale produzione, a dispetto di quanto argomentato dagli opponenti, non può considerarsi tardiva, risultando in realtà la stessa tesa a superare le eccezioni svolte dalla controparte nella memoria depositata ai sensi dell'art. 171ter, n. 2, c.p.c. (eccezioni rispetto alle quali il documento vale quale prova contraria).
Fermo il carattere assorbente del rilievo che precede, è peraltro appena il caso di osservare come la cessione del credito oggetto di causa possa, sempre in via presuntiva, comunque desumersi pure alla luce dei seguenti, concorrenti elementi: i) la conoscenza, da parte dell'odierna opposta, tanto della instaurazione (su iniziativa della cedente) di espropriazione immobiliare su bene della debitrice principale, quanto dello stato della stessa espropriazione;
ii) la disponibilità, da parte dell'opposta, del contratto di mutuo e dell'atto di erogazione a quietanza (si veda, tra l'altro, l'attestazione di conformità resa dal difensore dell'opposta risultante dalla pagina 56 del file prodotto già in sede monitoria); iii) il fatto che, nonostante il lungo tempo trascorso (e l'entità del credito), gli opponenti non hanno dedotto di aver ricevuto richiesta di pagamento da parte di altro soggetto.
pagina 4 di 7 La doglianza qui in esame risulta, infine, inammissibile nella parte in cui i hanno prospettato Pt_1 la possibilità di una ulteriore cessione effettuata da (la quale non potrebbe, quindi, Controparte_3 ritenersi più attuale titolare del credito). Premesso che tale deduzione risulta in contrasto con l'asserita, mancata inclusione tra i crediti ceduti in blocco di quello oggetto del presente giudizio, non può non rilevarsi come la stessa sia formulata in termini di mera eventualità (avendo riguardo, in particolare, alla rapidità con la quale -in genere- circolano i crediti deteriorati) e, quindi, risulti inammissibile già solo in fatto (poiché, appunto, formulata su un assunto in fatto neppure prospettato come certo).
2.2. Anche il motivo di opposizione sopra indicato al n. 2) risulta infondato essendo in proposito sufficiente richiamare il condiviso orientamento giurisprudenziale (ben noto pure agli opponenti) secondo il quale “Il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito” (Cass., sez. 3, ord. 16 ottobre 2020, n.
22629). Né, come auspicato dai , un simile (consolidato) orientamento risulta superabile alla Pt_1 luce di una lettura costituzionalmente orientata delle norme applicabili. La giurisprudenza richiamata risulta infatti conforme a principi (anche costituzionali) di ragionevolezza e proporzionalità nella misura in cui, ferma la prioritaria responsabilità patrimoniale della società (con conseguente tutela anche dei soci -destinati ad essere escussi solo una volta risultata infruttuosa l'espropriazione radicata nei confronti della società), consente al creditore di conseguire immediatamente (così da non dover attendere, al fine dell'instaurazione del relativo procedimento,
l'esito di un -potenzialmente assai lungo- processo di espropriazione) un titolo esecutivo spendibile
(ferma l'immediata possibilità di procedere ad iscrizione di ipoteca) solo una volta escusso il patrimonio della società.
3. La doglianza sopra riportata al n. 3) non può essere accolta. Non avendo gli opponenti dedotto
(prima ancora che provato) la (almeno parziale) realizzazione del credito azionato in sede monitoria,
l'entità del diritto vantato da nel ricorso depositato ai sensi degli artt. 633 ss. c.p.c. Controparte_3 non può (anche alla luce della natura solidale del debito) che essere confermata.
4. Il motivo di opposizione sopra indicato al n. 4) deve essere rigettato.
pagina 5 di 7 4.1. In quanto relativa a questione preliminare di merito (tra le altre, Cass., S. U., sent. 11 gennaio
2008, n. 581), deve essere in primis esaminata l'eccezione di prescrizione del credito relativo agli interessi. Tale eccezione va rigettata risultando fondata su una norma (art. 2948, n. 4, c.c.) che condivisa giurisprudenza di legittimità ritiene non applicabile con riferimento all'obbligazione di pagamento di interessi dovuti sulla base di un contratto di mutuo (tra le altre, Cass., sez. 1, sent. 8 agosto 2013, n. 18951). Tale circostanza vale, di per sé, a giustificare il rigetto della sollevata eccezione, essendo peraltro appena il caso di osservare, ad abundantiam, come: i) con riferimento al contratto di mutuo “l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.” (Cass., sez. 3, ord. 10 febbraio 2023, n. 4232, conf., tra le altre, Cass., sez. 3, sent. 30 agosto 2011, n. 17798 e Cass., sez. 3, sent. 3 febbraio 1994, n. 1110);
ii) in relazione al contratto sotteso al ricorso monitorio non sia stata allegata la risoluzione, sì che, tenuto conto della pattuita durata (120 mesi) e della giurisprudenza da ultimo richiamata, la domanda ai sensi degli artt. 633 ss. c.p.c. non può che ritenersi formulata allorquando non era ancora maturato il termine decennale di prescrizione.
Fermo il carattere assorbente delle considerazioni che precedono, non può peraltro non osservarsi
(ed anche tale circostanza vale ad escludere la fondatezza dell'eccezione qui in esame) che la prescrizione nei confronti degli odierni opponenti è stata interrotta ai sensi dell'art. 1310 c.c. per effetto (almeno) dell'instaurazione, nel 2018, dell'espropriazione immobiliare iscritta con RGE n.
614/2018 innanzi al Tribunale di Napoli Nord.
4.2. Anche la doglianza svolta con riferimento all'entità del debito per interessi non può essere condivisa.
Richiamata la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a provare il titolo del proprio diritto e ad allegare l'altrui inadempimento, spettando invece al debitore la prova del fatto (almeno parzialmente) estintivo del credito (tra le tantissime, Cass., S. U., sent. 30 ottobre 2001, n. 13533), è appena il caso di osservare come sia stato pienamente provato (cfr. contratto di mutuo) il titolo del credito ed allegato (in modo peraltro neppure generico -si veda, in particolare, il documento 9 depositato in sede monitoria)
l'inadempimento e come i debitori non abbiano provato l'estinzione del diritto della controparte (né, per la verità, offerto una diversa quantificazione del credito nonostante la puntuale individuazione pagina 6 di 7 dei parametri alla stregua dei quali è stata pattuita la quantificazione degli interessi corrispettivi e moratori -artt. 1, 2 e 3 del contratto di mutuo).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi ridotti della metà (considerata l'attività svolta e la semplicità delle questioni esaminate) previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 1.000.000,00
P.Q.M.
Il Tribunale, a definizione del giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'esecutività del decreto ingiuntivo n.
5186/2023 di questo Tribunale;
2) condanna , e al pagamento, in solido, Parte_1 Parte_2 Parte_3 in favore di delle spese del presente giudizio che liquida in euro Controparte_3
14.598,00, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 9 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
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