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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/11/2025, n. 3247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3247 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3541/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
EL LO Presidente rel.
Beatrice Siccardi Consigliere
Elisa Fazzini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3541/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), rappresentato dalla procuratrice speciale Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in PIAZZA VELASCA 8 20122 MILANO presso lo Parte_2 studio dell'avv. COMBA FEDERICO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 entrambe elettivamente domiciliate in PIAZZA FILIPPO MEDA, 3 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. MARUFFI FRANCESCO, che le rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATE
Conclusioni
Per , rappresentato dalla procuratrice speciale Parte_1 Parte_2
Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Milano,
pagina 1 di 18 respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi, delle causali e delle ragioni esposti in atto, in riforma della impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Milano,
CON RIFERIMENTO AL PRIMO MOTIVO DI APPELLO:
In relazione al contratto di finanziamento mediante cessione del quinto sottoscritto da Pt_1 in data 20.03.2008, NEL MERITO: a) accertare e dichiarare che con il contratto di
[...] finanziamento è stato pattuito e/o promesso un TEG usurario per effetto della inclusione anche delle spese di assicurazione ex DPR 180/1950; b) dichiarare la nullità della relativa clausola contrattuale con conseguente gratuità del contratto di finanziamento ex art. 1815 c.c.; c) condannare
[...]
e/o a rimborsare a tutti gli oneri da Controparte_1 Controparte_1 Parte_1 quest'ultimo corrisposti in pendenza del rapporto contrattuale, pari a complessivi Euro 11.689,88 (in subordine i soli interessi pari ad Euro 2.659,08) o quella diversa somma quantificata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione, disponendo, giusto mandato all'incasso prodotto, che il pagamento avvenga a Parte_2
CON RIFERIMENTO AL SECONDO MOTIVO DI APPELLO:
In relazione al contratto di finanziamento mediante cessione del quinto sottoscritto da Pt_1 in data 20.03.2008, NEL MERITO: a) accertare e dichiarare l'inefficacia e/o la nullità
[...] della c.d. clausola di irripetibilità degli oneri siccome vessatoria ex artt. 33 e ss. Codice del Consumo
e/o lesiva di norma imperativa (art. 125 TUB); b) dichiarare che ha anticipatamente estinto Pt_1 il finanziamento;
c) condannare e/o a rimborsare a Controparte_1 Controparte_1 tutti gli oneri non maturati per effetto dell'anticipata estinzione del finanziamento, da Pt_1 calcolarsi secondo il metodo proporzionale, pari a complessivi Euro 2.063,55 o quella diversa somma quantificata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione, disponendo, giusto mandato all'incasso prodotto, che il pagamento avvenga a Parte_2
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio
IN VIA ISTRUTTORIA: fermo quanto evidenziato nella nota a pag. 15 dell'atto di citazione in appello, per mero scrupolo difensivo si chiede all'Ill.ma Corte di Appello di Milano, se ritenuto opportuno, di ammettere CTU al fine di calcolare il TEG pattuito e/o promesso con la sottoscrizione del contratto di finanziamento in esame, utilizzando la formula prescritta dalle Istruzioni di Banca d'Italia in tema di usura vigenti alla data di sottoscrizione del contratto, includendo tutti gli oneri collegati all'erogazione del credito, ivi incluse le spese di assicurazione ex DPR 180/1950, con la sola pagina 2 di 18 esclusione di imposte e tasse;
in caso di accertamento di un TEG usurario, quantificare tutti gli oneri corrisposti da in pendenza del rapporto contrattuale. Parte_1
Per e Controparte_1 Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, domanda, deduzione e argomentazione, sia di merito sia istruttoria, così
GIUDICARE
In via principale:
1) Rigettare integralmente l'appello ex adverso proposto nei confronti di e/o Controparte_1
in quanto infondato in fatto e in diritto, oltre che destituito di prova, per Controparte_1 tutti i motivi illustrati in atti e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 5852/2023 emessa dal Tribunale di Milano (Giudice dott. Guido Macripò) in data 12.07.2023;
In via subordinata, nella (non creduta) ipotesi in cui il Tribunale adito accolga, anche solo parzialmente, l'appello proposto dall'appellante, si ripropongono in questa sede tutte le conclusioni già rassegnate nel giudizio di primo grado:
2) In via preliminare:
a. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo a con Controparte_1 riferimento a tutte le domande svolte nei suoi confronti per i motivi di cui in atti e, preso atto dell'intervento volontario di , disporre l'estromissione di Controparte_1 Controparte_1
dal presente giudizio, per tutti i motivi illustrati in narrativa;
[...]
3) Nel merito, in via principale:
b. Rigettare integralmente tutte le domande attoree, sia di merito sia istruttorie, e in particolare tutte le domande di nullità della clausola del contratto di prestito dietro cessione del quinto dello stipendio, relativa agli interessi e, per l'effetto, rigettare tutte le domande di condanna di al pagamento CP_1 delle somme a detta del Ricorrente da esso indebitamente corrisposte;
4) In via subordinata:
c. Nella denegata ipotesi in cui la domanda di nullità della clausola del contratto di prestito dietro cessione del quinto dello stipendio, relativa agli interessi venisse accolta, limitare e contenere la condanna di al pagamento dei soli interessi. CP_1
In ogni caso:
pagina 3 di 18 5) Condannare e il Sig. all'integrale rimborso dei compensi, oltre spese Parte_2 Parte_1 generali nella misura del 15% oltre accessori di legge.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Antefatto
In data 20.3.2008 richiedeva a DE AR S.p.A. un finanziamento da Parte_1 rimborsarsi con cessione di quote mensili della pensione (doc. 3 appellante).
La richiesta, compilata su modulo predisposto da DE AR (che accordava il finanziamento), prevedeva:
-retribuzione globale ceduta: euro 22.320,00
-numero rate mensili: 120
-importo rata mensile: euro 186,00
-commissioni, oneri e spese varie, per un “saldo netto al cedente” di euro 16.067,63.
Il finanziato , conformemente a quanto previsto dalla clausola 5 delle Condizioni Generali del Pt_1 contratto di mutuo, aderiva ad una polizza collettiva, denominata Polizza in forma temporanea collettiva di rendita certa a premio unico a garanzia della cessione del quinto della pensione, versando il premio di euro 2.320,97 (doc. 5 appellata e doc. 3 appellante cit.).
Nel corso del rapporto il credito alla restituzione della somma mutuata veniva ceduto da DE
AR S.p.A. a RC BA LC, la quale in data 17.6.2015 inviava al mutuatario il conto preventivo anticipata estinzione (doc.17 appellata e doc. 4 appellante).
Il contratto di mutuo con cessione di quote della pensione veniva, quindi, estinto anticipatamente in data 30.6.2015 (doc. 5 appellante), con il versamento di euro 5.695,71, calcolati dalla Banca scomputando dall'importo residuo dovuto la somma di euro 331,10 a titolo di interessi e la somma di euro 231,83 a titolo di commissioni bancarie.
2. Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 6.7.2021 al Tribunale di Milano, Parte_2 nella dichiarata qualità di procuratore di agiva giudizialmente
contro
Parte_1 [...]
con sede in Milano, esponendo che aveva “sottoscritto con Controparte_1 Parte_1
EA RI PA (ora )” un contratto di finanziamento mediante Controparte_1 cessione del quinto.
pagina 4 di 18 La parte ricorrente adiva il Tribunale per ottenere, previo accertamento della nullità per usura della clausola del contratto determinativa degli interessi, il rimborso di quanto versato a titolo di interessi, commissioni e oneri e, in subordine, previo accertamento della nullità della clausola relativa alla regolazione degli effetti dell'estinzione anticipata, il rimborso dei costi up front e recurring.
La parte ricorrente riteneva, infatti, che gli interessi richiesti dalla mutuante superassero la soglia dell'usura, dovendosi tener conto, ai fini della determinazione del TEG, anche dei costi sostenuti per la stipulazione della polizza assicurativa;
sulla domanda subordinata, la parte ricorrente richiamava la normativa e la giurisprudenza nazionale e comunitaria sul rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
Con “Comparsa di costituzione e risposta con intervento volontario” si costituivano in giudizio con unica difesa:
, con sede legale in Irlanda e sede secondaria in Italia Controparte_1
- , con sede legale in Inghilterra. Controparte_1
La convenuta eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo che, Controparte_1 sebbene la parte ricorrente non lo avesse chiarito (utilizzando la generica locuzione “sottoscritto con
DE AR S.p.A., ora RC BA LC”), il credito derivante dal contratto di mutuo era stato ceduto da DE AR a , ma tale credito non rientrava, per l'oggetto, fra quelli CP_1 successivamente ceduti da (SE) a , peraltro “soltanto nel Controparte_1 Controparte_2
2019, allorché il rapporto con il Sig. risultava già estinto a partire dal 2015”. Pt_1
La terza intervenuta riteneva, invece, necessario intervenire volontariamente Controparte_1
“avendo il presente giudizio un effetto diretto e immediato sugli interessi della scrivente CP_1
”, posto che era evidente, come dedotto con le difese a sostegno dell'eccezione di difetto di
[...] legittimazione passiva sollevata , che “la titolarità delle posizioni giuridiche legate a Controparte_1 tale portafoglio, ivi inclusa quella oggetto del presente procedimento, permanga in capo a CP_1
”.
[...]
Nel merito, la parte convenuta e intervenuta chiedevano il rigetto sia della domanda principale, non essendo il contratto affetto da nullità per usura, sia della domanda subordinata, avendo la parte ricorrente già ricevuto quanto dovuto a seguito dell'estinzione anticipata del contratto.
Il Tribunale, previo mutamento del rito, definiva il giudizio con sentenza n. 5852/23, con la quale respingeva le domande della parte attrice.
pagina 5 di 18 In sintesi, il Tribunale, dopo aver respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di CP_3
per la mancata prova della non inclusione del credito oggetto di causa fra quelli ceduti da
[...]
RC (SE) a , riteneva, comunque, che il contratto stipulato dalla parte attrice non Controparte_3 contenesse la pattuizione di interessi usurari, poiché il calcolo del TEG, ai fini della verifica di usurarietà, doveva essere effettuato senza tener conto dei costi della polizza assicurativa, stipulata in adempimento di un obbligo di legge, secondo quanto prescritto nelle Istruzioni della Banca d'Italia pubblicate nel 2006 e applicabili ratione temporis.
Tali Istruzioni, secondo il Tribunale, seppure non vincolanti per il giudice, avrebbero “dignità di norme tecniche secondarie autorizzate, in quanto espressamente previste e contemplate dalla disciplina legislativa in tema di usura” e, posto che gli intermediari finanziari devono attenersi a tali Istruzioni nel comunicare i dati necessari per la rilevazione del TEGM, esigenze di omogeneità imporrebbero di verificare il TEG del singolo contratto tenendo conto di tali Istruzioni.
Il Tribunale respingeva, altresì, la domanda subordinata, di condanna alla restituzione di interessi, commissioni e oneri a seguito dell'estinzione anticipata, ritenendo, in sintesi, che:
-il diritto alla restituzione fosse insussistente nei casi di “inadempimento e di successivo adempimento da parte di una compagnia assicurativa”
-la direttiva UE 2008/48, come interpretata con la nota sentenza fosse inapplicabile nel caso di CP_4 specie
-la Banca avesse comunque effettuato un'equa riduzione del costo complessivo del credito, avendo
“abbuonato all'attore non solo gli interessi sul capitale, in misura pari a euro 331,10 (v. doc. 17 convenuta), ma anche la somma di euro 231,83 a titolo di "abbuoni commissioni bancarie".
3. Il giudizio di appello
La sentenza è stata appellata davanti a questa Corte da sempre nella qualità di rappresentante Pt_2 sostanziale di , sulla base di due motivi, come di seguito rubricati e riassunti per punti Parte_1 essenziali.
Si sono costituite anche in appello con unica difesa e Controparte_1 Controparte_1 chiedendo la conferma della sentenza impugnata e ribadendo, in subordine, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di . Controparte_1
La causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. ed entrambe le parti hanno depositato gli scritti conclusivi.
pagina 6 di 18
4. La decisione della Corte
Ritiene la Corte che l'appello sia parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte.
4.1 Primo motivo di appello
Richiesta di riforma della ordinanza (così nel testo) per erroneità nella parte in cui il Tribunale ha omesso di dichiarare la rilevanza ai fini usura delle spese di assicurazione ex dpr 180/1950, con conseguente omesso accertamento della intervenuta pattuizione e/o promessa di un Teg usurario attraverso la sottoscrizione del finanziamento in esame. Violazione degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c.
L'appellante ritiene la sentenza erronea nella parte in cui non ha considerato rilevanti le spese di assicurazione ai fini della rilevazione dell'usura, non avendo adeguatamente considerato che le spese di assicurazione ex Dpr 180/1950
-hanno una funzione remunerativa per il finanziatore
-sono contestuali all'erogazione del credito e pertanto collegate al finanziamento
-vanno incluse nel calcolo del Teg alla luce del c.d. principio di centralità sistematica dell'art. 644 c.p. nella definizione della fattispecie usuraria
Ritiene la Corte che il motivo sia parzialmente fondato, per le medesime ragioni già espresse in altra sentenza di questa Corte, riguardante la medesima questione.
Sulla questione di diritto sollevata con l'atto di appello, la Corte ritiene, infatti, di dare continuità all'indirizzo già espresso nella propria sentenza n. 508/24, la cui motivazione viene qui richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. [v. Cass. 29017/21“La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio … in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile”].
Come si è osservato nel suddetto precedente di questa Corte, reso in un giudizio riguardante analoga domanda, “La questione di diritto relativa alla valutazione dei costi assicurativi ai fini della verifica di usurarietà dei tassi è stata risolta nella giurisprudenza con decisioni contrastanti.
pagina 7 di 18 Questa Corte si è espressa in passato, anche sulla scorta di precedenti di legittimità, nel senso indicato dalla sentenza qui appellata […]
Tale soluzione interpretativa è stata, tuttavia, da ultimo disattesa dalla Corte di Cassazione (v. Cass.
20247/23), che […] ha ritenuto insoddisfacenti i motivi esposti a sostegno della tesi della comparazione fra dati omogenei, tesi che la S.C. aveva già ritenuto non condivisibile in tema di interessi moratori (v. Cass. 37058/21).
Le ragioni esposte nei suddetti più recenti precedenti di legittimità risultano condivisibili e inducono questa Corte a mutare il proprio orientamento e a seguire l'orientamento indicato dalla Cassazione, che ha “evidenziato la centralità della fattispecie usuraria come definita dall'art. 644, comma 4, cod. pen. – secondo cui “per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito” – alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia. Non ha quindi rilievo che la Banca
d'Italia, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, non abbia inserito nelle
Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 i costi assicurativi […] ai fini della valutazione della natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (in tal senso anche Cass. n.
3025/2022, in tema di contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio)” (Cass.
20247/23)”.
Il principio è stato successivamente ribadito da Cass. 29501/23 e da Cass. 3545/24” e ancora più di recente da Cass. 21831/25 “In caso di stipulazione di un contratto di mutuo, ai fini della determinazione del tasso di interesse applicato e della valutazione della sua natura usuraria, si tiene conto anche delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese - escluse solo quelle per imposte e tasse - che siano collegate alla erogazione del credito e della cui effettiva corresponsione, indipendentemente dalle dichiarazioni di quietanza, sia comunque data idonea prova”
Applicando tali principi al caso di specie, va osservato, in punto di fatto, che con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado l'odierna parte appellante aveva allegato, oltre alla contestualità fra la spesa di pagina 8 di 18 assicurazione e l'erogazione del mutuo, specifiche circostanze relative agli importi versati, che la parte odierna appellata non aveva specificamente contestato, avendo incentrato la propria difesa sulla questione di diritto relativa all'inclusione/esclusione dei costi assicurativi ai fini del calcolo del TEG.
In punto di fatto, può, quindi, ritenersi accertato (v. pag. 5 ricorso ex art. 702 bis c.p.c.) che:
-alla data di estinzione anticipata del contratto erano stati pagati interessi per euro 3.574,89,
-le commissioni complessivamente versate ammontavano ad euro 8.346,82 (compresi i costi assicurativi),
-erano state restituite spese per euro 231,83.
Risulta, inoltre, provato documentalmente, oltre che pacifico, che alla data di stipulazione del contratto il tasso soglia per le operazioni di prestito con cessione del quinto oltre euro 5.000,00 era pari al
15,51% (v. doc. 7 appellante, da cui risulta che il TEGM era pari al 10,34%%).
Il TEG indicato in contratto, e calcolato senza tener conto dei costi assicurativi, risultava pari al
13,97% (v. doc. 3 appellante cit.), mentre il calcolo effettuato tenendo conto di tali costi, secondo quanto si è sopra detto, indica un TEG pari al 20,40% (v. doc. 15 appellante), superiore al tasso soglia.
Ai sensi dell'art. 1815 c.c. gli interessi non sono, quindi, dovuti e l'appellata deve restituire quelli percepiti sino all'estinzione anticipata, pari ad euro 3.574,89, come (correttamente) indicati nella comparsa conclusionale dell'appellante.
Va, infatti, precisato, in ordine al quantum, che nelle conclusioni dell'appellante la domanda di rimborso è stata così formulata “…euro 11.689,88 (in subordine i soli interessi pari ad Euro 2.659,08)
In comparsa conclusionale la domanda è stata, tuttavia, riformulata come segue “…euro 11.689,88 (in subordine, dei soli interessi corrisposti nell'ambito del rapporto contrattuale, pari ad Euro 3.574,89”.
Rileva sul punto la Corte che l'importo di euro 2.659,08 indicato con riferimento agli interessi nelle conclusioni in appello non trova rispondenza in nessuna delle cifre indicate negli atti e nei documenti
(potendosi, quindi, qualificare come refuso), mentre l'importo di euro 3.574,89 richiesto con la comparsa conclusionale è quello indicato nella narrativa del ricorso introduttivo del primo grado quale somma degli interessi versati in corso di rapporto e coincide, salvo che per pochi centesimi, con l'importo che la stessa Banca odierna appellata indica come versato in corso di rapporto (v. pag. 22
pagina 9 di 18 comparsa di risposta in primo grado, ove si indica come importo dovuto in caso di accertata usura la somma di euro 3.574,45).
Nella memoria di replica in appello le parti appellate non svolgono, infatti, alcuna contestazione, in punto quantum, sull'indicazione del suddetto importo di euro 3.574,89 nella conclusionale avversaria.
Non può, invece, essere accolta la domanda di restituzione delle ulteriori spese e commissioni versate, per le stesse ragioni già espresse in altro precedente di questa Corte, riguardante vicenda analoga:
“…ad avviso della Corte, dalla declaratoria di nullità della clausola con cui sono stati pattuiti interessi usurari non discende, come vorrebbe parte appellante, anche l'obbligo per il mutuante di restituire le commissioni e le spese collegate alla concessione del credito. Tale lettura, infatti, non tiene conto del dettato normativo dell'art. 1815, c. 2, c.c. il quale, come noto, dispone che - nel caso di accertata usurarietà - "la clausola è nulla e non sono dovuti interessi". È incontrovertibile che la norma in questione faccia riferimento ai soli interessi del contratto e non - anche - ai costi del credito ulteriori, peraltro tra loro del tutto distinti quanto a natura e finalità remunerativa. Va osservato sul punto che il nuovo testo dell'art. 1815 c. 2 codice civile – introdotto dall'art. 4 c. 1 L. 108/1996 – ha modificato il testo precedente, che, nonostante l'usura, salvaguardava il diritto del finanziatore al pagamento degli interessi, seppure soltanto nella misura legale. Da ciò discende che la scelta del legislatore si è certamente orientata nel senso di garantire la restituzione degli interessi in favore del mutuatario, in quanto frutto di una clausola illecita affetta da nullità, ma non anche degli ulteriori ed eventuali costi sostenuti dal mutuatario per la concessione del finanziamento. Inoltre, sul piano sistematico, è proprio la natura afflittiva che connota la nullità della clausola sugli interessi usurari che induce a ritenere che l'art. 1815, secondo comma, c.c. abbia natura di norma, se non eccezionale, di stretta interpretazione, in quanto espressione di una volontà punitiva normalmente estranea alla funzione rimediale della nullità. Diversamente ragionando e concludendo nel senso che la gratuità del mutuo quale conseguenza della pattuizione di interessi usurari implica l'obbligo di restituire anche commissioni e spese collegate alla concessione del credito, si perverrebbe ad un'estensione praeter legem della portata dell'art. 1815, c. 2, c.c., così applicando una sanzione eccessivamente afflittiva nei confronti del finanziatore (peraltro attenutosi alle Istruzioni di Banca d'Italia ratione temporis applicabili), nonché a un ingiustificato arricchimento - in quanto non previsto da alcuna norma di legge - per il mutuatario” (Corte d'Appello Milano n. 3323/24).
pagina 10 di 18 La parziale fondatezza del motivo, imponendo la riforma della sentenza con il parziale accoglimento della domanda principale di condanna dell'odierno appellante, rende necessario l'esame dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da . Controparte_1
Precisato che non si tratta di legittimazione ma di difetto di titolarità del rapporto, si deve ulteriormente precisare che sulla questione il Tribunale si è pronunciato rigettando l'eccezione e, quindi, la parte appellata, vittoriosa nel merito, era tenuta a proporre sul punto appello incidentale, seppure condizionato [v. Cass. 25876/24 “In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure”]
In concreto, si può rilevare che l'odierna appellata , pur non avendo utilizzato nel Controparte_1 proprio atto di costituzione in appello l'espressione “appello incidentale”, ha chiaramente contestato la propria “legittimazione” indicando le ragioni per le quali non dovrebbe essere destinataria delle domande svolte (v. pagg. 3/5 comparsa).
Nelle conclusioni (formulate unitariamente con , dopo aver chiesto in via Controparte_5 principale il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza, ha chiesto, infatti, “In via subordinata, nella (non creduta) ipotesi in cui il Tribunale adito accolga, anche solo parzialmente, l'appello proposto dall'appellante, si ripropongono in questa sede tutte le conclusioni già rassegnate nel giudizio di primo grado: 2) In via preliminare: a. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo a con riferimento a tutte le domande svolte nei suoi Controparte_1 confronti per i motivi di cui in atti e, preso atto dell'intervento volontario di , Controparte_1 disporre l'estromissione di dal presente giudizio, per tutti i motivi illustrati Controparte_1 in narrativa…”.
Posto che “… nel rito ordinario di cognizione la proposizione dell'appello incidentale della parte non totalmente vittoriosa in primo grado non richiede formule sacramentali o forme particolari, essendo pagina 11 di 18 sufficiente che dalla comparsa di costituzione risulti in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisione” (Cass. 4860/21), ritiene, pertanto, la Corte che la questione debba qui essere delibata nel merito.
A tal fine risulta dirimente, ad avviso della Corte, al di là dei rilievi sul tipo di contratto oggetto di cessione fra RC SE e , la circostanza che il contratto oggetto di questo Controparte_6 giudizio si era estinto anticipatamente nel 2015 mentre la cessione dei contratti da RC SE a
è avvenuta nel 2019. Controparte_6
Anche su tale questione può, per brevità, essere testualmente richiamata altra sentenza di questa Corte, che ha deciso su eccezione analoga: “…Alla data di cessione, quindi, i rapporti con gli odierni appellanti non erano più in essere. Seppure dalla lettera dell'avviso pubblicato in G.U. si possa desumere, come prospettato dalla parte appellante, che la cessione abbia avuto ad oggetto i contratti e, dunque, anche i rapporti giuridici da essi nascenti, purtuttavia non possono ritenersi inclusi nella cessione i rapporti che si siano conclusi prima della cessione medesima. L'avviso pubblicato nella
G.U. precisa, infatti, che nel perimetro della cessione sono compresi “…i) tutti i contratti di mutuo ipotecario residenziale stipulati da , filiale italiana…”, locuzione che, ad avviso della Corte, CP_7 evoca l'attualità e la vigenza, al momento della cessione, del rapporto bancario nascente dal contratto.
La cessione dei contratti sarebbe, infatti, priva di causa e anche di oggetto se si estendesse automaticamente ai contratti che hanno già avuto completa esecuzione prima dell'accordo di cessione, poiché la cessionaria non subentrerebbe in alcuna posizione contrattuale attiva. Per completezza si può osservare che il subentro, che gli appellanti vorrebbero far valere verso la cessionaria, nelle obbligazioni di restituzione o risarcitorie, che, in ipotesi, derivano da contratti già esauriti, in astratto sarebbe configurabile, ma richiederebbe un accordo ad hoc (che, nel caso di specie, non risulta), con il quale la cessionaria assume eventuali obblighi nascenti da vizi dei contratti già eseguiti” (Corte
d'Appello Milano n. 2349/24).
A ciò si può aggiungere che le somme di cui l'appellante chiede il rimborso sono state ricevute da
RC SE.
L'eccezione, pertanto, può essere accolta, riformandosi sul punto la decisione del Tribunale.
L'accoglimento dell'eccezione produce effetti ai fini della presente decisione, poiché la condanna alla restituzione, che si è già anticipata, verrà, quindi, disposta solo nei confronti di RC SE e non anche verso . Controparte_6 pagina 12 di 18
4.2. Secondo motivo di appello
Richiesta di riforma dell'ordinanza per erroneità nella parte in cui il Tribunale ha omesso di accertare e dichiarare il diritto di al rimborso di tutti gli oneri non maturati per effetto dell'anticipata Pt_1 estinzione del finanziamento - violazione dell'art. 125 Tub.
L'appellante ritiene erroneo il rigetto della domanda subordinata, posto che:
-l'estinzione anticipata del finanziamento è avvenuta per volontà di e non per un suo Pt_1 inadempimento, come erroneamente affermato dal Tribunale
-il rimborso proporzionale di tutti gli oneri non maturati per effetto dell'anticipata estinzione del finanziamento deriva dalla omessa chiara ripartizione in contratto tra costi up-front e costi recurring
-il rimborso proporzionale di tutti gli oneri non maturati per effetto dell'anticipata estinzione del finanziamento deriva dai principi espressi dalla sentenza IT (art. 125 Tub assimilabile al successivo art. 125 sexies Tub).
Ritiene la Corte che l'accoglimento solo parziale del primo motivo di appello renda necessario esaminare anche tale secondo motivo, che riguarda la domanda subordinata dell'odierno appellante.
Nel merito, la domanda di restituzione in proporzione di tutti i costi risulta fondata e, quindi, il motivo deve essere accolto.
Sul punto possono essere richiamati, essendo qui condivisi, i precedenti di legittimità che hanno ritenuto nulla una clausola come quella dell'art. 8 delle Condizioni Generali del contratto stipulato dall'appellante, che esclude, nel caso di estinzione anticipata, il rimborso, anche parziale, delle commissioni finanziarie e accessorie, delle spese contrattuali e dei premi assicurativi (v. Cass.
25977/23 “E' nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs.
n. 206 del 2005”; v. anche Cass. 14528/25 “In tema di credito al consumo, è abusiva ex art. 33 d.lgs. n.
206 del 2005 la clausola contrattuale che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento, poiché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, cosicché il giudice ha il dovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità della stessa”).
pagina 13 di 18 La clausola, quindi, deve essere espunta e deve farsi applicazione delle norme di legge sui rimborsi nel caso di estinzione anticipata del contratto.
Nella presente fattispecie il contratto è stato stipulato nel 2008, prima dell'entrata in vigore della modifica normativa che ha introdotto l'art. 125 sexies Tub, ma, come si è detto, è stato estinto nel 2015, quando la norma suddetta era in vigore.
Posto che il diritto alla restituzione sorge nel momento dell'estinzione anticipata, la norma dell'art. 125 sexies Tub, per come interpretata dalla Corte di Giustizia con la sentenza IT, può trovare applicazione diretta e devono essere riconosciuti, in proporzione, tutti i costi, senza distinzione fra up front e recurring.
In ogni caso, anche se si ritenesse applicabile la norma vigente al tempo della stipulazione del contratto, la conclusione sarebbe la medesima.
La norma vigente al tempo della stipulazione del contratto era, infatti, l'art. 125 Tub, sul quale la S.C., nel richiamare i principi affermati dalla sentenza IT quali principi di tutela già espressi dalla normativa comunitaria ancor prima della direttiva 2008/48 (attuata nel nostro ordinamento con il D.
Lgs 141/10, che ha introdotto l'art. 125 sexies TUB), ha enunciato il seguente principio “L'art. 125 del
T.U.B., nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il d. lgs n. 141 del 2010, prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento” (Cass. 25977/23).
Secondo l'interpretazione della sentenza IT “L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore” (Sentenza CGUE 11.9.2019 C-383/18,
c.d. IT)
Nella motivazione della suddetta sentenza si legge che:
pagina 14 di 18 “§ 23 Per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l'articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione.
…
§ 25 … La versione in lingua italiana della medesima disposizione evoca, al pari della versione in lingua francese, interessi e costi «dovuti» («dus») per la restante durata del contratto.
§ 26 Tuttavia, conformemente ad una consolidata giurisprudenza della Corte, la disposizione suddetta deve essere interpretata non soltanto sulla base del suo tenore letterale, ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte
§ 27 Per quanto riguarda il contesto, occorre ricordare che l'articolo 8 della direttiva 87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, stabiliva che il consumatore, «in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (…) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito»
§ 28 Dunque, occorre constatare che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi».
§ 29 Quanto all'obiettivo della direttiva 2008/48, una consolidata giurisprudenza della Corte ha riconosciuto che questa mira a garantire un'elevata protezione del consumatore […]. Questo sistema di protezione è fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione
§ 30 Al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli
Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate per l'attuazione di tale direttiva non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti
§ 31 Orbene, l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 54 delle sue conclusioni, i costi e la loro pagina 15 di 18 ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto.
§ 32 Inoltre, come sottolineato dal giudice del rinvio, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto.
§ 33 Inoltre, come sottolineato dall'avvocato generale ai paragrafi 53 e 55 delle sue conclusioni, il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto.
§ 34 Occorre aggiungere che il fatto di includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito. Infatti, occorre ricordare che gli interessi di quest'ultimo vengono presi in considerazione, da un lato, tramite l'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, il quale prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, e, dall'altro lato, tramite l'articolo 16, paragrafo 4, della medesima direttiva, che offre agli Stati membri una possibilità supplementare di provvedere affinché
l'indennizzo sia adeguato alle condizioni del credito e del mercato al fine di tutelare gli interessi del mutuante.
§ 35 Infine, occorre rilevare che, nel caso di un rimborso anticipato del credito, il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest'ultima diventa disponibile per la conclusione, eventualmente, di un nuovo contratto di credito”.
Tale interpretazione della Corte di Giustizia resa in sede di rinvio pregiudiziale, indipendentemente dalla questione relativa all'efficacia delle Direttive solo verso lo Stato, costituisce un vincolo per il giudice nazionale, posto che la Direttiva è stata recepita nell'ordinamento nazionale, con norma corrispondente e compatibile (v. Cass. 5381/17“L'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla
Corte di giustizia ha efficacia "ultra partes", sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali che emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino "ex novo" norme comunitarie, bensì in quanto ne pagina 16 di 18 indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito della
Comunità”).
I costi da rimborsare, quindi, sono anche i costi non correlati alla durata e cioè i costi up front oltre ai costi recurring.
Il quantum calcolato dall'appellante, euro 2.063,55 come da prospetto che segue, risulta corretto, poiché risulta proporzionale alla durata residua.
L'appello, quindi, deve essere parzialmente accolto e la sentenza appellata deve essere riformata, con l'accoglimento parziale della domanda e la condanna della sola RC BA LC (SE) alla restituzione di euro 5.638,44 (3.574,89 + 2.063,55) oltre interessi di mora al saggio legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dal 6.7.2021 (data di deposito del ricorso introduttivo del primo grado).
4.3. Le spese di lite
L'accoglimento parziale dell'appello impone la regolazione delle spese di lite per entrambi i gradi secondo l'esito complessivo (v. Cass. 14916/20 “Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo”).
Ritiene la Corte che il contrasto di giurisprudenza sulle questioni oggetto della controversia giustifichi l'integrale compensazione per entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
pagina 17 di 18 -accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza appellata, previo rigetto della domanda nei confronti di , condanna RC BA LC al pagamento in Controparte_8 favore dell'appellante della somma di euro 5.638,44 oltre interessi come indicati in motivazione;
-compensa interamente le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Milano il 29.10.2025
Il Presidente est.
EL LO
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
EL LO Presidente rel.
Beatrice Siccardi Consigliere
Elisa Fazzini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3541/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), rappresentato dalla procuratrice speciale Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in PIAZZA VELASCA 8 20122 MILANO presso lo Parte_2 studio dell'avv. COMBA FEDERICO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 entrambe elettivamente domiciliate in PIAZZA FILIPPO MEDA, 3 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. MARUFFI FRANCESCO, che le rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATE
Conclusioni
Per , rappresentato dalla procuratrice speciale Parte_1 Parte_2
Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Milano,
pagina 1 di 18 respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi, delle causali e delle ragioni esposti in atto, in riforma della impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Milano,
CON RIFERIMENTO AL PRIMO MOTIVO DI APPELLO:
In relazione al contratto di finanziamento mediante cessione del quinto sottoscritto da Pt_1 in data 20.03.2008, NEL MERITO: a) accertare e dichiarare che con il contratto di
[...] finanziamento è stato pattuito e/o promesso un TEG usurario per effetto della inclusione anche delle spese di assicurazione ex DPR 180/1950; b) dichiarare la nullità della relativa clausola contrattuale con conseguente gratuità del contratto di finanziamento ex art. 1815 c.c.; c) condannare
[...]
e/o a rimborsare a tutti gli oneri da Controparte_1 Controparte_1 Parte_1 quest'ultimo corrisposti in pendenza del rapporto contrattuale, pari a complessivi Euro 11.689,88 (in subordine i soli interessi pari ad Euro 2.659,08) o quella diversa somma quantificata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione, disponendo, giusto mandato all'incasso prodotto, che il pagamento avvenga a Parte_2
CON RIFERIMENTO AL SECONDO MOTIVO DI APPELLO:
In relazione al contratto di finanziamento mediante cessione del quinto sottoscritto da Pt_1 in data 20.03.2008, NEL MERITO: a) accertare e dichiarare l'inefficacia e/o la nullità
[...] della c.d. clausola di irripetibilità degli oneri siccome vessatoria ex artt. 33 e ss. Codice del Consumo
e/o lesiva di norma imperativa (art. 125 TUB); b) dichiarare che ha anticipatamente estinto Pt_1 il finanziamento;
c) condannare e/o a rimborsare a Controparte_1 Controparte_1 tutti gli oneri non maturati per effetto dell'anticipata estinzione del finanziamento, da Pt_1 calcolarsi secondo il metodo proporzionale, pari a complessivi Euro 2.063,55 o quella diversa somma quantificata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione, disponendo, giusto mandato all'incasso prodotto, che il pagamento avvenga a Parte_2
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio
IN VIA ISTRUTTORIA: fermo quanto evidenziato nella nota a pag. 15 dell'atto di citazione in appello, per mero scrupolo difensivo si chiede all'Ill.ma Corte di Appello di Milano, se ritenuto opportuno, di ammettere CTU al fine di calcolare il TEG pattuito e/o promesso con la sottoscrizione del contratto di finanziamento in esame, utilizzando la formula prescritta dalle Istruzioni di Banca d'Italia in tema di usura vigenti alla data di sottoscrizione del contratto, includendo tutti gli oneri collegati all'erogazione del credito, ivi incluse le spese di assicurazione ex DPR 180/1950, con la sola pagina 2 di 18 esclusione di imposte e tasse;
in caso di accertamento di un TEG usurario, quantificare tutti gli oneri corrisposti da in pendenza del rapporto contrattuale. Parte_1
Per e Controparte_1 Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, domanda, deduzione e argomentazione, sia di merito sia istruttoria, così
GIUDICARE
In via principale:
1) Rigettare integralmente l'appello ex adverso proposto nei confronti di e/o Controparte_1
in quanto infondato in fatto e in diritto, oltre che destituito di prova, per Controparte_1 tutti i motivi illustrati in atti e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 5852/2023 emessa dal Tribunale di Milano (Giudice dott. Guido Macripò) in data 12.07.2023;
In via subordinata, nella (non creduta) ipotesi in cui il Tribunale adito accolga, anche solo parzialmente, l'appello proposto dall'appellante, si ripropongono in questa sede tutte le conclusioni già rassegnate nel giudizio di primo grado:
2) In via preliminare:
a. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo a con Controparte_1 riferimento a tutte le domande svolte nei suoi confronti per i motivi di cui in atti e, preso atto dell'intervento volontario di , disporre l'estromissione di Controparte_1 Controparte_1
dal presente giudizio, per tutti i motivi illustrati in narrativa;
[...]
3) Nel merito, in via principale:
b. Rigettare integralmente tutte le domande attoree, sia di merito sia istruttorie, e in particolare tutte le domande di nullità della clausola del contratto di prestito dietro cessione del quinto dello stipendio, relativa agli interessi e, per l'effetto, rigettare tutte le domande di condanna di al pagamento CP_1 delle somme a detta del Ricorrente da esso indebitamente corrisposte;
4) In via subordinata:
c. Nella denegata ipotesi in cui la domanda di nullità della clausola del contratto di prestito dietro cessione del quinto dello stipendio, relativa agli interessi venisse accolta, limitare e contenere la condanna di al pagamento dei soli interessi. CP_1
In ogni caso:
pagina 3 di 18 5) Condannare e il Sig. all'integrale rimborso dei compensi, oltre spese Parte_2 Parte_1 generali nella misura del 15% oltre accessori di legge.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Antefatto
In data 20.3.2008 richiedeva a DE AR S.p.A. un finanziamento da Parte_1 rimborsarsi con cessione di quote mensili della pensione (doc. 3 appellante).
La richiesta, compilata su modulo predisposto da DE AR (che accordava il finanziamento), prevedeva:
-retribuzione globale ceduta: euro 22.320,00
-numero rate mensili: 120
-importo rata mensile: euro 186,00
-commissioni, oneri e spese varie, per un “saldo netto al cedente” di euro 16.067,63.
Il finanziato , conformemente a quanto previsto dalla clausola 5 delle Condizioni Generali del Pt_1 contratto di mutuo, aderiva ad una polizza collettiva, denominata Polizza in forma temporanea collettiva di rendita certa a premio unico a garanzia della cessione del quinto della pensione, versando il premio di euro 2.320,97 (doc. 5 appellata e doc. 3 appellante cit.).
Nel corso del rapporto il credito alla restituzione della somma mutuata veniva ceduto da DE
AR S.p.A. a RC BA LC, la quale in data 17.6.2015 inviava al mutuatario il conto preventivo anticipata estinzione (doc.17 appellata e doc. 4 appellante).
Il contratto di mutuo con cessione di quote della pensione veniva, quindi, estinto anticipatamente in data 30.6.2015 (doc. 5 appellante), con il versamento di euro 5.695,71, calcolati dalla Banca scomputando dall'importo residuo dovuto la somma di euro 331,10 a titolo di interessi e la somma di euro 231,83 a titolo di commissioni bancarie.
2. Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 6.7.2021 al Tribunale di Milano, Parte_2 nella dichiarata qualità di procuratore di agiva giudizialmente
contro
Parte_1 [...]
con sede in Milano, esponendo che aveva “sottoscritto con Controparte_1 Parte_1
EA RI PA (ora )” un contratto di finanziamento mediante Controparte_1 cessione del quinto.
pagina 4 di 18 La parte ricorrente adiva il Tribunale per ottenere, previo accertamento della nullità per usura della clausola del contratto determinativa degli interessi, il rimborso di quanto versato a titolo di interessi, commissioni e oneri e, in subordine, previo accertamento della nullità della clausola relativa alla regolazione degli effetti dell'estinzione anticipata, il rimborso dei costi up front e recurring.
La parte ricorrente riteneva, infatti, che gli interessi richiesti dalla mutuante superassero la soglia dell'usura, dovendosi tener conto, ai fini della determinazione del TEG, anche dei costi sostenuti per la stipulazione della polizza assicurativa;
sulla domanda subordinata, la parte ricorrente richiamava la normativa e la giurisprudenza nazionale e comunitaria sul rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
Con “Comparsa di costituzione e risposta con intervento volontario” si costituivano in giudizio con unica difesa:
, con sede legale in Irlanda e sede secondaria in Italia Controparte_1
- , con sede legale in Inghilterra. Controparte_1
La convenuta eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo che, Controparte_1 sebbene la parte ricorrente non lo avesse chiarito (utilizzando la generica locuzione “sottoscritto con
DE AR S.p.A., ora RC BA LC”), il credito derivante dal contratto di mutuo era stato ceduto da DE AR a , ma tale credito non rientrava, per l'oggetto, fra quelli CP_1 successivamente ceduti da (SE) a , peraltro “soltanto nel Controparte_1 Controparte_2
2019, allorché il rapporto con il Sig. risultava già estinto a partire dal 2015”. Pt_1
La terza intervenuta riteneva, invece, necessario intervenire volontariamente Controparte_1
“avendo il presente giudizio un effetto diretto e immediato sugli interessi della scrivente CP_1
”, posto che era evidente, come dedotto con le difese a sostegno dell'eccezione di difetto di
[...] legittimazione passiva sollevata , che “la titolarità delle posizioni giuridiche legate a Controparte_1 tale portafoglio, ivi inclusa quella oggetto del presente procedimento, permanga in capo a CP_1
”.
[...]
Nel merito, la parte convenuta e intervenuta chiedevano il rigetto sia della domanda principale, non essendo il contratto affetto da nullità per usura, sia della domanda subordinata, avendo la parte ricorrente già ricevuto quanto dovuto a seguito dell'estinzione anticipata del contratto.
Il Tribunale, previo mutamento del rito, definiva il giudizio con sentenza n. 5852/23, con la quale respingeva le domande della parte attrice.
pagina 5 di 18 In sintesi, il Tribunale, dopo aver respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di CP_3
per la mancata prova della non inclusione del credito oggetto di causa fra quelli ceduti da
[...]
RC (SE) a , riteneva, comunque, che il contratto stipulato dalla parte attrice non Controparte_3 contenesse la pattuizione di interessi usurari, poiché il calcolo del TEG, ai fini della verifica di usurarietà, doveva essere effettuato senza tener conto dei costi della polizza assicurativa, stipulata in adempimento di un obbligo di legge, secondo quanto prescritto nelle Istruzioni della Banca d'Italia pubblicate nel 2006 e applicabili ratione temporis.
Tali Istruzioni, secondo il Tribunale, seppure non vincolanti per il giudice, avrebbero “dignità di norme tecniche secondarie autorizzate, in quanto espressamente previste e contemplate dalla disciplina legislativa in tema di usura” e, posto che gli intermediari finanziari devono attenersi a tali Istruzioni nel comunicare i dati necessari per la rilevazione del TEGM, esigenze di omogeneità imporrebbero di verificare il TEG del singolo contratto tenendo conto di tali Istruzioni.
Il Tribunale respingeva, altresì, la domanda subordinata, di condanna alla restituzione di interessi, commissioni e oneri a seguito dell'estinzione anticipata, ritenendo, in sintesi, che:
-il diritto alla restituzione fosse insussistente nei casi di “inadempimento e di successivo adempimento da parte di una compagnia assicurativa”
-la direttiva UE 2008/48, come interpretata con la nota sentenza fosse inapplicabile nel caso di CP_4 specie
-la Banca avesse comunque effettuato un'equa riduzione del costo complessivo del credito, avendo
“abbuonato all'attore non solo gli interessi sul capitale, in misura pari a euro 331,10 (v. doc. 17 convenuta), ma anche la somma di euro 231,83 a titolo di "abbuoni commissioni bancarie".
3. Il giudizio di appello
La sentenza è stata appellata davanti a questa Corte da sempre nella qualità di rappresentante Pt_2 sostanziale di , sulla base di due motivi, come di seguito rubricati e riassunti per punti Parte_1 essenziali.
Si sono costituite anche in appello con unica difesa e Controparte_1 Controparte_1 chiedendo la conferma della sentenza impugnata e ribadendo, in subordine, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di . Controparte_1
La causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. ed entrambe le parti hanno depositato gli scritti conclusivi.
pagina 6 di 18
4. La decisione della Corte
Ritiene la Corte che l'appello sia parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte.
4.1 Primo motivo di appello
Richiesta di riforma della ordinanza (così nel testo) per erroneità nella parte in cui il Tribunale ha omesso di dichiarare la rilevanza ai fini usura delle spese di assicurazione ex dpr 180/1950, con conseguente omesso accertamento della intervenuta pattuizione e/o promessa di un Teg usurario attraverso la sottoscrizione del finanziamento in esame. Violazione degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c.
L'appellante ritiene la sentenza erronea nella parte in cui non ha considerato rilevanti le spese di assicurazione ai fini della rilevazione dell'usura, non avendo adeguatamente considerato che le spese di assicurazione ex Dpr 180/1950
-hanno una funzione remunerativa per il finanziatore
-sono contestuali all'erogazione del credito e pertanto collegate al finanziamento
-vanno incluse nel calcolo del Teg alla luce del c.d. principio di centralità sistematica dell'art. 644 c.p. nella definizione della fattispecie usuraria
Ritiene la Corte che il motivo sia parzialmente fondato, per le medesime ragioni già espresse in altra sentenza di questa Corte, riguardante la medesima questione.
Sulla questione di diritto sollevata con l'atto di appello, la Corte ritiene, infatti, di dare continuità all'indirizzo già espresso nella propria sentenza n. 508/24, la cui motivazione viene qui richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. [v. Cass. 29017/21“La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio … in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile”].
Come si è osservato nel suddetto precedente di questa Corte, reso in un giudizio riguardante analoga domanda, “La questione di diritto relativa alla valutazione dei costi assicurativi ai fini della verifica di usurarietà dei tassi è stata risolta nella giurisprudenza con decisioni contrastanti.
pagina 7 di 18 Questa Corte si è espressa in passato, anche sulla scorta di precedenti di legittimità, nel senso indicato dalla sentenza qui appellata […]
Tale soluzione interpretativa è stata, tuttavia, da ultimo disattesa dalla Corte di Cassazione (v. Cass.
20247/23), che […] ha ritenuto insoddisfacenti i motivi esposti a sostegno della tesi della comparazione fra dati omogenei, tesi che la S.C. aveva già ritenuto non condivisibile in tema di interessi moratori (v. Cass. 37058/21).
Le ragioni esposte nei suddetti più recenti precedenti di legittimità risultano condivisibili e inducono questa Corte a mutare il proprio orientamento e a seguire l'orientamento indicato dalla Cassazione, che ha “evidenziato la centralità della fattispecie usuraria come definita dall'art. 644, comma 4, cod. pen. – secondo cui “per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito” – alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia. Non ha quindi rilievo che la Banca
d'Italia, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, non abbia inserito nelle
Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 i costi assicurativi […] ai fini della valutazione della natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (in tal senso anche Cass. n.
3025/2022, in tema di contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio)” (Cass.
20247/23)”.
Il principio è stato successivamente ribadito da Cass. 29501/23 e da Cass. 3545/24” e ancora più di recente da Cass. 21831/25 “In caso di stipulazione di un contratto di mutuo, ai fini della determinazione del tasso di interesse applicato e della valutazione della sua natura usuraria, si tiene conto anche delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese - escluse solo quelle per imposte e tasse - che siano collegate alla erogazione del credito e della cui effettiva corresponsione, indipendentemente dalle dichiarazioni di quietanza, sia comunque data idonea prova”
Applicando tali principi al caso di specie, va osservato, in punto di fatto, che con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado l'odierna parte appellante aveva allegato, oltre alla contestualità fra la spesa di pagina 8 di 18 assicurazione e l'erogazione del mutuo, specifiche circostanze relative agli importi versati, che la parte odierna appellata non aveva specificamente contestato, avendo incentrato la propria difesa sulla questione di diritto relativa all'inclusione/esclusione dei costi assicurativi ai fini del calcolo del TEG.
In punto di fatto, può, quindi, ritenersi accertato (v. pag. 5 ricorso ex art. 702 bis c.p.c.) che:
-alla data di estinzione anticipata del contratto erano stati pagati interessi per euro 3.574,89,
-le commissioni complessivamente versate ammontavano ad euro 8.346,82 (compresi i costi assicurativi),
-erano state restituite spese per euro 231,83.
Risulta, inoltre, provato documentalmente, oltre che pacifico, che alla data di stipulazione del contratto il tasso soglia per le operazioni di prestito con cessione del quinto oltre euro 5.000,00 era pari al
15,51% (v. doc. 7 appellante, da cui risulta che il TEGM era pari al 10,34%%).
Il TEG indicato in contratto, e calcolato senza tener conto dei costi assicurativi, risultava pari al
13,97% (v. doc. 3 appellante cit.), mentre il calcolo effettuato tenendo conto di tali costi, secondo quanto si è sopra detto, indica un TEG pari al 20,40% (v. doc. 15 appellante), superiore al tasso soglia.
Ai sensi dell'art. 1815 c.c. gli interessi non sono, quindi, dovuti e l'appellata deve restituire quelli percepiti sino all'estinzione anticipata, pari ad euro 3.574,89, come (correttamente) indicati nella comparsa conclusionale dell'appellante.
Va, infatti, precisato, in ordine al quantum, che nelle conclusioni dell'appellante la domanda di rimborso è stata così formulata “…euro 11.689,88 (in subordine i soli interessi pari ad Euro 2.659,08)
In comparsa conclusionale la domanda è stata, tuttavia, riformulata come segue “…euro 11.689,88 (in subordine, dei soli interessi corrisposti nell'ambito del rapporto contrattuale, pari ad Euro 3.574,89”.
Rileva sul punto la Corte che l'importo di euro 2.659,08 indicato con riferimento agli interessi nelle conclusioni in appello non trova rispondenza in nessuna delle cifre indicate negli atti e nei documenti
(potendosi, quindi, qualificare come refuso), mentre l'importo di euro 3.574,89 richiesto con la comparsa conclusionale è quello indicato nella narrativa del ricorso introduttivo del primo grado quale somma degli interessi versati in corso di rapporto e coincide, salvo che per pochi centesimi, con l'importo che la stessa Banca odierna appellata indica come versato in corso di rapporto (v. pag. 22
pagina 9 di 18 comparsa di risposta in primo grado, ove si indica come importo dovuto in caso di accertata usura la somma di euro 3.574,45).
Nella memoria di replica in appello le parti appellate non svolgono, infatti, alcuna contestazione, in punto quantum, sull'indicazione del suddetto importo di euro 3.574,89 nella conclusionale avversaria.
Non può, invece, essere accolta la domanda di restituzione delle ulteriori spese e commissioni versate, per le stesse ragioni già espresse in altro precedente di questa Corte, riguardante vicenda analoga:
“…ad avviso della Corte, dalla declaratoria di nullità della clausola con cui sono stati pattuiti interessi usurari non discende, come vorrebbe parte appellante, anche l'obbligo per il mutuante di restituire le commissioni e le spese collegate alla concessione del credito. Tale lettura, infatti, non tiene conto del dettato normativo dell'art. 1815, c. 2, c.c. il quale, come noto, dispone che - nel caso di accertata usurarietà - "la clausola è nulla e non sono dovuti interessi". È incontrovertibile che la norma in questione faccia riferimento ai soli interessi del contratto e non - anche - ai costi del credito ulteriori, peraltro tra loro del tutto distinti quanto a natura e finalità remunerativa. Va osservato sul punto che il nuovo testo dell'art. 1815 c. 2 codice civile – introdotto dall'art. 4 c. 1 L. 108/1996 – ha modificato il testo precedente, che, nonostante l'usura, salvaguardava il diritto del finanziatore al pagamento degli interessi, seppure soltanto nella misura legale. Da ciò discende che la scelta del legislatore si è certamente orientata nel senso di garantire la restituzione degli interessi in favore del mutuatario, in quanto frutto di una clausola illecita affetta da nullità, ma non anche degli ulteriori ed eventuali costi sostenuti dal mutuatario per la concessione del finanziamento. Inoltre, sul piano sistematico, è proprio la natura afflittiva che connota la nullità della clausola sugli interessi usurari che induce a ritenere che l'art. 1815, secondo comma, c.c. abbia natura di norma, se non eccezionale, di stretta interpretazione, in quanto espressione di una volontà punitiva normalmente estranea alla funzione rimediale della nullità. Diversamente ragionando e concludendo nel senso che la gratuità del mutuo quale conseguenza della pattuizione di interessi usurari implica l'obbligo di restituire anche commissioni e spese collegate alla concessione del credito, si perverrebbe ad un'estensione praeter legem della portata dell'art. 1815, c. 2, c.c., così applicando una sanzione eccessivamente afflittiva nei confronti del finanziatore (peraltro attenutosi alle Istruzioni di Banca d'Italia ratione temporis applicabili), nonché a un ingiustificato arricchimento - in quanto non previsto da alcuna norma di legge - per il mutuatario” (Corte d'Appello Milano n. 3323/24).
pagina 10 di 18 La parziale fondatezza del motivo, imponendo la riforma della sentenza con il parziale accoglimento della domanda principale di condanna dell'odierno appellante, rende necessario l'esame dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da . Controparte_1
Precisato che non si tratta di legittimazione ma di difetto di titolarità del rapporto, si deve ulteriormente precisare che sulla questione il Tribunale si è pronunciato rigettando l'eccezione e, quindi, la parte appellata, vittoriosa nel merito, era tenuta a proporre sul punto appello incidentale, seppure condizionato [v. Cass. 25876/24 “In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure”]
In concreto, si può rilevare che l'odierna appellata , pur non avendo utilizzato nel Controparte_1 proprio atto di costituzione in appello l'espressione “appello incidentale”, ha chiaramente contestato la propria “legittimazione” indicando le ragioni per le quali non dovrebbe essere destinataria delle domande svolte (v. pagg. 3/5 comparsa).
Nelle conclusioni (formulate unitariamente con , dopo aver chiesto in via Controparte_5 principale il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza, ha chiesto, infatti, “In via subordinata, nella (non creduta) ipotesi in cui il Tribunale adito accolga, anche solo parzialmente, l'appello proposto dall'appellante, si ripropongono in questa sede tutte le conclusioni già rassegnate nel giudizio di primo grado: 2) In via preliminare: a. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo a con riferimento a tutte le domande svolte nei suoi Controparte_1 confronti per i motivi di cui in atti e, preso atto dell'intervento volontario di , Controparte_1 disporre l'estromissione di dal presente giudizio, per tutti i motivi illustrati Controparte_1 in narrativa…”.
Posto che “… nel rito ordinario di cognizione la proposizione dell'appello incidentale della parte non totalmente vittoriosa in primo grado non richiede formule sacramentali o forme particolari, essendo pagina 11 di 18 sufficiente che dalla comparsa di costituzione risulti in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisione” (Cass. 4860/21), ritiene, pertanto, la Corte che la questione debba qui essere delibata nel merito.
A tal fine risulta dirimente, ad avviso della Corte, al di là dei rilievi sul tipo di contratto oggetto di cessione fra RC SE e , la circostanza che il contratto oggetto di questo Controparte_6 giudizio si era estinto anticipatamente nel 2015 mentre la cessione dei contratti da RC SE a
è avvenuta nel 2019. Controparte_6
Anche su tale questione può, per brevità, essere testualmente richiamata altra sentenza di questa Corte, che ha deciso su eccezione analoga: “…Alla data di cessione, quindi, i rapporti con gli odierni appellanti non erano più in essere. Seppure dalla lettera dell'avviso pubblicato in G.U. si possa desumere, come prospettato dalla parte appellante, che la cessione abbia avuto ad oggetto i contratti e, dunque, anche i rapporti giuridici da essi nascenti, purtuttavia non possono ritenersi inclusi nella cessione i rapporti che si siano conclusi prima della cessione medesima. L'avviso pubblicato nella
G.U. precisa, infatti, che nel perimetro della cessione sono compresi “…i) tutti i contratti di mutuo ipotecario residenziale stipulati da , filiale italiana…”, locuzione che, ad avviso della Corte, CP_7 evoca l'attualità e la vigenza, al momento della cessione, del rapporto bancario nascente dal contratto.
La cessione dei contratti sarebbe, infatti, priva di causa e anche di oggetto se si estendesse automaticamente ai contratti che hanno già avuto completa esecuzione prima dell'accordo di cessione, poiché la cessionaria non subentrerebbe in alcuna posizione contrattuale attiva. Per completezza si può osservare che il subentro, che gli appellanti vorrebbero far valere verso la cessionaria, nelle obbligazioni di restituzione o risarcitorie, che, in ipotesi, derivano da contratti già esauriti, in astratto sarebbe configurabile, ma richiederebbe un accordo ad hoc (che, nel caso di specie, non risulta), con il quale la cessionaria assume eventuali obblighi nascenti da vizi dei contratti già eseguiti” (Corte
d'Appello Milano n. 2349/24).
A ciò si può aggiungere che le somme di cui l'appellante chiede il rimborso sono state ricevute da
RC SE.
L'eccezione, pertanto, può essere accolta, riformandosi sul punto la decisione del Tribunale.
L'accoglimento dell'eccezione produce effetti ai fini della presente decisione, poiché la condanna alla restituzione, che si è già anticipata, verrà, quindi, disposta solo nei confronti di RC SE e non anche verso . Controparte_6 pagina 12 di 18
4.2. Secondo motivo di appello
Richiesta di riforma dell'ordinanza per erroneità nella parte in cui il Tribunale ha omesso di accertare e dichiarare il diritto di al rimborso di tutti gli oneri non maturati per effetto dell'anticipata Pt_1 estinzione del finanziamento - violazione dell'art. 125 Tub.
L'appellante ritiene erroneo il rigetto della domanda subordinata, posto che:
-l'estinzione anticipata del finanziamento è avvenuta per volontà di e non per un suo Pt_1 inadempimento, come erroneamente affermato dal Tribunale
-il rimborso proporzionale di tutti gli oneri non maturati per effetto dell'anticipata estinzione del finanziamento deriva dalla omessa chiara ripartizione in contratto tra costi up-front e costi recurring
-il rimborso proporzionale di tutti gli oneri non maturati per effetto dell'anticipata estinzione del finanziamento deriva dai principi espressi dalla sentenza IT (art. 125 Tub assimilabile al successivo art. 125 sexies Tub).
Ritiene la Corte che l'accoglimento solo parziale del primo motivo di appello renda necessario esaminare anche tale secondo motivo, che riguarda la domanda subordinata dell'odierno appellante.
Nel merito, la domanda di restituzione in proporzione di tutti i costi risulta fondata e, quindi, il motivo deve essere accolto.
Sul punto possono essere richiamati, essendo qui condivisi, i precedenti di legittimità che hanno ritenuto nulla una clausola come quella dell'art. 8 delle Condizioni Generali del contratto stipulato dall'appellante, che esclude, nel caso di estinzione anticipata, il rimborso, anche parziale, delle commissioni finanziarie e accessorie, delle spese contrattuali e dei premi assicurativi (v. Cass.
25977/23 “E' nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs.
n. 206 del 2005”; v. anche Cass. 14528/25 “In tema di credito al consumo, è abusiva ex art. 33 d.lgs. n.
206 del 2005 la clausola contrattuale che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento, poiché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, cosicché il giudice ha il dovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità della stessa”).
pagina 13 di 18 La clausola, quindi, deve essere espunta e deve farsi applicazione delle norme di legge sui rimborsi nel caso di estinzione anticipata del contratto.
Nella presente fattispecie il contratto è stato stipulato nel 2008, prima dell'entrata in vigore della modifica normativa che ha introdotto l'art. 125 sexies Tub, ma, come si è detto, è stato estinto nel 2015, quando la norma suddetta era in vigore.
Posto che il diritto alla restituzione sorge nel momento dell'estinzione anticipata, la norma dell'art. 125 sexies Tub, per come interpretata dalla Corte di Giustizia con la sentenza IT, può trovare applicazione diretta e devono essere riconosciuti, in proporzione, tutti i costi, senza distinzione fra up front e recurring.
In ogni caso, anche se si ritenesse applicabile la norma vigente al tempo della stipulazione del contratto, la conclusione sarebbe la medesima.
La norma vigente al tempo della stipulazione del contratto era, infatti, l'art. 125 Tub, sul quale la S.C., nel richiamare i principi affermati dalla sentenza IT quali principi di tutela già espressi dalla normativa comunitaria ancor prima della direttiva 2008/48 (attuata nel nostro ordinamento con il D.
Lgs 141/10, che ha introdotto l'art. 125 sexies TUB), ha enunciato il seguente principio “L'art. 125 del
T.U.B., nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il d. lgs n. 141 del 2010, prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento” (Cass. 25977/23).
Secondo l'interpretazione della sentenza IT “L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore” (Sentenza CGUE 11.9.2019 C-383/18,
c.d. IT)
Nella motivazione della suddetta sentenza si legge che:
pagina 14 di 18 “§ 23 Per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l'articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione.
…
§ 25 … La versione in lingua italiana della medesima disposizione evoca, al pari della versione in lingua francese, interessi e costi «dovuti» («dus») per la restante durata del contratto.
§ 26 Tuttavia, conformemente ad una consolidata giurisprudenza della Corte, la disposizione suddetta deve essere interpretata non soltanto sulla base del suo tenore letterale, ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte
§ 27 Per quanto riguarda il contesto, occorre ricordare che l'articolo 8 della direttiva 87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, stabiliva che il consumatore, «in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (…) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito»
§ 28 Dunque, occorre constatare che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi».
§ 29 Quanto all'obiettivo della direttiva 2008/48, una consolidata giurisprudenza della Corte ha riconosciuto che questa mira a garantire un'elevata protezione del consumatore […]. Questo sistema di protezione è fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione
§ 30 Al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli
Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate per l'attuazione di tale direttiva non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti
§ 31 Orbene, l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 54 delle sue conclusioni, i costi e la loro pagina 15 di 18 ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto.
§ 32 Inoltre, come sottolineato dal giudice del rinvio, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto.
§ 33 Inoltre, come sottolineato dall'avvocato generale ai paragrafi 53 e 55 delle sue conclusioni, il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto.
§ 34 Occorre aggiungere che il fatto di includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito. Infatti, occorre ricordare che gli interessi di quest'ultimo vengono presi in considerazione, da un lato, tramite l'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, il quale prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, e, dall'altro lato, tramite l'articolo 16, paragrafo 4, della medesima direttiva, che offre agli Stati membri una possibilità supplementare di provvedere affinché
l'indennizzo sia adeguato alle condizioni del credito e del mercato al fine di tutelare gli interessi del mutuante.
§ 35 Infine, occorre rilevare che, nel caso di un rimborso anticipato del credito, il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest'ultima diventa disponibile per la conclusione, eventualmente, di un nuovo contratto di credito”.
Tale interpretazione della Corte di Giustizia resa in sede di rinvio pregiudiziale, indipendentemente dalla questione relativa all'efficacia delle Direttive solo verso lo Stato, costituisce un vincolo per il giudice nazionale, posto che la Direttiva è stata recepita nell'ordinamento nazionale, con norma corrispondente e compatibile (v. Cass. 5381/17“L'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla
Corte di giustizia ha efficacia "ultra partes", sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali che emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino "ex novo" norme comunitarie, bensì in quanto ne pagina 16 di 18 indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito della
Comunità”).
I costi da rimborsare, quindi, sono anche i costi non correlati alla durata e cioè i costi up front oltre ai costi recurring.
Il quantum calcolato dall'appellante, euro 2.063,55 come da prospetto che segue, risulta corretto, poiché risulta proporzionale alla durata residua.
L'appello, quindi, deve essere parzialmente accolto e la sentenza appellata deve essere riformata, con l'accoglimento parziale della domanda e la condanna della sola RC BA LC (SE) alla restituzione di euro 5.638,44 (3.574,89 + 2.063,55) oltre interessi di mora al saggio legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dal 6.7.2021 (data di deposito del ricorso introduttivo del primo grado).
4.3. Le spese di lite
L'accoglimento parziale dell'appello impone la regolazione delle spese di lite per entrambi i gradi secondo l'esito complessivo (v. Cass. 14916/20 “Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo”).
Ritiene la Corte che il contrasto di giurisprudenza sulle questioni oggetto della controversia giustifichi l'integrale compensazione per entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
pagina 17 di 18 -accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza appellata, previo rigetto della domanda nei confronti di , condanna RC BA LC al pagamento in Controparte_8 favore dell'appellante della somma di euro 5.638,44 oltre interessi come indicati in motivazione;
-compensa interamente le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Milano il 29.10.2025
Il Presidente est.
EL LO
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