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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 12/11/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Trento in persona dei magistrati:
Dr.ssa L.Guzzo Presidente
Dr.ssa M.Tulumello Consigliere
Dr.ssa R.Fermanelli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado R.G. 224/2024
tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. BIASETTI VIVIANA e dall'Avv. CA MANICA elett. dom in
PIAZZA DANTE, 15 - 38100 Pt_1
appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. PULIERI Controparte_1 P.IVA_2
CA e dall'Avv. GIUSEPPE RIZZI elett. dom. presso indirizzo pec.
Appellata
e (P.IVA ) in concordato preventivo Controparte_2 P.IVA_3
appellata contumace
Avente ad oggetto: appalto opere pubbliche
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Trento n.446/24
Causa decisa nella camera di consiglio del giorno 28.10.25 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente appello,- annullare e/o riformare la sentenza n. 446/2024, pubblicata in data 17.04.2024, del Tribunale di
Trento, e per l'effetto revocare, porre nel nulla e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 269/2022 del 27.04.2022 emesso dal Tribunale di
Trento, accertando e dichiarando che alcun pagamento ad alcun titolo è dovuto dalla alla società appellata Parte_1 Controparte_1
- condannare a restituire alla le somme Controparte_1 Parte_1
alla medesima corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata, e precisamente Euro
562.692,70 a titolo di capitale e interessi (Euro 452.240,82 + Euro 110.451,88), ed Euro
39.507,88 a titolo di spese legali, compresi gli interessi a decorrere dalla data dei relativi pagamenti e fino alla restituzione delle somme.
Con vittoria di spese e onorari dei due gradi di giudizio.
pag. 2/25 PARTE APPELLATA:
ut supra rappresentata e difesa confida nel rigetto dell'appello con il Controparte_1
favore delle spese. ut supra rappresentata e difesa confida nel rigetto Controparte_1
dell'appello con il favore delle spese.
FATTO E DIRITTO
La otteneva l'emissione da parte del Tribunale di Trento di decreto Controparte_1
ingiuntivo dd. 27.4.22 nei confronti della spa e della CP_2 [...]
per l'importo di euro 452.240,82 oltre accessori. In particolare la Parte_1
soc. ricorrente aveva esposto di aver stipulato in data 30/10/20 con la spa un contratto per la fornitura di acciaio per calcestruzzo necessario per la CP_2
realizzazione delle opere presso il cantiere di realizzazione del nuovo svincolo di collegamento tra la tangenziale di e la SP 235, lavori che la soc. Pt_1 CP_2
doveva realizzare in forza di contratto di appalto che la stessa si era aggiudicato dalla
; la soc. ricorrente aveva eseguito le prestazioni Parte_1
contrattuali senza contestazione e risultava creditrice della spa CP_2
dell'importo di euro 452.240,82 in relazione alle fatture n.2219/21, 2946/21, 2671/21, n.
3359/21; la spa era stata ammessa a concordato preventivo dal tribunale CP_2
di Treviso;
il contratto di appalto tra la e la Parte_1 [...]
era regolato dal codice dei contratti pubblici di cui al D.Lvo n. 163/06 CP_2
che all'articolo 118 prevedeva che nel bando di gara fosse previsto l'obbligo della stazione appaltante di corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista pag. 3/25 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che fosse fatto obbligo agli affidatari di trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti fatti in favore del subappaltatore o ottimista;
la società ricorrente avevano notiziato dell'inadempimento della spa e la la CP_2 Parte_1
quale aveva comunicato di aver già corrisposto alla appaltatrice il corrispettivo,
applicando la legge provinciale, senza fornire alcuna prova dell'intervenuta quietanza delle fatture emesse dalla società ricorrente;
in mancanza della produzione delle fatture quietanzate, l'amministrazione provinciale avrebbe dovuto procedere all'accantonamento delle somme, con conseguente sua responsabilità per non averlo fatto;
il contratto intercorso tra la società ricorrente e la spa andava CP_2
ricondotto all'ipotesi di subfornitura di cui alla legge n. 192/98 con conseguente obbligo di pagamento degli interessi nella misura di quell'articolo 3 comma 3 di tale legge e l'applicazione della penale del 5%.
Solo la proponeva opposizione avverso tale decreto Parte_1
ingiuntivo, esponendo che: il contratto intercorso tra la società opposta e la spa non era stato trasmesso alla committente, in quanto la società CP_2
appaltatrice sia limitata a comunicare il nome dell'impresa che avrebbe fornito l'acciaio per il calcestruzzo;
la società ricorrente con nota 30/11/21 aveva richiesto il pagamento della somma di cui al decreto ingiuntivo stante il mancato pagamento nei termini contrattuali delle fatture emesse e in data 3/12/21 aveva sollecitato la Parte_1
a provvedere al pagamento diretto in suo favore delle fatture emesse e di non effettuare alcun pagamento nei confronti dell'appaltatrice spa;
la aveva CP_2 Parte_1
pag. 4/25 evidenziato quale fosse la procedura che il fornitore avrebbe dovuto seguire per ottenere la sospensione dei pagamenti dei SAL intervenuti dopo la comunicazione del difensore dd. 30/11/21, epoca in cui era in fase di pagamento solamente il SAL n. 15; solo in data 17/12/21 per la prima volta veniva trasmesso alla Parte_1
dalla società opposta il contratto di fornitura e le fatture non saldate;
a seguito di deposito da parte dell'appaltatrice di istanza di concordato Controparte_2
preventivo, con decreto n.15/21 il tribunale di Treviso disponeva che non potessero essere effettuati pagamenti di creditori anteriori all'istanza sicché nessun pagamento di crediti della la Provincia avrebbe potuto effettuare nei confronti Controparte_2
della società opposta e quindi non poteva provvedere al pagamento in sostituzione dell'appaltatore, pena la violazione della disciplina concorsuale;
l'appaltatrice
[...]
aveva presentato istanza di scioglimento del contratto ai sensi CP_2
dell'articolo 169 bis L.F.; trattandosi di credito della società opposta anteriore alla procedura concorsuale nessun pagamento poteva effettuare la in assenza di Parte_1
autorizzazione del tribunale ai sensi dell'art. 182 quinquies co. LF;
la Provincia aveva pagato gli importi fino al SAL 14 per euro 454.888,59 ed ogni Sal era stato trasmesso alla soc. opposta con il corrispettivo certificato di pagamento;
con riguardo alla tesi difensiva della soc. opposta secondo cui il pagamento non poteva essere effettuato nei confronti della soc. appaltatrice in assenza delle fatture quietanziate, rilevava che le stesse erano richieste solo per i subappaltatori ed i cottimisti (art. 45 parte amministrativa del capitolato d'appalto) e non per i fornitori, in conformità all' art. 1
della L.P. n. 26/1993 vigente al momento della indizione della gara, non dissimile pag. 5/25 all'allora vigente articolo 118 del D.lvo n.163/06; inoltre la società appaltatrice non aveva comunicato alla stazione appaltante i dati stabiliti da tale legge;
pertanto la non era tenuta al pagamento della fornitura in acciaio in quanto, in forza della Parte_1
disciplina vigente, l'appaltatore non era tenuto a fornire le fatture quietanziate del sub fornitore né la stazione appaltante era tenuta ad acquisirle;
il fornitore poteva chiedere la sospensione dei pagamenti, istanza effettivamente avanzata in limine della procedure concordataria che però non aveva potuto trovare accoglimento delle ragioni dette.
Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accertamento che nessun pagamento era dovuto dalla alla società opposta. Parte_1
Quest'ultima si costituiva in giudizio, rilevando che la normativa applicabile era quella di cui al D.lvo n. 163/06 vigente all'epoca dell'originaria aggiudicazione essendo stata la gara per la realizzazione dell'opera pubblica in questione indetta con avviso di data
20.3.12; la società opposta aveva sottoscritto in data 30/10/20 con la società
aggiudicatrice contratto per la fornitura di parte dell'acciaio per calcestruzzo necessario per realizzazione delle opere ed aveva eseguito le prestazioni senza alcuna contestazione;
non erano state pagate le fatture indicate nel decreto ingiuntivo opposto;
con pec di data 30/11/21 la società opposta aveva chiesto alla Parte_1
di provvedere al pagamento in suo favore delle cifre di cui alle citate fatture, ma
[...]
la aveva affermato di aver già pagato il corrispettivo delle forniture Parte_1
all'appaltatrice e di aver applicato la disciplina provinciale che prevedeva la sospensione dei pagamenti su richiesta di creditore insoddisfatto;
in realtà, a seguito della mancata produzione delle fatture quietanzate emesse della società opposta, la pag. 6/25 avrebbe dovuto provvedere all'accantonamento delle somme in attesa della Parte_1
pronuncia dell'autorità giudiziaria, procedura che non era stata rispettata con conseguente responsabilità della circa il pagamento delle somme in questione. Parte_1
Richiamava il disposto dell'articolo 50 co 13 del D.Lvo n. 50/16 e l'articolo 15 della L.
n. 80/2010 e sosteneva che la normativa provinciale non poteva essere applicata in quanto ciò avrebbe determinato la violazione della normativa comunitaria che tutela i sub contraenti (articolo 71 della Direttiva 24I/2014).
Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma il decreto ingiuntivo e comunque la condanna della al pagamento Parte_1
suo favore dell'importo di euro 452.240,82 oltre accessori.
Con sentenza numero 446/2024, oggetto di impugnazione, il tribunale di Trento
rigettava l'opposizione proposta dalla con conseguente Parte_1
conferma del decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente al rimborso in favore della società opposta delle spese di lite.
Il tribunale riteneva applicabile alla fattispecie in esame l'articolo 118 comma 3 del
D.Lvo n. 163/06 così come modificato dall'articolo 30 comma 5 quater della Legge n.
98/2013 in quanto il contratto dedotto in giudizio era stato contabilizzato sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e/o della fornitura, sostenendo che tale conclusione era confermata la previsione dell'articolo 105 comma 13 del D.Lvo n.
50/2016 che aveva equiparato le due posizioni stabilendo il pagamento diretto a favore sia dei fornitori che dei subappaltatori.
pag. 7/25 Quanto alle tesi difensiva della secondo cui la stessa Parte_1
legittimamente aveva applicato la normativa provinciale che prevedeva la sospensione dei pagamenti a seguito di richiesta del creditore insoddisfatto, rilevava che la non aveva fornito prova che le fatture emesse dalla fossero state Parte_1 CP_1
quietanziate sicché, in forza del citato articolo 118 comma 3 delle D.Lvo n. 163/06, la avrebbe dovuto sospendere il pagamento alla soc. appaltatrice e provvedere Parte_1
al pagamento diretto in favore del fornitore, considerato che le fatture emesse risalivano al 2021 e quindi ad epoca notevolmente anteriore alla prima domanda di concordato della spa E.MA.PRI.CE (14.7.22). Quanto all'obbligo di pagamento diretto, rilevava il
Tribunale che l'articolo 50 (rectius 105) comma 13 del D.L.vo n. 50/16, vigente all'epoca dell'esecuzione dei lavori e delle forniture, posto che il primo SAL risaliva al
31/12/19, imponeva alla stazione appaltante di corrispondere direttamente subappaltatore, cottimista, prestatori di servizi, al fornitore di beni o lavoro l'importo dovuto per prestazione dagli stessi eseguite nel caso di inadempimento da parte dell'appaltatore. Analogo obbligo di pagamento diretto era previsto anche dell'articolo
118 del D.Lvo n. 163/2006 in quanto in caso di crisi di liquidità finanziaria la Parte_1
poteva provvedere al pagamento diretto, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, aggiungendo che ai sensi del comma 3 bis il citato articolo era consentito alle stazioni appaltanti, anche per i contratti di appalto in corso nella pendenza di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per prestazioni eseguite dai subappaltatori e dai cottimisti secondo le determinazioni del tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.
pag. 8/25 Quanto alla tesi difensiva della secondo cui il credito avrebbe dovuto essere Parte_1
pagato alla procedura in quanto né la normativa statale né quella provinciale impongono alla stazione appaltante di verificare le fatture quietanzate di fornitori,
richiamava il tribunale pronuncia di merito secondo cui la facoltà della stazione appaltante di procedere al pagamento diretto del corrispettivo al subappaltatore configura un'autonoma obbligazione e costituisce un nuovo e diverso rapporto tra committente e subappaltatore che resta insensibile al successivo fallimento dell'appaltatore, sicché il pagamento incide solo indirettamente sul credito del debitore fallito, posto che la somma non fa parte del suo patrimonio ed il relativo pagamento non può comportare un nocumento alle ragioni degli altri creditori dell'appaltatore.
Concludeva pertanto il tribunale nel senso che l'obbligo di pagamento diretto,
eventualmente stabilito per patto convenzionale, determinava la responsabilità della stazione appaltante anche nel caso in cui l'appaltatore obbligato era stato sottoposto a procedura concorsuale. Riteneva il tribunale sussistente una responsabilità
extracontrattuale ovvero da fatto illecito della , determinata dalle Parte_1
inadempienze e/o violazione della legge, rilevando peraltro che l'ultimo certificato di pagamento risaliva alle 30/11/21 quando la spa era ancora in bonis. CP_2
Rilevava infine il tribunale, a fronte delle difese della secondo cui Parte_1
non sussisteva l'obbligo di pagamento diretto, che l'articolo 226 comma 1 del D.Lvo
n.36/23 aveva abrogato il D.Lvo n. 50/ 2016, compresa la norma transitoria che consentiva l'applicazione del D.L.vo n.163/06 alle procedure governate da bandi pubblicati prima dell'entrata in vigore della legge, prevedendo al comma 2 che a pag. 9/25 decorrere dalla data in cui il codice acquistava efficacia ai sensi dell''articolo 229
comma 2, le disposizioni di cui al D.Lvo n. 50/2016 continuavano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso, con la conseguenza che l'articolo 105 del
D.Lvo n 50/16 continuava ad applicarsi ai procedimenti in corso con conseguente implicita abrogazione nel resto. Trovava quindi applicazione nel caso di specie l'articolo 109 comma 11 del D.Lvo n. 36/23 che prevedeva il pagamento diretto del subappaltatore e dei titolari di subcontratti in caso di inadempimento da parte dell'appaltante.
Avverso tale sentenza la ha proposto impugnazione, Parte_1
articolando i motivi di appello di seguito esaminati.
La si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
La è rimasta contumace. Controparte_2
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate nei termini di cui all'art 189 cpc, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 14.10.25 e decisa nella camera di consiglio del 28.10.25.
* * * *
Con il primo motivo di impugnazione della lamenta la Parte_1
violazione di legge e l'errata interpretazione della normativa applicabile alla procedura di gara vale a dire la LP n. 26/1993, il DPGP 30.9.1994 n. 12/10 e, in via residuale, il
D.Lvo n. 163/2006.
pag. 10/25 Sostiene la che costituisce consolidato e unanime Parte_1
orientamento giurisprudenziale in materia di appalti pubblici il principio secondo cui le procedure di affidamento di un contratto pubblico sono disciplinate dalla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando, restando quindi insensibili allo ius superveniens. Espone la che il bando di gara per i lavori pubblici relativi alla Parte_1
realizzazione dello svincolo di collegamento fra la tangenziale di e la strada Pt_1
provinciale 235 era stato pubblicato in data 9.11.11 e successivamente modificato in data 19.3.12; il termine per la presentazione delle offerte era fissato al 7/5/12;
l'aggiudicazione alla spa era avvenuta successivamente, in data 28.7.16, CP_2
a seguito del rifiuto del raggruppamento primo classificato e la revoca della relativa aggiudicazione;
il contratto d'appalto era stato stipulato in data 18.2.17.
Conseguentemente la normativa applicabile alla fattispecie concrete risultava essere la
LP n. 26/93, il regolamento di attuazione DPGP n. 12/10 dd. 20.9.1994 nel testo vigente al 2012. L'articolo 42 co. 15 della LP n. 26/93 riconosceva la facoltà per il subappaltatore di comunicare l'amministrazione aggiudicatrice e contestualmente all'appaltatore il mancato pagamento di prestazioni regolarmente eseguite e non contestate, risultanti da contratto scritto connesso con il contratto di appalto;
il regolamento di attuazione stabiliva le modalità e le condizioni per provvedere alla sospensione dei pagamenti all'appaltatore ed eventualmente al subappaltatore. Tale
normativa era richiamata nel bando di gara.
Rileva la appellante che erroneamente il giudice di primo grado non aveva Parte_1
fatto riferimento al momento della pubblicazione del bando di gara, individuando il pag. 11/25 momento iniziale della fattispecie alla data di stipula del contratto d'appalto intervenuta nel 2017, richiamando l'obbligo di pagamento diretto di cui all'art. 105 comma 13 del
D.Lvo n. 50/2016, vigente all'epoca dell'esecuzione dei lavori e delle forniture. In
realtà la non poteva in alcun modo applicare il D.Lvo n. 50/16 posto che il Parte_1
bando di gara era stato pubblicato del 2012, vigente la LP n. 26/1993 ed suo regolamento attuativo del 1994. Peraltro l'articolo 216 del D.Lvo n. 50/16, disposizione transitoria e di coordinamento, stabilisce che il codice degli appalti disciplinato da tale decreto si applica alle procedure dei contratti per i quali bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore e, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi e avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione quali, alla data di entrata in vigore del codice, non siano stati ancora inviati gli inviti a presentare le offerte.
L di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con CP_3
comunicato di data 12.4.16 aveva precisato che il codice doveva ritenersi entrato in vigore in data 19.4.16 e sempre l' sentita anche l'Avvocatura Generale dello CP_3
Stato, aveva ritenuto che le disposizioni del D.Lvo n. 50/16 riguardavano i bandi e degli avvisi pubblicati a decorrere dalla 20.4.16. Rileva l'appellante che erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto applicabile alla fattispecie in esame l'articolo 119
comma 11 del D.Lvo n. 36/23 (nuovo codice appalti). Denuncia la appellante Parte_1
l'erroneità della decisione del giudice di primo grado secondo cui il contratto di appalto dedotto in giudizio sarebbe sottoposto a due regimi giuridici, vale a dire il D.Lvo n.
52/2016 ed il D.Lvo n. 36/23; al contrario il regime normativo di riferimento non può
pag. 12/25 che essere la normativa vigente al momento della pubblicazione del bando di gara nel
2012.
Con il secondo motivo di impugnazione della lamenta la violazione di legge Parte_1
e le falsa interpretazione della normativa applicabile in forza alla lex specialis della procedura di gara, e precisamente la LP n. 26/1993, il DPGP 30.9.94 - 12/10, e, in via residuale, il D.Lvo n. 163/06.
Evidenza l'appellante che il giudice di primo grado ha ravvisato una responsabilità
extracontrattuale della Pubblica Amministrazione per non aver subordinato il pagamento del corrispettivo alla soc. appaltatrice all'esibizione delle fatture quietanziate dal fornitore, sul rilievo che il fornitore avrebbe dovuto comunque essere trattato come il cottimista ed il subappaltatore ai sensi dell'art 118 comma 3 del D.Lvo n. 163/06,
come modificato dall'articolo 15 della L.n. 180/2011.
Rileva l'appellante che al momento della pubblicazione del bando di gara, nel 2012, la legge provinciale prevedeva una maggiore tutela rispetto a quanto previsto dall'art. 15
della L.n. 180/11, stabilendo all'articolo 42 comma 15 della LP 2/1993 una disciplina di tutela che riguardava la figura del fornitore (e non solo del fornitore con posa come indicato nell'articolo 15 della legge 180/2011).
In ossequio alla normativa provinciale, il fornitore dell'appaltatore doveva comunicare l'amministrazione aggiudicatrice e contestualmente all'appaltatore il mancato pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e non contestate per ottenere la sospensione dei pagamenti verso l'appaltatore con la conseguenza che, in pag. 13/25 applicazione della richiamata normativa provinciale, la stazione appaltante non era obbligata a farsi esibire le fatture quietanzate anche dal mero fornitore. Quando il fornitore aveva comunicato alla Provincia in data 30/11/21 il mancato Controparte_1
pagamento della fornitura dell'acciaio, chiedendo il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del D.Lvo n. 50/16 e comunque di non effettuare alcun pagamento in favore dell'appaltatore, la Provincia aveva sospeso il pagamenti alla spa CP_2
Non sussisteva pertanto alcuna responsabilità della per aver applicato la Parte_1
disciplina provinciale vigente al momento della pubblicazione del bando di gara, posto che la stessa non aveva alternative, non potendo applicare un regime giuridico sopravvenuto. Richiama la Provincia appellante il disposto nell'articolo 1 commi 2 e 3
della legge 180/2011 secondo cui sono fatte salve le competenze delle Province
Autonome di Trento e Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. In ogni caso, anche a vuole seguire il ragionamento del tribunale,
vale a dire l'applicazione nel caso concreto della normativa vigente all'epoca dei fatti,
sarebbe applicabile al fornitore l'articolo 26 comma 11 della L.P. 2/2016 secondo cui il fornitore dell'affidatario e del subappaltatore e il subcontraente possono comunicare l'amministrazione aggiudicatrice e contestualmente all'affidatario il mancato pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite non contestate, risultanti da contratto scritto connesso al contratto di appalto nonché di importo singolarmente pari o superiore a € 2500. A norma dell'articolo 26 comma 13 il regolamento di attuazione disciplina le modalità e le condizioni per la sospensione dei pagamenti e ogni aspetto necessario all'applicazione dell'articolo stesso. Ed in effetti al momento della pag. 14/25 comunicazione del fornitore circa il mancato pagamento delle forniture di acciaio, in data 30/11/21, la stazione appaltante aveva sospeso ogni pagamento.
Erroneamente il tribunale aveva ritenuto che la doveva procedere al Parte_1
pagamento diretto delle fatture emesse dalla società appellata in quanto risalivano tutte al 2021, e quindi ad epoca notevolmente anteriore alla prima domanda di concordato. In
realtà la prima domanda di concordato risaliva 17/12/21 e le fatture erano tutte risalenti a quel periodo, anche se la stazione appaltante ne aveva avuto cognizione sono in data
30/11/21 a seguito della comunicazione del difensore della . Espone la Controparte_1
Provincia appellante che la spa aveva presentato in data 17/12/21 CP_2
domanda di concordato preventivo con riserva, alla quale erano seguite due richieste di autorizzazione volte ad ottenere la sospensione del contratto ai sensi dell'art. 169 bis
LF, una prima richiesta di sospensione di 60 giorni, accordata dal tribunale di Treviso,
ed una seconda richiesta di sospensione di ulteriori 60 giorni accordata pure dal tribunale Treviso. Successivamente la spa aveva ottenuto dal tribunale CP_2
di Treviso autorizzazione allo scioglimento del contratto sensi dell'articolo 169 bis LF e la Corte di Appello di Venezia aveva ritenuto che il decreto di scioglimento era caducato in ragione della scelta della di rinunciare al ricorso ex art. 161 CP_2
LF.; in data 15.6.22 la aveva depositato istanza di rinuncia al ricorso Controparte_2
e il tribunale di Treviso aveva dichiarato l'inammissibilità in data 7/5/22 del primo ricorso;
in data 14.16.22 la spa aveva depositato nuovo ricorso ai sensi CP_2
dell'articolo 161 LF;
in data 16.9.22 il tribunale di Treviso deliberava di sciogliere nuovamente il contratto d'appalto stipulato con la di e in Parte_1 Pt_1
pag. 15/25 data 3.10.23 omologava il concordato preventivo proposto dalla spa CP_2
Conseguentemente il concordato in continuità non interessava il contratto d'appalto stipulato con la perché sciolto in data 31/5/22. Riteneva Parte_1
il tribunale Treviso la consecutività con la precedente procedura di concordato preventivo di cui al ricorso depositato in data 17/12/21, oggetto di rinuncia da parte della società , con il concordato omologato in data 3.10.23. CP_2
Le prime fatture emesse dalla società appellata risalivano a giugno-luglio 2021 ma il fornitore aveva atteso fino al 30/11/21 per effettuare la comunicazione alla
[...]
anziché comunicare lo stato di insolvenza della , Parte_1 Controparte_2
con la quale aveva in precedenza stipulato un piano di rientro, sistematicamente disatteso da quest'ultima. Fino al dicembre 2021 nessun cenno di inadempimento era stato palesato dalla alla stazione appaltante, circostanze tutte che Controparte_1
escludevano qualunque responsabilità della stessa per omesso controllo. Peraltro con decreto del tribunale di Treviso numero 15/21 era stato stabilito che non potessero essere effettuati in favore della spa pagamenti di crediti anteriori. CP_2
Con il terzo motivo di impugnazione la appellante lamenta la violazione Parte_1
dell'articolo 112 c.p.c. per vizio di extrapetizione.
Con riferimento alla motivazione contenuta nell'impugnata sentenza, rileva la che di non aver negato il pagamento nei confronti del fornitore per aver Parte_1
effettuato tale pagamento nei confronti della , ma perché in assoluto Controparte_2
non era dovuto il pagamento diretto al fornitore. Rileva che oggetto del giudizio era pag. 16/25 solamente la verifica se il decreto ingiuntivo fosse legittimo o meno e non era rilevante per il giudice verificare se la somma oggetto del decreto ingiuntivo fosse stata già
pagata o meno all'appaltatore. Le circostanze esposte dalla al riguardo erano Parte_1
dirette a fornire un quadro completo fattuale e portare a conoscenza della conseguenza di una eventuale conferma del decreto ingiuntivo, vale a dire il doppio pagamento da parte della stazione appaltante della medesima fornitura di acciaio con sperpero di risorse pubbliche. Anche a voler ritenere ammissibile l'argomentazione del giudice di primo grado, rileva la che dalla documentazione prodotta emergeva prova Parte_1
dell'avvenuto pagamento dei SAL da 1 a 15.
Espone l'appellante di aver provveduto al pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo per l'importo complessivo di euro 562.692,70 (di cui euro 110.451,38 a titolo di interessi), nonché l'importo di euro 39.507,38 a titolo di spese legali, somme di cui chiede la restituzione in caso di riforma dell'impugnata sentenza.
Chiede pertanto che, in riforma dell'impugnata sentenza, sia revocato, posto nel nulla,
dichiarato privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 269 di data 27.4.22,
accertando e dichiarando che nessun pagamento è dovuto dalla Parte_1
alla società appellata;
chiede che la stessa sia condannata a
[...] Controparte_4
restituire alla appellante le somme corrisposte in esecuzione della sentenza di Parte_1
primo grado, oggetto di impugnazione.
I primi due motivi di impugnazione vengono esaminati congiuntamente, stante la stretta correlazione delle relative argomentazioni.
pag. 17/25 Risulta fondata la tesi difensiva della secondo cui il Parte_1
contratto di appalto intercorso tra la stessa e la spa (alla quale era stata CP_2
affidata l'esecuzione dei lavori di realizzazione dello svincolo di collegamento tra la tangenziale di e la strada provinciale 235) debba ritenersi disciplinato dalla Pt_1
legge in vigore al momento di pubblicazione del bando e quindi al marzo 2012 (doc. 1
appellante). Parte_1
Tale principio è stato costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa nel corso degli anni. Infatti il Consiglio di Stato anche da ultimo (sentenza n. 2521/21)
ha ritenuto che costituisca consolidato indirizzo giurisprudenziale quello secondo cui nelle gare pubbliche la procedura di affidamento di un contratto pubblico è soggetta alla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando, in conformità al principio tempus regit actum ed alla natura del bando di gara, quale norma speciale della procedura che regola non solo le imprese partecipanti, ma anche la pubblica amministrazione che non vi si può sottrarre, sicché deve escludersi che lo ius supervenies possa avere alcun effetto diretto sul procedimento di gara, venendo altrimenti sacrificati principi di certezza e di buon andamento, con sconcerto delle stesse e assoluta imprevedibilità degli esiti ove si imponesse all'amministrazione di modificare in corso di procedimento le regole di gara per seguire le modificazioni normative o fattuali intervenute successivamente all'adozione del bando (cfr Consiglio di Stato n.
2433/16, n. 2222/17; 5431/19).
Pertanto all'appalto intercorso tra e la Parte_1 [...]
, alla quale la società appellata aveva fornito acciaio per calcestruzzo, era CP_2
pag. 18/25 applicabile la legge provinciale numero 26/93 che all'art. 42 stabiliva, quanto al comma 15, “ Il fornitore dell'appaltatore e del subappaltatore può comunicare all'amministrazione aggiudicatrice e contestualmente all'appaltatore il mancato pagamento di prestazioni regolarmente eseguite, non contestate, risultanti da contratto scritto connesso con il contratto di appalto, nonché d'importo singolarmente pari o superiore a 2.500 euro. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità e le condizioni per la sospensione dei pagamenti all'appaltatore o eventualmente al subappaltatore”.
Infatti la gode di potestà legislativa primaria in materia Parte_1
di lavori pubblici di interesse provinciale ai sensi dell'articolo 8, primo comma numero
17 dello Statuto di autonomia.
La appellante ha dedotto sin dal primo grado, senza contestazioni al Parte_1
riguardo, che effettivamente la stessa ha provveduto alla sospensione del pagamento dl
15° SAL una volta ricevuta la comunicazione da parte la società appellata dell'inadempimento della spa avvenuta in data 30/11/21 da parte del CP_2
legale della medesima appellata.
Quest'ultima del resto non ha contestato l'avvenuta sospensione del pagamento degli importi risultanti da tale stato avanzamento di lavoro, sostenendo che la
[...]
era tenuta ad acquisire le fatture quietanzate relativamente alle Parte_1
forniture effettuate dall'appellata nei confronti dell'appaltatrice prima di provvedere al pagamento degli importi risultanti da tutti i SAL.
pag. 19/25 Tuttavia la normativa richiamata non prevedeva alcun obbligo di acquisizione delle fatture quietanziate prima di procedere al pagamento degli stati avanzamento lavori nei confronti dell'appaltatore. Del resto la disciplina provinciale richiamata prevedeva un trattamento maggiormente favorevole per il fornitore rispetto alle revisioni dell'articolo
118 del D.Lgs. n. 163/06, il quale prendeva in considerazione esclusivamente la posizione del subappaltatore e del cottimista senza considerare quella del fornitore.
Né la legislazione provinciale si poneva in contrasto con la direttiva n.18/04 (ed in particolare con gli articoli 25 e 60 che disciplinavano l'ipotesi del subappalto) né con la direttiva n. 24/2014 (ed in particolare con l'articolo 71 che stabiliva solo una facoltà
degli Stati membri di prevedere la possibilità di pagamenti diretti al subappaltatore per i servizi, le forniture o lavori forniti all'aggiudicatario).
Raffrontando la normativa provinciale sopra richiamata e quella prevista dal D.Lsg n.
163/06, ed in particolare dall'articolo 118 all'epoca vigente nella parte in cui disciplinava la posizione dei subappaltatori e dei cottimisti, non risulta un insanabile contrasto con la disciplina comunitaria o con quella contenuta nel Codice degli appalti che possa far ritenere inapplicabili le disposizioni provinciali.
Ma anche a voler ritenere l'applicabilità del disposto dell'articolo 118 del D.Lgs n.
163/2006 in ogni caso non sussisteva l'obbligo della di Parte_1
acquisire le fratture quietanzate emesse dalla società appellata prima di provvedere al pagamento degli stati di avanzamento lavori nei confronti della spa . CP_2
Infatti tale norma stabiliva al comma 3 l'obbligo per la stazione appaltante di inserire pag. 20/25 nel bando di gara l'indicazione che avrebbe provveduto a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite ovvero che era fatto obbligo agli affidatari di trasmettere copia delle fatture quietanzate relativi ai pagamenti ad essi affidatari corrisposti al subappaltatore o al cottimista. Al
comma 11 del medesimo articolo era contenuta la definizione di subappalto, da individuarsi in qualunque contratto avente per oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo…
Il riferimento alla sola figura del subappaltatore, specificatamente individuata in conformità alle caratteristiche descritte al comma 11, ed dal cottimista escludeva chiaramente l'applicabilità di tale disciplina all'ipotesi del fornitore di materiale.
Tale conclusione è confermata dal fatto che all'epoca della pubblicazione del bando
(2012) dell'articolo 15 della legge numero 180/2011 (titolato “Contratti di fornitura con posa in opera) stabiliva che “ La disposizione prevista dall'articolo 118, comma 3,
secondo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture”.
Tale disposizione estendeva quindi l'applicabilità del comma 3 dell'articolo 118
solamente l'ipotesi di fornitura con posa in opera, mentre nel caso di specie pacificamente la fornitura ha riguardato solamente la messa disposizione di ferro per pag. 21/25 calcestruzzo, senza che la società appellata abbia provveduto alla posa in opera. Infatti il contratto intercorso in data 30.10.20 (doc. 3 PAT) prevedeva a carico della società
appellata esclusivamente l'obbligo di fornire l'acciaio per calcestruzzo meglio descritto al punto 4.1 del contratto.
L'articolo 15 citato è stato modificato, con vigenza dal 22.6.13 (quindi successivamente all'indizione del bando), dal DL n.69/13) con. L. n. 98/13 che sopprimeva all'articolo 15 le parole “con posa in opera” (art. 30 co. 5 quater).
La circostanza che l'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/06 facesse riferimento solo all'ipotesi del subappaltatore e del cottimista, provvedendo anche la definizione del soggetto subappaltatore (definizione alla quale non era possibile ricondurre anche la figura del fornitore di materiale), che l'articolo 15 della legge 180/2011 estendeva la disciplina del comma 3 del richiamato articolo 118 solamente ai fornitori che provvedessero anche alla posa in opera e la modifica di tale norma intervenuta nel 2013
con la soppressione della specificazione suddetta (con conseguente applicabilità il disposto dell'articolo 118 comma 3 anche ai fornitori che non provvedessero alla posa del materiale consegnato), rende evidente che nella formulazione vigente al momento della pubblicazione del bando il comma 3 dell'art. 118 non fosse applicabile all'ipotesi del fornitore di materiale, applicabilità che è stata resa possibile solo da successive modifiche normative.
Per tutte le ragioni sopra esposte non sussisteva pertanto l'obbligo della
[...]
di ottenere la consegna delle fatture quietanzate emesse dalla Parte_1
pag. 22/25 società appellata prima di procedere al pagamento dei SAL.
Non è pertanto configurabile una responsabilità di natura extra contrattuale della appellante (così qualificata la sua responsabilità senza che sul punto sia stata Parte_1
proposta impugnazione) per non aver osservato la normativa che disciplinava il contratto di appalto dalla stessa stipulato.
Conseguentemente il decreto ingiuntivo n. 269/22 emesso dal tribunale di Trento su istanza della deve essere revocato. Controparte_1
Risulta documentato della abbia provveduto a versare in Parte_1
favore della società appellata l'importo complessivo di euro 562.692,70 a titolo di capitale ed interessi in forza della esecutività della sentenza impugnata oltre ad euro
39.507,88 , a titolo di spese legali.
Tali somme devono essere restituite in favore della appellante, oltre ad Parte_1
interessi con decorrenza dal pagamento fino al saldo.
Infatti (Cass.n. 6942/2010) “L'azione di ripetizione di somme pagate per spese di lite in esecuzione di una sentenza successivamente annullata non é riconducibile allo schema della "condictio indebiti", sia perché si ricollega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza e prescinde dall'esistenza o meno del rapporto sostanziale, sia perché il comportamento dell'"accipiens" non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede, non potendo venire in considerazione stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della pag. 23/25 rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti. Pertanto, in applicazione delle regole generali sui crediti pecuniari, gli interessi legali sulle somme predette devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda”.
Le spese di lite di entrambi gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte della nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto Controparte_1
dei parametri medi contenuti nel Regolamento n.147/22, ad eccezione della fase istruttoria del giudizio di primo grado che si è limitata al deposito delle relative memorie e dalla fase di trattazione del presente giudizio di appello che si è limitata al deposito delle note d'udienza; in relazione a tali fasi vengono riconosciuti gli importi minimi di tariffa.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo, così provvede:
1) in riforma della sentenza n. 446/24 del tribunale di Trento, revoca del decreto ingiuntivo n. 269/22 emesso dal tribunale di Trento;
2) condanna la , in persona del legale rappresentante, alla Controparte_1
restituzione delle somme versate dalla in Parte_1
esecuzione dell'impugnata sentenza, oltre interessi di legge con decorrenza dalla data di pagamento fino al saldo;
3) condanna la , in persona del legale rappresentante, al rimborso in Controparte_1
favore della delle spese di lite di entrambi i gradi Parte_1
pag. 24/25 del giudizio, liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in € 3.544.00 per la fase di studio, € 2.338,00 per la fase introduttiva, € 5.205,50 per la fase istruttoria, € 6.164,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti, oltre ad euro 634,00 per esborsi, e liquidate, quanto al giudizio di secondo grado, in € 4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva, € 2.940,00 per la fase di trattazione, € 7.298,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti oltre ad euro
1.848 per esborsi.
Cosi deciso in Trento, lì 28.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr.ssa Renata Fermanelli) (dr.ssa Liliana Guzzo)
pag. 25/25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Trento in persona dei magistrati:
Dr.ssa L.Guzzo Presidente
Dr.ssa M.Tulumello Consigliere
Dr.ssa R.Fermanelli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado R.G. 224/2024
tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. BIASETTI VIVIANA e dall'Avv. CA MANICA elett. dom in
PIAZZA DANTE, 15 - 38100 Pt_1
appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. PULIERI Controparte_1 P.IVA_2
CA e dall'Avv. GIUSEPPE RIZZI elett. dom. presso indirizzo pec.
Appellata
e (P.IVA ) in concordato preventivo Controparte_2 P.IVA_3
appellata contumace
Avente ad oggetto: appalto opere pubbliche
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Trento n.446/24
Causa decisa nella camera di consiglio del giorno 28.10.25 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente appello,- annullare e/o riformare la sentenza n. 446/2024, pubblicata in data 17.04.2024, del Tribunale di
Trento, e per l'effetto revocare, porre nel nulla e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 269/2022 del 27.04.2022 emesso dal Tribunale di
Trento, accertando e dichiarando che alcun pagamento ad alcun titolo è dovuto dalla alla società appellata Parte_1 Controparte_1
- condannare a restituire alla le somme Controparte_1 Parte_1
alla medesima corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata, e precisamente Euro
562.692,70 a titolo di capitale e interessi (Euro 452.240,82 + Euro 110.451,88), ed Euro
39.507,88 a titolo di spese legali, compresi gli interessi a decorrere dalla data dei relativi pagamenti e fino alla restituzione delle somme.
Con vittoria di spese e onorari dei due gradi di giudizio.
pag. 2/25 PARTE APPELLATA:
ut supra rappresentata e difesa confida nel rigetto dell'appello con il Controparte_1
favore delle spese. ut supra rappresentata e difesa confida nel rigetto Controparte_1
dell'appello con il favore delle spese.
FATTO E DIRITTO
La otteneva l'emissione da parte del Tribunale di Trento di decreto Controparte_1
ingiuntivo dd. 27.4.22 nei confronti della spa e della CP_2 [...]
per l'importo di euro 452.240,82 oltre accessori. In particolare la Parte_1
soc. ricorrente aveva esposto di aver stipulato in data 30/10/20 con la spa un contratto per la fornitura di acciaio per calcestruzzo necessario per la CP_2
realizzazione delle opere presso il cantiere di realizzazione del nuovo svincolo di collegamento tra la tangenziale di e la SP 235, lavori che la soc. Pt_1 CP_2
doveva realizzare in forza di contratto di appalto che la stessa si era aggiudicato dalla
; la soc. ricorrente aveva eseguito le prestazioni Parte_1
contrattuali senza contestazione e risultava creditrice della spa CP_2
dell'importo di euro 452.240,82 in relazione alle fatture n.2219/21, 2946/21, 2671/21, n.
3359/21; la spa era stata ammessa a concordato preventivo dal tribunale CP_2
di Treviso;
il contratto di appalto tra la e la Parte_1 [...]
era regolato dal codice dei contratti pubblici di cui al D.Lvo n. 163/06 CP_2
che all'articolo 118 prevedeva che nel bando di gara fosse previsto l'obbligo della stazione appaltante di corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista pag. 3/25 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che fosse fatto obbligo agli affidatari di trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti fatti in favore del subappaltatore o ottimista;
la società ricorrente avevano notiziato dell'inadempimento della spa e la la CP_2 Parte_1
quale aveva comunicato di aver già corrisposto alla appaltatrice il corrispettivo,
applicando la legge provinciale, senza fornire alcuna prova dell'intervenuta quietanza delle fatture emesse dalla società ricorrente;
in mancanza della produzione delle fatture quietanzate, l'amministrazione provinciale avrebbe dovuto procedere all'accantonamento delle somme, con conseguente sua responsabilità per non averlo fatto;
il contratto intercorso tra la società ricorrente e la spa andava CP_2
ricondotto all'ipotesi di subfornitura di cui alla legge n. 192/98 con conseguente obbligo di pagamento degli interessi nella misura di quell'articolo 3 comma 3 di tale legge e l'applicazione della penale del 5%.
Solo la proponeva opposizione avverso tale decreto Parte_1
ingiuntivo, esponendo che: il contratto intercorso tra la società opposta e la spa non era stato trasmesso alla committente, in quanto la società CP_2
appaltatrice sia limitata a comunicare il nome dell'impresa che avrebbe fornito l'acciaio per il calcestruzzo;
la società ricorrente con nota 30/11/21 aveva richiesto il pagamento della somma di cui al decreto ingiuntivo stante il mancato pagamento nei termini contrattuali delle fatture emesse e in data 3/12/21 aveva sollecitato la Parte_1
a provvedere al pagamento diretto in suo favore delle fatture emesse e di non effettuare alcun pagamento nei confronti dell'appaltatrice spa;
la aveva CP_2 Parte_1
pag. 4/25 evidenziato quale fosse la procedura che il fornitore avrebbe dovuto seguire per ottenere la sospensione dei pagamenti dei SAL intervenuti dopo la comunicazione del difensore dd. 30/11/21, epoca in cui era in fase di pagamento solamente il SAL n. 15; solo in data 17/12/21 per la prima volta veniva trasmesso alla Parte_1
dalla società opposta il contratto di fornitura e le fatture non saldate;
a seguito di deposito da parte dell'appaltatrice di istanza di concordato Controparte_2
preventivo, con decreto n.15/21 il tribunale di Treviso disponeva che non potessero essere effettuati pagamenti di creditori anteriori all'istanza sicché nessun pagamento di crediti della la Provincia avrebbe potuto effettuare nei confronti Controparte_2
della società opposta e quindi non poteva provvedere al pagamento in sostituzione dell'appaltatore, pena la violazione della disciplina concorsuale;
l'appaltatrice
[...]
aveva presentato istanza di scioglimento del contratto ai sensi CP_2
dell'articolo 169 bis L.F.; trattandosi di credito della società opposta anteriore alla procedura concorsuale nessun pagamento poteva effettuare la in assenza di Parte_1
autorizzazione del tribunale ai sensi dell'art. 182 quinquies co. LF;
la Provincia aveva pagato gli importi fino al SAL 14 per euro 454.888,59 ed ogni Sal era stato trasmesso alla soc. opposta con il corrispettivo certificato di pagamento;
con riguardo alla tesi difensiva della soc. opposta secondo cui il pagamento non poteva essere effettuato nei confronti della soc. appaltatrice in assenza delle fatture quietanziate, rilevava che le stesse erano richieste solo per i subappaltatori ed i cottimisti (art. 45 parte amministrativa del capitolato d'appalto) e non per i fornitori, in conformità all' art. 1
della L.P. n. 26/1993 vigente al momento della indizione della gara, non dissimile pag. 5/25 all'allora vigente articolo 118 del D.lvo n.163/06; inoltre la società appaltatrice non aveva comunicato alla stazione appaltante i dati stabiliti da tale legge;
pertanto la non era tenuta al pagamento della fornitura in acciaio in quanto, in forza della Parte_1
disciplina vigente, l'appaltatore non era tenuto a fornire le fatture quietanziate del sub fornitore né la stazione appaltante era tenuta ad acquisirle;
il fornitore poteva chiedere la sospensione dei pagamenti, istanza effettivamente avanzata in limine della procedure concordataria che però non aveva potuto trovare accoglimento delle ragioni dette.
Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accertamento che nessun pagamento era dovuto dalla alla società opposta. Parte_1
Quest'ultima si costituiva in giudizio, rilevando che la normativa applicabile era quella di cui al D.lvo n. 163/06 vigente all'epoca dell'originaria aggiudicazione essendo stata la gara per la realizzazione dell'opera pubblica in questione indetta con avviso di data
20.3.12; la società opposta aveva sottoscritto in data 30/10/20 con la società
aggiudicatrice contratto per la fornitura di parte dell'acciaio per calcestruzzo necessario per realizzazione delle opere ed aveva eseguito le prestazioni senza alcuna contestazione;
non erano state pagate le fatture indicate nel decreto ingiuntivo opposto;
con pec di data 30/11/21 la società opposta aveva chiesto alla Parte_1
di provvedere al pagamento in suo favore delle cifre di cui alle citate fatture, ma
[...]
la aveva affermato di aver già pagato il corrispettivo delle forniture Parte_1
all'appaltatrice e di aver applicato la disciplina provinciale che prevedeva la sospensione dei pagamenti su richiesta di creditore insoddisfatto;
in realtà, a seguito della mancata produzione delle fatture quietanzate emesse della società opposta, la pag. 6/25 avrebbe dovuto provvedere all'accantonamento delle somme in attesa della Parte_1
pronuncia dell'autorità giudiziaria, procedura che non era stata rispettata con conseguente responsabilità della circa il pagamento delle somme in questione. Parte_1
Richiamava il disposto dell'articolo 50 co 13 del D.Lvo n. 50/16 e l'articolo 15 della L.
n. 80/2010 e sosteneva che la normativa provinciale non poteva essere applicata in quanto ciò avrebbe determinato la violazione della normativa comunitaria che tutela i sub contraenti (articolo 71 della Direttiva 24I/2014).
Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma il decreto ingiuntivo e comunque la condanna della al pagamento Parte_1
suo favore dell'importo di euro 452.240,82 oltre accessori.
Con sentenza numero 446/2024, oggetto di impugnazione, il tribunale di Trento
rigettava l'opposizione proposta dalla con conseguente Parte_1
conferma del decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente al rimborso in favore della società opposta delle spese di lite.
Il tribunale riteneva applicabile alla fattispecie in esame l'articolo 118 comma 3 del
D.Lvo n. 163/06 così come modificato dall'articolo 30 comma 5 quater della Legge n.
98/2013 in quanto il contratto dedotto in giudizio era stato contabilizzato sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e/o della fornitura, sostenendo che tale conclusione era confermata la previsione dell'articolo 105 comma 13 del D.Lvo n.
50/2016 che aveva equiparato le due posizioni stabilendo il pagamento diretto a favore sia dei fornitori che dei subappaltatori.
pag. 7/25 Quanto alle tesi difensiva della secondo cui la stessa Parte_1
legittimamente aveva applicato la normativa provinciale che prevedeva la sospensione dei pagamenti a seguito di richiesta del creditore insoddisfatto, rilevava che la non aveva fornito prova che le fatture emesse dalla fossero state Parte_1 CP_1
quietanziate sicché, in forza del citato articolo 118 comma 3 delle D.Lvo n. 163/06, la avrebbe dovuto sospendere il pagamento alla soc. appaltatrice e provvedere Parte_1
al pagamento diretto in favore del fornitore, considerato che le fatture emesse risalivano al 2021 e quindi ad epoca notevolmente anteriore alla prima domanda di concordato della spa E.MA.PRI.CE (14.7.22). Quanto all'obbligo di pagamento diretto, rilevava il
Tribunale che l'articolo 50 (rectius 105) comma 13 del D.L.vo n. 50/16, vigente all'epoca dell'esecuzione dei lavori e delle forniture, posto che il primo SAL risaliva al
31/12/19, imponeva alla stazione appaltante di corrispondere direttamente subappaltatore, cottimista, prestatori di servizi, al fornitore di beni o lavoro l'importo dovuto per prestazione dagli stessi eseguite nel caso di inadempimento da parte dell'appaltatore. Analogo obbligo di pagamento diretto era previsto anche dell'articolo
118 del D.Lvo n. 163/2006 in quanto in caso di crisi di liquidità finanziaria la Parte_1
poteva provvedere al pagamento diretto, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, aggiungendo che ai sensi del comma 3 bis il citato articolo era consentito alle stazioni appaltanti, anche per i contratti di appalto in corso nella pendenza di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per prestazioni eseguite dai subappaltatori e dai cottimisti secondo le determinazioni del tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.
pag. 8/25 Quanto alla tesi difensiva della secondo cui il credito avrebbe dovuto essere Parte_1
pagato alla procedura in quanto né la normativa statale né quella provinciale impongono alla stazione appaltante di verificare le fatture quietanzate di fornitori,
richiamava il tribunale pronuncia di merito secondo cui la facoltà della stazione appaltante di procedere al pagamento diretto del corrispettivo al subappaltatore configura un'autonoma obbligazione e costituisce un nuovo e diverso rapporto tra committente e subappaltatore che resta insensibile al successivo fallimento dell'appaltatore, sicché il pagamento incide solo indirettamente sul credito del debitore fallito, posto che la somma non fa parte del suo patrimonio ed il relativo pagamento non può comportare un nocumento alle ragioni degli altri creditori dell'appaltatore.
Concludeva pertanto il tribunale nel senso che l'obbligo di pagamento diretto,
eventualmente stabilito per patto convenzionale, determinava la responsabilità della stazione appaltante anche nel caso in cui l'appaltatore obbligato era stato sottoposto a procedura concorsuale. Riteneva il tribunale sussistente una responsabilità
extracontrattuale ovvero da fatto illecito della , determinata dalle Parte_1
inadempienze e/o violazione della legge, rilevando peraltro che l'ultimo certificato di pagamento risaliva alle 30/11/21 quando la spa era ancora in bonis. CP_2
Rilevava infine il tribunale, a fronte delle difese della secondo cui Parte_1
non sussisteva l'obbligo di pagamento diretto, che l'articolo 226 comma 1 del D.Lvo
n.36/23 aveva abrogato il D.Lvo n. 50/ 2016, compresa la norma transitoria che consentiva l'applicazione del D.L.vo n.163/06 alle procedure governate da bandi pubblicati prima dell'entrata in vigore della legge, prevedendo al comma 2 che a pag. 9/25 decorrere dalla data in cui il codice acquistava efficacia ai sensi dell''articolo 229
comma 2, le disposizioni di cui al D.Lvo n. 50/2016 continuavano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso, con la conseguenza che l'articolo 105 del
D.Lvo n 50/16 continuava ad applicarsi ai procedimenti in corso con conseguente implicita abrogazione nel resto. Trovava quindi applicazione nel caso di specie l'articolo 109 comma 11 del D.Lvo n. 36/23 che prevedeva il pagamento diretto del subappaltatore e dei titolari di subcontratti in caso di inadempimento da parte dell'appaltante.
Avverso tale sentenza la ha proposto impugnazione, Parte_1
articolando i motivi di appello di seguito esaminati.
La si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
La è rimasta contumace. Controparte_2
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate nei termini di cui all'art 189 cpc, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 14.10.25 e decisa nella camera di consiglio del 28.10.25.
* * * *
Con il primo motivo di impugnazione della lamenta la Parte_1
violazione di legge e l'errata interpretazione della normativa applicabile alla procedura di gara vale a dire la LP n. 26/1993, il DPGP 30.9.1994 n. 12/10 e, in via residuale, il
D.Lvo n. 163/2006.
pag. 10/25 Sostiene la che costituisce consolidato e unanime Parte_1
orientamento giurisprudenziale in materia di appalti pubblici il principio secondo cui le procedure di affidamento di un contratto pubblico sono disciplinate dalla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando, restando quindi insensibili allo ius superveniens. Espone la che il bando di gara per i lavori pubblici relativi alla Parte_1
realizzazione dello svincolo di collegamento fra la tangenziale di e la strada Pt_1
provinciale 235 era stato pubblicato in data 9.11.11 e successivamente modificato in data 19.3.12; il termine per la presentazione delle offerte era fissato al 7/5/12;
l'aggiudicazione alla spa era avvenuta successivamente, in data 28.7.16, CP_2
a seguito del rifiuto del raggruppamento primo classificato e la revoca della relativa aggiudicazione;
il contratto d'appalto era stato stipulato in data 18.2.17.
Conseguentemente la normativa applicabile alla fattispecie concrete risultava essere la
LP n. 26/93, il regolamento di attuazione DPGP n. 12/10 dd. 20.9.1994 nel testo vigente al 2012. L'articolo 42 co. 15 della LP n. 26/93 riconosceva la facoltà per il subappaltatore di comunicare l'amministrazione aggiudicatrice e contestualmente all'appaltatore il mancato pagamento di prestazioni regolarmente eseguite e non contestate, risultanti da contratto scritto connesso con il contratto di appalto;
il regolamento di attuazione stabiliva le modalità e le condizioni per provvedere alla sospensione dei pagamenti all'appaltatore ed eventualmente al subappaltatore. Tale
normativa era richiamata nel bando di gara.
Rileva la appellante che erroneamente il giudice di primo grado non aveva Parte_1
fatto riferimento al momento della pubblicazione del bando di gara, individuando il pag. 11/25 momento iniziale della fattispecie alla data di stipula del contratto d'appalto intervenuta nel 2017, richiamando l'obbligo di pagamento diretto di cui all'art. 105 comma 13 del
D.Lvo n. 50/2016, vigente all'epoca dell'esecuzione dei lavori e delle forniture. In
realtà la non poteva in alcun modo applicare il D.Lvo n. 50/16 posto che il Parte_1
bando di gara era stato pubblicato del 2012, vigente la LP n. 26/1993 ed suo regolamento attuativo del 1994. Peraltro l'articolo 216 del D.Lvo n. 50/16, disposizione transitoria e di coordinamento, stabilisce che il codice degli appalti disciplinato da tale decreto si applica alle procedure dei contratti per i quali bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore e, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi e avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione quali, alla data di entrata in vigore del codice, non siano stati ancora inviati gli inviti a presentare le offerte.
L di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con CP_3
comunicato di data 12.4.16 aveva precisato che il codice doveva ritenersi entrato in vigore in data 19.4.16 e sempre l' sentita anche l'Avvocatura Generale dello CP_3
Stato, aveva ritenuto che le disposizioni del D.Lvo n. 50/16 riguardavano i bandi e degli avvisi pubblicati a decorrere dalla 20.4.16. Rileva l'appellante che erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto applicabile alla fattispecie in esame l'articolo 119
comma 11 del D.Lvo n. 36/23 (nuovo codice appalti). Denuncia la appellante Parte_1
l'erroneità della decisione del giudice di primo grado secondo cui il contratto di appalto dedotto in giudizio sarebbe sottoposto a due regimi giuridici, vale a dire il D.Lvo n.
52/2016 ed il D.Lvo n. 36/23; al contrario il regime normativo di riferimento non può
pag. 12/25 che essere la normativa vigente al momento della pubblicazione del bando di gara nel
2012.
Con il secondo motivo di impugnazione della lamenta la violazione di legge Parte_1
e le falsa interpretazione della normativa applicabile in forza alla lex specialis della procedura di gara, e precisamente la LP n. 26/1993, il DPGP 30.9.94 - 12/10, e, in via residuale, il D.Lvo n. 163/06.
Evidenza l'appellante che il giudice di primo grado ha ravvisato una responsabilità
extracontrattuale della Pubblica Amministrazione per non aver subordinato il pagamento del corrispettivo alla soc. appaltatrice all'esibizione delle fatture quietanziate dal fornitore, sul rilievo che il fornitore avrebbe dovuto comunque essere trattato come il cottimista ed il subappaltatore ai sensi dell'art 118 comma 3 del D.Lvo n. 163/06,
come modificato dall'articolo 15 della L.n. 180/2011.
Rileva l'appellante che al momento della pubblicazione del bando di gara, nel 2012, la legge provinciale prevedeva una maggiore tutela rispetto a quanto previsto dall'art. 15
della L.n. 180/11, stabilendo all'articolo 42 comma 15 della LP 2/1993 una disciplina di tutela che riguardava la figura del fornitore (e non solo del fornitore con posa come indicato nell'articolo 15 della legge 180/2011).
In ossequio alla normativa provinciale, il fornitore dell'appaltatore doveva comunicare l'amministrazione aggiudicatrice e contestualmente all'appaltatore il mancato pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e non contestate per ottenere la sospensione dei pagamenti verso l'appaltatore con la conseguenza che, in pag. 13/25 applicazione della richiamata normativa provinciale, la stazione appaltante non era obbligata a farsi esibire le fatture quietanzate anche dal mero fornitore. Quando il fornitore aveva comunicato alla Provincia in data 30/11/21 il mancato Controparte_1
pagamento della fornitura dell'acciaio, chiedendo il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del D.Lvo n. 50/16 e comunque di non effettuare alcun pagamento in favore dell'appaltatore, la Provincia aveva sospeso il pagamenti alla spa CP_2
Non sussisteva pertanto alcuna responsabilità della per aver applicato la Parte_1
disciplina provinciale vigente al momento della pubblicazione del bando di gara, posto che la stessa non aveva alternative, non potendo applicare un regime giuridico sopravvenuto. Richiama la Provincia appellante il disposto nell'articolo 1 commi 2 e 3
della legge 180/2011 secondo cui sono fatte salve le competenze delle Province
Autonome di Trento e Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. In ogni caso, anche a vuole seguire il ragionamento del tribunale,
vale a dire l'applicazione nel caso concreto della normativa vigente all'epoca dei fatti,
sarebbe applicabile al fornitore l'articolo 26 comma 11 della L.P. 2/2016 secondo cui il fornitore dell'affidatario e del subappaltatore e il subcontraente possono comunicare l'amministrazione aggiudicatrice e contestualmente all'affidatario il mancato pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite non contestate, risultanti da contratto scritto connesso al contratto di appalto nonché di importo singolarmente pari o superiore a € 2500. A norma dell'articolo 26 comma 13 il regolamento di attuazione disciplina le modalità e le condizioni per la sospensione dei pagamenti e ogni aspetto necessario all'applicazione dell'articolo stesso. Ed in effetti al momento della pag. 14/25 comunicazione del fornitore circa il mancato pagamento delle forniture di acciaio, in data 30/11/21, la stazione appaltante aveva sospeso ogni pagamento.
Erroneamente il tribunale aveva ritenuto che la doveva procedere al Parte_1
pagamento diretto delle fatture emesse dalla società appellata in quanto risalivano tutte al 2021, e quindi ad epoca notevolmente anteriore alla prima domanda di concordato. In
realtà la prima domanda di concordato risaliva 17/12/21 e le fatture erano tutte risalenti a quel periodo, anche se la stazione appaltante ne aveva avuto cognizione sono in data
30/11/21 a seguito della comunicazione del difensore della . Espone la Controparte_1
Provincia appellante che la spa aveva presentato in data 17/12/21 CP_2
domanda di concordato preventivo con riserva, alla quale erano seguite due richieste di autorizzazione volte ad ottenere la sospensione del contratto ai sensi dell'art. 169 bis
LF, una prima richiesta di sospensione di 60 giorni, accordata dal tribunale di Treviso,
ed una seconda richiesta di sospensione di ulteriori 60 giorni accordata pure dal tribunale Treviso. Successivamente la spa aveva ottenuto dal tribunale CP_2
di Treviso autorizzazione allo scioglimento del contratto sensi dell'articolo 169 bis LF e la Corte di Appello di Venezia aveva ritenuto che il decreto di scioglimento era caducato in ragione della scelta della di rinunciare al ricorso ex art. 161 CP_2
LF.; in data 15.6.22 la aveva depositato istanza di rinuncia al ricorso Controparte_2
e il tribunale di Treviso aveva dichiarato l'inammissibilità in data 7/5/22 del primo ricorso;
in data 14.16.22 la spa aveva depositato nuovo ricorso ai sensi CP_2
dell'articolo 161 LF;
in data 16.9.22 il tribunale di Treviso deliberava di sciogliere nuovamente il contratto d'appalto stipulato con la di e in Parte_1 Pt_1
pag. 15/25 data 3.10.23 omologava il concordato preventivo proposto dalla spa CP_2
Conseguentemente il concordato in continuità non interessava il contratto d'appalto stipulato con la perché sciolto in data 31/5/22. Riteneva Parte_1
il tribunale Treviso la consecutività con la precedente procedura di concordato preventivo di cui al ricorso depositato in data 17/12/21, oggetto di rinuncia da parte della società , con il concordato omologato in data 3.10.23. CP_2
Le prime fatture emesse dalla società appellata risalivano a giugno-luglio 2021 ma il fornitore aveva atteso fino al 30/11/21 per effettuare la comunicazione alla
[...]
anziché comunicare lo stato di insolvenza della , Parte_1 Controparte_2
con la quale aveva in precedenza stipulato un piano di rientro, sistematicamente disatteso da quest'ultima. Fino al dicembre 2021 nessun cenno di inadempimento era stato palesato dalla alla stazione appaltante, circostanze tutte che Controparte_1
escludevano qualunque responsabilità della stessa per omesso controllo. Peraltro con decreto del tribunale di Treviso numero 15/21 era stato stabilito che non potessero essere effettuati in favore della spa pagamenti di crediti anteriori. CP_2
Con il terzo motivo di impugnazione la appellante lamenta la violazione Parte_1
dell'articolo 112 c.p.c. per vizio di extrapetizione.
Con riferimento alla motivazione contenuta nell'impugnata sentenza, rileva la che di non aver negato il pagamento nei confronti del fornitore per aver Parte_1
effettuato tale pagamento nei confronti della , ma perché in assoluto Controparte_2
non era dovuto il pagamento diretto al fornitore. Rileva che oggetto del giudizio era pag. 16/25 solamente la verifica se il decreto ingiuntivo fosse legittimo o meno e non era rilevante per il giudice verificare se la somma oggetto del decreto ingiuntivo fosse stata già
pagata o meno all'appaltatore. Le circostanze esposte dalla al riguardo erano Parte_1
dirette a fornire un quadro completo fattuale e portare a conoscenza della conseguenza di una eventuale conferma del decreto ingiuntivo, vale a dire il doppio pagamento da parte della stazione appaltante della medesima fornitura di acciaio con sperpero di risorse pubbliche. Anche a voler ritenere ammissibile l'argomentazione del giudice di primo grado, rileva la che dalla documentazione prodotta emergeva prova Parte_1
dell'avvenuto pagamento dei SAL da 1 a 15.
Espone l'appellante di aver provveduto al pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo per l'importo complessivo di euro 562.692,70 (di cui euro 110.451,38 a titolo di interessi), nonché l'importo di euro 39.507,38 a titolo di spese legali, somme di cui chiede la restituzione in caso di riforma dell'impugnata sentenza.
Chiede pertanto che, in riforma dell'impugnata sentenza, sia revocato, posto nel nulla,
dichiarato privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 269 di data 27.4.22,
accertando e dichiarando che nessun pagamento è dovuto dalla Parte_1
alla società appellata;
chiede che la stessa sia condannata a
[...] Controparte_4
restituire alla appellante le somme corrisposte in esecuzione della sentenza di Parte_1
primo grado, oggetto di impugnazione.
I primi due motivi di impugnazione vengono esaminati congiuntamente, stante la stretta correlazione delle relative argomentazioni.
pag. 17/25 Risulta fondata la tesi difensiva della secondo cui il Parte_1
contratto di appalto intercorso tra la stessa e la spa (alla quale era stata CP_2
affidata l'esecuzione dei lavori di realizzazione dello svincolo di collegamento tra la tangenziale di e la strada provinciale 235) debba ritenersi disciplinato dalla Pt_1
legge in vigore al momento di pubblicazione del bando e quindi al marzo 2012 (doc. 1
appellante). Parte_1
Tale principio è stato costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa nel corso degli anni. Infatti il Consiglio di Stato anche da ultimo (sentenza n. 2521/21)
ha ritenuto che costituisca consolidato indirizzo giurisprudenziale quello secondo cui nelle gare pubbliche la procedura di affidamento di un contratto pubblico è soggetta alla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando, in conformità al principio tempus regit actum ed alla natura del bando di gara, quale norma speciale della procedura che regola non solo le imprese partecipanti, ma anche la pubblica amministrazione che non vi si può sottrarre, sicché deve escludersi che lo ius supervenies possa avere alcun effetto diretto sul procedimento di gara, venendo altrimenti sacrificati principi di certezza e di buon andamento, con sconcerto delle stesse e assoluta imprevedibilità degli esiti ove si imponesse all'amministrazione di modificare in corso di procedimento le regole di gara per seguire le modificazioni normative o fattuali intervenute successivamente all'adozione del bando (cfr Consiglio di Stato n.
2433/16, n. 2222/17; 5431/19).
Pertanto all'appalto intercorso tra e la Parte_1 [...]
, alla quale la società appellata aveva fornito acciaio per calcestruzzo, era CP_2
pag. 18/25 applicabile la legge provinciale numero 26/93 che all'art. 42 stabiliva, quanto al comma 15, “ Il fornitore dell'appaltatore e del subappaltatore può comunicare all'amministrazione aggiudicatrice e contestualmente all'appaltatore il mancato pagamento di prestazioni regolarmente eseguite, non contestate, risultanti da contratto scritto connesso con il contratto di appalto, nonché d'importo singolarmente pari o superiore a 2.500 euro. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità e le condizioni per la sospensione dei pagamenti all'appaltatore o eventualmente al subappaltatore”.
Infatti la gode di potestà legislativa primaria in materia Parte_1
di lavori pubblici di interesse provinciale ai sensi dell'articolo 8, primo comma numero
17 dello Statuto di autonomia.
La appellante ha dedotto sin dal primo grado, senza contestazioni al Parte_1
riguardo, che effettivamente la stessa ha provveduto alla sospensione del pagamento dl
15° SAL una volta ricevuta la comunicazione da parte la società appellata dell'inadempimento della spa avvenuta in data 30/11/21 da parte del CP_2
legale della medesima appellata.
Quest'ultima del resto non ha contestato l'avvenuta sospensione del pagamento degli importi risultanti da tale stato avanzamento di lavoro, sostenendo che la
[...]
era tenuta ad acquisire le fatture quietanzate relativamente alle Parte_1
forniture effettuate dall'appellata nei confronti dell'appaltatrice prima di provvedere al pagamento degli importi risultanti da tutti i SAL.
pag. 19/25 Tuttavia la normativa richiamata non prevedeva alcun obbligo di acquisizione delle fatture quietanziate prima di procedere al pagamento degli stati avanzamento lavori nei confronti dell'appaltatore. Del resto la disciplina provinciale richiamata prevedeva un trattamento maggiormente favorevole per il fornitore rispetto alle revisioni dell'articolo
118 del D.Lgs. n. 163/06, il quale prendeva in considerazione esclusivamente la posizione del subappaltatore e del cottimista senza considerare quella del fornitore.
Né la legislazione provinciale si poneva in contrasto con la direttiva n.18/04 (ed in particolare con gli articoli 25 e 60 che disciplinavano l'ipotesi del subappalto) né con la direttiva n. 24/2014 (ed in particolare con l'articolo 71 che stabiliva solo una facoltà
degli Stati membri di prevedere la possibilità di pagamenti diretti al subappaltatore per i servizi, le forniture o lavori forniti all'aggiudicatario).
Raffrontando la normativa provinciale sopra richiamata e quella prevista dal D.Lsg n.
163/06, ed in particolare dall'articolo 118 all'epoca vigente nella parte in cui disciplinava la posizione dei subappaltatori e dei cottimisti, non risulta un insanabile contrasto con la disciplina comunitaria o con quella contenuta nel Codice degli appalti che possa far ritenere inapplicabili le disposizioni provinciali.
Ma anche a voler ritenere l'applicabilità del disposto dell'articolo 118 del D.Lgs n.
163/2006 in ogni caso non sussisteva l'obbligo della di Parte_1
acquisire le fratture quietanzate emesse dalla società appellata prima di provvedere al pagamento degli stati di avanzamento lavori nei confronti della spa . CP_2
Infatti tale norma stabiliva al comma 3 l'obbligo per la stazione appaltante di inserire pag. 20/25 nel bando di gara l'indicazione che avrebbe provveduto a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite ovvero che era fatto obbligo agli affidatari di trasmettere copia delle fatture quietanzate relativi ai pagamenti ad essi affidatari corrisposti al subappaltatore o al cottimista. Al
comma 11 del medesimo articolo era contenuta la definizione di subappalto, da individuarsi in qualunque contratto avente per oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo…
Il riferimento alla sola figura del subappaltatore, specificatamente individuata in conformità alle caratteristiche descritte al comma 11, ed dal cottimista escludeva chiaramente l'applicabilità di tale disciplina all'ipotesi del fornitore di materiale.
Tale conclusione è confermata dal fatto che all'epoca della pubblicazione del bando
(2012) dell'articolo 15 della legge numero 180/2011 (titolato “Contratti di fornitura con posa in opera) stabiliva che “ La disposizione prevista dall'articolo 118, comma 3,
secondo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture”.
Tale disposizione estendeva quindi l'applicabilità del comma 3 dell'articolo 118
solamente l'ipotesi di fornitura con posa in opera, mentre nel caso di specie pacificamente la fornitura ha riguardato solamente la messa disposizione di ferro per pag. 21/25 calcestruzzo, senza che la società appellata abbia provveduto alla posa in opera. Infatti il contratto intercorso in data 30.10.20 (doc. 3 PAT) prevedeva a carico della società
appellata esclusivamente l'obbligo di fornire l'acciaio per calcestruzzo meglio descritto al punto 4.1 del contratto.
L'articolo 15 citato è stato modificato, con vigenza dal 22.6.13 (quindi successivamente all'indizione del bando), dal DL n.69/13) con. L. n. 98/13 che sopprimeva all'articolo 15 le parole “con posa in opera” (art. 30 co. 5 quater).
La circostanza che l'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/06 facesse riferimento solo all'ipotesi del subappaltatore e del cottimista, provvedendo anche la definizione del soggetto subappaltatore (definizione alla quale non era possibile ricondurre anche la figura del fornitore di materiale), che l'articolo 15 della legge 180/2011 estendeva la disciplina del comma 3 del richiamato articolo 118 solamente ai fornitori che provvedessero anche alla posa in opera e la modifica di tale norma intervenuta nel 2013
con la soppressione della specificazione suddetta (con conseguente applicabilità il disposto dell'articolo 118 comma 3 anche ai fornitori che non provvedessero alla posa del materiale consegnato), rende evidente che nella formulazione vigente al momento della pubblicazione del bando il comma 3 dell'art. 118 non fosse applicabile all'ipotesi del fornitore di materiale, applicabilità che è stata resa possibile solo da successive modifiche normative.
Per tutte le ragioni sopra esposte non sussisteva pertanto l'obbligo della
[...]
di ottenere la consegna delle fatture quietanzate emesse dalla Parte_1
pag. 22/25 società appellata prima di procedere al pagamento dei SAL.
Non è pertanto configurabile una responsabilità di natura extra contrattuale della appellante (così qualificata la sua responsabilità senza che sul punto sia stata Parte_1
proposta impugnazione) per non aver osservato la normativa che disciplinava il contratto di appalto dalla stessa stipulato.
Conseguentemente il decreto ingiuntivo n. 269/22 emesso dal tribunale di Trento su istanza della deve essere revocato. Controparte_1
Risulta documentato della abbia provveduto a versare in Parte_1
favore della società appellata l'importo complessivo di euro 562.692,70 a titolo di capitale ed interessi in forza della esecutività della sentenza impugnata oltre ad euro
39.507,88 , a titolo di spese legali.
Tali somme devono essere restituite in favore della appellante, oltre ad Parte_1
interessi con decorrenza dal pagamento fino al saldo.
Infatti (Cass.n. 6942/2010) “L'azione di ripetizione di somme pagate per spese di lite in esecuzione di una sentenza successivamente annullata non é riconducibile allo schema della "condictio indebiti", sia perché si ricollega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza e prescinde dall'esistenza o meno del rapporto sostanziale, sia perché il comportamento dell'"accipiens" non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede, non potendo venire in considerazione stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della pag. 23/25 rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti. Pertanto, in applicazione delle regole generali sui crediti pecuniari, gli interessi legali sulle somme predette devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda”.
Le spese di lite di entrambi gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte della nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto Controparte_1
dei parametri medi contenuti nel Regolamento n.147/22, ad eccezione della fase istruttoria del giudizio di primo grado che si è limitata al deposito delle relative memorie e dalla fase di trattazione del presente giudizio di appello che si è limitata al deposito delle note d'udienza; in relazione a tali fasi vengono riconosciuti gli importi minimi di tariffa.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo, così provvede:
1) in riforma della sentenza n. 446/24 del tribunale di Trento, revoca del decreto ingiuntivo n. 269/22 emesso dal tribunale di Trento;
2) condanna la , in persona del legale rappresentante, alla Controparte_1
restituzione delle somme versate dalla in Parte_1
esecuzione dell'impugnata sentenza, oltre interessi di legge con decorrenza dalla data di pagamento fino al saldo;
3) condanna la , in persona del legale rappresentante, al rimborso in Controparte_1
favore della delle spese di lite di entrambi i gradi Parte_1
pag. 24/25 del giudizio, liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in € 3.544.00 per la fase di studio, € 2.338,00 per la fase introduttiva, € 5.205,50 per la fase istruttoria, € 6.164,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti, oltre ad euro 634,00 per esborsi, e liquidate, quanto al giudizio di secondo grado, in € 4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva, € 2.940,00 per la fase di trattazione, € 7.298,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti oltre ad euro
1.848 per esborsi.
Cosi deciso in Trento, lì 28.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr.ssa Renata Fermanelli) (dr.ssa Liliana Guzzo)
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