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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 17/12/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4349/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. RA OR Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 10/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 6/10/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato MARCO TADDEI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), Piazza D'Azeglio n.5, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove ritenuto più opportuno, con l'obbligo reciproco di comunicare tempestivamente ogni modifica, anche temporanea, di indirizzo;
2) la signora ha già provveduto a lasciare la casa coniugale ed a fissare la propria residenza Parte_2 in Terrasini (PA), Via Salemi, 27 e - pertanto - la casa coniugale di proprietà del signor Parte_1 ove risiedono i figli rimarrà definitivamente assegnata a quest'ultimo;
3) il sig. verserà direttamente alla figlia , a titolo di contributo per il Parte_1 Per_1 mantenimento, la somma di euro 800,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, da corrispondere mediante mezzo di pagamento prescelto entro il giorno cinque di ogni mese;
4) i genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie nell'interesse della figlia, specificando che per spese straordinarie devono intendersi quelle di cui al Protocollo adottato
1 dal Tribunale di Lucca che a seguire vengono indicate: “a) spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche, ivi compresi i tickets. Le spese indicate dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascun scontrino;
b) spese scolastiche come rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dai figli;
c) spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago;
spese di iscrizione e frequenza di corsi e relative attrezzature. Tali spese, da sostenersi nell'interesse della sola , dovranno essere preventivamente Per_1 concordate e successivamente documentate con ricevuta o scontrino fiscale. Il genitore che le avrà anticipate avrà diritto di ottenere dall'altro il rimborso della metà entro la fine del mese in cui la spesa è stata sostenuta, previa esibizione della documentazione di spesa comprovante l'esborso effettuato. Le spese straordinarie di importo inferiore ad euro 50,00 non necessiteranno di preventivo accordo.
5) i coniugi dichiarano di essere autosufficienti e rinunciano ad ogni richiesta per il mantenimento proprio;
6) per quanto occorrer possa, i coniugi si rilasciano reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Terrasini (PA) il 13/8/1994, dal quale sono nati i figli Per_2 [...]
– entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti – e anch'ella Per_3 Per_1 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
2 Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Terrasini (PA) in data 13/8/1994, debitamente
[...] Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Terrasini (PA) all'Atto Numero 33, Parte 2, Serie A, dell'Anno 1994; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Terrasini (PA) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 10/12/2025.
Il Presidente estensore
RA OR
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. RA OR Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 10/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 6/10/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato MARCO TADDEI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), Piazza D'Azeglio n.5, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove ritenuto più opportuno, con l'obbligo reciproco di comunicare tempestivamente ogni modifica, anche temporanea, di indirizzo;
2) la signora ha già provveduto a lasciare la casa coniugale ed a fissare la propria residenza Parte_2 in Terrasini (PA), Via Salemi, 27 e - pertanto - la casa coniugale di proprietà del signor Parte_1 ove risiedono i figli rimarrà definitivamente assegnata a quest'ultimo;
3) il sig. verserà direttamente alla figlia , a titolo di contributo per il Parte_1 Per_1 mantenimento, la somma di euro 800,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, da corrispondere mediante mezzo di pagamento prescelto entro il giorno cinque di ogni mese;
4) i genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie nell'interesse della figlia, specificando che per spese straordinarie devono intendersi quelle di cui al Protocollo adottato
1 dal Tribunale di Lucca che a seguire vengono indicate: “a) spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche, ivi compresi i tickets. Le spese indicate dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascun scontrino;
b) spese scolastiche come rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dai figli;
c) spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago;
spese di iscrizione e frequenza di corsi e relative attrezzature. Tali spese, da sostenersi nell'interesse della sola , dovranno essere preventivamente Per_1 concordate e successivamente documentate con ricevuta o scontrino fiscale. Il genitore che le avrà anticipate avrà diritto di ottenere dall'altro il rimborso della metà entro la fine del mese in cui la spesa è stata sostenuta, previa esibizione della documentazione di spesa comprovante l'esborso effettuato. Le spese straordinarie di importo inferiore ad euro 50,00 non necessiteranno di preventivo accordo.
5) i coniugi dichiarano di essere autosufficienti e rinunciano ad ogni richiesta per il mantenimento proprio;
6) per quanto occorrer possa, i coniugi si rilasciano reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Terrasini (PA) il 13/8/1994, dal quale sono nati i figli Per_2 [...]
– entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti – e anch'ella Per_3 Per_1 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
2 Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Terrasini (PA) in data 13/8/1994, debitamente
[...] Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Terrasini (PA) all'Atto Numero 33, Parte 2, Serie A, dell'Anno 1994; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Terrasini (PA) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 10/12/2025.
Il Presidente estensore
RA OR
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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