Art. 1.
La Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, istituita con legge 12 dicembre 1907, n. 754 , assume la denominazione di Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari.
Il trattamento di quiescenza stabilito dall'ordinamento della Cassa, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 , e successive disposizioni, e' modificato secondo le norme della presente legge.
La Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, istituita con legge 12 dicembre 1907, n. 754 , assume la denominazione di Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari.
Il trattamento di quiescenza stabilito dall'ordinamento della Cassa, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 , e successive disposizioni, e' modificato secondo le norme della presente legge.