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Sentenza 25 ottobre 2024
Sentenza 25 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/10/2024, n. 39176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39176 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2024 |
Testo completo
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39176 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 25/09/2024 SENTENZA sul ricorso proposto da: NI GI ·nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso e la conferma delle statuizioni civili. uditi i difensori presenti: avvocato ARIANNA IMBASCIATI del foro di LECCO, per la parte civile che ha depositato conclusioni scritte e nota spese e ha chiesto il rigetto del ricorso presentato con la conferma delle statuizioni civili. avvocato GIULIANA VALAGUSSA del foro di LECCO difensore di NI GI, presente in proprio e quale sostituto del difensore avv. ALESSANDRO MEREGALLI del foro di MONZA, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 47909/23 del 10 novembre 2023, la Terza sezione penale di questa Corte ha annullato la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Milano il 26 gennaio 2023 nei confronti di RG NI, VA RT e EF TI VE. L'annullamento è avvenuto senza rinvio, essendo il reato estinto per prescrizione/ quanto all'affermazione della penale responsabilità degli imputati per la contravvenzione di cui agli artt. 110, 113 cod. pen. e 44, comma l, lett. b) d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (capo 1). È stata annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione anche l'affermazione della penale responsabilità di RG NI per il delitto di cui all'art. 481 cod. pen. commesso in Lecco il 27 settembre 2013 1 che gli era stato contestato al capo 2). L'annullamento è stato disposto con rinvio in relazione ad altra violazione dell'art. 481 cod. pen., in tesi accusatoria commessa il 26 giugno 2015, anch'essa ascritta a NI al capo 2) della rubrica. La sentenza rescindente ha rilevato che quest'ultimo reato, a differenza degli altri, non era estinto per prescrizione e ha ritenuto che la Corte di appello non avesse fornito motivazione adeguata con riferimento ad alcune delle doglianze formulate da NI nei motivi dì gravame in relazione alle quali, dunque, era necessario un approfondimento. 2. Come emerge dalla lettura della sentenza rescindente (pag. 25 e pag. 29), l'illecito urbanistico di cui al capo 1) si è estinto per prescrizione il 7 novembre 2022 e la violazione dell'art. 481 cod. pen. del 27 settembre 2013, contestata nel capo 2), si è estinta per prescrizione il 31 dicembre 2022. In entrambi i casi, la prescrizione è intervenuta dopo la sentenza di primo grado - pronunciata dal Tribunale di Lecco il 28 gennaio 2022 con la quale RG NI, VA RT e EF TI VE erano stati ritenuti responsabili dei reati sopra indicati (NI anche del reato di cui agli artt. 640, 61 n. 7 cod. pen. in danno di AN EC, che è stato dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte di appello). Nel procedimento si erano costituiti parti civili AN EC, RT DU, RO TI, ON ON, LB EL e SA RE, acquirenti degli immobili oggetto dell'illecito urbanistico. All'esito del giudizio di primo grado, NI, RT e VE furono condannati, in solido, al risarcimento dei danni nei confronti di DU, TI, ON, EL e RE. Il solo NI fu condannato al risarcimento del danno nei confronti della parte civile AN EC (costituitasi in giudizio, oltre che quale danneggiata dall'illecito urbanistico e dal faiS0 1 anche quale persona offesa dal reato di truffa contestato al capo 3). In favore di tutte le parti civili fu lìquidata una provvisionale di € 10.000100. 2 Poiché le statuizioni civili della sentenza di primo grado erano state confermate in grado di appello, l'annullamento senza rinvio per prescrizione (maturata dopo il giudizio di primo grado e prima della sentenza di appello) richiedeva che, in sede di legittimità, ci si pronunciasse sulle doglianze relative alla sussistenza dei reati prescritti, il cui eventuale accoglimento avrebbe potuto incidere su tali statuizioni. La sentenza n. 47909/23 del 10 novembre 2023 ha ritenuto sussistente l'illecito contravvenzionale di cui al capo 1) ed anche la falsità della certificazione sottoscritta da NI il 27 settembre 2013, con la quale (come si legge a pag. 29 della sentenza stessa) egli aveva attestato «che le opere realizzate sul map. 6768 fossero conformi agli atti progettuali depositati con DIA del 29 settembre 2008 e successive varianti». Per questi reati, infatti, l'annullamento è avvenuto senza rinvio limitatamente alle statuizioni penali, ferme restando «le statuizioni civili di condanna a favore di RE SA, DU RT, TI RO, ON ON/ EL LB» delle quali è stata disposta la «conferma» (così, testualmente, nel dispositivo e a pag. 35 della motivazione}. Come si è detto, l'annullamento è stato disposto con rinvio quanto alla violazione dell'art. 481 cod. pen. del 26 giugno 2015 (per la quale il termine di prescrizione non è ancora decorso). La sentenza rescindente ha demandato «alla Corte di appello in sede dì rinvio» anche una nuova valutazione sulle «statuizioni civili a favore di EC AN». 3. Nel disporre l'annullamento con rinvio, la Terza Sezione penale ha rilevato che non tutte le doglianze sollevate nell'appello proposto da RG NI in relazione alla affermazione di penale responsabilità per il reato di cui all'art. 481 cod. pen. del 26 giugno 2015 avevano trovato adeguata risposta. Ha ritenuto, pertanto, che la motivazione dovesse essere integrata con riferimento ad alcuni temi, specificamente indicati alle pagine 33 e 34 della motivazione. Ai giudici del rinvio è stato chiesto: - di motivare sulle ragioni per le quali il contenuto dell'atto era stato ritenuto falso e di fornire risposta alla prospettazione difensiva secondo la quale, poiché NI aveva attestato che i lavori eseguiti erano conformi ai titoli edilizi (in specie agli strumenti urbanistici di dettaglio attuati attraverso le DIA e le SCIA), in presenza di schede catastali rispondenti alle pratiche edilizie1 non si poteva sostenere che la dichiarazione fosse ideologicamente falsa;
- di motivare sulle ragioni della rilevanza ex art. 481 cod. pen. della dichiarazione del 26 giugno 2015, contenente, in tesi difensiva, un «giudizio di conformità tra realizzato e pratiche edilizie» privo di disvalore penale;
3 - di chiarire che non vi fosse stata «confusione tra l'art. 481 cod. pen. e le disposizioni riguardanti le norme sulle asseverazioni di cui all'art. 20, comma 13, e 23 TUE (ciò [ ... ], soprattutto alla luce della giurisprudenza la quale ritiene che il reato di cui all'art. 20, comma 13, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, che punisce le false dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni circa l'esistenza dei requisiti e presupposti per il rilascio del permesso di costruire, ha un ambito applicativo che si sovrappone interamente alla fattispecie di falso ideologico in certificati commesso da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 cod. pen.) e di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.), di cui assorbe il disvalore, e si consuma quando oggetto di asseverazione non siano esclusivamente fatti che cadono sotto la percezione materiale dell'autore della dichiarazione, ma giudizi (Sez. 3, n. 29251 del 05/05/2017, Rv. 270432- 01)»; - di motivare sulle ragioni della ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato tenendo conto del fatto che, prima della dichiarazione di fine lavori di cui si discute, NI aveva presentato pratiche edilizie corredate da fotografie idonee a documentare la tipologia e la conformazione degli edifici e, in tesi difensiva, di fronte al dato rappresentato fotograficamente «non sarebbe stato possibile intervenire con contrarie false attestazioni»; di motivare, infine, sulle ragioni per le quali al collaudatore poteva essere ascritto un falso avente ad oggetto l'utilizzazione dei vani accessori. Ciò alla luce della giurisprudenza secondo la quale non è certo possibile attestare falsamente le intenzioni del committente o del proprietario quanto alla destinazione dei locali. 3.1. Giudicando in sede di rinvio, con sentenza del 7 marzo 2024, la Corte di appello di Milano ha confermato l'affermazione della penale responsabilità di NI per la violazione dell'art. 481 cod. pen. commessa il 26 giugno 2015 e (tenendo conto della intervenuta dichiarazione di prescrizione per altri reati) ha rideterminato la pena nella misura di mesi sei di reclusione. Ha confermato, inoltre, le statuizioni civili in favore di AN EC condannando l'imputato a rifondere a questa parte civile «le spese di proseguita difesa, sia nel giudizio di legittimità che nel [ ... ] giudizio di rinvio». 4. Contro la sentenza del 7 marzo 2024, RG NI ha proposto tempestivo ricorso per mezzo dei difensori di fiducia cui ha conferito apposito mandato ex art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen. In premessa, la difesa rileva che l'annullamento con rinvio è stato disposto con esclusivo riferimento alla dichiarazione di fine lavori del 26 giugno 2015, riguardante l'unità immobiliare contraddistinta dal mappale 6768 sub. 702 e 703 di proprietà di RO TI, sicché i giudici di rinvio avrebbero dovuto 4 motivare con riferimento esclusivo al contenuto di quella dichiarazione e degli atti ad essa relativi senza fare riferimento, come invece è avvenuto, all'atto di acquisto relativo all 1immobile di proprietà di AN EC e alla documentazione catastale ad esso allegata. Secondo la difesa, AN EC non avrebbe avuto titolo a interloquire sull'imputazione oggetto del giudizio di rinvio non essendo stata danneggiata dalla ipotizzata falsità (riguardante un documento riferito all'immobile acquistato dalla TI) e la presenza in giudizio di questa parte civile è stata ritenuta doverosa solo in ragione del contenuto della sentenza rescindente, che ha imposto una nuova valutazione delle statuizioni civili relative alla posizione EC e ha sancito l'irrevocabilità delle statuizioni civili riguardanti la TI. Tanto premesso, la difesa articola sette motivi che di seguito si riportano, nei limiti strettamente necessari alla decisione, come previsto dall'art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271. 4.1. Col primo motivo, i difensori deducono violazione di legge e vizi di motivazione. Rilevano che la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente la falsità del contenuto dichiarativo del documento del 26 giugno 2015 in relazione a due fatti nuovi e diversi rispetto a quelli oggetto di imputazione: la presentazione a catasto di ptanimetrie attestanti una situazione differente rispetto a quella delle schede catastali e delle «fotografie» allegate ai rogiti;
la decisione di allegare alla richiesta di agibilità relativa alle unità immobiliari planimetrie attestanti una situazione diversa da quella reale. La difesa osserva: che oggetto del giudizio di rinvio era la sola dichiarazione di fine lavori del 26 giugno 2015 alla quale non era allegata alcuna planimetria;
che le planimetrie catastali prodotte dalla difesa della EC (cui la sentenza di appello fa riferimento) sono mere «bozze», mai depositate a catasto (lo dimostra il fatto che sono prive del codice meccanografico identificativo) e sono dunque prive di ogni valore probatorio;
che NI non è mai stato chiamato a rispondere dell'ipotizzata falsità delle schede catastali sicché le argomentazioni sviluppate dalla Corte di appello su questo tema non sono pertinenti all'imputazione come formulata;
che - in ogni caso - vi è perfetta corrispondenza tra le schede planimetriche depositate a catasto e quelle estratte dallo studio notarile in copia conforme e allegate agli atti di compravendita C compresi quelli sottoscritti da EC e TI); che, inoltre, vi è perfetta corrispondenza tra le schede planimetriche depositate a catasto e quelle allegate alla dichiarazione parziale di fine lavori del 27 settembre 2013, mentre nessuna scheda catastale è stata allegata alla dichiarazione di fine lavori del 26 giugno 2015 (relativa all'immobile di proprietà TI). 5 In sintesi, la difesa rileva che l'imputazione per la quale è stato disposto l'annullamento con rinvio è quella con la quale è stato contestato a NI di «aver falsamente dichiarato nel fine lavori del 26 giugno 2015, su modulo prestampato, la loro rispondenza al progetto» (così testualmente, pag. 8 deWatto di ricorso), sicché solo di questo la sentenza impugnata avrebbe dovuto occuparsi e su questo avrebbe dovuto motivare invece di argomentare su falsità non contestate. 4.2. Col secondo motivo (strettamente connesso al primo), la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione per essere stati disattesi i principi affermati dalla sentenza rescindente e per essere state violate le norme sul giudicato. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe desunto la responsabilità per il fatto del 26 giugno 2015 dalla ritenuta falsità della dichiarazione di fine lavori parziale del 27 settembre 2013 che non era oggetto del giudizio di rinvio. Secondo la difesa, la Corte di appello ha confuso le due dichiarazioni che sono state separatamente contestate proprio perché differenti «quanto ad oggetto (unità immobiliari), nominativi degli interessati e consistenza». Di conseguenza, la motivazione fornita è illogica e carente: illogica, perché fa riferimento a documenti diversi rispetto alla dichiarazione del 26 giugno 2015 e a fatti che non riguardano la presentazione di questa dichiarazione;
carente, perché omette di esaminare il contenuto di questa dichiarazione e non spiega perché quanto dichiarato non sarebbe conforme al vero. Con specifico riguardo al contenuto dichiarativo del documento, la difesa rileva che NI, quale «collaudatore e direttore dei lavori», certificò che le opere relative all'unità immobiliare mapp. 6768 sub. 702-70~ di proprietà di RO TI, erano conformi «agli atti progettuali depositati con la domanda di inizio lavori presentata il 29.9.2008 e con le successive varianti» ivi compresa la «SCIA finale del 15.6.2015». Osserva che tale dichiarazione «reca il mero accertamento dei fatti percepiti» dal dichiarante e il reato sarebbe configurabile in presenza di una «alterazione della verità contenutistica della dichiarazione»: quindi di un «distorcimento del vero percepito>>. Sottolinea che - a fronte di una dichiarazione sottoscritta nel giugno 2015 - i primi sopralluoghi intervennero nel 2017 e la stessa TI (sentita quale testimone in udienza) ha dichiarato di aver tenuto in casa gli operai anche dopo il mese di giugno «per altre finiture e lavori fino al settembre 2015». La difesa del ricorrente si duole che, nel valutare se la dichiarazione sottoscritta da NI fosse o meno conforme al vero, la sentenza impugnata non abbia tenuto conto del contenuto della SCIA in variante del 15 giugno 2015 e non abbia spiegato perché quanto attestato in questo documento- cui erano allegate fotografie atte a documentare la tipologia e la conformazione dell'edificio- debba essere ritenuto non conforme alla situazione verificata da NI nel giugno 2015; situazione che ben potrebbe essere stata modificata successivamente. 6 In sintesi, i difensori del ricorrente sostengono che «la percezione di accertamento del fabbricato finito» e della sua conformità agli atti progettuali avrebbe dovuto essere valutata tenendo conto, quale dato di partenza, della SCIA in variante del 15 giugno 2015. Si dolgono che la Corte di appello abbia trascurato il contenuto di questo documento omettendo di spiegare perché la situazione esistente alla data del 26 giugno 2015 dovrebbe ritenersi non conforme rispetto a quella attestata (quanto a lavori già eseguiti o ancora da eseguire) dalla SCIA in variante depositata il 15 giugno 2015. La difesa sottolinea che, secondo la sentenza impugnata (pag. 13), la falsità della «dichiarazione di conformità resa da NI, in relazione all'opera finita rispetto al progetto presentato in sede di pratica edilizia», dovrebbe essere valutata avendo, quale parametro di riferimento, le schede catastali allegate ai rogiti, che erano «corrispondenti alle opere realmente realizzate», ma non erano conformi a quelle a disposizione dell'autorità amministrativa competente e non erano coerenti con il progetto. Così argomentando - sostiene la difesa - la Corte territoriale ha reso una motivazione manifestamente illogica perché ha desunto dall'asserita difformità tra le schede consegnate agli acquirenti e quelle depositate a catasto la falsità di una dichiarazione alla quale nessuna scheda catastale è allegata. A sostegno di tale argomentazione/ la difesa ricorda che, in data 13 luglio 2015, RO TI depositò una richiesta di agibilità che conteneva uno «schema di descrizione del fabbricato» e uno «schema di composizione dell'unità» e questi documenti (ignorati dalla Corte di appello) attestavano una situazione conforme a quella indicata nella SCIA in variante e 1 quindi, conforme alla situazione descritta nella dichiarazione di fine lavori e nel certificato di collaudo del 26 giugno 2015. 4.3. Col terzo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla ritenuta esistenza del dolo. Osserva che, secondo la Corte di appello, la falsa dichiarazione di fine lavori era funzionale a truffare gli acquirenti e tale motivazione è manifestamente illogica perché, quando la dichiarazione in parola fu sottoscritta, la TI era da tempo proprietaria dell'immobile. Secondo la difesa, NI non avrebbe avuto ragione di sottoscrivere una dichiarazione ideologicamente falsa. Alla SCIA del 15 giugno 2015, infatti[ erano allegate fotografie attestanti lo stato dei luoghi che, per come percepito dall'imputato, era conforme al progetto e ai suoi mutamenti in corso d'opera, mutamenti fatti oggetto di numerose DIA in variante e, infine, della SCIA del 15 giugno. Secondo la difesa, dunque, quand'anche falsa, la dichiarazione di conformità resa da NI non sarebbe consapevolmente tale perché egli non aveva ragione di certificare il falso e perché attestò, secondo quanto da lui percepito, la congruenza tra i lavori eseguiti e il progetto come progressivamente mutato in corso d'opera. 7 4.4. Col quarto motivo, la difesa deduce inosservanza della legge penale e vizi di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Si duole che la Corte territoriale abbia valutato il fatto grave e l'offesa non tenue tenendo conto dell'insieme dei fatti oggetto di imputazione, laddove la valutazione avrebbe dovuto essere compiuta con esclusivo riferimento al falso del giugno 2015. Osserva: che l'abitazione oggetto della dichiarazione ritenuta falsa non è stata dichiarata non agibile;
che, a seguito della riduzione delle altezze del piano seminterrato e alla modifica parziale del piano sottotetto, il Comune ha ritenuto sanati gli abusi;
che la «ipotetica differenza volumetrica legata all'abuso (e alla dichiarazione di fine !avori del 26 giugno 2015) è di cm. 10 per una superficie di 50 mq circa, ovvero 5,6 mc., con costi edili di circa 2.500 euro» e lo stesso calcolo può essere fatto per le altre villette vendute, mentre quelle non vendute e non finite al momento del sequestro «sono state conformate con lavori [ ... ] autorizzati anche dal PM e dal Giudice di Lecco, che hanno dato assenso al dissequestro [ ... ] ben prima della sentenza di primo grado». Si sarebbe, dunque, «ben lontani dall'astronomico valore di 1.400 metri cubi, citati a sproposito nella sentenza impugnata». Non rilevano inoltre- ancorché citati dalla sentenza impugnata - i precedenti penali dell'imputato e la ritenuta non occasionalità del fatto che, comunque, è altro dall'abitualità. 4.5. Col quinto motivo, la difesa deduce violazione dell'art. 133 cod. pen. e vizi di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio. Si duole che non sia stata motivata la scelta dì applicare la pena detentiva e del fatto che questa pena sia stata determinata in misura superiore al minimo edittale. Rileva che tale scelta è stata fondata sulle medesime illogiche argomentazioni spese per escludere la particolare tenuità del fatto. 4.6. Col sesto motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione per la mancata applicazione delle attenuanti generiche. Si duole che non si sia tenuto conto a tal fine del fatto che sono stati corrisposti alle parti civili «tutti i risarcimenti ad esse riconosciuti, pagando anche tutte le spese legali». 4. 7. Col settimo motivo, la difesa lamenta violazione di legge e vizi di motivazione per essere stato riconosciuto a AN EC il diritto alla rifusione delle spese legali sostenute per il giudizio di rinvio. Osserva che «vi è stata una sostituzione di persona tra la parte civile che sarebbe stata legittimata (TI RO)» e EC AN «già ristorata nei precedenti gradi», la quale avrebbe deciso di proseguire nella partecipazione al processo ancorché avente ad oggetto un «capo di imputazione che la vedeva estranea». 8 5. Con memoria in data 29 agosto 2024, il difensore dì AN EC ha chiesto la conferma delle statuizioni civili riguardanti la propria assistita e la conferma della condanna alla rifusione delle spese legali di tutti i gradi di giudizio, compreso il giudizio di rinvio. Ha chiesto, inoltre/ la condanna dell'imputato ricorrente alla rifusione delle spese relative al presente giudizio di legittimità. 6. Il 24 settembre 2024, la difesa del ricorrente ha depositato una memoria difensiva, corredata da allegati, insistendo nei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso non meritano accoglimento. 2. Il presente procedimento ha ad oggetto l'asserita falsità della «certificazione di collaudo finale parziale» sottoscritta da RG NI nella qualità di «progettista» e «direttore dei lavori», depositata presso il Comune di Lecco il 26 giugno 2015 e inserita nella «dichiarazione di fine lavori» riferita «alle sole unità mappale 6768 sub. 702/703 e mappale 6767» sottoscritta da EF TI VE (quale Amministratore unico e legale rappresentante della "Poggi s.r.l.", proprietaria dei mappali 6767-6768-6769-6776-6777-6795) e RO TI (proprietaria dell'unità immobiliare contraddistinta dal mappale 6768 sub. 702 e 703). Il documento di cui si assume la falsità, redatto su modulo prestampato, così testualmente recita: «il sottoscritto RG SI n i[ ... ] su incarico della società Poggi s.r.l. [. .. ]e della sig.ra TI RO[ ... ], in qualità di Progettista e Direttore dei lavori, consapevole di assumersi ogni responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, CERTIFICA (ai sensi dell'art. 42, comma 14, della legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12) che le opere realizzate sono conformi agli atti progettuali depositati con la Denuncia di Inizio Attività presentata in data 29 settembre 2008 prot. n. 55789, e successive varianti: in data 12.11.2008, prot. n. 6587; in data 2.12.2008, prot. n. 71000; in data 23.12.2008, prot. n. 74400; in data 13.01.2009, prot. 1441; in data 10.02,2009, prot. n. 6226; del 02.02.2018; del 17.02.2010; del 02.08.2010 rinnovo in data 19.10.2012, variante de/19.09.2013 e SCIA finale del15.06.2015.>>. In sede di rinvio la Corte di appello non doveva né poteva mettere in discussione quanto definitivamente affermato dalla sentenza rescindente, sia in ordine alla sussistenza dell'illecito urbanistico, sia quanto alla possibilità di applicare l'art. 481 cod. pen. in casi di «infedele attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza, di igiene, di salubrità e di risparmio energetico del 9 fabbricato e degli impianti, nello stesso installati, nonché della conformità dell'opera al progetto presentato e della sua agibilità» essendo soggetta invece a sanzione pecuniaria la «mancanza di segnalazione certificata delle predette condizioni>> (così recita una delle massime tratte dalla sentenza rescindente Sez. 3, 47909 del 10/11/2023 Rv. 285538). Nel rispetto dei principi affermati da questa sentenza, la Corte di appello era tenuta a verificare: se, essendosi limitato ad attestare la conformità delle opere realizzate agli atti progettuali, NI aveva reso una dichiarazione ideologicamente falsa;
se questa attestazione, inserita in una dichiarazione di fine lavori, fosse rilevante ex art. 481 cod. pen.; se il dolo del reato potesse essere ritenuto sussistente ancorché alla SCIA cui la attestazione faceva riferimento fossero state allegate fotografie idonee a documentare lo stato dei luoghi e benché la destinazione d'uso che sarebbe stata data ai vani accessori posti al piano seminterrato e al piano sottotetto non potesse essere oggetto di certificazione perché conseguente a una libera e futura scelta degli acquirenti. Sulla base dei principi affermati dalla sentenza di annullamento, in sede di rinvio la Corte di appello doveva anche dare risposta all'ulteriore questione posta dall'appellante in ordine alla possibilità che vi fosse stata "confusione" tra il piano applicativo dell'art. 481 cod. pen. e le disposizioni riguardanti le norme sulle asseverazioni di cui all'art. 20, comma 13, e 23 TUE. Ciò, soprattutto, «alla luce della giurisprudenza la quale ritiene che il reato di cui all'art. 20, comma 13, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, che punisce le false dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni circa l'esistenza dei requisiti e presupposti per il rilascio del permesso di costruire, ha un ambito applicativo che si sovrappone interamente alla fattispecie di falso ideologico in certificati commesso da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 cod. pen.) e di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.), di cui assorbe il disvalore, e si consuma quando oggetto di asseverazione non siano esclusivamente fatti che cadono sotto la percezione materiale dell'autore della dichiarazione, ma giudizi (Sez. 3, n. 29251 del 05/05/2017, Rv. 270432- 01)». Su questo ultimo punto la Corte di appello ha argomentato sottolineando che nella certificazione compiuta da NI a fine lavori - attestante la corrispondenza tra l'opera effettivamente realizzata e la pratica edilizia, comprensiva di tutte le successive varianti non v'erano profili valutativi, sicché la disposizione di cui all'art. 20, comma 13, d.P.R. n. 380/2001 non poteva trovare applicazione. Il ricorrente non ha formulato motivi con riferimento a questa parte della decisione, sicché il tema non deve essere ulteriormente affrontato. 10 3. Col primo e col secondo motivo, il ricorrente sostiene che NI si sarebbe limitato ad esprimere un giudizio di conformità fra quanto realizzato e il contenuto delle pratiche edilizie sicché, nel valutare se la dichiarazione fosse falsa, la Corte di appello avrebbe dovuto verificare il contenuto delle varianti, in specie della SCIA del 15 giugno 2015, cui erano allegate anche fotografie attestanti lo stato dei luoghi. Secondo fa difesa, la sentenza impugnata ha sostenuto la falsità dell'atto facendo riferimento a planimetrie catastali non conformi al progetto che erano state allegate a precedenti dichiarazioni del 27 settembre 2013 (relative ad altri fabbricati e, tra questi, a quello acquistato da AN EC). La violazione dell'art. 481 cod. pen. del 27 settembre 2013, però, è stata dichiarata prescritta dalla sentenza rescindente che ha annullato senza rinvio fa relativa condanna. Pertanto, la motivazione sarebbe manifestamente illogica: la Corte territoriale, infatti, non avrebbe dovuto occuparsi della dichiarazione del settembre 2013, ma esclusivamente di quella del giugno 2015 e avrebbe dovuto prendere atto che a questa dichiarazione (l'unica oggetto del giudizio di rinvio) non era allegata alcuna planimetria. La lettura del provvedimento impugnato non fornisce conferma ai rilievi critici così formulati. Se è vero, infatti, che nella motivazione si dà ampio spazio alla differenza esistente tra le planimetrie che furono consegnate alla EC e allegate alla dichiarazione di fine lavori relativa all'immobile da lei acquistato rispetto alle planimetrie depositate a catasto (solo queste conformi al progetto); è pur vero che, con questo riferimento, la Corte territoriale ha evidenziato come, già nel 2013, le opere concretamente realizzate erano diverse rispetto a quelle previste dagli atti progettuali depositati con la denuncia di inizio attività e con le successive varianti. A sostegno di tali conclusioni la sentenza impugnata cita: a pag. 12 le dichiarazioni rese in dibattimento dall'architetto Elena Todeschini (all'epoca dei fatti componente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Lecco) secondo la quale le schede depositate presso l'ufficio del catasto erano conformi alla pratica edilizia;
ma, a pag. 17, cita anche le dichiarazioni rese dagli acquirenti, i quali hanno riferito di aver ricevuto da NI schede tecniche dalle quali si evinceva che gli edifici avrebbero avuto tre piani e, a differenza di quanto risultava a catasto, il piano seminterrato, come il sottotetto, sarebbero stati dotati di finestre e servizi igienici. Come risulta dalla sentenza impugnata, inoltre, tutti gli acquirenti hanno concordemente riferito che, nel corso delle trattative di acquisto, avevano avuto contatti con NI, il quale era a conoscenza delle loro esigenze abitative. Nessun profilo di contraddittorietà o manifesta illogicità può essere ravvisato nell'aver desunto da questi dati che, quando certificò la conformità delle «opere 11 realizzate» agli «atti progettuali depositati», NI rese una dichiarazione non conforme al vero. 4. Il ricorrente sostiene che la falsità della dichiarazione del 26 giugno 2015 avrebbe dovuto essere valutata con riferimento al contenuto della SCIA in variante depositata il 15 giugno 2015 1 espressamente richiamata in quella dichiarazione e si duole che la Corte territoriale abbia fatto riferimento alla divergenza esistente tra le schede depositate a catasto (conformi al progetto) e alcune «bozze» di quelle schede1 mai depositate e quindi prive di ogni valore. Così argomentando, tuttavia, la difesa sembra ignorare il contenuto della sentenza rescindente che ha definitivamente accertato la sussistenza dell'illecito urbanistico: un accertamento definitivo che costituiva premessa logica del giudizio di rinvio. 4.1. Come noto, ai sensi dell'art. 22, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) [fino all'11 novembre 2014 erano realizzabili mediante dichiarazione di inizio attività (DIA)] «le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori». La sentenza che ha definitivamente accertato l'illecito urbanistico ascritto a NI quale «progettista e direttore dei lavori», fa riferimento al contenuto della SCIA del giugno 2015 e riporta quanto è stato riferito sul punto dalla prima sentenza della Corte di appello di Milano. Leggendola, sì apprende (pag. 14): che nella SCIA del giugno 2015 erano state comunicate «tra le altre modifiche, quella dell'inclinazione della copertura» ed era stato indicato un «lieve aumento dell'altezza media, che passa da 1,0 m. a 1,88 m. senza aumento della superficie lorda di pavimento o di volume». La sentenza rescindente dà atto che, secondo quanto riferito dai giudici di merito, l'art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Comune di Lecco, stabiliva per il PL 25 (vale a dire per il piano di lottizzazione in base al quale fu avviato l'intervento urbanistico oggetto del procedimento) che l'altezza dei singoli volumi fosse «limitata ad un piano fuori terra». Se ne desume che, attestando la conformità di quanto realizzato a 12 documenti che dovevano, a loro volta, essere conformi alle NTA (la prima DIA, alternativa al permesso di costruire, tutte le DIA in variante e la SCIA del 15 giugno 2015}, NI confermò la realizzazione di un fabbricato costituito da un solo piano fuori terra, con un «lieve» incremento dell'altezza media (da 1,0 m. a 1,88 m.) senza aumento della superficie lorda di pavimento o di volume. Dalla sentenza impugnata e da quella di primo grado - che, per questa parte, possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico complessivo corpo decisionale -emerge, invece (pag. IX della sentenza di primo grado, pag. 18 della sentenza impugnata}: - che, nei progetti, il piano inferiore dell'edificio risultava interrato con aperture a bocche di lupo aperte su intercapedini, mentre l'immobile realizzato aveva un lato interamente fuori terra, presentava, al posto delle bocche di lupo aperte sul muro, aperture effettive costituite da porte finestre, e aveva un'altezza effettiva superiore a 2,40 m.; - che, nei progetti, il sottotetto non presentava aperture effettive diverse da finestre tipo "Velux", ma nella realtà erano state realizzate vere finestre e porte finestre che davano accesso a terrazzi;
- che, secondo la teste Todeschini, ciò aveva comportato un rilevante aumento del volume urbanistico per ogni singolo immobile e per l'intero complesso immobiliare. Si tratta di circostanze di fatto che il ricorrente contesta in termini meramente oppositivi (e solo nei motivi che riguardano la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen e il trattamento sanzionatorio). Da questi dati, i giudici di merito hanno dedotto che.x- quanto realizzato.)( non era conforme agli atti progettuali depositati presso il Comune di Lecco. Ed ìnvero, come si legge a pag. 15 della sentenza rescindente (che fa rinvio, richiamandola per economia motivazionale, alla descrizione operata a pag. 28 della sentenza della Corte di appello di Milano del 26 gennaio 2023): - il lieve aumento dell'altezza (così definito nella SCIA) «aveva in concreto comportato pressoché il raddoppio dell'altezza del tetto, con la conseguente significativa modifica dell'inclinazione»; - nei verbali dei sopra!luoghi fu dato atto di « una realtà totalmente diversa da quella descritta negli atti depositati in Comune»; - i tecnici riferirono che i piani terra degli edifici risultavano «a una quota mediamente di m. 2,00 più alta rispetto a quanto assentite»; che non era verificabile <
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso e la conferma delle statuizioni civili. uditi i difensori presenti: avvocato ARIANNA IMBASCIATI del foro di LECCO, per la parte civile che ha depositato conclusioni scritte e nota spese e ha chiesto il rigetto del ricorso presentato con la conferma delle statuizioni civili. avvocato GIULIANA VALAGUSSA del foro di LECCO difensore di NI GI, presente in proprio e quale sostituto del difensore avv. ALESSANDRO MEREGALLI del foro di MONZA, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 47909/23 del 10 novembre 2023, la Terza sezione penale di questa Corte ha annullato la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Milano il 26 gennaio 2023 nei confronti di RG NI, VA RT e EF TI VE. L'annullamento è avvenuto senza rinvio, essendo il reato estinto per prescrizione/ quanto all'affermazione della penale responsabilità degli imputati per la contravvenzione di cui agli artt. 110, 113 cod. pen. e 44, comma l, lett. b) d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (capo 1). È stata annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione anche l'affermazione della penale responsabilità di RG NI per il delitto di cui all'art. 481 cod. pen. commesso in Lecco il 27 settembre 2013 1 che gli era stato contestato al capo 2). L'annullamento è stato disposto con rinvio in relazione ad altra violazione dell'art. 481 cod. pen., in tesi accusatoria commessa il 26 giugno 2015, anch'essa ascritta a NI al capo 2) della rubrica. La sentenza rescindente ha rilevato che quest'ultimo reato, a differenza degli altri, non era estinto per prescrizione e ha ritenuto che la Corte di appello non avesse fornito motivazione adeguata con riferimento ad alcune delle doglianze formulate da NI nei motivi dì gravame in relazione alle quali, dunque, era necessario un approfondimento. 2. Come emerge dalla lettura della sentenza rescindente (pag. 25 e pag. 29), l'illecito urbanistico di cui al capo 1) si è estinto per prescrizione il 7 novembre 2022 e la violazione dell'art. 481 cod. pen. del 27 settembre 2013, contestata nel capo 2), si è estinta per prescrizione il 31 dicembre 2022. In entrambi i casi, la prescrizione è intervenuta dopo la sentenza di primo grado - pronunciata dal Tribunale di Lecco il 28 gennaio 2022 con la quale RG NI, VA RT e EF TI VE erano stati ritenuti responsabili dei reati sopra indicati (NI anche del reato di cui agli artt. 640, 61 n. 7 cod. pen. in danno di AN EC, che è stato dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte di appello). Nel procedimento si erano costituiti parti civili AN EC, RT DU, RO TI, ON ON, LB EL e SA RE, acquirenti degli immobili oggetto dell'illecito urbanistico. All'esito del giudizio di primo grado, NI, RT e VE furono condannati, in solido, al risarcimento dei danni nei confronti di DU, TI, ON, EL e RE. Il solo NI fu condannato al risarcimento del danno nei confronti della parte civile AN EC (costituitasi in giudizio, oltre che quale danneggiata dall'illecito urbanistico e dal faiS0 1 anche quale persona offesa dal reato di truffa contestato al capo 3). In favore di tutte le parti civili fu lìquidata una provvisionale di € 10.000100. 2 Poiché le statuizioni civili della sentenza di primo grado erano state confermate in grado di appello, l'annullamento senza rinvio per prescrizione (maturata dopo il giudizio di primo grado e prima della sentenza di appello) richiedeva che, in sede di legittimità, ci si pronunciasse sulle doglianze relative alla sussistenza dei reati prescritti, il cui eventuale accoglimento avrebbe potuto incidere su tali statuizioni. La sentenza n. 47909/23 del 10 novembre 2023 ha ritenuto sussistente l'illecito contravvenzionale di cui al capo 1) ed anche la falsità della certificazione sottoscritta da NI il 27 settembre 2013, con la quale (come si legge a pag. 29 della sentenza stessa) egli aveva attestato «che le opere realizzate sul map. 6768 fossero conformi agli atti progettuali depositati con DIA del 29 settembre 2008 e successive varianti». Per questi reati, infatti, l'annullamento è avvenuto senza rinvio limitatamente alle statuizioni penali, ferme restando «le statuizioni civili di condanna a favore di RE SA, DU RT, TI RO, ON ON/ EL LB» delle quali è stata disposta la «conferma» (così, testualmente, nel dispositivo e a pag. 35 della motivazione}. Come si è detto, l'annullamento è stato disposto con rinvio quanto alla violazione dell'art. 481 cod. pen. del 26 giugno 2015 (per la quale il termine di prescrizione non è ancora decorso). La sentenza rescindente ha demandato «alla Corte di appello in sede dì rinvio» anche una nuova valutazione sulle «statuizioni civili a favore di EC AN». 3. Nel disporre l'annullamento con rinvio, la Terza Sezione penale ha rilevato che non tutte le doglianze sollevate nell'appello proposto da RG NI in relazione alla affermazione di penale responsabilità per il reato di cui all'art. 481 cod. pen. del 26 giugno 2015 avevano trovato adeguata risposta. Ha ritenuto, pertanto, che la motivazione dovesse essere integrata con riferimento ad alcuni temi, specificamente indicati alle pagine 33 e 34 della motivazione. Ai giudici del rinvio è stato chiesto: - di motivare sulle ragioni per le quali il contenuto dell'atto era stato ritenuto falso e di fornire risposta alla prospettazione difensiva secondo la quale, poiché NI aveva attestato che i lavori eseguiti erano conformi ai titoli edilizi (in specie agli strumenti urbanistici di dettaglio attuati attraverso le DIA e le SCIA), in presenza di schede catastali rispondenti alle pratiche edilizie1 non si poteva sostenere che la dichiarazione fosse ideologicamente falsa;
- di motivare sulle ragioni della rilevanza ex art. 481 cod. pen. della dichiarazione del 26 giugno 2015, contenente, in tesi difensiva, un «giudizio di conformità tra realizzato e pratiche edilizie» privo di disvalore penale;
3 - di chiarire che non vi fosse stata «confusione tra l'art. 481 cod. pen. e le disposizioni riguardanti le norme sulle asseverazioni di cui all'art. 20, comma 13, e 23 TUE (ciò [ ... ], soprattutto alla luce della giurisprudenza la quale ritiene che il reato di cui all'art. 20, comma 13, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, che punisce le false dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni circa l'esistenza dei requisiti e presupposti per il rilascio del permesso di costruire, ha un ambito applicativo che si sovrappone interamente alla fattispecie di falso ideologico in certificati commesso da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 cod. pen.) e di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.), di cui assorbe il disvalore, e si consuma quando oggetto di asseverazione non siano esclusivamente fatti che cadono sotto la percezione materiale dell'autore della dichiarazione, ma giudizi (Sez. 3, n. 29251 del 05/05/2017, Rv. 270432- 01)»; - di motivare sulle ragioni della ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato tenendo conto del fatto che, prima della dichiarazione di fine lavori di cui si discute, NI aveva presentato pratiche edilizie corredate da fotografie idonee a documentare la tipologia e la conformazione degli edifici e, in tesi difensiva, di fronte al dato rappresentato fotograficamente «non sarebbe stato possibile intervenire con contrarie false attestazioni»; di motivare, infine, sulle ragioni per le quali al collaudatore poteva essere ascritto un falso avente ad oggetto l'utilizzazione dei vani accessori. Ciò alla luce della giurisprudenza secondo la quale non è certo possibile attestare falsamente le intenzioni del committente o del proprietario quanto alla destinazione dei locali. 3.1. Giudicando in sede di rinvio, con sentenza del 7 marzo 2024, la Corte di appello di Milano ha confermato l'affermazione della penale responsabilità di NI per la violazione dell'art. 481 cod. pen. commessa il 26 giugno 2015 e (tenendo conto della intervenuta dichiarazione di prescrizione per altri reati) ha rideterminato la pena nella misura di mesi sei di reclusione. Ha confermato, inoltre, le statuizioni civili in favore di AN EC condannando l'imputato a rifondere a questa parte civile «le spese di proseguita difesa, sia nel giudizio di legittimità che nel [ ... ] giudizio di rinvio». 4. Contro la sentenza del 7 marzo 2024, RG NI ha proposto tempestivo ricorso per mezzo dei difensori di fiducia cui ha conferito apposito mandato ex art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen. In premessa, la difesa rileva che l'annullamento con rinvio è stato disposto con esclusivo riferimento alla dichiarazione di fine lavori del 26 giugno 2015, riguardante l'unità immobiliare contraddistinta dal mappale 6768 sub. 702 e 703 di proprietà di RO TI, sicché i giudici di rinvio avrebbero dovuto 4 motivare con riferimento esclusivo al contenuto di quella dichiarazione e degli atti ad essa relativi senza fare riferimento, come invece è avvenuto, all'atto di acquisto relativo all 1immobile di proprietà di AN EC e alla documentazione catastale ad esso allegata. Secondo la difesa, AN EC non avrebbe avuto titolo a interloquire sull'imputazione oggetto del giudizio di rinvio non essendo stata danneggiata dalla ipotizzata falsità (riguardante un documento riferito all'immobile acquistato dalla TI) e la presenza in giudizio di questa parte civile è stata ritenuta doverosa solo in ragione del contenuto della sentenza rescindente, che ha imposto una nuova valutazione delle statuizioni civili relative alla posizione EC e ha sancito l'irrevocabilità delle statuizioni civili riguardanti la TI. Tanto premesso, la difesa articola sette motivi che di seguito si riportano, nei limiti strettamente necessari alla decisione, come previsto dall'art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271. 4.1. Col primo motivo, i difensori deducono violazione di legge e vizi di motivazione. Rilevano che la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente la falsità del contenuto dichiarativo del documento del 26 giugno 2015 in relazione a due fatti nuovi e diversi rispetto a quelli oggetto di imputazione: la presentazione a catasto di ptanimetrie attestanti una situazione differente rispetto a quella delle schede catastali e delle «fotografie» allegate ai rogiti;
la decisione di allegare alla richiesta di agibilità relativa alle unità immobiliari planimetrie attestanti una situazione diversa da quella reale. La difesa osserva: che oggetto del giudizio di rinvio era la sola dichiarazione di fine lavori del 26 giugno 2015 alla quale non era allegata alcuna planimetria;
che le planimetrie catastali prodotte dalla difesa della EC (cui la sentenza di appello fa riferimento) sono mere «bozze», mai depositate a catasto (lo dimostra il fatto che sono prive del codice meccanografico identificativo) e sono dunque prive di ogni valore probatorio;
che NI non è mai stato chiamato a rispondere dell'ipotizzata falsità delle schede catastali sicché le argomentazioni sviluppate dalla Corte di appello su questo tema non sono pertinenti all'imputazione come formulata;
che - in ogni caso - vi è perfetta corrispondenza tra le schede planimetriche depositate a catasto e quelle estratte dallo studio notarile in copia conforme e allegate agli atti di compravendita C compresi quelli sottoscritti da EC e TI); che, inoltre, vi è perfetta corrispondenza tra le schede planimetriche depositate a catasto e quelle allegate alla dichiarazione parziale di fine lavori del 27 settembre 2013, mentre nessuna scheda catastale è stata allegata alla dichiarazione di fine lavori del 26 giugno 2015 (relativa all'immobile di proprietà TI). 5 In sintesi, la difesa rileva che l'imputazione per la quale è stato disposto l'annullamento con rinvio è quella con la quale è stato contestato a NI di «aver falsamente dichiarato nel fine lavori del 26 giugno 2015, su modulo prestampato, la loro rispondenza al progetto» (così testualmente, pag. 8 deWatto di ricorso), sicché solo di questo la sentenza impugnata avrebbe dovuto occuparsi e su questo avrebbe dovuto motivare invece di argomentare su falsità non contestate. 4.2. Col secondo motivo (strettamente connesso al primo), la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione per essere stati disattesi i principi affermati dalla sentenza rescindente e per essere state violate le norme sul giudicato. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe desunto la responsabilità per il fatto del 26 giugno 2015 dalla ritenuta falsità della dichiarazione di fine lavori parziale del 27 settembre 2013 che non era oggetto del giudizio di rinvio. Secondo la difesa, la Corte di appello ha confuso le due dichiarazioni che sono state separatamente contestate proprio perché differenti «quanto ad oggetto (unità immobiliari), nominativi degli interessati e consistenza». Di conseguenza, la motivazione fornita è illogica e carente: illogica, perché fa riferimento a documenti diversi rispetto alla dichiarazione del 26 giugno 2015 e a fatti che non riguardano la presentazione di questa dichiarazione;
carente, perché omette di esaminare il contenuto di questa dichiarazione e non spiega perché quanto dichiarato non sarebbe conforme al vero. Con specifico riguardo al contenuto dichiarativo del documento, la difesa rileva che NI, quale «collaudatore e direttore dei lavori», certificò che le opere relative all'unità immobiliare mapp. 6768 sub. 702-70~ di proprietà di RO TI, erano conformi «agli atti progettuali depositati con la domanda di inizio lavori presentata il 29.9.2008 e con le successive varianti» ivi compresa la «SCIA finale del 15.6.2015». Osserva che tale dichiarazione «reca il mero accertamento dei fatti percepiti» dal dichiarante e il reato sarebbe configurabile in presenza di una «alterazione della verità contenutistica della dichiarazione»: quindi di un «distorcimento del vero percepito>>. Sottolinea che - a fronte di una dichiarazione sottoscritta nel giugno 2015 - i primi sopralluoghi intervennero nel 2017 e la stessa TI (sentita quale testimone in udienza) ha dichiarato di aver tenuto in casa gli operai anche dopo il mese di giugno «per altre finiture e lavori fino al settembre 2015». La difesa del ricorrente si duole che, nel valutare se la dichiarazione sottoscritta da NI fosse o meno conforme al vero, la sentenza impugnata non abbia tenuto conto del contenuto della SCIA in variante del 15 giugno 2015 e non abbia spiegato perché quanto attestato in questo documento- cui erano allegate fotografie atte a documentare la tipologia e la conformazione dell'edificio- debba essere ritenuto non conforme alla situazione verificata da NI nel giugno 2015; situazione che ben potrebbe essere stata modificata successivamente. 6 In sintesi, i difensori del ricorrente sostengono che «la percezione di accertamento del fabbricato finito» e della sua conformità agli atti progettuali avrebbe dovuto essere valutata tenendo conto, quale dato di partenza, della SCIA in variante del 15 giugno 2015. Si dolgono che la Corte di appello abbia trascurato il contenuto di questo documento omettendo di spiegare perché la situazione esistente alla data del 26 giugno 2015 dovrebbe ritenersi non conforme rispetto a quella attestata (quanto a lavori già eseguiti o ancora da eseguire) dalla SCIA in variante depositata il 15 giugno 2015. La difesa sottolinea che, secondo la sentenza impugnata (pag. 13), la falsità della «dichiarazione di conformità resa da NI, in relazione all'opera finita rispetto al progetto presentato in sede di pratica edilizia», dovrebbe essere valutata avendo, quale parametro di riferimento, le schede catastali allegate ai rogiti, che erano «corrispondenti alle opere realmente realizzate», ma non erano conformi a quelle a disposizione dell'autorità amministrativa competente e non erano coerenti con il progetto. Così argomentando - sostiene la difesa - la Corte territoriale ha reso una motivazione manifestamente illogica perché ha desunto dall'asserita difformità tra le schede consegnate agli acquirenti e quelle depositate a catasto la falsità di una dichiarazione alla quale nessuna scheda catastale è allegata. A sostegno di tale argomentazione/ la difesa ricorda che, in data 13 luglio 2015, RO TI depositò una richiesta di agibilità che conteneva uno «schema di descrizione del fabbricato» e uno «schema di composizione dell'unità» e questi documenti (ignorati dalla Corte di appello) attestavano una situazione conforme a quella indicata nella SCIA in variante e 1 quindi, conforme alla situazione descritta nella dichiarazione di fine lavori e nel certificato di collaudo del 26 giugno 2015. 4.3. Col terzo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla ritenuta esistenza del dolo. Osserva che, secondo la Corte di appello, la falsa dichiarazione di fine lavori era funzionale a truffare gli acquirenti e tale motivazione è manifestamente illogica perché, quando la dichiarazione in parola fu sottoscritta, la TI era da tempo proprietaria dell'immobile. Secondo la difesa, NI non avrebbe avuto ragione di sottoscrivere una dichiarazione ideologicamente falsa. Alla SCIA del 15 giugno 2015, infatti[ erano allegate fotografie attestanti lo stato dei luoghi che, per come percepito dall'imputato, era conforme al progetto e ai suoi mutamenti in corso d'opera, mutamenti fatti oggetto di numerose DIA in variante e, infine, della SCIA del 15 giugno. Secondo la difesa, dunque, quand'anche falsa, la dichiarazione di conformità resa da NI non sarebbe consapevolmente tale perché egli non aveva ragione di certificare il falso e perché attestò, secondo quanto da lui percepito, la congruenza tra i lavori eseguiti e il progetto come progressivamente mutato in corso d'opera. 7 4.4. Col quarto motivo, la difesa deduce inosservanza della legge penale e vizi di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Si duole che la Corte territoriale abbia valutato il fatto grave e l'offesa non tenue tenendo conto dell'insieme dei fatti oggetto di imputazione, laddove la valutazione avrebbe dovuto essere compiuta con esclusivo riferimento al falso del giugno 2015. Osserva: che l'abitazione oggetto della dichiarazione ritenuta falsa non è stata dichiarata non agibile;
che, a seguito della riduzione delle altezze del piano seminterrato e alla modifica parziale del piano sottotetto, il Comune ha ritenuto sanati gli abusi;
che la «ipotetica differenza volumetrica legata all'abuso (e alla dichiarazione di fine !avori del 26 giugno 2015) è di cm. 10 per una superficie di 50 mq circa, ovvero 5,6 mc., con costi edili di circa 2.500 euro» e lo stesso calcolo può essere fatto per le altre villette vendute, mentre quelle non vendute e non finite al momento del sequestro «sono state conformate con lavori [ ... ] autorizzati anche dal PM e dal Giudice di Lecco, che hanno dato assenso al dissequestro [ ... ] ben prima della sentenza di primo grado». Si sarebbe, dunque, «ben lontani dall'astronomico valore di 1.400 metri cubi, citati a sproposito nella sentenza impugnata». Non rilevano inoltre- ancorché citati dalla sentenza impugnata - i precedenti penali dell'imputato e la ritenuta non occasionalità del fatto che, comunque, è altro dall'abitualità. 4.5. Col quinto motivo, la difesa deduce violazione dell'art. 133 cod. pen. e vizi di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio. Si duole che non sia stata motivata la scelta dì applicare la pena detentiva e del fatto che questa pena sia stata determinata in misura superiore al minimo edittale. Rileva che tale scelta è stata fondata sulle medesime illogiche argomentazioni spese per escludere la particolare tenuità del fatto. 4.6. Col sesto motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione per la mancata applicazione delle attenuanti generiche. Si duole che non si sia tenuto conto a tal fine del fatto che sono stati corrisposti alle parti civili «tutti i risarcimenti ad esse riconosciuti, pagando anche tutte le spese legali». 4. 7. Col settimo motivo, la difesa lamenta violazione di legge e vizi di motivazione per essere stato riconosciuto a AN EC il diritto alla rifusione delle spese legali sostenute per il giudizio di rinvio. Osserva che «vi è stata una sostituzione di persona tra la parte civile che sarebbe stata legittimata (TI RO)» e EC AN «già ristorata nei precedenti gradi», la quale avrebbe deciso di proseguire nella partecipazione al processo ancorché avente ad oggetto un «capo di imputazione che la vedeva estranea». 8 5. Con memoria in data 29 agosto 2024, il difensore dì AN EC ha chiesto la conferma delle statuizioni civili riguardanti la propria assistita e la conferma della condanna alla rifusione delle spese legali di tutti i gradi di giudizio, compreso il giudizio di rinvio. Ha chiesto, inoltre/ la condanna dell'imputato ricorrente alla rifusione delle spese relative al presente giudizio di legittimità. 6. Il 24 settembre 2024, la difesa del ricorrente ha depositato una memoria difensiva, corredata da allegati, insistendo nei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso non meritano accoglimento. 2. Il presente procedimento ha ad oggetto l'asserita falsità della «certificazione di collaudo finale parziale» sottoscritta da RG NI nella qualità di «progettista» e «direttore dei lavori», depositata presso il Comune di Lecco il 26 giugno 2015 e inserita nella «dichiarazione di fine lavori» riferita «alle sole unità mappale 6768 sub. 702/703 e mappale 6767» sottoscritta da EF TI VE (quale Amministratore unico e legale rappresentante della "Poggi s.r.l.", proprietaria dei mappali 6767-6768-6769-6776-6777-6795) e RO TI (proprietaria dell'unità immobiliare contraddistinta dal mappale 6768 sub. 702 e 703). Il documento di cui si assume la falsità, redatto su modulo prestampato, così testualmente recita: «il sottoscritto RG SI n i[ ... ] su incarico della società Poggi s.r.l. [. .. ]e della sig.ra TI RO[ ... ], in qualità di Progettista e Direttore dei lavori, consapevole di assumersi ogni responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, CERTIFICA (ai sensi dell'art. 42, comma 14, della legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12) che le opere realizzate sono conformi agli atti progettuali depositati con la Denuncia di Inizio Attività presentata in data 29 settembre 2008 prot. n. 55789, e successive varianti: in data 12.11.2008, prot. n. 6587; in data 2.12.2008, prot. n. 71000; in data 23.12.2008, prot. n. 74400; in data 13.01.2009, prot. 1441; in data 10.02,2009, prot. n. 6226; del 02.02.2018; del 17.02.2010; del 02.08.2010 rinnovo in data 19.10.2012, variante de/19.09.2013 e SCIA finale del15.06.2015.>>. In sede di rinvio la Corte di appello non doveva né poteva mettere in discussione quanto definitivamente affermato dalla sentenza rescindente, sia in ordine alla sussistenza dell'illecito urbanistico, sia quanto alla possibilità di applicare l'art. 481 cod. pen. in casi di «infedele attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza, di igiene, di salubrità e di risparmio energetico del 9 fabbricato e degli impianti, nello stesso installati, nonché della conformità dell'opera al progetto presentato e della sua agibilità» essendo soggetta invece a sanzione pecuniaria la «mancanza di segnalazione certificata delle predette condizioni>> (così recita una delle massime tratte dalla sentenza rescindente Sez. 3, 47909 del 10/11/2023 Rv. 285538). Nel rispetto dei principi affermati da questa sentenza, la Corte di appello era tenuta a verificare: se, essendosi limitato ad attestare la conformità delle opere realizzate agli atti progettuali, NI aveva reso una dichiarazione ideologicamente falsa;
se questa attestazione, inserita in una dichiarazione di fine lavori, fosse rilevante ex art. 481 cod. pen.; se il dolo del reato potesse essere ritenuto sussistente ancorché alla SCIA cui la attestazione faceva riferimento fossero state allegate fotografie idonee a documentare lo stato dei luoghi e benché la destinazione d'uso che sarebbe stata data ai vani accessori posti al piano seminterrato e al piano sottotetto non potesse essere oggetto di certificazione perché conseguente a una libera e futura scelta degli acquirenti. Sulla base dei principi affermati dalla sentenza di annullamento, in sede di rinvio la Corte di appello doveva anche dare risposta all'ulteriore questione posta dall'appellante in ordine alla possibilità che vi fosse stata "confusione" tra il piano applicativo dell'art. 481 cod. pen. e le disposizioni riguardanti le norme sulle asseverazioni di cui all'art. 20, comma 13, e 23 TUE. Ciò, soprattutto, «alla luce della giurisprudenza la quale ritiene che il reato di cui all'art. 20, comma 13, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, che punisce le false dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni circa l'esistenza dei requisiti e presupposti per il rilascio del permesso di costruire, ha un ambito applicativo che si sovrappone interamente alla fattispecie di falso ideologico in certificati commesso da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 cod. pen.) e di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.), di cui assorbe il disvalore, e si consuma quando oggetto di asseverazione non siano esclusivamente fatti che cadono sotto la percezione materiale dell'autore della dichiarazione, ma giudizi (Sez. 3, n. 29251 del 05/05/2017, Rv. 270432- 01)». Su questo ultimo punto la Corte di appello ha argomentato sottolineando che nella certificazione compiuta da NI a fine lavori - attestante la corrispondenza tra l'opera effettivamente realizzata e la pratica edilizia, comprensiva di tutte le successive varianti non v'erano profili valutativi, sicché la disposizione di cui all'art. 20, comma 13, d.P.R. n. 380/2001 non poteva trovare applicazione. Il ricorrente non ha formulato motivi con riferimento a questa parte della decisione, sicché il tema non deve essere ulteriormente affrontato. 10 3. Col primo e col secondo motivo, il ricorrente sostiene che NI si sarebbe limitato ad esprimere un giudizio di conformità fra quanto realizzato e il contenuto delle pratiche edilizie sicché, nel valutare se la dichiarazione fosse falsa, la Corte di appello avrebbe dovuto verificare il contenuto delle varianti, in specie della SCIA del 15 giugno 2015, cui erano allegate anche fotografie attestanti lo stato dei luoghi. Secondo fa difesa, la sentenza impugnata ha sostenuto la falsità dell'atto facendo riferimento a planimetrie catastali non conformi al progetto che erano state allegate a precedenti dichiarazioni del 27 settembre 2013 (relative ad altri fabbricati e, tra questi, a quello acquistato da AN EC). La violazione dell'art. 481 cod. pen. del 27 settembre 2013, però, è stata dichiarata prescritta dalla sentenza rescindente che ha annullato senza rinvio fa relativa condanna. Pertanto, la motivazione sarebbe manifestamente illogica: la Corte territoriale, infatti, non avrebbe dovuto occuparsi della dichiarazione del settembre 2013, ma esclusivamente di quella del giugno 2015 e avrebbe dovuto prendere atto che a questa dichiarazione (l'unica oggetto del giudizio di rinvio) non era allegata alcuna planimetria. La lettura del provvedimento impugnato non fornisce conferma ai rilievi critici così formulati. Se è vero, infatti, che nella motivazione si dà ampio spazio alla differenza esistente tra le planimetrie che furono consegnate alla EC e allegate alla dichiarazione di fine lavori relativa all'immobile da lei acquistato rispetto alle planimetrie depositate a catasto (solo queste conformi al progetto); è pur vero che, con questo riferimento, la Corte territoriale ha evidenziato come, già nel 2013, le opere concretamente realizzate erano diverse rispetto a quelle previste dagli atti progettuali depositati con la denuncia di inizio attività e con le successive varianti. A sostegno di tali conclusioni la sentenza impugnata cita: a pag. 12 le dichiarazioni rese in dibattimento dall'architetto Elena Todeschini (all'epoca dei fatti componente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Lecco) secondo la quale le schede depositate presso l'ufficio del catasto erano conformi alla pratica edilizia;
ma, a pag. 17, cita anche le dichiarazioni rese dagli acquirenti, i quali hanno riferito di aver ricevuto da NI schede tecniche dalle quali si evinceva che gli edifici avrebbero avuto tre piani e, a differenza di quanto risultava a catasto, il piano seminterrato, come il sottotetto, sarebbero stati dotati di finestre e servizi igienici. Come risulta dalla sentenza impugnata, inoltre, tutti gli acquirenti hanno concordemente riferito che, nel corso delle trattative di acquisto, avevano avuto contatti con NI, il quale era a conoscenza delle loro esigenze abitative. Nessun profilo di contraddittorietà o manifesta illogicità può essere ravvisato nell'aver desunto da questi dati che, quando certificò la conformità delle «opere 11 realizzate» agli «atti progettuali depositati», NI rese una dichiarazione non conforme al vero. 4. Il ricorrente sostiene che la falsità della dichiarazione del 26 giugno 2015 avrebbe dovuto essere valutata con riferimento al contenuto della SCIA in variante depositata il 15 giugno 2015 1 espressamente richiamata in quella dichiarazione e si duole che la Corte territoriale abbia fatto riferimento alla divergenza esistente tra le schede depositate a catasto (conformi al progetto) e alcune «bozze» di quelle schede1 mai depositate e quindi prive di ogni valore. Così argomentando, tuttavia, la difesa sembra ignorare il contenuto della sentenza rescindente che ha definitivamente accertato la sussistenza dell'illecito urbanistico: un accertamento definitivo che costituiva premessa logica del giudizio di rinvio. 4.1. Come noto, ai sensi dell'art. 22, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) [fino all'11 novembre 2014 erano realizzabili mediante dichiarazione di inizio attività (DIA)] «le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori». La sentenza che ha definitivamente accertato l'illecito urbanistico ascritto a NI quale «progettista e direttore dei lavori», fa riferimento al contenuto della SCIA del giugno 2015 e riporta quanto è stato riferito sul punto dalla prima sentenza della Corte di appello di Milano. Leggendola, sì apprende (pag. 14): che nella SCIA del giugno 2015 erano state comunicate «tra le altre modifiche, quella dell'inclinazione della copertura» ed era stato indicato un «lieve aumento dell'altezza media, che passa da 1,0 m. a 1,88 m. senza aumento della superficie lorda di pavimento o di volume». La sentenza rescindente dà atto che, secondo quanto riferito dai giudici di merito, l'art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Comune di Lecco, stabiliva per il PL 25 (vale a dire per il piano di lottizzazione in base al quale fu avviato l'intervento urbanistico oggetto del procedimento) che l'altezza dei singoli volumi fosse «limitata ad un piano fuori terra». Se ne desume che, attestando la conformità di quanto realizzato a 12 documenti che dovevano, a loro volta, essere conformi alle NTA (la prima DIA, alternativa al permesso di costruire, tutte le DIA in variante e la SCIA del 15 giugno 2015}, NI confermò la realizzazione di un fabbricato costituito da un solo piano fuori terra, con un «lieve» incremento dell'altezza media (da 1,0 m. a 1,88 m.) senza aumento della superficie lorda di pavimento o di volume. Dalla sentenza impugnata e da quella di primo grado - che, per questa parte, possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico complessivo corpo decisionale -emerge, invece (pag. IX della sentenza di primo grado, pag. 18 della sentenza impugnata}: - che, nei progetti, il piano inferiore dell'edificio risultava interrato con aperture a bocche di lupo aperte su intercapedini, mentre l'immobile realizzato aveva un lato interamente fuori terra, presentava, al posto delle bocche di lupo aperte sul muro, aperture effettive costituite da porte finestre, e aveva un'altezza effettiva superiore a 2,40 m.; - che, nei progetti, il sottotetto non presentava aperture effettive diverse da finestre tipo "Velux", ma nella realtà erano state realizzate vere finestre e porte finestre che davano accesso a terrazzi;
- che, secondo la teste Todeschini, ciò aveva comportato un rilevante aumento del volume urbanistico per ogni singolo immobile e per l'intero complesso immobiliare. Si tratta di circostanze di fatto che il ricorrente contesta in termini meramente oppositivi (e solo nei motivi che riguardano la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen e il trattamento sanzionatorio). Da questi dati, i giudici di merito hanno dedotto che.x- quanto realizzato.)( non era conforme agli atti progettuali depositati presso il Comune di Lecco. Ed ìnvero, come si legge a pag. 15 della sentenza rescindente (che fa rinvio, richiamandola per economia motivazionale, alla descrizione operata a pag. 28 della sentenza della Corte di appello di Milano del 26 gennaio 2023): - il lieve aumento dell'altezza (così definito nella SCIA) «aveva in concreto comportato pressoché il raddoppio dell'altezza del tetto, con la conseguente significativa modifica dell'inclinazione»; - nei verbali dei sopra!luoghi fu dato atto di « una realtà totalmente diversa da quella descritta negli atti depositati in Comune»; - i tecnici riferirono che i piani terra degli edifici risultavano «a una quota mediamente di m. 2,00 più alta rispetto a quanto assentite»; che non era verificabile <