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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/12/2025, n. 3407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3407 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 6553/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'esito dell'udienza cartolare del 16.12.2025, ha pronunziato, ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6553/2021 R.Gen.Aff.Cont., vertente:
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., (p. iva: ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa, in virtù di procura allegata all'atto di citazione depositato in via telematica il 25.10.2021, dall'avv. Esposito Gennaro, unitamente al quale elettivamente domicilia in Somma vesuviana-
Napoli, alla via tenente Nicola Indolfi n. 7;
- ATTRICE -
E
, in persona del Sindaco p.t.; Controparte_1
- CONVENUTO CONTUMACE-
Oggetto: pagamento corrispettivo contrattuale;
azione ex art. 2041 c.c.
Conclusioni: come da note scritte depositate dalla sola parte attrice ai fini della partecipazione alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del
16.12.2025.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la premettendo di essere una Parte_1 società interamente partecipata dalla affidataria dal 2010 di tutti i Controparte_2 compiti e le attività connesse alle funzioni inerenti al ciclo integrato dei rifiuti in forza di decreto
144/2010 della Presidenza dell'Amministrazione Provinciale di Napoli, ha convenuto in giudizio il per ottenerne la condanna al pagamento del corrispettivo per i servizi espletati nel Controparte_1
Procedimento N. 6553/2021 R.G. – Sentenza - Pag. 1
periodo 1 gennaio 2021- 30 giugno 2021.
Parte attrice, ha, in particolare, dedotto la assenza di un contratto scritto dovuta all'inerzia del
Comune alla stipula (nonostante i reiterati solleciti della società), e ha posto a sostegno della domanda copia delle fatture ed elenco dei FIR relativi alle prestazioni erogate.
Ha chiesto, pertanto, la condanna dell'ente al pagamento della somma di euro 378.112,78, iva compresa e con il carico degli interessi legali e del risarcimento per il maggior danno da ritardo ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c.
In via subordinata, ha domandato la condanna dello stesso al pagamento della predetta CP_1 somma per ingiustificato adempimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. e in via ulteriormente gradata la condanna diretta dell'amministratore, funzionario o dipendente che avesse reso possibile le singole prestazioni ai sensi dell'art. 191, comma 4, del D.lgs n. 267/2000, il tutto con vittoria delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
2. Nessuno si è costituito in giudizio per il Controparte_1
3. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., nel subentro dello scrivente magistrato, la causa ritenuta matura per la decisione è stata immediatamente spedita per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 17 dicembre 2024, poi differita per la necessità di garantire lo smaltimento delle cause di iscrizione a ruolo fino all'anno 2016 entro il 31 dicembre 2024, per decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. alla udienza del 16.12.2025. Indi, note conclusive autorizzate, sulle conclusioni rassegnate dal solo procuratore costituito di parte attrice, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia del non costituitosi in Controparte_1 giudizio, a dispetto della ritualità della notifica nei suoi confronti dell'atto di citazione in data
26.10.2021.
2. Sempre in via preliminare ed in breve, non essendo la questione dibattuta, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno, infatti, riconosciuto che rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative al corrispettivo per i rifiuti (v. Cass. SS.UU. n.
11290/2021).
3. L'azione di adempimento contrattuale (pagamento di forniture di servizi) proposta in via principale da è infondata e deve essere respinta. Pt_1
Ed invero, per stessa ammissione della società attrice, non è mai stato stipulato il contratto di servizi per l'annualità 2021 con il di , laddove costituisce principio assolutamente pacifico CP_1 CP_1
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quello secondo il quale nei rapporti tra privati e Pubblica Amministrazione, è sempre necessario che i contratti vengano stipulati in forma scritta a pena di nullità (cfr. Cass. n. 26286/2006; n.
22501/2006 e nello stesso senso n. 15488/2001). La forma scritta ad substantiam è invero fondamentale strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino costituendo remora ad arbitri, sia nell'interesse della stessa pubblica amministrazione, rispondendo all'esigenza di identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria (cfr. Cass. 8244/2019; Cass. 27910/2018;
Cass. 19410/2016; Cass. 17646/2002; Cass. 13039/1999; Cass. 21477/2013; Cass. 1606/2007; Cass.
22537/2007).
Tale principio esclude la possibilità di ritenere ammissibile il perfezionamento dell'accordo sulla base di una manifestazione di volontà implicita (cfr. Cass. n. 5192/2012; n. 12942/2000) o di comportamenti concludenti o meramente attuativi (cfr. Cass. 22994/2015; Cass., 12323/2005).
Il contratto mancante del succitato requisito è nullo e non è suscettibile di alcuna forma di sanatoria, sotto nessun profilo, nemmeno successiva (cfr. Cass. n. 5234/2004, n. 15488/2001; SS.UU. n.
95/2001), sicché non è configurabile il rinnovo tacito del contratto, né rileva, per la formazione del contratto stesso, un mero comportamento concludente, anche se protrattosi per anni (Cass. n.
22994/2015).
4. Deve, quindi, essere esaminata la domanda svolta in via subordinata di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 c.c.
4.1. Ne va anzitutto declinata la ammissibilità.
In diritto, giova richiamare il principio affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, esso potendo, invece, eccepire e provare soltanto che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di "arricchimento imposto" (Sez. U,
Sentenza n. 10798 del 26/05/2015, Rv. 635369 01). In particolare, il c.d. "arricchimento imposto" - che assicura adeguata tutela delle finanze pubbliche, anche in considerazione delle dimensioni e della complessità dell'articolazione interna della P.A. - consente all'Amministrazione di difendersi eccependo e provando che la stessa aveva rifiutato l'arricchimento ovvero non aveva potuto
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rifiutarlo perché inconsapevole dell'eventum utilitatis (Sez. 3, Ordinanza n. 11209 del 24/04/2019,
Rv. 653710 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 15937 del 27/06/2017, Rv. 644667 - 02).
La medesima sentenza delle Sezioni Unite n. 10798/2015 osserva: "Non è, invece, in discussione la sussistenza del requisito della sussidiarietà dell'azione imposto dall'art. 2042 c.c., non essendo qui applicabile ratione temporis la normativa di cui D.L. n. 66 del 1989, art. 23 (conv. in L. 24 aprile
1989, n. 144, abrogato dal D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 123, comma 1, lett. n, ma riprodotto senza sostanziali modifiche dall'art. 35 medesimo decreto e infine rifluito nel D.Lgs. n. 267 del
2000, art. 191) che, per i casi di richiesta di prestazioni o servizi, non rientranti nello schema procedimentale di spesa tipizzato dalla stessa normativa, ha previsto la costituzione di un rapporto obbligatorio diretto con l'amministratore o funzionario responsabile, correlativamente rimettendo all'ente pubblico la valutazione esclusiva circa l'opportunità o meno di attivare il procedimento del riconoscimento del debito fuori bilancio nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente stesso (cfr. D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 194, lett. e). Invero, non potendosi, in difetto di espressa previsione normativa, affermare la retroattività del cit. D.L. n. 66 del 1989 art. 23, deve ritenersi l'esperibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A. per tutte le prestazioni e i servizi resi alla stessa anteriormente all'entrata in vigore di tale normativa (ex plurimis, tra le più recenti: Cass. 26 giugno 2012, n. 10636; Cass. 11 maggio 2007, n. 19572). E poiché i lavori in contestazione vennero eseguiti nell'anno 1986, è indubbio che il depauperato non aveva la possibilità di farsi indennizzare del pregiudizio subito agendo, ai sensi della normativa cit. direttamente nei confronti dell'amministratore o del funzionario che aveva consentito l'acquisizione".
La vicenda in esame, attenendo a servizi resi nell'anno 2021, ricade certamente ratione temporis sotto il regime del D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 191 e 194.
Deve, quindi, essere richiamata la giurisprudenza di legittimità più recente secondo la quale “Anche qualora le obbligazioni siano state assunte senza un previo contratto, oltre che senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, al di fuori delle norme c.d. ad evidenza pubblica, insorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e
l'amministratore o il funzionario inadempiente che l'abbia consentita” (Cass. n. 30109 del
21/11/2018).
A ciò consegue che "potendo il terzo interessato agire nei confronti del funzionario, per la mancanza dell'elemento della sussidiarietà, non è ammissibile l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente locale il quale può soltanto riconoscere a posteriori, D.Lgs. n.
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267 del 2000, ex art. 194 - nei limiti dell'utilità dell'arricchimento puntualmente dedotto e dimostrato - il debito fuori bilancio” (Cass. n. 7113 del 12.03.2020).
Nel caso di specie, l'assenza di un contratto scritto e la mancanza di un funzionario che abbia reso possibile la esecuzione della prestazione da parte della in violazione dei principi di Pt_1 contabilità pubblica (atteso che sul punto, il non costituendosi in giudizio e rimanendo CP_1 contumace, non ha fornito alcun elemento per pervenire a diversa conclusione) rende l'azione proposta dalla ai sensi dell'art. 2041 cc ammissibile, essendo indubbio che, nel caso di Pt_1 specie, il servizio prestato ha arrecato un'utilità al convenuto trattandosi, peraltro, di un'attività necessaria e indispensabile anche per motivi di sanità ed igiene pubblica.
Più di recente la Suprema Corte, ha sancito il principio di diritto secondo cui chi ha eseguito la sua prestazione sulla base di un contratto concluso con una P.A. nullo per mancanza della forma scritta o per violazione delle norme che regolano la procedura finalizzata alla sua conclusione, ove chieda alla stessa P.A. di essere remunerato per l'attività svolta in suo favore, può proporre l'azione di ingiustificato arricchimento (Cass civ sentenza. n. 7178/2024).
L'esercizio di tale azione, poiché ha la funzione di eliminare lo squilibrio determinatosi senza giusta causa a seguito del conseguimento di una utilità economica da parte di un soggetto con relativa diminuzione patrimoniale di un altro soggetto, non trova impedimento -bensì giustificazione- nell'accertamento della non proponibilità dell'azione contrattuale derivante dalla nullità del titolo che ne costituisce il fondamento (Cass., Sez. 2, n. 8040 del 2 aprile 2009; Cass., Sez. 2, n. 4269 del
13 aprile 1995).
Queste conclusioni sono suffragate anche dalla altrettanto recente sentenza delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione n. 33954/2023, la quale ha affermato che "ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo".
È bene precisare che l'azione ex art 2041 c.c. resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico, ipotesi queste non ricorrenti nel caso di specie.
4.2. La domanda è pure fondata nel merito.
La società attrice ha versato in atti, al fine di dimostrare la fondatezza della propria pretesa creditoria: 1) copia del Decreto della Presidenza Dell'Amministrazione Provinciale di Napoli n.
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144/2010, con il quale sono stati affidati alla tutti i compiti e le attività connesse alle Parte_1 funzioni inerenti al ciclo integrato dei rifiuti;
2) copia della Delibera con la quale è stato approvato il piano delle attività; 3) prospetto dei conferimenti anno 2021, nei quali vengono espressamente richiamati ogni singolo sversamento effettuato per il comune convenuto con l'indicazione delle quantità sversate;
4) copia delle fatture per un ammontare di euro 378.112,78 delle competenze per l'anno 2021, così inconfutabilmente dando prova dell'attività espletata.
Se è certamente vero che la parte attrice si è limitata a richiedere ex art. 2041 c.c. il pagamento delle stesse somme indicate nelle fatture emesse nei confronti del e già richieste a titolo CP_1 contrattuale, mentre non ha nemmeno prospettato se e quale sarebbe stata l'utilità ottenuta dal convenuto per l'espletamento del servizio né tanto meno quali sarebbero stati i costi sofferti CP_1 dalla per lo svolgimento della predetta attività ovvero la “correlativa diminuzione Parte_1 patrimoniale”, dal documentale in atti, si comprende quale sia esattamente il costo del servizio svolto dalla società attrice e, dunque, può ritenersi che il vantaggio patrimoniale ricevuto dal corrisponde esattamente alla diminuzione patrimoniale sopportata dalla Controparte_1 Pt_1
[...]
Non appare poi revocabile in dubbio il requisito dell'utilitas della prestazione svolta da in Pt_1 favore del in considerazione della continuità del servizio, svolto per l'anno 2021, Controparte_1 senza che l'ente comunale convenuto sollevasse, nel corso dell'esecuzione delle attività connesse alle funzioni inerenti al ciclo integrato dei rifiuti e neanche al momento della trasmissione delle fatture e dell'invio di diffida di pagamento, contestazioni al riguardo. Appare evidente che, dunque, sussista il requisito del vantaggio arrecato al attesa la natura essenziale del Controparte_1 servizio reso e la particolare modalità di svolgimento del servizio medesimo che presuppone necessariamente la consapevolezza dell'ente.
4.3. In definitiva, il deve essere condannato a pagare in favore della la Controparte_1 Pt_1 somma di euro 378.112,78 (già inclusa di iva).
4.4. Venendo, infine, alla determinazione degli interessi e rivalutazione sul credito in esame, deve ricordarsi che l'indennizzo ex art. 2041 c.c., in quanto credito di valore, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia, ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche d'ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo (Cass. Civ., Sez. III, 28 gennaio 2013, n.
1889).
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Ne consegue che l'importo così come determinato va rivalutato secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal momento dell'arricchimento del e CP_1 fino alla presente pronuncia;
il dies a quo per la rivalutazione va individuato, nella fattispecie, nella scadenza delle singole fatture poste a fondamento del credito. In merito agli interessi, vanno recepiti i noti principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della S.C., ribadita da successive pronunce (cfr., tra le altre, Cass.Civ., Sez.III, 4 luglio 1997/22 gennaio 1998,
n. 605 e, più di recente, Cass.Civ., Sez. III, 7 luglio 2009, n. 15928), secondo cui, qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, con riferimento cioè al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli derivato dal ritardato pagamento della somma suddetta. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso. In quest'ultima ipotesi, tuttavia, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria ovvero in base ad un indice medio. Nella fattispecie appare congruo, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura dell'indennizzo, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali al tasso di cui al codice civile: questi ultimi vanno calcolati sui singoli importi progressivamente rivalutati, di anno in anno, secondo gli indici ISTAT. Su tale importo come determinato all'attualità, sono poi dovuti, ex art. 1282 c.c., gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
4.5. Infine, nulla è dovuto a titolo di maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. trattandosi, nel caso in esame, di un debito di valore.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto (art. 91 c.p.c.). In assenza del CP_1 deposito di specifica notula, le stesse vengono liquidate in applicazione dei parametri minimi (in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate, dell'attività in concreto svolta e dello schema semplificato di decisione adottato) previsti per lo scaglione di valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00.
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4.1. Le stesse vanno poi distratte in favore dell'avv. Gennaro Esposito, il quale dichiarandosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. (v. atto di citazione e note conclusionali) ha implicitamente ammesso di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda principale di pagamento del corrispettivo contrattuale;
2. accoglie la domanda di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 c.c. svolta in via subordinata da e, per l'effetto, condanna il in persona del Parte_1 Controparte_1
Sindaco p.t., al pagamento nei suoi confronti della somma di euro 378.112,78, oltre rivalutazione nella misura indicata in parte motiva e interessi al tasso legale dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo;
3. condanna il in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, liquidate in euro 1.255,50 per
[...] esborsi ed euro 11.229,00 (di cui euro 1.772,00 per la fase di studio, euro 1.169,00 per la fase introduttiva, euro 5.206,00 per la fase istruttoria ed euro 3.082,00 per la fase decisionale) per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. antistatario Gennaro Esposito.
Così deciso in Nola, il 17.12.2025
Il Giudice
(dott.ssa Donatella Cennamo)
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