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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/09/2025, n. 1931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1931 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 19.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale iscritta al n.3713 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA promossa DA
, nato il giorno 07/01/1967 in CASTELLAMMARE di STABIA ed Parte_1 ivi residente, C.F.: , rappresentato e difeso, per mandato CodiceFiscale_1 in atti versato, d RUMMA, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in SCAFATI alla via BONIFICA vic. Langellotti, n. 21 RICORRENTE CONTRO
in persona del e legale CP_1 Controparte_2 tante p.t., rapprese RI, giusta procura generale alle liti per atto notarile, con il quale resta elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via NUOVA POGGIOREALE, ang. SAN LAZZARO RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento provvidenze da malattia professionale.
CONCLUSIONI: come nei rispettivi scritti difensivi di parte, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 19.06.2024 il sig. adiva il Parte_1
Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale allegando:
- di aver lavorato per la società Alenia S.p.A. dal 01.08.1989, e successivamente, dal 01.04.2016, con la società con la qualifi Pt_2 in data 23 presso l , Presidio CP_3
, un esame audiometrico to emergeva Controparte_4
"ipoacusia neurosensoriale bilaterale”;
- di essersi visto riconoscere dall' a seguito di domanda CP_1 amministrativa del 28.04.2023, il rapporto di casualità tra l'attività svolta e la malattia denunciata, senza tuttavia alcun indennizzo per la riscontrata
1 menomazione dell'integrità psico-fisica a ragione della percentuale invalidante, dall'Istituto fissata al 3%;
- di aver presentato ricorso in opposizione in data 21.02.2024 sfociato nella visita medica collegiale all'esito della quale l' confermava la precedente CP_1 valutazione con provvedimento del 30.04.2024 Sulla base di tali premesse l'istante chiedeva al Giudice di accertare che la malattia già ritenuta di origine professionale dall' giustifica(va) la CP_1 corresponsione delle provvidenze per danno biologi isura pari al 16%
o c ue in quella accertata dal C.T.U., con conseguente condanna dell' convenuto al versamento di quanto dovuto. CP_5
Il tutto con interessi e vittoria di spese e ibuzione
Si costituiva in Giudizio l' convenuto che, eccepite CP_5
l'inammissibilità della domanda e la pr ne del diritto azionato, resisteva anche nel merito all'iniziativa giudiziale contestando la fondatezza della pretesa attorea.
Disposta, quindi, ed eseguita consulenza tecnica, la causa veniva assegnata a sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 19.09.2025. (2)
Va, in primo luogo perimetrato l'ambito espositivo e dimostrativo della domanda attorea, avuto riguardo alle difese, alquanto generiche ed astratte, valorizzate dall'ente assicurativo. Il ricorrente, per vero, ha espressamente denunciato di inattendibilità il responso finale dell'Istituto assicuratore sostenendo, sulla base di una determinata lettura della documentazione medica, che le sue condizioni di salute fossero di gravità tale da giustificare il raggiungimento di una soglia inabilitante coerente con l'erogazione delle provvidenze di Legge. È del tutto evidente che nel caso di specie la compiutezza espositiva della pretesa azionata in concreto predicabile non può spingersi fino a paventare la necessità di allegazioni di tipo tecnico/scientifico, da demandare ad approfondimenti a sponda medico legale. Ciò che l'istante era tenuto a specificare è la diversa situazione patologica a valenza invalidante tratta da documentazione sanitaria in grado di rendere
“leggibile” la pretesa azionata. Cosa puntualmente verificatasi nel caso di specie. Consegue che l'eccezione di inammissibilità sollevata dall è del tutto CP_1 infondata anche perché oscura il pacifico dato di costituito dall'intervenuto riconoscimento, in sede amministrativa, dell'origine professionale della patologia denunciata.
Quanto all'eccepita prescrizione, dovrebbe essere qui sufficiente, anche per la mancanza di qualsivoglia obiezione da parte dell'ente, rammentare che
2 nella denuncia di malattia professionale si indica quale data di prima diagnosi della ipoacusia quella del 30 gennaio 2023. Siccome il ricorso risulta iscritto al R.G. il 19 giugno 2024, nessun termine prescrizionale può dirsi maturato. (3)
Nel merito.
Per come precisato fin ab orig orrente, e per come si desume dalle allegazioni di entrambe le parti, l non ha mai messo in dubbio la CP_1 derivazione specifica della malattia in concreto riscontrata già in fase amministrativa. Tanto ciò è vero che l' ha provveduto a riconoscere al sig. la CP_5 Pt_1 percentuale di meno dell'integrità psico-fisica valutata, ine dell'iter accertativo, al 3%.
Circa l'effettivo esito invalidante, che costituisce l'unico punto di controversia, deve necessariamente rimandarsi al responso medico-legale licenziato dal perito all'uopo officiato. (4)
Passando, quindi, all'analisi della questione “tecnica”, valgano le seguenti considerazioni.
Il C.T.U. ha accertato a carico del periziato un quadro clinico da
“Ipoacusia neurosensoriale bilaterale - otopatia da rumore”.
Quanto alla derivazione “professionale” della riscontrata patologia, già riconosciuta in fase “amministrativa” dall' te CP_1 argomento inerente la percentuale invalida . ha Persona_1 veicolato le seguenti osservazioni.
<concludendo la patologia denunciata, “ipoacusia neurosensoriale da < i>
RUMORE” può essere considerato essere stata determinata dall'attività lavorativa svolta, quest'ultima condizione causale efficiente e determinante alla sua insorgenza, in quanto le continue sollecitazioni all'organo neurosensoriale dell'udito per la qualifica professionale possono averne determinato l'insorgenza, come del resto è stato riconosciuto dall' CP_1
Considerando che la voce 312 della “Tabella dell azioni relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale 172 del 25.07.00, riguarda l'Ipoacusia neurosensoriale da rumore, vista la tabella 1 allegata per le perdite uditive bilaterali, nel nostro caso, alla data della domanda amministrativa, 30.01.2023, si aveva un danno biologico da valutare nella misura del tredici per cento (13%), per cui, si ritiene, possa essere riconosciuto equo indennizzo>.
Vista l'analiticità degli approfondimenti, la coerenza della dedotta incidenza funzionale sullo stato di salute del soggetto sottoposto a perizia, si
3 ritengono condivisibili sia le conclusioni diagnostiche cui il C.T.U. è pervenuto dopo accurata anamnesi e visita del paziente, sia le conseguenti conclusioni in tema di percentuale invalidante. (5)
In definitiva.
Non sussistono validi motivi per discostarsi dalle valutazioni medico- legali del dr. né risultano dagli atti di causa elementi che Persona_2 giustifichino di ni. E ciò anche alla luce della mancanza di rilievi critici di parte in grado di neutralizzare “tecnicamente” il responso peritale. Stessa conclusione deve valorizzarsi in ordine alle argomentazioni spese dal perito per addivenire alla quantificazione del danno inabilitante quantificato nella misura del 13%, a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Devono, dunque, riconoscersi al ricorrente le provvidenze da danno biologico pari al 13%.
Quanto alla decorrenza della accertata inabilità, vanno nuovamente accreditati i riferimenti contenuti nella relazione consulenziale finale ad un percorso diagnostico e valutativo che approda alla domanda amministrativa del 26.04.2023. Consegue la condanna del resistente alla liquidazione in favore del CP_5 ricorrente delle provvidenze da inabilità permanente pari al 13% a partire dal maggio 2023. Gli accessori di Legge sugli “arretrati” andranno calcolati con la medesima decorrenza.
La pretesa azionata, pertanto, va accolta nei limiti appena tratteggiati.
Le spese processuali accedono al principio della parziale soccombenza, pacifico dovendosi ritenere che le conclusioni appena raggiunte non riflettono una soccombenza reciproca ma solo un accoglimento della domanda attorea in misura diversa e minore rispetto al rivendicato. Liquidazione come da dispositivo.
L onsulenziali, liquidate come da separato decreto, restano a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di A, definitivamente ando sulla pretesa azionata da nei confronti dell' così Parte_1 CP_1 provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda attorea, accertato che dalla denunciata malattia professionale è derivato al ricorrente un danno
4 biologico permanente fissato nella misura del 13%, condanna l' CP_5 resistente a liquidare a le relative provvidenze a decorrere Parte_1 dal maggio 2023, olt i di Legge sull'arretrato con la medesima decorrenza;
2) condanna l' alle spese di lite che, già compensate nella misura CP_1 del 25%, si liquidano, con attribuzione in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario, in euro 1.400,00 oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza CP_1 tecnica di ufficio, liquidate come da s creto.
, data del deposito. Controparte_6
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
5
SENTENZA nella causa previdenziale iscritta al n.3713 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA promossa DA
, nato il giorno 07/01/1967 in CASTELLAMMARE di STABIA ed Parte_1 ivi residente, C.F.: , rappresentato e difeso, per mandato CodiceFiscale_1 in atti versato, d RUMMA, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in SCAFATI alla via BONIFICA vic. Langellotti, n. 21 RICORRENTE CONTRO
in persona del e legale CP_1 Controparte_2 tante p.t., rapprese RI, giusta procura generale alle liti per atto notarile, con il quale resta elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via NUOVA POGGIOREALE, ang. SAN LAZZARO RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento provvidenze da malattia professionale.
CONCLUSIONI: come nei rispettivi scritti difensivi di parte, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 19.06.2024 il sig. adiva il Parte_1
Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale allegando:
- di aver lavorato per la società Alenia S.p.A. dal 01.08.1989, e successivamente, dal 01.04.2016, con la società con la qualifi Pt_2 in data 23 presso l , Presidio CP_3
, un esame audiometrico to emergeva Controparte_4
"ipoacusia neurosensoriale bilaterale”;
- di essersi visto riconoscere dall' a seguito di domanda CP_1 amministrativa del 28.04.2023, il rapporto di casualità tra l'attività svolta e la malattia denunciata, senza tuttavia alcun indennizzo per la riscontrata
1 menomazione dell'integrità psico-fisica a ragione della percentuale invalidante, dall'Istituto fissata al 3%;
- di aver presentato ricorso in opposizione in data 21.02.2024 sfociato nella visita medica collegiale all'esito della quale l' confermava la precedente CP_1 valutazione con provvedimento del 30.04.2024 Sulla base di tali premesse l'istante chiedeva al Giudice di accertare che la malattia già ritenuta di origine professionale dall' giustifica(va) la CP_1 corresponsione delle provvidenze per danno biologi isura pari al 16%
o c ue in quella accertata dal C.T.U., con conseguente condanna dell' convenuto al versamento di quanto dovuto. CP_5
Il tutto con interessi e vittoria di spese e ibuzione
Si costituiva in Giudizio l' convenuto che, eccepite CP_5
l'inammissibilità della domanda e la pr ne del diritto azionato, resisteva anche nel merito all'iniziativa giudiziale contestando la fondatezza della pretesa attorea.
Disposta, quindi, ed eseguita consulenza tecnica, la causa veniva assegnata a sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 19.09.2025. (2)
Va, in primo luogo perimetrato l'ambito espositivo e dimostrativo della domanda attorea, avuto riguardo alle difese, alquanto generiche ed astratte, valorizzate dall'ente assicurativo. Il ricorrente, per vero, ha espressamente denunciato di inattendibilità il responso finale dell'Istituto assicuratore sostenendo, sulla base di una determinata lettura della documentazione medica, che le sue condizioni di salute fossero di gravità tale da giustificare il raggiungimento di una soglia inabilitante coerente con l'erogazione delle provvidenze di Legge. È del tutto evidente che nel caso di specie la compiutezza espositiva della pretesa azionata in concreto predicabile non può spingersi fino a paventare la necessità di allegazioni di tipo tecnico/scientifico, da demandare ad approfondimenti a sponda medico legale. Ciò che l'istante era tenuto a specificare è la diversa situazione patologica a valenza invalidante tratta da documentazione sanitaria in grado di rendere
“leggibile” la pretesa azionata. Cosa puntualmente verificatasi nel caso di specie. Consegue che l'eccezione di inammissibilità sollevata dall è del tutto CP_1 infondata anche perché oscura il pacifico dato di costituito dall'intervenuto riconoscimento, in sede amministrativa, dell'origine professionale della patologia denunciata.
Quanto all'eccepita prescrizione, dovrebbe essere qui sufficiente, anche per la mancanza di qualsivoglia obiezione da parte dell'ente, rammentare che
2 nella denuncia di malattia professionale si indica quale data di prima diagnosi della ipoacusia quella del 30 gennaio 2023. Siccome il ricorso risulta iscritto al R.G. il 19 giugno 2024, nessun termine prescrizionale può dirsi maturato. (3)
Nel merito.
Per come precisato fin ab orig orrente, e per come si desume dalle allegazioni di entrambe le parti, l non ha mai messo in dubbio la CP_1 derivazione specifica della malattia in concreto riscontrata già in fase amministrativa. Tanto ciò è vero che l' ha provveduto a riconoscere al sig. la CP_5 Pt_1 percentuale di meno dell'integrità psico-fisica valutata, ine dell'iter accertativo, al 3%.
Circa l'effettivo esito invalidante, che costituisce l'unico punto di controversia, deve necessariamente rimandarsi al responso medico-legale licenziato dal perito all'uopo officiato. (4)
Passando, quindi, all'analisi della questione “tecnica”, valgano le seguenti considerazioni.
Il C.T.U. ha accertato a carico del periziato un quadro clinico da
“Ipoacusia neurosensoriale bilaterale - otopatia da rumore”.
Quanto alla derivazione “professionale” della riscontrata patologia, già riconosciuta in fase “amministrativa” dall' te CP_1 argomento inerente la percentuale invalida . ha Persona_1 veicolato le seguenti osservazioni.
<concludendo la patologia denunciata, “ipoacusia neurosensoriale da < i>
RUMORE” può essere considerato essere stata determinata dall'attività lavorativa svolta, quest'ultima condizione causale efficiente e determinante alla sua insorgenza, in quanto le continue sollecitazioni all'organo neurosensoriale dell'udito per la qualifica professionale possono averne determinato l'insorgenza, come del resto è stato riconosciuto dall' CP_1
Considerando che la voce 312 della “Tabella dell azioni relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale 172 del 25.07.00, riguarda l'Ipoacusia neurosensoriale da rumore, vista la tabella 1 allegata per le perdite uditive bilaterali, nel nostro caso, alla data della domanda amministrativa, 30.01.2023, si aveva un danno biologico da valutare nella misura del tredici per cento (13%), per cui, si ritiene, possa essere riconosciuto equo indennizzo>.
Vista l'analiticità degli approfondimenti, la coerenza della dedotta incidenza funzionale sullo stato di salute del soggetto sottoposto a perizia, si
3 ritengono condivisibili sia le conclusioni diagnostiche cui il C.T.U. è pervenuto dopo accurata anamnesi e visita del paziente, sia le conseguenti conclusioni in tema di percentuale invalidante. (5)
In definitiva.
Non sussistono validi motivi per discostarsi dalle valutazioni medico- legali del dr. né risultano dagli atti di causa elementi che Persona_2 giustifichino di ni. E ciò anche alla luce della mancanza di rilievi critici di parte in grado di neutralizzare “tecnicamente” il responso peritale. Stessa conclusione deve valorizzarsi in ordine alle argomentazioni spese dal perito per addivenire alla quantificazione del danno inabilitante quantificato nella misura del 13%, a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Devono, dunque, riconoscersi al ricorrente le provvidenze da danno biologico pari al 13%.
Quanto alla decorrenza della accertata inabilità, vanno nuovamente accreditati i riferimenti contenuti nella relazione consulenziale finale ad un percorso diagnostico e valutativo che approda alla domanda amministrativa del 26.04.2023. Consegue la condanna del resistente alla liquidazione in favore del CP_5 ricorrente delle provvidenze da inabilità permanente pari al 13% a partire dal maggio 2023. Gli accessori di Legge sugli “arretrati” andranno calcolati con la medesima decorrenza.
La pretesa azionata, pertanto, va accolta nei limiti appena tratteggiati.
Le spese processuali accedono al principio della parziale soccombenza, pacifico dovendosi ritenere che le conclusioni appena raggiunte non riflettono una soccombenza reciproca ma solo un accoglimento della domanda attorea in misura diversa e minore rispetto al rivendicato. Liquidazione come da dispositivo.
L onsulenziali, liquidate come da separato decreto, restano a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di A, definitivamente ando sulla pretesa azionata da nei confronti dell' così Parte_1 CP_1 provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda attorea, accertato che dalla denunciata malattia professionale è derivato al ricorrente un danno
4 biologico permanente fissato nella misura del 13%, condanna l' CP_5 resistente a liquidare a le relative provvidenze a decorrere Parte_1 dal maggio 2023, olt i di Legge sull'arretrato con la medesima decorrenza;
2) condanna l' alle spese di lite che, già compensate nella misura CP_1 del 25%, si liquidano, con attribuzione in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario, in euro 1.400,00 oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza CP_1 tecnica di ufficio, liquidate come da s creto.
, data del deposito. Controparte_6
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
5