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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 09/12/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 366/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 366/2023 tra
Parte_1
Parte_2
Parte_3
Parte_4
RICORRENTI e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 9 dicembre 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per i ricorrenti l'avv. Francesco Chiappetta in sostituzione dell'avv. Stramaccia Andrea per parte resistente l'avv. Buoncristiani Dino i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e alle deduzioni a verbale tutte;
rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette la seguente sentenza.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE Ufficio del Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cp la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 366/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2 (C.F. Parte_3 C.F._3
(C.F. Parte_4 C.F._4 con il patrocinio dell'avv. STRAMACCIA ANDREA e dell'avv. CALVANI LORENZO
Parte ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BUONCRISTIANI DINO CP_1 P.IVA_1
Parte resistente
. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. I ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio per vedere accolte le seguenti CP_1 conclusioni: << - le operazioni di vestizione e svestizione degli indumenti di lavoro all'interno dei locali aziendali ad inizio e fine turno, così come descritti in narrativa, e pari complessivamente a 20 minuti
(10+10) – o il diverso tempo ritenuto di giustizia-, costituiscono parte integrante dell'orario di lavoro osservato dai lavoratori, così come in epigrafe;
E per l'effetto dichiari che tale tempo debba essere retribuito con le maggiorazioni previste dal ccnl del lavoro straordinario. Con diritto dei ricorrenti a vedersi corrispondere, a titolo di differenze retributive, l'importo di euro 12,36 per ogni giorno lavorato ( o il diverso importo e la diversa decorrenza ritenuti di giustizia), considerando che si tratta di lavoro straordinario/supplementare, e con conseguente condanna della convenuta al pagamento di detto importo
(o quello che verrà ritenuto di giustizia) in favore dei ricorrenti. - accerti e dichiari l'inadempimento datoriale della convenuta rispetto all'obbligo di provvedere al lavaggio e/o alla manutenzione periodica delle divise aziendali in quanto DPI. E per l'effetto condanni la convenuta al pagamento in favore di ognuno dei ricorrenti dell'importo di euro 100,00 per ogni mese lavorato (o il diverso importo, anche in vai equitativa, e diversa misura ritenuti di giustizia) - accerti e dichiari l'illegittimità dei contratti di lavoro part- time delle ricorrenti e per i motivi esposti e per l'effetto condanni la convenuta al Pt_1 Pt_3
1 pagamento in loro favore del risarcimento del danno ai sensi dell'art 8 Dlgs 66/2000 e art. 10 Dlgs 81/15 da quantificarsi in euro 100,00 per ogni giorno di lavoro prestato per i motivi di cui in narrativa o le diverse somme e decorrenze ritenute di giustizia. Con espressa riserva di agire in separato giudizio per la determinazione del quantum debeatur. - Accerti e dichiari il diritto delle ricorrenti e a Pt_1 Pt_3 percepire le maggiorazioni di cui all'art 47 del ccnl per ogni ora lavorata ogni giorno (o nella diversa misura ritenuta di giustizia) per i motivi esposti e per l'effetto condanni la convenuta al pagamento in favore delle sig.re e della maggiorazione dell' 1,5 % sulla retribuzione oraria globale di Pt_3 Pt_1 fatto per ogni ora lavorata nei seguenti periodi: dal 1.05.2014 al 24.10.2021; dal Pt_3 Pt_1
1.05.2014 al 31.08.2019. Per i titoli di cui in narrativa (o il diverso titolo, il diverso importo, la diversa misura e la diversa decorrenza ritenute di giustizia). - Accerti l'illegittimità della trattenuta operate nelle buste paga dei ricorrenti e a titolo di mancato preavviso per i motivi esposti e Pt_5 Parte_4 Pt_3 per l'effetto condanni la convenuta al pagamento delle seguenti somme: euro 3.229,22, a Parte_2 titolo di mancato preavviso ed euro 3716,68 a titolo di busta paga di dicembre 2021; Scarselli: euro
3.682,14, a titolo di mancato preavviso ed euro 3351,16 a titolo di busta paga di novembre 2021;
euro 1.165,78 a titolo di mancato preavviso ed euro 3048,30 a titolo di busta paga di novembre Pt_3
2021. O le diverse somme ritenute di giustizia. - Condanni la convenuta al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di euro 741,60 a titolo di interessi e rivalutazione monetaria sul tfr, per Pt_1 quanto dedotto in narrativa (o il diverso importo ritenuto di giustizia). O i diversi importi ritenuti di giustizia.
Oltre interessi e rivalutazione monetaria. Vinte le spese. Con riserva di agire in separato giudizio per il saldo del tfr e/o versamento dello stesso ai . Controparte_2
2. I ricorrenti hanno allegato che: hanno lavorato presso il bar dell'aeroporto di Firenze con insegna
“Baccanale” di cui, a febbraio 2014, la società convenuta (già ha ottenuto la Controparte_3 concessione della licenza commerciale;
il bar, oltre ai locali in cui avveniva la vendita al pubblico, era composto dalla cucina, dall'ufficio del direttore e da due spogliatoti (uno femminile e uno maschile) dotati di armadietti nominativi e utilizzati dai dipendenti, ivi compresi i ricorrenti, per riporvi gli indumenti personali e indossare la divisa di lavoro;
la ricorrente è stata assunta in data 1.5.2014 con Parte_1 contratto di lavoro di apprendistato (poi convertito in ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato), con inquadramento iniziale al livello D2 del CCNL Federturismo-Aica e con orario di lavoro part-time 28 ore settimanali, per svolgere la mansione di “operatore pluriservizio” ; nel contratto di lavoro era stata concordata “la possibilità di procedere alla modifica della collocazione temporale della prestazione di lavoro stabilita” (6 giorni alla settimana dalle ore 12,00 alle ore 16/17) e ogni giorno la società datrice di lavoro le ha modificato l'orario di lavoro finché, dal 1.9.2019 la e la convenuta hanno concordato Pt_1
“l'estinzione e ritiro delle clausole elastiche”; è stato assunto il 1.5.2024 con contratto di Parte_2
2 lavoro di apprendistato (poi trasformato in ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato) e con orario di lavoro full-time, per svolgere la mansione di “operatore pluriservizio”; dal 2016 ha ricoperto il ruolo di responsabile e gli è stato riconosciuto il C3 livello;
è stata assunta il 1.5.2014 con Parte_3 contratto di lavoro di apprendistato (poi convertito in ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato), con inquadramento iniziale al livello D2 del CCNL Federturismo-Aica e con orario di lavoro part-time 24 ore settimanali, per svolgere la mansione di “operatore pluriservizio”; nel contratto de quo era stata concordata “la possibilità di procedere alla modifica della collocazione temporale della prestazione di lavoro stabilita” (6 giorni alla settimana dalle ore 12/14 alle ore 16/17); pertanto la società resistente le ha modificato ogni giorno l'orario di lavoro;
è stata assunta in data 1.5.2014 con contratto Parte_4 di lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento inziale al livello D2 del Ccnl Federturismo -Aica e con orario di lavoro full-time, per svolgere la mansione di “operatore pluriservizio”; al 2015 ha ricoperto il ruolo di responsabile e le è stato riconosciuto il livello C3; il bar Baccanale era aperto ogni giorno dalle ore 4,00 alle ore 24,30 e, in ogni caso, fino a mezz'ora dopo l'ultimo atterraggio;
l'orario di lavoro dei ricorrenti, quindi, era articolato su turni di lavoro settimanali, con orari di lavoro sempre variabili, turni di lavoro che erano affisi in bacheca la domenica per la settimana successiva;
nonostante le costanti modifiche dell'orario di lavoro, le ricorrenti e – assunte con orario di lavoro part-time- non hanno Pt_3 Pt_1 percepito le maggiorazioni di cui agli artt. 46 e ss del CCNL, nei periodi dal 1.5.2014 al 24.10.2021
( e dal 1.5.2014 al 31.8.2019 ( ; la società convenuta ha sempre imposto ai ricorrenti di Pt_3 Pt_1 recarsi al lavoro con i propri indumenti personali, per poi indossare la divisa aziendale negli spogliatoi aziendali, circostanza che emerge dal regolamento aziendale nel quale era espressamente indicato che
“non è consentito uscire dai locali di lavoro in divisa soprattutto per ragioni igienico sanitarie”; in particolare i ricorrenti, su specifica disposizione della società convenuta, erano tenuti a presentarsi al lavoro dieci minuti prima di prendere servizio, per provvedere a spogliarsi, sistemare i propri abiti nell'armadietto ed indossare gli abiti da lavoro (DPI) e cioè: pantalone di jeans, camicia celeste (salvo i responsabili che avevano la camicia bianca), scarpe antinfortunistiche, cravatta marrone, cappellino marrone e grembiule con logo “Baccanale”; tali abiti da lavoro per disposizione aziendale, per motivi igienici, dovevano essere mantenuti in azienda e conservati negli appositi armadietti assegnati ai lavoratori, salva la possibilità di portarli a casa per il lavaggio;
terminate le attività di svestizione e vestizione di cui sopra, i ricorrenti si recavano alla timbratrice (fino al 2018 posizionata nel corridoio, poi davanti all'ufficio del direttore, per passare sull'apposito dispositivo per la timbratura il badge e prendere servizio;
terminato l'orario di lavoro, i ricorrenti erano tenuti a recarsi alla timbratrice per “timbrare” l'uscita dal lavoro, per poi recarsi nello spogliatoio per cambiarsi;
anche in tale occasione i ricorrenti necessitavano di 8/10 minuti per raggiungere lo spogliatoio, per togliere gli indumenti di lavoro e
3 indossare i propri indumenti;
il tempo impiegato per le attività di vestizione e svestizione non è mai stato retribuito, né sono mai state rimborsate le spese per il lavaggio della divisa aziendale;
dal mese di marzo
2020 la società convenuta, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-29, ha collocato in CIGO a zero ore tutti i dipendenti e il 30.10.2020 a comunicato la risoluzione anticipata dei contratti di subconcessione degli spazi in cui era esercitata l'attività del bar Baccanale, invitandoli, peraltro, a ritirare i loro effetti dagli armadietti;
i ricorrenti, pertanto, si sono recati in azienda il 9.11.2020 e, in quell'occasione, hanno parlato con figlio del legale rappresentante e conosciuto dai dipendenti come uno dei titolari Testimone_1 dell'azienda, che li ha rassicurati sul fatto che se avessero trovato un altro posto di lavoro, e se si fossero dimessi lui non avrebbe mai trattenuto il preavviso;
è un componente della famiglia Testimone_1 che è costituita dal padre e dai figli , e;
tale famiglia è o è Tes_1 Per_1 Per_2 Per_3 Tes_1 stata proprietaria di varie società, tra cui , ST ZI (ora inesistente) e ST MU CP_3
s.r.l. (ora inesistente), Max Hotel s.r.l, tutte società gestite dai componenti della famiglia, indipendentemente dalle cariche societarie risultati dalle visure camerali;
in particolare Controparte_3
è stata costituita nel 2014 e nel 2015 ha acquisito, da il ramo di azienda costituito dal CP_1 ristorante/bar Baccanale all'interno dell'aeroporto. ; ST MU (di proprietà in parte di BLF), CP_4 di cui era amministratore unico nel 2016, è stata poi incorporata da che ha Testimone_1 CP_3 incorporato anche ST ZI;
a febbraio 2018 ha venduto a (che tre anni CP_3 CP_1 prima glielo aveva a sua volta venduto) il ramo di azienda costituito dal ristorante Baccanale all'interno Con dell'aeroporto; nel 2020, la società con la nuova denominazione Era. inattiva da Controparte_3 circa due anni, è stata incorporata per fusione da parte di;
l'amministratore unico di CP_1 [...]
è sempre stato ma da quando la società è stata incorporata da CP_3 Testimone_1 CP_3
Era.Spa l'A.U. è (da sempre AU di , che alle assemblee per Controparte_6 CP_1
l'approvazione dei bilanci di la cui proprietà è di due finanziarie riconducibili alla famiglia CP_1 firma sempre i verbali quale segretario e delegato delle fiduciarie;
dopo l'estate del 2021 Tes_1
l'aeroporto ha dato in concessione il bar Baccanale alla società MyChef, che ad ottobre 2021 ha comunicato alle sigg.re e ancora collocate in CIGO a zero ore, la volontà di assumerle Pt_3 Parte_4 immediatamente, per adibirle al bar Baccanale;
Filcams Cgil- ad inizio ottobre Controparte_7
2021 ha indetto una riunione sindacale con i ricorrenti, durante la quale ha convocato il , Testimone_1 per avere conferma che non avrebbe trattenuto il preavviso in caso di dimissioni volontarie rassegnate dai ricorrenti, necessarie per prendere servizio alle dipendenze della Mychef e in quella sede egli ha confermato che non avrebbe trattenuto il preavviso;
le ricorrenti e quindi, il 24.10.2021 Parte_4 Pt_3 hanno rassegnato le dimissioni volontarie per poi essere assunte il giorno seguente da MyChef;
il ha rassegnato le dimissioni il 6.11.2021 ed è stato assunto da MyChef il 9.11.2021; la Parte_2 Pt_1
4 invece, non si è dimessa e la convenuta le ha comunicato il trasferimento presso l'unità locale di Livorno, per poi essere licenziata in data 16.03.2022; al termine dei rapporti di lavoro la società convenuta ha disatteso gli impegni assunti ed ha illegittimamente trattenuto il preavviso ai ricorrenti Parte_4 Parte_2
e senza corrispondere neanche le competenze di fine rapporto, che la società ha Pt_3 illegittimamente compensato con quanto trattenuto a titolo di mancato preavviso;
la società sta pagando attualmente a rate gli importi dovuti a titolo di TFR e retribuzioni arretrate alle ricorrenti e Pt_4 Pt_3 mentre ha saldato il TFR della sig.ra nel mese di febbraio 2023, senza però corrisponderle gli Pt_1 interessi e la rivalutazione monetaria;
invece, ha destinato il TFR al Fondo Complementare e Parte_2 si riserva di agire in sperato giudizio per le quote trattenute in busta paga e non versate al suddetto
Fondo.
3. Si è costituita in giudizio che ha concluso per il rigetto del ricorso, evidenziando, tra l'altro, CP_1 che: in data 1.12.2022 ha sottoscritto in sede protetta un accordo conciliativo in cui dopo Parte_1 avere espressamente riconosciuto la corretta elaborazione delle buste paga ha dichiarato di non aver nulla più a pretendere dal datore di lavoro;
non è stato indicato quale testimone il sindacalista irca Tes_2 la promessa che sarebbe stata fatta da in punto di preavviso. La società ha altresì Testimone_1 formulato domanda riconvenzionale nei confronti di per il pagamento di 2300,38 per la Parte_2 restituzione di somme erroneamente versate al lavoratore.
4. Con memoria depositata in data 17.11.2023, ha concluso per il rigetto della domanda Parte_2 riconvenzionale formulata nei suoi confronti, chiedendo in ipotesi la compensazione delle somme dovute alla società resistente con quelle oggetto della sua domanda principale.
5. La causa, istruita per documenti e prove orali, previo deposito di note conclusive autorizzate, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
6. Le domande attoree sono in parte fondate e meritano accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre.
7. In primo luogo, quanto alla ricorrente , deve rilevarsi che l'accordo sottoscritto in sede Parte_1 sindacale (cfr. doc. 1 res.) attiene espressamente a “Consegna ultima busta paga contenente il calcolo delle competenze finali del TFR e il relativo pagamento”, di talché è esclusivamente a tale credito che può essere riferita la volontà transattiva della ricorrente e non anche alle pretese creditorie di cui è causa.
8. Tanto chiarito, i ricorrenti agiscono in primo luogo per la retribuzione, a titolo di lavoro straordinario, del c.d. tempo-tuta, ovvero per il tempo – aggiuntivo rispetto a quello del turno di lavoro – impiegato per indossare e dismettere la divisa da lavoro, secondo le direttive asseritamente imposte dalla società datrice di lavoro.
5 9. Ebbene, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, “Nel rapporto di lavoro subordinato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n.
2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento.” (Cass. n. 1352/20216; cfr. anche Cass. sez. Lav. n. 7738/2018, n. 5437/2019, n.
13639/2024).
10. Nel caso di specie parte ricorrente richiama il regolamento aziendale (cfr. doc. 15 ric.) che espressamente fa divieto di uscire dal locale con la divisa aziendale (“Tutti i dipendenti sono tenuti a mantenere in perfetto ordine il proprio abbigliamento e la propria persona. Non è consentito uscire dai locali di lavoro in divisa soprattutto per ragioni igienico-sanitarie. Per ragioni di servizio può essere richiesta l'uscita dai locali, previo utilizzo di specifica divisa”).
11. Secondo le allegazioni dei ricorrenti la divisa era costituita da pantalone di jeans, camicia, scarpe antinfortunistiche, cravatta marrone, cappellino marrone e grembiule con logo “Baccanale”; secondo parte resistente, invece, essa era composta solo dal grembiule e dal cappellino, in quanto la camicia data in dotazione era una camicia ordinaria con cui il lavoratore poteva andare a casa o venire da casa a lavoro, mentre i jeans erano quelli propri di ciascun dipendente e non facevano parte della divisa.
12. In merito sono stati escussi numerosi testimoni, alcuni dei quali hanno confermato il capitolo 12 ric.
(“Quindi i ricorrenti, su specifica disposizione della società convenuta, era tenuti a presentarsi al lavoro dieci minuti prima di prendere servizio, per provvedere a spogliarsi, sistemare i propri abiti nell'armadietto ed indossare abiti da lavoro (DPI) e cioè: pantalone di jeans, camicia celeste (salvo i responsabili che avevano la camicia bianca), scarpe infortunistiche, cravatta marrone, cappellino marrone e grembiule col logo Baccanale”).
13. In particolare – dipendente della convenuta dal 2015 fino al 2021, che ha agito per il Persona_4 riconoscimento di pretese creditorie analoghe a quelle di cui è causa in separato giudizio – ha precisato:
“Lo dico perché lavoravo come responsabile di sala e rispettavo la stessa routine. C'era un regolamento che prevedeva di cambiarsi sul luogo di lavoro. Non potevamo circolare su luogo di lavoro con abiti civili anche per motivi legati all'HACCP…I pantaloni non erano dati in dotazione dall'azienda; li avevo comprati io e li usavo solo per uso lavorativo…Gli abiti della divisa, compresi i pantaloni, dovevano essere indossati sul luogo di lavoro, così ci era chiesto dall'azienda”.
6 Persona_ 14. – dipendente della convenuta dal 2017 al 2022 anch'essa in causa con la resistente per far valere pretese analoghe a quelle del presente procedimento – ha riferito: “Le mie mansioni erano al banco del bar o dietro per la produzione di dolciumi, panini…le direttive circa la vestizione e svestizione erano uguali per tutti, in quanto stabilite dalla direzione…Il pantalone era personale perché non era fornito dall'azienda…Le direttive imponevano di cambiare i pantaloni prima di prendere servizio….Le direttive erano contenute in un regolamento aziendale che era affisso, se non ricordo male, nella bacheca degli spogliatoi”.
15. – dipendente della convenuta da ottobre 2019 a marzo 2020 come cuoco, intimato da Persona_6 parte ricorrente e non in causa con la resistente – ha invece dichiarato: “Vedevo arrivare i ricorrenti due o tre minuti prima del loro orario di servizio e andare verso gli spogliatoi vestiti in borghese;
poi uscivano dallo spogliatoio con la divisa da lavoro, ovvero con il grembiule, il cappellino, la cravatta, la camicia marrone o bianca; poi timbravano e prendevano servizio. E' vero che c'erano direttive che imponevano di tenere gli abiti da lavoro negli armadietti e di cambiarsi prima. Per me era una cosa normale. Me l'ha detto il direttore il giorno che sono entrato….La divisa comprendeva anche
i jeans;
vedevo talvolta i ricorrenti entrare anche con pantaloni diversi che poi si cambiavano….Non so dire quante volte i ricorrenti non entrassero già con i jeans…Non so dire se i ricorrenti quando entravano con i jeans se li cambiassero oppure no”.
16. Il teste – dipendente della convenuta dal 1.5.2025 fino al 13.3.2020 – ha confermato le Testimone_3 allegazioni di parte ricorrente precisando: prima timbrai e dopo andai a cambiarmi. ADR Le direttive in tal senso in punto di timbratura mi erano state date dal che era il direttore dell'epoca. Nel mio caso mi cambiavo completamente anche per Per_7 questioni di igiene e di HACCP. Non ricordo direttive circa l'obbligo di cambiarsi prima di iniziare al lavoro, ovvero di indossare la divisa solo sul posto di lavoro….Non ricordo se i jeans erano personali
o dell'azienda…C'era un manuale di comportamento aziendale che mi è stato consegnato alla firma del contratto;
non ricordo se c'erano indicazioni specifiche sulla vestizione”.
17. Per contro – direttore di due strutture della società convenuta presso l'aeroporto di Firenze Testimone_4 da fine aprile 2014 a settembre 2018 – ha negato di aver dato direttive circa i tempi di vestizione della divisa (“Io non ho mai dato tali direttive in quanto le stesse non erano contenute in un manuale operativo cui mi sono attenuto…Escludo di aver dato le direttive indicate in capitolo a , né agli altri Testimone_3 miei sottoposti…Non so dire se i ricorrenti venissero prima dell'orario di lavoro, posso solo dire che dovevano timbrare all'orario previsto e potevo verificare le timbrature da programma apposito…La divisa era jeans, scarpe da lavoro, cappellino grembiulino e camicia bianca. Parecchi venivano già vestiti con i jeans e alcuni anche con la camicia;
altri si cambiavano soprattutto in estate
7 quando, ad esempio, arrivavano con il pantaloncino corto”. Il teste ha altresì escluso di aver dato direttive circa l'obbligo di timbrare prima di dismettere la divisa (“Era necessario timbrare all'orario. Non so dire cosa facessero i dipendenti una volta finito il turno. Non mi risulta di avere fatto contestazioni circa la non corretta timbratura dei dipendenti che si dovevano cambiare dopo il turno”) e ha riferito che tendenzialmente i dipendenti non lasciavano il lavoro con la camicia e le scarpe infortunistiche indosso
(“Può essere successo. Tendenzialmente non accadeva. Erano 23 operatori e magari qualcuno l'avrà fatto”). A domanda specifica il teste ha poi a chiare lettere affermato: “Era possibile per i dipendenti venire
a lavoro con la divisa già completamente indosso, non c'era una regola;
magari era difficile che arrivassero con il cappellino e il grembiule, ma con i pantaloni e la camicia sì”.
18. – dipendente della convenuta dal 2014 al 2019 – ha invece negato che la società Testimone_5 avesse dato direttive circa le modalità e i tempi per indossare e dismettere la divisa e ha al contrario riferito che: “è capitato più volte che alcuni lavoratori impiegati presso il Baccanale venissero al lavoro ovvero lasciassero il lavoro con indosso le scarpe infortunistiche e la camicia data in dotazione dall'azienda…”; la teste ha altresì precisato che “I direttori non potevano dare ordini al personale relativi all'ingresso o all'uscita senza che io lo sapessi. Se ci fosse stato un problema sul personale lo riportavo all'ufficio risorse umane, che se ne occupava”.
19. – dipendente della convenuta dal 2014-al 2019 quale direttrice del “Baccanale” – ha Testimone_6 riferito: “Io non ho ordinato ai lavoratori di entrare 10 minuti prima al lavoro per consentire il cambio degli abiti” ADR “Io sono subentrata ad altro direttore precedente, il quale informò i lavoratori della volontà dell'azienda di arrivare prima per cambiarsi. C'era un regolamento presso il Baccanale, non ricordo se c'era scritto l'ordine di cambiarci prima…Il primo direttore quanto il Baccanale ha aperto era il sig. e aveva dato l'ordine di venire dieci minuti prima per cambiarci….Ciascun Per_8 lavoratore impiegato presso il Baccanale veniva al lavoro con i propri jeans…La divisa non comprendeva i pantaloni ma solo camicia, cravatta e cappello. In ogni caso quando si arrivava al lavoro i pantaloni personali dovevano essere sostituiti con un altro paio di pantaloni”.
20. Per contro – ex dipendente della convenuta con ruolo di direttore di struttura – dopo Testimone_7 avere escluso di avere dato ordini ai suoi sottoposti di presentarsi sul posto di lavoro dieci minuti prima dell'inizio del turno per indossare la divisa, ha reso dichiarazioni confuse e non sufficientemente convinte Cont e a tratti contraddittorie: in risposta al cap 3 res. (“VC nessuno della società o Controparte_3 ha ordinato ai lavoratori impiegati presso il punto di ristoro “Il Baccanale” all'interno CP_1 dell'aeroporto di Firenze di timbrare l'uscita dal lavoro prima di svestirsi”) ha dichiarato: “Non mi risulta, è passato tanto tempo e tante aziende. Anzi preciso che ordini del genere non sono mai stati dati da me personalmente”; in risposta al cap. 6 (“VC è capitato più volte che i lavoratori impiegati presso il
8 Baccanale venissero al lavoro ovvero lasciassero il lavoro con indosso le scarpe infortunistiche e la camicia data in dotazione dell'azienda”) ha invece dichiarato: “Non ricordo. ADR Non era un obbligo lasciare la divisa negli spogliatoi, ovviamente se uno la deve lavare la porta via…ADR Riguardo alle norme di igiene HACCP ricordo solo che in sala era obbligo indossare la divisa, non ricordo altre norme specifiche”.
21. Ebbene, a fronte di tali pur contrastanti e non univoche risultanze istruttorie, deve ritenersi dimostrato l'esercizio da parte della società datrice di lavoro di un potere conformativo circa il luogo e il tempo della vestizione e svestizione della divisa aziendale, quantomeno con riferimento al cappellino, al grembiule, alla camicia, alla cravatta e alle scarpe infortunistiche.
22. Particolarmente significativa e attendibile sul punto appare la testimonianza del teste Persona_6 che ha espressamente riferito di aver visto i ricorrenti arrivare sul lugo di lavoro “in borghese” e di averli visti uscire dallo spogliatoio con la divisa da lavoro, ovvero con il grembiule, il cappellino, la cravatta e la camicia e i jeans e infine timbrare il cartellino. Il teste ha riferito che per direttiva datoriale era necessario cambiarsi con gli abiti custoditi negli spogliatoi prima di iniziare il servizio, mentre non è stato in grado di confermare se fosse possibile che i ricorrenti si cambiassero necessariamente i jeans laddove li avessero già indosso al momento del loro arrivo sul posto di lavoro.
23. Tale deposizione – oltre che coerente con quanto riferito in modo sostanzialmente univoco da tutti i dipendenti della resistente– non appare (del tutto) smentita dagli altri testi escussi e, soprattutto appare coerente con il regolamento aziendale in atti.
24. Sotto il primo profilo, infatti, si è già evidenziata la scarsa attendibilità o comunque la lacunosità e incertezza della deposizione del teste che, dopo aver affermato di non ricordare se i lavoratori Per_8 lasciassero il luogo di lavoro con gli abiti da lavoro indosso, a domanda a chiarimenti ha fatto riferimento alla possibilità di portare a casa la divisa per lavarla, (“ADR Non era un obbligo lasciare la divisa negli spogliatoi, ovviamente se uno la deve lavare la porta via”), lasciando intendere che di regola essa era custodita nei locali aziendali.
25. Ben più attendibili, perché circostanziate e coerenti tra loro e con le dichiarazioni degli altri lavoratori
(anche non in causa con la resistente) sono invece le dichiarazioni della teste , direttrice Testimone_6 del Baccanale dal 2014-al 2019 sopra riportate che ha espressamente riferito di aver dato seguito ad una direttiva aziendale secondo cui era necessario provvedere sul luogo di lavoro ad un cambio di abiti prima di iniziare il turno di lavoro.
26. In senso contrario non possono invece essere valorizzate le dichiarazioni della teste che ha Tes_5 confessato di non avere conoscenza diretta dell'effettivo esercizio del potere conformativo della società nei confronti dei dipendenti in ragione del suo ruolo di supervisor e della sua presenza saltuaria presso il
9 locali del Baccanale (“Io ero lì come supervisor e non ho mai seguito l'operazione di timbratura. Presso il punto Baccanale mi recavo solo qualche volta;
in un anno ci sono stata tre o quattro volte, mentre altri anni andavo ad es. una volta ogni 20 giorni, o quando necessitava in maniera più assidua”), né quelle del che non è stato in grado di riferire circa il momento in cui i ricorrenti effettivamente entravano o Per_7 uscivano da lavoro, confermando che in linea di massima i dipendenti si toglievano la camicia e le scarpe infortunistiche prima di lasciare il luogo di lavoro e che comunque indossavano il cappellino e il grembiule quando arrivavano al Baccanale per prendere servizio.
27. E ciò, del resto, appare del tutto coerente con il regolamento aziendale che - si ribadisce- fa divieto di utilizzare la divisa fuori dai locali di lavoro “soprattutto per ragioni igienico-sanitarie”.
28. Sul punto giova precisare che non appare potersi accedere ad un'interpretazione restrittiva della disposizione che fa letteralmente divieto di uscire dal luogo di lavoro con indosso la divisa;
piuttosto si ritiene evidente che le stesse ragioni igienico-sanitarie (così come quelle di minore rilevanza prospettate da parte resistente di tutela dell'immagine dell'azienda) sussistono e devono essere salvaguardate sempre, anche prima dell'ingresso lavoro, e sarebbero frustrate laddove si consentisse ai lavoratori di mantenere durante il servizio gli stessi abiti indossati prima, non essendo possibile da parte della società datrice di lavoro esercitare alcun controllo circa i luoghi frequentati dai lavoratori con gli abiti indosso prima del servizio.
29. Tanto chiarito, in assenza di più specifiche allegazioni sul punto e stante l'oggettiva impossibilità di accertare in concreto il tempo effettivo impiegato dai ricorrenti per le operazioni di vestizione e svestizione, si ritiene congruo quantificare il medesimo secondo la comune esperienza e in via prudenziale nelle misura di 12 minuti complessivi, da aggiungersi all'orario di lavoro effettivamente prestato dai ricorrenti ogni giorno di lavoro e da retribuirsi secondo la disciplina collettiva applicata al rapporto di lavoro per il lavoro ordinario, supplementare o straordinario a seconda che tale tempo completi o si aggiunga all'orario di lavoro contrattualmente previsto per ogni singolo lavoratore.
30. Infondata è invece la domanda di rimborso delle spese di lavaggio della divisa non potendosi ricomprendere la stessa tra i dispositivi di protezione individuale rispetto ai quali grava sul datore di lavoro l'obbligo di mantenerli costantemente in stato di efficienza;
la divisa così come si è accertato essere indossata dai ricorrenti non risponde ad esigenze di tutela della salute e della sicurezza degli stessi, salvo che per le scarpe antinfortunistiche di cui peraltro non è specificamente dedotto il lavaggio da parte dei ricorrenti.
31. Non merita accoglimento neanche la domanda di pagamento dell'indennità di preavviso formulata dai dipendenti e in quanto non è dimostrata la dedotta rinuncia della società Parte_4 Parte_2 Pt_3 convenuta al preavviso.
10 32. L'accordo in tal senso sarebbe infatti stato stipulato in forma orale e non formalizzato per scritto da parte di che pacificamente, secondo la stessa documentazione versata in atti da parte Testimone_1 ricorrente, non rivestiva alcun ruolo di rappresentanza della società resistente;
di conseguenza non sono stati ammessi perché non rilevanti e decisivi i capitoli di prova formulati sul punto da parte ricorrente, capitoli sui quali, peraltro, parte ricorrente non ha indicato come teste il sindacalista alla cui CP_7 presenza tali accordo si sarebbe perfezionato.
33. Né d'altro canto può ritenersi coerente con il dato normativo “l'assunto…secondo il quale… la sospensione del rapporto di lavoro connessa all'ammissione al trattamento di integrazione salariale si configura quale impossibilità assoluta della prestazione per fatto riferibile all'impresa ed in quanto tale giustificativo delle dimissioni senza preavviso del lavoratore recedente... Invero, l'ammissione al trattamento di integrazione salariale e le relative ricadute sul piano del singolo rapporto di lavoro in punto di obblighi reciproci temporaneamente sospesi non giustificano l'assimilazione, che sorregge la prospettazione del ricorrente, della sospensione del rapporto di lavoro in conseguenza dell'ammissione all'integrazione salariale quale causa di effettiva e assoluta impossibilità sopravvenuta della prestazione, già in radice esclusa dal carattere, per definizione temporalmente limitato, degli effetti dell'ammissione al trattamento di integrazione (v. Cass. n. 7345/1992)” (Cass. sez. Lav. n. 27350/2024 in parte motiva).
34. Quanto ai contratti part-time delle ricorrenti e essi non individuano un orario preciso per Pt_1 Pt_3 ogni singola giornata lavorata ma una fascia oraria - dalle 12 alle 16/17 per 4 o 5 ore giornaliere per sei giorni lavorativi per vvero dalle 12/14 alle 16/18 per 4 ore giornaliere per – entro cui può Pt_1 Pt_3 essere disposta la turnazione di lavoro nel limite di 28 ( o 24 ore settimanali . Pt_1 Pt_3
35. Non corrisponde dunque al vero che “la società convenuta si è limitata ad indicare solo la durata complessiva settimanale della prestazione e che le stesse avrebbero dovuto prestare attività lavorativa sei giorni alla settimana” (così a pag. 18 ricorso), in quanto nei contratti è individuata una fascia oraria giornaliera di possibile messa in turno.
36. Né d'altro canto, quale fatto costitutivo della pretesa maggiorazione retributiva ai sensi dell'art. 47 CCNL applicato al rapporto di lavoro, risulta adeguatamente allegato e dimostrato se e in che misura le ricorrenti abbiano subito una variazione giornaliera dell'orario di lavoro. Le deduzioni sul punto – perché presupponenti lo smentito difetto assoluto di indicazione dell'orario di lavoro – sono infatti del tutto generiche e formulate come mero rinvio ai prospetti dei turni di tutti i dipendenti (cfr. doc. 11 ric. e non 26 come dedotto in ricorso), prospetti che, nonostante l'ordine di nuovo deposito, risultano di difficile lettura e non consentono di procedere all'individuazione delle ore esorbitanti dall'orario di lavoro contrattualmente previsto, sia perché privi di riferimento all'anno, sia perché talvolta incompleti nella parte relativa al nome dei lavoratori.
11 37. Quanto, ancora al mancato pagamento degli interessi e rivalutazione monetaria sul TFR maturato dalla
è sufficiente rilevare che secondo le stesse allegazioni di parte ricorrente, la società ha saldato il Pt_1 proprio debito a febbraio 2023 e ciò nel rispetto dei termini dell'accordo sottoscritto in sede protetta
(doc.1) proprio con riferimento al TFR, con espressa rinuncia ad ogni ulteriore pretesa “con la puntuale esecuzione di quanto…concordato” (cfr. doc. 1 res.).
38. Per quel che concerne, infine, la domanda riconvenzionale formulata nei confronti del per il Parte_2 pagamento di € 2300,38, la società ha agisce per il recupero di:
- € 20,33 quale saldo negativo della busta paga di novembre 2021
- € 880,05 quale saldo negativo della busta paga di dicembre 2021
- € 1400,00 corrisposti tramite bonifico quali acconti del TFR già versato al Fondo Complementare.
39. Rispetto a tali pretese, deve in primo luogo rilevarsi che con riferimento al prospetto paga di novembre
2021, parte resistente ha documentato che il saldo negativo non attiene alla trattenuta sindacale – che di importo inferiore (€ 16,37) è stata correttamente versata alla CGIL – ma al contributo a favore dell'ente bilaterale, contributo rispetto al quale parte ricorrente non ha mosso alcun rilievo.
40. Con riferimento, invece al prospetto paga di dicembre 2021 il si è limitato a dedurre che il Parte_2 saldo negativo non si sarebbe prodotto se la società non avesse trattenuto illegittimamente l'indennità sostitutiva del preavviso;
pertanto, alla luce delle argomentazioni sopra svolte circa il diritto della società convenuta a trattenere l'indennità di preavviso, il deve essere ritenuto debitore anche di tale Parte_2 importo.
41. Risultano infine documentati in atti a favore del bonifici per € 1400,00 con riferimento alla Parte_2 busta paga di dicembre 2021 che si è detto avere saldo negativo, di talché in assenza della prova da parte del di una diversa imputazione (non potendosi condividere quella prospettata di Parte_2 corresponsione di ferie e permessi non goduti, contemplati nel prospetto paga a saldo negativo) e della pacifica opzione del lavoratore per il versamento del TFR a favore del Fondo , deve ritenersi il diritto CP_8 della società a ripetere tale somma, stante anche la riserva operata dal di agire per il Parte_2 pagamento del TFR dovuto.
42. Tanto chiarito il ricorso e la domanda riconvenzionale meritano accoglimento nei limiti di cui al dispositivo.
43. La reciproca soccombenza delle parti consente di compensare le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a vedere riconosciuti 12 minuti di lavoro aggiuntivi per ogni turno di lavoro prestato e per l'effetto condanna al pagamento della retribuzione dovuta CP_1 secondo le previsioni del CCNL applicato al rapporto di lavoro per il lavoro ordinario, supplementare o
12 straordinario a seconda che tale tempo completi o si aggiunga all'orario di lavoro contrattualmente previsto per ogni singolo lavoratore, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo effettivo;
- condanna al pagamento a favore di di € 2300,38, oltre accessori di Parte_2 CP_1 legge;
- compensa le spese di lite fra le parti
Livorno, 9 dicembre 2025
Il Giudice dott. Federica Manfrè
13
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 366/2023 tra
Parte_1
Parte_2
Parte_3
Parte_4
RICORRENTI e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 9 dicembre 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per i ricorrenti l'avv. Francesco Chiappetta in sostituzione dell'avv. Stramaccia Andrea per parte resistente l'avv. Buoncristiani Dino i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e alle deduzioni a verbale tutte;
rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette la seguente sentenza.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE Ufficio del Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cp la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 366/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2 (C.F. Parte_3 C.F._3
(C.F. Parte_4 C.F._4 con il patrocinio dell'avv. STRAMACCIA ANDREA e dell'avv. CALVANI LORENZO
Parte ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BUONCRISTIANI DINO CP_1 P.IVA_1
Parte resistente
. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. I ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio per vedere accolte le seguenti CP_1 conclusioni: << - le operazioni di vestizione e svestizione degli indumenti di lavoro all'interno dei locali aziendali ad inizio e fine turno, così come descritti in narrativa, e pari complessivamente a 20 minuti
(10+10) – o il diverso tempo ritenuto di giustizia-, costituiscono parte integrante dell'orario di lavoro osservato dai lavoratori, così come in epigrafe;
E per l'effetto dichiari che tale tempo debba essere retribuito con le maggiorazioni previste dal ccnl del lavoro straordinario. Con diritto dei ricorrenti a vedersi corrispondere, a titolo di differenze retributive, l'importo di euro 12,36 per ogni giorno lavorato ( o il diverso importo e la diversa decorrenza ritenuti di giustizia), considerando che si tratta di lavoro straordinario/supplementare, e con conseguente condanna della convenuta al pagamento di detto importo
(o quello che verrà ritenuto di giustizia) in favore dei ricorrenti. - accerti e dichiari l'inadempimento datoriale della convenuta rispetto all'obbligo di provvedere al lavaggio e/o alla manutenzione periodica delle divise aziendali in quanto DPI. E per l'effetto condanni la convenuta al pagamento in favore di ognuno dei ricorrenti dell'importo di euro 100,00 per ogni mese lavorato (o il diverso importo, anche in vai equitativa, e diversa misura ritenuti di giustizia) - accerti e dichiari l'illegittimità dei contratti di lavoro part- time delle ricorrenti e per i motivi esposti e per l'effetto condanni la convenuta al Pt_1 Pt_3
1 pagamento in loro favore del risarcimento del danno ai sensi dell'art 8 Dlgs 66/2000 e art. 10 Dlgs 81/15 da quantificarsi in euro 100,00 per ogni giorno di lavoro prestato per i motivi di cui in narrativa o le diverse somme e decorrenze ritenute di giustizia. Con espressa riserva di agire in separato giudizio per la determinazione del quantum debeatur. - Accerti e dichiari il diritto delle ricorrenti e a Pt_1 Pt_3 percepire le maggiorazioni di cui all'art 47 del ccnl per ogni ora lavorata ogni giorno (o nella diversa misura ritenuta di giustizia) per i motivi esposti e per l'effetto condanni la convenuta al pagamento in favore delle sig.re e della maggiorazione dell' 1,5 % sulla retribuzione oraria globale di Pt_3 Pt_1 fatto per ogni ora lavorata nei seguenti periodi: dal 1.05.2014 al 24.10.2021; dal Pt_3 Pt_1
1.05.2014 al 31.08.2019. Per i titoli di cui in narrativa (o il diverso titolo, il diverso importo, la diversa misura e la diversa decorrenza ritenute di giustizia). - Accerti l'illegittimità della trattenuta operate nelle buste paga dei ricorrenti e a titolo di mancato preavviso per i motivi esposti e Pt_5 Parte_4 Pt_3 per l'effetto condanni la convenuta al pagamento delle seguenti somme: euro 3.229,22, a Parte_2 titolo di mancato preavviso ed euro 3716,68 a titolo di busta paga di dicembre 2021; Scarselli: euro
3.682,14, a titolo di mancato preavviso ed euro 3351,16 a titolo di busta paga di novembre 2021;
euro 1.165,78 a titolo di mancato preavviso ed euro 3048,30 a titolo di busta paga di novembre Pt_3
2021. O le diverse somme ritenute di giustizia. - Condanni la convenuta al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di euro 741,60 a titolo di interessi e rivalutazione monetaria sul tfr, per Pt_1 quanto dedotto in narrativa (o il diverso importo ritenuto di giustizia). O i diversi importi ritenuti di giustizia.
Oltre interessi e rivalutazione monetaria. Vinte le spese. Con riserva di agire in separato giudizio per il saldo del tfr e/o versamento dello stesso ai . Controparte_2
2. I ricorrenti hanno allegato che: hanno lavorato presso il bar dell'aeroporto di Firenze con insegna
“Baccanale” di cui, a febbraio 2014, la società convenuta (già ha ottenuto la Controparte_3 concessione della licenza commerciale;
il bar, oltre ai locali in cui avveniva la vendita al pubblico, era composto dalla cucina, dall'ufficio del direttore e da due spogliatoti (uno femminile e uno maschile) dotati di armadietti nominativi e utilizzati dai dipendenti, ivi compresi i ricorrenti, per riporvi gli indumenti personali e indossare la divisa di lavoro;
la ricorrente è stata assunta in data 1.5.2014 con Parte_1 contratto di lavoro di apprendistato (poi convertito in ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato), con inquadramento iniziale al livello D2 del CCNL Federturismo-Aica e con orario di lavoro part-time 28 ore settimanali, per svolgere la mansione di “operatore pluriservizio” ; nel contratto di lavoro era stata concordata “la possibilità di procedere alla modifica della collocazione temporale della prestazione di lavoro stabilita” (6 giorni alla settimana dalle ore 12,00 alle ore 16/17) e ogni giorno la società datrice di lavoro le ha modificato l'orario di lavoro finché, dal 1.9.2019 la e la convenuta hanno concordato Pt_1
“l'estinzione e ritiro delle clausole elastiche”; è stato assunto il 1.5.2024 con contratto di Parte_2
2 lavoro di apprendistato (poi trasformato in ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato) e con orario di lavoro full-time, per svolgere la mansione di “operatore pluriservizio”; dal 2016 ha ricoperto il ruolo di responsabile e gli è stato riconosciuto il C3 livello;
è stata assunta il 1.5.2014 con Parte_3 contratto di lavoro di apprendistato (poi convertito in ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato), con inquadramento iniziale al livello D2 del CCNL Federturismo-Aica e con orario di lavoro part-time 24 ore settimanali, per svolgere la mansione di “operatore pluriservizio”; nel contratto de quo era stata concordata “la possibilità di procedere alla modifica della collocazione temporale della prestazione di lavoro stabilita” (6 giorni alla settimana dalle ore 12/14 alle ore 16/17); pertanto la società resistente le ha modificato ogni giorno l'orario di lavoro;
è stata assunta in data 1.5.2014 con contratto Parte_4 di lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento inziale al livello D2 del Ccnl Federturismo -Aica e con orario di lavoro full-time, per svolgere la mansione di “operatore pluriservizio”; al 2015 ha ricoperto il ruolo di responsabile e le è stato riconosciuto il livello C3; il bar Baccanale era aperto ogni giorno dalle ore 4,00 alle ore 24,30 e, in ogni caso, fino a mezz'ora dopo l'ultimo atterraggio;
l'orario di lavoro dei ricorrenti, quindi, era articolato su turni di lavoro settimanali, con orari di lavoro sempre variabili, turni di lavoro che erano affisi in bacheca la domenica per la settimana successiva;
nonostante le costanti modifiche dell'orario di lavoro, le ricorrenti e – assunte con orario di lavoro part-time- non hanno Pt_3 Pt_1 percepito le maggiorazioni di cui agli artt. 46 e ss del CCNL, nei periodi dal 1.5.2014 al 24.10.2021
( e dal 1.5.2014 al 31.8.2019 ( ; la società convenuta ha sempre imposto ai ricorrenti di Pt_3 Pt_1 recarsi al lavoro con i propri indumenti personali, per poi indossare la divisa aziendale negli spogliatoi aziendali, circostanza che emerge dal regolamento aziendale nel quale era espressamente indicato che
“non è consentito uscire dai locali di lavoro in divisa soprattutto per ragioni igienico sanitarie”; in particolare i ricorrenti, su specifica disposizione della società convenuta, erano tenuti a presentarsi al lavoro dieci minuti prima di prendere servizio, per provvedere a spogliarsi, sistemare i propri abiti nell'armadietto ed indossare gli abiti da lavoro (DPI) e cioè: pantalone di jeans, camicia celeste (salvo i responsabili che avevano la camicia bianca), scarpe antinfortunistiche, cravatta marrone, cappellino marrone e grembiule con logo “Baccanale”; tali abiti da lavoro per disposizione aziendale, per motivi igienici, dovevano essere mantenuti in azienda e conservati negli appositi armadietti assegnati ai lavoratori, salva la possibilità di portarli a casa per il lavaggio;
terminate le attività di svestizione e vestizione di cui sopra, i ricorrenti si recavano alla timbratrice (fino al 2018 posizionata nel corridoio, poi davanti all'ufficio del direttore, per passare sull'apposito dispositivo per la timbratura il badge e prendere servizio;
terminato l'orario di lavoro, i ricorrenti erano tenuti a recarsi alla timbratrice per “timbrare” l'uscita dal lavoro, per poi recarsi nello spogliatoio per cambiarsi;
anche in tale occasione i ricorrenti necessitavano di 8/10 minuti per raggiungere lo spogliatoio, per togliere gli indumenti di lavoro e
3 indossare i propri indumenti;
il tempo impiegato per le attività di vestizione e svestizione non è mai stato retribuito, né sono mai state rimborsate le spese per il lavaggio della divisa aziendale;
dal mese di marzo
2020 la società convenuta, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-29, ha collocato in CIGO a zero ore tutti i dipendenti e il 30.10.2020 a comunicato la risoluzione anticipata dei contratti di subconcessione degli spazi in cui era esercitata l'attività del bar Baccanale, invitandoli, peraltro, a ritirare i loro effetti dagli armadietti;
i ricorrenti, pertanto, si sono recati in azienda il 9.11.2020 e, in quell'occasione, hanno parlato con figlio del legale rappresentante e conosciuto dai dipendenti come uno dei titolari Testimone_1 dell'azienda, che li ha rassicurati sul fatto che se avessero trovato un altro posto di lavoro, e se si fossero dimessi lui non avrebbe mai trattenuto il preavviso;
è un componente della famiglia Testimone_1 che è costituita dal padre e dai figli , e;
tale famiglia è o è Tes_1 Per_1 Per_2 Per_3 Tes_1 stata proprietaria di varie società, tra cui , ST ZI (ora inesistente) e ST MU CP_3
s.r.l. (ora inesistente), Max Hotel s.r.l, tutte società gestite dai componenti della famiglia, indipendentemente dalle cariche societarie risultati dalle visure camerali;
in particolare Controparte_3
è stata costituita nel 2014 e nel 2015 ha acquisito, da il ramo di azienda costituito dal CP_1 ristorante/bar Baccanale all'interno dell'aeroporto. ; ST MU (di proprietà in parte di BLF), CP_4 di cui era amministratore unico nel 2016, è stata poi incorporata da che ha Testimone_1 CP_3 incorporato anche ST ZI;
a febbraio 2018 ha venduto a (che tre anni CP_3 CP_1 prima glielo aveva a sua volta venduto) il ramo di azienda costituito dal ristorante Baccanale all'interno Con dell'aeroporto; nel 2020, la società con la nuova denominazione Era. inattiva da Controparte_3 circa due anni, è stata incorporata per fusione da parte di;
l'amministratore unico di CP_1 [...]
è sempre stato ma da quando la società è stata incorporata da CP_3 Testimone_1 CP_3
Era.Spa l'A.U. è (da sempre AU di , che alle assemblee per Controparte_6 CP_1
l'approvazione dei bilanci di la cui proprietà è di due finanziarie riconducibili alla famiglia CP_1 firma sempre i verbali quale segretario e delegato delle fiduciarie;
dopo l'estate del 2021 Tes_1
l'aeroporto ha dato in concessione il bar Baccanale alla società MyChef, che ad ottobre 2021 ha comunicato alle sigg.re e ancora collocate in CIGO a zero ore, la volontà di assumerle Pt_3 Parte_4 immediatamente, per adibirle al bar Baccanale;
Filcams Cgil- ad inizio ottobre Controparte_7
2021 ha indetto una riunione sindacale con i ricorrenti, durante la quale ha convocato il , Testimone_1 per avere conferma che non avrebbe trattenuto il preavviso in caso di dimissioni volontarie rassegnate dai ricorrenti, necessarie per prendere servizio alle dipendenze della Mychef e in quella sede egli ha confermato che non avrebbe trattenuto il preavviso;
le ricorrenti e quindi, il 24.10.2021 Parte_4 Pt_3 hanno rassegnato le dimissioni volontarie per poi essere assunte il giorno seguente da MyChef;
il ha rassegnato le dimissioni il 6.11.2021 ed è stato assunto da MyChef il 9.11.2021; la Parte_2 Pt_1
4 invece, non si è dimessa e la convenuta le ha comunicato il trasferimento presso l'unità locale di Livorno, per poi essere licenziata in data 16.03.2022; al termine dei rapporti di lavoro la società convenuta ha disatteso gli impegni assunti ed ha illegittimamente trattenuto il preavviso ai ricorrenti Parte_4 Parte_2
e senza corrispondere neanche le competenze di fine rapporto, che la società ha Pt_3 illegittimamente compensato con quanto trattenuto a titolo di mancato preavviso;
la società sta pagando attualmente a rate gli importi dovuti a titolo di TFR e retribuzioni arretrate alle ricorrenti e Pt_4 Pt_3 mentre ha saldato il TFR della sig.ra nel mese di febbraio 2023, senza però corrisponderle gli Pt_1 interessi e la rivalutazione monetaria;
invece, ha destinato il TFR al Fondo Complementare e Parte_2 si riserva di agire in sperato giudizio per le quote trattenute in busta paga e non versate al suddetto
Fondo.
3. Si è costituita in giudizio che ha concluso per il rigetto del ricorso, evidenziando, tra l'altro, CP_1 che: in data 1.12.2022 ha sottoscritto in sede protetta un accordo conciliativo in cui dopo Parte_1 avere espressamente riconosciuto la corretta elaborazione delle buste paga ha dichiarato di non aver nulla più a pretendere dal datore di lavoro;
non è stato indicato quale testimone il sindacalista irca Tes_2 la promessa che sarebbe stata fatta da in punto di preavviso. La società ha altresì Testimone_1 formulato domanda riconvenzionale nei confronti di per il pagamento di 2300,38 per la Parte_2 restituzione di somme erroneamente versate al lavoratore.
4. Con memoria depositata in data 17.11.2023, ha concluso per il rigetto della domanda Parte_2 riconvenzionale formulata nei suoi confronti, chiedendo in ipotesi la compensazione delle somme dovute alla società resistente con quelle oggetto della sua domanda principale.
5. La causa, istruita per documenti e prove orali, previo deposito di note conclusive autorizzate, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
6. Le domande attoree sono in parte fondate e meritano accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre.
7. In primo luogo, quanto alla ricorrente , deve rilevarsi che l'accordo sottoscritto in sede Parte_1 sindacale (cfr. doc. 1 res.) attiene espressamente a “Consegna ultima busta paga contenente il calcolo delle competenze finali del TFR e il relativo pagamento”, di talché è esclusivamente a tale credito che può essere riferita la volontà transattiva della ricorrente e non anche alle pretese creditorie di cui è causa.
8. Tanto chiarito, i ricorrenti agiscono in primo luogo per la retribuzione, a titolo di lavoro straordinario, del c.d. tempo-tuta, ovvero per il tempo – aggiuntivo rispetto a quello del turno di lavoro – impiegato per indossare e dismettere la divisa da lavoro, secondo le direttive asseritamente imposte dalla società datrice di lavoro.
5 9. Ebbene, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, “Nel rapporto di lavoro subordinato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n.
2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento.” (Cass. n. 1352/20216; cfr. anche Cass. sez. Lav. n. 7738/2018, n. 5437/2019, n.
13639/2024).
10. Nel caso di specie parte ricorrente richiama il regolamento aziendale (cfr. doc. 15 ric.) che espressamente fa divieto di uscire dal locale con la divisa aziendale (“Tutti i dipendenti sono tenuti a mantenere in perfetto ordine il proprio abbigliamento e la propria persona. Non è consentito uscire dai locali di lavoro in divisa soprattutto per ragioni igienico-sanitarie. Per ragioni di servizio può essere richiesta l'uscita dai locali, previo utilizzo di specifica divisa”).
11. Secondo le allegazioni dei ricorrenti la divisa era costituita da pantalone di jeans, camicia, scarpe antinfortunistiche, cravatta marrone, cappellino marrone e grembiule con logo “Baccanale”; secondo parte resistente, invece, essa era composta solo dal grembiule e dal cappellino, in quanto la camicia data in dotazione era una camicia ordinaria con cui il lavoratore poteva andare a casa o venire da casa a lavoro, mentre i jeans erano quelli propri di ciascun dipendente e non facevano parte della divisa.
12. In merito sono stati escussi numerosi testimoni, alcuni dei quali hanno confermato il capitolo 12 ric.
(“Quindi i ricorrenti, su specifica disposizione della società convenuta, era tenuti a presentarsi al lavoro dieci minuti prima di prendere servizio, per provvedere a spogliarsi, sistemare i propri abiti nell'armadietto ed indossare abiti da lavoro (DPI) e cioè: pantalone di jeans, camicia celeste (salvo i responsabili che avevano la camicia bianca), scarpe infortunistiche, cravatta marrone, cappellino marrone e grembiule col logo Baccanale”).
13. In particolare – dipendente della convenuta dal 2015 fino al 2021, che ha agito per il Persona_4 riconoscimento di pretese creditorie analoghe a quelle di cui è causa in separato giudizio – ha precisato:
“Lo dico perché lavoravo come responsabile di sala e rispettavo la stessa routine. C'era un regolamento che prevedeva di cambiarsi sul luogo di lavoro. Non potevamo circolare su luogo di lavoro con abiti civili anche per motivi legati all'HACCP…I pantaloni non erano dati in dotazione dall'azienda; li avevo comprati io e li usavo solo per uso lavorativo…Gli abiti della divisa, compresi i pantaloni, dovevano essere indossati sul luogo di lavoro, così ci era chiesto dall'azienda”.
6 Persona_ 14. – dipendente della convenuta dal 2017 al 2022 anch'essa in causa con la resistente per far valere pretese analoghe a quelle del presente procedimento – ha riferito: “Le mie mansioni erano al banco del bar o dietro per la produzione di dolciumi, panini…le direttive circa la vestizione e svestizione erano uguali per tutti, in quanto stabilite dalla direzione…Il pantalone era personale perché non era fornito dall'azienda…Le direttive imponevano di cambiare i pantaloni prima di prendere servizio….Le direttive erano contenute in un regolamento aziendale che era affisso, se non ricordo male, nella bacheca degli spogliatoi”.
15. – dipendente della convenuta da ottobre 2019 a marzo 2020 come cuoco, intimato da Persona_6 parte ricorrente e non in causa con la resistente – ha invece dichiarato: “Vedevo arrivare i ricorrenti due o tre minuti prima del loro orario di servizio e andare verso gli spogliatoi vestiti in borghese;
poi uscivano dallo spogliatoio con la divisa da lavoro, ovvero con il grembiule, il cappellino, la cravatta, la camicia marrone o bianca; poi timbravano e prendevano servizio. E' vero che c'erano direttive che imponevano di tenere gli abiti da lavoro negli armadietti e di cambiarsi prima. Per me era una cosa normale. Me l'ha detto il direttore il giorno che sono entrato….La divisa comprendeva anche
i jeans;
vedevo talvolta i ricorrenti entrare anche con pantaloni diversi che poi si cambiavano….Non so dire quante volte i ricorrenti non entrassero già con i jeans…Non so dire se i ricorrenti quando entravano con i jeans se li cambiassero oppure no”.
16. Il teste – dipendente della convenuta dal 1.5.2025 fino al 13.3.2020 – ha confermato le Testimone_3 allegazioni di parte ricorrente precisando: prima timbrai e dopo andai a cambiarmi. ADR Le direttive in tal senso in punto di timbratura mi erano state date dal che era il direttore dell'epoca. Nel mio caso mi cambiavo completamente anche per Per_7 questioni di igiene e di HACCP. Non ricordo direttive circa l'obbligo di cambiarsi prima di iniziare al lavoro, ovvero di indossare la divisa solo sul posto di lavoro….Non ricordo se i jeans erano personali
o dell'azienda…C'era un manuale di comportamento aziendale che mi è stato consegnato alla firma del contratto;
non ricordo se c'erano indicazioni specifiche sulla vestizione”.
17. Per contro – direttore di due strutture della società convenuta presso l'aeroporto di Firenze Testimone_4 da fine aprile 2014 a settembre 2018 – ha negato di aver dato direttive circa i tempi di vestizione della divisa (“Io non ho mai dato tali direttive in quanto le stesse non erano contenute in un manuale operativo cui mi sono attenuto…Escludo di aver dato le direttive indicate in capitolo a , né agli altri Testimone_3 miei sottoposti…Non so dire se i ricorrenti venissero prima dell'orario di lavoro, posso solo dire che dovevano timbrare all'orario previsto e potevo verificare le timbrature da programma apposito…La divisa era jeans, scarpe da lavoro, cappellino grembiulino e camicia bianca. Parecchi venivano già vestiti con i jeans e alcuni anche con la camicia;
altri si cambiavano soprattutto in estate
7 quando, ad esempio, arrivavano con il pantaloncino corto”. Il teste ha altresì escluso di aver dato direttive circa l'obbligo di timbrare prima di dismettere la divisa (“Era necessario timbrare all'orario. Non so dire cosa facessero i dipendenti una volta finito il turno. Non mi risulta di avere fatto contestazioni circa la non corretta timbratura dei dipendenti che si dovevano cambiare dopo il turno”) e ha riferito che tendenzialmente i dipendenti non lasciavano il lavoro con la camicia e le scarpe infortunistiche indosso
(“Può essere successo. Tendenzialmente non accadeva. Erano 23 operatori e magari qualcuno l'avrà fatto”). A domanda specifica il teste ha poi a chiare lettere affermato: “Era possibile per i dipendenti venire
a lavoro con la divisa già completamente indosso, non c'era una regola;
magari era difficile che arrivassero con il cappellino e il grembiule, ma con i pantaloni e la camicia sì”.
18. – dipendente della convenuta dal 2014 al 2019 – ha invece negato che la società Testimone_5 avesse dato direttive circa le modalità e i tempi per indossare e dismettere la divisa e ha al contrario riferito che: “è capitato più volte che alcuni lavoratori impiegati presso il Baccanale venissero al lavoro ovvero lasciassero il lavoro con indosso le scarpe infortunistiche e la camicia data in dotazione dall'azienda…”; la teste ha altresì precisato che “I direttori non potevano dare ordini al personale relativi all'ingresso o all'uscita senza che io lo sapessi. Se ci fosse stato un problema sul personale lo riportavo all'ufficio risorse umane, che se ne occupava”.
19. – dipendente della convenuta dal 2014-al 2019 quale direttrice del “Baccanale” – ha Testimone_6 riferito: “Io non ho ordinato ai lavoratori di entrare 10 minuti prima al lavoro per consentire il cambio degli abiti” ADR “Io sono subentrata ad altro direttore precedente, il quale informò i lavoratori della volontà dell'azienda di arrivare prima per cambiarsi. C'era un regolamento presso il Baccanale, non ricordo se c'era scritto l'ordine di cambiarci prima…Il primo direttore quanto il Baccanale ha aperto era il sig. e aveva dato l'ordine di venire dieci minuti prima per cambiarci….Ciascun Per_8 lavoratore impiegato presso il Baccanale veniva al lavoro con i propri jeans…La divisa non comprendeva i pantaloni ma solo camicia, cravatta e cappello. In ogni caso quando si arrivava al lavoro i pantaloni personali dovevano essere sostituiti con un altro paio di pantaloni”.
20. Per contro – ex dipendente della convenuta con ruolo di direttore di struttura – dopo Testimone_7 avere escluso di avere dato ordini ai suoi sottoposti di presentarsi sul posto di lavoro dieci minuti prima dell'inizio del turno per indossare la divisa, ha reso dichiarazioni confuse e non sufficientemente convinte Cont e a tratti contraddittorie: in risposta al cap 3 res. (“VC nessuno della società o Controparte_3 ha ordinato ai lavoratori impiegati presso il punto di ristoro “Il Baccanale” all'interno CP_1 dell'aeroporto di Firenze di timbrare l'uscita dal lavoro prima di svestirsi”) ha dichiarato: “Non mi risulta, è passato tanto tempo e tante aziende. Anzi preciso che ordini del genere non sono mai stati dati da me personalmente”; in risposta al cap. 6 (“VC è capitato più volte che i lavoratori impiegati presso il
8 Baccanale venissero al lavoro ovvero lasciassero il lavoro con indosso le scarpe infortunistiche e la camicia data in dotazione dell'azienda”) ha invece dichiarato: “Non ricordo. ADR Non era un obbligo lasciare la divisa negli spogliatoi, ovviamente se uno la deve lavare la porta via…ADR Riguardo alle norme di igiene HACCP ricordo solo che in sala era obbligo indossare la divisa, non ricordo altre norme specifiche”.
21. Ebbene, a fronte di tali pur contrastanti e non univoche risultanze istruttorie, deve ritenersi dimostrato l'esercizio da parte della società datrice di lavoro di un potere conformativo circa il luogo e il tempo della vestizione e svestizione della divisa aziendale, quantomeno con riferimento al cappellino, al grembiule, alla camicia, alla cravatta e alle scarpe infortunistiche.
22. Particolarmente significativa e attendibile sul punto appare la testimonianza del teste Persona_6 che ha espressamente riferito di aver visto i ricorrenti arrivare sul lugo di lavoro “in borghese” e di averli visti uscire dallo spogliatoio con la divisa da lavoro, ovvero con il grembiule, il cappellino, la cravatta e la camicia e i jeans e infine timbrare il cartellino. Il teste ha riferito che per direttiva datoriale era necessario cambiarsi con gli abiti custoditi negli spogliatoi prima di iniziare il servizio, mentre non è stato in grado di confermare se fosse possibile che i ricorrenti si cambiassero necessariamente i jeans laddove li avessero già indosso al momento del loro arrivo sul posto di lavoro.
23. Tale deposizione – oltre che coerente con quanto riferito in modo sostanzialmente univoco da tutti i dipendenti della resistente– non appare (del tutto) smentita dagli altri testi escussi e, soprattutto appare coerente con il regolamento aziendale in atti.
24. Sotto il primo profilo, infatti, si è già evidenziata la scarsa attendibilità o comunque la lacunosità e incertezza della deposizione del teste che, dopo aver affermato di non ricordare se i lavoratori Per_8 lasciassero il luogo di lavoro con gli abiti da lavoro indosso, a domanda a chiarimenti ha fatto riferimento alla possibilità di portare a casa la divisa per lavarla, (“ADR Non era un obbligo lasciare la divisa negli spogliatoi, ovviamente se uno la deve lavare la porta via”), lasciando intendere che di regola essa era custodita nei locali aziendali.
25. Ben più attendibili, perché circostanziate e coerenti tra loro e con le dichiarazioni degli altri lavoratori
(anche non in causa con la resistente) sono invece le dichiarazioni della teste , direttrice Testimone_6 del Baccanale dal 2014-al 2019 sopra riportate che ha espressamente riferito di aver dato seguito ad una direttiva aziendale secondo cui era necessario provvedere sul luogo di lavoro ad un cambio di abiti prima di iniziare il turno di lavoro.
26. In senso contrario non possono invece essere valorizzate le dichiarazioni della teste che ha Tes_5 confessato di non avere conoscenza diretta dell'effettivo esercizio del potere conformativo della società nei confronti dei dipendenti in ragione del suo ruolo di supervisor e della sua presenza saltuaria presso il
9 locali del Baccanale (“Io ero lì come supervisor e non ho mai seguito l'operazione di timbratura. Presso il punto Baccanale mi recavo solo qualche volta;
in un anno ci sono stata tre o quattro volte, mentre altri anni andavo ad es. una volta ogni 20 giorni, o quando necessitava in maniera più assidua”), né quelle del che non è stato in grado di riferire circa il momento in cui i ricorrenti effettivamente entravano o Per_7 uscivano da lavoro, confermando che in linea di massima i dipendenti si toglievano la camicia e le scarpe infortunistiche prima di lasciare il luogo di lavoro e che comunque indossavano il cappellino e il grembiule quando arrivavano al Baccanale per prendere servizio.
27. E ciò, del resto, appare del tutto coerente con il regolamento aziendale che - si ribadisce- fa divieto di utilizzare la divisa fuori dai locali di lavoro “soprattutto per ragioni igienico-sanitarie”.
28. Sul punto giova precisare che non appare potersi accedere ad un'interpretazione restrittiva della disposizione che fa letteralmente divieto di uscire dal luogo di lavoro con indosso la divisa;
piuttosto si ritiene evidente che le stesse ragioni igienico-sanitarie (così come quelle di minore rilevanza prospettate da parte resistente di tutela dell'immagine dell'azienda) sussistono e devono essere salvaguardate sempre, anche prima dell'ingresso lavoro, e sarebbero frustrate laddove si consentisse ai lavoratori di mantenere durante il servizio gli stessi abiti indossati prima, non essendo possibile da parte della società datrice di lavoro esercitare alcun controllo circa i luoghi frequentati dai lavoratori con gli abiti indosso prima del servizio.
29. Tanto chiarito, in assenza di più specifiche allegazioni sul punto e stante l'oggettiva impossibilità di accertare in concreto il tempo effettivo impiegato dai ricorrenti per le operazioni di vestizione e svestizione, si ritiene congruo quantificare il medesimo secondo la comune esperienza e in via prudenziale nelle misura di 12 minuti complessivi, da aggiungersi all'orario di lavoro effettivamente prestato dai ricorrenti ogni giorno di lavoro e da retribuirsi secondo la disciplina collettiva applicata al rapporto di lavoro per il lavoro ordinario, supplementare o straordinario a seconda che tale tempo completi o si aggiunga all'orario di lavoro contrattualmente previsto per ogni singolo lavoratore.
30. Infondata è invece la domanda di rimborso delle spese di lavaggio della divisa non potendosi ricomprendere la stessa tra i dispositivi di protezione individuale rispetto ai quali grava sul datore di lavoro l'obbligo di mantenerli costantemente in stato di efficienza;
la divisa così come si è accertato essere indossata dai ricorrenti non risponde ad esigenze di tutela della salute e della sicurezza degli stessi, salvo che per le scarpe antinfortunistiche di cui peraltro non è specificamente dedotto il lavaggio da parte dei ricorrenti.
31. Non merita accoglimento neanche la domanda di pagamento dell'indennità di preavviso formulata dai dipendenti e in quanto non è dimostrata la dedotta rinuncia della società Parte_4 Parte_2 Pt_3 convenuta al preavviso.
10 32. L'accordo in tal senso sarebbe infatti stato stipulato in forma orale e non formalizzato per scritto da parte di che pacificamente, secondo la stessa documentazione versata in atti da parte Testimone_1 ricorrente, non rivestiva alcun ruolo di rappresentanza della società resistente;
di conseguenza non sono stati ammessi perché non rilevanti e decisivi i capitoli di prova formulati sul punto da parte ricorrente, capitoli sui quali, peraltro, parte ricorrente non ha indicato come teste il sindacalista alla cui CP_7 presenza tali accordo si sarebbe perfezionato.
33. Né d'altro canto può ritenersi coerente con il dato normativo “l'assunto…secondo il quale… la sospensione del rapporto di lavoro connessa all'ammissione al trattamento di integrazione salariale si configura quale impossibilità assoluta della prestazione per fatto riferibile all'impresa ed in quanto tale giustificativo delle dimissioni senza preavviso del lavoratore recedente... Invero, l'ammissione al trattamento di integrazione salariale e le relative ricadute sul piano del singolo rapporto di lavoro in punto di obblighi reciproci temporaneamente sospesi non giustificano l'assimilazione, che sorregge la prospettazione del ricorrente, della sospensione del rapporto di lavoro in conseguenza dell'ammissione all'integrazione salariale quale causa di effettiva e assoluta impossibilità sopravvenuta della prestazione, già in radice esclusa dal carattere, per definizione temporalmente limitato, degli effetti dell'ammissione al trattamento di integrazione (v. Cass. n. 7345/1992)” (Cass. sez. Lav. n. 27350/2024 in parte motiva).
34. Quanto ai contratti part-time delle ricorrenti e essi non individuano un orario preciso per Pt_1 Pt_3 ogni singola giornata lavorata ma una fascia oraria - dalle 12 alle 16/17 per 4 o 5 ore giornaliere per sei giorni lavorativi per vvero dalle 12/14 alle 16/18 per 4 ore giornaliere per – entro cui può Pt_1 Pt_3 essere disposta la turnazione di lavoro nel limite di 28 ( o 24 ore settimanali . Pt_1 Pt_3
35. Non corrisponde dunque al vero che “la società convenuta si è limitata ad indicare solo la durata complessiva settimanale della prestazione e che le stesse avrebbero dovuto prestare attività lavorativa sei giorni alla settimana” (così a pag. 18 ricorso), in quanto nei contratti è individuata una fascia oraria giornaliera di possibile messa in turno.
36. Né d'altro canto, quale fatto costitutivo della pretesa maggiorazione retributiva ai sensi dell'art. 47 CCNL applicato al rapporto di lavoro, risulta adeguatamente allegato e dimostrato se e in che misura le ricorrenti abbiano subito una variazione giornaliera dell'orario di lavoro. Le deduzioni sul punto – perché presupponenti lo smentito difetto assoluto di indicazione dell'orario di lavoro – sono infatti del tutto generiche e formulate come mero rinvio ai prospetti dei turni di tutti i dipendenti (cfr. doc. 11 ric. e non 26 come dedotto in ricorso), prospetti che, nonostante l'ordine di nuovo deposito, risultano di difficile lettura e non consentono di procedere all'individuazione delle ore esorbitanti dall'orario di lavoro contrattualmente previsto, sia perché privi di riferimento all'anno, sia perché talvolta incompleti nella parte relativa al nome dei lavoratori.
11 37. Quanto, ancora al mancato pagamento degli interessi e rivalutazione monetaria sul TFR maturato dalla
è sufficiente rilevare che secondo le stesse allegazioni di parte ricorrente, la società ha saldato il Pt_1 proprio debito a febbraio 2023 e ciò nel rispetto dei termini dell'accordo sottoscritto in sede protetta
(doc.1) proprio con riferimento al TFR, con espressa rinuncia ad ogni ulteriore pretesa “con la puntuale esecuzione di quanto…concordato” (cfr. doc. 1 res.).
38. Per quel che concerne, infine, la domanda riconvenzionale formulata nei confronti del per il Parte_2 pagamento di € 2300,38, la società ha agisce per il recupero di:
- € 20,33 quale saldo negativo della busta paga di novembre 2021
- € 880,05 quale saldo negativo della busta paga di dicembre 2021
- € 1400,00 corrisposti tramite bonifico quali acconti del TFR già versato al Fondo Complementare.
39. Rispetto a tali pretese, deve in primo luogo rilevarsi che con riferimento al prospetto paga di novembre
2021, parte resistente ha documentato che il saldo negativo non attiene alla trattenuta sindacale – che di importo inferiore (€ 16,37) è stata correttamente versata alla CGIL – ma al contributo a favore dell'ente bilaterale, contributo rispetto al quale parte ricorrente non ha mosso alcun rilievo.
40. Con riferimento, invece al prospetto paga di dicembre 2021 il si è limitato a dedurre che il Parte_2 saldo negativo non si sarebbe prodotto se la società non avesse trattenuto illegittimamente l'indennità sostitutiva del preavviso;
pertanto, alla luce delle argomentazioni sopra svolte circa il diritto della società convenuta a trattenere l'indennità di preavviso, il deve essere ritenuto debitore anche di tale Parte_2 importo.
41. Risultano infine documentati in atti a favore del bonifici per € 1400,00 con riferimento alla Parte_2 busta paga di dicembre 2021 che si è detto avere saldo negativo, di talché in assenza della prova da parte del di una diversa imputazione (non potendosi condividere quella prospettata di Parte_2 corresponsione di ferie e permessi non goduti, contemplati nel prospetto paga a saldo negativo) e della pacifica opzione del lavoratore per il versamento del TFR a favore del Fondo , deve ritenersi il diritto CP_8 della società a ripetere tale somma, stante anche la riserva operata dal di agire per il Parte_2 pagamento del TFR dovuto.
42. Tanto chiarito il ricorso e la domanda riconvenzionale meritano accoglimento nei limiti di cui al dispositivo.
43. La reciproca soccombenza delle parti consente di compensare le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a vedere riconosciuti 12 minuti di lavoro aggiuntivi per ogni turno di lavoro prestato e per l'effetto condanna al pagamento della retribuzione dovuta CP_1 secondo le previsioni del CCNL applicato al rapporto di lavoro per il lavoro ordinario, supplementare o
12 straordinario a seconda che tale tempo completi o si aggiunga all'orario di lavoro contrattualmente previsto per ogni singolo lavoratore, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo effettivo;
- condanna al pagamento a favore di di € 2300,38, oltre accessori di Parte_2 CP_1 legge;
- compensa le spese di lite fra le parti
Livorno, 9 dicembre 2025
Il Giudice dott. Federica Manfrè
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