CASS
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2025, n. 33763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33763 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - IO PO AE RE RA R.G.N. 17335/2025 AL CE SENTENZA Sui ricorsi proposti da: RI CO nato a [...] il [...] RI RO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/12/2024 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, OLGA MIGNOLO, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con pronuncia in data 05/12/2024, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città del 18/01/2023, con la quale, per quanto di interesse, RO RI e CO RI, all’esito di giudizio abbreviato, sono stati ritenuti responsabili dei reati di cui agli artt. 56, 110, 575, 577, primo comma, nn. 3) e 4), 416-bis.
1. cod. pen. (capo C: tentato omicidio, aggravato dai motivi abietti e dal metodo mafioso, di NT ER, attinto da numerosi colpi d’arma da fuoco, in Napoli il 29/11/2019), e di cui agli artt. 61 n. 2, 110 cod. pen., 2, 4 e 7 legge 895 del 1967 (capo D: per avere detenuto e portato in luogo pubblico un’arma comune da sparo, in Napoli il 29/11/2019), e condannati alla pena di otto anni ed otto mesi di reclusione ciascuno. I fatti materiali, concordemente ricostruiti nelle sentenze di merito, possono essere così sinteticamente riassunti. Intorno alle ore 02:20 del 29/11/2019, CO RI veniva ferito con colpi d’arma da fuoco alla coscia e ricoverato in Ospedale. Sulla base delle indagini nell’immediatezza effettuate era possibile individuare gli autori del gesto in RO RA e RI ER. Poco dopo le 8 del medesimo giorno 29/11/2019, RO RI (fratello di CO), con un complice non identificato, giungeva a bordo di uno scooter presso il Bar Sommella, entrava nel locale ed esplodeva diversi colpi d’arma da fuoco
contro
NT ER, fratello di RI. RO RI, in relazione al quale erano emersi plurimi indizi di reità, nel corso del giudizio d’appello, e precisamente all’udienza del 07/11/2024, rendeva dichiarazioni confessorie. Penale Sent. Sez. 1 Num. 33763 Anno 2025 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: RA AE RE Data Udienza: 15/07/2025 La responsabilità di CO RI quale mandante è stata ritenuta provata da entrambi i Giudici di merito alla luce di plurimi elementi convergenti tra loro: innanzitutto, il rinvenimento ed il sequestro, presso l’abitazione dei RI di un bigliettino manoscritto, la cui paternità è stata ricondotta, anche grazie ad una consulenza grafologica, a CO RI;
nel biglietto si individua l’autore del ferimento di CO RI in RI ER («RI»), e, secondo l’interpretazione dei Giudici,si dà incarico di uccidere il fratello di quest’ultimo, la mattina presto nel bar ove questi lavora («fatil indo bar a mattina»). L’affermazione di RO RI di essere l’autore dello scritto è stata ritenuta non credibile e contraria ad ogni logica, dovendo, piuttosto, attribuirsi la paternità dello scritto medesimo a CO RI, tenuto conto dell’avvenuto rinvenimento, presso la sua abitazione, del quadernone dal quale era stata strappata la pagina sulla quale il biglietto era stato scritto, nonché alla luce dei movimenti della madre del ferito che, nella notte del 29 novembre 2019, dopo essere stata in ospedale, aveva fatto rientro a casa per 15 minuti per poi tornare nuovamente presso il nosocomio.
2. Avverso l’indicata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, con unico atto, per il tramite del difensore avv. Antonella Regine, gli imputati RO RI e CO RI, avanzando i motivi di ricorso che vengono di seguito riassunti entro i limiti necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si censurano illogicità, contraddittorietà ed omissione della motivazione in ordine alla valutazione della prova posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità a carico di CO RI per il reato di tentato omicidio contestato al capo C) dell'imputazione. La Corte di appello, nel condividere acriticamente le argomentazioni poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato dal primo giudice, ha omesso di confrontarsi con le plurime deduzioni critiche che la difesa aveva espresso in seno all'atto di gravame. Si è, in particolare, omesso di considerare che la consulenza grafologica del pubblico ministero aveva attribuito lo scritto rinvenuto a CO RI con giudizio di verosimiglianza e non di certezza;
tale dato non era stato confrontato con quello emergente dalla memoria redatta dal consulente della difesa, che aveva evidenziato la non affidabile modalità di comparazione effettuata dal consulente di parte pubblica. La difesa contesta la ricostruzione operata dai giudici di merito con riferimento ai movimenti della madre e della sorella di CO RI, osservando come le decisioni si fondino su argomentazioni illogiche e non comprovate. Del tutto irrilevanti risultavano, poi, essere le intercettazioni ambientali disposte presso l'abitazione dei RI, tutte successive al fatto. Illogicamente si è, infine, svilita l'ammissione di responsabilità e l'affermazione di paternità dello scritto effettuata da RO RI: la Corte territoriale non ha considerato che il predetto poteva aver messo per iscritto quanto voleva comunicare ad un'altra persona presente in casa, al fine di coordinare l'azione che di lì a poco avrebbe eseguito, temendo possibili intercettazioni ambientali nella sua stessa abitazione.
2.2. Con il secondo motivo si denunciano illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto. Anche in questo caso la Corte ha omesso di confrontarsi con le deduzioni difensive svolte in sede di gravame. L'elemento maggiormente evocativo della sussistenza del dolo omicidiario è stato individuato nel pizzino che CO avrebbe indirizzato al fratello RO;
tuttavia, il suo contenuto non può essere interpretato con certezza, oltre ogni ragionevole dubbio, come un mandato ad uccidere e non invece a ferire, dal momento che nel gergo 2 napoletano “fattil”, ovvero “fattelo”, si presta ad entrambi i significati. Non si è poi considerato come, in considerazione della dinamica del fatto e tenuto conto delle posizioni dello sparatore e della vittima, l'evento morte non si è verificato perché tale non era la volontà dell’agente; ed infatti, laddove la volontà fosse stata omicidiaria, RO RI avrebbe sicuramente colpito il bersaglio in punti vitali essendo essi ben visibili ed alla facile portata dell'azione di fuoco, anziché attingerlo solo al gluteo e alla coscia. La circostanza evocata dai giudici d'appello, per cui la vittima si sarebbe repentinamente spostata, per evitare i colpi non trova conferma negli atti, dal momento che dalla visione del filmato tale movimento non è visibile e si scontra con l'esiguità dello spazio nel retro- bancone e con la fulmineità dell'azione.
2.3. Con il terzo motivo si denunciano illogicità, contraddittorietà ed omissione della motivazione con riferimento all'aggravante art. 416 bis.
1. cod. pen. contestata al capo C) dell'imputazione, nonché erronea applicazione della legge penale. La citata aggravante è stata ritenuta sussistente sotto il profilo del metodo mafioso. Tuttavia, proprio la verifica obiettiva delle modalità dell'azione conduce all'esclusione dell'aggravante, dal momento che, non essendo sufficiente per ritenerne la sussistenza solo l'impiego di un'arma per l'esecuzione del delitto, nel caso in esame l'azione aggressiva è stata posta in essere nei confronti di soggetto a conoscenza, per motivi familiari, della causale. Nessun atteggiamento né modalità operative eclatanti e plateali potevano incutere coartazione e timore rafforzato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel complesso infondato e dev’essere rigettato.
2. Giova rammentare - nonostante sia lezione giurisprudenziale consolidata e nota - i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., e quindi ribadire come sia precluso al giudice della legittimità di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. «travisamento della prova» (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato. Permane, al contrario, la non deducibilità, nel giudizio di legittimità, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01). Ed ancora, va rammentato come ci si trovi, nel caso di specie, al cospetto della conferma nei medesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, cioè ad una c.d. “doppia conforme”. Tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che – a presidio del devolutum – 3 discende dalla pretermissione dell’esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758; Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall’Agnola, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. Nel caso in esame, l’indagine di legittimità deve dunque limitarsi al vaglio della correttezza del procedimento sotto i profili della completezza di valutazione del compendio probatorio e dell’assenza di manifesto travisamento delle prove.
3. Il primo motivo, che presenta tratti di inammissibilità, è complessivamente infondato. Con riferimento all’affermata responsabilità, quale mandante dell’azione delittuosa poi eseguita dal fratello RO, di CO RI, la Corte territoriale, con ampia e puntuale motivazione, ha risposto a tutte le eccezioni formulate dalla difesa (ora sostanzialmente reiterate), esibendo un apparato motivazionale logico ed esaustivo, quindi immune da censure in sede di legittimità. La Corte ha innanzitutto valorizzato il rinvenimento, nel corso della perquisizione a carico della famiglia RI, in Napoli via Vico Paradiso n. 58, di frammenti diun foglio strappato in più parti – gettati nella spazzatura-, che, ricomposti, formavano un “pizzino” contenente l’informazione circa l’autore del ferimento («e stat RI», ovvero RI ER), ed il chiaro mandato a vendicare il già avvenuto ferimento di CO NI («ma mo amma fa male»), dirigendo l‘azione violenta contro il fratello dell’autore del fatto («o frat e mario a ro fatic»), con indicazioni anche operative della compienda azione («fatil indo a bar a mattina»). Entrambi i Giudici di merio, con concorde valutazione, hanno ritenuto provata lariconducibilità della paternità dello scritto a CO RI sulla base di una serie di convergenti elementi: innanzitutto si è accertato che il messaggio era stato scritto su un foglio che era stato strappato da un quadernone a righe in uso a CO RI, anch’esso sequestrato nel corso della perquisizionenell’abitazione dell’imputato; si è poi, logicamente osservato che «il contenuto dello scrittoe, in particolare, l'indicazione degli autori dell'attentato al RI CO dimostra, in modo del tutto pacifico, che chi ha scritto il biglietto aveva riconosciuto gli attentatori e tale soggetto non poteva che essere la vittima dell'agguato, RI CO, che si trovava ricoverato in ospedale e, come tale, impossibilitato a ‘vendicarsi’ personalmente tanto da dover rivolgersi a una persona di sua fiducia, quale era, in quel momento, il fratello detenuto agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti» (pag. 7, sentenza impugnata). Il tentativo di RO RI di sollevare il fratello CO dalle sue responsabilità, addossandosi la paternità dei pizzini, è stato ritenuto, con congruo argomentare, del tutto inverosimile e contrario ad ogni senso logico;
la Corte ha, infatti, sottolineato come fosse incomprensibile, sul piano logico, la prospettazione del RO RI quale autore dello scritto, dal momento che «non si comprende perché RI RO, gli arresti domiciliari, avrebbe dovuto scrivere a se stesso, per rivelarsi le dinamiche che conducevano la sparatoria ai danni del fratello e per esortarli a vendicarlo tanto più che RI RO, ristretto casa dell'arresto domiciliare non sarebbe stato in grado di conoscere gli autori dell'attentato al fratello» (pag. 6, sentenza impugnata). 4 Ed ancora, la Corte territoriale ha, in modo non illogico, individuato negli spostamenti effettuati dalla madre degli imputati, PI MA, la notte dei fatti, un’ulteriore conferma della paternità dello scritto in capo a CO RI. La donna, infatti, dopo essersi recata in ospedale in visita al figlio ferito, era rientrata a casa per soli 15 minuti, per poi tornare in ospedale;
hanno osservato i Giudici del gravame, sul punto, che «non si comprende quale sia stata la ragione che abbia spinto la MA a rincasare per soli 15 minuti se non per reperire il materiale sul quale RI CO avrebbe scritto le informazioni al mandato destinate al fratello» (pag. 7, sentenza impugnata), aggiungendo come, nel corso del verbale di s.i.t., la donna non avesse fornito in merito alcuna giustificazione. Infine, quale ulteriore conferma, la Corte ha evidenziato comela consulenza grafologica effettuata dal P.M. avesse concluso per una «quasi sicura provenienza dei manoscritti» da CO RI. Contrariamente a quanto dedotto in ricorso, i Giudici di appello hanno correttamente sottolineato che il consulente del Pubblico ministero non si fosse espresso in termini di certezza, giungendo conseguentemente ad affermare che il citato accertamento tecnico non avrebbe potuto, da solo, fondare una pronuncia di responsabilità; la certa riconducibilità soggettiva al CO RI della paternità dello scritto è stata, infatti, operata attraverso un’analisi complessiva e logica di tutti gli elementi emersi, come sopra succintamente riportati, rispetto ai quali il ricorso si pone intermini meramente confutativi. In definitiva, pare a questo Collegio che vi sia stata ampia e doviziosa risposta ad ogni censura formulata dalla difesa in sede di gravame;
né il motivo di ricorso riesce a formulare una fondata critica alla decisione, in punto di tenuta logica, coerenza o contraddittorietà, arrestandosi – sul punto specifico – alla mera critica confutativa: va infatti ribadito che l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice di merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148).
4. Il secondo motivo, con il quale la Difesa si duole della qualificazione giuridica dei fatti, è inammissibile in quanto generico ed aspecifico. Deve opportunamente ribadirsi che, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte (Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208; Sez. 1, n. 30466 del 07/07/2011, Miletta, Rv. 251014; Sez. 1, n. 39293 del 23/09/2008, Di Salvo, Rv. 241339), nell'omicidio tentato la prova dell'animus necandi, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ha natura indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più adatti ad esprimere il fine perseguito dall'agente. In quest'ottica assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi postuma riferita alla situazione che si presentava all'imputato al momento dell'azione, in base alle condizioni umanamente prevedibili. Ancora, va ricordato che l'entità delle lesioni subite dalla vittima – così come il fatto che questa non si sia trovata, in concreto, in pericolo di vita – non sono circostanze idonee ad influire sulla valutazione della volontà omicida, sia per la non correttezza metodologica della ricostruzione dell'idoneità dell'azione in base ai risultati prodotti, sia perché tali esiti possono 5 essere determinati anche da fattori indipendenti dall'intento dell'agente, come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa (sul punto, Sez. 1, n. 52043 del 10/6/2014, Vaghi, Rv. 261702). Da tale corretto approccio ermeneutico i giudici di merito - le cui decisioni ben possono essere lette in sinossi tra loro, stante la concorde analisi e valutazione degli elementi di prova in esse contenute - non si sono discostati, avendo essi ritenuto la condotta posta in essereidonea a cagionare la morte della persona offesa;
giova richiamare sul punto quanto riportato nella sentenza di primo grado, sulla base della visione del filmato che ha ripreso l’intera scena (pag. 51): «Da tale materiale probatorio, emerge, difatti, nitidamente che il killer, verosimilmente RI RO, una volta entrato nel bar, si è avvicinato al bancone ed ha sparato più colpi all'indirizzo della vittima, a distanza ravvicinata;
in un primo momento ha sparato mirando ai glutei e alle gambe di NT ER, che si trovava di spalle, mentre si dirigeva dalla cassa verso la zona ove è collocata la macchina del caffè e, immediatamente dopo, quando ER NT era ormai a terra a causa dei primi colpi già inferti, avvicinandosi al bancone e addirittura piegandosi sullo stesso per accorciare la distanza, ha esploso un terzo colpo al suo indirizzo, mirando non più alle gambe, ma ad altezza uomo verso l'addome, sede di organi vitali, e per pura casualità, grazie anche alla prontezza della vittima che spostava il corpo, non ne ha cagionato la morte». Si è, quindi, logicamente ritenuto, non in modo congetturale, come denunciato in ricorso, bensì sulla base della visione del video che immortalava la scena, che il mezzo utilizzato, arma da fuoco, e i più colpi esplosi, l’ultimo dei quali indirizzato verso l’addome della vittima, deponessero univocamente per la sussistenza, in capo agli imputati, dell’animus necandi. Ad ulteriore conferma di tale conclusione, si è sottolineato come il mandato proveniente da CO RI fosse omicidiario, come logicamente desunto dai Giudici di merito alla luce di quanto scritto nel pizzino rinvenuto, dal momento che la frase «fatil indo a bar a mattina» è stato ritenuto, univocamente, quale mandato a «far fuori» la vittima, ovvero ad ucciderla. Le censure dedotte in ricorso si sviluppano sul piano della ricostruzione fattuale e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.
5. Il terzo motivo, con il quale la difesa contesta la sussistenza dell’aggravante ex art. 416 bis.
1. cod. pen., sub specie metodo mafioso, è infondato. La circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, prevista dall'art. 416 bis. 1 cod. pen., ha la funzione di reprimere il "metodo delinquenziale mafioso" ed è connessa non alla struttura ed alla natura del delitto rispetto al quale la circostanza è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso (Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190 – 01; Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 271103); viene in rilievo, in altri termini, «un comportamento idoneo ad esercitare una particolare coartazione psicologica sulle persone, con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale della specie considerata» (Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900). Ai fini della configurabilità della circostanza in esame, è, dunque, necessaria la sussistenza di un comportamento minaccioso tale da richiamare nel soggetto passivo del reato quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un'associazione di tipo mafioso (Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013, De Paola, Rv. 257065). È stato anche chiarito che è configurabile la circostanza aggravante dell'utilizzo del 6 "metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis.
1. cod. pen., nel caso in cui le modalità esecutive della condotta siano idonee, in concreto, a evocare, nei confronti dei consociati, la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, quand'anche quest'ultima non sia direttamente indirizzata sui soggetti passivi, ma risulti comunque funzionale a una più agevole e sicura consumazione del reato. (Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, Iaconis, Rv. 283637 - 01) La motivazione della sentenza impugnata in ordine alla conferma del giudizio di sussistenza della circostanza aggravante è in linea con la configurazione della stessa delineata dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte di appello ha osservato in primo luogo come gli imputati avessero fatto ricorso «a metodi plateali ed eclatanti per mostrare la propria forza intimidatrice ai consociati, perpetrando un tentato omicidio all’interno di un bar in orario diurno». Si è sottolineato come, dalla visione delle immagini di sorveglianza poste all’esterno del bar ove è avvenuta la sparatoria, fosse emerso che gli avventori seduti sui tavolini all’esterno si fossero subito allontanati, tranne uno, il quale tuttavia abbassava lo sguardo: «la condotta omertosa dei soggetti presenti al momento dell’irruzione nel bar è indice univoco dell’intimidazione e prevaricazione di una condotta mafiosa» (pag. 11, sentenza impugnata). L’attentato, peraltro, avveniva in orario diurno, all’interno di un esercizio pubblico, ove il killer, anche se travisato, giungeva a bordo di un ciclomotore intestato alla madre, e senza alcuna cautela tesa ad impedirne l’identificazione; RO RI, inoltre, scendeva dallo scooter impugnando l’arma ed esplodeva i colpi d’arma da fuoco all’indirizzo della vittima, incurante della presenza di avventori, ed anzi «sicuro di poter ‘contare’sull’omertà dei presenti, coscienti e impauriti dalle modalità tipicamente mafiose del delitto, anche per la contiguità temporale al precedente agguato, circostanze chiaramente evocative delle cd. ’stese’ camorristiche in territorio (quartieri spagnoli) costantemente controllato da locali gruppi mafiosi» (pag. 55, sentenza primo grado). A fronte di tale struttura argomentativa, le deduzioni difensive presentano una connotazione fortemente fattuale e contestativa.
6. In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 15/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AE RE RA FILIPPO CASA 7
udita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, OLGA MIGNOLO, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con pronuncia in data 05/12/2024, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città del 18/01/2023, con la quale, per quanto di interesse, RO RI e CO RI, all’esito di giudizio abbreviato, sono stati ritenuti responsabili dei reati di cui agli artt. 56, 110, 575, 577, primo comma, nn. 3) e 4), 416-bis.
1. cod. pen. (capo C: tentato omicidio, aggravato dai motivi abietti e dal metodo mafioso, di NT ER, attinto da numerosi colpi d’arma da fuoco, in Napoli il 29/11/2019), e di cui agli artt. 61 n. 2, 110 cod. pen., 2, 4 e 7 legge 895 del 1967 (capo D: per avere detenuto e portato in luogo pubblico un’arma comune da sparo, in Napoli il 29/11/2019), e condannati alla pena di otto anni ed otto mesi di reclusione ciascuno. I fatti materiali, concordemente ricostruiti nelle sentenze di merito, possono essere così sinteticamente riassunti. Intorno alle ore 02:20 del 29/11/2019, CO RI veniva ferito con colpi d’arma da fuoco alla coscia e ricoverato in Ospedale. Sulla base delle indagini nell’immediatezza effettuate era possibile individuare gli autori del gesto in RO RA e RI ER. Poco dopo le 8 del medesimo giorno 29/11/2019, RO RI (fratello di CO), con un complice non identificato, giungeva a bordo di uno scooter presso il Bar Sommella, entrava nel locale ed esplodeva diversi colpi d’arma da fuoco
contro
NT ER, fratello di RI. RO RI, in relazione al quale erano emersi plurimi indizi di reità, nel corso del giudizio d’appello, e precisamente all’udienza del 07/11/2024, rendeva dichiarazioni confessorie. Penale Sent. Sez. 1 Num. 33763 Anno 2025 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: RA AE RE Data Udienza: 15/07/2025 La responsabilità di CO RI quale mandante è stata ritenuta provata da entrambi i Giudici di merito alla luce di plurimi elementi convergenti tra loro: innanzitutto, il rinvenimento ed il sequestro, presso l’abitazione dei RI di un bigliettino manoscritto, la cui paternità è stata ricondotta, anche grazie ad una consulenza grafologica, a CO RI;
nel biglietto si individua l’autore del ferimento di CO RI in RI ER («RI»), e, secondo l’interpretazione dei Giudici,si dà incarico di uccidere il fratello di quest’ultimo, la mattina presto nel bar ove questi lavora («fatil indo bar a mattina»). L’affermazione di RO RI di essere l’autore dello scritto è stata ritenuta non credibile e contraria ad ogni logica, dovendo, piuttosto, attribuirsi la paternità dello scritto medesimo a CO RI, tenuto conto dell’avvenuto rinvenimento, presso la sua abitazione, del quadernone dal quale era stata strappata la pagina sulla quale il biglietto era stato scritto, nonché alla luce dei movimenti della madre del ferito che, nella notte del 29 novembre 2019, dopo essere stata in ospedale, aveva fatto rientro a casa per 15 minuti per poi tornare nuovamente presso il nosocomio.
2. Avverso l’indicata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, con unico atto, per il tramite del difensore avv. Antonella Regine, gli imputati RO RI e CO RI, avanzando i motivi di ricorso che vengono di seguito riassunti entro i limiti necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si censurano illogicità, contraddittorietà ed omissione della motivazione in ordine alla valutazione della prova posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità a carico di CO RI per il reato di tentato omicidio contestato al capo C) dell'imputazione. La Corte di appello, nel condividere acriticamente le argomentazioni poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato dal primo giudice, ha omesso di confrontarsi con le plurime deduzioni critiche che la difesa aveva espresso in seno all'atto di gravame. Si è, in particolare, omesso di considerare che la consulenza grafologica del pubblico ministero aveva attribuito lo scritto rinvenuto a CO RI con giudizio di verosimiglianza e non di certezza;
tale dato non era stato confrontato con quello emergente dalla memoria redatta dal consulente della difesa, che aveva evidenziato la non affidabile modalità di comparazione effettuata dal consulente di parte pubblica. La difesa contesta la ricostruzione operata dai giudici di merito con riferimento ai movimenti della madre e della sorella di CO RI, osservando come le decisioni si fondino su argomentazioni illogiche e non comprovate. Del tutto irrilevanti risultavano, poi, essere le intercettazioni ambientali disposte presso l'abitazione dei RI, tutte successive al fatto. Illogicamente si è, infine, svilita l'ammissione di responsabilità e l'affermazione di paternità dello scritto effettuata da RO RI: la Corte territoriale non ha considerato che il predetto poteva aver messo per iscritto quanto voleva comunicare ad un'altra persona presente in casa, al fine di coordinare l'azione che di lì a poco avrebbe eseguito, temendo possibili intercettazioni ambientali nella sua stessa abitazione.
2.2. Con il secondo motivo si denunciano illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto. Anche in questo caso la Corte ha omesso di confrontarsi con le deduzioni difensive svolte in sede di gravame. L'elemento maggiormente evocativo della sussistenza del dolo omicidiario è stato individuato nel pizzino che CO avrebbe indirizzato al fratello RO;
tuttavia, il suo contenuto non può essere interpretato con certezza, oltre ogni ragionevole dubbio, come un mandato ad uccidere e non invece a ferire, dal momento che nel gergo 2 napoletano “fattil”, ovvero “fattelo”, si presta ad entrambi i significati. Non si è poi considerato come, in considerazione della dinamica del fatto e tenuto conto delle posizioni dello sparatore e della vittima, l'evento morte non si è verificato perché tale non era la volontà dell’agente; ed infatti, laddove la volontà fosse stata omicidiaria, RO RI avrebbe sicuramente colpito il bersaglio in punti vitali essendo essi ben visibili ed alla facile portata dell'azione di fuoco, anziché attingerlo solo al gluteo e alla coscia. La circostanza evocata dai giudici d'appello, per cui la vittima si sarebbe repentinamente spostata, per evitare i colpi non trova conferma negli atti, dal momento che dalla visione del filmato tale movimento non è visibile e si scontra con l'esiguità dello spazio nel retro- bancone e con la fulmineità dell'azione.
2.3. Con il terzo motivo si denunciano illogicità, contraddittorietà ed omissione della motivazione con riferimento all'aggravante art. 416 bis.
1. cod. pen. contestata al capo C) dell'imputazione, nonché erronea applicazione della legge penale. La citata aggravante è stata ritenuta sussistente sotto il profilo del metodo mafioso. Tuttavia, proprio la verifica obiettiva delle modalità dell'azione conduce all'esclusione dell'aggravante, dal momento che, non essendo sufficiente per ritenerne la sussistenza solo l'impiego di un'arma per l'esecuzione del delitto, nel caso in esame l'azione aggressiva è stata posta in essere nei confronti di soggetto a conoscenza, per motivi familiari, della causale. Nessun atteggiamento né modalità operative eclatanti e plateali potevano incutere coartazione e timore rafforzato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel complesso infondato e dev’essere rigettato.
2. Giova rammentare - nonostante sia lezione giurisprudenziale consolidata e nota - i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., e quindi ribadire come sia precluso al giudice della legittimità di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. «travisamento della prova» (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato. Permane, al contrario, la non deducibilità, nel giudizio di legittimità, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01). Ed ancora, va rammentato come ci si trovi, nel caso di specie, al cospetto della conferma nei medesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, cioè ad una c.d. “doppia conforme”. Tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che – a presidio del devolutum – 3 discende dalla pretermissione dell’esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758; Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall’Agnola, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. Nel caso in esame, l’indagine di legittimità deve dunque limitarsi al vaglio della correttezza del procedimento sotto i profili della completezza di valutazione del compendio probatorio e dell’assenza di manifesto travisamento delle prove.
3. Il primo motivo, che presenta tratti di inammissibilità, è complessivamente infondato. Con riferimento all’affermata responsabilità, quale mandante dell’azione delittuosa poi eseguita dal fratello RO, di CO RI, la Corte territoriale, con ampia e puntuale motivazione, ha risposto a tutte le eccezioni formulate dalla difesa (ora sostanzialmente reiterate), esibendo un apparato motivazionale logico ed esaustivo, quindi immune da censure in sede di legittimità. La Corte ha innanzitutto valorizzato il rinvenimento, nel corso della perquisizione a carico della famiglia RI, in Napoli via Vico Paradiso n. 58, di frammenti diun foglio strappato in più parti – gettati nella spazzatura-, che, ricomposti, formavano un “pizzino” contenente l’informazione circa l’autore del ferimento («e stat RI», ovvero RI ER), ed il chiaro mandato a vendicare il già avvenuto ferimento di CO NI («ma mo amma fa male»), dirigendo l‘azione violenta contro il fratello dell’autore del fatto («o frat e mario a ro fatic»), con indicazioni anche operative della compienda azione («fatil indo a bar a mattina»). Entrambi i Giudici di merio, con concorde valutazione, hanno ritenuto provata lariconducibilità della paternità dello scritto a CO RI sulla base di una serie di convergenti elementi: innanzitutto si è accertato che il messaggio era stato scritto su un foglio che era stato strappato da un quadernone a righe in uso a CO RI, anch’esso sequestrato nel corso della perquisizionenell’abitazione dell’imputato; si è poi, logicamente osservato che «il contenuto dello scrittoe, in particolare, l'indicazione degli autori dell'attentato al RI CO dimostra, in modo del tutto pacifico, che chi ha scritto il biglietto aveva riconosciuto gli attentatori e tale soggetto non poteva che essere la vittima dell'agguato, RI CO, che si trovava ricoverato in ospedale e, come tale, impossibilitato a ‘vendicarsi’ personalmente tanto da dover rivolgersi a una persona di sua fiducia, quale era, in quel momento, il fratello detenuto agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti» (pag. 7, sentenza impugnata). Il tentativo di RO RI di sollevare il fratello CO dalle sue responsabilità, addossandosi la paternità dei pizzini, è stato ritenuto, con congruo argomentare, del tutto inverosimile e contrario ad ogni senso logico;
la Corte ha, infatti, sottolineato come fosse incomprensibile, sul piano logico, la prospettazione del RO RI quale autore dello scritto, dal momento che «non si comprende perché RI RO, gli arresti domiciliari, avrebbe dovuto scrivere a se stesso, per rivelarsi le dinamiche che conducevano la sparatoria ai danni del fratello e per esortarli a vendicarlo tanto più che RI RO, ristretto casa dell'arresto domiciliare non sarebbe stato in grado di conoscere gli autori dell'attentato al fratello» (pag. 6, sentenza impugnata). 4 Ed ancora, la Corte territoriale ha, in modo non illogico, individuato negli spostamenti effettuati dalla madre degli imputati, PI MA, la notte dei fatti, un’ulteriore conferma della paternità dello scritto in capo a CO RI. La donna, infatti, dopo essersi recata in ospedale in visita al figlio ferito, era rientrata a casa per soli 15 minuti, per poi tornare in ospedale;
hanno osservato i Giudici del gravame, sul punto, che «non si comprende quale sia stata la ragione che abbia spinto la MA a rincasare per soli 15 minuti se non per reperire il materiale sul quale RI CO avrebbe scritto le informazioni al mandato destinate al fratello» (pag. 7, sentenza impugnata), aggiungendo come, nel corso del verbale di s.i.t., la donna non avesse fornito in merito alcuna giustificazione. Infine, quale ulteriore conferma, la Corte ha evidenziato comela consulenza grafologica effettuata dal P.M. avesse concluso per una «quasi sicura provenienza dei manoscritti» da CO RI. Contrariamente a quanto dedotto in ricorso, i Giudici di appello hanno correttamente sottolineato che il consulente del Pubblico ministero non si fosse espresso in termini di certezza, giungendo conseguentemente ad affermare che il citato accertamento tecnico non avrebbe potuto, da solo, fondare una pronuncia di responsabilità; la certa riconducibilità soggettiva al CO RI della paternità dello scritto è stata, infatti, operata attraverso un’analisi complessiva e logica di tutti gli elementi emersi, come sopra succintamente riportati, rispetto ai quali il ricorso si pone intermini meramente confutativi. In definitiva, pare a questo Collegio che vi sia stata ampia e doviziosa risposta ad ogni censura formulata dalla difesa in sede di gravame;
né il motivo di ricorso riesce a formulare una fondata critica alla decisione, in punto di tenuta logica, coerenza o contraddittorietà, arrestandosi – sul punto specifico – alla mera critica confutativa: va infatti ribadito che l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice di merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148).
4. Il secondo motivo, con il quale la Difesa si duole della qualificazione giuridica dei fatti, è inammissibile in quanto generico ed aspecifico. Deve opportunamente ribadirsi che, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte (Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208; Sez. 1, n. 30466 del 07/07/2011, Miletta, Rv. 251014; Sez. 1, n. 39293 del 23/09/2008, Di Salvo, Rv. 241339), nell'omicidio tentato la prova dell'animus necandi, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ha natura indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più adatti ad esprimere il fine perseguito dall'agente. In quest'ottica assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi postuma riferita alla situazione che si presentava all'imputato al momento dell'azione, in base alle condizioni umanamente prevedibili. Ancora, va ricordato che l'entità delle lesioni subite dalla vittima – così come il fatto che questa non si sia trovata, in concreto, in pericolo di vita – non sono circostanze idonee ad influire sulla valutazione della volontà omicida, sia per la non correttezza metodologica della ricostruzione dell'idoneità dell'azione in base ai risultati prodotti, sia perché tali esiti possono 5 essere determinati anche da fattori indipendenti dall'intento dell'agente, come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa (sul punto, Sez. 1, n. 52043 del 10/6/2014, Vaghi, Rv. 261702). Da tale corretto approccio ermeneutico i giudici di merito - le cui decisioni ben possono essere lette in sinossi tra loro, stante la concorde analisi e valutazione degli elementi di prova in esse contenute - non si sono discostati, avendo essi ritenuto la condotta posta in essereidonea a cagionare la morte della persona offesa;
giova richiamare sul punto quanto riportato nella sentenza di primo grado, sulla base della visione del filmato che ha ripreso l’intera scena (pag. 51): «Da tale materiale probatorio, emerge, difatti, nitidamente che il killer, verosimilmente RI RO, una volta entrato nel bar, si è avvicinato al bancone ed ha sparato più colpi all'indirizzo della vittima, a distanza ravvicinata;
in un primo momento ha sparato mirando ai glutei e alle gambe di NT ER, che si trovava di spalle, mentre si dirigeva dalla cassa verso la zona ove è collocata la macchina del caffè e, immediatamente dopo, quando ER NT era ormai a terra a causa dei primi colpi già inferti, avvicinandosi al bancone e addirittura piegandosi sullo stesso per accorciare la distanza, ha esploso un terzo colpo al suo indirizzo, mirando non più alle gambe, ma ad altezza uomo verso l'addome, sede di organi vitali, e per pura casualità, grazie anche alla prontezza della vittima che spostava il corpo, non ne ha cagionato la morte». Si è, quindi, logicamente ritenuto, non in modo congetturale, come denunciato in ricorso, bensì sulla base della visione del video che immortalava la scena, che il mezzo utilizzato, arma da fuoco, e i più colpi esplosi, l’ultimo dei quali indirizzato verso l’addome della vittima, deponessero univocamente per la sussistenza, in capo agli imputati, dell’animus necandi. Ad ulteriore conferma di tale conclusione, si è sottolineato come il mandato proveniente da CO RI fosse omicidiario, come logicamente desunto dai Giudici di merito alla luce di quanto scritto nel pizzino rinvenuto, dal momento che la frase «fatil indo a bar a mattina» è stato ritenuto, univocamente, quale mandato a «far fuori» la vittima, ovvero ad ucciderla. Le censure dedotte in ricorso si sviluppano sul piano della ricostruzione fattuale e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.
5. Il terzo motivo, con il quale la difesa contesta la sussistenza dell’aggravante ex art. 416 bis.
1. cod. pen., sub specie metodo mafioso, è infondato. La circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, prevista dall'art. 416 bis. 1 cod. pen., ha la funzione di reprimere il "metodo delinquenziale mafioso" ed è connessa non alla struttura ed alla natura del delitto rispetto al quale la circostanza è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso (Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190 – 01; Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 271103); viene in rilievo, in altri termini, «un comportamento idoneo ad esercitare una particolare coartazione psicologica sulle persone, con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale della specie considerata» (Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900). Ai fini della configurabilità della circostanza in esame, è, dunque, necessaria la sussistenza di un comportamento minaccioso tale da richiamare nel soggetto passivo del reato quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un'associazione di tipo mafioso (Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013, De Paola, Rv. 257065). È stato anche chiarito che è configurabile la circostanza aggravante dell'utilizzo del 6 "metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis.
1. cod. pen., nel caso in cui le modalità esecutive della condotta siano idonee, in concreto, a evocare, nei confronti dei consociati, la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, quand'anche quest'ultima non sia direttamente indirizzata sui soggetti passivi, ma risulti comunque funzionale a una più agevole e sicura consumazione del reato. (Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, Iaconis, Rv. 283637 - 01) La motivazione della sentenza impugnata in ordine alla conferma del giudizio di sussistenza della circostanza aggravante è in linea con la configurazione della stessa delineata dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte di appello ha osservato in primo luogo come gli imputati avessero fatto ricorso «a metodi plateali ed eclatanti per mostrare la propria forza intimidatrice ai consociati, perpetrando un tentato omicidio all’interno di un bar in orario diurno». Si è sottolineato come, dalla visione delle immagini di sorveglianza poste all’esterno del bar ove è avvenuta la sparatoria, fosse emerso che gli avventori seduti sui tavolini all’esterno si fossero subito allontanati, tranne uno, il quale tuttavia abbassava lo sguardo: «la condotta omertosa dei soggetti presenti al momento dell’irruzione nel bar è indice univoco dell’intimidazione e prevaricazione di una condotta mafiosa» (pag. 11, sentenza impugnata). L’attentato, peraltro, avveniva in orario diurno, all’interno di un esercizio pubblico, ove il killer, anche se travisato, giungeva a bordo di un ciclomotore intestato alla madre, e senza alcuna cautela tesa ad impedirne l’identificazione; RO RI, inoltre, scendeva dallo scooter impugnando l’arma ed esplodeva i colpi d’arma da fuoco all’indirizzo della vittima, incurante della presenza di avventori, ed anzi «sicuro di poter ‘contare’sull’omertà dei presenti, coscienti e impauriti dalle modalità tipicamente mafiose del delitto, anche per la contiguità temporale al precedente agguato, circostanze chiaramente evocative delle cd. ’stese’ camorristiche in territorio (quartieri spagnoli) costantemente controllato da locali gruppi mafiosi» (pag. 55, sentenza primo grado). A fronte di tale struttura argomentativa, le deduzioni difensive presentano una connotazione fortemente fattuale e contestativa.
6. In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 15/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AE RE RA FILIPPO CASA 7