Ordinanza cautelare 26 giugno 2025
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 07/04/2026, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00638/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00548/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 548 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AL ON, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Govi, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, piazza Gelileo Galilei, 5;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dip. per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, Direzione Generale, Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia Romagna, Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia Romagna, Ufficio Iv, Commissione Giudicatrice, Comitato di Vigilanza, non costituiti in giudizio;
nei confronti
CO RI, IA CC, RK NO, SU BO, IE TE, NA CR, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell’Avviso prot. n. 7344 del 21/02/2025 del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, Ufficio IV – Ordinamenti Scolastici Dirigenti Scolastici, pubblicato il giorno 21 febbraio 2025 sul sito istituzionale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Emilia - Romagna e sul Portale INPA, di pubblicazione dell’Elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale – Regione Emilia – Romagna, avente ad oggetto “Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali - D.D.G. 18 dicembre 2023 n. 2788 – Elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale – Regione Emilia-Romagna”, nella parte in cui, richiamando l’allegato Elenco, non inserisce tra gli ammessi alla prova orale il nominativo dell’odierna ricorrente, Prof.ssa AL ON;
- dell’“Elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale – Regione Emilia – Romagna” del Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali – D.D.G. 18 dicembre 2023 n. 2788, pubblicato il 21 febbraio 2025 in allegato all’Avviso di pubblicazione prot. n. 7344 del 21/02/2025 del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, Ufficio IV – Ordinamenti Scolastici Dirigenti Scolastici (di cui al punto che precede), nella parte in cui non inserisce tra gli ammessi alla prova orale il nominativo dell’odierna ricorrente, Prof.ssa AL ON;
- del Provvedimento di data 5 febbraio 2025 della Commissione Giudicatrice, istituita con decreto del Direttore Generale dell’USR per l’Emilia-Romagna prot. n. 257 del 10 maggio 2024, denominato “Verbale n. 13 - correzioni del 5 febbraio 2025”, acquisito dalla Prof.ssa ON in data 24 marzo 2025 in esito ad accesso agli atti, nella parte relativa alla correzione, valutazione e assegnazione dei punteggi alle singole risposte e del “Punteggio totale prova scritta” del compito (prova scritta) n. 67, con il quale vengono assegnati i punteggi alle risposte ai quesiti e il “Punteggio totale prova scritta” al compito (prova scritta) n. 67 della Prof.ssa AL ON;
- dei punteggi alle risposte ai quesiti e del “Punteggio totale prova scritta” assegnati al compito (prova scritta) n. 67 della Prof.ssa AL ON dal Provvedimento di data 5 febbraio 2025 della Commissione Giudicatrice, istituita con decreto del Direttore Generale dell’USR per l’Emilia-Romagna prot. n. 257 del 10 maggio 2024, denominato “Verbale n. 13 - correzioni del 5 febbraio 2025”;
- della “Griglia di Valutazione Prova Scritta - Quesiti a risposta aperta e quesiti in inglese concorso per dirigenti scolastici – Prova n. 67”, di data 5 febbraio 2025, della Commissione Giudicatrice, istituita con decreto del Direttore Generale dell’USR per l’Emilia-Romagna prot. n. 257 del 10 maggio 2024, contenente i punteggi alle risposte ai quesiti e il “Punteggio totale prova scritta” assegnati alla prova scritta della prof.ssa AL ON, acquisita dalla Prof.ssa ON in data 24 marzo 2025 in esito ad accesso agli atti;
- dei punteggi alle risposte ai quesiti e del “Punteggio totale prova scritta” assegnati alla prova scritta (Prova n. 67) della Prof.ssa AL ON come da “Griglia di Valutazione Prova Scritta- Quesiti a risposta aperta e quesiti in inglese concorso per dirigenti scolastici – Prova n. 67”, di data 5 febbraio 2025, della Commissione Giudicatrice, istituita con decreto del Direttore Generale dell’USR per l’Emilia-Romagna prot. n. 257 del 10 maggio 2024;
- dell’atto denominato “Ministero dell’Istruzione e del Merito Concorso Dirigenti Scolastici 2023 Emilia Romagna Concorso Dirigenti Scolastici 2023 Prova Scritta” “Cognome: DONDI – Nome: VALERIA – CF.: [...], Codice Anonimo DS231471aa26c7024dc7 - Codice di Correzione: 67, Data di scioglimento dell’anonimato: 20-02-2025” contenente correzione e assegnazione dei punteggi alle singole risposte e assegnazione del “Punteggio totale prova” alla prova scritta della Prof.ssa AL ON, acquisito dalla Prof.ssa ON in data 24 marzo 2025 in esito ad accesso agli atti;
- della correzione e della assegnazione dei punteggi alle singole risposte e della assegnazione del “Punteggio totale prova” alla prova scritta della Prof.ssa AL ON, di cui all’atto denominato “Ministero dell’Istruzione e del Merito Concorso Dirigenti Scolastici 2023 Emilia Romagna Concorso Dirigenti Scolastici 2023 Prova Scritta” “Cognome: DONDI – Nome: VALERIA – CF.: [...], Codice Anonimo DS231471aa26c7024dc7 - Codice di Correzione: 67, Data di scioglimento dell’anonimato: 20-02-2025”, acquisito dalla Prof.ssa ON in data 24 marzo 2025 in esito ad accesso agli atti;
- dei punteggi alle singole risposte e del “Punteggio totale prova” assegnati alla prova scritta della Prof.ssa AL ON come da atto denominato “Ministero dell’Istruzione e del Merito Concorso Dirigenti Scolastici 2023 Emilia Romagna Concorso Dirigenti Scolastici 2023 Prova Scritta” “Cognome: DONDI – Nome: VALERIA – CF.: [...], Codice Anonimo DS231471aa26c7024dc7 - Codice di Correzione: 67, Data di scioglimento dell’anonimato: 20-02-2025”, acquisito dalla Prof.ssa ON in data 24 marzo 2025 in esito ad accesso agli atti;
- del Verbale della prova scritta, del giorno 30 del mese di Ottobre 2024, acquisito dalla Prof.ssa ON in data 1° aprile 2025 in esito ad accesso agli atti, relativo all’aula in cui ha sostenuto la prova scritta la Prof.ssa AL ON, nella parte in cui il “comitato di vigilanza, unanimemente, entro l’avvio della prova, non consente ai seguenti candidati: DONDI VALERIA di utilizzare il volume ON CO (Allegato 1) per i seguenti motivi: 1) presenza di un indice analitico (Allegato 2) con peculiari rimandi fra argomenti ed articoli specifici di norme a cui fare riferimento; 2) presenza di articoli del codice civile (ad esempio vedansi allegati 4.1., 4.2., 3, 4.3) con aggiunte di rimandi ad altri articoli dello stesso codice civile, ordinariamente non presenti nei testi formali dei medesimi (allegati 3.1,3.2,2 3.3)”;
-dell’Avviso prot. n. 7607 del 24/02/2025 del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, Ufficio IV – Ordinamenti Scolastici Dirigenti Scolastici, pubblicato il giorno 24 febbraio 2025 sul sito istituzionale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Emilia - Romagna e sul Portale INPA, avente ad oggetto “Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali - D.D.G. 18 dicembre 2023 n. 2788 – Date di svolgimento della prova orale”, nella parte in cui, facendo seguito all’Avviso prot. n. 7344 del 21/02/2025 convoca i candidati ammessi a sostenere le prove orali, senza includere e senza convocare l’odierna ricorrente, Prof.ssa AL ON;
- di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, conseguente, consequenziale e/o comunque connesso, ancorché non cognito.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- del Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, Ufficio IV – Ordinamenti Scolastici Dirigenti Scolastici, del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. n. 339 del 18/04/2025, pubblicato il giorno 18 aprile 2025 sul sito istituzionale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Emilia - Romagna e sul Portale INPA, con il quale è stata approvata la graduatoria finale del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici per la Regione Emilia – Romagna, di cui al D.D.G. n. 2788 del 18/12/2023, elaborata dalla Commissione esaminatrice, e con il quale sono stati dichiarati vincitori tutti i candidati inseriti nella detta graduatoria finale, nella parte in cui non include nella graduatoria finale e non dichiara fra i vincitori la Prof.ssa AL ON, odierna ricorrente;
- della graduatoria finale del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici per la Regione Emilia – Romagna, di cui al D.D.G. n. 2788 del 18/12/2023, elaborata dalla Commissione esaminatrice, approvata con il Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, Ufficio IV – Ordinamenti Scolastici Dirigenti Scolastici, del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. n. 339 del 18/04/2025, nella parte in cui non include la Prof.ssa AL ON, odierna ricorrente;
- del Verbale n. 24 del 5/04/2025 della Commissione esaminatrice, riferito alle operazioni di valutazione dei titoli e relativa attribuzione dei punteggi ed alla conseguente elaborazione della graduatoria finale del concorso, nella parte in cui non include nelle operazioni di valutazione dei titoli e relativa attribuzione dei punteggi e nella conseguente elaborazione della graduatoria finale del concorso la Prof.ssa AL ON, odierna ricorrente (Verbale n. 24 del 5/04/2025, allo stato non conosciuto dalla ricorrente ed oggetto di istanza di accesso non ancora evasa, richiamato dal Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, Ufficio IV – Ordinamenti Scolastici Dirigenti Scolastici, del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. n. 339 del 18/04/2025;
- delle operazioni della Commissione esaminatrice di valutazione dei titoli e relativa attribuzione dei punteggi e della conseguente elaborazione della graduatoria finale del concorso, di cui al Verbale n. 24 del 5/04/2025 della Commissione esaminatrice, nella parte in cui non include nelle operazioni di valutazione dei titoli e relativa attribuzione dei punteggi e nella conseguente elaborazione della graduatoria finale del concorso la Prof.ssa AL ON, odierna ricorrente (Verbale n. 24 del 5/04/2025 richiamato dal Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, Ufficio IV – Ordinamenti Scolastici Dirigenti Scolastici, del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. n. 339 del 18/04/2025;
- dell’Avviso prot. n. 12882 del 27/03/2025 del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia – Romagna, Ufficio IV – Ordinamenti Scolastici Dirigenti Scolastici, pubblicato il giorno 27 marzo 2025 sul sito istituzionale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Emilia - Romagna e sul Portale INPA, relativo alla presentazione di titoli di preferenza per i candidati che hanno superato la prova orale ai sensi dell’art. 9, comma 3, del D.D.G. n. 2788 del 18/12/2023 ed avente ad oggetto “Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali – D.D.G. 18 dicembre 2023 n. 2788 – Presentazione titoli di preferenza”, nella parte in cui non include la Prof.ssa AL ON e non si riferisce alla Prof.ssa AL ON, odierna ricorrente (Avviso prot. n. 12882 del 27/03/2025 richiamato dal Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, Ufficio IV – Ordinamenti Scolastici Dirigenti Scolastici, del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. n. 339 del 18/04/2025;
- di tutti gli atti ed i verbali del concorso, nella parte in cui non includono la Prof.ssa AL ON, odierna ricorrente, e di tutti gli atti, i verbali, le valutazioni, le attribuzioni di punteggi e le operazioni della Commissione Giudicatrice, nella parte in cui non includono la Prof.ssa AL ON, odierna ricorrente;
- di tutti gli atti, gli avvisi e gli accertamenti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia – Romagna, Ufficio IV – Ordinamenti Scolastici Dirigenti Scolastici, nella parte in cui non includono la Prof.ssa AL ON, odierna ricorrente;
- di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, conseguente, consequenziale e/o comunque connesso, ancorché non cognito.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 la dott.ssa CA ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
AL ON ha agito in giudizio per l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, e in particolare dell’Avviso prot. n. 7344 del 21/02/2025 del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, Ufficio IV – Ordinamenti Scolastici Dirigenti Scolastici, pubblicato il giorno 21 febbraio 2025 sul sito istituzionale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Emilia - Romagna e sul Portale INPA, contenente l’Elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale – Regione Emilia – Romagna, avente ad oggetto “Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali - D.D.G. 18 dicembre 2023 n. 2788 – Elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale – regione Emilia-Romagna”, nella parte in cui non inserisce tra gli ammessi alla prova orale il nominativo della ricorrente.
In fatto ha allegato:
- di avere partecipato al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con Decreto Dipartimentale prot. n. 2788 del 18 dicembre 2023 del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il Personale scolastico;
- tale procedura concorsuale è stata indetta in accordo al Decreto del Ministro dell’Istruzione del 13 ottobre 2022 n. 194, Regolamento “concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la Commissione Giudicatrice dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia – Romagna, istituita con Decreto del Direttore Generale dell’USR per l’Emilia – Romagna, prot. n. 257 del 10 maggio 2024, si è insediata il 20 maggio 2024 e in data 27 dicembre 2024 ha approvato la “Griglia di Valutazione” allegata al Verbale n. 6 per l’attribuzione dei punteggi alle prove scritte;
- la ricorrente è stata ammessa a sostenere la prova scritta e in data 30 ottobre 2024 si è recata nella sede d’esame dove tuttavia il Comitato di Vigilanza non le ha consentito l’utilizzo del Codice del Dirigente Scolastico – 510/B, Edizioni Simone Giuridico Edizione 2024 “Raccolta di leggi e atti aventi forza di legge per la prova scritta” che aveva portato con sé come ausilio per la prova scritta;
- in data 21 febbraio 2025 è stato pubblicato l’Avviso impugnato in questo giudizio contenente l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, dove la ricorrente non è stata inclusa avendo ottenuto, in applicazione della “Griglia di Valutazione” e relativi “Indicatori e Descrittori”, il punteggio di 62, inferiore a quello minimo di 70 previsto per l’ammissione alla prova orale.
Ritenendo illegittima la sua non ammissione alla prova orale, la ricorrente ha agito in questa sede articolando le seguenti doglianze in diritto.
1) “ Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis, in specie violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, comma 7, del Decreto del Ministro dell’Istruzione del 13/10/2022 n. 194 (Regolamento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica) e dell’art. 7, comma 4, del Decreto Dipartimentale prot. n. 2788 del 18 dicembre 2023 (Bando di Concorso). Eccesso di potere per falso supposto di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, difetto e/o comunque erroneità di motivazione, manifeste illogicità, ingiustizia, arbitrarietà e per violazione del giusto procedimento e dell’art. 97 Cost. Illegittimità derivata ”.
Ad avviso della ricorrente gli esiti della prova scritta sarebbero illegittimi per averle il Comitato impedito di utilizzare il Codice del Dirigente Scolastico – 510/B della Casa Editrice Simone Codice Simone di ausilio alla prova scritta, a suo dire in contrasto con il Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 194 del 13/10/2022 recante “Regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e con il Decreto Dipartimentale prot. n. 2788 del 18 dicembre 2023, che consentono l’utilizzo di codici contenenti leggi o atti aventi forza di legge, purché privi di annotazioni giurisprudenziali e dottrinali.
Tale scelta avrebbe ad avviso della ricorrente influito sulla valutazione negativa data dalla Commissione alla sua prova scritta, non avendo essa potuto consultare il predetto codice come ausilio, a fronte di quesiti per i quali era necessaria la consultazione di leggi ed atti aventi forza di legge ivi contenute.
2) “ Eccesso di potere per disparità di trattamento, per manifeste ingiustizia, arbitrarietà ed illogicità, per violazione del giusto procedimento e violazione dell’art. 3 Cost. e dell’art. 97 Cost. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis, in specie violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, comma 7, del Decreto del Ministro dell’Istruzione del 13/10/2022 n. 194 (Regolamento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica) e dell’art. 7, comma 4, del Decreto Dipartimentale prot. 2788 del 18 dicembre 2023 (Bando di Concorso). Illegittimità derivata ”.
In secondo luogo, gli atti impugnati sarebbero illegittimi per disparità di trattamento e manifesta ingiustizia, arbitrarietà ed illogicità in quanto l’uso del medesimo codice sarebbe stato invece consentito per la medesima prova da altre Commissioni.
Con motivi aggiunti depositati in data 30.05.2025 la ricorrente ha impugnato per invalidità derivata anche il Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, Ufficio IV – Ordinamenti Scolastici Dirigenti Scolastici, del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. n. 339 del 18/04/2025, pubblicato il giorno 18 aprile 2025 sul sito istituzionale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Emilia - Romagna e sul Portale INPA, col quale è stata approvata la graduatoria finale del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici per la Regione Emilia – Romagna, di cui al D.D.G. n. 2788 del 18/12/2023.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’impugnazione per asserita mancanza della c.d. prova di resistenza, e contestando in ogni caso nel merito quanto ex adverso dedotto.
Con ordinanza n. 165 del 2025 la domanda di sospensione cautelare degli atti impugnati è stata respinta, evidenziandosi, in ordine al fumus boni iuris , “ che il Comitato ha esposto le ragioni della decisione adottata ed ha comunque consentito a coloro che disponevano del Codice Simone escluso, compresa la ricorrente, di avvalersi “dei supporti normativi validati dal comitato a patto che ciò non comporti scambio di informazioni e contatti verbali tra i presenti di utilizzare”, rilevando peraltro l’Amministrazione in giudizio che sette su tredici di essi hanno superato la prova scritta ”.
All’udienza pubblica del 26 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
All’esito del giudizio, ad avviso del Collegio, non sussistono ragioni per adottare una decisione diversa da quella assunta in sede cautelare, risultando infondate tutte le doglianze articolate in atti.
Invero, quanto al primo motivo di ricorso, va evidenziato che la decisione deliberata all’unanimità dal Comitato di Vigilanza di non consentire l’uso a tutti i partecipanti che ne erano in possesso, per un numero pari a 13, del Codice del Dirigente Scolastico 510/B, Edizioni Simone Giuridico Edizione 2024, è stata motivata per la: “ 1) presenza di un indice analitico (Allegato 2) con peculiari rimandi fra argomenti ed articoli specifici di norme a cui fare riferimento; 2) presenza di articoli del codice civile (ad esempio vedansi allegati 4.1., 4.2., 3, 4.3) con aggiunte di rimandi ad altri articoli dello stesso Codice civile, ordinariamente non presenti nei testi formali dei medesimi ”.
Tale scelta, rientrante nella discrezionalità del Comitato, non presenta ad avviso del Collegio alcun profilo di manifesta irragionevolezza che ne consenta il sindacato in questa sede, essendo non illogico ritenere che i rimandi nell’indice tra argomenti o tra articoli costituiscano un aiuto ulteriore per il candidato rispetto agli indici ordinari contenenti il mero elenco delle disposizioni presenti nel codice.
In ogni caso, a fronte di tale decisione, il Comitato non ha privato i candidati in possesso del predetto codice di far uso degli altri codici validati in possesso dei candidati vicini, sicché nessun svantaggio risulta ravvisabile nel concreto svolgimento della prova da parte della ricorrente, che ha potuto infatti avvalersi, come tutti gli altri candidati, dell’ausilio dei codici ritenuti ammissibili nel rispetto della par condicio tra i partecipanti.
Inoltre, il Ministero ha rilevato in giudizio che dei tredici candidati ai quali, come la ricorrente, è stato vietato l’uso del Codice Simone, ben sette hanno comunque superato la prova scritta, per una percentuale pari al 54% dei candidati interessati, addirittura maggiore del tasso regionale di superamento della prova pari al 48%, circostanza che dimostra ulteriormente la non influenza dell’uso del Codice Simone sull’esito negativo della prova della ricorrente, la quale ha ottenuto un punteggio di 62/100, ben sotto la soglia di idoneità di 70/100.
Pertanto, nessuna illegittimità risulta ravvisabile nella condotta del Comitato di Vigilanza a monte dello svolgimento della prova scritta, così come nessun profilo di manifesta irragionevolezza emerge in ordine all’assegnazione discrezionale dei punteggi alla ricorrente, in applicazione dei c.d. “Indicatori” e “Descrittori”, sicché certamente da respingere è la prima censura contenuta in ricorso.
Quanto, invece, al secondo motivo di ricorso, relativo all’asserita disparità di trattamento rispetto a candidati di altre aule che hanno invece potuto utilizzare il Codice Simone, va innanzitutto evidenziato che ciascuna Commissione è dotata di un proprio potere discrezionale nell’esclusione di testi non conformi come la ricorrente, sicché nessuna comparazione al riguardo può rilevare.
In ogni caso, la ricorrente non ha dimostrato la concreta incidenza dell’uso di tale codice da parte di altri candidati sul superamento degli scritti, e in ogni caso va rilevato che come già detto a coloro ai quali è stato inibito l’uso del Codice Simone è stato comunque consentito di utilizzare gli altri codici validati, sicché ad avviso del Collegio non sussiste alcuna illegittima disparità di trattamento.
Pertanto, conclusivamente, attesa l’infondatezza delle censure articolate, l’impugnazione va respinta nel merito, assorbita ogni eccezione preliminare.
Le spese di lite possono essere compensate per la novità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- respinge l’impugnazione;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GO Di TO, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
CA ON, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA ON | GO Di TO |
IL SEGRETARIO