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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/12/2025, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, alla udienza del 12 dicembre 2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr.1687/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
( ) rappresentata e difesa dall'Avv.to Luca Parte_1 C.F._1
Cecere ed elett.te domiciliata in Avellino, alla via Circumvallazione n.159, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
( in Controparte_1 P.IVA_1 persona , Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe chiede il riconoscimento della malattia professionale, in relazione alla patologia denunciata, in misura superiore a quanto già riconosciuto in sede amministrativa. va dichiarato contumace (notifica via Pec del CP_1
31.01.2025).
La domanda va accolta nei limiti indicati.
2) Il Giudice ha disposto approfondimento istruttorio.
: “Sono amico di da oltre trent'anni, abbiamo un Testimone_1 Parte_1 rapporto consolidato di amicizia. lavorava in un negozio di
Parte_1 parrucchiera di nome “Venus”, mi sembra, a Lioni. Quando l'ho conosciuta, prima degli anni 90 già lavorava presso il negozio, come parrucchiera. lavorava
Parte_1 all'interno del negozio che era di proprietà del marito originariamente, e successivamente, mi sembra che sia cambiata la proprietà ma ha
Parte_1 sempre lavorato nel negozio. Io andavo spesso in negozio e era
Parte_1
1 sempre presente. Io facevo il parrucchiere ed essendo colleghi, soprattutto con il marito, abbiamo stretto amicizia. Ci davamo una mano a vicenda, abbiamo fatto diverse cose insieme, e se ero disimpegnato, davo anche una mano. faceva la parrucchiera, si Parte_1 occupava di tutto. Io ho fatto il parrucchiere fino al 2013, e successivamente, essendo in pensione, aiutavo la sig.ra alla quale davo una mano. Gli orari di lavoro erano Parte_1 piuttosto flessibili, di solito in negozio si sta 7/8 ore, a seconda delle esigenze. Parte_1 era anche sola in negozio e c'era una grande mole di lavoro. Stava lì per
[...]
l'intera giornata. So che la sig.ra aveva problemi di salute, lamentava una Parte_1 pesantezza alle gambe, per quello spesso andavo anche ad aiutarla. La sig.ra ad Parte_1 oggi non lavora più in negozio, essendosi aggravate anche le condizioni di salute. Ha chiuso il negozio perché era diventato ingestibile”.
: “Conosco perché prima lavorava nel salone di Testimone_2 Parte_1 parrucchiera, denoniminato “Venus” e sito a Lioni. Prima il salone era di mia proprietà
e poi l'ho ceduto nell'anno 2005 alla sig.ra . si Parte_1 Parte_1 occupava, come parrucchiera, un po' di tutto. Non ricordo di preciso gli orari di lavoro, di solito si iniziava alle 09:00, poi gli orari erano flessibili a seconda degli appuntamenti. La sig.ra lavorava da sola in negozio, poi nel fine settimana Parte_1 quando c'era maggiore affluenza chiamavo anche qualcun altro per farmi aiutare.
L'attività si svolgeva per la maggior parte del tempo in piedi, per tante ore. Non c'erano delle pause, soprattutto nei periodi di maggior affluenza, come i festivi o nel periodo estivo. Spesso non c'erano pause. Nell'ultimo periodo la sig.ra zoppicava, Parte_1 proprio perché stava tante ore in piedi e le sue condizioni di salute iniziavano a peggiorare tant'è che poi nell'ultimo anno ha chiuso, proprio per il problema alle gambe ed alle spalle”.
L'attività istruttoria ha permesso di individuare le fondamentali caratteristiche dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente.
3) Il Giudice ha disposto, altresì, consulenza tecnica.
In base alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, risulta pienamente attendibile,
e dalla quale non v'è motivo per discostarsi, per cui è possibile certo porla a fondamento della decisione a cui si è chiamati, la patologia da cui la ricorrente è affetta consiste in:
Insufficienza venosa cronica agli arti inferiori;
patologia extra-lavorativa: meniscopatia degenerativa mediale con borsite bilaterale in gonartrosi bilaterale;
patologie preesistenti lavorative: limitazione funzionale dolorosa delle spalle con componente
2 professionale;
sindrome del tunnel carpale a sx con parestesie diffuse e deficit di forza prensile.
Tanto determina un grado di invalidità pari allo #05# (cinque per cento)% con decorrenza dalla denuncia di malattia professionale, e che cumulato alla invalidità già in essere per gli altri infortuni, determina invalidità complessiva nella misura del #14#%
(quattordici per cento).
La consulenza è chiara, precisa, scevra da vizi logici e illogicità evidenti, e quindi può essere posta a fondamento della decisione. Il Giudice, anche in assenza di specifiche contestazioni, la condivide e la fa propria.
4) Consegue il parziale accoglimento del ricorso, così come in dispositivo, con condanna dell' al pagamento delle provvidenze di legge, in ragione del grado di CP_1 invalidità così come accertato, con gli interessi legali sulle singole somme dalla maturazione e fino al soddisfo.
5) Le spese di lite vanno compensate, in quanto il beneficio è riconosciuto comunque in misura inferiore a quella oggetto di domanda e in misura di poco superiore a quanto già accertato.
6) Le spese di Ctu, separatamente liquidate, vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n.1687/2024 R.G
Lavoro, proposto da nei confronti di ogni contraria istanza Parte_1 CP_1 deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto accerta e dichiara che Parte_1
è affetta da malattia professionale con conseguente invalidità permanente
[...] nella misura dello #05# % (cinque per cento), con decorrenza dalla denuncia di malattia professionale, e che pertanto il grado di invalidità complessivo, cumulato con quanto già valutato ed attribuito, è del #14# (quattordici per cento) %;
2) Condanna l' al pagamento delle relative provvidenze, con maggiorazione degli CP_1 accessori di legge dalla maturazione e sino all'effettivo soddisfo;
3) Compensa tra le parti le spese di lite;
4) Pone le spese di Ctu, separatamente liquidate, a carico dell' CP_1
Avellino, udienza del 12 dicembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, alla udienza del 12 dicembre 2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr.1687/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
( ) rappresentata e difesa dall'Avv.to Luca Parte_1 C.F._1
Cecere ed elett.te domiciliata in Avellino, alla via Circumvallazione n.159, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
( in Controparte_1 P.IVA_1 persona , Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe chiede il riconoscimento della malattia professionale, in relazione alla patologia denunciata, in misura superiore a quanto già riconosciuto in sede amministrativa. va dichiarato contumace (notifica via Pec del CP_1
31.01.2025).
La domanda va accolta nei limiti indicati.
2) Il Giudice ha disposto approfondimento istruttorio.
: “Sono amico di da oltre trent'anni, abbiamo un Testimone_1 Parte_1 rapporto consolidato di amicizia. lavorava in un negozio di
Parte_1 parrucchiera di nome “Venus”, mi sembra, a Lioni. Quando l'ho conosciuta, prima degli anni 90 già lavorava presso il negozio, come parrucchiera. lavorava
Parte_1 all'interno del negozio che era di proprietà del marito originariamente, e successivamente, mi sembra che sia cambiata la proprietà ma ha
Parte_1 sempre lavorato nel negozio. Io andavo spesso in negozio e era
Parte_1
1 sempre presente. Io facevo il parrucchiere ed essendo colleghi, soprattutto con il marito, abbiamo stretto amicizia. Ci davamo una mano a vicenda, abbiamo fatto diverse cose insieme, e se ero disimpegnato, davo anche una mano. faceva la parrucchiera, si Parte_1 occupava di tutto. Io ho fatto il parrucchiere fino al 2013, e successivamente, essendo in pensione, aiutavo la sig.ra alla quale davo una mano. Gli orari di lavoro erano Parte_1 piuttosto flessibili, di solito in negozio si sta 7/8 ore, a seconda delle esigenze. Parte_1 era anche sola in negozio e c'era una grande mole di lavoro. Stava lì per
[...]
l'intera giornata. So che la sig.ra aveva problemi di salute, lamentava una Parte_1 pesantezza alle gambe, per quello spesso andavo anche ad aiutarla. La sig.ra ad Parte_1 oggi non lavora più in negozio, essendosi aggravate anche le condizioni di salute. Ha chiuso il negozio perché era diventato ingestibile”.
: “Conosco perché prima lavorava nel salone di Testimone_2 Parte_1 parrucchiera, denoniminato “Venus” e sito a Lioni. Prima il salone era di mia proprietà
e poi l'ho ceduto nell'anno 2005 alla sig.ra . si Parte_1 Parte_1 occupava, come parrucchiera, un po' di tutto. Non ricordo di preciso gli orari di lavoro, di solito si iniziava alle 09:00, poi gli orari erano flessibili a seconda degli appuntamenti. La sig.ra lavorava da sola in negozio, poi nel fine settimana Parte_1 quando c'era maggiore affluenza chiamavo anche qualcun altro per farmi aiutare.
L'attività si svolgeva per la maggior parte del tempo in piedi, per tante ore. Non c'erano delle pause, soprattutto nei periodi di maggior affluenza, come i festivi o nel periodo estivo. Spesso non c'erano pause. Nell'ultimo periodo la sig.ra zoppicava, Parte_1 proprio perché stava tante ore in piedi e le sue condizioni di salute iniziavano a peggiorare tant'è che poi nell'ultimo anno ha chiuso, proprio per il problema alle gambe ed alle spalle”.
L'attività istruttoria ha permesso di individuare le fondamentali caratteristiche dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente.
3) Il Giudice ha disposto, altresì, consulenza tecnica.
In base alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, risulta pienamente attendibile,
e dalla quale non v'è motivo per discostarsi, per cui è possibile certo porla a fondamento della decisione a cui si è chiamati, la patologia da cui la ricorrente è affetta consiste in:
Insufficienza venosa cronica agli arti inferiori;
patologia extra-lavorativa: meniscopatia degenerativa mediale con borsite bilaterale in gonartrosi bilaterale;
patologie preesistenti lavorative: limitazione funzionale dolorosa delle spalle con componente
2 professionale;
sindrome del tunnel carpale a sx con parestesie diffuse e deficit di forza prensile.
Tanto determina un grado di invalidità pari allo #05# (cinque per cento)% con decorrenza dalla denuncia di malattia professionale, e che cumulato alla invalidità già in essere per gli altri infortuni, determina invalidità complessiva nella misura del #14#%
(quattordici per cento).
La consulenza è chiara, precisa, scevra da vizi logici e illogicità evidenti, e quindi può essere posta a fondamento della decisione. Il Giudice, anche in assenza di specifiche contestazioni, la condivide e la fa propria.
4) Consegue il parziale accoglimento del ricorso, così come in dispositivo, con condanna dell' al pagamento delle provvidenze di legge, in ragione del grado di CP_1 invalidità così come accertato, con gli interessi legali sulle singole somme dalla maturazione e fino al soddisfo.
5) Le spese di lite vanno compensate, in quanto il beneficio è riconosciuto comunque in misura inferiore a quella oggetto di domanda e in misura di poco superiore a quanto già accertato.
6) Le spese di Ctu, separatamente liquidate, vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n.1687/2024 R.G
Lavoro, proposto da nei confronti di ogni contraria istanza Parte_1 CP_1 deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto accerta e dichiara che Parte_1
è affetta da malattia professionale con conseguente invalidità permanente
[...] nella misura dello #05# % (cinque per cento), con decorrenza dalla denuncia di malattia professionale, e che pertanto il grado di invalidità complessivo, cumulato con quanto già valutato ed attribuito, è del #14# (quattordici per cento) %;
2) Condanna l' al pagamento delle relative provvidenze, con maggiorazione degli CP_1 accessori di legge dalla maturazione e sino all'effettivo soddisfo;
3) Compensa tra le parti le spese di lite;
4) Pone le spese di Ctu, separatamente liquidate, a carico dell' CP_1
Avellino, udienza del 12 dicembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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