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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 12/12/2025, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2195/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio DI Relatore
IN TI MA DI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2195/2025 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. IDA DI RENZO, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA Controparte_1 C.F._2
LACIOPPA, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 11.7.2025 ha agito nei confronti del coniuge Parte_1 chiedendo venisse dichiarata la separazione personale dei coniugi alle seguenti Controparte_1 condizioni:
“CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA E CASA CONIUGALE
I coniugi continueranno a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto. I locali attualmente occupati per la metà dello stabile (precisamente, metà primo piano e secondo piano) ubicato in
Montesilvano alla via Borromeo 8, di proprietà del sig. , ove dal 2010 il nucleo Parte_2 familiare ha stabilito la casa coniugale, resta assegnata alla sig. fintanto che il Parte_1 figlio, collocato prevalentemente presso di lei, non divenga autonomo ed indipendente economicamente.
AFFIDAMENTO DELLA PROLE E GESTIONE VISITE
L'affidamento del figlio minorenne resta condiviso fra i genitori, mentre il collocamento prevalente è stabilito, come si è detto, presso la genitrice a cui viene assegnata la casa coniugale.
I Genitori adotteranno di comune accordo le decisioni più importanti relative alla prole (scuola, interventi, ecc.), restando in capo a ciascuno di loro autonomamente le decisioni di ordinaria amministrazione da assumere al momento o con giustificata urgenza. Il genitore non collocatario e il figlio potranno frequentarsi ogni volta sia possibile – e nell'occasione, occupandosi anche del momento del pranzo e della cena – nei giorni di lunedi/giovedi/sabato/domenica alternandoli con la collocataria in base al turno della e recuperandoli ove non sia possibile. Pt_1
Sempre in maniera alternata e paritetica sono da trascorrersi fra genitori e figlio i periodi festivi, ad es.: per le feste di Natale, la vigilia con un genitore, il pranzo con l'altro; il veglione con un genitore, capodanno pranzo con l'altro, alternando ogni anno;
le festività pasquali in maniera paritetica e comunque in modo che un anno la prole stia con un genitore a Pasqua mentre il lunedi di pasquetta con l'altro, e viceversa l'anno successivo o, se vi è accordo e possibilità o necessità, metà giornata ciascuno di tutte le festività; sempre in maniera alternata e paritetica come precedentemente illustrato le altre festività (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, ecc.) e periodi feriali.
Il sig. potrà trascorrere con il minore una settimana ad agosto e una settimana CP_1 coincidente con le festività invernali, da comunicare rispettivamente entro il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno in via anticipata.
Mentre è con un genitore, il minore potrà sempre mantenere contatti telefonici con l'altro genitore.
pagina 2 di 4 Il figlio trascorrerà con il genitore interessato anche il giorno del compleanno e onomastico di quest'ultimo; mentre le ricorrenze più importanti che riguardano il minore verranno festeggiate, ove possibile, nel suo superiore interesse e bene, insieme (ad esempio, comunioni, compleanni, ecc..) o metà giornata con uno e metà con l'altro, ad alternanza giorno/sera.
MANTENIMENTO
Il sig. , di cui si ignorano le entrate, contribuirà al mantenimento del figlio provvedendo CP_1 al versamento su cc della genitrice della somma di euro 300,00 (trecento euro) mensili, somma da riv. annualmente secondo gli indici Istat, entro il 10 di ogni mese in via anticipata. Con questa somma, la potrà partecipare pro quota alle spese delle utenze di luce e gas di casa di cui oggi si occupa Pt_1 esclusivamente il sig. . Resteranno a carico di entrambi i genitori le spese Parte_2 straordinarie del minore, individuate e disciplinate secondo Prot. del Tribunale di Pescara – che le parti conoscono giusta copia ricevutane - nella misura del 50% ciascuno da rimborsarsi entro 10 giorni dalla richiesta e/o esibizione di documentazione da parte dell'avente diritto.
Assegno unico e sgravi per il minore in favore del genitore collocatario . Parte_1
ULTERIORI QUESTIONI.
I genitori dovranno: evitare frequentazioni nocive o luoghi non consoni per il minore, astenersi dal presentare loro terzi con cui intrattengono mere relazioni saltuarie per non destabilizzarlo;
fornire ogni cambio di residenza o contatto telefonico, rendendo comunque il figlio “raggiungibile” telefonicamente al genitore assente in quel momento. I coniugi si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e delle rispettive carte di identità valide per l'espatrio di breve periodo, per se stessi e per il figlio.”.
Il resistente si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
19.11.2025, nella quale ha aderito alla domanda di separazione personale alle condizioni indicate dalla ricorrente nel proprio atto introduttivo.
All'udienza del 20.11.2025 i procuratori delle parti chiedevano di recepire le conclusioni congiunte delle parti e, pertanto, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La separazione può essere pronunciata, essendo intervenuti fatti tali da rendere intollerabile la convivenza tra i coniugi, come affermato concordemente dai medesimi e possono essere recepite le condizioni di separazione contenute nel ricorso introduttivo, sopra riportate e accettate dal resistente, in quanto conforme all'interesse del figlio minore delle parti e non in contrasto con norme imperative.
Le spese di lite, atteso l'esito della controversia, vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, coniugati in Città Sant'Angelo (PE) il 12.9.2010 (matrimonio trascritto nei registri degli atti
[...] di matrimonio del medesimo Comune al N. 26, parte II, serie C, anno 2018) alle condizioni concordate dalle parti e riportate in motivazione;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Città Sant'Angelo di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 10 dicembre 2025
Il DI relatore Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio DI Relatore
IN TI MA DI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2195/2025 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. IDA DI RENZO, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA Controparte_1 C.F._2
LACIOPPA, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 11.7.2025 ha agito nei confronti del coniuge Parte_1 chiedendo venisse dichiarata la separazione personale dei coniugi alle seguenti Controparte_1 condizioni:
“CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA E CASA CONIUGALE
I coniugi continueranno a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto. I locali attualmente occupati per la metà dello stabile (precisamente, metà primo piano e secondo piano) ubicato in
Montesilvano alla via Borromeo 8, di proprietà del sig. , ove dal 2010 il nucleo Parte_2 familiare ha stabilito la casa coniugale, resta assegnata alla sig. fintanto che il Parte_1 figlio, collocato prevalentemente presso di lei, non divenga autonomo ed indipendente economicamente.
AFFIDAMENTO DELLA PROLE E GESTIONE VISITE
L'affidamento del figlio minorenne resta condiviso fra i genitori, mentre il collocamento prevalente è stabilito, come si è detto, presso la genitrice a cui viene assegnata la casa coniugale.
I Genitori adotteranno di comune accordo le decisioni più importanti relative alla prole (scuola, interventi, ecc.), restando in capo a ciascuno di loro autonomamente le decisioni di ordinaria amministrazione da assumere al momento o con giustificata urgenza. Il genitore non collocatario e il figlio potranno frequentarsi ogni volta sia possibile – e nell'occasione, occupandosi anche del momento del pranzo e della cena – nei giorni di lunedi/giovedi/sabato/domenica alternandoli con la collocataria in base al turno della e recuperandoli ove non sia possibile. Pt_1
Sempre in maniera alternata e paritetica sono da trascorrersi fra genitori e figlio i periodi festivi, ad es.: per le feste di Natale, la vigilia con un genitore, il pranzo con l'altro; il veglione con un genitore, capodanno pranzo con l'altro, alternando ogni anno;
le festività pasquali in maniera paritetica e comunque in modo che un anno la prole stia con un genitore a Pasqua mentre il lunedi di pasquetta con l'altro, e viceversa l'anno successivo o, se vi è accordo e possibilità o necessità, metà giornata ciascuno di tutte le festività; sempre in maniera alternata e paritetica come precedentemente illustrato le altre festività (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, ecc.) e periodi feriali.
Il sig. potrà trascorrere con il minore una settimana ad agosto e una settimana CP_1 coincidente con le festività invernali, da comunicare rispettivamente entro il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno in via anticipata.
Mentre è con un genitore, il minore potrà sempre mantenere contatti telefonici con l'altro genitore.
pagina 2 di 4 Il figlio trascorrerà con il genitore interessato anche il giorno del compleanno e onomastico di quest'ultimo; mentre le ricorrenze più importanti che riguardano il minore verranno festeggiate, ove possibile, nel suo superiore interesse e bene, insieme (ad esempio, comunioni, compleanni, ecc..) o metà giornata con uno e metà con l'altro, ad alternanza giorno/sera.
MANTENIMENTO
Il sig. , di cui si ignorano le entrate, contribuirà al mantenimento del figlio provvedendo CP_1 al versamento su cc della genitrice della somma di euro 300,00 (trecento euro) mensili, somma da riv. annualmente secondo gli indici Istat, entro il 10 di ogni mese in via anticipata. Con questa somma, la potrà partecipare pro quota alle spese delle utenze di luce e gas di casa di cui oggi si occupa Pt_1 esclusivamente il sig. . Resteranno a carico di entrambi i genitori le spese Parte_2 straordinarie del minore, individuate e disciplinate secondo Prot. del Tribunale di Pescara – che le parti conoscono giusta copia ricevutane - nella misura del 50% ciascuno da rimborsarsi entro 10 giorni dalla richiesta e/o esibizione di documentazione da parte dell'avente diritto.
Assegno unico e sgravi per il minore in favore del genitore collocatario . Parte_1
ULTERIORI QUESTIONI.
I genitori dovranno: evitare frequentazioni nocive o luoghi non consoni per il minore, astenersi dal presentare loro terzi con cui intrattengono mere relazioni saltuarie per non destabilizzarlo;
fornire ogni cambio di residenza o contatto telefonico, rendendo comunque il figlio “raggiungibile” telefonicamente al genitore assente in quel momento. I coniugi si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e delle rispettive carte di identità valide per l'espatrio di breve periodo, per se stessi e per il figlio.”.
Il resistente si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
19.11.2025, nella quale ha aderito alla domanda di separazione personale alle condizioni indicate dalla ricorrente nel proprio atto introduttivo.
All'udienza del 20.11.2025 i procuratori delle parti chiedevano di recepire le conclusioni congiunte delle parti e, pertanto, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La separazione può essere pronunciata, essendo intervenuti fatti tali da rendere intollerabile la convivenza tra i coniugi, come affermato concordemente dai medesimi e possono essere recepite le condizioni di separazione contenute nel ricorso introduttivo, sopra riportate e accettate dal resistente, in quanto conforme all'interesse del figlio minore delle parti e non in contrasto con norme imperative.
Le spese di lite, atteso l'esito della controversia, vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, coniugati in Città Sant'Angelo (PE) il 12.9.2010 (matrimonio trascritto nei registri degli atti
[...] di matrimonio del medesimo Comune al N. 26, parte II, serie C, anno 2018) alle condizioni concordate dalle parti e riportate in motivazione;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Città Sant'Angelo di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 10 dicembre 2025
Il DI relatore Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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