Articolo 6 della Legge 5 febbraio 1992, n. 177
Articolo 5Articolo 7
Versione
15 marzo 1992
Art. 6. 1. L'acquisto delle aree ha valore di sanatoria agli effetti urbanistici e fa venire meno le pretese dello Stato per canoni pregressi ed in genere per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree. Dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 2 sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree, comunque motivati.
Entrata in vigore il 15 marzo 1992
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