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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 30/07/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2101/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 2101/2025 promosso da: nata a [...] il [...] e nato a [...]_2
Fano (PU) il 21.06.1973, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ANDREA CARMENATI;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI:” 1) Affidare la figlia minore in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La minore avrà residenza abituale presso l'abitazione della
Sig.ra in Genga (An) alla Frazione Osteria di Colleponi n. 37/B, con Controparte_1 collocamento prevalente presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
2) Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative alla figlia.
3) Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione quando l'avranno con sé.
pagina 1 di 7 4) Per quanto concerne i tempi e le modalità della permanenza della minore con il padre, nell'ottica di favorire un sereno sviluppo della personalità della figlia, al fine di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi presenti e futuri della minore, disporre che il padre abbia la facoltà di vedere la figlia a week-end alternati dal venerdì alle ore 17:00 alla domenica sera alle ore 21:00 nel rispetto del principio dell'alternanza; sarà onere del padre prendere la figlia da casa della madre e riportarla nel medesimo luogo, come potrà la minore recarsi autonomamente nelle rispettive abitazioni dei genitori.
Nei giorni infrasettimanali il padre potrà prendere la figlia almeno un giorno a settimana dal termine dell'orario scolastico e fino alle ore 21:00; anche in questo caso sarà onere del padre concordarlo con
24 ore di anticipo con la madre, prendere la figlia a scuola e riportarla nel medesimo luogo. In ogni Pers caso, vista l'età della minore, avrà la facoltà di intrattenersi con il padre anche ulteriori giorni della settimana, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici. Pers I genitori concordano che se gli stessi si assenteranno per trasferte di lavoro o turni lavorativi, trascorrerà l'intero periodo con l'altro genitore senza necessità di recuperi. Pers I genitori concordano che avranno la facoltà di tenere durante le festività e le vacanze estive in alternanza tra loro, così come segue:
a) durante le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 dicembre al 30 dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio,
b) durante le festività pasquali, almeno tre giorni, ad anni alterni comprendenti la domenica di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo,
c) durante le vacanze estive, 14 giorni consecutivi (ovvero frazionabili in due periodi), compatibilmente con il periodo di ferie di entrambi i genitori e da concordare entro il mese di giugno,
d) eventuali vacanze invernali (settimana bianca), ad anni alterni ciascun genitore potrà trascorrere Pers con la minore una settimana in una località sciistica, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore,
e) nei giorni delle altre festività religiose e/o nazionali, si eseguirà il criterio dell'alternanza annuale, salvo diversi accordi da pattuire almeno 30 giorni prima della festività stessa e nel rispetto Pers dell'esigenza e volontà della minore Pers f) nel giorno del compleanno di ciascun genitore potrà consegnare il regalo, nonché festeggiare con la figlia, unitamente alle famiglie di origine (nonni, zii, cugini e parenti tutti), agli amici materni e paterni,
pagina 2 di 7 g) nel giorno della festa del papà/compleanno del Sig. dovrà essergli garantito di Controparte_2
Pers trascorrere del tempo con la figlia compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore,
h) nel giorno della festa della mamma/compleanno della Sig.ra dovrà esserle Controparte_1
Pers garantito il diritto di trascorrere del tempo con la figlia compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore.
Disporre che l'alternanza di cui sopra inizierà con la madre che trascorrerà le festività natalizie con la Pers minore
5) I genitori concordano che sarà posto a carico del Sig. a titolo di concorso al Controparte_2
Pers mantenimento della figlia minorenne un assegno mensile dell'importo di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, purché l'indice sia positivo, da versarsi in via anticipata il giorno 25 di ogni mese, con decorrenza dal mese di giugno 2025, sul conto corrente intestato alla Sig.ra già noto al Sig. Controparte_1 Controparte_2
6) I genitori concordano che le spese straordinarie, da affrontare nell'interesse della figlia, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno nel rispetto di quanto stabilito in materia dal protocollo del Tribunale di Ancona adottato il 10 luglio 2024. In ogni caso, i genitori, concordano espressamente e sin da ora, che comunque rientrano nelle spese straordinarie anche quelle relative al pagamento di rette o corrispettivi per attività sportive e ludiche concordate tra i genitori, nonché l'acquisto del vestiario, previo accordo anche sulla spesa da sostenere.
In conformità a quanto previsto dal vigente Protocollo adottato il 10 luglio 2024 per l'intero distretto della Corte d'Appello di Ancona, le parti prendono atto e dichiarano che sono da intendersi come straordinarie le spese di seguito elencate:
a) spese mediche rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori:
-visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
- visite, anche specialistiche (comprese le cure dentistiche, ortodontiche, con eventuale acquisto di apparecchi, oculistiche ed ortopediche), e spese sanitarie risultanti indifferibili od urgenti;
- interventi chirurgici indifferibili od urgenti presso strutture pubbliche o convenzionate;
- farmaci o parafarmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista e presidi/ausili medico- sanitari obbligatori, nonché per VI od altre malattie similari (ad esempio, mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti, ecc.);
- farmaci indispensabili per patologie con necessità di cura immediata;
- acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti dallo specialista;
pagina 3 di 7 - supporti ortopedici, come prescritti dagli specialisti;
- cicli di psicoterapia, logopedia ed altre terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
- ticket sanitari;
b) spese mediche rimborsabili con il preventivo accordo tra i genitori:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, nonché cure termali e fisioterapiche, che non siano stati prescritti dal medico o non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
- interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
- cure dentistiche, ortodontiche (compreso l'acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il Servizio Sanitario Nazionale, se non indifferibili ed urgenti;
- acquisto di presidi ortopedici non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
- cicli di psicoterapia e logopedia ed altre terapie a sostegno dei figli non prescritti dal medico curante o dal pediatra;
c) spese scolastiche rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori:
- retta di asilo nido, se già frequentato prima della disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute che siano previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado;
- tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati in epoca antecedente alla disgregazione del nucleo familiare;
- libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa la dotazione richiesta per lo svolgimento delle attività sportive, tecniche ed informatiche;
- libri di testo universitari e materiale tecnico ed informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università;
- alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo familiare;
- gite scolastiche ed uscite didattiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico casa/scuola;
d) spese scolastiche rimborsabili con il preventivo accordo tra i genitori:
- retta di asilo nido, se non già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso l'acquisto di strumenti e materiale), se non frequentati prima della disgregazione del nucleo familiare;
pagina 4 di 7 - alloggio universitario, se non già fruito in epoca antecedente alla disgregazione del nucleo familiare;
- master e corsi di specializzazione, anche all'estero;
- gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, nonché viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;
- corsi di recupero e lezioni private;
- pre-scuola e doposcuola, qualora l'esigenza sorga in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
- preparazione di concorsi ed esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
- corsi di lingua straniera ed informatica e spese per le relative certificazioni;
e) spese extrascolastiche, per attività ludico-ricreative e personali rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori:
- attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente prima della disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione ed assicurazione, nonché per abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo tra le parti;
- frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
- baby sitter, laddove già esistente nell'organizzazione familiare;
f) spese extrascolastiche per attività ludico-ricreative e personali rimborsabili con il preventivo accordo tra i genitori:
- attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare
(compresi i costi di iscrizione ed assicurazione, nonché per abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer ed altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata tra i genitori;
- vacanze trascorse in assenza dei genitori;
- conseguimenti della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi);
- acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto;
- organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (ad esempio, in conseguenza di sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc.);
- attività sociali (a titolo esemplificativo, per concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e balneazione estiva); pagina 5 di 7 - baby sitter, se non già presente nell'organizzazione domestica prima della disgregazione del nucleo familiare;
- frequenza di centri estivi.
In ogni caso, le parti si impegnano ad effettuare un confronto sulle spese straordinarie da sostenere, soprattutto in previsione dei periodi economicamente più gravosi, ed a richiedere o rendicontare, l'una nei riguardi dell'altra, il rimborso del relativo 50% con modalità tali da evitare l'accumulo di somme ingenti, nonché a seguire le linee guida dettate in proposito dal Protocollo sopra indicato.
In relazione alle spese straordinarie, statuire che il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, messaggio whatsapp, email, pec...), potrà manifestare un suo motivato dissenso, sempre per iscritto, entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in caso di mancata risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Nel caso di consenso espresso o di consenso conseguente al silenzio, il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le spese, e che ne ha esibito e consegnato all'altro idonea documentazione, è dovuto dall'altro genitore entro il mese successivo a partire dalla richiesta.
7) I genitori dichiarano che la situazione economico-reddituale descritta in atti li vede entrambi Pers beneficiari di redditi adeguati al mantenimento della figlia alle condizioni indicate nel presente atto.
8) I genitori concordano che dovranno dare reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta Pers di identità valida anche per l'espatrio per la figlia I medesimi documenti saranno tenuti dalla
Sig.ra che li consegnerà al Sig. nel caso in cui occorressero a Controparte_1 Controparte_2 semplice richiesta.”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente il 19.05.2025, e hanno Controparte_1 Controparte_2 chiesto al Tribunale di disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento della figlia
[...]
nato fuori dal matrimonio il 12.07.2012. Per_2
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole.
Nel frattempo, la sig.ra assistita da un diverso difensore, ha depositato un'istanza volta a CP_1 dirimere una controversia concernente il viaggio studio della minore previsto per il mese di luglio. Con decreto del 6.06.2025, il Giudice relatore ha fissato udienza per la comparizione personale dei genitori.
All'udienza del 18.06.2025 è comparsa unicamente la sig.ra la quale ha dichiarato che il CP_1 sig. successivamente alla notifica dell'istanza e del decreto di fissazione dell'udienza, aveva CP_2
pagina 6 di 7 sottoscritto il modulo necessario per il viaggio studio e il Giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere.
L'udienza di trattazione del merito del ricorso è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi morali e materiali della minore.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Nulla sulle spese di lite, in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23.07.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 2101/2025 promosso da: nata a [...] il [...] e nato a [...]_2
Fano (PU) il 21.06.1973, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ANDREA CARMENATI;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI:” 1) Affidare la figlia minore in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La minore avrà residenza abituale presso l'abitazione della
Sig.ra in Genga (An) alla Frazione Osteria di Colleponi n. 37/B, con Controparte_1 collocamento prevalente presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
2) Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative alla figlia.
3) Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione quando l'avranno con sé.
pagina 1 di 7 4) Per quanto concerne i tempi e le modalità della permanenza della minore con il padre, nell'ottica di favorire un sereno sviluppo della personalità della figlia, al fine di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi presenti e futuri della minore, disporre che il padre abbia la facoltà di vedere la figlia a week-end alternati dal venerdì alle ore 17:00 alla domenica sera alle ore 21:00 nel rispetto del principio dell'alternanza; sarà onere del padre prendere la figlia da casa della madre e riportarla nel medesimo luogo, come potrà la minore recarsi autonomamente nelle rispettive abitazioni dei genitori.
Nei giorni infrasettimanali il padre potrà prendere la figlia almeno un giorno a settimana dal termine dell'orario scolastico e fino alle ore 21:00; anche in questo caso sarà onere del padre concordarlo con
24 ore di anticipo con la madre, prendere la figlia a scuola e riportarla nel medesimo luogo. In ogni Pers caso, vista l'età della minore, avrà la facoltà di intrattenersi con il padre anche ulteriori giorni della settimana, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici. Pers I genitori concordano che se gli stessi si assenteranno per trasferte di lavoro o turni lavorativi, trascorrerà l'intero periodo con l'altro genitore senza necessità di recuperi. Pers I genitori concordano che avranno la facoltà di tenere durante le festività e le vacanze estive in alternanza tra loro, così come segue:
a) durante le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 dicembre al 30 dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio,
b) durante le festività pasquali, almeno tre giorni, ad anni alterni comprendenti la domenica di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo,
c) durante le vacanze estive, 14 giorni consecutivi (ovvero frazionabili in due periodi), compatibilmente con il periodo di ferie di entrambi i genitori e da concordare entro il mese di giugno,
d) eventuali vacanze invernali (settimana bianca), ad anni alterni ciascun genitore potrà trascorrere Pers con la minore una settimana in una località sciistica, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore,
e) nei giorni delle altre festività religiose e/o nazionali, si eseguirà il criterio dell'alternanza annuale, salvo diversi accordi da pattuire almeno 30 giorni prima della festività stessa e nel rispetto Pers dell'esigenza e volontà della minore Pers f) nel giorno del compleanno di ciascun genitore potrà consegnare il regalo, nonché festeggiare con la figlia, unitamente alle famiglie di origine (nonni, zii, cugini e parenti tutti), agli amici materni e paterni,
pagina 2 di 7 g) nel giorno della festa del papà/compleanno del Sig. dovrà essergli garantito di Controparte_2
Pers trascorrere del tempo con la figlia compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore,
h) nel giorno della festa della mamma/compleanno della Sig.ra dovrà esserle Controparte_1
Pers garantito il diritto di trascorrere del tempo con la figlia compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore.
Disporre che l'alternanza di cui sopra inizierà con la madre che trascorrerà le festività natalizie con la Pers minore
5) I genitori concordano che sarà posto a carico del Sig. a titolo di concorso al Controparte_2
Pers mantenimento della figlia minorenne un assegno mensile dell'importo di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, purché l'indice sia positivo, da versarsi in via anticipata il giorno 25 di ogni mese, con decorrenza dal mese di giugno 2025, sul conto corrente intestato alla Sig.ra già noto al Sig. Controparte_1 Controparte_2
6) I genitori concordano che le spese straordinarie, da affrontare nell'interesse della figlia, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno nel rispetto di quanto stabilito in materia dal protocollo del Tribunale di Ancona adottato il 10 luglio 2024. In ogni caso, i genitori, concordano espressamente e sin da ora, che comunque rientrano nelle spese straordinarie anche quelle relative al pagamento di rette o corrispettivi per attività sportive e ludiche concordate tra i genitori, nonché l'acquisto del vestiario, previo accordo anche sulla spesa da sostenere.
In conformità a quanto previsto dal vigente Protocollo adottato il 10 luglio 2024 per l'intero distretto della Corte d'Appello di Ancona, le parti prendono atto e dichiarano che sono da intendersi come straordinarie le spese di seguito elencate:
a) spese mediche rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori:
-visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
- visite, anche specialistiche (comprese le cure dentistiche, ortodontiche, con eventuale acquisto di apparecchi, oculistiche ed ortopediche), e spese sanitarie risultanti indifferibili od urgenti;
- interventi chirurgici indifferibili od urgenti presso strutture pubbliche o convenzionate;
- farmaci o parafarmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista e presidi/ausili medico- sanitari obbligatori, nonché per VI od altre malattie similari (ad esempio, mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti, ecc.);
- farmaci indispensabili per patologie con necessità di cura immediata;
- acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti dallo specialista;
pagina 3 di 7 - supporti ortopedici, come prescritti dagli specialisti;
- cicli di psicoterapia, logopedia ed altre terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
- ticket sanitari;
b) spese mediche rimborsabili con il preventivo accordo tra i genitori:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, nonché cure termali e fisioterapiche, che non siano stati prescritti dal medico o non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
- interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
- cure dentistiche, ortodontiche (compreso l'acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il Servizio Sanitario Nazionale, se non indifferibili ed urgenti;
- acquisto di presidi ortopedici non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
- cicli di psicoterapia e logopedia ed altre terapie a sostegno dei figli non prescritti dal medico curante o dal pediatra;
c) spese scolastiche rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori:
- retta di asilo nido, se già frequentato prima della disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute che siano previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado;
- tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati in epoca antecedente alla disgregazione del nucleo familiare;
- libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa la dotazione richiesta per lo svolgimento delle attività sportive, tecniche ed informatiche;
- libri di testo universitari e materiale tecnico ed informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università;
- alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo familiare;
- gite scolastiche ed uscite didattiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico casa/scuola;
d) spese scolastiche rimborsabili con il preventivo accordo tra i genitori:
- retta di asilo nido, se non già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso l'acquisto di strumenti e materiale), se non frequentati prima della disgregazione del nucleo familiare;
pagina 4 di 7 - alloggio universitario, se non già fruito in epoca antecedente alla disgregazione del nucleo familiare;
- master e corsi di specializzazione, anche all'estero;
- gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, nonché viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;
- corsi di recupero e lezioni private;
- pre-scuola e doposcuola, qualora l'esigenza sorga in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
- preparazione di concorsi ed esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
- corsi di lingua straniera ed informatica e spese per le relative certificazioni;
e) spese extrascolastiche, per attività ludico-ricreative e personali rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori:
- attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente prima della disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione ed assicurazione, nonché per abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo tra le parti;
- frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
- baby sitter, laddove già esistente nell'organizzazione familiare;
f) spese extrascolastiche per attività ludico-ricreative e personali rimborsabili con il preventivo accordo tra i genitori:
- attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare
(compresi i costi di iscrizione ed assicurazione, nonché per abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer ed altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata tra i genitori;
- vacanze trascorse in assenza dei genitori;
- conseguimenti della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi);
- acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto;
- organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (ad esempio, in conseguenza di sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc.);
- attività sociali (a titolo esemplificativo, per concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e balneazione estiva); pagina 5 di 7 - baby sitter, se non già presente nell'organizzazione domestica prima della disgregazione del nucleo familiare;
- frequenza di centri estivi.
In ogni caso, le parti si impegnano ad effettuare un confronto sulle spese straordinarie da sostenere, soprattutto in previsione dei periodi economicamente più gravosi, ed a richiedere o rendicontare, l'una nei riguardi dell'altra, il rimborso del relativo 50% con modalità tali da evitare l'accumulo di somme ingenti, nonché a seguire le linee guida dettate in proposito dal Protocollo sopra indicato.
In relazione alle spese straordinarie, statuire che il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, messaggio whatsapp, email, pec...), potrà manifestare un suo motivato dissenso, sempre per iscritto, entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in caso di mancata risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Nel caso di consenso espresso o di consenso conseguente al silenzio, il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le spese, e che ne ha esibito e consegnato all'altro idonea documentazione, è dovuto dall'altro genitore entro il mese successivo a partire dalla richiesta.
7) I genitori dichiarano che la situazione economico-reddituale descritta in atti li vede entrambi Pers beneficiari di redditi adeguati al mantenimento della figlia alle condizioni indicate nel presente atto.
8) I genitori concordano che dovranno dare reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta Pers di identità valida anche per l'espatrio per la figlia I medesimi documenti saranno tenuti dalla
Sig.ra che li consegnerà al Sig. nel caso in cui occorressero a Controparte_1 Controparte_2 semplice richiesta.”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente il 19.05.2025, e hanno Controparte_1 Controparte_2 chiesto al Tribunale di disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento della figlia
[...]
nato fuori dal matrimonio il 12.07.2012. Per_2
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole.
Nel frattempo, la sig.ra assistita da un diverso difensore, ha depositato un'istanza volta a CP_1 dirimere una controversia concernente il viaggio studio della minore previsto per il mese di luglio. Con decreto del 6.06.2025, il Giudice relatore ha fissato udienza per la comparizione personale dei genitori.
All'udienza del 18.06.2025 è comparsa unicamente la sig.ra la quale ha dichiarato che il CP_1 sig. successivamente alla notifica dell'istanza e del decreto di fissazione dell'udienza, aveva CP_2
pagina 6 di 7 sottoscritto il modulo necessario per il viaggio studio e il Giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere.
L'udienza di trattazione del merito del ricorso è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi morali e materiali della minore.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Nulla sulle spese di lite, in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23.07.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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