Articolo 2159 del Codice civile
Articolo 2158Articolo 2121
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19 aprile 1942
Art. 2159.

(Scioglimento del contratto).

Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento, ciascuna delle parti puo' chiedere lo scioglimento del contratto quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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