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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/03/2025, n. 4159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4159 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 24506 dell'anno 2023 vertente tra
(c.f. – p.iva in persona Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma al Viale XXI Aprile n. 26, presso lo studio dell'avv. Francesco
Malatesta che la rappresenta e difende in forza di procura in atti attrice
e
(c.f. in persona del legale TE P.IVA_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma al
Viale Europa n. 190, rappresentata e difesa dall'avv. Dominella
Agostino in forza di procura generale alle liti convenuta
oggetto: risarcimento danni
CONCLUSIONI per parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, TE per il pagamento a soggetto diverso dal legittimo beneficiario dell'assegno di cui alla premessa del presente atto e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore dell'istante della somma complessiva di € 8.750,00, ovvero di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- con vittoria delle spese di lite del presente giudizio, tenuto conto della Controparte_2
ai sensi dell'art. 4 comma 1bis DM 55/2014 così come
[...] modificato dal DM n. 37/2018, OLTRE rimborso spese generali, CPA e
IVA, da liquidarsi separatamente al sottoscritto procuratore antistatario”.
per parte convenuta
“- Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
…
- in via principale, nel merito, rigettare, integralmente le domande avverse, formulate nei confronti della siccome TE infondate in fatto e diritto.
- in via subordinata, nell'ipotesi in cui si rilevi l'illegittimità della negoziazione del titolo in questione, riconoscere ex art. 1227,
c.c., ogni responsabilità in capo all'attrice o, in ulteriore subordine, la responsabilità comunque concorrente della parte attrice per l'adozione incauta della spedizione per posta ordinaria del titolo;
- Vittoria di spese e onorari di causa”.
FATTO E DIRITTO
ha citato in giudizio innanzi al Tribunale di Roma Parte_1 per chiedere la condanna di quest'ultima al TE pagamento della somma di euro 8.750,00 oltre interessi e rivalutazione per aver negoziato un assegno di traenza a favore di un soggetto diverso dai legittimi beneficiari.
A fondamento della domanda, la società attrice ha esposto che:
- in data 27 settembre 2017 per il tramite di Parte_1
presso la quale aveva aperto il conto corrente Controparte_3 bancario n. 3401176, aveva emesso l'assegno di traenza non trasferibile n. 7050079130-03 di importo pari ad € 8.750,00 a favore dei beneficiari sigg.ri e Controparte_4 Controparte_5 - il suddetto titolo, spedito a mezzo raccomandata da al CP_3 domicilio eletto dai legittimi prenditori, era stato regolarmente consegnato dal servizio postale all'Avv. , il quale, a CP_6 sua volta, lo aveva consegnato al sig. Controparte_4
- in data 18 ottobre 2017, quest'ultimo si era recato presso il
Banco di Napoli, agenzia di Frattamaggiore, per versare il suddetto assegno, ma l'operatore di sportello gli aveva comunicato che il titolo risultava già versato su altro conto corrente;
- in data 21 ottobre 2017 il sig. aveva presentato querela CP_4 presso la Stazione dei Carabinieri di Frattamaggiore;
- successivamente, ottenuta la copia dell'assegno incassato fraudolentemente, la società attrice aveva accertato che il titolo in questione era stato incassato in data 6 ottobre 2017 presso uno sportello di da tale sig.ra TE Persona_1 previa contraffazione del titolo nel nome del beneficiario;
- di conseguenza la era stata costretta a pagare Parte_1 nuovamente la somma di euro 8.750,00 a mezzo bonifico bancario in favore del legittimo beneficiario.
Tutto ciò premesso in fatto, ha dedotto in punto Parte_1 di diritto che il pagamento dell'assegno a soggetto diverso dal legittimo prenditore generava una responsabilità contrattuale disciplinata dall'art. 43 della Legge Assegni;
che la banca negoziatrice, quale soggetto dotato di specifica professionalità, aveva l'onere di dimostrare la diligenza mantenuta in occasione della negoziazione del titolo;
che la scarsa qualità della copia dell'assegno contraffatto, ottenuta stragiudizialmente dalla
Compagnia di assicurazioni, non permetteva di approfondire la valutazione in ordine alla visibilità ictu oculi della contraffazione del titolo, che, oltretutto, era dotato di un codice di sicurezza bidimensionale generato dalla banca trattaria/emittente
(Codice Data Matrix), la cui alterazione era idonea a segnalare un possibile tentativo di frode;
che sul retro del titolo, non risultava essere stato appuntato, come di consuetudine, il numero del documento di identità del portatore dell'assegno, dal che si poteva desumere che la banca negoziatrice non aveva correttamente identificato il sedicente beneficiario;
che la società convenuta era quindi tenuta a risarcire il danno sofferto dalla compagnia di assicurazioni costretta a pagare due volte l'importo liquidato tramite l'assegno di traenza illegittimamente negoziato.
inizialmente dichiarata contumace con il TE decreto ex art. 171 bis c.p.c. emesso in data 3 luglio 2023, si è costituita tardivamente con memoria depositata in data 7 luglio 2023.
La convenuta ha contestato la domanda proposta da Parte_1 deducendo che:
- la parte attrice non aveva provato la sussistenza dei rapporti di assicurazione e, dunque, l'emissione stessa dei titoli nei confronti dei soggetti indicati come legittimi beneficiari;
- alla data dell'emissione e negoziazione dell'assegno non erano ancora vigenti le disposizioni circa la verifica del codice “Data
Matrix” entrate in vigore nel maggio del 2018;
- dal momento che la stessa attrice aveva affermato che il titolo per cui è causa era stato consegnato al preteso beneficiario, doveva desumersi che il titolo incassato illegittimamente (secondo la non poteva che essere un assegno clonato, ovvero Parte_1 un duplicato;
- di conseguenza ogni responsabilità era da ricondurre alla che non aveva adottato gli accorgimenti idonei a Parte_1 escludere rischi di clonazione;
- l'assegno n. 7050079130-03 di € 8.750,00 munito della clausola di non trasferibilità, era stato presentato all'incasso da
[...] presso l'Ufficio Postale di Napoli 62 in data 05/10/2017 _1 ed era stato versato sul conto corrente postale n° 001039090921 intestato alla stessa ed aperto il 20/09/2017 ovvero Persona_1 in epoca antecedente alla negoziazione avvenuta con persona che era già cliente della convenuta;
- aveva eseguito correttamente e TE legittimamente, in conformità al dovere di diligenza gravante sul bonus argentarius, la negoziazione del titolo in esame, posto che il pagamento era avvenuto nei confronti del soggetto indicato, quale intestatario nello stesso, come poteva rilevarsi dalla copia dell'assegno e dalla relativa documentazione identificativa della presentatrice;
- il titolo oggetto della controversia, emesso da Banca Unicredit, su disposizione di era stato regolato con procedura Parte_1 check truncation senza inviarne la materialità in stanza, ma trasmettendone i dati con mezzi informatici e, trascorso il termine previsto dagli accordi interbancari per l'eventuale invio di messaggi di impagato ed in assenza degli stessi, l'importo portato dal titolo era stato reso disponibile sul rapporto di versamento;
- nessun addebito di colpa poteva quindi essere mosso a
[...] che, al contrario, aveva posto in essere ogni TE possibile azione di controllo, verificando la genuinità del documento identificativo e l'integrità del titolo che, ictu oculi, non induceva in alcun minimo dubbio circa la sua genuinità;
- la regola di comportamento suggerita dall' di identificare CP_7
i presentatori dei titoli sulla base di due documenti di riconoscimento non costituiva norma di legge, né di regolamento, bensì una mera raccomandazione, contraddetta dalla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto, la quale aveva ritenuto corretta l'identificazione mediante un solo documento di riconoscimento, quale la patente di guida o la carta di identità;
- in mancanza di specifica allegazione, era lecito supporre che il titolo fosse stato inviato a mezzo posta ordinaria non tracciabile in violazione dell'art. 83 del vigente DPR 29 marzo 1973 n° 156, sicché il comportamento dell'attrice doveva essere valutato ex art. 1227 c.c. ai fini dell'accertamento del fatto colposo del creditore danneggiato.
La convenuta ha quindi chiesto: in via principale di rigettare la domanda formulata dall'attrice; in via subordinata, nell'ipotesi in cui si rilevasse l'illegittimità della negoziazione dei titoli in questione, di riconoscere ex art. 1227 c.c., ogni responsabilità in capo a in ulteriore subordine, di accertare la Parte_1 responsabilità comunque concorrente della parte attrice per l'adozione incauta della spedizione per posta ordinaria del titolo. La causa è stata istruita in via documentale con diniego della richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c. avanzata da parte attrice ed è stata quindi rinviata per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
All'udienza del 3 dicembre 2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
************
La domanda attorea è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito precisati.
In adesione al prevalente orientamento giurisprudenziale tracciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, si ritiene che, in capo alla banca negoziatrice di un assegno bancario, sia astrattamente configurabile una responsabilità di tipo contrattuale
(Cass. S.U. 26.06.2007 n. 14712 e, più di recente, Cass. S.U.
21.5.2018 n. 12477). Più precisamente, si tratta di una responsabilità da “contatto sociale”, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso (cfr. ancora Cass. S.U. 26.06.2007 n. 14712). Ne consegue che, una volta contestato l'inesatto adempimento dell'obbligazione di pagamento, ai sensi dell'art. 1218 c.c., spetta alla banca negoziatrice provare di aver correttamente operato, ovvero provare la sussistenza di una impossibilità della prestazione non imputabile alla luce del canone di diligenza del banchiere professionale a norma dell'art. 1176 II comma c.c.
Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che la banca cui sia presentato per l'incasso un assegno bancario, ha il dovere di pagarlo se l'eventuale irregolarità (falsificazione o alterazione) dei requisiti esteriori non sia rilevabile con la normale diligenza inerente all'attività bancaria che coincide con la diligenza media, non essendo tenuta a predisporre un'attrezzatura qualificata con strumenti meccanici o chimici al fine di un controllo dell'autenticità delle sottoscrizioni o di altre contraffazioni dei titoli presentati per la riscossione (cfr. Cass. 19.05.2000 n. 6524).
E, del resto, gli impiegati di banca preposti al pagamento degli assegni non sono tenuti a dotarsi di una solida competenza in materia grafologica, potendo farsi carico agli stessi soltanto di non aver rilevato sul titolo pagato difformità morfologiche o strutturali della scrittura oppure cancellature visibilmente apparenti o accertabili con media capacità e normale buon senso (Cass. 7.07.1982,
n. 4043; Cass. 23.12.1993, n. 12761). Pertanto, nel caso di pagamento, da parte di una banca, di un assegno trafugato ed alterato, non basta ad integrare la colpa la mera rilevabilità dell'alterazione, occorrendo che la stessa sia visibile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio (così Cass. 15.07.2005
n. 15066).
Tali principi devono ritenersi applicabili anche in tema di assegno non trasferibile, dovendosi escludere la configurabilità di un'ipotesi di responsabilità oggettiva. Ed invero l'art. 43, secondo comma, del r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736 - secondo il quale colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento - non costituisce deroga ai principi generali in ordine all'identificazione del presentatore dei titoli a legittimazione nominale, atteso che l'espressione "persona diversa dal prenditore" va intesa con riferimento alla legittimazione cartolare cioè alla persona che non è legittimata come prenditore, e non introduce una deroga ai principi generali in tema di identificazione del presentatore dei titoli a legittimazione nominale (cfr. tra le tante
Cass. 11.10.1997 n. 9888, Cass. 19.03.1996 n. 2320, Cass. 3.04.1992
n. 4087 e da ultimo Cass. 21.06.2016 n. 12806). Pertanto, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1176, secondo comma,
e 1992, secondo comma, cod. civ., in virtù delle quali il pagamento eseguito in favore di un soggetto diverso dal beneficiario dell'assegno, ma apparentemente legittimato in base alle indicazioni risultanti dal titolo, non comporta automaticamente l'affermazione della responsabilità della banca, a tal fine occorrendo invece una valutazione in concreto del comportamento della stessa, da condursi secondo il parametro della diligenza professionale, con la conseguenza che deve considerarsi liberatorio il pagamento eseguito a chi sia apparso legittimo prenditore a seguito di diligente identificazione.
Quindi, in sintesi, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del r.d. n.
1736 del 1933, la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. (così Cass.
S.U. 21.5.2018 n. 12.477).
Più di recente la Corte di Cassazione si è occupata anche della questione della responsabilità ascrivibile al soggetto che ha emesso l'assegno per le modalità di spedizione dello stesso. Le Sezioni
Unite, componendo il contrasto giurisprudenziale insorto sul punto, hanno affermato il seguente principio di diritto: “la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola
d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo
e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale,
l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore” (Cass. S.U. 26.5.2020 n. 9769).
Ora, venendo al caso in esame, anzitutto va disattesa l'eccezione
(comunque rilevabile d'ufficio) di parte convenuta secondo cui non avrebbe provato che l'assegno di traenza per cui Parte_1 è causa era stato emesso in favore dei soggetti indicati come legittimi beneficiari.
L'eccezione è palesemente smentita dalla documentazione prodotta da parte attrice, la quale ha allegato agli atti del giudizio copia della comunicazione a mezzo della quale, in data 27 settembre 2017, la Banca trattaria, ha trasmesso l'assegno n. Controparte_3
7050079130-03 ai sigg.ri e Controparte_4 Controparte_5 presso lo studio legale (cfr. all. 1 del fascicolo di parte CP_6 attrice). L'attrice ha per giunta fornito copia del suddetto titolo dal quale risulta appunto il nominativo dei sigg.ri Controparte_4
e indicati quali beneficiari (cfr. ancora all. Controparte_5
1 del fascicolo di parte attrice). La causale del pagamento in favore dei sigg.ri e trova peraltro Controparte_5 Controparte_4 conferma nella denuncia-querela presentata da quest'ultimo presso la
Stazione dei Carabinieri di Frattamaggiore nella quale si fa espresso riferimento al sinistro occorso con la compagnia assicurativa
(cfr. doc. 2 del fascicolo di parte attrice). Pt_1
Ciò chiarito, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, chiamata a rispondere del danno TE derivato dal pagamento dell'assegno di traenza n. 7050079130-03 di importo pari ad € 8.750,00 munito di clausola di non trasferibilità originariamente emesso a favore dei beneficiari sig.ri CP_4
e avrebbe dovuto provare di aver
[...] Controparte_5 correttamente operato, in ordine all'identificazione del portatore del titolo, secondo il canone di diligenza del banchiere professionale di cui agli articoli 1176, comma 2, c.c.
Siffatto onere probatorio non può ritenersi assolto.
Ed infatti, la copia dell'assegno negoziato da TE
non permette di approfondire la valutazione in ordine alla
[...] visibilità ictu oculi della contraffazione del titolo.
La società convenuta avendo omesso di produrre l'assegno originale ha impedito di verificare l'integrità del titolo negoziato e la presenza di eventuali falsificazioni rilevabili ictu oculi.
In proposito è bene evidenziare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte convenuta, l'eventuale clonazione dell'assegno non è in ogni caso imputabile a la quale per Parte_1
l'emissione dell'assegno si è avvalsa di quale banca CP_3 trattaria.
Peraltro, quand'anche l'assegno fosse stato effettivamente clonato, ciò non comporterebbe di certo una scriminante per la Banca negoziatrice tenuta a verificare la genuinità del titolo e l'identità del prenditore con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2,
c.c.
Nel caso di specie la colpa di in primo luogo TE
è ravvisabile nell'omesso controllo del codice di sicurezza bidimensionale generato dalla banca trattaria/emittente (“data
Matrix”) presente nella parte sinistra del titolo, controllo che avrebbe permesso all'istituto negoziatore di verificare agevolmente la non corrispondenza tra i dati microforati leggibili direttamente sull'assegno e quelli acquisibili mediante la scansione ottica del
“data matrix”. Sul punto si osserva che, contrariamente a quanto eccepito dalla convenuta, la procedura fondata sul codice di sicurezza bidimensionale doveva ritenersi già operativa al momento dell'emissione dell'assegno in questione (27 settembre 2017), come si desume dalle specifiche tecniche emesse dall'ABI con la circolare
Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 (all. 9 del fascicolo di parte attrice) e con la circolare Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016
(all. 13 del fascicolo di parte attrice). Del resto nell'assegno per cui è causa il Codice “Data Matrix” era regolarmente presente, come risulta dalla copia del titolo allegata in atti.
Risulta inoltre documentato che non ha TE nemmeno diligentemente adempiuto agli obblighi previsti per la corretta esecuzione della procedura di negoziazione c.d. della
“check truncation”, non avendo fornito il nome del beneficiario dell'assegno negoziato, come risulta dal documento denominato
“Inquiry assegni no dema – dettaglio assegno” prodotto da parte convenuta (all. 1). In tal modo la convenuta ha impedito alla banca trattaria di verificare la corrispondenza del nominativo di colui che ha portato all'incasso l'assegno con gli originari beneficiari del titolo. infine ha documentato la precedente apertura TE del conto corrente postale da parte di tale sedicente _1
, ma non ha specificamente allegato, né tanto meno ha dimostrato
[...] di avere provveduto ad identificare il portatore del titolo al momento della sua negoziazione.
Le circostanze fin qui evidenziate sono sufficienti per ritenere integrata la responsabilità dell'odierna convenuta, la quale non ha agito con la diligenza richiesta al bonus argentarius, in quanto non avrebbe dovuto procedere al pagamento dell'assegno per cui è causa ad un soggetto diverso dal legittimo prenditore.
Per l'effetto, ha dovuto ripetere il pagamento Parte_1 della somma di euro 8.750,00 al reale beneficiario, come risulta dalla ricevuta di bonifico eseguito in data 2 maggio 2018 (all. 6 dell'atto di citazione).
Sussiste, tuttavia, il concorso di colpa della società danneggiata, nei limiti di seguito indicati.
In proposito è bene premettere che non rileva la costituzione tardiva di atteso che, conformemente al TE costante orientamento della giurisprudenza, l'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., non costituendo un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio (cfr. tra le tante Cass. 06/07/2006 n. 15382), attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte.
Ciò chiarito, poiché ha allegato che l'assegno in Parte_1 questione è stato spedito mediante raccomandata e la circostanza è stata specificamente contestata dalla convenuta, l'attrice ne avrebbe dovuto dare dimostrazione, producendo la ricevuta di spedizione della nota datata 27 settembre 2017, con la quale ha trasmesso il titolo ai sigg.ri Controparte_3 Controparte_4
e presso lo studio legale (all. 1 del Controparte_5 CP_6 fascicolo di parte attrice). In mancanza di tale prova si deve presumere che l'assegno sia stato spedito per posta ordinaria.
Quindi, dando applicazione al principio di diritto sopra richiamato affermato dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. 26.5.2020 n.
9769) e condiviso da questo Giudice, si deve ritenere che la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, si configura come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo tenuto dalla banca negoziatrice nell'identificazione del presentatore.
Ciò posto, si deve ritenere che la condotta negligente della banca negoziatrice abbia inciso in maniera prevalente nella causazione del danno derivante dal pagamento del titolo di credito a soggetto non legittimato, dovendosi valutare la gravità della colpa della società convenuta nella misura del 70%. Il concorso di colpa del soggetto danneggiato, va quindi quantificato in misura pari al restante 30%.
Pertanto, il danno risarcibile a va Parte_1 proporzionalmente ridotto ex art. 1227 primo comma c.c. e liquidato in euro 6.125,00.
In conclusione, le domande proposte da nei Parte_1 confronti di devono essere parzialmente TE accolte e, conseguentemente, deve essere dichiarata la responsabilità concorrente di e di TE Parte_1
in misura pari rispettivamente al 70% e al 30%; per l'effetto
[...] la convenuta va condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 6.125,00.
L'obbligazione di risarcimento del danno, per inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito, non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli, sicché deve tenersi conto della svalutazione monetaria frattanto intervenuta senza necessità che il creditore stesso alleghi e dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c. Pertanto l'importo risarcitorio di euro 6.125,00 deve essere rivalutato sulla base degli indici istat dalla data della negoziazione del titolo (5 ottobre
2017) fino alla emissione della presente sentenza.
Gli interessi legali sulla somma rivalutata dovranno essere calcolati dalla data della liquidazione, poiché altrimenti si produrrebbe l'effetto di far conseguire al creditore più di quanto lo stesso avrebbe ottenuto in caso di tempestivo adempimento della obbligazione (così Cass. 20/04/2020 n. 7948 e Cass. 05/05/2016 n.
9039).
In considerazione dell'esito della lite e del concorso di colpa sopra accertato, le spese di giudizio devono essere compensate per un terzo, riversando i residui due/terzi – liquidati direttamente in dispositivo – sulla società convenuta riconosciuta comunque debitrice e, quindi, prevalentemente soccombente. Dette spese devono essere distratte in favore del difensore di parte attrice che ne ha fatto espressa richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c. dichiarandosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti Parte_1 di ogni altra istanza, difesa ed eccezione TE disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande proposte dalla società attrice, dichiara la responsabilità concorrente di TE
, con un grado di colpa pari al 70%, e di , con
[...] Parte_1 un grado di colpa pari al 30%, per i danni dedotti in giudizio e, per l'effetto, condanna a pagare in favore di TE
la somma di euro 6.125,00, oltre alla rivalutazione Parte_1 monetaria secondo gli indici ISTAT dal 5 ottobre 2017 fino alla emissione della presente sentenza e gli interessi legali dalla sentenza al saldo;
- compensa le spese di lite per un terzo e condanna la società convenuta a rifondere all'attrice i restanti due terzi, liquidati in complessivi euro 3.384,67 per compensi professionali oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarre in favore del difensore di parte attrice.
Roma, lì 18 marzo 2025
Il Giudice dott. Giuseppe Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 24506 dell'anno 2023 vertente tra
(c.f. – p.iva in persona Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma al Viale XXI Aprile n. 26, presso lo studio dell'avv. Francesco
Malatesta che la rappresenta e difende in forza di procura in atti attrice
e
(c.f. in persona del legale TE P.IVA_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma al
Viale Europa n. 190, rappresentata e difesa dall'avv. Dominella
Agostino in forza di procura generale alle liti convenuta
oggetto: risarcimento danni
CONCLUSIONI per parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, TE per il pagamento a soggetto diverso dal legittimo beneficiario dell'assegno di cui alla premessa del presente atto e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore dell'istante della somma complessiva di € 8.750,00, ovvero di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- con vittoria delle spese di lite del presente giudizio, tenuto conto della Controparte_2
ai sensi dell'art. 4 comma 1bis DM 55/2014 così come
[...] modificato dal DM n. 37/2018, OLTRE rimborso spese generali, CPA e
IVA, da liquidarsi separatamente al sottoscritto procuratore antistatario”.
per parte convenuta
“- Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
…
- in via principale, nel merito, rigettare, integralmente le domande avverse, formulate nei confronti della siccome TE infondate in fatto e diritto.
- in via subordinata, nell'ipotesi in cui si rilevi l'illegittimità della negoziazione del titolo in questione, riconoscere ex art. 1227,
c.c., ogni responsabilità in capo all'attrice o, in ulteriore subordine, la responsabilità comunque concorrente della parte attrice per l'adozione incauta della spedizione per posta ordinaria del titolo;
- Vittoria di spese e onorari di causa”.
FATTO E DIRITTO
ha citato in giudizio innanzi al Tribunale di Roma Parte_1 per chiedere la condanna di quest'ultima al TE pagamento della somma di euro 8.750,00 oltre interessi e rivalutazione per aver negoziato un assegno di traenza a favore di un soggetto diverso dai legittimi beneficiari.
A fondamento della domanda, la società attrice ha esposto che:
- in data 27 settembre 2017 per il tramite di Parte_1
presso la quale aveva aperto il conto corrente Controparte_3 bancario n. 3401176, aveva emesso l'assegno di traenza non trasferibile n. 7050079130-03 di importo pari ad € 8.750,00 a favore dei beneficiari sigg.ri e Controparte_4 Controparte_5 - il suddetto titolo, spedito a mezzo raccomandata da al CP_3 domicilio eletto dai legittimi prenditori, era stato regolarmente consegnato dal servizio postale all'Avv. , il quale, a CP_6 sua volta, lo aveva consegnato al sig. Controparte_4
- in data 18 ottobre 2017, quest'ultimo si era recato presso il
Banco di Napoli, agenzia di Frattamaggiore, per versare il suddetto assegno, ma l'operatore di sportello gli aveva comunicato che il titolo risultava già versato su altro conto corrente;
- in data 21 ottobre 2017 il sig. aveva presentato querela CP_4 presso la Stazione dei Carabinieri di Frattamaggiore;
- successivamente, ottenuta la copia dell'assegno incassato fraudolentemente, la società attrice aveva accertato che il titolo in questione era stato incassato in data 6 ottobre 2017 presso uno sportello di da tale sig.ra TE Persona_1 previa contraffazione del titolo nel nome del beneficiario;
- di conseguenza la era stata costretta a pagare Parte_1 nuovamente la somma di euro 8.750,00 a mezzo bonifico bancario in favore del legittimo beneficiario.
Tutto ciò premesso in fatto, ha dedotto in punto Parte_1 di diritto che il pagamento dell'assegno a soggetto diverso dal legittimo prenditore generava una responsabilità contrattuale disciplinata dall'art. 43 della Legge Assegni;
che la banca negoziatrice, quale soggetto dotato di specifica professionalità, aveva l'onere di dimostrare la diligenza mantenuta in occasione della negoziazione del titolo;
che la scarsa qualità della copia dell'assegno contraffatto, ottenuta stragiudizialmente dalla
Compagnia di assicurazioni, non permetteva di approfondire la valutazione in ordine alla visibilità ictu oculi della contraffazione del titolo, che, oltretutto, era dotato di un codice di sicurezza bidimensionale generato dalla banca trattaria/emittente
(Codice Data Matrix), la cui alterazione era idonea a segnalare un possibile tentativo di frode;
che sul retro del titolo, non risultava essere stato appuntato, come di consuetudine, il numero del documento di identità del portatore dell'assegno, dal che si poteva desumere che la banca negoziatrice non aveva correttamente identificato il sedicente beneficiario;
che la società convenuta era quindi tenuta a risarcire il danno sofferto dalla compagnia di assicurazioni costretta a pagare due volte l'importo liquidato tramite l'assegno di traenza illegittimamente negoziato.
inizialmente dichiarata contumace con il TE decreto ex art. 171 bis c.p.c. emesso in data 3 luglio 2023, si è costituita tardivamente con memoria depositata in data 7 luglio 2023.
La convenuta ha contestato la domanda proposta da Parte_1 deducendo che:
- la parte attrice non aveva provato la sussistenza dei rapporti di assicurazione e, dunque, l'emissione stessa dei titoli nei confronti dei soggetti indicati come legittimi beneficiari;
- alla data dell'emissione e negoziazione dell'assegno non erano ancora vigenti le disposizioni circa la verifica del codice “Data
Matrix” entrate in vigore nel maggio del 2018;
- dal momento che la stessa attrice aveva affermato che il titolo per cui è causa era stato consegnato al preteso beneficiario, doveva desumersi che il titolo incassato illegittimamente (secondo la non poteva che essere un assegno clonato, ovvero Parte_1 un duplicato;
- di conseguenza ogni responsabilità era da ricondurre alla che non aveva adottato gli accorgimenti idonei a Parte_1 escludere rischi di clonazione;
- l'assegno n. 7050079130-03 di € 8.750,00 munito della clausola di non trasferibilità, era stato presentato all'incasso da
[...] presso l'Ufficio Postale di Napoli 62 in data 05/10/2017 _1 ed era stato versato sul conto corrente postale n° 001039090921 intestato alla stessa ed aperto il 20/09/2017 ovvero Persona_1 in epoca antecedente alla negoziazione avvenuta con persona che era già cliente della convenuta;
- aveva eseguito correttamente e TE legittimamente, in conformità al dovere di diligenza gravante sul bonus argentarius, la negoziazione del titolo in esame, posto che il pagamento era avvenuto nei confronti del soggetto indicato, quale intestatario nello stesso, come poteva rilevarsi dalla copia dell'assegno e dalla relativa documentazione identificativa della presentatrice;
- il titolo oggetto della controversia, emesso da Banca Unicredit, su disposizione di era stato regolato con procedura Parte_1 check truncation senza inviarne la materialità in stanza, ma trasmettendone i dati con mezzi informatici e, trascorso il termine previsto dagli accordi interbancari per l'eventuale invio di messaggi di impagato ed in assenza degli stessi, l'importo portato dal titolo era stato reso disponibile sul rapporto di versamento;
- nessun addebito di colpa poteva quindi essere mosso a
[...] che, al contrario, aveva posto in essere ogni TE possibile azione di controllo, verificando la genuinità del documento identificativo e l'integrità del titolo che, ictu oculi, non induceva in alcun minimo dubbio circa la sua genuinità;
- la regola di comportamento suggerita dall' di identificare CP_7
i presentatori dei titoli sulla base di due documenti di riconoscimento non costituiva norma di legge, né di regolamento, bensì una mera raccomandazione, contraddetta dalla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto, la quale aveva ritenuto corretta l'identificazione mediante un solo documento di riconoscimento, quale la patente di guida o la carta di identità;
- in mancanza di specifica allegazione, era lecito supporre che il titolo fosse stato inviato a mezzo posta ordinaria non tracciabile in violazione dell'art. 83 del vigente DPR 29 marzo 1973 n° 156, sicché il comportamento dell'attrice doveva essere valutato ex art. 1227 c.c. ai fini dell'accertamento del fatto colposo del creditore danneggiato.
La convenuta ha quindi chiesto: in via principale di rigettare la domanda formulata dall'attrice; in via subordinata, nell'ipotesi in cui si rilevasse l'illegittimità della negoziazione dei titoli in questione, di riconoscere ex art. 1227 c.c., ogni responsabilità in capo a in ulteriore subordine, di accertare la Parte_1 responsabilità comunque concorrente della parte attrice per l'adozione incauta della spedizione per posta ordinaria del titolo. La causa è stata istruita in via documentale con diniego della richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c. avanzata da parte attrice ed è stata quindi rinviata per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
All'udienza del 3 dicembre 2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
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La domanda attorea è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito precisati.
In adesione al prevalente orientamento giurisprudenziale tracciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, si ritiene che, in capo alla banca negoziatrice di un assegno bancario, sia astrattamente configurabile una responsabilità di tipo contrattuale
(Cass. S.U. 26.06.2007 n. 14712 e, più di recente, Cass. S.U.
21.5.2018 n. 12477). Più precisamente, si tratta di una responsabilità da “contatto sociale”, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso (cfr. ancora Cass. S.U. 26.06.2007 n. 14712). Ne consegue che, una volta contestato l'inesatto adempimento dell'obbligazione di pagamento, ai sensi dell'art. 1218 c.c., spetta alla banca negoziatrice provare di aver correttamente operato, ovvero provare la sussistenza di una impossibilità della prestazione non imputabile alla luce del canone di diligenza del banchiere professionale a norma dell'art. 1176 II comma c.c.
Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che la banca cui sia presentato per l'incasso un assegno bancario, ha il dovere di pagarlo se l'eventuale irregolarità (falsificazione o alterazione) dei requisiti esteriori non sia rilevabile con la normale diligenza inerente all'attività bancaria che coincide con la diligenza media, non essendo tenuta a predisporre un'attrezzatura qualificata con strumenti meccanici o chimici al fine di un controllo dell'autenticità delle sottoscrizioni o di altre contraffazioni dei titoli presentati per la riscossione (cfr. Cass. 19.05.2000 n. 6524).
E, del resto, gli impiegati di banca preposti al pagamento degli assegni non sono tenuti a dotarsi di una solida competenza in materia grafologica, potendo farsi carico agli stessi soltanto di non aver rilevato sul titolo pagato difformità morfologiche o strutturali della scrittura oppure cancellature visibilmente apparenti o accertabili con media capacità e normale buon senso (Cass. 7.07.1982,
n. 4043; Cass. 23.12.1993, n. 12761). Pertanto, nel caso di pagamento, da parte di una banca, di un assegno trafugato ed alterato, non basta ad integrare la colpa la mera rilevabilità dell'alterazione, occorrendo che la stessa sia visibile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio (così Cass. 15.07.2005
n. 15066).
Tali principi devono ritenersi applicabili anche in tema di assegno non trasferibile, dovendosi escludere la configurabilità di un'ipotesi di responsabilità oggettiva. Ed invero l'art. 43, secondo comma, del r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736 - secondo il quale colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento - non costituisce deroga ai principi generali in ordine all'identificazione del presentatore dei titoli a legittimazione nominale, atteso che l'espressione "persona diversa dal prenditore" va intesa con riferimento alla legittimazione cartolare cioè alla persona che non è legittimata come prenditore, e non introduce una deroga ai principi generali in tema di identificazione del presentatore dei titoli a legittimazione nominale (cfr. tra le tante
Cass. 11.10.1997 n. 9888, Cass. 19.03.1996 n. 2320, Cass. 3.04.1992
n. 4087 e da ultimo Cass. 21.06.2016 n. 12806). Pertanto, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1176, secondo comma,
e 1992, secondo comma, cod. civ., in virtù delle quali il pagamento eseguito in favore di un soggetto diverso dal beneficiario dell'assegno, ma apparentemente legittimato in base alle indicazioni risultanti dal titolo, non comporta automaticamente l'affermazione della responsabilità della banca, a tal fine occorrendo invece una valutazione in concreto del comportamento della stessa, da condursi secondo il parametro della diligenza professionale, con la conseguenza che deve considerarsi liberatorio il pagamento eseguito a chi sia apparso legittimo prenditore a seguito di diligente identificazione.
Quindi, in sintesi, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del r.d. n.
1736 del 1933, la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. (così Cass.
S.U. 21.5.2018 n. 12.477).
Più di recente la Corte di Cassazione si è occupata anche della questione della responsabilità ascrivibile al soggetto che ha emesso l'assegno per le modalità di spedizione dello stesso. Le Sezioni
Unite, componendo il contrasto giurisprudenziale insorto sul punto, hanno affermato il seguente principio di diritto: “la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola
d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo
e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale,
l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore” (Cass. S.U. 26.5.2020 n. 9769).
Ora, venendo al caso in esame, anzitutto va disattesa l'eccezione
(comunque rilevabile d'ufficio) di parte convenuta secondo cui non avrebbe provato che l'assegno di traenza per cui Parte_1 è causa era stato emesso in favore dei soggetti indicati come legittimi beneficiari.
L'eccezione è palesemente smentita dalla documentazione prodotta da parte attrice, la quale ha allegato agli atti del giudizio copia della comunicazione a mezzo della quale, in data 27 settembre 2017, la Banca trattaria, ha trasmesso l'assegno n. Controparte_3
7050079130-03 ai sigg.ri e Controparte_4 Controparte_5 presso lo studio legale (cfr. all. 1 del fascicolo di parte CP_6 attrice). L'attrice ha per giunta fornito copia del suddetto titolo dal quale risulta appunto il nominativo dei sigg.ri Controparte_4
e indicati quali beneficiari (cfr. ancora all. Controparte_5
1 del fascicolo di parte attrice). La causale del pagamento in favore dei sigg.ri e trova peraltro Controparte_5 Controparte_4 conferma nella denuncia-querela presentata da quest'ultimo presso la
Stazione dei Carabinieri di Frattamaggiore nella quale si fa espresso riferimento al sinistro occorso con la compagnia assicurativa
(cfr. doc. 2 del fascicolo di parte attrice). Pt_1
Ciò chiarito, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, chiamata a rispondere del danno TE derivato dal pagamento dell'assegno di traenza n. 7050079130-03 di importo pari ad € 8.750,00 munito di clausola di non trasferibilità originariamente emesso a favore dei beneficiari sig.ri CP_4
e avrebbe dovuto provare di aver
[...] Controparte_5 correttamente operato, in ordine all'identificazione del portatore del titolo, secondo il canone di diligenza del banchiere professionale di cui agli articoli 1176, comma 2, c.c.
Siffatto onere probatorio non può ritenersi assolto.
Ed infatti, la copia dell'assegno negoziato da TE
non permette di approfondire la valutazione in ordine alla
[...] visibilità ictu oculi della contraffazione del titolo.
La società convenuta avendo omesso di produrre l'assegno originale ha impedito di verificare l'integrità del titolo negoziato e la presenza di eventuali falsificazioni rilevabili ictu oculi.
In proposito è bene evidenziare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte convenuta, l'eventuale clonazione dell'assegno non è in ogni caso imputabile a la quale per Parte_1
l'emissione dell'assegno si è avvalsa di quale banca CP_3 trattaria.
Peraltro, quand'anche l'assegno fosse stato effettivamente clonato, ciò non comporterebbe di certo una scriminante per la Banca negoziatrice tenuta a verificare la genuinità del titolo e l'identità del prenditore con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2,
c.c.
Nel caso di specie la colpa di in primo luogo TE
è ravvisabile nell'omesso controllo del codice di sicurezza bidimensionale generato dalla banca trattaria/emittente (“data
Matrix”) presente nella parte sinistra del titolo, controllo che avrebbe permesso all'istituto negoziatore di verificare agevolmente la non corrispondenza tra i dati microforati leggibili direttamente sull'assegno e quelli acquisibili mediante la scansione ottica del
“data matrix”. Sul punto si osserva che, contrariamente a quanto eccepito dalla convenuta, la procedura fondata sul codice di sicurezza bidimensionale doveva ritenersi già operativa al momento dell'emissione dell'assegno in questione (27 settembre 2017), come si desume dalle specifiche tecniche emesse dall'ABI con la circolare
Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 (all. 9 del fascicolo di parte attrice) e con la circolare Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016
(all. 13 del fascicolo di parte attrice). Del resto nell'assegno per cui è causa il Codice “Data Matrix” era regolarmente presente, come risulta dalla copia del titolo allegata in atti.
Risulta inoltre documentato che non ha TE nemmeno diligentemente adempiuto agli obblighi previsti per la corretta esecuzione della procedura di negoziazione c.d. della
“check truncation”, non avendo fornito il nome del beneficiario dell'assegno negoziato, come risulta dal documento denominato
“Inquiry assegni no dema – dettaglio assegno” prodotto da parte convenuta (all. 1). In tal modo la convenuta ha impedito alla banca trattaria di verificare la corrispondenza del nominativo di colui che ha portato all'incasso l'assegno con gli originari beneficiari del titolo. infine ha documentato la precedente apertura TE del conto corrente postale da parte di tale sedicente _1
, ma non ha specificamente allegato, né tanto meno ha dimostrato
[...] di avere provveduto ad identificare il portatore del titolo al momento della sua negoziazione.
Le circostanze fin qui evidenziate sono sufficienti per ritenere integrata la responsabilità dell'odierna convenuta, la quale non ha agito con la diligenza richiesta al bonus argentarius, in quanto non avrebbe dovuto procedere al pagamento dell'assegno per cui è causa ad un soggetto diverso dal legittimo prenditore.
Per l'effetto, ha dovuto ripetere il pagamento Parte_1 della somma di euro 8.750,00 al reale beneficiario, come risulta dalla ricevuta di bonifico eseguito in data 2 maggio 2018 (all. 6 dell'atto di citazione).
Sussiste, tuttavia, il concorso di colpa della società danneggiata, nei limiti di seguito indicati.
In proposito è bene premettere che non rileva la costituzione tardiva di atteso che, conformemente al TE costante orientamento della giurisprudenza, l'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., non costituendo un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio (cfr. tra le tante Cass. 06/07/2006 n. 15382), attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte.
Ciò chiarito, poiché ha allegato che l'assegno in Parte_1 questione è stato spedito mediante raccomandata e la circostanza è stata specificamente contestata dalla convenuta, l'attrice ne avrebbe dovuto dare dimostrazione, producendo la ricevuta di spedizione della nota datata 27 settembre 2017, con la quale ha trasmesso il titolo ai sigg.ri Controparte_3 Controparte_4
e presso lo studio legale (all. 1 del Controparte_5 CP_6 fascicolo di parte attrice). In mancanza di tale prova si deve presumere che l'assegno sia stato spedito per posta ordinaria.
Quindi, dando applicazione al principio di diritto sopra richiamato affermato dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. 26.5.2020 n.
9769) e condiviso da questo Giudice, si deve ritenere che la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, si configura come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo tenuto dalla banca negoziatrice nell'identificazione del presentatore.
Ciò posto, si deve ritenere che la condotta negligente della banca negoziatrice abbia inciso in maniera prevalente nella causazione del danno derivante dal pagamento del titolo di credito a soggetto non legittimato, dovendosi valutare la gravità della colpa della società convenuta nella misura del 70%. Il concorso di colpa del soggetto danneggiato, va quindi quantificato in misura pari al restante 30%.
Pertanto, il danno risarcibile a va Parte_1 proporzionalmente ridotto ex art. 1227 primo comma c.c. e liquidato in euro 6.125,00.
In conclusione, le domande proposte da nei Parte_1 confronti di devono essere parzialmente TE accolte e, conseguentemente, deve essere dichiarata la responsabilità concorrente di e di TE Parte_1
in misura pari rispettivamente al 70% e al 30%; per l'effetto
[...] la convenuta va condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 6.125,00.
L'obbligazione di risarcimento del danno, per inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito, non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli, sicché deve tenersi conto della svalutazione monetaria frattanto intervenuta senza necessità che il creditore stesso alleghi e dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c. Pertanto l'importo risarcitorio di euro 6.125,00 deve essere rivalutato sulla base degli indici istat dalla data della negoziazione del titolo (5 ottobre
2017) fino alla emissione della presente sentenza.
Gli interessi legali sulla somma rivalutata dovranno essere calcolati dalla data della liquidazione, poiché altrimenti si produrrebbe l'effetto di far conseguire al creditore più di quanto lo stesso avrebbe ottenuto in caso di tempestivo adempimento della obbligazione (così Cass. 20/04/2020 n. 7948 e Cass. 05/05/2016 n.
9039).
In considerazione dell'esito della lite e del concorso di colpa sopra accertato, le spese di giudizio devono essere compensate per un terzo, riversando i residui due/terzi – liquidati direttamente in dispositivo – sulla società convenuta riconosciuta comunque debitrice e, quindi, prevalentemente soccombente. Dette spese devono essere distratte in favore del difensore di parte attrice che ne ha fatto espressa richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c. dichiarandosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti Parte_1 di ogni altra istanza, difesa ed eccezione TE disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande proposte dalla società attrice, dichiara la responsabilità concorrente di TE
, con un grado di colpa pari al 70%, e di , con
[...] Parte_1 un grado di colpa pari al 30%, per i danni dedotti in giudizio e, per l'effetto, condanna a pagare in favore di TE
la somma di euro 6.125,00, oltre alla rivalutazione Parte_1 monetaria secondo gli indici ISTAT dal 5 ottobre 2017 fino alla emissione della presente sentenza e gli interessi legali dalla sentenza al saldo;
- compensa le spese di lite per un terzo e condanna la società convenuta a rifondere all'attrice i restanti due terzi, liquidati in complessivi euro 3.384,67 per compensi professionali oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarre in favore del difensore di parte attrice.
Roma, lì 18 marzo 2025
Il Giudice dott. Giuseppe Russo