CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 77/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IS IT FR, Presidente
VA PIETRO, RE
FESTA LELIO FABIO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1257/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - Piazza Municipio 74121 Taranto TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INIT AL PAGAMENTO n. 24242 TARI 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento ricorso
Resistente/Appellato: rigetto ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato e qui depositato, la Ricorrente_1 srl insorgeva avverso l'avviso di pagamento di E 13.523,60 per TARI 2025 inviatole dal Comune di Taranto .
Eccepiva l'eccessiva tassazione applicata su mq 2140, dal momento che nel magazzino doganale di stoccaggio delle merci, esteso mq 1792, non si produce alcun tipo di rifiuto ordinario, a differenza della palazzina uffici di mq 280, cui va limitata l'imposta .
Si costituiva in giudizio il Comune a mezzo dell'avv Difensore_2, chiedendo il rigetto integrale del ricorso .
In data odierna la causa veniva decisa come da dispositivo .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato .
La Cassazione ha più volte chiarito che sono soggetti a TARSU-TARI, in quanto potenziali produttrici di rifiuti ordinari, i magazzini e le aree scoperte destinate alla logistica ed allo stoccaggio delle merci ( cfr
Cass nn 23137-9032-8753/2023 ), come appunto il capannone di mq 1792 per cui la ricorrente chiede l'esenzione dall'imposta; conformemente si è espressa anche la CGTR con la sentenza n. 1796/2025, emessa proprio nei confronti della Ricorrente_1 srl in relazione ad altra annualità .
Del resto appare intuitivo che in un area ove si depositano e movimentano merci con l'uso di carrelli elevatori e la presenza di operatori possano prodursi rifiuti ordinari, così come avviene nei locali destinati ad uffici .
A ciò va aggiunto che la ricorrente ha sempre presentato denunzie TARI estremamente generiche, in cui si è limitata a richiedere l'esenzione d'imposta per il capannone e del pari non ha assolutamente dimostrato di smaltire autonomamente i rifiuti speciali ivi prodotti, così come giustamente osservato nel precedente della CTR sopra citato .
Ne consegue il rigetto del ricorso con il carico delle spese .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Taranto, delle spese processuali, che liquida in euro 1.500,00, oltre accessori come per legge, e distrae in favore del difensore avv. Difensore_2
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IS IT FR, Presidente
VA PIETRO, RE
FESTA LELIO FABIO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1257/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - Piazza Municipio 74121 Taranto TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INIT AL PAGAMENTO n. 24242 TARI 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento ricorso
Resistente/Appellato: rigetto ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato e qui depositato, la Ricorrente_1 srl insorgeva avverso l'avviso di pagamento di E 13.523,60 per TARI 2025 inviatole dal Comune di Taranto .
Eccepiva l'eccessiva tassazione applicata su mq 2140, dal momento che nel magazzino doganale di stoccaggio delle merci, esteso mq 1792, non si produce alcun tipo di rifiuto ordinario, a differenza della palazzina uffici di mq 280, cui va limitata l'imposta .
Si costituiva in giudizio il Comune a mezzo dell'avv Difensore_2, chiedendo il rigetto integrale del ricorso .
In data odierna la causa veniva decisa come da dispositivo .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato .
La Cassazione ha più volte chiarito che sono soggetti a TARSU-TARI, in quanto potenziali produttrici di rifiuti ordinari, i magazzini e le aree scoperte destinate alla logistica ed allo stoccaggio delle merci ( cfr
Cass nn 23137-9032-8753/2023 ), come appunto il capannone di mq 1792 per cui la ricorrente chiede l'esenzione dall'imposta; conformemente si è espressa anche la CGTR con la sentenza n. 1796/2025, emessa proprio nei confronti della Ricorrente_1 srl in relazione ad altra annualità .
Del resto appare intuitivo che in un area ove si depositano e movimentano merci con l'uso di carrelli elevatori e la presenza di operatori possano prodursi rifiuti ordinari, così come avviene nei locali destinati ad uffici .
A ciò va aggiunto che la ricorrente ha sempre presentato denunzie TARI estremamente generiche, in cui si è limitata a richiedere l'esenzione d'imposta per il capannone e del pari non ha assolutamente dimostrato di smaltire autonomamente i rifiuti speciali ivi prodotti, così come giustamente osservato nel precedente della CTR sopra citato .
Ne consegue il rigetto del ricorso con il carico delle spese .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Taranto, delle spese processuali, che liquida in euro 1.500,00, oltre accessori come per legge, e distrae in favore del difensore avv. Difensore_2