Sentenza 16 novembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/11/2018, n. 52019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52019 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AN RO, nato il [...] avverso la ordinanza del 16/04/2018 del Tribunale di Bari sentita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;
sentite le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Cesqui, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore, Avv. Irma Conti, anche in sostituzione dell'Avv. Nicola Traisci, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 16 aprile 2018 il Tribunale di Bari, in parziale accoglimento dell'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia avverso l'ordinanza emessa il 31 dicembre 2017 dal Giudice del Tribunale di Foggia - che rigettava la richiesta, avanzata per il solo capo A), di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di AN RO, ritenuto responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale (capo sub A) in occasione di una manifestazione sportiva calcistica, lesioni personali in danno del dirigente della locale DIGOS (capo sub B), lancio di un petardo acceso all'indirizzo di un pubblico ufficiale ex art.
6-bis, comma 1, della legge n. 401/1989 (capo sub C), porto di un bastone in luogo pubblico (capo sub D) e travisamento del volto e del capo ex art. 5 della legge n. 152/1975 (capo sub H) - ha applicato al predetto indagato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione tri-settimanale alla P.G. in relazione al reato di cui ai capi sub A), B) e C).
2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, deducendo violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei presupposti di concretezza ed attualità delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per avervi l'ordinanza impugnata indebitamente sovrapposto le valutazioni già effettuate in punto di gravità del quadro indiziario emerso a carico dell'indagato, dunque sulla base delle sole circostanze di fatto desumibili dalle contestate ipotesi delittuose, senza tener conto del comportamento osservato nel periodo successivo all'emissione dell'ordinanza poi annullata e senza svolgere una prognosi adeguata e completa in merito all'esistenza del ravvisato pericolo di reiterazione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto in ordine ai profili attinenti alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari legate al pericolo di reiterazione del reato, ove si consideri che il requisito dell'attualità, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, deve fondarsi su dati concreti ed oggettivi, non meramente congetturali, attinenti al caso di specie, che rendano tale esigenza reale ed attuale, cioè effettiva nel momento in cui si procede all'applicazione della misura cautelare (Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante, Rv. 266511).Si tratta di un pericolo il cui accertamento non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, indicando piuttosto la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare (Sez. 6, n. 3043 del 27/11/2015, dep. 2016, Esposito, Rv. 265618). Non si richiede, pertanto, la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684), con riferimento sia alla personalità dell'indagato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia all'esame delle sue concrete condizioni di vita (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216).
2. Di tale quadro di principii, tuttavia, non ha fatto buon governo l'ordinanza impugnata, che ha legato l'apprezzamento circa la pericolosità dell'indagato esclusivamente al profilo attinente alle modalità - pur obiettivamente gravi - di realizzazione dell'aggressione armata oggetto dell'imputazione provvisoriamente formulata in sede cautelare, per un verso attribuendo valenza solo recessiva agli elementi positivamente desumibili, lato sensu, dalla sua personalità e dalle sue concrete condizioni di vita (stato di incensuratezza e condizione di studente universitario), per altro verso ritenendone solo apoditticamente dimostrato l'inserimento all'interno di un gruppo di tifosi violenti che ha previamente pianificato ed organizzato l'assalto al pullman della tifoseria ospite, per poi desumerne un non casuale coinvolgimento nei successivi scontri con le forze dell'ordine che, in ragione delle sole sue modalità, è stato immotivatamente ritenuto produttivo di un pericolo di reiterazione potenzialmente orientato su qualsiasi tipo di manifestazione, sportiva o non sportiva, ovvero anche in relazione ad un semplice assembramento di persone, pur a fronte della carenza di elementi indiziari idonei ad attestare l'esistenza e la natura di eventuali legami o rapporti con gli altri partecipanti alla contestata condotta delittuosa.
3. Né, sotto altro ma connesso profilo, è consentito dedurre la sussistenza di esigenze cautelari concernenti il pericolo di reiterazione dei reati dal contegno processuale dell'indagato, dovendo tale valutazione essere condotta esclusivamente in base alla sussistenza del concreto periculum, tenuto conto delle specifiche modalità e circostanze del fatto e della personalità dell'indagato (Sez. 2 6, n. 14120 del 08/01/2007, Piromalli, Rv. 236377), non certo desumendo ulteriori argomenti a sostegno dell'esistenza delle esigenze cautelari dal mero atteggiamento processuale dell'indagato, per il fatto che in sede di convalida dell'arresto egli, come pur evidenziato in motivazione, avrebbe negato gli addebiti, offrendo una versione dei fatti palesemente in contrasto con il quadro delle evidenze indiziarie.
4. V'è infine da osservare che, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale in relazione alla individuazione delle concrete modalità di applicazione della misura coercitiva di cui all'art. 282 cod. proc. pen., deve essere il Giudice, ai sensi del secondo comma della disposizione or ora citata, a fissare i giorni e le ore di presentazione tenendo conto del luogo di abitazione e dell'attività lavorativa dell'imputato, senza alcuna possibilità di affidare la concreta determinazione delle relative modalità di esecuzione della misura al preventivo raggiungimento di un'intesa fra il soggetto interessato e gli organi di polizia giudiziaria preposti all'espletamento delle relative attività di controllo.
5. S'impone, conseguentemente, l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza, per un nuovo esame dei punti critici sopra evidenziati, che nella piena libertà dei relativi apprezzamenti di merito dovrà colmare le su indicate lacune motivazionali, uniformandosi al quadro dei principii di diritto in questa Sede stabiliti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Bari, Sezione ri