Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 20/02/2026, n. 1193
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Accolto
    Cessazione della materia del contendere

    La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione all'annualità 2020, a seguito del provvedimento di discarico prodotto dalla Regione Calabria.

  • Rigettato
    Omessa notifica degli avvisi di accertamento e conseguente nullità della cartella

    La Corte ha ritenuto legittimo l'accertamento mediante iscrizione a ruolo e notifica della cartella di pagamento per l'annualità 2022, in quanto la legge regionale n. 56/2023 consente tale procedura e il termine di accertamento non era ancora scaduto.

  • Accolto
    Prescrizione in relazione all'annualità 2020

    La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione all'annualità 2020.

  • Rigettato
    Irretroattività della legge regionale n. 56/2023 per l'annualità 2022

    La Corte ha ritenuto che la legge regionale n. 56/2023, avendo natura processuale, trovi applicazione anche per i crediti maturati precedentemente ma non ancora oggetto di contestazione e riscossione, e che il termine di accertamento per l'annualità 2022 non fosse scaduto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 20/02/2026, n. 1193
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1193
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

    Testo completo