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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 63/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GABALLO MASSIMO, Presidente
FIAMINGO FILIPPO, OR
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 360/2023 depositato il 22/05/2023
proposto da
RICORRENTE_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Emilio Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Dalmine
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 004 TASI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 005 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre la RICORRENTE_1 S.p.a. contro il Comune di Dalmine avverso gli avvisi di accertamento, n. 5 del 29.12.2022 per IMU anno 2016 di euro 11.463,00 e n. 4 del 29.12.2022 per TASI anno 2016 di euro
3.674,00, oltre i relativi sanzioni ed interessi , per un'area stabilmente adibita a parcheggio .
Motivi del ricorso :
1. nullità degli impugnati per violazione dell'articolo 12, comma 7, della legge n. 212/2000, obbligo di attivazione del contraddittorio endoprocedimentale;
2. violazione articolo 11, comma 4, d.lgs. 504 /1992 , nullità dell'avviso sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo , mancata allegazione e dimostrazione dei poteri di firma;
3. assenza del presupposto della definitività del provvedimento di rettifica della rendita catastale, vertenza sub judice;
4. istanza di sospensione necessaria ex articolo 295 cpc , in attesa della definizione del contenzioso di impugnazione della rettifica di valore delle rendite catastali;
5. avviso accertamento TASI , inesistenza del presupposto impositivo del possesso produttivo;
6. erroneità e/o eccessività dell'importo della sanzione applicata , mancata applicazione del cumulo giuridico ex articolo 81 c.p..
Si chiede :
1. in via pregiudiziale , di dichiarare la nullità e/o l'inesistenza dell'avviso di accertamento impugnato;
2. di dichiarare inammissibili e/o infondati e/o nulli gli avvisi accertamento;
3. in subordine di sospendere gli avvisi impugnati.
Con vittoria delle spese di lite.
In data 24 aprile 2024 parte Ricorrente deposita la sentenza n. 70/2023 della Corte di Giustizia di primo grado di GA , cha ha annullato gli avvisi di accertamento di rettifica della rendita catastale di cui sopra .
In data 15 maggio 2024 si costituisce il Comune di Dalmine che chiede di sospendere il processo fino al giudicato definitivo sulla rendita sunnominata , respingendo in ogni caso le argomentazioni di parte
Ricorrente per il resto.
Con memoria depositata il 24 maggio 2024 la Ricorrente insiste per la sospensione del processo .
Con Ordinanza del sei giugno 2024 questa Corte sospende il processo ai sensi dell'articolo 295 cpc . In data 06 .02.2025 parte Ricorrente, vista la sentenza n. 3124/2024 della Corte di Giustizia di secondo grado della Lombardia , passata in giudicato, formula istanza di trattazione della causa.
In data 24 settembre 2025 la RICORRENTE_1 S.p.a. , deposita una memoria , accludendo l'atto di annullamento in autotutela del 23 settembre 2025 degli avvisi di accertamento in questione da parte del
Comune di Dalmine, con la quale chiede l'estinzione del giudizio a spese integralmente compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio giudicante prende atto che è cessata la materia del contendere a seguito di annullamento degli avvisi di accertamento impugnati da parte del Comune di Dalmine, con conseguente rinuncia al ricorso da parte della RICORRENTE_1 S.p.a. , per cui non si può che dichiarare l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'articolo 95 del d.lgs. n. 175/2024.
Le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
estinzione per rinuncia al ricorso spese compensate
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GABALLO MASSIMO, Presidente
FIAMINGO FILIPPO, OR
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 360/2023 depositato il 22/05/2023
proposto da
RICORRENTE_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Emilio Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Dalmine
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 004 TASI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 005 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre la RICORRENTE_1 S.p.a. contro il Comune di Dalmine avverso gli avvisi di accertamento, n. 5 del 29.12.2022 per IMU anno 2016 di euro 11.463,00 e n. 4 del 29.12.2022 per TASI anno 2016 di euro
3.674,00, oltre i relativi sanzioni ed interessi , per un'area stabilmente adibita a parcheggio .
Motivi del ricorso :
1. nullità degli impugnati per violazione dell'articolo 12, comma 7, della legge n. 212/2000, obbligo di attivazione del contraddittorio endoprocedimentale;
2. violazione articolo 11, comma 4, d.lgs. 504 /1992 , nullità dell'avviso sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo , mancata allegazione e dimostrazione dei poteri di firma;
3. assenza del presupposto della definitività del provvedimento di rettifica della rendita catastale, vertenza sub judice;
4. istanza di sospensione necessaria ex articolo 295 cpc , in attesa della definizione del contenzioso di impugnazione della rettifica di valore delle rendite catastali;
5. avviso accertamento TASI , inesistenza del presupposto impositivo del possesso produttivo;
6. erroneità e/o eccessività dell'importo della sanzione applicata , mancata applicazione del cumulo giuridico ex articolo 81 c.p..
Si chiede :
1. in via pregiudiziale , di dichiarare la nullità e/o l'inesistenza dell'avviso di accertamento impugnato;
2. di dichiarare inammissibili e/o infondati e/o nulli gli avvisi accertamento;
3. in subordine di sospendere gli avvisi impugnati.
Con vittoria delle spese di lite.
In data 24 aprile 2024 parte Ricorrente deposita la sentenza n. 70/2023 della Corte di Giustizia di primo grado di GA , cha ha annullato gli avvisi di accertamento di rettifica della rendita catastale di cui sopra .
In data 15 maggio 2024 si costituisce il Comune di Dalmine che chiede di sospendere il processo fino al giudicato definitivo sulla rendita sunnominata , respingendo in ogni caso le argomentazioni di parte
Ricorrente per il resto.
Con memoria depositata il 24 maggio 2024 la Ricorrente insiste per la sospensione del processo .
Con Ordinanza del sei giugno 2024 questa Corte sospende il processo ai sensi dell'articolo 295 cpc . In data 06 .02.2025 parte Ricorrente, vista la sentenza n. 3124/2024 della Corte di Giustizia di secondo grado della Lombardia , passata in giudicato, formula istanza di trattazione della causa.
In data 24 settembre 2025 la RICORRENTE_1 S.p.a. , deposita una memoria , accludendo l'atto di annullamento in autotutela del 23 settembre 2025 degli avvisi di accertamento in questione da parte del
Comune di Dalmine, con la quale chiede l'estinzione del giudizio a spese integralmente compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio giudicante prende atto che è cessata la materia del contendere a seguito di annullamento degli avvisi di accertamento impugnati da parte del Comune di Dalmine, con conseguente rinuncia al ricorso da parte della RICORRENTE_1 S.p.a. , per cui non si può che dichiarare l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'articolo 95 del d.lgs. n. 175/2024.
Le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
estinzione per rinuncia al ricorso spese compensate