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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 16/02/2026, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 969/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RUBERTO CARMELO, Presidente e Relatore
MIRENNA MAURO, Giudice
SCAVUZZO UGO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7145/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 N. 45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPRN00413 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPRN00413 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPRN00413 IRPEF-ALIQUOTE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPRN00413 IVA-ALIQUOTE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPRN00413 IRAP 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 658/2026 depositato il
10/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: la dott.ssa Barbera insiste nei motivi esposti nel ricorso.
Resistente/Appellato: il rappr. di AdE si riporta alle proprie deduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso telematico il Sig. Ricorrente_1, in atti generalizzato, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Difensore_1 del Foro di Barcellona Pozzo di Gotto, agiva contro l'Agenzia delle Entrate di Messina chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.
TYXIPRN00413/2025, notificata a mezzo PEC il 1.7.2025, con richiesta di pagamento di € 118.486,89 per imposte, sanzioni e interessi, derivanti dalla sentenza n. 1105/08/25 relativa all'avviso di accertamento n.
TYX01GB03929 per l'anno 2009.
A sostegno dello stesso il ricorrente, con l'articolato atto introduttivo cui si fa formale rinvio, illustrava i seguenti motivi:
Indeterminatezza della pretesa erariale: l'Agenzia non indicava l'ammontare complessivo dovuto in base all'avviso di accertamento, gli importi già iscritti a ruolo né i criteri per determinare il residuo, così impedendo al contribuente di comprendere e verificare la legittimità della richiesta.
Mancato assolvimento dell'onus probandi: l'Agenzia non forniva prova degli elementi posti a fondamento della pretesa, come richiesto dall'art. 2697 c.c.
Mancata esplicitazione del criterio di calcolo degli interessi: l'intimazione non indicava i criteri di determinazione degli interessi richiesti.
***
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate di Messina eccepiva innanzitutto la natura palesemente dilatoria el ricorso alla luce della sentenza citata dal ricorrente, nonché l'inammissibilità per evidente genericità e carenza di argomentazioni a supporto, sottolineando come il contribuente abbia sempre avuto piena contezza dei suoi obblighi tributari, tanto da avere consapevolmente esercitato il suo diritto difensivo anche in sede giurisdizionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va rigettato.
Giova esporne le motivazioni prendendo le mosse dalla pregressa vicenda giurisdizionale il cui oggetto è costituito all'avviso di accertamento n. TYX01GB03929 per Irpef, Irap ed Iva dell'anno 2009.
Con la sentenza di primo grado di data 13 dicembre 2016/22 marzo 2017, la Commissione Tributaria Provinciale di Messina accoglieva il ricorso proposto da Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, riconoscendo la giuridica ed assorbente rilevanza della nona doglianza di natura formale da questi proposta, concernente la carenza di potere del soggetto che aveva firmato l'atto impositivo.
Tuttavia, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sez. 8^, con la sentenza di data 5.12.2024 (dep.
4.4.2025 ed allegata alle controdeduzioni, ormai definitiva), in accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate di Messina ha rigettato l'impugnazione proposta dal Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento su cui si fonda l'intimazione oggi in esame, per il fatto che questi non aveva riproposto gli ulteriori motivi di ricorso del primo grado, cosicché essi devono ritenersi rinunciati ai sensi dell'art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ancorché sugli stessi il primo giudice non si sia pronunciato
(v. in proposito: Cass. 11272 del 27 agosto 2001; Cass. n. 17950 del 19 ottobre 2012 ), con la giuridica conseguenza che il contenuto dell'avviso di accertamento n. TYX01GB03929 per Irpef, Irap ed Iva dell'anno 2009 è ora incontrovertibile.
Alla luce di questa premessa le attuali doglianze del ricorrente perdono di pregio, poiché la pretesa erariale gli è perfettamente nota avendo egli promosso il giudizio di primo grado e partecipato a quello del secondo, così esercitando appieno i propri diritti difensivi.
Del tutto generica – e comunque infondata – appare poi la doglianza relativa al mancato assolvimento dell'onus probandi, attesa la natura dell'intimazione di pagamento che è un atto esecutivo, la cui funzioni primaria è quella di ricordare al contribuente l'obbligazione tributaria cui è tenuto per legge, e la cui motivazione può essere pacificamente effettuata per relationem agli atti propedeutici già noti.
Quanto al calcolo degli interessi, questa Corte condivide l'orientamento della Corte di Cassazione, Sez.
V^ che, con l'ordinanza di data 5 novembre 2021 n. 31960 (Pres. Chindemi), ha statuito che è legittimo il riferimento al calcolo degli interesse maturati ex lege ove sia incontestata la sorte capitale (proveniente dal precedente atto impositivo o da dichiarazione dello stesso contribuente) e il periodo per il quale sono maturati gli interessi, risolvendosi la determinazione degli accessori in una mera operazione matematica, che consente il raffronto con i tassi determinati ex lege per la quale non ricorre l'obbligo di specifica motivazione.
Infine, come chiosa, si condivide appieno il richiamo fatto dall'Agenzia delle Entrate di Messina all'art. 68
d.lgs. 546/1992 a mente del quale “Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fisca1i, deve essere pagato: a) per i due terzi, dopo la sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado che respinge il ricorso;
b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della corte di giustizia tributaria di secondo grado”.
***
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, in favore di parte resistente, liquidate in Euro 5.000,00, oltre accessori di legge.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RUBERTO CARMELO, Presidente e Relatore
MIRENNA MAURO, Giudice
SCAVUZZO UGO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7145/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 N. 45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPRN00413 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPRN00413 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPRN00413 IRPEF-ALIQUOTE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPRN00413 IVA-ALIQUOTE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPRN00413 IRAP 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 658/2026 depositato il
10/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: la dott.ssa Barbera insiste nei motivi esposti nel ricorso.
Resistente/Appellato: il rappr. di AdE si riporta alle proprie deduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso telematico il Sig. Ricorrente_1, in atti generalizzato, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Difensore_1 del Foro di Barcellona Pozzo di Gotto, agiva contro l'Agenzia delle Entrate di Messina chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.
TYXIPRN00413/2025, notificata a mezzo PEC il 1.7.2025, con richiesta di pagamento di € 118.486,89 per imposte, sanzioni e interessi, derivanti dalla sentenza n. 1105/08/25 relativa all'avviso di accertamento n.
TYX01GB03929 per l'anno 2009.
A sostegno dello stesso il ricorrente, con l'articolato atto introduttivo cui si fa formale rinvio, illustrava i seguenti motivi:
Indeterminatezza della pretesa erariale: l'Agenzia non indicava l'ammontare complessivo dovuto in base all'avviso di accertamento, gli importi già iscritti a ruolo né i criteri per determinare il residuo, così impedendo al contribuente di comprendere e verificare la legittimità della richiesta.
Mancato assolvimento dell'onus probandi: l'Agenzia non forniva prova degli elementi posti a fondamento della pretesa, come richiesto dall'art. 2697 c.c.
Mancata esplicitazione del criterio di calcolo degli interessi: l'intimazione non indicava i criteri di determinazione degli interessi richiesti.
***
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate di Messina eccepiva innanzitutto la natura palesemente dilatoria el ricorso alla luce della sentenza citata dal ricorrente, nonché l'inammissibilità per evidente genericità e carenza di argomentazioni a supporto, sottolineando come il contribuente abbia sempre avuto piena contezza dei suoi obblighi tributari, tanto da avere consapevolmente esercitato il suo diritto difensivo anche in sede giurisdizionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va rigettato.
Giova esporne le motivazioni prendendo le mosse dalla pregressa vicenda giurisdizionale il cui oggetto è costituito all'avviso di accertamento n. TYX01GB03929 per Irpef, Irap ed Iva dell'anno 2009.
Con la sentenza di primo grado di data 13 dicembre 2016/22 marzo 2017, la Commissione Tributaria Provinciale di Messina accoglieva il ricorso proposto da Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, riconoscendo la giuridica ed assorbente rilevanza della nona doglianza di natura formale da questi proposta, concernente la carenza di potere del soggetto che aveva firmato l'atto impositivo.
Tuttavia, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sez. 8^, con la sentenza di data 5.12.2024 (dep.
4.4.2025 ed allegata alle controdeduzioni, ormai definitiva), in accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate di Messina ha rigettato l'impugnazione proposta dal Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento su cui si fonda l'intimazione oggi in esame, per il fatto che questi non aveva riproposto gli ulteriori motivi di ricorso del primo grado, cosicché essi devono ritenersi rinunciati ai sensi dell'art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ancorché sugli stessi il primo giudice non si sia pronunciato
(v. in proposito: Cass. 11272 del 27 agosto 2001; Cass. n. 17950 del 19 ottobre 2012 ), con la giuridica conseguenza che il contenuto dell'avviso di accertamento n. TYX01GB03929 per Irpef, Irap ed Iva dell'anno 2009 è ora incontrovertibile.
Alla luce di questa premessa le attuali doglianze del ricorrente perdono di pregio, poiché la pretesa erariale gli è perfettamente nota avendo egli promosso il giudizio di primo grado e partecipato a quello del secondo, così esercitando appieno i propri diritti difensivi.
Del tutto generica – e comunque infondata – appare poi la doglianza relativa al mancato assolvimento dell'onus probandi, attesa la natura dell'intimazione di pagamento che è un atto esecutivo, la cui funzioni primaria è quella di ricordare al contribuente l'obbligazione tributaria cui è tenuto per legge, e la cui motivazione può essere pacificamente effettuata per relationem agli atti propedeutici già noti.
Quanto al calcolo degli interessi, questa Corte condivide l'orientamento della Corte di Cassazione, Sez.
V^ che, con l'ordinanza di data 5 novembre 2021 n. 31960 (Pres. Chindemi), ha statuito che è legittimo il riferimento al calcolo degli interesse maturati ex lege ove sia incontestata la sorte capitale (proveniente dal precedente atto impositivo o da dichiarazione dello stesso contribuente) e il periodo per il quale sono maturati gli interessi, risolvendosi la determinazione degli accessori in una mera operazione matematica, che consente il raffronto con i tassi determinati ex lege per la quale non ricorre l'obbligo di specifica motivazione.
Infine, come chiosa, si condivide appieno il richiamo fatto dall'Agenzia delle Entrate di Messina all'art. 68
d.lgs. 546/1992 a mente del quale “Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fisca1i, deve essere pagato: a) per i due terzi, dopo la sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado che respinge il ricorso;
b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della corte di giustizia tributaria di secondo grado”.
***
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, in favore di parte resistente, liquidate in Euro 5.000,00, oltre accessori di legge.