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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 563/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CARE' MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2561/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - AR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240007833053000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240007833053000 BOLLO 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 73/2026 depositato il
16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 030 2024 0007833053000, notificatagli dall'Agente di riscossione in data 23/09/2024, relativa a “Tassa automobilistica” per gli anni 2019 e 2021, con la quale si intima il pagamento di euro 282,34.
Il contribuente deduceva, in particolare:
- la nullità della cartella per l'omessa notifica dei sottostanti avvisi di accertamento, con conseguente prescrizione dei crediti tributari;
- la prescrizione delle pretese tributarie;
- la nullità della stessa per mancata indicazione della base di calcolo degli interessi.
Hanno resistito l'AdER e la Regione Calabria.
La causa è stata, quindi, trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Nessuno dei motivi di opposizione è meritevole di accoglimento.
1.1.Il motivo relativo all'omessa notifica degli atti presupposti è infondato, giacché:
a) quanto alla tassa auto per l'anno 2019, la cartella risulta preceduta da avviso di accertamento ritualmente notificato in data 15/03/2022, a mezzo posta ordinaria, presso il domicilio del destinatario a mani di familiare convivente (dovendosi sul punto solo evidenziare che non vi era alcuna necessità dell'ulteriore raccomandata informativa: c.d. can);
b) quanto alla tassa auto per l'anno 2021, la cartella si pone quale primo atto di contestazione ai sensi della l.reg. 56/2023 (già dichiarata legittima da C. Cost. 152/2018), che consente di accorpare la contestazione nel seno di cartella esattoriale, purché questa sia notificata entro il termine del terzo anno successivo (e, dunque, per l'annualità 2021 entro il 31/12/2024).
1.2.Ne consegue che non è maturata nessuna prescrizione.
1.3.Anche il terzo motivo relativo alla mancata indicazione della base di calcolo degli interessi è privo di pregio.
E' noto che la cartella di pagamento contiene, secondo il modello ministeriale, anche l'indicazione dei riferimenti normativi per il calcolo degli interessi di mora, che sono dovuti all'Agente della IO dopo la notificazione della cartella.
In sostanza, occorre distinguere tra:
• interessi iscritti a ruolo, e cioè interessi per ritardata iscrizione a ruolo calcolati dall'ente impositore, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna all'agente della riscossione dei ruoli, in cui le imposte sono iscritte nella misura fissata dall'Agenzia delle Entrate;
• interessi di mora computati secondo le modalità indicate nella cartella, computati sul solo tributo
(senza interessi per ritardata iscrizione e sanzioni) con decorrenza dalla data di notifica della cartella di pagamento e fino a quella in cui è eseguito il pagamento delle somme pretese.
Ciò posto, è sufficiente rilevare che:
- la conoscenza da parte del contribuente della scadenza per il pagamento dell'imposta e l'indicazione in cartella della data di consegna del ruolo, quanto agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo,
- e la conoscenza da parte dello stesso contribuente della data di notifica della cartella, quanto agli interessi di mora,
sono tutti elementi di per sé sufficienti (in uno alla pubblicità legale dei tassi da applicare anno per anno) a consentire una verifica della corretta quantificazione degli accessori.
2.Alla soccombenza segue la declaratoria di condanna del ricorrente al rimborso delle spese di lite, liquidate
(tenuto conto del valore della causa e applicati i minimi tabellari) in € 188,00, oltre accessori, in favore di ciascuna delle parti resistenti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle parti resistenti, delle spese di lite liquidate in Euro 188,00 oltre accessori.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CARE' MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2561/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - AR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240007833053000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240007833053000 BOLLO 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 73/2026 depositato il
16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 030 2024 0007833053000, notificatagli dall'Agente di riscossione in data 23/09/2024, relativa a “Tassa automobilistica” per gli anni 2019 e 2021, con la quale si intima il pagamento di euro 282,34.
Il contribuente deduceva, in particolare:
- la nullità della cartella per l'omessa notifica dei sottostanti avvisi di accertamento, con conseguente prescrizione dei crediti tributari;
- la prescrizione delle pretese tributarie;
- la nullità della stessa per mancata indicazione della base di calcolo degli interessi.
Hanno resistito l'AdER e la Regione Calabria.
La causa è stata, quindi, trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Nessuno dei motivi di opposizione è meritevole di accoglimento.
1.1.Il motivo relativo all'omessa notifica degli atti presupposti è infondato, giacché:
a) quanto alla tassa auto per l'anno 2019, la cartella risulta preceduta da avviso di accertamento ritualmente notificato in data 15/03/2022, a mezzo posta ordinaria, presso il domicilio del destinatario a mani di familiare convivente (dovendosi sul punto solo evidenziare che non vi era alcuna necessità dell'ulteriore raccomandata informativa: c.d. can);
b) quanto alla tassa auto per l'anno 2021, la cartella si pone quale primo atto di contestazione ai sensi della l.reg. 56/2023 (già dichiarata legittima da C. Cost. 152/2018), che consente di accorpare la contestazione nel seno di cartella esattoriale, purché questa sia notificata entro il termine del terzo anno successivo (e, dunque, per l'annualità 2021 entro il 31/12/2024).
1.2.Ne consegue che non è maturata nessuna prescrizione.
1.3.Anche il terzo motivo relativo alla mancata indicazione della base di calcolo degli interessi è privo di pregio.
E' noto che la cartella di pagamento contiene, secondo il modello ministeriale, anche l'indicazione dei riferimenti normativi per il calcolo degli interessi di mora, che sono dovuti all'Agente della IO dopo la notificazione della cartella.
In sostanza, occorre distinguere tra:
• interessi iscritti a ruolo, e cioè interessi per ritardata iscrizione a ruolo calcolati dall'ente impositore, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna all'agente della riscossione dei ruoli, in cui le imposte sono iscritte nella misura fissata dall'Agenzia delle Entrate;
• interessi di mora computati secondo le modalità indicate nella cartella, computati sul solo tributo
(senza interessi per ritardata iscrizione e sanzioni) con decorrenza dalla data di notifica della cartella di pagamento e fino a quella in cui è eseguito il pagamento delle somme pretese.
Ciò posto, è sufficiente rilevare che:
- la conoscenza da parte del contribuente della scadenza per il pagamento dell'imposta e l'indicazione in cartella della data di consegna del ruolo, quanto agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo,
- e la conoscenza da parte dello stesso contribuente della data di notifica della cartella, quanto agli interessi di mora,
sono tutti elementi di per sé sufficienti (in uno alla pubblicità legale dei tassi da applicare anno per anno) a consentire una verifica della corretta quantificazione degli accessori.
2.Alla soccombenza segue la declaratoria di condanna del ricorrente al rimborso delle spese di lite, liquidate
(tenuto conto del valore della causa e applicati i minimi tabellari) in € 188,00, oltre accessori, in favore di ciascuna delle parti resistenti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle parti resistenti, delle spese di lite liquidate in Euro 188,00 oltre accessori.