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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 20/02/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 118/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 118/2025 promosso dai coniugi:
con il patrocinio dell'avv. BETTINI Controparte_1
BARBARA
e
con il patrocinio dell'avv. MAGNI CRISTINA CP_2
Con l'intervento del P.M. in sede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in Pisa il 10.09.2011, e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pisa Anno 2011 Parte II Serie A n°102.
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
pagina 1 di 7 Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi, le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando omologa la separazione personale dei coniugi in epigrafe e dunque:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Controparte_1
e uniti in matrimonio come da atto celebrato in Pisa il 10.09.2011 e CP_2
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pisa Anno 2011 Parte II Serie A
n°102. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la figlia minore secondo la legge sull'affido condiviso viene affidata ad Persona_1
entrambi i genitori. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sulla figlia minore e solo limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno anche esercitare disgiuntamente tale responsabilità nei periodi in cui ciascuno avrà la figlia con sé. Le decisioni di maggior interesse per la figlia minore relative,
a titolo esemplificativo, all'istruzione, all'educazione e alla salute, nonché quelle relative ad un eventuale trasferimento della residenza, saranno assunte di comune accordo tra i genitori pagina 2 di 7 tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia stessa salva, in difetto, la necessità della decisione dell'autorità giudiziaria;
3) La figlia minore sarà collocata prevalentemente presso la madre alla quale Persona_1 verrà assegnata l'abitazione coniugale sita a Pisa, Piazzale El Alamein n' 10, presso la quale la figlia manterrà anche la residenza anagrafica;
il padre trasferirà altrove la propria residenza anagrafica portando via con sé dall'abitazione coniugale i propri effetti personali,
i beni di sua esclusiva proprietà e quanto altro eventualmente concordato col coniuge;
4) La figlia trascorrerà con il padre due fine settimana al mese dal sabato mattina alle 10
quando avrà cura di prelevarla presso l'abitazione della madre fino alla domenica ore 21 quando avrà cura di riaccompagnarla. Le parti concordano che, stante la particolare condizione della minore, i pernotti verranno inseriti con gradualità, nel rispetto del superiore interesse della piccola . Inoltre il sig. farà visita alla figlia o la terrà Per_1 CP_1
con sé presso la propria abitazione due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì
(salvo se altri, secondo gli accordi tra i genitori e comunque in base alle esigenze dei turni lavorativi del padre) con pernotto presso l'abitazione del padre, fatto salvo quanto stabilito sopra. Sono sempre fatti salvi ulteriori e diversi accordi tra i genitori. Qualora nei giorni e nei periodi indicati, uno dei due genitori, per esigenze personali, ad esempio di lavoro o altro, non potrà tenere con sé la figlia, dovrà tempestivamente preavvisare l'altro genitore, anche telefonicamente, fatte salve le ipotesi di necessità e di urgenza. Qualora la figlia minore durante i tempi di permanenza presso ciascun genitore dovesse pernottare in luoghi diversi dalle rispettive abitazioni, ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il luogo del pernottamento. Il genitore impossibilitato ad intrattenersi con la figlia nei giorni di sua spettanza, potrà recuperare tali periodi successivamente, compatibilmente con gli impegni dell'altro genitore e con il necessario preavviso. I genitori si impegnano a trascorrere le principali festività insieme alla figlia;
ove ciò non sia possibile verrà seguito il criterio dell'alternanza tra i genitori. Fermo restando quanto stabilito sopra in merito al pernotto della minore, quindi, la figlia trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni la vigilia di
Natale, il giorno di Natale, il 31 dicembre, il 1 gennaio, il 5 gennaio ed il giorno dell'Epifania compresi i relativi pernottamenti e per le festività Pasquali la minore trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo compresi i relativi pernottamenti;
per le ulteriori principali festività verrà comunque seguito pagina 3 di 7 il criterio dell'alternanza. La figlia, indipendentemente dal calendario dei tempi di permanenza, ma sempre nel rispetto degli impegni scolastici, trascorrerà i compleanni dei genitori con il rispettivo genitore. La figlia, ove possibile, trascorrerà il proprio compleanno con entrambi i genitori i quali concorderanno luogo, modalità e tempi. Qualora ciò non fosse possibile, ciascun genitore, ad anni alterni, festeggerà il compleanno della figlia a pranzo e l'altro a cena. La figlia inoltre trascorrerà la festa della mamma e la festa del papà con il rispettivo genitore indipendentemente dal calendario. Durante le vacanze estive, fatto sempre salvo quanto stabilito sopra in merito al pernotto, la figlia trascorrerà con ciascun genitore due settimane non consecutive nel periodo che i genitori si comunicheranno entro il 31 maggio di ogni anno, comunicandosi altresì il luogo di vacanza.
5) Il padre corrisponderà alla madre , il 20 di ogni Controparte_1 CP_2 mese, la somma mensile di € 350,00 (trecentocinquanta/00) a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT-FOI. Entrambi i genitori provvederanno al pagamento nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre, delle somme necessarie per le spese straordinarie relative alla figlia. Le spese straordinarie superiori ad € 100,00 di importo unico saranno rimborsate a richiesta scritta immediata (tramite sms, whatsapp, e- mail, fax, pec, ecc) corredata dal giustificativo della spesa o al massimo entro 10 giorni;
mentre le spese di valore inferiore e di ordine quotidiano saranno raggruppate in unico conteggio e comunicate con unica richiesta scritta (tramite sms, whatsapp, e-mail, fax, pec, ecc) entro il 20 di ogni mese in modo da essere rimborsate il 28 di ogni mese, unitamente al bonifico del mantenimento ordinario. Per una migliore gestione economica delle ripartizioni di spesa si concorda che le spese non necessarie e non urgenti dovranno essere programmate e sostenute ad inizio mese. Le voci di spesa vengono qui richiamate a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante effettuate tramite il Servizio Sanitario
Nazionale; b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se pagina 4 di 7 prescritte dallo specialista;
f) farmaci (non da banco) prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
e) visite specialistiche presso strutture private;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie per la frequentazione di istituti pubblici e privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia;
i) spese per ricevimenti, feste e cerimonie.
6) Tenuto conto della condizione lavorativa ed economica attuale delle parti, l'assegno mensile di accompagnamento per la figlia di Euro 512,00 sarà percepito interamente Per_1
pagina 5 di 7 dalla madre;
laddove la madre ricominciasse a lavorare e comunque a far data dal gennaio
2027, l'assegno verrà suddiviso tra i genitori in misura pari al 50% ciascuno;
7) I genitori concordano che l'AUU (Assegno Unico Universale) attualmente di Euro
230,00 mensili, o l'equivalente misura di sostegno che dovesse sostituire tale assegno, relativo alla figlia sarà percepito per intero dalla SI per il periodo nel quale la CP_2
stessa non ricomincerà a lavorare;
nel momento in cui la madre ricomincerà a lavorare e comunque a far data dal gennaio 2027, l'assegno unico verrà suddiviso al 50% tra i genitori;
8) Il mutuo di circa euro 600,00 mensili, acceso sulla casa coniugale ed intestato al 50% ciascuno, verrà corrisposto da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
9) Il IG. corrisponderà altresì alla IG.ra a titolo di contributo al di lei CP_1 CP_2
mantenimento la somma mensile di euro 300,00 (trecento /00) fino a quando la stessa dovesse dar luogo ad una convivenza more uxorio nella casa coniugale e/o non reperirà una occupazione lavorativa e, in ogni caso, fino al gennaio 2027.
10) Le parti concordano che, qualora la IG.ra dovesse reperire una occupazione CP_2
lavorativa con importo mensile inferiore o uguale a 600,00 euro - tenuto fermo quanto stabilito al punto 9.- i coniugi concorderanno una diversa ripartizione tra di loro delle percentuali di divisione delle voci di cui ai punti 6. e 7. in modo da mantenere inalterato l'equilibrio economico complessivo scaturente dai presenti accordi.
11) Le autovetture Kia e Dacia intestate rispettivamente la prima al marito e la seconda alla moglie, rimarranno così intestate anche se la prima continuerà ad usarla la moglie e la seconda continuerà ad usarla il marito sostenendo ciascuno i costi di bollo ed assicurazione della vettura in proprietà, mentre le riparazioni ed il mantenimento ordinario saranno a carico dell'utilizzatore effettivo;
il ciclomotore rimarrà in uso ed in proprietà al marito;
12) Le somme depositate presso la compreso il piano di accumulo, Controparte_3
intestate al 50% tra i coniugi, verranno divise al 50% tra gli stessi detratta la somma necessaria € 6.000,00, che verrà prelevata dal IG. per poter provvedere agli arredi CP_1
e corredi della nuova abitazione che andrà ad abitare per poter ospitare in modo adeguato la figlia minore. Le somme depositate presso , destinate ad accantonamento in CP_4
favore della figlia , verranno lasciate immutate ed accantonate in favore della figlia. Per_1
pagina 6 di 7 13) Con la sottoscrizione del presente ricorso i sigg.ri e dichiarano a CP_1 CP_2
definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra gli stessi di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro, ad eccezione di quanto stabilito nei presenti accordi;
14) Le spese legali del presente procedimento verranno corrisposte da ciascuno ai rispettivi difensori di fiducia.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 20/02/2025
Il presidente relatore dott.ssa Santa Spina
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 118/2025 promosso dai coniugi:
con il patrocinio dell'avv. BETTINI Controparte_1
BARBARA
e
con il patrocinio dell'avv. MAGNI CRISTINA CP_2
Con l'intervento del P.M. in sede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in Pisa il 10.09.2011, e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pisa Anno 2011 Parte II Serie A n°102.
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
pagina 1 di 7 Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi, le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando omologa la separazione personale dei coniugi in epigrafe e dunque:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Controparte_1
e uniti in matrimonio come da atto celebrato in Pisa il 10.09.2011 e CP_2
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pisa Anno 2011 Parte II Serie A
n°102. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la figlia minore secondo la legge sull'affido condiviso viene affidata ad Persona_1
entrambi i genitori. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sulla figlia minore e solo limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno anche esercitare disgiuntamente tale responsabilità nei periodi in cui ciascuno avrà la figlia con sé. Le decisioni di maggior interesse per la figlia minore relative,
a titolo esemplificativo, all'istruzione, all'educazione e alla salute, nonché quelle relative ad un eventuale trasferimento della residenza, saranno assunte di comune accordo tra i genitori pagina 2 di 7 tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia stessa salva, in difetto, la necessità della decisione dell'autorità giudiziaria;
3) La figlia minore sarà collocata prevalentemente presso la madre alla quale Persona_1 verrà assegnata l'abitazione coniugale sita a Pisa, Piazzale El Alamein n' 10, presso la quale la figlia manterrà anche la residenza anagrafica;
il padre trasferirà altrove la propria residenza anagrafica portando via con sé dall'abitazione coniugale i propri effetti personali,
i beni di sua esclusiva proprietà e quanto altro eventualmente concordato col coniuge;
4) La figlia trascorrerà con il padre due fine settimana al mese dal sabato mattina alle 10
quando avrà cura di prelevarla presso l'abitazione della madre fino alla domenica ore 21 quando avrà cura di riaccompagnarla. Le parti concordano che, stante la particolare condizione della minore, i pernotti verranno inseriti con gradualità, nel rispetto del superiore interesse della piccola . Inoltre il sig. farà visita alla figlia o la terrà Per_1 CP_1
con sé presso la propria abitazione due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì
(salvo se altri, secondo gli accordi tra i genitori e comunque in base alle esigenze dei turni lavorativi del padre) con pernotto presso l'abitazione del padre, fatto salvo quanto stabilito sopra. Sono sempre fatti salvi ulteriori e diversi accordi tra i genitori. Qualora nei giorni e nei periodi indicati, uno dei due genitori, per esigenze personali, ad esempio di lavoro o altro, non potrà tenere con sé la figlia, dovrà tempestivamente preavvisare l'altro genitore, anche telefonicamente, fatte salve le ipotesi di necessità e di urgenza. Qualora la figlia minore durante i tempi di permanenza presso ciascun genitore dovesse pernottare in luoghi diversi dalle rispettive abitazioni, ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il luogo del pernottamento. Il genitore impossibilitato ad intrattenersi con la figlia nei giorni di sua spettanza, potrà recuperare tali periodi successivamente, compatibilmente con gli impegni dell'altro genitore e con il necessario preavviso. I genitori si impegnano a trascorrere le principali festività insieme alla figlia;
ove ciò non sia possibile verrà seguito il criterio dell'alternanza tra i genitori. Fermo restando quanto stabilito sopra in merito al pernotto della minore, quindi, la figlia trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni la vigilia di
Natale, il giorno di Natale, il 31 dicembre, il 1 gennaio, il 5 gennaio ed il giorno dell'Epifania compresi i relativi pernottamenti e per le festività Pasquali la minore trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo compresi i relativi pernottamenti;
per le ulteriori principali festività verrà comunque seguito pagina 3 di 7 il criterio dell'alternanza. La figlia, indipendentemente dal calendario dei tempi di permanenza, ma sempre nel rispetto degli impegni scolastici, trascorrerà i compleanni dei genitori con il rispettivo genitore. La figlia, ove possibile, trascorrerà il proprio compleanno con entrambi i genitori i quali concorderanno luogo, modalità e tempi. Qualora ciò non fosse possibile, ciascun genitore, ad anni alterni, festeggerà il compleanno della figlia a pranzo e l'altro a cena. La figlia inoltre trascorrerà la festa della mamma e la festa del papà con il rispettivo genitore indipendentemente dal calendario. Durante le vacanze estive, fatto sempre salvo quanto stabilito sopra in merito al pernotto, la figlia trascorrerà con ciascun genitore due settimane non consecutive nel periodo che i genitori si comunicheranno entro il 31 maggio di ogni anno, comunicandosi altresì il luogo di vacanza.
5) Il padre corrisponderà alla madre , il 20 di ogni Controparte_1 CP_2 mese, la somma mensile di € 350,00 (trecentocinquanta/00) a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT-FOI. Entrambi i genitori provvederanno al pagamento nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre, delle somme necessarie per le spese straordinarie relative alla figlia. Le spese straordinarie superiori ad € 100,00 di importo unico saranno rimborsate a richiesta scritta immediata (tramite sms, whatsapp, e- mail, fax, pec, ecc) corredata dal giustificativo della spesa o al massimo entro 10 giorni;
mentre le spese di valore inferiore e di ordine quotidiano saranno raggruppate in unico conteggio e comunicate con unica richiesta scritta (tramite sms, whatsapp, e-mail, fax, pec, ecc) entro il 20 di ogni mese in modo da essere rimborsate il 28 di ogni mese, unitamente al bonifico del mantenimento ordinario. Per una migliore gestione economica delle ripartizioni di spesa si concorda che le spese non necessarie e non urgenti dovranno essere programmate e sostenute ad inizio mese. Le voci di spesa vengono qui richiamate a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante effettuate tramite il Servizio Sanitario
Nazionale; b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se pagina 4 di 7 prescritte dallo specialista;
f) farmaci (non da banco) prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
e) visite specialistiche presso strutture private;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie per la frequentazione di istituti pubblici e privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia;
i) spese per ricevimenti, feste e cerimonie.
6) Tenuto conto della condizione lavorativa ed economica attuale delle parti, l'assegno mensile di accompagnamento per la figlia di Euro 512,00 sarà percepito interamente Per_1
pagina 5 di 7 dalla madre;
laddove la madre ricominciasse a lavorare e comunque a far data dal gennaio
2027, l'assegno verrà suddiviso tra i genitori in misura pari al 50% ciascuno;
7) I genitori concordano che l'AUU (Assegno Unico Universale) attualmente di Euro
230,00 mensili, o l'equivalente misura di sostegno che dovesse sostituire tale assegno, relativo alla figlia sarà percepito per intero dalla SI per il periodo nel quale la CP_2
stessa non ricomincerà a lavorare;
nel momento in cui la madre ricomincerà a lavorare e comunque a far data dal gennaio 2027, l'assegno unico verrà suddiviso al 50% tra i genitori;
8) Il mutuo di circa euro 600,00 mensili, acceso sulla casa coniugale ed intestato al 50% ciascuno, verrà corrisposto da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
9) Il IG. corrisponderà altresì alla IG.ra a titolo di contributo al di lei CP_1 CP_2
mantenimento la somma mensile di euro 300,00 (trecento /00) fino a quando la stessa dovesse dar luogo ad una convivenza more uxorio nella casa coniugale e/o non reperirà una occupazione lavorativa e, in ogni caso, fino al gennaio 2027.
10) Le parti concordano che, qualora la IG.ra dovesse reperire una occupazione CP_2
lavorativa con importo mensile inferiore o uguale a 600,00 euro - tenuto fermo quanto stabilito al punto 9.- i coniugi concorderanno una diversa ripartizione tra di loro delle percentuali di divisione delle voci di cui ai punti 6. e 7. in modo da mantenere inalterato l'equilibrio economico complessivo scaturente dai presenti accordi.
11) Le autovetture Kia e Dacia intestate rispettivamente la prima al marito e la seconda alla moglie, rimarranno così intestate anche se la prima continuerà ad usarla la moglie e la seconda continuerà ad usarla il marito sostenendo ciascuno i costi di bollo ed assicurazione della vettura in proprietà, mentre le riparazioni ed il mantenimento ordinario saranno a carico dell'utilizzatore effettivo;
il ciclomotore rimarrà in uso ed in proprietà al marito;
12) Le somme depositate presso la compreso il piano di accumulo, Controparte_3
intestate al 50% tra i coniugi, verranno divise al 50% tra gli stessi detratta la somma necessaria € 6.000,00, che verrà prelevata dal IG. per poter provvedere agli arredi CP_1
e corredi della nuova abitazione che andrà ad abitare per poter ospitare in modo adeguato la figlia minore. Le somme depositate presso , destinate ad accantonamento in CP_4
favore della figlia , verranno lasciate immutate ed accantonate in favore della figlia. Per_1
pagina 6 di 7 13) Con la sottoscrizione del presente ricorso i sigg.ri e dichiarano a CP_1 CP_2
definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra gli stessi di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro, ad eccezione di quanto stabilito nei presenti accordi;
14) Le spese legali del presente procedimento verranno corrisposte da ciascuno ai rispettivi difensori di fiducia.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 20/02/2025
Il presidente relatore dott.ssa Santa Spina
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