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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 49/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
PIERUCCI FERDINANDO, Presidente
ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Relatore
TOMASSETTI ALESSANDRO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 259/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo - Via Ugo Ferroni N.5 01100 Viterbo VT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Viterbo - Via Monte Sacro N.31 01100 Viterbo VT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV. PRESA CARI n. 12577202400006534000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19/2026 depositato il 14/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 16/01/2025, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione notificava al sig. Ricorrente_1 l'avviso di presa in carico n. 12577202400006534000, relativo a somme dovute in base all'avviso di accertamento n. TKL04PF00169/2024, emesso nei confronti dell'Associazione_1. Il ricorrente deduceva la nullità dell'avviso di presa in carico per mancata notifica dell'atto presupposto, lamentando di non aver mai ricevuto l'avviso di accertamento e di non essere stato posto in condizione di difendersi.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, nelle proprie controdeduzioni, affermava che l'avviso di accertamento era stato notificato a mezzo PEC al sig. Ricorrente_1, quale legale rappresentante dell'Associazione, e che la pretesa tributaria era legittima anche in virtù della responsabilità solidale ex art. 38 c.c.
Dall'esame degli atti non risulta documentato alcun tentativo di notifica presso la sede dell'Associazione, né è stata prodotta relata di notifica negativa attestante l'impossibilità di eseguire la notifica secondo le modalità ordinarie ex art. 145, comma 1, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La disciplina dell'art. 145 c.p.c. impone, quale presupposto indefettibile per la notifica al legale rappresentante, il previo tentativo infruttuoso di notifica presso la sede dell'ente. Tale tentativo deve essere documentato nella relata di notifica, con indicazione delle ragioni dell'impossibilità di consegna.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione, in modo costante e univoco, ha chiarito che la notifica al legale rappresentante è legittima solo se preceduta da un vano esperimento della notifica presso la sede dell'ente (Cass. civ., Sez. V, ord. n. 24712/2025; Cass. civ., Sez. I, sent. n. 2232/2017; Cass. civ., Sez. III, sent. n. 19986/2010; Cass. civ., Sez. V, ord. n. 22709/2025; Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 6222/2022).
Nel caso di specie, la notifica dell'avviso di accertamento è stata eseguita direttamente al legale rappresentante, senza che sia stato provato il previo tentativo di notifica presso la sede dell' Associazione_1. Non risulta agli atti alcuna relata di notifica negativa, né altra documentazione idonea a dimostrare l'impossibilità di notifica presso la sede.
Tale omissione integra una violazione dell'ordine gerarchico delle modalità notificatorie previsto dall'art. 145 c.p.c. e comporta la nullità della notifica dell'atto presupposto, con conseguente nullità derivata dell'avviso di presa in carico impugnato.
La notifica dell'avviso di accertamento n. TKL04PF00169/2024 all'Associazione_1 è nulla per violazione dell'art. 145 c.p.c., non essendo stato provato il previo tentativo infruttuoso di notifica presso la sede dell'ente.
L'avviso di presa in carico n. 12577202400006534000, fondato su un atto presupposto nullo, deve essere annullato.
Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
PIERUCCI FERDINANDO, Presidente
ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Relatore
TOMASSETTI ALESSANDRO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 259/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo - Via Ugo Ferroni N.5 01100 Viterbo VT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Viterbo - Via Monte Sacro N.31 01100 Viterbo VT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV. PRESA CARI n. 12577202400006534000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19/2026 depositato il 14/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 16/01/2025, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione notificava al sig. Ricorrente_1 l'avviso di presa in carico n. 12577202400006534000, relativo a somme dovute in base all'avviso di accertamento n. TKL04PF00169/2024, emesso nei confronti dell'Associazione_1. Il ricorrente deduceva la nullità dell'avviso di presa in carico per mancata notifica dell'atto presupposto, lamentando di non aver mai ricevuto l'avviso di accertamento e di non essere stato posto in condizione di difendersi.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, nelle proprie controdeduzioni, affermava che l'avviso di accertamento era stato notificato a mezzo PEC al sig. Ricorrente_1, quale legale rappresentante dell'Associazione, e che la pretesa tributaria era legittima anche in virtù della responsabilità solidale ex art. 38 c.c.
Dall'esame degli atti non risulta documentato alcun tentativo di notifica presso la sede dell'Associazione, né è stata prodotta relata di notifica negativa attestante l'impossibilità di eseguire la notifica secondo le modalità ordinarie ex art. 145, comma 1, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La disciplina dell'art. 145 c.p.c. impone, quale presupposto indefettibile per la notifica al legale rappresentante, il previo tentativo infruttuoso di notifica presso la sede dell'ente. Tale tentativo deve essere documentato nella relata di notifica, con indicazione delle ragioni dell'impossibilità di consegna.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione, in modo costante e univoco, ha chiarito che la notifica al legale rappresentante è legittima solo se preceduta da un vano esperimento della notifica presso la sede dell'ente (Cass. civ., Sez. V, ord. n. 24712/2025; Cass. civ., Sez. I, sent. n. 2232/2017; Cass. civ., Sez. III, sent. n. 19986/2010; Cass. civ., Sez. V, ord. n. 22709/2025; Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 6222/2022).
Nel caso di specie, la notifica dell'avviso di accertamento è stata eseguita direttamente al legale rappresentante, senza che sia stato provato il previo tentativo di notifica presso la sede dell' Associazione_1. Non risulta agli atti alcuna relata di notifica negativa, né altra documentazione idonea a dimostrare l'impossibilità di notifica presso la sede.
Tale omissione integra una violazione dell'ordine gerarchico delle modalità notificatorie previsto dall'art. 145 c.p.c. e comporta la nullità della notifica dell'atto presupposto, con conseguente nullità derivata dell'avviso di presa in carico impugnato.
La notifica dell'avviso di accertamento n. TKL04PF00169/2024 all'Associazione_1 è nulla per violazione dell'art. 145 c.p.c., non essendo stato provato il previo tentativo infruttuoso di notifica presso la sede dell'ente.
L'avviso di presa in carico n. 12577202400006534000, fondato su un atto presupposto nullo, deve essere annullato.
Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.