Ordinanza cautelare 20 aprile 2023
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00303/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00037/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 37 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Longhi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
previa sospensiva
dell’ordinanza del Questore di Reggio Calabria n. RCPQ-OMISSIS-, notificata in data 25.11.2022, che ha statuito a carico del ricorrente il foglio di via obbligatorio dal Comune di -OMISSIS- per la durata di tre anni
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1° aprile 2026 il dott. AB FI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame parte ricorrente impugna il foglio di via obbligatorio meglio descritto in epigrafe, deducendo censure contenute in un unico motivo di diritto, così rubricato,
Violazione degli articoli 1 e 2 del d.lgs. n. 159/2011 per l’insussistenza dei presupposti per l’adozione della misura –eccesso di potere – difetto di motivazione, di proporzionalità, di ragionevolezza e di istruttoria - difetto di partecipazione procedimentale e la violazione dell’art. 27 della Costituzione .
Si afferma che il ricorrente si trovava a -OMISSIS-per motivi affettivi e che nella specie sarebbe violato l’art. 8 CEDU sulla tutela della vita familiare. Si dice che per “luogo di residenza” deve intendersi non tanto la residenza anagrafica, ma il luogo di residenza reale ed effettiva, vale a dire quello di dimora abituale in un determinato luogo. Si evidenzia l’incensuratezza e la giovane età del ricorrente, nonché l’intenzione di trasformare una convivenza di fatto in matrimonio, per risiedere stabilmente a -OMISSIS-, frazione di -OMISSIS-. Si richiama giurisprudenza secondo cui l’occupazione illegittima di un immobile, se episodio isolato, non costituisce quella dedizione che in sé costituirebbe grave turbativa alla tranquillità e sicurezza pubblica.
Si è costituito per resistere il Ministero dell’Interno.
L’istanza cautelare contenuta nel ricorso è stata respinta con ordinanza n.-OMISSIS-(non appellata) che, in punto di fondatezza del ricorso, ha così statuito “ Ritenuto che il ricorso ad un sommario esame proprio della fase cautelare non appare assistito da sufficienti profili di fondatezza tenuto conto della natura cautelare e preventiva della misura adottata dal Questore”.
All’udienza straordinaria del 1° aprile 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
All’approfondito esame di merito del ricorso, vanno confermate le statuizioni rese in sede cautelare. Infatti, seppur molto succinta, la motivazione dell’atto impugnato è, comunque, sufficiente a dare contezza delle ragioni giustificative alla base della sua emanazione.
Il foglio di via obbligatorio, previsto dall’art. 2, D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, rientra nell’ambito delle misure di prevenzione personali, volte a prevenire reati e non già a reprimerli. Il presupposto per l’applicazione della misura di prevenzione in esame è la pericolosità del soggetto destinatario (che si trova al di fuori del proprio comune di residenza), da verificare attraverso una valutazione di probabilità che egli possa in futuro adottare comportamenti offensivi per l’ordine pubblico.
Nell’emanare questo tipo di provvedimento, l’amministrazione è chiamata a compiere una valutazione tecnico discrezionale sulla pericolosità del soggetto, che deve essere basata su elementi fattuali specifici e concreti, idonei a fondare un giudizio probabilistico che il soggetto commetta reati che offendono o mettono in pericolo la tranquillità e la sicurezza pubblica.
Il sindacato giurisdizionale, in questo caso, investe l’analisi dei fatti e la loro consistenza, oltre che la ragionevolezza e la logicità dell’operato dell’amministrazione, affinché siano scongiurati travisamenti di fatto o manifeste illogicità nell’azione amministrativa, di cui va accertata, in ultima analisi, la mera attendibilità e ragionevolezza. Ciò che, invece, è precluso al giudice amministrativo è sostituire la propria valutazione a quella dell’ente ex lege preposto al presidio dell’interesse pubblico, qui consistente nella sicurezza e tranquillità pubbliche.
Ciò premesso, nella specie è emerso che il ricorrente è stato deferito all’autorità giudiziaria ordinaria per i reati di cui agli artt. 633, 635 c.p., in concorso, per aver danneggiato ed occupato arbitrariamente un appartamento sito in -OMISSIS-(R.C.), Frazione -OMISSIS-, di proprietà dell’ATERP di Reggio Calabria. È, altresì, emerso che la fidanzata del ricorrente, assieme alla quale è avvenuta l’occupazione dell’immobile ridetto, anche in passato era stata protagonista di simili episodi. È, inoltre, emerso che la zona di -OMISSIS-, nello stesso periodo in cui si verificava l’occupazione ridetta, è stata interessata dalla recrudescenza del fenomeno dell’occupazione abusiva di abitazioni di edilizia residenziale pubblica. Inoltre è emerso, incontestato, in giudizio, che alla data di emanazione dell’atto gravato, il ricorrente risultava essere lavoratore dipendente in un Hotel in provincia di Brescia, a riprova che il foglio di via non ha recato nocumento alla sua vita personale.
L’insieme di tali fatti rende il provvedimento impugnato non irragionevole, né illogico.
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va respinto.
Sono ravvisabili sufficienti motivi per la compensazione delle spese di lite, anche in ragione della ridotta attività difensiva dell’amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN CE, Presidente
Roberta Mazzulla, Consigliere
AB FI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB FI | IN CE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.