TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 303
TAR
Ordinanza cautelare 20 aprile 2023
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TAR
Sentenza 21 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione degli articoli 1 e 2 del d.lgs. n. 159/2011 per insussistenza dei presupposti, eccesso di potere, difetto di motivazione, proporzionalità, ragionevolezza e istruttoria, difetto di partecipazione procedimentale e violazione dell'art. 27 della Costituzione

    La Corte ha ritenuto che la motivazione dell'atto impugnato, seppur succinta, fosse sufficiente. Ha affermato che il foglio di via è una misura di prevenzione personale volta a prevenire reati, basata sulla pericolosità del soggetto. Ha considerato che il ricorrente era stato deferito all'autorità giudiziaria per danneggiamento e occupazione arbitraria di un immobile, che la sua compagna aveva precedenti simili, che la zona era interessata da occupazioni abusive e che il ricorrente lavorava in un'altra provincia, dimostrando che il foglio di via non aveva inciso sulla sua vita personale. Pertanto, il provvedimento è stato ritenuto non irragionevole né illogico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 303
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
    Numero : 303
    Data del deposito : 21 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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