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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 02/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SALARI DONATELLA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2173/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di OM - Via Ostiense 131 L 00100 OM RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
QU OM Spa - 08670661001
elettivamente domiciliato presso aequaroma@pec.aequaroma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- TASSA SOGGIORNO n. 53241001426 TASSA SOGGIORNO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 insorge avverso Comune di OM ed QU OM impugnando l'avviso di accertamento n. 53241001426 anno 2022 avente per oggetto il contributo di Soggiorno anno 2021, per la struttura Nominativo_2 sita in Indirizzo_1.
Opponendosi all'atto impugnato la ricorrente allegava che quanto richiesto era stato versato da Air B e B che aveva trattenuto l'importo direttamente dai compensi della struttura e instava per l'annullamento in autotutela.
Si è costituita OM Capitale allegando di avere accolto l'istanza suddetta annullando totalmente l'atto impugnato, ma chiedendo di dichiarare improcedibile il ricorso nei confronti di QU OM attesa la totale estraneità di detta società rispetto al contenzioso in atto, per il resto, di dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del processo per cessata materia del contendere e valutata la soccombenza virtuale attesa la tardiva resipiscenza dei OM Capitale e il valore della causa condannando OM capitale al rimborso delle spese di lite liquidate e compensando quelle tra ricorrente ed QU OM con
QU OM.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del processo per cessata materia del contendere e condanna OM Capitale al rimborso delle spese di lite che si liquidano in euro 400,00 oltre accessori in favore di parte ricorrente.
Compensa le spese nei confronti di QU OM contumace.
Così deciso in OM il 18.12.2025
L GIUDICE MONOCRATICO
DO SA
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SALARI DONATELLA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2173/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di OM - Via Ostiense 131 L 00100 OM RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
QU OM Spa - 08670661001
elettivamente domiciliato presso aequaroma@pec.aequaroma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- TASSA SOGGIORNO n. 53241001426 TASSA SOGGIORNO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 insorge avverso Comune di OM ed QU OM impugnando l'avviso di accertamento n. 53241001426 anno 2022 avente per oggetto il contributo di Soggiorno anno 2021, per la struttura Nominativo_2 sita in Indirizzo_1.
Opponendosi all'atto impugnato la ricorrente allegava che quanto richiesto era stato versato da Air B e B che aveva trattenuto l'importo direttamente dai compensi della struttura e instava per l'annullamento in autotutela.
Si è costituita OM Capitale allegando di avere accolto l'istanza suddetta annullando totalmente l'atto impugnato, ma chiedendo di dichiarare improcedibile il ricorso nei confronti di QU OM attesa la totale estraneità di detta società rispetto al contenzioso in atto, per il resto, di dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del processo per cessata materia del contendere e valutata la soccombenza virtuale attesa la tardiva resipiscenza dei OM Capitale e il valore della causa condannando OM capitale al rimborso delle spese di lite liquidate e compensando quelle tra ricorrente ed QU OM con
QU OM.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del processo per cessata materia del contendere e condanna OM Capitale al rimborso delle spese di lite che si liquidano in euro 400,00 oltre accessori in favore di parte ricorrente.
Compensa le spese nei confronti di QU OM contumace.
Così deciso in OM il 18.12.2025
L GIUDICE MONOCRATICO
DO SA